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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 27/11/2025, n. 2653 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2653 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice Onorario di Pace del Tribunale Civile di Torre Annunziata, I Sezione Civile, in funzione monocratica, dott. Luigi Ambrosino, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A Nella causa civile n. 920 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, avente ad OGGETTO: (presunto) inadempimento, e vertente tra T R A
, elettivamente domiciliato in Napoli, alla Via Parte_1 sso lo studio dell'avv. Giovanni Sarnataro che lo rappresenta e difende in virtù di mandato posto in calce all'atto di costituzione in sostituzione -attore- E
, elettivamente domiciliata in Torre Parte_2
n° 61, presso lo studio dell'Avv. Antonioluigi Iacomino che la rappresenta e difende in virtù di procura ad litem conferita separatamente e versata in atti
-convenuta in riconvenzionale- Nonchè
, e , elettivamente CP_1 Parte_3 Parte_4 la . 478/A presso lo studio dell'avv. Marcello Ambrosino che li rappresenta e difende in virtù di procura posta in calce alla comparsa di intervento -interventori- Elementi di fatto e di diritto ai fini della decisione Con atto di citazione notificato in data 22.02.2021
[...] conveniva in giudizio la propria sua sorella Pt_1 [...]
, assumendo che con atto per Parte_2 del 24.02.2012, Rep. 14740, Racc. 5995, la Persona_1 ava la piena proprietà dell'immobile sito in Torre del Greco al Vico II San Vito n. 4, 1° piano, in catasto Comune di T./Greco, Foglio 24; p.lla 1615; sub. 2, cat. A/4; cl. 4; che in data 21.03.2013 la propria madre , Parte_5 con atto scritto e sottoscritto di suo pugno, p gestito l'indennità di frequenza del figlio e di aver Pt_1 provveduto “..con l'ausilio anche delle entrate…” all'acquisto dell'appartamento di cui al capo “a)” “…manifestava la chiara volontà di rendere l'unico erede Parte_1 dell'appartamento, obbligandolo a non vendere il suddetto cespite..”; che l'intestazione dell'appartamento avveniva per mero aspetto formale a nome della convenuta “…in qualità di
1 fiduciaria, essendo parte attrice ancora minorenne..”; che con scrittura privata del 13.11.2015 la convenuta si impegnava a trasferire l'immobile in favore di suo fratello, senza pagamento del prezzo, entro lo stesso mese di novembre 2015; ed infine che vani si erano rivelati gli inviti rivolti dall'attore a sua sorella al fine di stipulare l'atto pubblico. Per tali ragioni dava impulso ad un'azione giudiziaria chiedendo all'adito Tribunale di ordinare alla convenuta di trasferirgli l'immobile di cui alla narrativa, previa liberazione da qualunque onere pregiudizievole o, in via subordinata, la risoluzione del contratto con risarcimento del danno e versamento dell'indennità di occupazione, con il favore delle spese e delle competenze di lite Si costituiva in giudizio la convenuta Controparte_2 impugnando l'avversa richiesta e proponeva domanda riconvenzionale finalizzata a condannare l'attore-beneficiario in solido con gli altri legittimari pretermessi, al momento della formazione e della liquidazione della loro quota di riserva, alla restituzione della somma innanzi indicata in favore della convenuta. Intervenivano infine , e CP_1 Parte_3 Parte_4 che, impugnando l'avversa domanda, concludevano affinchè il Tribunale a) dichiarasse ammissibile il proposto intervento volontario e al fine della sua procedibilità, disporre l'esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione di cui all'art. 4 del Dlg. 04.03.2010 n. 28; b) accertasse e dichiarasse che i fatti dedotti dagli intervenienti nella premessa della presente comparsa e dalla convenuta nella premessa della sua comparsa di costituzione e risposta corrispondono al vero e, per l'effetto, rigettare integralmente l'avverso atto di citazione, con ogni domanda principale e subordinata ivi spiegata, infondata in fatto e diritto, compresa l'infondata domanda di pagamento di un'indennità di occupazione, per i motivi di cui alla premessa della comparsa di costituzione e risposta della convenuta;
