Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 12/05/2025, n. 593 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 593 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Sezione Specializzata in materia di Impresa
riunita in camera di consiglio e così composta
Dott. Rosella Silvestri Presidente rel.
Dott. Riccardo Baudinelli Consigliere
Dott. Stefano Tarantola Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa n. 749 / 2023 R.G. promossa da e Parte_1 Parte_2
app. e difese dagli Avv.ti e COCCHI LUIGI e TORTORELLI AUGUSTO
[...]
presso il cui studio è elett. dom. per delega in atti e con domiciliazione telematica
PARTE APPELLANTE nei confronti di e . rapp. e difese Controparte_1 Controparte_2 dall'avv.to OLIVIERI MARIO presso il cui studio è elett. dom. per delega in atti e con domiciliazione telematica
PARTE APPELLATA
CONCLUSIONI delle PARTI
PARTE APPELLANTE
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Genova, respinta e disattesa ogni contraria e diversa domanda, ragione, eccezione ed istanza, di rito, di merito e istruttoria, in totale riforma della
1
- nel merito, accogliere le domande azionate in primo grado da nell'ambito Parte_1
del giudizio R.G. 9421/2020, e che qui di seguito si ritrascrivono:
- preso atto della nota prot. 83912 del 03.03.2022 trasmessa dal Comune di Genova alla conchiudente, nonché della successiva nota prot. n. 237387 del 20.06.2022 trasmessa dal Comune di Genova alla , dichiari, anche per illiceità, a sensi degli artt. 1325, 1344, Controparte_1
1345 e 1418 c.c., del contratto, la nullità e/o l'inefficacia e/o l'invalidità e, comunque, annulli l'atto negoziale definito “accordo di locazione parziale dell'impianto polisportivo La Sciorba”, apparentemente sottoscritto il 05/01/2017 da ( e da Parte_3 Parte_1 [...]
( ) con ogni consequenziale pronuncia risarcitoria a carico di CP_3 Controparte_1
in favore di;
Controparte_1 Parte_1
- condanni al risarcimento dei danni recati a derivanti Controparte_1 Parte_1
dalla esecuzione delle ordinanze cautelari in data 30.09.2020 e in data 19.07.2021 e da tutte quelle rese nel corso del presente giudizio e dai costi sostenuti, da esse discendenti, nonché dai minori introiti dovuti, nella misura che sarà accertata in corso di causa;
- revochi o modifichi, in ogni caso, preso atto degli esiti del giudizio di merito, le ordinanze cautelari rese nella pendenza del presente giudizio;
- respinga, siccome inammissibili e, in ogni caso, infondate le domande riconvenzionali svolte dalla
; CP_1 CP_1
- in subordine, condizionatamente al rigetto dei motivi di appello svolti da Parte_1
accogliere le domande azionate in primo grado da Controparte_4 nell'ambito del giudizio R.G. 9450/2021 e che qui di seguito si ritrascrivono:
[...]
- dichiari tenuta e condanni con sede legale in Milano, Foro Buonaparte Controparte_2
n. 22, in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante Sig. , a titolo di CP_3
garanzia ovvero di risarcimento del danno a restituire e/o corrispondere a
[...]
la minusvalenza del corrispettivo di vendita delle quote di Controparte_4 in considerazione della indisponibilità dell'unico cespite della società nella misura Pt_4
accertabile in corso di causa.
- Vinte le spese di entrambi i gradi di giudizio.”
PARTE APPELLATA
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Genova adita, disattesa ogni contraria domanda, ragione, pretesa, istanza o eccezione, per tutti i motivi di cui in atti:
2
1.dichiarare inammissibile e/o infondato e rigettare l'appello proposto da e Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Controparte_4
Genova, Sez. V (Dott.ssa n. 1640/2023 emessa il 15.5.2023, pubblicata il 4.7.2023 Persona_1
e notificata il 17.7.2023 ad esito dei giudizi riuniti contrassegnati con R.G. nn. 9421/2020 e
9450/2020, e per l'effetto confermare detta sentenza nella parte impugnata da Parte_1
e Controparte_4
2.in via di impugnazione incidentale, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Genova,
Sez. V (Dott.ssa n. 1640/2023 emessa il 15.5.2023, pubblicata il 4.7.2023 e Persona_1
notificata il 17.7.2023 ad esito dei giudizi riuniti contrassegnati con R.G. nn. 9421/2020 e
9450/2020:
a)condannare a pagare a le sanzioni ex art. 614- Parte_1 Controparte_1 bis c.p.c. di cui all'ordinanza cautelare del 30.9.2022 (R.G. n. 9421-2/2020) maturate dalla data della memoria di replica di primo grado (10.10.2022) fino alla data di emissione della sentenza del
Tribunale di Genova, Sez. V (Dott.ssa n. 1640/2023 (15.5.2023), per non meno di Persona_1
Euro 86.800 o per la diversa maggiore o minore misura emergenda in corso di causa;
b)accertare e dichiarare che per tutto il periodo in cui è risultata Parte_1
inadempiente al contratto del 5.1.2017 nulla le è dovuto a titolo di corrispettivo da parte di
[...]
(arg. ex art. 1460 c.c.) ovvero, in subordine, quantificare in riduzione detto Controparte_1
corrispettivo tenendo conto della misura e della gravità degli inadempimenti di Parte_1
quantificando l'importo residuale eventualmente dovuto da parte di
[...] Controparte_1
a a titolo di corrispettivo del contratto del 5.1.2017 compensandolo
[...] Parte_1
con i crediti di verso a titolo di indennizzo ex Controparte_1 Parte_1
art. 614 bis c.p.c. come già quantificati dal Tribunale di Genova con la suddetta sentenza n.
1640/2023;
c)condannare a rifondere a Controparte_4 [...]
le spese di lite e i compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali, IVA e Controparte_2
CPA, relativi al giudizio di primo grado;
3.in via istruttoria, si insiste per l'ammissione delle seguenti istanze istruttorie non ammesse in primo grado dal Tribunale, per l'evenienza in cui i relativi profili probatori fossero ritenuti rilevanti nel decidere e nella subordinata prospettiva già esposta in cui gli stessi si ritenessero bisognevoli di conferma probatoria:
-istanze istruttorie formulate da in seconda memoria ex art. 183 c. 6 Controparte_1
c.p.c. da p. 22 a p. 24 e in terza memoria ex art. 183 c. 6 c.p.c. per:
a) prove orali per testi con i seguenti capitoli:
3 Part cap. 1 “Vero che a far data dal 16.8.2020 e sino al 29.10.2020 il personale di non ha consentito agli sportivi associati del Little Club James l'ingresso e/o l'utilizzo degli impianti e degli spazi sportivi de La Sciorba come da Contratto 2017 (doc. n. 4) che si rammostra”, testi il Dott. Tes_1
e il Dott. , ambedue esponenti di Little Club James;
[...] Testimone_2 cap. 2 “Vero che a far data dal 29.10.2020 e fino al 15.6.2021 agli sportivi associati del Little Club Part James non è stato consentito da l'uso del campo a 5 coperto presso l'impianto de La Sciorba che è stato invece riservato a magazzino e/o palestra in favore di soggetti terzi”, testi il Dott. Tes_1
e il Dott. , ambedue esponenti di Little Club James;
[...] Testimone_2 cap. 3 “Vero che a far data dal 29.10.2020 e fino al 15.6.2021 agli sportivi associati del Little Club Part James non è stato consentito da l'uso degli spogliatoi de La Sciorba né prima né dopo gli allenamenti nei giorni e fasce orarie di cui al Contratto 2017 (doc. n. 4) che si rammostra”, testi il
Dott. e il Dott. , ambedue esponenti di Little Club James;
Testimone_1 Testimone_2 cap. 4 “Vero che a far data dal 29.10.2020 e fino al 15.6.2021 agli sportivi associati del Little Club Part James non è stato consentito da l'uso dell'acqua calda nelle docce de La Sciorba né prima né dopo gli allenamenti nei giorni e fasce orarie di cui al Contratto 2017(doc. n. 4) che si rammostra”, testi il Dott. e il Dott. , ambedue esponenti di Little Club James;
Testimone_1 Testimone_2 cap. 5 “Vero che a far data dall'1.12.2020 e fino al 15.6.2021 agli sportivi associati del Little Club Part James in caso di pioggia è stato interdetto da l'allenamento sui Campi de La Sciorba di cui al
Contratto 2017 (doc. n. 4) che si rammostra”, testi il Dott. e il Dott. Testimone_1 [...]
