TRIB
Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 03/04/2025, n. 428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 428 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
I Sezione civile
in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Valeria Protano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2509/2020 del R.G.A.C.C, posta in decisione con provvedimento del 8.12.24 e vertente
TRA
P. IVA ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rapp.te p.t., rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Matteo
Garofalo e Laura A. Del Grosso, giusta procura in calce all'atto di citazione, e con gli stessi elettivamente domiciliata in San Bartolomeo in Galdo (BN), alla via Calvario n. 77;
-attrice-
E
(P.I. , in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliata in Benevento, alla via Calandra 31, presso lo Studio dell'Avv. Stefano
Collarile, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta;
– convenuta –
in persona del legale rapp.te p.t.; CP_2
-convenuta contumace-
OGGETTO: risarcimento del danno ex art. 2054 c.c.;
CONCLUSIONI: le parti hanno precisato le conclusioni come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., sostitutive dell'udienza del 29/11/2024, conclusioni da intendersi qui integralmente trascritte e riportate.
Fatto e svolgimento del giudizio
Con atto di citazione ritualmente notificato a mezzo posta in data 1.07.20, la società
conveniva in giudizio dinanzi all'intestato Parte_1
Tribunale, la quale proprietaria del rimorchio targato AA49526, nonché la CP_2
(Compagnia assicurativa del veicolo) per ivi sentirle condannare, anche in solido CP_1 tra loro, al risarcimento dei danni causati dall'anzidetto rimorchio al fabbricato commerciale sito in San Bartolomeo in Galdo, alla via Nove 1, rassegnando le seguenti conclusioni: “
1.accertare e dichiarare la responsabilità della convenuta in persona del legale rapp.te p.t., CP_2 quale proprietaria del rimorchio targato AA49526, nella determinazione del sinistro de quo;
2.
1 conseguentemente, condannare la , in persona del legale rapp.te Controparte_1
p.t., (quale Compagnia che, al momento del sinistro, garantiva la copertura assicurativa del rimorchio targato AA49526, di proprietà della ), ovvero in solido con la , CP_3 CP_2 in persona del legale rapp.te p.t., ovvero ognuno per quanto di ragione, al pagamento, in favore, della , a titolo di risarcimento, della somma di Parte_2 euro 22.570,00 (IVA inclusa), per i danni occorsi al proprio fabbricato sito in San Bartolomeo in Galdo (BN) alla Via 9/1, come in narrativa determinati, o quella diversa somma che risulterà dovuta in corso di causa, ed oltre ancora gli interessi legali dal di del dovuto fino all'effettivo soddisfo;
3.con vittoria di spese e competenze di giudizi, da attribuirsi ai sottoscritti procuratori anticipa taro, in sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge”.
Nei fatti l'attore deduceva:
● che il giorno 19.06.19, alle ore 08:20 circa, in San Bartolomeo in Galdo, alla via Nove 1, accadeva che il rimorchio targato AA49526 di proprietà della , assicurato con la CP_2 lasciato in sosta all'interno del piazzale della Reino s.r.l., improvvisamente, CP_1 cominciava a muoversi fino a terminare la corsa contro il muro di cinta del fabbricato in cui la ditta esercitava l'attività commerciale;
Pt_1
● il forte impatto causava ingenti danni al fabbricato come descritti nella relazione tecnica a firma dell'Ing. , che allegava in atti;
Persona_1
● il sig. legale rapp.te della si assumeva la piena responsabilità CP_4 CP_2 dell'accaduto, sottoscrivendo il modulo di Constatazione amichevole di incidente e, con nota del 19.06.2019, provvedeva a denunciare il sinistro alla quale all'Assicurazione CP_1 garante del rimorchio;
● con lettera a mezzo pec del 3.07.19, la inoltrava alla formale Parte_1 CP_1 richiesta di risarcimento dei danni;
● seguiva uno scambio di corrispondenza tra la e la Compagnia Assicurativa che Parte_1 si concludeva con esito negativo, atteso che quest'ultima, dopo aver svolto i vari accertamenti, riteneva l'evento denunciato non compatibile con i danni causati al fabbricato.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 6.11.20, si costituiva in giudizio la la quale: CP_1
● deduceva la carenza di legittimazione attiva della società poiché non aveva Parte_1 provato la proprietà dell'immobile danneggiato;
● nel merito, contestava le circostanze come narrate dall'attrice, la sussistenza del nesso di causalità tra l'illecito denunciato e i danni lamentati nonché il quantum debeatur poiché sproporzionato e fondato su meri preventivi di spesa.
La invece, pur ritualmente citata, non si costituiva. CP_2
Istruita la causa con CTU e assegnato il fascicolo alla scrivente in data 12.09.24, a scioglimento della riserva assunta all'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 29.11.24, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Va preliminarmente dichiarata la contumacia della la quale, pur regolarmente CP_2 citata, non si è costituita nel presente giudizio.
2 Sempre in via preliminare, appare il caso di precisare che l'azione de qua è procedibile per aver parte attrice documentato l'avvio del procedimento di negoziazione assistita ex art. 4 del D. Lgs
n. 132/2014, la cui istanza risulta proposta sia nei confronti della che nei confronti CP_2 della (cfr. allegati dal n. 24 al n. 26 della documentazione acclusa all'atto di CP_1 citazione). Tuttavia, risulta che l'invito alla negoziazione non aveva esito positivo giacché la
Compagnia riteneva che i danni lamentati al fabbricato non fossero compatibili con la dinamica dei fatti rappresentati dalla società odierna attrice.