c) accertasse e dichiarasse che la scrittura olografa del 21.03.2013 è un testamento ovvero una donazione indiretta con cui, in esecuzione di un programma fiduciario realizzato con l'atto di compravendita del 24.02.2012 e la successiva predetta scrittura olografa del 21.03.2013, ha lasciato al figlio Parte_5
l'apparta del Greco al Vico II Parte_1
San Vito n. 4, 1° piano, in catasto al foglio 24; p.lla 1615; sub. 2; cat. A/4; cl. 4, pretermettendo tutti gli altri figli;
d) accertasse e dichiarasse che gli intervenienti e la convenuta sono legittimari di , Parte_2 Parte_5 con ogni effetto e conseguenza di legge che ne deriva e, previa ricomposizione fittizia del donatum al relictum nei termini di cui in premessa, in accoglimento del presente intervento volontario, accertare e dichiarare l'intervenuta la lesione della quota di riserva spettante agli odierni intervenienti pretermessi e ridurre
2 le disposizioni successorie, ovvero le donazioni indirette, in modo da reintegrare gli intervenienti e la convenuta nella propria quota di 1/5 dell'eredità loro spettante, anche all'esito di CTU che fin d'ora si invoca, e e) ove mai la scrittura olografa del 21.03.2013 non dovesse essere considerata un testamento, accertare e dichiarare che l'intero programma fiduciario posto in essere da , costituisce comunque un Parte_5 donazione indiretta della madre a favore del figlio Pt_1 come tale soggetta a collazione in favore de i intervenienti e dell'originaria convenuta dell'immobile che ne forma oggetto, sito in Torre del Greco al Vico II San Vito n. 4, in catasto Comune di T./Greco, Foglio 24; p.lla 1615; sub. 2; cat. A/4; cl. 4; f) in ogni caso, in accoglimento del proposto intervento volontario, accertasse e dichiarasse che, con la sua designazione nella scrittura olografa 21.03.2013, il beneficiario è tenuto a restituire agli altri legittimari Parte_1 compresi gli odierni interventori, quanto ricevuto in violazione delle norme in materia successoria e, per l'effetto, condannare il beneficiario a restituire Parte_1 pro quota a tutti i germani preterm vuto da sua madre in successione e/o in donazione indiretta, in maniera da reintegrarli nella propria quota di riserva pari ad 1/5 dell'eredità; Rigetta ogni richiesta istruttoria, la causa è stata introitata a sentenza il 13.7.2025, e concessi i termini ex art. 190 cpc. Orbene, ed in primo luogo, va dichiarata la ammissibilità delle domande, in quanto la legittimazione delle parti è stata correttamente prospettata e la effettiva titolarità giuridica provata dalla documentazione prodotta in atti, e non specificatamente impugnata, dovendosi ricordare che il disconoscimento della documentazione prodotta dalla controparte per esplicare la sua efficacia, deve essere effettuato in modo specifico (Cass. Civ. n. 15856/2004; n. 1609/2006 - Cass. n. 3574/2008 e 1591/2002; 28096/09 -12715/98; 1862/96); in altri termini, la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche, quali "impugno e contesto" ovvero "contesto tutta la documentazione perché inammissibile ed irrilevante", ma va operata - a pena di inefficacia - in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale (Cassazione civile, sez. III, 03/04/2014, n. 7775 - Vedi anche: Cass. civ., sez. VI, 3 settembre 2013 n. 20166 - In senso conforme: Cass. civ., sez. II, 30 dicembre 2009 n. 28096 - Cassazione civile, sez. I, 27/02/2017, n. 4912 - Cassazione civile, sez. I, 27/02/2017, n. 4912). Nel merito deve evidenziarsi che l'attore ha prospettato che con l'atto (documento olografo) del 21.03.2013 la madre delle parti
3 del presente giudizio, , scritto e sottoscritto di Parte_5 suo pugno, premette l'indennità di frequenza del figlio e di aver provveduto “..con l'ausilio anche Pt_1 delle suddette entrate…” all'acquisto dell'appartamento di cui al capo “a)” “…manifestava la chiara volontà di rendere
[...]
