Sentenza 11 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 11/03/2025, n. 181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 181 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE in persona del giudice Dott. Marino Reda ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1284 del RGAC dell'anno 2018, promossa
DA
,con l'avv. Fabrizio Allegrezza;
Parte 1 C.F.: C.F. 1
parte attrice
CONTRO
Controparte_1 in p.l.r.p.t., P.I.: Partita IVA 1 l'Avv. Alessandra Amantea;
parte convenuta
E
in p.l.r.p.t., P.I.: P.IVA 2
,con gli Avv.ti Fausto Allegrini e Eugenia CP_2
Allegrini;
Terza chiamata in causa
NONCHE'
,con l'Avv. Controparte_3 P.I.: P.IVA 3
Luca Bovino;
Terza chiamata in causa
OGGETTO: responsabilità contrattuale - risarcimento danni;
CONCLUSIONI: come da verbali ed atti di causa;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione Parte 1 adiva il Tribunale di Lamezia Terme deducendo di aver effettuato alcuni rifornimenti di gasolio presso il distributore Energo Carburanti, sito in Lamezia Terme (CZ), gestito dalla convenuta Controparte_1 (all'epoca A
G Snc di RU Aldo).
Successivamente, in data 17.01.2018, mentre percorreva Via Trento (Lamezia Terme) la vettura si arrestava bruscamente, rendendo necessario l'intervento dell'autofficina Point
Service RA.
Veniva constatato un guasto del circuito di iniezione e pompaggio dell'auto e si procedeva alla sostituzione della pompa d'iniezione, dell'iniettore, della pompa di alimentazione e dell'elemento filtrante che, unitamente alla pulitura del serbatoio ed alla manodopera meccanica, comportavano per l'attore una spesa pari ad euro 4.289,96 come da fattura emessa dall'officina RA (cfr. doc. n. 6 allegato all'atto di citazione).
Durante il tempo necessario per la riparazione dell'auto, il Pt 1 era costretto a noleggiare un'altra vettura, sopportando un costo pari ad euro 713,70 (cfr. doc. n. 7 allegato all'atto di citazione).
Il Pt 1 inviava al convenuto una lettera di messa in mora a mezzo dell'associazione
Konsumer Italia, in data 08.02.2018, al fine di chiedere il risarcimento dei danni patiti, senza ricevere alcun riscontro.
Tutto premesso, concludeva chiedendo che l'intestato Tribunale accertasse e dichiarasse la responsabilità della società convenuta e, per l'effetto, la condannasse al risarcimento del danno, quantificato in euro 5.133,71, o nella somma maggiore o minore accertata in corso di giudizio, oltre interessi legali sino alla data dell'effettivo soddisfo, nonché al pagamento delle spese di lite.
Veniva, inoltre, esperito dal Pt 1 il tentativo di negoziazione assistita, che si concludeva negativamente per mancata adesione di parte convenuta. Si costituiva la Controparte 1 già A & G Snc di RU Aldo, deducendo pregiudizialmente l'improponibilità, l'improcedibilità e/o l'inammissibilità dell'azione proposta per violazione dell'art. 116, comma primo, del Codice del consumo. La convenuta eccepiva, inoltre, la decadenza dell'attore dal diritto di proporre l'azione risarcitoria per mancato rispetto del termine stabilito dall'art. 132, comma secondo,
Codice del consumo.