Ciò premesso, occorre anzitutto discutere dell'eccezione preliminare avanzata dalla nei confronti della società attrice per non aver provato, quest'ultima, sin dagli atti CP_1 introduttivi del giudizio, la proprietà del bene danneggiato e, dunque, il diritto ad esercitare l'azione risarcitoria. In particolare, l'Assicurazione lamenta che parte attrice sarebbe incorsa nel divieto di mutatio libelli giacché, con l'atto di citazione, dichiarava di essere proprietaria del fabbricato commerciale coinvolto nel sinistro oggetto di causa e solo con le memorie istruttorie ex art. 183, VI comma c.p.c., deduceva ed allegava di essere conduttrice del fabbricato commerciale oggetto di evento dannoso. In particolare, nelle predette memorie, parte attrice produceva la visura catastale dell'immobile sito in San Bartolomeo in Galdo, alla via Nove 1
(come da variazione toponomastica del 6.11.14) e identificato al catasto al foglio 91, particella
332, dalla quale risultava la proprietà dell'immobile in capo ai sigg.ri , Controparte_5 CP_6
e (cfr. all. 4 alla memoria istruttoria); produceva altresì il contratto di
[...] Controparte_7 locazione ad uso commerciale, fornendo prova che in data 2.03.10 veniva concessa in locazione alla l'unità immobiliare ad uso commerciale sita nel comune di Parte_1
San Bartolomeo in Galdo, alla via Padre Pio 171 in via di accatastamento (poi accatastata al foglio 91, particella 332, alla via Nove 1), confinante con il fabbricato iscritto al foglio 91, particella 332 (cfr. All. 2 alla memoria istruttoria).
Ciò premesso, si osserva che, nel caso di specie, non può certamente ravvisarsi una mutatio libelli; ed infatti, secondo l'orientamento pacifico della giurisprudenza di legittimità, si ha mutatio libelli quando si avanzi una pretesa obiettivamente diversa da quella originaria, introducendo nel processo un petitum diverso e più ampio oppure una causa petendi fondata su situazioni giuridiche non prospettate prima e particolarmente su un fatto costitutivo radicalmente differente, di modo che si ponga al giudice un nuovo tema d'indagine e si spostino i termini della controversia, con l'effetto di disorientare la difesa della controparte e alterare il regolare svolgimento del processo (cfr. Cass. civ., sez. II, 2 agosto 2019, n. 20870; Cass. civ., sez. lav., 22 giugno 2020, n. 12195). La Suprema Corte ha infatti chiarito che “la modificazione della domanda ammessa ex art. 183 cod. proc. civ. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa ("petitum" e "causa petendi"), sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, perciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero
l'allungamento dei tempi processuali” (Sez. U, Sentenza n. 12310 del 15/06/2015).
Parte attrice, nella causa che ci occupa, ha rettificato la causa petendi, allegando di essere conduttrice del fabbricato danneggiato e non già proprietaria, come invece dichiarato nell'atto di citazione. Detta modifica appare consentita conformemente ai principi giurisprudenziali innanzi enunciati, atteso che essa non ha imposto al giudice un nuovo tema di indagine, fondato su presupposti totalmente diversi rispetto a quelli originariamente prospettati e tale da impedire di ravvisare un'identità fra le due domande (entrambe volte ad ottenere il risarcimento dei danni da
3 fatto illecito), né tantomeno ha comportato alcun pregiudizio all'esercizio del diritto di difesa della controparte (la quale, sin dalla comparsa di costituzione, ha eccepito il difetto di legittimazione attiva dell'attrice e, più in generale, si è difesa sul sinistro in oggetto).
Si ritiene, infatti, che il diverso titolo in base al quale parte attrice agisce in giudizio (ossia il contratto di locazione ad uso commerciale) rilevi soltanto sul versante della legittimazione attiva, la quale va ritenuta in ogni caso sussistente e tanto facendo applicazione di quanto stabilito dall'art. 1585 c.c., secondo cui “Il locatore è tenuto a garantire il conduttore dalle molestie, che diminuiscono l'uso o il godimento della cosa arrecate da terzi che pretendono di avere diritti sulla cosa medesima. Non è tenuto a garantirlo dalle molestie di terzi che non pretendono di avere diritti, salva al conduttore la facoltà di agire contro di essi in nome proprio”.
In particolare, la norma di cui al secondo comma legittima il conduttore, che si vede limitato nel godimento del bene locato per il fatto illecito del terzo, ad agire egli stesso per la tutela del diritto compromesso, a prescindere dalla titolarità del bene medesimo, con lo scopo di tutelare proprio il diritto al godimento del bene garantito dal contratto di locazione che viene ostacolato o pregiudicato dal fatto illecito del terzo.
Come ha avuto modo di chiarire in diverse occasioni la giurisprudenza di legittimità, il conduttore dell'immobile locato ha diritto alla tutela risarcitoria nei confronti del terzo che con il proprio comportamento gli arrechi danno nell'uso o nel godimento della medesima, avendo un'autonoma legittimazione per proporre l'azione di responsabilità nei confronti dell'autore del danno (cfr. ex multis, Cass. 8466/2020; Cass. 17881/2011; Cass. n. 25219/2015).
Tale principio di diritto si estende pacificamente anche alla tutela delle strutture murarie dell'appartamento: sul punto la Suprema Corte ha affermato che “l'art. 1585, secondo comma,
c.c., attribuisce al conduttore la legittimazione ad agire contro i terzi che arrechino pregiudizio al godimento dell'immobile (cosiddetta molestia di fatto), e tale legittimazione non riguarda soltanto i danni causati agli arredi o mobili di proprietà del conduttore, ma si estende a tutto ciò che sia oggetto del godimento stesso, e quindi anche alle strutture murarie dell'appartamento che siano state danneggiate dal fatto illecito del terzo, dovendosi invece escludere la configurabilità di una responsabilità e di un obbligo di garanzia del locatore per gli stessi fatti”
(cfr. sent. n. 24805/2005).
Alla luce di quanto innanzi, sussiste in definitiva il diritto ad agire della società locatrice nei confronti del responsabile del sinistro e della Compagnia assicurativa per il danno causato all'immobile condotto in locazione.
Venendo al merito della vicenda, la domanda attrice è fondata e deve essere accolta per le ragioni di seguito indicate.
Si osserva che la fattispecie che ci occupa attiene allo scontro del rimorchio targato AA49526 con il muro di cinta del fabbricato condotto in locazione commerciale dalla , scontro Parte_1 causato da un movimento improvviso, ma evidentemente prevedibile, del rimorchio.
Il veicolo risulta essere pacificamente di proprietà della e garantito per la RC da CP_2
(si veda anche estratto pubblico registro automobilistico e carta di circolazione CP_1 richiamati nella CTU nonché perizia del Centro Processi Assicurativi s.r.l.).