l'unico erede dell'appartamento, obbligandolo a non Pt_1 il suddetto cespite..”; che l'intestazione dell'appartamento avveniva per mero aspetto formale a nome della convenuta “…in qualità di fiduciaria, essendo parte attrice ancora minorenne..”. Successivamente, con scrittura privata del 13.11.2015 la odierna convenuta e la propria madre, si impegnava a trasferire l'immobile in favore di suo fratello, senza pagamento del prezzo, entro lo stesso mese di novembre 2015. E tale documentazione prodotta dall'attore, è stata ritenuta patto fiduciario con collegamento negoziale tra i due atti. Orbene, e come noto, il patto fiduciario è il contratto con cui un soggetto, detto fiduciante, trasferisce un bene ad un altro soggetto, il fiduciario, il quale si obbliga a conservarlo e amministrarlo secondo determinati criteri e a ritrasferirlo successivamente al fiduciante o a un terzo. Se nel frattempo dovessero sorgere delle controversie, il fiduciante potrebbe rivendicare la proprietà dell'immobile grazie alla suddetta scrittura privata. La Cassazione (Ordinanza n. 10472 del 19 aprile 2023) ha infatti riconosciuto che il fiduciante, ovvero colui che non figura come proprietario dell'immobile, non ha l'obbligo di dimostrare l'esistenza del patto fiduciario, a patto che disponga di un documento scritto in cui il fiduciario ammette di non essere il proprietario del bene. Orbene, nel caso di specie detto elemento (assenso) è del tutto mancato, nel senso che Parte_2 costituendosi, ritiene invece ch (documento del 21.03.2013) una scrittura olografa e segnatamente un testamento olografo concretizzandosi nell'inequivoca manifestazione di volontà del testatore di istituire
<…RI UE […] unico erede di questa casa…>>, accompagnata dall'ulteriore manifestazione di “ultima volontà” con cui – dopo aver qualificato erede su figlio (il che, di per se solo, non sarebbe concludente) – la dichiarò <… così Pt_5 voglio anche se mi deve succedere qualcosa…>> riferendosi, senza possibilità di smentita, all'evento morte. A conferma di tale interpretazione, sostiene la convenuta, giova in tenore di due missive prodotte in atti dallo stesso attore (cfr. doc. offerti in comunicazione da controparte). La prima a firma dell'avv. Paolo Panariello, datata 01.04.2016, con cui il predetto difensore afferma che <<…l'acquisto di questa casa è frutto di una disposizione ben precisa che intese effettuare Parte_5 prima di morire…>>, definendo la scrittura <<…un testamento
4 olografo con chiara disposizione della de cuius …>>; la Pt_5 seconda a firma del difensore costituito dell'att presente giudizio, avv. Maria Rosaria Imperato, datata 28.10.2020, con cui anch'ella definisce la scrittura in parola un <>. A ciò deve aggiungersi che anche gli interventori, costituendosi hanno dedotto che gli atti indicati rappresentino una donazione indiretta, chiedendo quindi che il Tribunale accerti e dichiari che la scrittura olografa del 21.03.2013 è un testamento ovvero una donazione indiretta con cui, in esecuzione di un programma fiduciario realizzato con l'atto di compravendita del 24.02.2012 e la successiva predetta scrittura olografa del 21.03.2013,
ha lasciato al figlio Parte_5 Pt_5 Parte_1
l'appartamento sito in Torre del Greco al Vico II San Vito n. 4, 1° piano, in catasto al foglio 24; p.lla 1615; sub. 2; cat. A/4; cl. 4, pretermettendo tutti gli altri figli, con la conseguenza di una ricomposizione fittizia del donatum al relictum nei termini di cui in premessa, in accoglimento del presente intervento volontario, accertare e dichiarare l'intervenuta la lesione della quota di riserva spettante agli odierni intervenienti pretermessi. Orbene, a tali asserzioni di patto fiduciario, ovvero testamento olografo (ovvero ancora donazione indiretta), le parti alcuna