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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/03/2025, n. 3582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3582 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE III LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Valentina Cacace, ha pronunciato, mediante lettura contestuale delle ragioni di fatto e di diritto, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al numero 20768 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024, discussa e decisa all'udienza del giorno 25.3.2025 e vertente
TRA
elettivamente domiciliata in Roma, via Boncompagni n. Parte_1
16 presso lo studio degli avv.ti Maria Paola Gentili e Davide Losi che lo rappresentano e difendono per delega in atti
RICORRENTE E
, in persona del legale Controparte_1 rappr. pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via Cesare Beccaria n. 29, rappresentato e difeso per procura in atti dall'avv. Carla D'Aloisio e Massimiliano Morelli
RESISTENTE E
Controparte_2
– in persona del legale rapp. pro tempore,
[...] elettivamente domiciliato in Roma, via G.B. Morgagni n.19 presso lo studio dell'avv. Michele Sandulli che lo rappresenta e difende per procura in atti
RESISTENTE
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 29.5.2025 il ricorrente adiva il Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro chiedendo: “1) in via principale, accertata e dichiarata l'applicabilità dell'art. 116, comma 20, L. n. 388/2000, accertare e dichiarare che, ai sensi di detta disposizione, il ricorrente è integralmente liberato nei confronti di qualsivoglia Ente previdenziale da qualsivoglia obbligo contributivo con riferimento alle annualità dal 2021 al 2022 e, sempre ai sensi della suddetta disposizione, condannare l' a trasferire in favore di la contribuzione CP_1 CP_2 previdenziale versata dal ricorrente alla ES AT con riferimento CP_1 all'attività svolta nel periodo dal 2021 al 2022 (nell'importo d 32.115,00 o di altro importo, maggiore od inferiore, che dovesse essere ritenuto di giustizia;
2) sempre in via principale, per l'effetto, accertare il diritto del ricorrente ad ottenere da la restituzione di quanto complessivamente versatole in relazione al CP_2 per 021 al 2022 in misura superiore a quanto dovuto ai sensi della normativa regolamentare applicabile, accertando più precisamente il diritto del ricorrente ad ottenere la restituzione dell'importo di Euro 10.613,38 (o dell'importo, maggiore od inferiore, che dovesse essere ritenuto di giustizia), previa eventuale dichiarazione di illegittimità e disapplicazione nel caso di specie della disciplina, statutaria o regolamentare, eventualmente ostativa al riconoscimento di detto diritto”. Esponeva di essere ingegnere iscritto all'Albo degli Ingegneri di Roma in data 14.9.1981 e di avere svolto attività di lavoro dipendente fino al pensionamento con contestuale svolgimento di una esigua attività libero professionale i cui contributi previdenziali erano stati versati alla ES AT e che: CP_1
- dopo il pensionamento, in data 8.1.2021, aveva deciso di aprire una partita IVA per attività libero professionale, con codice relativo alle attività degli studi di ingegneria e di avere così ripreso ad effettuare versamenti contributivi alla ES AT sulla base dei redditi prodotti;
CP_1
- in particolare, in relazione ai redditi prodotti nel periodo dal 2021 al 2022, aveva versato alla ES AT , in data 15.11.2021, euro CP_1
24.733,00 e in data 28.11.2022, euro 7.382,00;
- tuttavia in data 28.3.23 aveva ricevuto una nota da , con cui CP_2
l'Ente chiedeva informazioni circa la sua situazione lavorativa e previdenziale e aveva così appreso che, secondo l'orientamento di
, il pensionato non è escluso dall'obbligo di iscrizione ad CP_2 CP_1
; CP_2
- aveva quindi immediatamente presentato domanda di iscrizione in data 28.4.2023, facendo presente di aver versato i contributi alla ES AT per gli anni 2021 e 2022; CP_1
- aveva riscontrato la domanda di iscrizione, accogliendola, con CP_2 nota del 18.5.2023 e aveva poi inviato la nota 19.5.2023 con cui - dato atto dell'applicabilità dell'art. 116, comma 20, L. 388/2000 – chiedeva all' il CP_1 trasferimento in proprio favore della suddetta contribuzione previdenziale;
- esso esponente, in un'ottica di leale collaborazione, aveva quindi inviato all' in data 22.5.2023 una pec con cui chiedeva il CP_1
“rimborso/trasferimento” delle somme versate per errore alla ES AT, in modo da regolarizzare la posizione con;
CP_2
- successivamente, come da indicazione dell' , aveva avanzato CP_1 telematicamente la richiesta di rimborso rimasta inevasa come del resto il
2 ricorso amministrativo presentato il 27.2.2024 con l'assistenza del proprio legale;
- aveva poi ricevuto la comunicazione del 26.2.2024 con la quale la
[...]