, ambedue esponenti di Little Club James;
Tes_2 cap. 6 “Vero che a far data dal 29.10.2020 e fino al 15.6.2021 agli sportivi associati del Little Club Part James è stato interdetto da l'ingresso sui Campi de La Sciorba nell'orario di cui al Contratto Part 2017 (doc. n. 4) che si rammostra e l'ingresso è stato posticipato unilateralmente da ”, testi il
Dott. e il Dott. , ambedue esponenti di Little Club James;
Testimone_1 Testimone_2
Part cap. 7 “Vero che a far data dal 29.10.2020 e fino all'11.1.2021 ha dichiarato ai rappresentanti di Little Club James che a causa di un guasto elettrico non era loro consentito accedere all'impianto
La Sciorba”, testi il Dott. e il Dott. , ambedue esponenti di Little Testimone_1 Testimone_2
Club James;
cap. 8 “Vero che a far data dal 29.10.2020 e fino al 15.6.2021 il manto erboso del campo a 11 ha presentato buche e chiazze non erbose in numero ed estensione crescenti, non eliminate attraverso
Part interventi di manutenzione da parte di ”, testi il Dott. e il Dott. Testimone_1 [...]
, ambedue esponenti di Little Club James, e il Dott. allenatore dei Tes_2 Persona_2
giovani portieri di Little Club James;
4 cap. 9 “Vero che a far data dal 23.8.2021, alla ripresa degli allenamenti per la stagione calcistica
2021-2022, lo stato del campo a 11 scoperto presso La Sciorba ha presentato e presenta buche e chiazze prive di manto erboso oltre ad aree delle quali è stato impedito l'utilizzo per l'allenamento sportivo perché interessate da interventi di manutenzione dell'erba”, testi il Dott. Testimone_1
e il Dott. , ambedue esponenti di Little Club James;
Testimone_2 cap. 10 “Vero che a far data dal 23.8.2021, alla ripresa degli allenamenti per la stagione calcistica
2021-2022, le apparecchiature di erogazione delle bevande dislocate presso l'impianto de La
Sciorba non hanno funzionato con regolarità”, testi il Dott. e il Dott. Testimone_1 [...]
, ambedue esponenti di Little Club James Tes_2 cap. 11 “Vero che a far data dal 23.8.2021, alla ripresa degli allenamenti per la stagione calcistica
2021-2022, e fino all'11.10.2021 gli spazi in tribuna prospicenti il campo a 11 sono stati occupati da impalcature, transenne e materiali che ne hanno impedito la fruizione da parte degli accompagnatori e/o parenti degli sportivi associati del Little Club James, i quali in più occasioni hanno assistito ad allenamenti e/o partite dall'esterno dei cancelli”, testi il Dott. Testimone_1
e il Dott. , ambedue esponenti di Little Club James;
Testimone_2 cap. 12 “Vero che a far data dal 23.8.2021, alla ripresa degli allenamenti per la stagione calcistica
2021-2022, Little Club James ha constatato in più occasioni l'ammanco e/o la sparizione di proprie attrezzature sportive che si trovavano sui campi da gioco durante gli orari di allenamento ad essa riservati dal Contratto 2017 (doc. n. 4) che si rammostra”, testi il Dott. e il Dott. Testimone_1
, ambedue esponenti di Little Club James;
Testimone_2 cap. 13 “Vero che il 14.11.2020 gli spazi pubblicitari a bordo del campo a 11 presso l'impianto La
Sciorba presentavano in loco insegne pubblicitarie di soggetti diversi da Controparte_1 come da doc. 32 che si rammostra al teste”, testi il Dott. e il Dott. , Testimone_1 Testimone_2
ambedue esponenti di Little Club James;
cap. 14 “Vero che il 28.11.2020 gli spazi pubblicitari a bordo del campo a 11 presso l'impianto La
Sciorba presentavano in loco insegne pubblicitarie e insegne di come da doc. 50 che Parte_5 si rammostra al teste”, testi il Dott. e il Dott. , ambedue esponenti Testimone_1 Testimone_2
di Little Club James;
cap. 15 “Vero che il 13.3.2021 gli spazi pubblicitari a bordo del campo a 11 presso l'impianto La
Sciorba presentavano in loco insegne pubblicitarie e insegne di come da doc. 50 che Parte_5 si rammostra al teste”, testi il Dott. e il Dott. , ambedue esponenti Testimone_1 Testimone_2
di Little Club James;
cap. 16 “Vero che l'8.5.2021 gli spazi pubblicitari a bordo del campo a 11 presso l'impianto La
Sciorba presentavano in loco insegne pubblicitarie e insegne di come da doc. 50 che Parte_5
5 si rammostra al teste”, testi il Dott. e il Dott. , ambedue esponenti Testimone_1 Testimone_2
di Little Club James;
cap. 17 “Vero che il 20.6.2021 gli spazi pubblicitari a bordo del campo a 11 presso l'impianto La
Sciorba presentavano in loco insegne pubblicitarie e insegne di come da filmato sub Parte_5 doc. 50 che si rammostra al teste”, testi il Dott. e il Dott. , Testimone_1 Testimone_2
ambedue esponenti di Little Club James;
cap. 18 “Vero che a far data dal 23.8.2021, alla ripresa degli allenamenti per la stagione calcistica
2021-2022, a bordo del campo a 11 erano ancora presenti spazi pubblicitari e insegne di soggetti non riferibili alla , testi il Dott. e il Dott. CP_1 Controparte_1 Testimone_1 [...]
, ambedue esponenti di Little Club James;
Tes_2
Part cap. 19 “Vero che il 27.10.2021 esponenti di hanno intimato a Little Club James in persona di di spostare gli allenamenti dei giovani portieri nell'area di campo scoperto a Persona_2
sud ove il manto in erba sintetica è poggiato su un fondo in cemento”, teste il Dott.
[...]
allenatore dei giovani portieri di Little Club James;
cap. 20 “Vero che il 26.10.2021 Per_2
Part esponenti di hanno contestato a Littel Club James in persona di e Testimone_2 Tes_1
la rottura di un irrigatore pretendendo il rimborso di una spesa di Euro 1.000”, testi il
[...]
Dott. e il Dott. , ambedue esponenti di Little Club James;
Testimone_1 Testimone_2
Part cap. 21 “Vero che il 28.9.2021 esponenti di hanno minacciato Little Club James di espulsione dai campi nel caso in cui il suo personale e/o i suoi tesserati non avessero rispettato le indicazioni
Part di utilizzo poste verbalmente di volta in volta da stessa mutando indirizzo e via via inserendo nuove prescrizioni e restrizioni ogni volta diverse”, testi il Dott. e il Dott. Testimone_1 [...]
, ambedue esponenti di Little Club James;
Tes_2 cap. 22 “Vero che il 28.9.2021, quando nel campo a 11 scoperto, in orario serale e in scarse condizioni di visibilità il Dott. ha chiesto se potessero essere accese le luci, Testimone_3
Part esponenti di hanno risposto che era loro discrezione accendere o meno le luci e che in caso di altre richieste avrebbero diserbato i campi definitivamente impedendo gli allenamenti dei giovani di Little Club James”; teste il Dott. , allenatore di Little Club James. Testimone_3 cap. 23 “Vero che a far data dal 29.10.2020 e fino al 15.6.2021 Little Club James ha organizzato i propri allenamenti pomeridiani in fasce orarie da due ore ciascuna la prima delle quali con inizio dalle ore 15 e termine alle ore 17” , testi il Dott. , il Dott. e il Testimone_2 Testimone_1
Dott. , tutti esponenti di Little Club James;
Testimone_4
Part cap. 24 “Vero che dal 10.11.2020 e fino al 15.6.2021 dopo la comunicazione di sub doc. avv.