prova hanno fornito, mancandone quindi il relativo onere. Sul punto, a norma dell'art. 2697 c.c., giova ricordare che chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l'estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto "fatti negativi", in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, tanto più se l'applicazione di tale regola dia luogo ad un risultato coerente con quello derivante dal principio della riferibilità o vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova, riconducibile all'art. 24 Cost. e al divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile l'esercizio dell'azione in giudizio. Tuttavia, non essendo possibile la materiale dimostrazione di un fatto non avvenuto, la relativa prova può essere data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, o anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo. (Cassazione civile, Sez. VI-3, ordinanza n. 8018 del 22 marzo 2021). Né può farsi riferimento al principio di vicinanza della prova il quale non deroga alla regola di cui all'art. 2697 c.c. (che impone all'attore di provare i fatti costitutivi del proprio diritto e al convenuto la prova dei fatti estintivi, impeditivi o modificativi del diritto vantato dalla controparte) ma opera allorquando le disposizioni attributive delle situazioni attive non offrono indicazioni univoche per distinguere le suddette due categorie di fatti, fungendo da criterio ermeneutico alla cui stregua i primi vanno identificati in quelli più prossimi all'attore e dunque nella
5 sua disponibilità, mentre gli altri in quelli meno prossimi e quindi più facilmente suffragabili dal convenuto, di modo che la vicinanza riguarda la possibilità di conoscere in via diretta o indiretta il fatto, e non già la possibilità concreta di acquisire la relativa prova (Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 12910 del 22 aprile 2022). Pertanto non avendo le parti provato quanto prospettato, nella interpretazione dei documenti indicati in premessa, non rimane che rigettare le rispettive domande formulate. Detta decisione determina la compensazione tra le parti del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario del Tribunale di Torre Annunziata, I Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa promossa, come in narrativa, così provvede:
-rigetta le domande perché non provate;
-compensa tra le parti le competenze e spese del presente giudizio. Torre Annunziata, 26.11.2025
il Giudice Onorario di Tribunale
Dott. Luigi Ambrosino
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (art. 1, lett. 21 e 24 d.lgs.
7.3.2005 n-82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35 comma 1 D.M. 21.2.2011 n.44, come modificato dal D.M. 15.10.2012 n. 209.
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S E N T E N Z A Nella causa civile n. 920 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, avente ad OGGETTO: (presunto) inadempimento, e vertente tra T R A
, elettivamente domiciliato in Napoli, alla Via Parte_1 sso lo studio dell'avv. Giovanni Sarnataro che lo rappresenta e difende in virtù di mandato posto in calce all'atto di costituzione in sostituzione -attore- E
, elettivamente domiciliata in Torre Parte_2
n° 61, presso lo studio dell'Avv. Antonioluigi Iacomino che la rappresenta e difende in virtù di procura ad litem conferita separatamente e versata in atti
-convenuta in riconvenzionale- Nonchè
, e , elettivamente CP_1 Parte_3 Parte_4 la . 478/A presso lo studio dell'avv. Marcello Ambrosino che li rappresenta e difende in virtù di procura posta in calce alla comparsa di intervento -interventori- Elementi di fatto e di diritto ai fini della decisione Con atto di citazione notificato in data 22.02.2021
[...] conveniva in giudizio la propria sua sorella Pt_1 [...]
