Articolo 353 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada
Articolo 352Articolo 354
Versione
1 gennaio 1993
Art. 353.
(Fermata e sosta dei veicoli)
1. Non e' consentito fermarsi per chiedere informazioni agli agenti del traffico, quando cio' possa causare intralcio o rallentamento alla circolazione.
2. Il conducente che lascia il veicolo in sosta nei casi consentiti, deve azionare il freno di stazionamento e, di regola, deve aver cura di inserire il rapporto piu' basso del cambio di velocita'. Nelle strade a forte pendenza si deve, inoltre, lasciare in sosta il veicolo con le ruote sterzate, ed i veicoli di massa complessiva massima a pieno carico superiore a 3,5 t devono applicare i cunei bloccaruote.
3. Il veicolo in sosta deve avere il motore spento.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1993
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