Ritiene questo Tribunale che, nel corso del giudizio, siano stati complessivamente acquisiti elementi idonei a ritenere che il sinistro de quo si sia verificato secondo la dinamica prospettata dalla società attrice.
4 A prova del fatto, l'attrice ha prodotto la CAI (constatazione amichevole di incidente) sottoscritta dal legale rapp.te p.t. della che, al punto 13, descrive graficamente CP_2
l'incidente al momento del suo verificarsi e dalla quale risulta che il rimorchio targato AA49526 si scontrava con la parte angolare del fabbricato dedotto in causa (sito in San Bartolomeo in
Galdo, alla via Nove 1, foglio 91, part. 332).
Risulta altresì che il proprietario del rimorchio, come innanzi garantito, si assumeva, con la compilazione della CAI, la totale responsabilità del sinistro.
Detto modulo, che risulta sottoscritto unilateralmente da chi si assume la responsabilità del fatto dannoso, pur contenendo una dichiarazione confessoria, non assume valore di piena prova ma costituisce elemento indiziario liberamente apprezzabile dal giudice alla luce dell'intero materiale probatorio, come stabilito dall'art. 2733, comma 2, c.c. secondo cui “in caso di litisconsorzio necessario la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è liberamente apprezzata dal giudice”.
Sul punto, la giurisprudenza della Cassazione ha puntualizzato che “nel giudizio promosso dal danneggiato nei confronti dell'assicuratore della responsabilità civile da circolazione stradale, il responsabile del danno, che deve essere chiamato nel giudizio sin dall'inizio, assume la veste di litisconsorte necessario, poiché la controversia deve svolgersi in maniera unitaria tra i tre soggetti - del rapporto processuale (danneggiato, assicuratore e responsabile del danno) e coinvolge inscindibilmente sia il rapporto di danno, originato dal fatto illecito dell'assicurato, sia il rapporto assicurativo, con la derivante necessità che il giudizio deve concludersi con una decisione uniforme per tutti i soggetti che vi partecipano. Pertanto, avuto riguardo alle dichiarazioni confessorie rese dal responsabile del danno, deve escludersi che, nel giudizio instaurato ai sensi dell'art. 18 della legge n. 990 del 1969, sia nel caso in cui sia stata proposta soltanto l'azione diretta che nell'ipotesi in cui sia stata avanzata anche la domanda di condanna nei confronti del responsabile del danno, si possa pervenire ad un differenziato giudizio di responsabilità in base alle suddette dichiarazioni, in ordine ai rapporti tra responsabile e danneggiato, da un lato, e danneggiato ed assicuratore dall'altro. Conseguentemente, va ritenuto che la dichiarazione confessoria, contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro (cosiddetto C.I.D.), resa dal responsabile del danno proprietario del veicolo assicurato
e - come detto - litisconsorte necessario, non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo confitente, ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice, dovendo trovare applicazione la norma di cui all'art. 2733, terzo comma, cod. civ., secondo la quale, in caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è, per l'appunto, liberamente apprezzata dal giudice” (SS.UU. sent. n. 10311/2006).
Pertanto, la dichiarazione resa dal responsabile civile nell'ambito della CAI, lungi dall'assumere valore di prova piena, viene ulteriormente valutata da questo Tribunale alla luce dell'esito della consulenza tecnica espletata e delle fotografie scattate nell'immediatezza del fatto
(cfr. al. 14 del fascicolo di parte attrice).
La consulenza tecnica d'ufficio, espletata mediante riproduzione dei fatti di causa sul luogo teatro del sinistro nel contraddittorio delle parti, ha fatto emergere che il rimorchio destinato al trasporto di cose, dotato di un sistema di freni a tamburo regolarmente funzionante, al momento in cui prendeva velocità su una strada in pendenza, era sganciato dalla motrice, non era carico ed era in sosta senza che fossero stati inseriti i c.d. scudi frenanti.
5 In particolare, dalle varie prove tecniche realizzate sui luoghi di causa, si accertava che, qualora fossero stati posizionati i cunei (blocchi in metallo e/o plastica aventi la forma di una piccola rampa che infilati sotto gli pneumatici impediscono al rimorchio di spostarsi su terreni in pendenza o irregolari), il rimorchio restava bloccato. Il Consulente incaricato dal Tribunale ha pertanto concluso che “è emersa la piena compatibilità tra la ricostruzione dell'evento proposta in atto di citazione con le sopra trascritte risultanze tecniche evolutive rilevate, fotografate e trascritte”.
Il CTU è giunto a tali conclusioni precisando che “sono state descritte tutte le cause per le quali un mezzo privo di autonomia “motorizzazione” si è avviato al movimento, e in particolare
è stato provato tecnicamente che chi ha stazionato il rimorchio, staccandolo dalla motrice, non ha istallato i cunei davanti alle ruote in direzione del rotolamento;
è stata individuata e trascritta la distanza percorsa presuntivamente dal rimorchio oggetto di causa pari a 33,70 metri e la velocità di arrivo che può aver sviluppato dal punto di sosta a quello di impatto pari a circa 20 / 25 Km/h. 36 3 ); è stato accertato, in contraddittorio con tutte la parti presenti alla data di accesso, che il rimorchio oggetto di causa è compatibile con la tipologia dei danni così come fotografate alle strutture murarie esterne fatte ispezionare”.
Non vi è motivo di doversi discostare dalle conclusioni cui è pervenuto il Consulente in quanto logiche e perfettamente congruenti rispetto al materiale fotografico offerto da parte attrice che ritrae proprio l'evento dannoso nell'immediatezza del suo verificarsi.
Dunque, è certamente individuabile una forma di responsabilità in capo a chi, nel porre in sosta il rimorchio, omette di applicare i cunei ferma ruota, in spregio, peraltro, alla normativa vigente, che, all'art. 353 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada (d.P.R.
495/1992), prevede che “Il conducente che lascia il veicolo in sosta nei casi consentiti, deve azionare il freno di stazionamento e, di regola, deve aver cura di inserire il rapporto più basso del cambio di velocità. Nelle strade a forte pendenza si deve, inoltre, lasciare in sosta il veicolo con le ruote sterzate, ed i veicoli di massa complessiva massima a pieno carico superiore a 3,5 t devono applicare i cunei bloccaruote”.