, assumendo che con atto per Parte_2 del 24.02.2012, Rep. 14740, Racc. 5995, la Persona_1 ava la piena proprietà dell'immobile sito in Torre del Greco al Vico II San Vito n. 4, 1° piano, in catasto Comune di T./Greco, Foglio 24; p.lla 1615; sub. 2, cat. A/4; cl. 4; che in data 21.03.2013 la propria madre , Parte_5 con atto scritto e sottoscritto di suo pugno, p gestito l'indennità di frequenza del figlio e di aver Pt_1 provveduto “..con l'ausilio anche delle entrate…” all'acquisto dell'appartamento di cui al capo “a)” “…manifestava la chiara volontà di rendere l'unico erede Parte_1 dell'appartamento, obbligandolo a non vendere il suddetto cespite..”; che l'intestazione dell'appartamento avveniva per mero aspetto formale a nome della convenuta “…in qualità di
1 fiduciaria, essendo parte attrice ancora minorenne..”; che con scrittura privata del 13.11.2015 la convenuta si impegnava a trasferire l'immobile in favore di suo fratello, senza pagamento del prezzo, entro lo stesso mese di novembre 2015; ed infine che vani si erano rivelati gli inviti rivolti dall'attore a sua sorella al fine di stipulare l'atto pubblico. Per tali ragioni dava impulso ad un'azione giudiziaria chiedendo all'adito Tribunale di ordinare alla convenuta di trasferirgli l'immobile di cui alla narrativa, previa liberazione da qualunque onere pregiudizievole o, in via subordinata, la risoluzione del contratto con risarcimento del danno e versamento dell'indennità di occupazione, con il favore delle spese e delle competenze di lite Si costituiva in giudizio la convenuta Controparte_2 impugnando l'avversa richiesta e proponeva domanda riconvenzionale finalizzata a condannare l'attore-beneficiario in solido con gli altri legittimari pretermessi, al momento della formazione e della liquidazione della loro quota di riserva, alla restituzione della somma innanzi indicata in favore della convenuta. Intervenivano infine , e CP_1 Parte_3 Parte_4 che, impugnando l'avversa domanda, concludevano affinchè il Tribunale a) dichiarasse ammissibile il proposto intervento volontario e al fine della sua procedibilità, disporre l'esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione di cui all'art. 4 del Dlg. 04.03.2010 n. 28; b) accertasse e dichiarasse che i fatti dedotti dagli intervenienti nella premessa della presente comparsa e dalla convenuta nella premessa della sua comparsa di costituzione e risposta corrispondono al vero e, per l'effetto, rigettare integralmente l'avverso atto di citazione, con ogni domanda principale e subordinata ivi spiegata, infondata in fatto e diritto, compresa l'infondata domanda di pagamento di un'indennità di occupazione, per i motivi di cui alla premessa della comparsa di costituzione e risposta della convenuta;
c) accertasse e dichiarasse che la scrittura olografa del 21.03.2013 è un testamento ovvero una donazione indiretta con cui, in esecuzione di un programma fiduciario realizzato con l'atto di compravendita del 24.02.2012 e la successiva predetta scrittura olografa del 21.03.2013, ha lasciato al figlio Parte_5
l'apparta del Greco al Vico II Parte_1
San Vito n. 4, 1° piano, in catasto al foglio 24; p.lla 1615; sub. 2; cat. A/4; cl. 4, pretermettendo tutti gli altri figli;
d) accertasse e dichiarasse che gli intervenienti e la convenuta sono legittimari di , Parte_2 Parte_5 con ogni effetto e conseguenza di legge che ne deriva e, previa ricomposizione fittizia del donatum al relictum nei termini di cui in premessa, in accoglimento del presente intervento volontario, accertare e dichiarare l'intervenuta la lesione della quota di riserva spettante agli odierni intervenienti pretermessi e ridurre