lo informava che, pur essendo stato sospeso il recupero della Parte_2 contribuzione soggettiva prevista in relazione al periodo dal 2021 al 2022 in attesa del “rimborso da parte dell' , era tenuto al pagamento di euro CP_1
8.368,44, a titolo di contribuzione previdenziale integrativa e di maternità relativa al medesimo periodo;
- al solo scopo di evitare ulteriori contenziosi in data 2.3.2024 aveva corrisposto l'importo preteso da contestando, tuttavia, detta CP_2 pretesa e ritenendo che l'effetto liberatorio indicato nella L. 388/2000, derivante dall'errato versamento della contribuzione alla ES AT
lo avrebbe esentato anche dal pagamento della contribuzione CP_1 integrativa e di maternità, in attesa che l' provvedesse al trasferimento;
CP_1
- precisava di aver versato alla ES AT una contribuzione di CP_1 euro 32.115,00 in ragione della maggiore aliquota applicata e che essendo superiore alla contribuzione complessivamente dovuta ad in CP_2 particolare per l'anno 2021 complessivi euro 25.223,19 (di cui euro 18.146,75 a titolo di contributo soggettivo, euro 7.023,44 a titolo di contributo integrativo ed euro 53,00 a titolo di contributo di maternità) e per l'anno 2022 complessivi euro 4.646,87 (di cui euro 3.354,87 a titolo di contributo soggettivo, euro 1.248,00 a titolo di contributo integrativo ed euro 44,00 a titolo di contributo di maternità) la Cassa professionale, a seguito del trasferimento dall' avrebbe dovuto restituirgli euro CP_1
2.244,94 ossia la differenza tra quanto versato all' e quanto CP_1 complessivamente spettante a e gli euro 8.368,44 versati in data CP_2
2.3.2024 per un totale di euro 10.613,38. Svolte articolate considerazioni sull'effetto liberatorio del pagamento alla ES AT ai sensi dell'art. 116, comma 20, della L. 388/2000, il ricorrente CP_1 riteneva che la buona fede nell'errore commesso potesse dedursi dall'aver sempre versato alla ES AT una contribuzione sui redditi prodotti con l'esercizio dell'attività professionale autonoma, svolta occasionalmente dopo il pensionamento, pari all'aliquota contributiva del 24% sul reddito professionale contro l'aliquota del 14,5% prevista da per il contributo soggettivo e del CP_2
4%, per il contributo integrativo e di maternità. Si costituiva in giudizio tempestivamente l' con memoria depositata il CP_1
10.10.2024: l' chiedeva il rigetto del ricorso per l'infondatezza della CP_1 domanda, ribadendo la sussistenza dei presupposti per l'iscrizione del ricorrente alla ES AT ai sensi dell'art. 2, comma 26, L. 335/1995 e rilevando la mancata allegazione dei fatti costitutivi dell'obbligo del di essere Parte_1 assoggettato a contribuzione previdenziale obbligatoria ed esclusiva presso
. CP_2
Si costituiva, altresì, tempestivamente in giudizio con una memoria di CP_2 costituzione parzialmente adesiva alle conclusioni formulate dal con Parte_1 riferimento all'operatività dell'art.116 comma 20 L. 388/2000 e alla condanna dell' al trasferimento in suo favore della contribuzione di euro 32.115,00 CP_1 versata alla ES AT o di quella accertata in corso di giustizia. Contestava, invece, la fondatezza della domanda di ripetizione formulata dal dei contributi integrativi e di maternità versati essendo riconducibile Parte_1
l'effetto liberatorio della citata normativa al pagamento dei soli contributi
3 soggettivi di natura previdenziale, impegnandosi, in assenza di altri debiti del professionista verso la per altre causali, a restituire le somme eccedenti il CP_2 valore della contribuzione soggettiva ottenute dall' CP_1
Istruita la causa solo documentalmente, essa era decisa all'udienza del 25.3.2025 con la pubblica lettura della sentenza.