Nell'impianto normativo innanzi delineato i cunei ferma ruota sono dispositivi di sicurezza indispensabili per garantire la stabilità dei veicoli di una certa massa e il loro utilizzo previene il movimento involontario dei mezzi e le conseguenze negative che ne possono derivare.
Sussiste, in definitiva, la responsabilità esclusiva, ex art. 2054 c. 3 c.c., della CP_2 quale proprietaria del rimorchio, il quale sostava in strada senza che fossero stati inseriti i cunei frenanti e prendeva, quindi, velocità, stante la naturale pendenza della strada, andando ad impattare sul fabbricato.
Quanto, da ultimo, alla questione relativa alla operatività della garanzia RCA, va chiarito che, trattandosi di sinistro che si verificava allorquando il rimorchio era fermo, come precisato dalla
Cassazione con la sentenza n. 13200/2012, appare corretto invocare la garanzia RCA obbligatoriamente prevista per il rimorchio che, appunto, copre il c.d. rischio statico: “L'obbligo di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione di rimorchi sussiste solo per quanto riguarda il cd. rischio statico (e cioè il pericolo che il rimorchio causi danni a terzi quando fermo o manovrato a mano), poiché quando il rimorchio è agganciato a una motrice la responsabilità per i danni da questo eventualmente causati (cd. rischio dinamico) è coperta dall'assicurazione obbligatoria stipulata per la motrice. Il proprietario di un rimorchio ha la facoltà, ma non l'obbligo, di stipulare un'assicurazione a copertura della propria responsabilità
6 civile per i danni derivanti dalla circolazione del rimorchio (cd. rischio dinamico) mentre ha
l'obbligo di stipulare l'assicurazione della responsabilità civile per i soli danni che il rimorchio può causale quando fermo o manovrato a mano (cosiddetto rischio statico).
Pertanto, trattandosi di un rischio c.d. statico giacché il danno è stato causato dal rimorchio in sosta ed essendo incontestato che le parti abbiano stipulato un'assicurazione obbligatoria per il rimorchio che risultava sganciato dalla motrice, detta assicurazione risulta operante rispetto all'evento di cui è causa, né la convenuta Assicurazione, su cui gravava il relativo onere probatorio, ha fornito alcuna prova in senso contrario (cfr. da ultimo Cass. Sez. 3, Ordinanza n.
31251 del 09/11/2023: “Nel giudizio promosso dall'assicurato nei confronti dell'assicuratore - avente ad oggetto il pagamento dell'indennizzo - è onere dell'attore provare che il rischio avveratosi rientra in quelli cd. inclusi, cioè, coperti dalla polizza;
per converso, spetta all'assicuratore dimostrare la sussistenza dei presupposti fattuali per l'applicazione delle clausole cd. di delimitazione del rischio indennizzabile (soggettive, oggettive, causali, spaziali e temporali), in quanto impeditive della pretesa attorea”).
Accertata, quindi, la responsabilità esclusiva ex art. 2054 c.c. della proprietaria del rimorchio fermo in sosta e passando al quantum risarcitorio, occorre verificare quali siano stati i danni effettivamente patiti dalla società attrice.
Sono stati segnalati danni alla struttura muraria del fabbricato ritenuti dal CTU perfettamente compatibili con la dinamica degli eventi e, pertanto, vanno certamente riconosciute e rimborsate le spese sostenute dalla danneggiata per il ripristino del fabbricato.
La ha allegato i preventivi di spesa della ditta Edile Gaia s.r.l., di cui uno di euro Parte_1
3.500,00 e l'altro di euro 15.000,00, confluiti nella fattura nr. 15 del 29.4.2020, la quale indica una spesa complessiva di euro 18.000,00 oltre iva al 22%, per un totale di euro 22.570,00.
Considerato che anche controparte allega una perizia estimativa del Centro Processi
Assicurativi S.r.l. che quantifica i danni subiti all'immobile in euro 20.541,00, al lordo dell'iva, si ritiene di poter ritenere del tutto proporzionato il quantum richiesto da parte attrice per euro
22.570,00, iva inclusa.
Quanto alle spese processuali, le stesse seguono l'ordinario principio della soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, tenuto conto del decisum (Cassazione S.U. n. 19014/2007), dell'attività istruttoria espletata, delle caratteristiche obiettive delle difese svolte, il tutto in applicazione dei valori medi tabellari di cui al D.M. n. 147/2022 (scaglione da € 5.201,00 a €
26.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, I Sezione Civile, in persona del G.U. dr.ssa Valeria Protano, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da Parte_1 contro la e la così provvede: Controparte_1 CP_2
a) accerta e dichiara la responsabilità esclusiva, ex art. 2054 c. 3 c.c., della in CP_2 persona del l.r.p.t., quale proprietaria del rimorchio targato AA49526 in ordine al sinistro causato in data 19.06.19 al fabbricato commerciale condotto in locazione dalla Parte_1
;
[...]
b) per l'effetto, condanna la in persona del l.r.p.t., e la Controparte_1 CP_2
in persona del l.r.p.t., in solido, a risarcire in favore della
[...] Parte_1
in persona del suo legale rapp.te p.t., le spese sostenute per la riparazione del fabbricato
[...] commerciale nella misura di euro 22.570,00, iva inclusa, oltre interessi legali sulle predette
7 somme dalla data della presente sentenza fino al saldo effettivo;
c) condanna la in persona del l.r.p.t., e la in Controparte_1 CP_2 persona del l.r.p.t., in solido, a rifondere in favore della , con Parte_1 distrazione in favore degli avv.ti Matteo Garofalo e Laura A. Del Grosso, dichiaratisi antistatari, le spese di lite che liquida nella misura complessiva di euro € 5.077,00, oltre accessori di legge, se dovuti;
d) pone le spese di CTU definitivamente in capo alla in persona Controparte_1 del l.r.p.t., e alla in persona del l.r.p.t.. CP_2
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di legge.