che si rammostra Little Club James ha disdetto la sessione di allenamento dalle ore 15:00 alle
6 ore 17:00”, testi il Dott. , il Dott. e il Dott. , tutti Testimone_2 Testimone_1 Testimone_4
esponenti di Little Club James;
cap. 25 “Vero che nel corso della Stagione calcistica 2020-2021 coì come per il periodo successivo all'1.6.2021 il campo di calcio coperto a 5 presso La Sciorba si trovava e si trova nelle condizioni di cui alle fotografie sub doc. n. 63 che si rammostrano”, testi il Dott. , il Dott. Testimone_2
e il Dott. , tutti esponenti di Little Club James;
Testimone_1 Testimone_4
b) consulenza tecnica d'ufficio come da seguente quesito: «il CTU, letti gli atti e i documenti di causa, compiuti i necessari accessi e accertamenti, descriva lo stato in cui si trovano i campi di calcio a 11, a 5 e del campo coperto/sotto-gradinata ubicati presso l'impianto
di manutenzione e conservazione degli stessi, evidenziando ove possibile se lo stato rilevato sia la conseguenza - e in che misura - di una non adeguata gestione dello stesso da parte del gestore, anche avuto riguardo ai tempi e modi in cui prima dell'accertamento peritale (con quali caratteristiche e con quali tempistiche) risulti essere stata effettuata la detta manutenzione»;
c) ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. a carico di di: Parte_1
(i)copia delle scritture contabili e bancarie di dalla stipula della Concessione Parte_1
(24.4.2013) attestanti il relativo incasso delle somme via via pagate da Controparte_1
a favore di sempre al fine di constatare l'esecuzione del Contratto 2011 e del Parte_1
Contratto 2017 da parte di Parte_1
(ii)copia delle scritture contabili e societarie di quali il libro IVA e il libro Parte_1 giornale dal 2017 sino ad oggi al fine di constatare l'annotazione delle entrate derivanti a
[...]
dalla ricezione dei pagamenti effettuati in suo favore da Parte_1 Controparte_1
a fronte delle fatture emesse da in relazione al Contratto 2011 prima e al Parte_1
Contratto 2017 successivamente;
(iii) copia delle scritture contabili e societarie di quali il libro IVA e il libro Parte_1 giornale dal marzo 2020 sino alla data odierna al fine di constatare l'annotazione degli esborsi derivanti a dai pagamenti effettuati in favore del Comune di Genova a fronte Parte_1
delle fatture da questo eventualmente emesse verso in relazione ai canoni Parte_1
della Concessione degli impianti La Sciorba che il Comune ha medio tempore sospeso, così da accertare in quale periodo di tempo e per quale importo il Comune di Genova abbia rimesso/ridotto il debito di per i canoni concessori;
Parte_1
d)ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. a carico del Comune di Genova di:
7 (i)copia delle scritture contabili e bancarie di (soggetto già Parte_6
facente capo al Comune di Genova, liquidata nel 2014 con trasferimento in capo al Comune di
Genova di ogni relativa pendenza) dalla stipula del Contratto 2011 (21.2.2011) sino alla data di stipula della Concessione (24.4.2013) così da attestare il relativo incasso delle somme via via pagate da a favore di e in tal modo Controparte_1 Parte_6 confermare l'esecuzione del Contratto 2011 dopo il quale fu poi stipulato ed eseguito il Contratto
2017;
(ii) copia delle scritture contabili e societarie di , quali libro Parte_6
IVA e libro giornale dalla stipula del Contratto 2011 (21.2.2011) sino alla data di stipula della
Concessione (24.4.2013) al fine di constatare l'annotazione delle entrate derivanti a
[...]
dalla ricezione dei pagamenti effettuati in suo favore da Parte_6 Controparte_1
a fronte delle fatture emesse in relazione al Contratto 2011;
[...]
istanza istruttoria formulata da in seconda memoria ex art. 183 c. 6 Controparte_2
c.p.c. sub § 11 per prova orale per testi con il seguente capitolo: cap. 1 “Vero che in data 21.2.2020, durante un incontro tenutosi presso gli uffici di
[...]
in Genova (GE), Passo Barsanti n. 4, tra il Dott. (di Controparte_1 CP_3 [...]
e il Dott. (di My Sport Società Sportiva Dilettantistica Controparte_2 Testimone_5
Consortile S.r.l.), alla presenza delle Dott.sse e , il Dott. Parte_3 Controparte_5 [...]
ha messo al corrente il Dott. dell'intera situazione economico- CP_3 Testimone_5
patrimoniale di incluso il contratto di locazione parziale del 5.1.2017 tra Parte_1
e sub Doc. 4 che si rammostra, e ha consegnato Controparte_1 Parte_1
a costui il Memorandum riassuntivo sub Doc. 13 che si rammostra”. Testimoni: Dott.ssa
[...]
(C.F. ) e Dott.ssa (C.F. ), Pt_3 C.F._1 Controparte_5 C.F._2
entrambe domiciliate presso con sede legale in Milano, 20121, Foro Controparte_2
Buonaparte n. 22;
Con opposizione alle richieste istruttorie di e Parte_1 [...]
per tutti i motivi di cui in atti, e – nella denegata e non creduta Controparte_4
ipotesi in cui alcuna delle istanze istruttorie di e Parte_1 CP_4 [...]
fosse nondimeno accolta – con richiesta di essere ammessa alla Controparte_4
controprova nonché alla prova contraria con i testi e sui capitoli indicati in atti.
Senza accettare il contraddittorio su nuove domande, deduzioni, produzioni o istanze avversarie.
Con condanna di e Parte_1 Controparte_4 ai sensi dell'art. 96 c. 3 c.p.c., con liquidazione anche equitativa del relativo danno.
8 Con vittoria di spese di lite e compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA come per legge anche in appello”.
Fatto e diritto
Con atto di appello ritualmente notificato e Parte_1 [...]
impugnavano la sentenza nr. 1640/2023 del Tribunale di Controparte_6
Genova con cui il medesimo così decideva:
“Respinge tutte le domande attoree.
Accoglie la domanda riconvenzionale di ed accertato l'inadempimento di CP_7 Parte_1
al contratto stipulato il 5.1.2017 condanna ad adempiere alle
[...] Parte_1
obbligazioni in esso previste e in particolare a:
a) consentire o non impedire alla convenuta, e/o al soggetto pro tempore da lei individuato come beneficiario, l'ingresso a La Sciorba e/o l'utilizzo dei campi di calcio a 11, a 5 e coperto
(sottogradinata), delle aree contigue e dei servizi correlati (ad es. spogliatoi) dell'impianto polisportivo La Sciorba per tutte le stagioni previste e definite dal contratto del 5.1.2017 (dal 16 agosto al 15 giugno di ogni anno) fino al 31.3.2025 e, in ciascuna stagione, nelle giornate previste dal contratto (ossia: (i) ogni lunedì, mercoledì, venerdì dalle 15 alle 19 e con accesso agli spogliatoi
e pertinenze dalle 14:20 alle 19:40; (ii) ogni sabato pomeriggio dalle 15 alle 19 e con accesso agli spogliatoi e pertinenze;
(iii) il primo martedì del mese dalle 15 alle 17 con accesso agli spogliatoi
e pertinenze dalle 14:20 alle 17:40), nonché delle ulteriori strutture di servizio previste nel contratto medesimo, quali ufficio e deposito/magazzino in via esclusiva;
b) consentire o non impedire alla convenuta di utilizzare in via esclusiva gli spazi pubblicitari di cui al contratto del 5.1.2017 altresì inibendo all'attrice di accogliere/esporre/lasciare che siano esposti presso l'impianto polisportivo La Sciorba materiali pubblicitari (i.e. cartelloni, pannelli, striscioni, ecc.) di soggetti diversi dalla convenuta;
c) adottare qualsivoglia ulteriore e diverso provvedimento meglio ritenuto che abbia comunque ad oggetto o per effetto di tutelare le ragioni della conchiudente e/o dei Controparte_1
soggetti come sopra da essa individuati per i titoli tutti di cui in atti;
Dichiara tenuta e condanna a corrispondere a .p.a ex Parte_1 Controparte_1 art. 614 bis cpc .la somma di € 320.000
Dichiara tenuta e condanna a corrispondere a Controparte_1 Controparte_8 la somma di € 96380 per canoni non corrisposti
e conseguentemente operata la compensazione impropria
Dichiara tenuta e condanna a corrispondere a la Parte_1 Controparte_1
somma di 223.620 oltre interessi legali dalla sentenza al saldo.
9 Visto l'art. 614 bis cpc condanna al pagamento della somma di € 400 per Controparte_8 ciascun giorno di ritardo nell'adempimento delle prestazioni contrattuali
Dichiara tenuta e condanna a rimborsare a le spese del Controparte_9 Controparte_1 presente giudizio che liquida in € 10.860 oltre accessori di legge e quelle dei procedimenti cautelari promossi in corso di causa che liquida complessivamente in € 4845 oltre accessori di legge ed esborsi.