2 le disposizioni successorie, ovvero le donazioni indirette, in modo da reintegrare gli intervenienti e la convenuta nella propria quota di 1/5 dell'eredità loro spettante, anche all'esito di CTU che fin d'ora si invoca, e e) ove mai la scrittura olografa del 21.03.2013 non dovesse essere considerata un testamento, accertare e dichiarare che l'intero programma fiduciario posto in essere da , costituisce comunque un Parte_5 donazione indiretta della madre a favore del figlio Pt_1 come tale soggetta a collazione in favore de i intervenienti e dell'originaria convenuta dell'immobile che ne forma oggetto, sito in Torre del Greco al Vico II San Vito n. 4, in catasto Comune di T./Greco, Foglio 24; p.lla 1615; sub. 2; cat. A/4; cl. 4; f) in ogni caso, in accoglimento del proposto intervento volontario, accertasse e dichiarasse che, con la sua designazione nella scrittura olografa 21.03.2013, il beneficiario è tenuto a restituire agli altri legittimari Parte_1 compresi gli odierni interventori, quanto ricevuto in violazione delle norme in materia successoria e, per l'effetto, condannare il beneficiario a restituire Parte_1 pro quota a tutti i germani preterm vuto da sua madre in successione e/o in donazione indiretta, in maniera da reintegrarli nella propria quota di riserva pari ad 1/5 dell'eredità; Rigetta ogni richiesta istruttoria, la causa è stata introitata a sentenza il 13.7.2025, e concessi i termini ex art. 190 cpc. Orbene, ed in primo luogo, va dichiarata la ammissibilità delle domande, in quanto la legittimazione delle parti è stata correttamente prospettata e la effettiva titolarità giuridica provata dalla documentazione prodotta in atti, e non specificatamente impugnata, dovendosi ricordare che il disconoscimento della documentazione prodotta dalla controparte per esplicare la sua efficacia, deve essere effettuato in modo specifico (Cass. Civ. n. 15856/2004; n. 1609/2006 - Cass. n. 3574/2008 e 1591/2002; 28096/09 -12715/98; 1862/96); in altri termini, la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche, quali "impugno e contesto" ovvero "contesto tutta la documentazione perché inammissibile ed irrilevante", ma va operata - a pena di inefficacia - in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale (Cassazione civile, sez. III, 03/04/2014, n. 7775 - Vedi anche: Cass. civ., sez. VI, 3 settembre 2013 n. 20166 - In senso conforme: Cass. civ., sez. II, 30 dicembre 2009 n. 28096 - Cassazione civile, sez. I, 27/02/2017, n. 4912 - Cassazione civile, sez. I, 27/02/2017, n. 4912). Nel merito deve evidenziarsi che l'attore ha prospettato che con l'atto (documento olografo) del 21.03.2013 la madre delle parti
3 del presente giudizio, , scritto e sottoscritto di Parte_5 suo pugno, premette l'indennità di frequenza del figlio e di aver provveduto “..con l'ausilio anche Pt_1 delle suddette entrate…” all'acquisto dell'appartamento di cui al capo “a)” “…manifestava la chiara volontà di rendere
[...]
l'unico erede dell'appartamento, obbligandolo a non Pt_1 il suddetto cespite..”; che l'intestazione dell'appartamento avveniva per mero aspetto formale a nome della convenuta “…in qualità di fiduciaria, essendo parte attrice ancora minorenne..”. Successivamente, con scrittura privata del 13.11.2015 la odierna convenuta e la propria madre, si impegnava a trasferire l'immobile in favore di suo fratello, senza pagamento del prezzo, entro lo stesso mese di novembre 2015. E tale documentazione prodotta dall'attore, è stata ritenuta patto fiduciario con collegamento negoziale tra i due atti. Orbene, e come noto, il patto fiduciario è il contratto con cui un soggetto, detto fiduciante, trasferisce un bene ad un altro soggetto, il fiduciario, il quale si obbliga a conservarlo e amministrarlo secondo determinati criteri e a ritrasferirlo successivamente al fiduciante o a un terzo. Se nel frattempo dovessero sorgere delle controversie, il fiduciante potrebbe rivendicare la proprietà dell'immobile grazie alla suddetta scrittura privata. La Cassazione (Ordinanza n. 10472 del 19 aprile 2023) ha infatti riconosciuto che il fiduciante, ovvero colui che non figura come proprietario dell'immobile, non ha l'obbligo di dimostrare l'esistenza del patto fiduciario, a patto che disponga di un documento scritto in cui il fiduciario ammette di non essere il proprietario del bene. Orbene, nel caso di specie detto elemento (assenso) è del tutto mancato, nel senso che Parte_2 costituendosi, ritiene invece ch (documento del 21.03.2013) una scrittura olografa e segnatamente un testamento olografo concretizzandosi nell'inequivoca manifestazione di volontà del testatore di istituire