Così deciso in Benevento, il 1.04.25
Il Giudice Dott.ssa Valeria Protano
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
I Sezione civile
in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Valeria Protano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2509/2020 del R.G.A.C.C, posta in decisione con provvedimento del 8.12.24 e vertente
TRA
P. IVA ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rapp.te p.t., rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Matteo
Garofalo e Laura A. Del Grosso, giusta procura in calce all'atto di citazione, e con gli stessi elettivamente domiciliata in San Bartolomeo in Galdo (BN), alla via Calvario n. 77;
-attrice-
E
(P.I. , in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliata in Benevento, alla via Calandra 31, presso lo Studio dell'Avv. Stefano
Collarile, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta;
– convenuta –
in persona del legale rapp.te p.t.; CP_2
-convenuta contumace-
OGGETTO: risarcimento del danno ex art. 2054 c.c.;
CONCLUSIONI: le parti hanno precisato le conclusioni come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., sostitutive dell'udienza del 29/11/2024, conclusioni da intendersi qui integralmente trascritte e riportate.
Fatto e svolgimento del giudizio
Con atto di citazione ritualmente notificato a mezzo posta in data 1.07.20, la società
conveniva in giudizio dinanzi all'intestato Parte_1
Tribunale, la quale proprietaria del rimorchio targato AA49526, nonché la CP_2
(Compagnia assicurativa del veicolo) per ivi sentirle condannare, anche in solido CP_1 tra loro, al risarcimento dei danni causati dall'anzidetto rimorchio al fabbricato commerciale sito in San Bartolomeo in Galdo, alla via Nove 1, rassegnando le seguenti conclusioni: “
1.accertare e dichiarare la responsabilità della convenuta in persona del legale rapp.te p.t., CP_2 quale proprietaria del rimorchio targato AA49526, nella determinazione del sinistro de quo;
2.
1 conseguentemente, condannare la , in persona del legale rapp.te Controparte_1
p.t., (quale Compagnia che, al momento del sinistro, garantiva la copertura assicurativa del rimorchio targato AA49526, di proprietà della ), ovvero in solido con la , CP_3 CP_2 in persona del legale rapp.te p.t., ovvero ognuno per quanto di ragione, al pagamento, in favore, della , a titolo di risarcimento, della somma di Parte_2 euro 22.570,00 (IVA inclusa), per i danni occorsi al proprio fabbricato sito in San Bartolomeo in Galdo (BN) alla Via 9/1, come in narrativa determinati, o quella diversa somma che risulterà dovuta in corso di causa, ed oltre ancora gli interessi legali dal di del dovuto fino all'effettivo soddisfo;
3.con vittoria di spese e competenze di giudizi, da attribuirsi ai sottoscritti procuratori anticipa taro, in sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge”.
Nei fatti l'attore deduceva:
● che il giorno 19.06.19, alle ore 08:20 circa, in San Bartolomeo in Galdo, alla via Nove 1, accadeva che il rimorchio targato AA49526 di proprietà della , assicurato con la CP_2 lasciato in sosta all'interno del piazzale della Reino s.r.l., improvvisamente, CP_1 cominciava a muoversi fino a terminare la corsa contro il muro di cinta del fabbricato in cui la ditta esercitava l'attività commerciale;
Pt_1
● il forte impatto causava ingenti danni al fabbricato come descritti nella relazione tecnica a firma dell'Ing. , che allegava in atti;
Persona_1
● il sig. legale rapp.te della si assumeva la piena responsabilità CP_4 CP_2 dell'accaduto, sottoscrivendo il modulo di Constatazione amichevole di incidente e, con nota del 19.06.2019, provvedeva a denunciare il sinistro alla quale all'Assicurazione CP_1 garante del rimorchio;
● con lettera a mezzo pec del 3.07.19, la inoltrava alla formale Parte_1 CP_1 richiesta di risarcimento dei danni;
● seguiva uno scambio di corrispondenza tra la e la Compagnia Assicurativa che Parte_1 si concludeva con esito negativo, atteso che quest'ultima, dopo aver svolto i vari accertamenti, riteneva l'evento denunciato non compatibile con i danni causati al fabbricato.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 6.11.20, si costituiva in giudizio la la quale: CP_1
● deduceva la carenza di legittimazione attiva della società poiché non aveva Parte_1 provato la proprietà dell'immobile danneggiato;
● nel merito, contestava le circostanze come narrate dall'attrice, la sussistenza del nesso di causalità tra l'illecito denunciato e i danni lamentati nonché il quantum debeatur poiché sproporzionato e fondato su meri preventivi di spesa.
La invece, pur ritualmente citata, non si costituiva. CP_2
Istruita la causa con CTU e assegnato il fascicolo alla scrivente in data 12.09.24, a scioglimento della riserva assunta all'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 29.11.24, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Va preliminarmente dichiarata la contumacia della la quale, pur regolarmente CP_2 citata, non si è costituita nel presente giudizio.
2 Sempre in via preliminare, appare il caso di precisare che l'azione de qua è procedibile per aver parte attrice documentato l'avvio del procedimento di negoziazione assistita ex art. 4 del D. Lgs
n. 132/2014, la cui istanza risulta proposta sia nei confronti della che nei confronti CP_2 della (cfr. allegati dal n. 24 al n. 26 della documentazione acclusa all'atto di CP_1 citazione). Tuttavia, risulta che l'invito alla negoziazione non aveva esito positivo giacché la
Compagnia riteneva che i danni lamentati al fabbricato non fossero compatibili con la dinamica dei fatti rappresentati dalla società odierna attrice.