1. Appare opportuno, in via preliminare, richiamare il disposto dell'art. 116, comma 20, Legge 388/2000 secondo cui: “Il pagamento della contribuzione previdenziale, effettuato in buona fede ad un ente previdenziale pubblico diverso dal titolare, ha effetto liberatorio nei confronti del contribuente. Conseguentemente, l'ente che ha ricevuto il pagamento dovrà provvedere al trasferimento delle somme incassate, senza aggravio di interessi, all'ente titolare della contribuzione”. Non è qui in contestazione l'applicabilità della citata norma anche al caso che ci occupa che vede coinvolta una cassa privatizzata, , come più volte CP_2 affermato dalla giurisprudenza di legittimità. Il nodo della presente vertenza è dunque quello di stabilire nei confronti di chi vada assolto l'obbligo contributivo, posto che se il ricorrente avesse dovuto assolverlo nei confronti della l' sarebbe certamente tenuto – ai sensi CP_2 CP_1 dell'art. 116 comma 20 cit.- a provvedere al trasferimento delle somme incassate in favore di . CP_2
2. Questi i presupposti per l'iscrizione alla ES AT. Ai sensi dell'art. 2 comma 26 L. 335/1996: “26. A decorrere dal 1° gennaio 1996, sono tenuti all'iscrizione presso una apposita ES AT, presso l' , e CP_1 finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'inval la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'art. 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2, lettera a), dell'art. 49 del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a domicilio di cui all'art. 36 della legge 11 giugno 1971, n. 426. Sono esclusi dall'obbligo i soggetti assegnatari di borse di studio, limitatamente alla relativa attività. A decorrere dal 1° gennaio 2025, sono tenuti all'iscrizione gli addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo da sella sulle quali è autorizzato l'esercizio di scommesse sportive, iscritti in apposito registro tenuto dall'autorità vigilante”. A norma dell' articolo 18, comma 12, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111 , il citato comma si interpreta nel senso che i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorchè non esclusiva, attività di lavoro autonomo tenuti all'iscrizione presso l'apposita ES AT sono esclusivamente i soggetti che svolgono attività il cui CP_1 esercizio non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali, ovvero attività non soggette al versamento contributivo agli enti di cui al comma 11, in base ai rispettivi statuti e ordinamenti, con esclusione dei soggetti di cui al comma 11. L'art. 49 comma 1 del TUIR - oggi art. 53 comma 1 a seguito della modifica introdotta dal d.lgs. 344/2003 vigente dal 1.1.2004 - richiamato dal citato art. 2 comma 26 stabilisce a sua volta che “Sono redditi di lavoro autonomo quelli che derivano dall'esercizio di arti e professioni. Per l'esercizio di arti e professioni si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività di
4 lavoro autonomo diverse di quelle considerate nel capo VI …” e cioè diverse dalle attività di impresa. Infine ai sensi dell'art. 44, comma 2, D.L. 269/2003, conv. con modificazioni dalla L. 326/2033, l'iscrizione alla gestione AT, a decorrere dal 1°.1.2004, dei lavoratori autonomi occasionali è condizionata al raggiungimento del limite di reddito di euro 5.000,00. Dal complesso normativo richiamato emerge che i soggetti - lavoratori autonomi, anche pensionati quale è il ricorrente - tenuti all'iscrizione alla ES AT sono individuati con riferimento alle percezione di determinate tipologie di reddito ed in particolare, per quanto di interesse, l'iscrizione è obbligatoria per chi percepisce redditi derivanti dall'esercizio abituale e professionale di un'attività di lavoro autonomo, per la quale non è prevista una forma assicurativa Co pensionistica, dovendosi intendere per tali i professionisti senza Albo e Cassa Previdenza, oppure iscritti ad Albi privi di propria Cassa, oppure ancora facente parte di Albi con Cassa di previdenza, ma che non hanno versato contributi alla suddetta Cassa (come appunto nel caso del ricorrente). La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'interpretazione corretta del combinato disposto dell'art. 2, comma 26, della L. 335/1995 e dell'art. 18, comma 12, del D.L. 98/2011, norma di interpretazione autentica, è che