L'appellante deduceva :
- l'erroneità del provvedimento nella parte in cui il Tribunale aveva respinto la domanda di dichiarazione di nullità ex art. 1418 c.c. del contratto di locazione stipulato in data 05.01.2017 tra e e respinto la richiesta di Pt_1 CP_10 Controparte_1
annullamento dello stesso, che l'appellante asseriva essersi risolto in un contratto con sè stesso o per difetto di rappresentanza, senza potere ed in conflitto di interessi tra rappresentante e rappresentata;
- la nullità della sentenza relativamente alle domande presentate da nella causa R.G. n. Pt_2
9450/2020 nel capo in cui il Tribunale aveva rigettato la domanda, di garanzia e risarcimento danni, condizionata al rigetto delle domande avanzate nella causa R.G. 9421/2020;
- l'erroneità del provvedimento nella parte in cui aveva esaminato, accogliendole le domande riconvenzionali avanzate da . Controparte_1
Si costituiva la parte appellata chiedendo il rigetto dell'impugnazione in quanto immotivata in fatto e in diritto;
proponeva appello incidentale chiedendo l'ammissione delle prove già dedotte in primo grado e il rigetto di tutte le domande della controparte.
Parte appellante proponeva ricorso ex art. 351 c.p.c. che veniva respinto.
Con provvedimento del 28.12.2023 era fissata udienza di precisazione delle conclusioni con assegnazione dei termini per il deposito delle note conclusive.
Il C.I. con ordinanza del 27.1.2025, lette le note di trattazione scritta depositate per l'udienza del
8.1.2025, rilevato che le parti avevano precisato le conclusioni e depositato tempestivamente note conclusive, tratteneva la causa per riferirne al Collegio. Il Consigliere istruttore riferiva della causa al Collegio nella camera di consiglio del 05.02.2025.
1. sull'eccezione ex art. 342 c.p.c. proposta da parte della parte appellata
I motivi sono ammissibili ex art. 342 c.p.c. in quanto ampiamente articolati, come in seguito esposto nell'esame degli stessi.
Inoltre gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l.
n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza
10 impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” ( Cass. Sez. U – Sent. n. 27199 del 16/11/2017).
2. sui motivi di appello principale
2.1 sul mancato accoglimento dellla domanda di dichiarazione di nullità ex art.1418 c.c. del contratto di locazione stipulato in data 5.1.2017
Il Tribunale ha respinto la domanda di dichiarazione di nullità ex art. 1418 c.c. per illiceità dell'oggetto del contratto di locazione stipulato in data 05.01.2017 ( DOC A2-1K- 008 delle produzioni sotto fascicolo di parte appellante) tra ià Controparte_11
Parte
di seguito per brevità )- gestore dell'impianto Parte_6
in virtù di contratto di affidamento in concessione del 24.4.2013( DOC B delle produzioni sotto Contr fascicolo di parte appellante)- e di seguito per brevità Controparte_1
avente ad oggetto la locazione di parte della struttura polifunzionale denominata “La Sciorba" ritenendo che si trattasse una sub-concessione, e quindi vietata ex lege.
Il contratto aveva ad oggetto la locazione di “campo di calcio ad 11, dei campi a 5 e del campo coperto ( sottogradinata), delle aree contigue nonché dei servizi correlati( spogliatoi) e di alcune strutture ulteriori quali un ufficio ed un deposito/ magazzino, queste ultime in uso esclusivo” per il periodo di anni otto verso corresponsione di un canone di locazione mensile dell'importo di € 3.950 oltre IVA ( Pag.
2-4 Ibidem).
La parte appellante censura il capo della sentenza impugnata sotto quattro distinti profili:
a. violazione e la falsa applicazione degli artt. 826, comma 3, c.c., 30 comma 3, d.lgs. 12 aprile 2006
n. 163, 30 e 174 d.lgs. 18/04/2016, n. 50, per avere, il Giudice di prime cure, completamente trascurato l'esistenza di principi e norme inderogabili nella concessione del servizio pubblico.
La parte sostiene che - come pacificamente emergerebbe dall'esame della concessione e del
Contr contratto di locazione precedentemente concluso tra il precedente proprietario e la in data
22.2.2011, (DOC. B E DOCA2-1-H-DOC005 delle produzioni sotto fascicolo di parte appellante) -
Parte l'impianto” La Sciorba”, concesso in godimento a , sarebbe da qualificarsi quale bene appartenente al patrimonio indisponibile del Comune di Genova alla luce della giurisprudenza costante che ritiene che gli impianti sportivi di proprietà comunale farebbero parte del patrimonio
11 indisponibile del comune, risultando presenti entrambi i requisiti richiesti dall'art. 826 c.c. ovvero la proprietà del bene da parte dell'ente e la destinazione del bene ad un pubblico servizio.
Da quanto sopra ne discenderebbe che il bene in sé è considerato nella sua funzione ovvero nella sua strumentalità a garantire un servizio pubblico, talché la concessione si qualificherebbe come concessione di servizi e non di beni.
Alla luce di tali premesse, ad avviso dell'appellante, a prescindere dal “nomen iuris” utilizzato dalle parti il contratto di locazione avrebbe dovuto essere riqualificato come subconcessione con conseguente applicabilità della normativa dettata dall'allora vigente D.Lgs. 50/2016 c.d. “Codice degli appalti” con i relativi obblighi e vincoli imposti alla pubblica amministrazione;
b. la violazione e falsa applicazione degli artt. 7 l. 7 agosto 1990 n. 241; 115, 116 c.p.c. e 2727,
2729, c.c., per avere il giudice di prime cure erroneamente ascritto valore di prova presuntiva alla mancanza di una formale comunicazione di apertura di un procedimento amministrativo di decadenza dalla concessione nei confronti di Parte_1
Tale statuizione sarebbe contraddetta dalle note 83912, 147112 e 237387 trasmesse dal Comune di
Parte Genova a e prodotte in primo grado ( DOC G, H, I delle produzioni sotto fascicolo di parte appellante) che conterrebbero precise indicazioni e contestazioni rivolte all'odierna appellata;
c. violazione e la falsa applicazione degli artt. 1362, 1363 e 1366 c.c. relativi all'interpretazione del contratto per avere il Tribunale ascritto alle clausole della concessione del 2013 un significato diverso da quello che le suddette regole ermeneutiche impongono di trarne.
L'appellante sostiene che il Tribunale sarebbe incorso in un errore diritto per aver ritenuto che la validità del contratto di locazione del 2017 fosse sorretta dalle disposizioni contenute nel precedente contratto di locazione del 2011.
A sostegno di quanto affermato la parte allega e deduce che entrambi i citati contratti dipenderebbero dalla concessione del 2013 la cui stipula avrebbe avuto l'effetto di protrarre la validità del contratto del 2011 concluso con il precedente proprietario ( Parte_6
), facendo divieto di ulteriori subconcessioni.
[...]
Tale divieto emergerebbe con chiarezza dalla lettura del combinato disposto degli artt. 3, punto 2 e dall'art. 15, punto 14,della concessione in cui si prevede il subentro del concessionario e l'obbligo per questi di farsi carico, sino alla scadenza naturale, del contratto di locazione parziale concluso tra
Parte
e B& P in data 1.4.2011, sino alla scadenza naturale.
Pertanto il Tribunale di Genova avrebbe violato i principi in materia di interpretazione del contratto ascrivendo alle disposizioni contenute nella concessione del 2013 un significato contrario al tenore letterale delle stesse, valutando erroneamente la reale volontà delle parti al momento della
12 sottoscrizione e non interpretando ciascuna clausola alla luce del contenuto complessivo di quanto previsto nella citata concessione.
d. L'appellante si duole infine di un ulteriore profilo di nullità del capo di sentenza impugnata deducendo la nullità del contratto di locazione parziale del 5.1.2017 per contrarietà a norma imperativa in quanto sorretto da un unico motivo illecito determinante, comune ad entrambi i contraenti.
A sostengo di quanto affermato la parte allega e deduce che “ tale nullità infatti sarebbe collegata al divieto, concettualmente insito nella concessione di servizio pubblico, di dare in godimento beni che sono strumentali allo svolgimento del servizio dato in concessione” ( Pag.31 Atto di citazione in appello).
Nel caso di specie il servizio pubblico sarebbe stato snaturato dal contenuto del contratto di locazione parziale in oggetto.
Le circostanze sopra citate proverebbero la sussistenza del motivo illecito comune alle parti che si sostanzierebbe nel fine di eludere le disposizioni dettante in materia di evidenza pubblica nel conferimento della concessione di servizi e di eludere la vigilanza del Comune di Genova, ente proprietario, e dell' ente proposto al controllo esterno della contrattualistica pubblica. CP_12
Il motivo è infondato e deve essere respinto.