Ciò premesso, occorre anzitutto discutere dell'eccezione preliminare avanzata dalla nei confronti della società attrice per non aver provato, quest'ultima, sin dagli atti CP_1 introduttivi del giudizio, la proprietà del bene danneggiato e, dunque, il diritto ad esercitare l'azione risarcitoria. In particolare, l'Assicurazione lamenta che parte attrice sarebbe incorsa nel divieto di mutatio libelli giacché, con l'atto di citazione, dichiarava di essere proprietaria del fabbricato commerciale coinvolto nel sinistro oggetto di causa e solo con le memorie istruttorie ex art. 183, VI comma c.p.c., deduceva ed allegava di essere conduttrice del fabbricato commerciale oggetto di evento dannoso. In particolare, nelle predette memorie, parte attrice produceva la visura catastale dell'immobile sito in San Bartolomeo in Galdo, alla via Nove 1
(come da variazione toponomastica del 6.11.14) e identificato al catasto al foglio 91, particella
332, dalla quale risultava la proprietà dell'immobile in capo ai sigg.ri , Controparte_5 CP_6
e (cfr. all. 4 alla memoria istruttoria); produceva altresì il contratto di
[...] Controparte_7 locazione ad uso commerciale, fornendo prova che in data 2.03.10 veniva concessa in locazione alla l'unità immobiliare ad uso commerciale sita nel comune di Parte_1
San Bartolomeo in Galdo, alla via Padre Pio 171 in via di accatastamento (poi accatastata al foglio 91, particella 332, alla via Nove 1), confinante con il fabbricato iscritto al foglio 91, particella 332 (cfr. All. 2 alla memoria istruttoria).
Ciò premesso, si osserva che, nel caso di specie, non può certamente ravvisarsi una mutatio libelli; ed infatti, secondo l'orientamento pacifico della giurisprudenza di legittimità, si ha mutatio libelli quando si avanzi una pretesa obiettivamente diversa da quella originaria, introducendo nel processo un petitum diverso e più ampio oppure una causa petendi fondata su situazioni giuridiche non prospettate prima e particolarmente su un fatto costitutivo radicalmente differente, di modo che si ponga al giudice un nuovo tema d'indagine e si spostino i termini della controversia, con l'effetto di disorientare la difesa della controparte e alterare il regolare svolgimento del processo (cfr. Cass. civ., sez. II, 2 agosto 2019, n. 20870; Cass. civ., sez. lav., 22 giugno 2020, n. 12195). La Suprema Corte ha infatti chiarito che “la modificazione della domanda ammessa ex art. 183 cod. proc. civ. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa ("petitum" e "causa petendi"), sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, perciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero
l'allungamento dei tempi processuali” (Sez. U, Sentenza n. 12310 del 15/06/2015).
Parte attrice, nella causa che ci occupa, ha rettificato la causa petendi, allegando di essere conduttrice del fabbricato danneggiato e non già proprietaria, come invece dichiarato nell'atto di citazione. Detta modifica appare consentita conformemente ai principi giurisprudenziali innanzi enunciati, atteso che essa non ha imposto al giudice un nuovo tema di indagine, fondato su presupposti totalmente diversi rispetto a quelli originariamente prospettati e tale da impedire di ravvisare un'identità fra le due domande (entrambe volte ad ottenere il risarcimento dei danni da
3 fatto illecito), né tantomeno ha comportato alcun pregiudizio all'esercizio del diritto di difesa della controparte (la quale, sin dalla comparsa di costituzione, ha eccepito il difetto di legittimazione attiva dell'attrice e, più in generale, si è difesa sul sinistro in oggetto).
Si ritiene, infatti, che il diverso titolo in base al quale parte attrice agisce in giudizio (ossia il contratto di locazione ad uso commerciale) rilevi soltanto sul versante della legittimazione attiva, la quale va ritenuta in ogni caso sussistente e tanto facendo applicazione di quanto stabilito dall'art. 1585 c.c., secondo cui “Il locatore è tenuto a garantire il conduttore dalle molestie, che diminuiscono l'uso o il godimento della cosa arrecate da terzi che pretendono di avere diritti sulla cosa medesima. Non è tenuto a garantirlo dalle molestie di terzi che non pretendono di avere diritti, salva al conduttore la facoltà di agire contro di essi in nome proprio”.
In particolare, la norma di cui al secondo comma legittima il conduttore, che si vede limitato nel godimento del bene locato per il fatto illecito del terzo, ad agire egli stesso per la tutela del diritto compromesso, a prescindere dalla titolarità del bene medesimo, con lo scopo di tutelare proprio il diritto al godimento del bene garantito dal contratto di locazione che viene ostacolato o pregiudicato dal fatto illecito del terzo.
Come ha avuto modo di chiarire in diverse occasioni la giurisprudenza di legittimità, il conduttore dell'immobile locato ha diritto alla tutela risarcitoria nei confronti del terzo che con il proprio comportamento gli arrechi danno nell'uso o nel godimento della medesima, avendo un'autonoma legittimazione per proporre l'azione di responsabilità nei confronti dell'autore del danno (cfr. ex multis, Cass. 8466/2020; Cass. 17881/2011; Cass. n. 25219/2015).
Tale principio di diritto si estende pacificamente anche alla tutela delle strutture murarie dell'appartamento: sul punto la Suprema Corte ha affermato che “l'art. 1585, secondo comma,
c.c., attribuisce al conduttore la legittimazione ad agire contro i terzi che arrechino pregiudizio al godimento dell'immobile (cosiddetta molestia di fatto), e tale legittimazione non riguarda soltanto i danni causati agli arredi o mobili di proprietà del conduttore, ma si estende a tutto ciò che sia oggetto del godimento stesso, e quindi anche alle strutture murarie dell'appartamento che siano state danneggiate dal fatto illecito del terzo, dovendosi invece escludere la configurabilità di una responsabilità e di un obbligo di garanzia del locatore per gli stessi fatti”
(cfr. sent. n. 24805/2005).
Alla luce di quanto innanzi, sussiste in definitiva il diritto ad agire della società locatrice nei confronti del responsabile del sinistro e della Compagnia assicurativa per il danno causato all'immobile condotto in locazione.
Venendo al merito della vicenda, la domanda attrice è fondata e deve essere accolta per le ragioni di seguito indicate.
Si osserva che la fattispecie che ci occupa attiene allo scontro del rimorchio targato AA49526 con il muro di cinta del fabbricato condotto in locazione commerciale dalla , scontro Parte_1 causato da un movimento improvviso, ma evidentemente prevedibile, del rimorchio.
Il veicolo risulta essere pacificamente di proprietà della e garantito per la RC da CP_2
(si veda anche estratto pubblico registro automobilistico e carta di circolazione CP_1 richiamati nella CTU nonché perizia del Centro Processi Assicurativi s.r.l.).