Nel merito contestava la domanda attorea in quanto infondata in fatto e diritto, rappresentando che l'attore non aveva assolto l'onere probatorio ex art. 120, comma primo, Codice del consumo, con riguardo al verificarsi del danno ed al nesso di causalità tra il presunto difetto del carburante ed il danno subito. La Controparte_1 contestava, parimenti, il quantum del danno indicato dall'attore, ritenendo eccessivi i costi di riparazione dell'auto ed evidenziando che il Pt 1 aveva prodotto a riguardo un mero preventivo. Infine, deduceva di aver acquistato in data 27 e 28 dicembre 2017, dalla società […] il carburante prodotto da ENI S.p.a. - RaffineriaControparte_3 di Taranto e che, pertanto, la responsabilità per i presunti danni subiti dall'attore doveva essere imputata unicamente ad CP_2 e ad Controparte_3
Tutto premesso, concludeva chiedendo che il Tribunale di Lamezia Terme così disponesse: accertare e dichiarare l'inammissibilità, improponibilità e/o improcedibilità della domanda per inutile decorso del termine di cui agli artt. 116, comma quinto, Codice del consumo e 1495 c.c. nonché, in subordine, l'infondatezza dell'azione proposta, nell'an e nel quantum, anche perché non provata;
autorizzare la chiamata in causa di
[…]
-
CP 2 | - condannare in solido CP 2 ed Controparte_3 al risarcimento del danno, esonerando ed Controparte_3 da ogni responsabilità. la Controparte_1
Si costituiva in giudizio CP 2 in persona del legale rappresentante, contestando integralmente la domanda attorea in quanto infondata nell'an e nel quantum e chiedendo che il Tribunale di Lamezia Terme: in via principale, dichiarasse la carenza di
- in via subordinata, dichiarasse inammissibilelegittimazione attiva di Parte 1
la domanda di garanzia proposta dall'attore per omessa denuncia del vizio del carburante;
- in estremo subordine, dichiarasse inammissibile la domanda di garanzia proposta dalla
Controparte 1 - in ogni caso, con vittoria delle spese di lite.convenuta
Controparte_3Si costituiva in giudizio in persona del legale rappresentante, eccependo la decadenza per inutile decorso del termine, tanto dell'attore quanto del convenuto, dall'azione ex art. 1495 c.c.
Concludeva chiedendo che il Tribunale di Lamezia Terme disponesse l'estromissione della CP 3 dal giudizio e rigettasse la domanda risarcitoria in quanto infondata.
Con provvedimento del 17.11.2020 il Giudice dichiarava l'interruzione del processo, il quale veniva successivamente riassunto.
La causa veniva istruita mediante memorie ex art. 183, comma sesto, c.p.c., consulenza tecnica d'ufficio, prova testimoniale ed esibizione dei registri CP_4 Infine, il Giudice tratteneva la causa in decisione senza concessione dei termini ex art. Di conseguenza, non si rinviene alcuna decadenza dal diritto di proporre la domanda risarcitoria.
Appare parimenti non condivisibile l'eccezione, sollevata dalla convenuta, di inammissibilità della domanda di risarcimento per mancato rispetto dell'art. 116, primo comma, Codice del consumo.
L'articolo in questione prevede che il consumatore richieda al fornitore di rendere nota l'identità del produttore o della persona che ha fornito il prodotto.
Sul punto, la Suprema Corte ha chiarito che "potendo il danneggiato proporre l'azione risarcitoria direttamente contro il fornitore, la richiesta circa l'identità del produttore non può essere considerata un presupposto processuale." (cfr. Cass. n. 26135/2023).
Non rilevandosi motivi di inammissibilità, improponibilità o improcedibilità della domanda si procede all'esame del merito. I1 Pt 1 in atto di citazione, ha dedotto di aver effettuato alcuni rifornimenti di gasolio presso il distributore Energo Carburanti, gestito dalla convenuta Controparte_1
(all'epoca A & G Snc di RU Aldo).
Tali rifornimenti devono considerarsi provati sulla base degli estratti conto e scontrini allegati in atti da parte attrice.
Orbene, il rifornimento di gasolio presso una pompa di benzina integra un contratto di vendita e, laddove venditore e compratore possano essere qualificati rispettivamente come professionista e consumatore, come nel caso in esame, troverà applicazione la normativa prevista dal Codice del Consumo, ai sensi della quale il venditore ha l'obbligo di fornire un prodotto conforme al contratto di vendita.
Ne consegue che, qualora il bene venduto, per via dei vizi o delle difformità, arrechi un danno al compratore, quest'ultimo potrà ottenere il risarcimento dei danni patiti, una volta provati il difetto, il danno ed il nesso causale tra difetto e danno, ai sensi dell'art. 120 del Codice del consumo.