Deve essere rilevato che nelle more del giudizio il Comune di Genova ha deciso di “ di procedere con il prolungamento, ex art. 216 del D.L. 34/2020 conv. in L. 77/2020, e la rinegoziazione, ai sensi degli artt. 8 e 24 del vigente Regolamento in materia di impianti sportivi, del contratto stipulato in data 29/01/2013 tra le , cui è subentrato il Controparte_13 Parte_6
Comune di Genova, avente ad oggetto la concessione dell'impianto sportivo sito in Genova, Via
Adamoli n. 57, prolungando, per l'effetto, lo stesso per il periodo dall'01/01/2023, attuale scadenza, al 30/04/2046;
2) di approvare, per l'effetto, lo schema di contratto, recante le condizioni della citata rinegoziazione, da sottoscrivere con la Società concessionaria;
3) di demandare a successivo provvedimento l'accertamento dei canoni dovuti dal gestore durante il periodo di prolungamento contrattuale” ( DOC E delle produzioni sotto fascicolo di parte appellata).
Ciò posto vengono meno le ragioni della parte appellante circa il timore di non vedere rinnovata la propria concessione per l'asserito divieto di “sub- concessione”.
Si rileva che nel predetto atto il Comune qualifica il rapporto in essere con l'appellante come contratto ( gestione di servizi ) e in quello risalente al 24.12.2013 esso è qualificato come “contratto
13 di affidamento di servizi” che prevede all'art. 14 espressamente la facoltà della “locazione parziale” dei campi.
E pertanto alla luce dei consueti strumenti ermeneutici ex art. 1362 c.c., secondo cui il dato letterale,
è prevalente, le deduzioni della parte appellante devono essere respinte.
Peraltro quando la parte sostiene che un'esegesi di un disposto contrattuale sia stata errata sulla base dei criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 e segg. cod. civ. la censura si deve articolare nella puntuale e precisa enunciazione delle ragioni per le quali l'esegesi ritenuta dal giudice di merito sarebbe stata errata e tale enunciazione deve, dunque, esporre per quale ragione il criterio che si assume violato risulterebbe male applicato dall'esegesi seguita dal giudice di merito.
Risponde ad orientamento interpretativo consolidato in tema di interpretazione del contratto che, ai fini della ricerca della comune intenzione dei contraenti, il primo e principale strumento è appresentato dal senso letterale delle parole e delle espressioni utilizzate nel contratto. Il rilievo da assegnare alla formulazione letterale va peraltro verificato alla luce dell'intero contesto contrattuale e le singole clausole debbono essere considerate in correlazione tra loro, procedendosi al relativo coordinamento ai sensi dell'art. 1363 c.c., giacché per senso letterale delle parole va intesa tutta la formulazione letterale della dichiarazione negoziale, in ogni sua parte ed in ogni parola che la compone, e non già in una parte soltanto, quale una singola clausola di un contratto composto di più clausole, dovendo il giudice collegare e raffrontare tra loro frasi e parole al fine di chiarirne il significato (v. Cass. 28 agosto 2007 n. 828; Cass. 22 dicembre 2005 n. 28479; Cass. 16 giugno 2003
n. 9626). Va d'altro canto sottolineato come, pur assumendo l'elemento letterale funzione fondamentale nella ricerca della volontà reale o effettiva volontà delle parti, il giudice deve in proposito fare applicazione anche agli ulteriori criteri di interpretazione, e in particolare a quelli dell'interpretazione funzionale ex art. 1369 c.c. e dell'interpretazione secondo buona fede o correttezza ex art. 1366 c.c. Tali criteri debbono essere infatti correttamente intesi quali primari criteri d'interpretazione soggettiva, e non già oggettiva, del contratto (v. Cass. 27 giugno 2011 n.
14079; Cass. 23 maggio 2011 n. 11295; 6 mit Cass. 19 maggio 2011 n. 10998), avendo riguardo allo scopo pratico perseguito dalle parti con la stipulazione del contratto e quindi alla relativa causa concreta (cfr. Cass. 23 maggio 2011 n. 11295). Il primo di tali criteri (art. 1369 c.c.) consente di accertare il significato dell'accordo in coerenza appunto con la relativa ragione pratica o causa concreta.
L'obbligo di buona fede oggettiva o correttezza ex art. 1366 c.c., il quale costituisce un autonomo dovere giuridico, espressione di un generale principio di solidarietà sociale (cfr. Cass. 31 maggio
2010 n. 13208; Cass. 18 settembre 2009 n 20106; Cass. 5 marzo 2009 n. 5348), applicabile in ambito contrattuale ed extracontrattuale, che impone di mantenere, sia in ambito contrattuale che nei
14 rapporti comuni della vita di relazione, un comportamento leale (specificantesi in obblighi di informazione e di avviso), nonché volto alla salvaguardia dell'utilità altrui, nei limiti dell'apprezzabile sacrificio (v. Cass. 15 febbraio 2007 n. 3462), e che già la Relazione ministeriale al codice civile (ove si sottolinea come esso richiami "nella sfera del creditore la considerazione dell'interesse del debitore e nella sfera del debitore il giusto riguardo all'interesse del creditore") indica doversi intendere in senso oggettivo, enunziando un dovere di solidarietà fondato sull'art. 2
Cost. che, operando come un criterio di reciprocità, esplica la sua rilevanza nell'imporre a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio il dovere di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra,
a prescindere dall'esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da singole norme di legge. Sicché dalla violazione di tale regola di comportamento può discendere, anche di per sè, un danno risarcibile (v. Cass. 10 novembre 2010 n. 22819), in quanto vale ad individuare i referenti normativi da utilizzare quale criterio per l'interpretazione del contratto
(fondato sull'esigenza definita in dottrina di "solidarietà contrattuale"). Esso si specifica, in particolare, nel significato di lealtà, sostanziantesi nel non suscitare falsi affidamenti e non speculare su di essi, come pure nel non contestare ragionevoli affidamenti comunque ingenerati nella controparte (v. Cass. 25 maggio 2007 n. 12235; Cass. 20 maggio 2004 n. 9628). A tale stregua esso non consente di dare ingresso ad interpretazioni cavillose delle espressioni letterali contenute nelle clausole contrattuali non rispondenti alle intese raggiunte (v. Cass. 23 maggio 2011 n. 11295) e deponenti per un significato in contrasto con la ragione pratica o causa concreta dell'accordo negoziale (cfr., con riferimento alla causa concreta del contratto autonomo di garanzia, Cass., Sez.
Un., 18 febbraio 2010 n. 3947).
Nel caso in esame il Tribunale è pervenuto ad un'interpretazione del contratto de quo in termini conformi ai suindicati principi, con una interpretazione non meramente formalistica del contratto in argomento, intendendolo anche in senso funzionale e volto a non vanificare la finalità dalle parti specificamente perseguita mediante il contratto.
Tale interpretazione, risulta peraltro confermata anche dal Comune di Genova, che non ha ritenuto sussistente alcuna violazione del titolo da parte del cessionario costituita dalla stipula del contratto di locazione oggetto di causa.
2.2 Sul mancato annullamento del contratto per rappresentanza senza potere e conflitto di interessi tra rappresentante e rappresentato.
Con il secondo motivo l'appellante censura la sentenza impugnata nel capo in cui ha respinto la richiesta di annullamento del contratto 5.1.2017.
15 Il Tribunale ha ritenuto non provato il dedotto conflitto di interessi e la carenza di poteri in capo a
. Parte_7
In particolare, la parte censura la sentenza impugnata per aver rigettato la richiesta di annullamento sulla base dei seguenti presupposti: “…parte attrice non ha provato alcun concreto conflitto di Co interesse in capo a (socio al 68% e amministratore di detenuta al 100% da CP_3
Parte
al pari -all'epoca- di ), non avendo dimostrato la natura Controparte_2 pregiudizievole del contratto in questione per gli interessi di GCS.”; “Neppure la lamentata carenza Parte di poteri in capo a (soggetto sottoscrivente il contratto per conto di che in base Parte_8
Parte all''art. 16 c. 2 delle norme di funzionamento di essendo consigliere aveva il potere di rappresentanza della società) appare rilevante in quanto risulta sanata dall'avvenuta ratifica dell'atto da parte della società ex art. 1444 cc, ratifica derivante dalla successiva esecuzione del contratto ed dall'accettazione dei pagamenti relativi canoni da parte della società GCS srl.” ( PAG.13 Sentenza impugnata).