Ritiene questo Tribunale che, nel corso del giudizio, siano stati complessivamente acquisiti elementi idonei a ritenere che il sinistro de quo si sia verificato secondo la dinamica prospettata dalla società attrice.
4 A prova del fatto, l'attrice ha prodotto la CAI (constatazione amichevole di incidente) sottoscritta dal legale rapp.te p.t. della che, al punto 13, descrive graficamente CP_2
l'incidente al momento del suo verificarsi e dalla quale risulta che il rimorchio targato AA49526 si scontrava con la parte angolare del fabbricato dedotto in causa (sito in San Bartolomeo in
Galdo, alla via Nove 1, foglio 91, part. 332).
Risulta altresì che il proprietario del rimorchio, come innanzi garantito, si assumeva, con la compilazione della CAI, la totale responsabilità del sinistro.
Detto modulo, che risulta sottoscritto unilateralmente da chi si assume la responsabilità del fatto dannoso, pur contenendo una dichiarazione confessoria, non assume valore di piena prova ma costituisce elemento indiziario liberamente apprezzabile dal giudice alla luce dell'intero materiale probatorio, come stabilito dall'art. 2733, comma 2, c.c. secondo cui “in caso di litisconsorzio necessario la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è liberamente apprezzata dal giudice”.
Sul punto, la giurisprudenza della Cassazione ha puntualizzato che “nel giudizio promosso dal danneggiato nei confronti dell'assicuratore della responsabilità civile da circolazione stradale, il responsabile del danno, che deve essere chiamato nel giudizio sin dall'inizio, assume la veste di litisconsorte necessario, poiché la controversia deve svolgersi in maniera unitaria tra i tre soggetti - del rapporto processuale (danneggiato, assicuratore e responsabile del danno) e coinvolge inscindibilmente sia il rapporto di danno, originato dal fatto illecito dell'assicurato, sia il rapporto assicurativo, con la derivante necessità che il giudizio deve concludersi con una decisione uniforme per tutti i soggetti che vi partecipano. Pertanto, avuto riguardo alle dichiarazioni confessorie rese dal responsabile del danno, deve escludersi che, nel giudizio instaurato ai sensi dell'art. 18 della legge n. 990 del 1969, sia nel caso in cui sia stata proposta soltanto l'azione diretta che nell'ipotesi in cui sia stata avanzata anche la domanda di condanna nei confronti del responsabile del danno, si possa pervenire ad un differenziato giudizio di responsabilità in base alle suddette dichiarazioni, in ordine ai rapporti tra responsabile e danneggiato, da un lato, e danneggiato ed assicuratore dall'altro. Conseguentemente, va ritenuto che la dichiarazione confessoria, contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro (cosiddetto C.I.D.), resa dal responsabile del danno proprietario del veicolo assicurato
e - come detto - litisconsorte necessario, non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo confitente, ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice, dovendo trovare applicazione la norma di cui all'art. 2733, terzo comma, cod. civ., secondo la quale, in caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è, per l'appunto, liberamente apprezzata dal giudice” (SS.UU. sent. n. 10311/2006).
Pertanto, la dichiarazione resa dal responsabile civile nell'ambito della CAI, lungi dall'assumere valore di prova piena, viene ulteriormente valutata da questo Tribunale alla luce dell'esito della consulenza tecnica espletata e delle fotografie scattate nell'immediatezza del fatto
(cfr. al. 14 del fascicolo di parte attrice).
La consulenza tecnica d'ufficio, espletata mediante riproduzione dei fatti di causa sul luogo teatro del sinistro nel contraddittorio delle parti, ha fatto emergere che il rimorchio destinato al trasporto di cose, dotato di un sistema di freni a tamburo regolarmente funzionante, al momento in cui prendeva velocità su una strada in pendenza, era sganciato dalla motrice, non era carico ed era in sosta senza che fossero stati inseriti i c.d. scudi frenanti.
5 In particolare, dalle varie prove tecniche realizzate sui luoghi di causa, si accertava che, qualora fossero stati posizionati i cunei (blocchi in metallo e/o plastica aventi la forma di una piccola rampa che infilati sotto gli pneumatici impediscono al rimorchio di spostarsi su terreni in pendenza o irregolari), il rimorchio restava bloccato. Il Consulente incaricato dal Tribunale ha pertanto concluso che “è emersa la piena compatibilità tra la ricostruzione dell'evento proposta in atto di citazione con le sopra trascritte risultanze tecniche evolutive rilevate, fotografate e trascritte”.
Il CTU è giunto a tali conclusioni precisando che “sono state descritte tutte le cause per le quali un mezzo privo di autonomia “motorizzazione” si è avviato al movimento, e in particolare
è stato provato tecnicamente che chi ha stazionato il rimorchio, staccandolo dalla motrice, non ha istallato i cunei davanti alle ruote in direzione del rotolamento;
è stata individuata e trascritta la distanza percorsa presuntivamente dal rimorchio oggetto di causa pari a 33,70 metri e la velocità di arrivo che può aver sviluppato dal punto di sosta a quello di impatto pari a circa 20 / 25 Km/h. 36 3 ); è stato accertato, in contraddittorio con tutte la parti presenti alla data di accesso, che il rimorchio oggetto di causa è compatibile con la tipologia dei danni così come fotografate alle strutture murarie esterne fatte ispezionare”.
Non vi è motivo di doversi discostare dalle conclusioni cui è pervenuto il Consulente in quanto logiche e perfettamente congruenti rispetto al materiale fotografico offerto da parte attrice che ritrae proprio l'evento dannoso nell'immediatezza del suo verificarsi.
Dunque, è certamente individuabile una forma di responsabilità in capo a chi, nel porre in sosta il rimorchio, omette di applicare i cunei ferma ruota, in spregio, peraltro, alla normativa vigente, che, all'art. 353 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada (d.P.R.
495/1992), prevede che “Il conducente che lascia il veicolo in sosta nei casi consentiti, deve azionare il freno di stazionamento e, di regola, deve aver cura di inserire il rapporto più basso del cambio di velocità. Nelle strade a forte pendenza si deve, inoltre, lasciare in sosta il veicolo con le ruote sterzate, ed i veicoli di massa complessiva massima a pieno carico superiore a 3,5 t devono applicare i cunei bloccaruote”.