<…RI UE […] unico erede di questa casa…>>, accompagnata dall'ulteriore manifestazione di “ultima volontà” con cui – dopo aver qualificato erede su figlio (il che, di per se solo, non sarebbe concludente) – la dichiarò <… così Pt_5 voglio anche se mi deve succedere qualcosa…>> riferendosi, senza possibilità di smentita, all'evento morte. A conferma di tale interpretazione, sostiene la convenuta, giova in tenore di due missive prodotte in atti dallo stesso attore (cfr. doc. offerti in comunicazione da controparte). La prima a firma dell'avv. Paolo Panariello, datata 01.04.2016, con cui il predetto difensore afferma che <<…l'acquisto di questa casa è frutto di una disposizione ben precisa che intese effettuare Parte_5 prima di morire…>>, definendo la scrittura <<…un testamento
4 olografo con chiara disposizione della de cuius …>>; la Pt_5 seconda a firma del difensore costituito dell'att presente giudizio, avv. Maria Rosaria Imperato, datata 28.10.2020, con cui anch'ella definisce la scrittura in parola un <
ha lasciato al figlio Parte_5 Pt_5 Parte_1
l'appartamento sito in Torre del Greco al Vico II San Vito n. 4, 1° piano, in catasto al foglio 24; p.lla 1615; sub. 2; cat. A/4; cl. 4, pretermettendo tutti gli altri figli, con la conseguenza di una ricomposizione fittizia del donatum al relictum nei termini di cui in premessa, in accoglimento del presente intervento volontario, accertare e dichiarare l'intervenuta la lesione della quota di riserva spettante agli odierni intervenienti pretermessi. Orbene, a tali asserzioni di patto fiduciario, ovvero testamento olografo (ovvero ancora donazione indiretta), le parti alcuna prova hanno fornito, mancandone quindi il relativo onere. Sul punto, a norma dell'art. 2697 c.c., giova ricordare che chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l'estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto "fatti negativi", in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, tanto più se l'applicazione di tale regola dia luogo ad un risultato coerente con quello derivante dal principio della riferibilità o vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova, riconducibile all'art. 24 Cost. e al divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile l'esercizio dell'azione in giudizio. Tuttavia, non essendo possibile la materiale dimostrazione di un fatto non avvenuto, la relativa prova può essere data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, o anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo. (Cassazione civile, Sez. VI-3, ordinanza n. 8018 del 22 marzo 2021). Né può farsi riferimento al principio di vicinanza della prova il quale non deroga alla regola di cui all'art. 2697 c.c. (che impone all'attore di provare i fatti costitutivi del proprio diritto e al convenuto la prova dei fatti estintivi, impeditivi o modificativi del diritto vantato dalla controparte) ma opera allorquando le disposizioni attributive delle situazioni attive non offrono indicazioni univoche per distinguere le suddette due categorie di fatti, fungendo da criterio ermeneutico alla cui stregua i primi vanno identificati in quelli più prossimi all'attore e dunque nella
5 sua disponibilità, mentre gli altri in quelli meno prossimi e quindi più facilmente suffragabili dal convenuto, di modo che la vicinanza riguarda la possibilità di conoscere in via diretta o indiretta il fatto, e non già la possibilità concreta di acquisire la relativa prova (Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 12910 del 22 aprile 2022). Pertanto non avendo le parti provato quanto prospettato, nella interpretazione dei documenti indicati in premessa, non rimane che rigettare le rispettive domande formulate. Detta decisione determina la compensazione tra le parti del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario del Tribunale di Torre Annunziata, I Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa promossa, come in narrativa, così provvede:
-rigetta le domande perché non provate;
-compensa tra le parti le competenze e spese del presente giudizio. Torre Annunziata, 26.11.2025
il Giudice Onorario di Tribunale
Dott. Luigi Ambrosino
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (art. 1, lett. 21 e 24 d.lgs.
7.3.2005 n-82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35 comma 1 D.M. 21.2.2011 n.44, come modificato dal D.M. 15.10.2012 n. 209.
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