In ordine alla mancata dimostrazione della natura pregiudizievole del contratto per gli interessi di
Parte
la parte sostiene, preliminarmente, che questa deriverebbe dall'illiceità dedotta con il primo motivo che avrebbe esposto la medesima al pericolo di revoca della concessione di pubblico servizio.
Come sopra indicato tale presupposto è venuto meno con la proroga citata.
La parte deduce altresì che tale contratto sarebbe stato pregiudizievole per i propri interessi atteso
Contr che esso “favoriva gli interessi di che in quel momento intendeva assicurarsi per il maggior tempo possibile il “core business” del centro Polifunzionale, ovvero i campi di calcio ed i servizi annessi, nonché tutto lo sfruttamento pubblicitario dello stesso” ( Pag.36-37 Atto di citazione in appello).
La parte deduce inoltre che la natura pregiudizievole del contratto in oggetto si ricaverebbe altresì dal raffronto operato tra il contratto concluso nel 2011 e il contratto concluso nel 2017.
Il motivo è infondato e deve essere respinto.
Occorre rilevare che secondo costante della Suprema Corte “Il conflitto d'interessi idoneo, ex art. 1394 c.c., a produrre l'annullabilità del contratto, richiede l'accertamento dell'esistenza di un rapporto d'incompatibilità tra gli interessi del rappresentato e quelli del rappresentante, da dimostrare non in modo astratto od ipotetico ma con riferimento al singolo atto o negozio che, per le sue intrinseche caratteristiche, consenta la creazione dell'utile di un soggetto mediante il sacrificio dell'altro; tale situazione, riferendosi ad un vizio della volontà negoziale, deve essere riscontrabile al momento perfezionativo del contratto, restando irrilevanti evenienze successive eventualmente modificative dell'iniziale convergenza d'interessi” (Cass. Sez. 2, 04/04/2024, n. 890).
16 Nel caso in esame la parte appellante non ha neppure specificato quale “utile” avrebbe perso e di contro, acquisito, superiore alla somma pattuita con la locazione, non avendo Controparte_1
dedotto prove utili a tal fine.
L'appellante deduce altresì che il Tribunale avrebbe gravemente errato nel ritenere che vi sia stata
Parte convalida tacita del contratto in ragione dell'adempimento ed esecuzione dello stesso parte di in quanto l'art.1444 comma 3 c.c. dispone che “ la convalida non ha effetto se chi l'esegue non è in condizione di concludere validamente il contratto”.
Il motivo è infondato e deve essere respinto.
“Il negozio concluso dal rappresentante senza potere non è invalido ma dà luogo ad una fattispecie a formazione progressiva perfezionantesi con il verificarsi della condicio iuris costituita dalla ratifica. A tale atto, che esige soltanto la volontà del dominus di far proprio il negozio compiuto dal SU TO (la quale deve manifestarsi in maniera chiara ed inequivoca ma non esige una particolare Forma, tanto da poter risultare anche da fatti concludenti, se il negozio rappresentativo non richiede ad substantiam la forma scritta), sono, pertanto, estranei i requisiti prescritti dall'art
1444 cod civ per la convalida del contratto annullabile. ( Cass. 2259/71; 719/65; 25/64; n. 688/80).
Nel caso in esame, per quanto sopra osservato, non sussiste alcun vincolo di forma ad substantiam, attesa la natura del contratto, e pertanto la sentenza deve essere confermata.
Parte appellante, poi, deduce che la formale trasmissione del contratto avvenuta in data successiva Parte alla cessione di capitale sociale alla ( e quindi alla nuova governance di ) Pt_2
dimostrerebbe la sussistenza di una mancanza di adeguata informazione che impedirebbe la formazione di qualsivoglia convalida del contratto.
Parte La difesa è infondata in quanto nel verbale di riunione del C.d.A. di del 23.10.2017 si legge:“ informando i presenti che le società e vi è un accordo per cui Parte_1 Controparte_1
Contr la continua ad affittare l'impianto polisportivo La Sciorba” (Prod.A, Doc. 17 delle produzioni sotto fascicolo di parte appellata).Tale delibera non risulta impugnata.
2.3. Sul rigetto delle domande di garanzia e risarcimento danni
Con il terzo motivo l'appellante deduce la nullità della sentenza relativamente alle domande presentate da nella causa R.G. n. 9450/2020, che ha rigettato la domanda, di garanzia e Pt_2
risarcimento danni, condizionata al rigetto delle domande avanzate nella causa R.G. 9421/2020.
La parte deduce che le due cause erano state introdotte con distinti atti di citazione e successivamente il Tribunale di Genova ne aveva disposto la riunione per connessione.
Ciò avrebbe determinato una situazione processuale di cumulo condizionale, nella quale l'interesse alla decisione delle domande di cui alla causa R.G. 9450/2020 sarebbe stato collegato al rigetto delle domande di cui alla causa R.G. 9421/2020.
17 Le domande attengono al contratto di cessione di quote in data 21/5/2020, con il quale ha ceduto Pt_9
a la partecipazione dell'intero capitale sociale in (DOC E CP_4 Parte_1
delle produzioni sotto fascicolo di parte appellante).
La parte deduce che “Per la cessione delle quote era stato pattuito un prezzo pari a €. 100.000,00, di cui €. 55.000,00 certi e € 45.000,00 subordinati alla condizione sospensiva della proroga, entro il 30/6/2021, da parte del Comune di Genova, della concessione sottoscritta il 24/4/2013, come integrata in data 15/12/2016, avente ad oggetto l'impianto sportivo di Genova Via Adamoli” (
Pag.45 Atto di citazione in appello) Parte Alla luce di quanto sopra l'appellante sostiene che l'unico cespite di cui era titolare sarebbe stato costituito dal contratto di concessione.
In particolare l'appellante richiama l'art 2) del contratto di cessione di quote che espressamente dispone: “ La parte cedente garantisce la piena proprietà e libera disponibilità della quota ceduta ad essa pervenuta in virtù di titoli legittimi, nonchè la libertà da pesi, sequestri, diritti di prelazione, pignoramenti e vincoli di sorta”.
L'appellante deduce che pertanto in considerazione della natura e della funzione del contratto e degli assetti patrimoniali di detta garanzia “non potesse e non possa non coprire, altresì, la piena Pt_4 libertà e disponibilità dell'unico cespite della società ceduta, vale a dire dell'impianto sportivo “ La
Sciorba”.Tale cespite non era nella titolarità dell'appellata in quanto questa non poteva essere piena ed esclusiva proprietaria in virtù della propria posizione di concessionario di un bene di proprietà del Comune di Genova. Sostiene che in forza dei principi di buona fede e correttezza, la venditrice avrebbe dovuto rendere edotta la controparte dell'esistenza di un contratto limitativo della disponibilità del bene costituente suo unico cespite.
Il motivo è infondato e deve essere respinto.
Deve essere rilevato in via preliminare , a prescindere dalla valutazione dell'oggetto del contratto ( quote societarie) ,che la parte appellante nell'atto di appello non ha neppure indicato quale sarebbe Part la “ minus valenza del corrispettivo di vendita delle quote di e non ha dedotto alcun elemento di prova utile a tal fine. Nell'atto di citazione in primo grado si è limitata ad indicare che “la minusvalenza del valore delle quote acquistate in considerazione della limitazione della disponibilità dell'unico cespite percepito dalla società, in misura pari alle utilità previste, e cioè al valore di utilizzo mediante rapporti con terzi dei campi dell'impianto per i tempi e la durata previsti dal contratto tra e nella misura calcolabile in corso di causa” ( atto citazione, pag.15) , Pt_4 CP_7
senza poi fornire alcun dato utile a tal fine.
18 In assenza di tale prova la domanda formulata deve essere respinta, così assorbita ogni altra considerazione circa l'ammissibilità della stessa, in applicazione del principio della ragione più liquida.
2.4 . Sull'accoglimento delle domande riconvenzionali di parte appellata
Con il quarto motivo l'appellante censura la sentenza impugnata nel capo in cui ha accolto le domande riconvenzionali relative all'inadempimento del contratto e delle obbligazioni in esso previste, condannando la medesima alla corresponsione della somma di € 320.000,00.
La parte appellante deduce che il Tribunale avrebbe violato le norme sulla ripartizione dell'onere della prova in quanto l'odierna appellata non avrebbe assolto all'onere di provare l'inadempimento
Parte di .