Nell'impianto normativo innanzi delineato i cunei ferma ruota sono dispositivi di sicurezza indispensabili per garantire la stabilità dei veicoli di una certa massa e il loro utilizzo previene il movimento involontario dei mezzi e le conseguenze negative che ne possono derivare.
Sussiste, in definitiva, la responsabilità esclusiva, ex art. 2054 c. 3 c.c., della CP_2 quale proprietaria del rimorchio, il quale sostava in strada senza che fossero stati inseriti i cunei frenanti e prendeva, quindi, velocità, stante la naturale pendenza della strada, andando ad impattare sul fabbricato.
Quanto, da ultimo, alla questione relativa alla operatività della garanzia RCA, va chiarito che, trattandosi di sinistro che si verificava allorquando il rimorchio era fermo, come precisato dalla
Cassazione con la sentenza n. 13200/2012, appare corretto invocare la garanzia RCA obbligatoriamente prevista per il rimorchio che, appunto, copre il c.d. rischio statico: “L'obbligo di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione di rimorchi sussiste solo per quanto riguarda il cd. rischio statico (e cioè il pericolo che il rimorchio causi danni a terzi quando fermo o manovrato a mano), poiché quando il rimorchio è agganciato a una motrice la responsabilità per i danni da questo eventualmente causati (cd. rischio dinamico) è coperta dall'assicurazione obbligatoria stipulata per la motrice. Il proprietario di un rimorchio ha la facoltà, ma non l'obbligo, di stipulare un'assicurazione a copertura della propria responsabilità
6 civile per i danni derivanti dalla circolazione del rimorchio (cd. rischio dinamico) mentre ha
l'obbligo di stipulare l'assicurazione della responsabilità civile per i soli danni che il rimorchio può causale quando fermo o manovrato a mano (cosiddetto rischio statico).
Pertanto, trattandosi di un rischio c.d. statico giacché il danno è stato causato dal rimorchio in sosta ed essendo incontestato che le parti abbiano stipulato un'assicurazione obbligatoria per il rimorchio che risultava sganciato dalla motrice, detta assicurazione risulta operante rispetto all'evento di cui è causa, né la convenuta Assicurazione, su cui gravava il relativo onere probatorio, ha fornito alcuna prova in senso contrario (cfr. da ultimo Cass. Sez. 3, Ordinanza n.
31251 del 09/11/2023: “Nel giudizio promosso dall'assicurato nei confronti dell'assicuratore - avente ad oggetto il pagamento dell'indennizzo - è onere dell'attore provare che il rischio avveratosi rientra in quelli cd. inclusi, cioè, coperti dalla polizza;
per converso, spetta all'assicuratore dimostrare la sussistenza dei presupposti fattuali per l'applicazione delle clausole cd. di delimitazione del rischio indennizzabile (soggettive, oggettive, causali, spaziali e temporali), in quanto impeditive della pretesa attorea”).
Accertata, quindi, la responsabilità esclusiva ex art. 2054 c.c. della proprietaria del rimorchio fermo in sosta e passando al quantum risarcitorio, occorre verificare quali siano stati i danni effettivamente patiti dalla società attrice.
Sono stati segnalati danni alla struttura muraria del fabbricato ritenuti dal CTU perfettamente compatibili con la dinamica degli eventi e, pertanto, vanno certamente riconosciute e rimborsate le spese sostenute dalla danneggiata per il ripristino del fabbricato.
La ha allegato i preventivi di spesa della ditta Edile Gaia s.r.l., di cui uno di euro Parte_1
3.500,00 e l'altro di euro 15.000,00, confluiti nella fattura nr. 15 del 29.4.2020, la quale indica una spesa complessiva di euro 18.000,00 oltre iva al 22%, per un totale di euro 22.570,00.
Considerato che anche controparte allega una perizia estimativa del Centro Processi
Assicurativi S.r.l. che quantifica i danni subiti all'immobile in euro 20.541,00, al lordo dell'iva, si ritiene di poter ritenere del tutto proporzionato il quantum richiesto da parte attrice per euro
22.570,00, iva inclusa.
Quanto alle spese processuali, le stesse seguono l'ordinario principio della soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, tenuto conto del decisum (Cassazione S.U. n. 19014/2007), dell'attività istruttoria espletata, delle caratteristiche obiettive delle difese svolte, il tutto in applicazione dei valori medi tabellari di cui al D.M. n. 147/2022 (scaglione da € 5.201,00 a €
26.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, I Sezione Civile, in persona del G.U. dr.ssa Valeria Protano, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da Parte_1 contro la e la così provvede: Controparte_1 CP_2
a) accerta e dichiara la responsabilità esclusiva, ex art. 2054 c. 3 c.c., della in CP_2 persona del l.r.p.t., quale proprietaria del rimorchio targato AA49526 in ordine al sinistro causato in data 19.06.19 al fabbricato commerciale condotto in locazione dalla Parte_1
;
[...]
b) per l'effetto, condanna la in persona del l.r.p.t., e la Controparte_1 CP_2
in persona del l.r.p.t., in solido, a risarcire in favore della
[...] Parte_1
in persona del suo legale rapp.te p.t., le spese sostenute per la riparazione del fabbricato
[...] commerciale nella misura di euro 22.570,00, iva inclusa, oltre interessi legali sulle predette
7 somme dalla data della presente sentenza fino al saldo effettivo;
c) condanna la in persona del l.r.p.t., e la in Controparte_1 CP_2 persona del l.r.p.t., in solido, a rifondere in favore della , con Parte_1 distrazione in favore degli avv.ti Matteo Garofalo e Laura A. Del Grosso, dichiaratisi antistatari, le spese di lite che liquida nella misura complessiva di euro € 5.077,00, oltre accessori di legge, se dovuti;
d) pone le spese di CTU definitivamente in capo alla in persona Controparte_1 del l.r.p.t., e alla in persona del l.r.p.t.. CP_2
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di legge.
Così deciso in Benevento, il 1.04.25
Il Giudice Dott.ssa Valeria Protano
8