Nel caso de quo, deve ritenersi che il Pt 1 non abbia soddisfatto l'onere probatorio.
Con riguardo all'an debeatur, l'attore non ha in alcun modo dimostrato la presenza nel carburante di sostanze idonee ad inquinarlo o alterarlo, né tantomeno ha proceduto a fare campionare il gasolio o richiesto un accertamento tecnico preventivo.
In proposito, dall'esame della consulenza tecnica d'ufficio esperita nel corso del giudizio emerge che "non sono stati forniti, al sottoscritto, dei campioni di gasolio prelevato dal serbatoio della vettura oggetto di causa, in maniera da poter eseguire un'accurata analisi presso un laboratorio specializzato e, in tal modo, determinare il tipo di impurità che ha provocato i danni all'autovettura oggetto di causa." (cfr. pag. 12, consulenza tecnica d'ufficio, in atti). titolareÈ, inoltre, inattendibile, in quanto generica, la testimonianza del sig. Tes_1 dell'autofficina RA, il quale ha riferito di aver “constatato la presenza di impurità” all'interno del filtro e del serbatoio della vettura senza tuttavia chiarire di quali sostanze si trattasse.
A seguito di un attento esame dei documenti di causa, deve altresì ritenersi che l'attore non abbia provato il nesso di causalità tra il presunto inquinamento del carburante ed i danni subiti dall'automobile.
Il decorso del considerevole lasso di tempo di nove giorni, dall'ultimo rifornimento dell'8.1.2018 al verificarsi del guasto alla vettura, datato 17.01.2018, è di per sé idoneo ad escludere un rapporto causa-effetto, dovendo verosimilmente ritenersi che, laddove il guasto fosse dipeso da un'alterazione del carburante acquistato durante la giornata dell'8.01.2018, l'auto si sarebbe arrestata o comunque avrebbe mostrato segni di malfunzionamento al più a distanza di qualche ora dal rifornimento.
Infine, non risulta provato il danno riportato dalla Fiat di proprietà dell'attore.
La fattura (doc.n.6) e la dichiarazione (doc. n.5) rilasciate dall'autofficina RA, prodotte in atti, costituiscono un'allegazione ma non una prova del danno.
Alla luce di consolidato orientamento giurisprudenziale, infatti, "la fattura non costituisce, di per sé, prova del danno, tanto più se non è accompagnata da una quietanza o da un'accettazione e se proviene dalla stessa parte che intende utilizzarla", (cfr. Cass.
n. 15176/2015; Cass. n. 15832/2011).
Alla luce di tutti i motivi sopra esposti, deve ritenersi che parte attrice non abbia soddisfatto l'onere probatorio incombente sulla stessa e, pertanto, si rigetta la domanda risarcitoria.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. 1284 del Ruolo
Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2018, così provvede:
-rigetta le eccezioni di inammissibilità, improponibilità e/o improcedibilità della domanda sollevate da parte convenuta;
-rigetta la domanda di risarcimento del danno proposta da Parte 1
-condanna parte attrice al pagamento delle spese di consulenza tecnica d'ufficio;
-condanna parte attrice alla refusione delle spese di lite, liquidate in euro 1.000,00, in favore del procuratore di parte convenuta, Avv. Alessandra Amantea;
-compensa integralmente le spese di lite tra Controparte_1 ed CP 5
-compensa integralmente le spese di lite tra Controparte 1 ed [...]
Controparte_3
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Lamezia Terme 10 febbraio 2025
Il Giudice
Dott. Marino Reda 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve preliminarmente essere rigettata l'eccezione di inammissibilità della domanda per violazione dell'art. 132 del Codice del consumo sollevata da parte convenuta.
Il Pt 1 ha correttamente denunciato i presunti vizi del carburante a mezzo di lettera di messa in mora del 08.02.2018, prodotta in atti, nel termine di due mesi previsto dall'art. 132, secondo comma, Codice del consumo, prima dell'entrata in vigore del d. lgs.
170/2021 e che continua ad applicarsi a tutte le vendite stipulate anteriormente al 1° gennaio 2022.