L'appellante sostiene altresì di aver dato prova documentale del proprio adempimento allegando copiosa documentazione e di aver dimostrato che alcuni propri inadempimenti sarebbero stati dovuti alla restrittiva normativa anti-CO e alla prescrizioni impartite dal Comune di Genova con le note di marzo e aprile 2022 richiamate nel primo motivo.
Contr L'appellante deduce che “nel procedere all'accertamento degli inadempimenti denunciati da il Giudice di primo grado, si è, difatti, riportato ad una tabella sinottica (acriticamente pedissequa
Contr di quella presente negli scritti difensivi di contenente le singole obbligazioni contrattuali e le violazioni denunciate da parte convenuta, nonché alle ordinanze di accoglimento rese nei tre pregressi procedimenti cautelari”
In ordine all'importo di € 320.0000 la parte deduce che “ il Tribunale è pervenuto alla Part determinazione di tale importo attraverso un calcolo in forza del quale sarebbe stata inadempiente tutti i giorni (nessuno escluso) della stagione calcistica 2020/2021;
- tutti i giorni (nessuno escluso) della stagione calcistica 2021/2022;
- tutti i giorni (nessuno escluso) della stagione calcistica 2022/2023, dovendo peraltro forzatamente limitare detto ultimo conteggio ai 10 giorni intercorsi tra la data di pronuncia della terza ordinanza Contr cautelare e la data di deposito della conclusionale da parte di
Detto in altre parole, stando a quanto affermato dal Tribunale, B&P, o più esattamente
l'associazione “Little James Club”, dalla prima indicata quale soggetto utilizzatore dell'impianto sportivo, per ben due intere stagioni calcistiche e l'inizio della terza (sic!), non avrebbe utilizzato i campi da calcio della Sciorba, di fatto rimanendo “fuori dei cancelli”.
Non potendo diversamente giustificarsi l'applicazione “pro die” di una penale di €. 800 per i 230 giorni di inadempimento della stagione 2020/2021 e di € 400 per i 330 giorni d'inadempimento della stagione 2021/2022.
19 E questo oltre ad essere inverosimile, non è vero, come agevolmente desumibile dal fatto che mai
Part una simile situazione – in disparte i primi 28 giorni per i quali ha già versato l'indennizzo di
€. 22.400 – è stata denunciata, né mai si è registrata” ( Pag. 50 Atto di citazione in appello).
Il motivo è infondato e deve essere respinto.
Invero quando è dedotto l'inadempimento contrattuale è il debitore che deve provare l'esatto adempimento ex art. 1218 c.c.; questo dovrà superare la presunzione di colpevolezza ex art. 1218
c.c., deducendo e provando che, nonostante l'uso della normale diligenza, non è stato in grado di eseguire tempestivamente le prestazioni per cause a lui non imputabili: nel caso in esame era quindi l'attuale appellante onerata della prova.
Essa sostiene di avere dato prova documentale che alcuni propri inadempimenti andavano ricondotti a factum principis, da individuarsi – dapprima – nella restrittiva normativa anti CO (da obbligatoriamente applicare alla pratica del calcio) e – di seguito – alle prescrizioni impartite dal
Comune di Genova;
avendo, in ogni caso, il Tribunale qualificato come gravi e rilevanti,
Parte inadempimenti, da parte di , per la maggior parte insussistenti e, per la restante parte, caratterizzati da assenza di colpa e di scarsa importanza nell'equilibrio contrattuale.
Il motivo è infondato e deve essere respinto.
In via preliminare si deve distinguere tra il profilo dell'accertamento della responsabilità dalla quantificazione del danno.
a. Quanto all'accertamento della responsabilità si rileva che a fronte delle specifiche deduzioni della parte richiedente era onere della parte resistente contestare altrettanto specificamente i fatti: tale onere non è stato assolto in quanto la parte ha focalizzato le proprie difese su diverse questioni giuridiche.
La vicenda processuale in esame è iniziata con ricorso ex art. 700 c.p.c. ante causam da parte di
[...]
deducendo che “ cessata la prima fase di emergenza CO , ed in particolare dal Pt_10
Parte 16.08.2020 rifiutava di dare esecuzione al contratto” ( ricorso del 09.09.2020 pag. 3). Parte E' documentalmente provato che non ha dato la disponibilità dei campi al locatore ( doc. 6,7,8
e 9) mentre ha concesso gli stessi ad altre società nelle fasce orarie oggetto del contratto. Sono stati altresì prodotti fotografie con riproduzione dello stato dei luoghi, che non sono state “contestate”
Parte da . E' provato che fino all'intervento del Tribunale in via cautelare, con ordinanza in data Parte 1.10.2020, era inadempiente al contratto.
Parte I documenti prodotti da sono irrilevanti al fine della prova dell'esatto adempimento:
- la fruibilità del campo coperto a 5 risulta successiva alla ordinanza del Tribunale del
01.10.2020;
20 - la richiesta del risarcimento attiene al periodo successivo alle limitazioni COVID, come accertato anche nei provvedimenti cautelari emessi in corso di causa;
Par
- la regolare manutenzione dei campi non prova l'effettivo utilizzo degli stessi da parte di
( o altro soggetto dallo stesso indicato);
- le schede di ingresso ai campi, come reperite dalla Corte nelle produzioni documentali della parte in assenza di specifica indicazione della parte ( mancanza indice), nell'allegato documento i del fascicolo di primo grado, sono due fogli relativi agli ingressi di agosto- settembre -ottobre 2021 senza alcuna indicazione dell'orario. Pertanto non provano l'effettivo godimento del campo negli orari contestati, rammentandosi che l'inadempimento allegato era relativo anche al minor orario di accesso consentito rispetto a quello pattuito.
In conclusione la parte appellante non ha assolto all'onere probatorio sulla stessa gravante circa l'esattezza dell'adempimento, avendo ella stessa in più occasioni ammesso lo stesso sia nelle procedure cautelari che nelle comunicazioni intercorse tra le parti, così come specificamente indicato dal Tribunale.
Il motivo di appello e la documentazione ivi citata e sopra esaminata non apportano utili elementi di dissenso alle valutazioni già effettuate dal Tribunale, che devono essere confermate.
In particolare :
- la situazione di incertezza del rinnovo della concessione aveva a che fare con un diverso rapporto e l'adempimento di una obbligazione nei confronti di un terzo non è idonea ad Parte escludere l'adempimento nei confronti di controparte;
peraltro risulta provato che fosse al corrente del contratto di locazione quando ha acquistato le quote societarie e pertanto era in grado di valutare la convenienza dell'operazione;
- l'appellante ha proposto agli utilizzatori dei medesimi campi contratti a sé più favorevoli rispetto a quello già in corso, così violando il principio della buona fede;
- l'art. 1181 c.c. prevede la facoltà del creditore di rifiutare la prestazione parziale e di agire, quindi, per il conseguimento dell'intero, donde la legittimità del rifiuto di un adempimento inesatto;
pertanto la condanna del debitore inadempiente al risarcimento del danno può essere pronunziata anche quando, per la scarsa importanza dell'inadempimento, non possa farsi luogo alla risoluzione del contratto. (Cass. Sez. 2, 25/01/2022, n. 2223, Rv. 663641 - 02);
- questa ipotesi sussiste nel caso in esame in cui la parte appellante anche dopo la prima misura cautelare ha continuato l'inadempimento così come ivi accertato in via sommaria e poi definitivamente dal Tribunale;
Contr Parte
- a fronte delle precise e specifiche deduzioni di degli inadempimenti di esposte nella comparsa di costituzione e risposta in giudizio, e già prima nelle procedure cautelari,
21 Parte
non ha formulato alcuna specifica contestazione nella prima memoria ex art. 183 nr. 1
c.p.c.;
- la 'non contestazione' espunge il fatto da quelli bisognosi di essere provati, soggiacendo inevitabilmente ad un termine decadenziale immediatamente precedente a quello in cui maturano le preclusioni istruttorie. In quest'ottica, mentre i fatti dedotti con gli atti introduttivi del giudizio possono essere contestati fino alla prima udienza, quelli allegati per la prima volta all'udienza di trattazione possono essere contestati solo con la prima memoria di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. Ciò in quanto la controparte deve essere posta nelle condizioni di valutare se il fatto sia o meno, alla luce del comportamento processuale avverso, necessitante di essere provato e, quindi, se occorra o meno articolare mezzi istruttori sul punto, nel rispetto delle preclusioni sancite dall'art. 183 c.p.c.;
- solo quando il fatto sia stato genericamente dedotto e/o non rientri nella sfera di conoscibilità della controparte, esso non viene espunto dal materiale probatorio a prescindere dal comportamento processuale (di contestazione specifica o generica o di non contestazione) di quest'ultima e va, quindi, comunque, provato da chi lo deduce, nell'ipotesi inversa, come nel caso in esame, quando si era già svolta una fase cautelare per gli stessi fatti, esso deve essere provato solo in presenza di una contestazione specifica, non sussistente nel caso in esame in cui le difese attengono per lo più alle “giustificazioni” dell'inadempimento che alla negazione dello stesso;
- Infatti nell'atto di citazione l'attuale parte appellante ha dedotto, rispetto alla misura cautelare, esclusivamente il venir meno del “periculum” così nuovamente ammettendo le condotte allegate da controparte ed accertate, nei limiti della cognizione sommaria, dal
Tribunale;
b. Sulla misura della sanzione
L'appellante deduce la “sproporzione “ tra la sanzione comminata e il canone mensile pattuito in contratto pari ad € 4.000,00=
Il motivo è infondato e deve essere respinto.
Occorre premettere che l'inadempimento come fatto illecito può provocare concrete perdite di utilità da riattribuire al contraente fedele tendenzialmente nella loro integralità (Cass. 04/08/2000, n.
10263; Cass. 15/11/2013, n. 25775); l'art. 1223 cod.civ. individua il danno nella perdita subita e nel mancato guadagno e "riflette una prospettiva differenzialista", alla stregua della quale, il danno è
"l'effettiva diminuzione del patrimonio, diminuzione data dalla differenza tra il valore attuale del patrimonio del creditore-danneggiato ed il valore che presenterebbe" se l'obbligazione fosse stata tempestivamente ed esattamente adempiuta” (o il fatto illecito non fosse stato realizzato): Cass.
22 20/10/2021, n. 29251; Cass. 18/07/1989, n. 3352; il patrimonio costituisce la grandezza che deve essere reintegrata con l'obbligazione risarcitoria è l'insieme di beni, di valori, di utilità tra loro collegati mediante un criterio funzionale (Cass. 05/07/2002, n.9740); secondo la teoria differenziale la diminuzione di utilità subita dal danneggiato deve essere proiettata sull'id quod interest e non già
(e non più) sull'aestimatio rei.
Ciò premesso con riferimento alla condanna di cui all'ultimo comma dell'art. 614-bis cod. proc. civ. “il giudice determina l'ammontare della somma di cui al primo comma tenuto conto del valore della controversia, della natura della prestazione, del danno quantificato o prevedibile e di ogni altra circostanza utile». Tale disposizione, nel dettare i parametri cui la concreta determinazione della misura deve essere rapportata descrive il perimetro dei limiti del legittimo esercizio del potere discrezionale del giudice di merito, che implica l'obbligo di motivare la propria decisione. Il giudice che decide sulla liquidazione di un'astreinte deve valutare la proporzionalità della violazione dei diritti patrimoniali del debitore alla luce dello scopo legittimo che il creditore persegue e darne adeguato conto nella motivazione.
Nel caso in esame il Tribunale ha valutato la gravità degli inadempimenti e soprattutto la persistenza degli stessi anche dopo la fase cautelare ( ordinanze del 01.10.2020,20.07.2021 e 30.09.22) circostanza che ha determinato la necessità di rafforzare l'aspetto “dissuasivo” della misura.
Essa peraltro è stata contemperata dalla compensazione dei canoni dovuti, tenuto così conto dell'interesse e della condotta di entrambe le parti.
Infine deve essere rilevato che la parte appellante non ha dedotto specifici ragioni comprovanti l'eccessività della misura applicata allegando solo la sussistenza della sproporzione tra il canone mensile e la misura, che per la ragioni sopra esposte non sussiste.
3. sull'appello incidentale
3.1 Sull'integrazione della condanna
Parte Con il primo motivo di appello incidentale la parte chiede alla Corte la condanna di al pagamento di un ulteriore importo di € 86.800,00 da sommarsi all'importo di € 320.000,00 per ogni giorno di inadempimento nell'esecuzione del contratto contestato dalla data della memoria di replica alla data di emissione della sentenza.
L'appellata chiede il pagamento di tale ulteriore importo in ragione del mancato adempimento, da Parte Contr parte di , del contratto anche dopo il deposito della memoria di replica di primo grado di persistendo l'inadempimento.
Il motivo è infondato e deve essere respinto.
Il Tribunale ha valutato gli inadempimenti dedotti e provati e si è pronunciato sulla fattispecie attuale che era stata prospettata dalla parte, esulando dal giudizio l'esame di condotte successive.
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3.2.Sui canoni di locazione
Con il secondo motivo l'appellante incidentale contesta la compensazione parziale effettuata dal
Tribunale nella sentenza impugnata.
La parte deduce che il canone di locazione previsto dal contratto 2017 era previsto quale
Parte corrispettivo a fronte di una controprestazione che avrebbe costantemente disatteso dal mese di Luglio 2020, con conseguente alterazione della sinallagmaticità dell'intero rapporto contrattuale.
L'appellante incidentale deduce altresì che risulterebbe documentalmente provato che l'appellante, per il tempo in cui pretende di ricevere il pieno corrispettivo, avrebbe beneficiato delle misure di sostegno apprestate dal Comune di Genova per fronteggiare l'emergenza epidemiologica ed in particolare dell'esenzione completa dal pagamento dei canoni di locazione degli impianti sportivi di sua proprietà per tutta la durata del 2020 ( Prod. A DOC.61 delle produzioni sotto fascicolo di parte appellata).
In considerazione di quanto sopra l'appellante incidentale insiste affinchè la Corte, in riforma parziale di quanto disposto dal Tribunale, accerti e dichiari che per tutto il periodo in cui gli
Parte inadempimenti sono stati posti in essere, la medesima sia sollevata dall'obbligo di versare a il corrispettivo pattuito come da Contratto 2017.
In subordine la parte chiede la riduzione, anche in via equitativa, dell'importo asseritamente dovuto, Parte tenuto conto dell'entità e della gravità degli inadempimenti di .
Il motivo è infondato e deve essere respinto.
La parte non ha chiesto la risoluzione del contratto e pertanto il canone è dovuto.
Ha agito per avere l'esatto adempimento e ha ottenuto il risarcimento per tale inadempimento e pertanto il sinallagma contrattuale non risulta violato;
altrimenti si verificherebbe un “arricchimento della parte danneggiata” non consentito nel nostro ordinamento ove vige il principio secondo cui il risarcimento è limitato al pregiudizio subito e non deve superare il valore di quest'ultimo.
Parte Il mancato pagamento del canone da parte di al Comune, in ogni caso non adeguatamente provato trattandosi il doc. 61 sub A-3 zip di un articolo di stampa, attiene a un diverso rapporto ed
è quindi irrilevante nel presente giudizio.
3.3 Condanna di alla rifusione delle spese di lite Pt_2
Par Con il terzo motivo l'appellante incidentale chiede la condanna della sola alla Pt_2
rifusione delle spese di lite sostenute in primo grado nei suoi confronti.
Il motivo è infondato e deve essere respinto.
In primo grado sono stati riuniti due giudizi: uno promosso da nei Controparte_11
confronti di er la locazione dei campi;
e un altro con atto di Controparte_1
ciatzione di nei confronti di per la cessione delle quote. Pt_2 Controparte_2
24 Per questo ultimo rapporto processuale, attesa la riunione, il Tribunale non si è espressamente pronunciato, ritenendo implicitamente la integrale compensazione sulla domanda di garanzia attesa la pronuncia in rito e non merito. Tale giudizio deve essere confermato anche nel presente giudizio attesa la reciproca soccombenza delle parti.
La parziale reciproca soccombenza delle parti nel presente giudizio esime dall'esame della istanza dell'odierna parte appellata ai sensi dell'art.96 c.p.c.
4.sulle spese di giudizio
Atteso il rigetto delle impugnazioni principale e incidentale sussiste reciproca soccombenza con compensazione integrale delle spese di lite del presente grado di giudizio.
Si dà atto ai fini di cui all'art. 13,1 quater, dpr nr. 115/2002 che l'appello principale e quello incidentale sono respinti.
P. Q. M.
La Corte di Appello, ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando:
1) rigetta l'appello principale e quello incidentale;
2) spese di lite del presente grado di giudizio interamente compensate;
3) si dà atto ai fini di cui all'art. 13,1 quater, dpr nr. 115/2002 che l'appello principale e quello incidentale sono respinti;
4) manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in camera di consigli alli 05.02.2025
Il Presidente
Dott. Rosella Silvestri
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