“l'iscrizione alla gestione AT è obbligatoria per i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorchè non esclusiva, attività di lavoro autonomo di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 49 (ora 53), comma 1, l'esercizio della quale non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali ovvero, se subordinato all'iscrizione ad un albo, non sia soggetto ad un versamento contributivo agli enti previdenziali di riferimento che sia suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata posizione previdenziale” (Cassazione 30344/2017; tra le tante cfr. anche Cass. 32166/18, Cass. 5826/21, Cass. 20288/22) e da ultimo ha precisato che gli ingegneri e gli architetti “iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie, per i quali è preclusa l'iscrizione all' , alla quale versano CP_2 esclusivamente un contributo integrativo di caratt tico in quanto iscritti agli albi, cui non segue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio, sono tenuti comunque ad iscriversi alla gestione AT presso l' , CP_1 in virtù del principio di universalizzazione della copertura assicurativa, funzionale la disposizione di cui all'art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995, secondo la quale l'unico versamento contributivo rilevante ai fini dell'esclusione di detto obbligo di iscrizione è quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale, dovendosi porre il rapporto tra il sistema previdenziale categoriale e quello della ES AT in termini non già di alternatività, bensì di complementarità” (Cass. 20288/2022) evidenziando che la Corte cost., con sentenza n. 104 del 2022, ha ritenuto la norma censurata, nell'esegesi prevalsa nella giurisprudenza di legittimità, esente da profili di irragionevolezza, illogicità e incoerenza nel sistema normativo, di cui, al contrario, assume una funzione di chiusura, rinvenendo il suo fondamento costituzionale nell'obbligo dello Stato di dare concretezza al principio della universalità delle tutele assicurative obbligatorie per tutti i lavoratori. 3. Questi i presupposti per l'iscrizione ad . CP_2
L'art. 21 legge n. 6/198 stabilisce che: “L'iscrizione alla è obbligatoria per CP_2 tutti gli ingegneri e gli architetti che esercitano la libera pr e con carattere di continuità.
5 L'iscrizione alla avviene tanto d'ufficio, con provvedimento della giunta CP_2 esecutiva comunicato all'interessato, quanto su domanda, ed ha effetto dalla data di inizio dell'esercizio professionale con carattere di continuità… Il Comitato nazionale dei delegati provvede ogni cinque anni, e per la prima volta nel secondo anno successivo all'entrata in vigore della presente legge, ad adeguare, se necessario, i criteri per accertare l'esercizio della libera professione”.
L'art. 7 dello Statuto di (Legge 24 giugno 1923, n. 1395), precisa che: CP_2
“7.1 - L'iscrizione ad è obbligatoria per tutti gli ingegneri e gli architetti CP_2 che esercitano la libera professione con carattere di continuità e ad essi esclusivamente riservata.
7.2 - Ai fini dell'iscrizione ad il requisito dell'esercizio professionale CP_2 con carattere di continuità ricorre nei confronti degli ingegneri e degli architetti che siano ad un tempo: a. iscritti all'Albo ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di ordinamento professionale;
b. non iscritti a forme di previdenza obbligatorie in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato o comunque altra attività esercitata;
c. in possesso di partita I.V.A.”. Giova rammentare che secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, la sussistenza congiunta dei tre requisiti previsti dall'art. 7, comma 2, dello Statuto per l'iscrizione a è idonea a fondare una presunzione semplice CP_2 di svolgimento dell'attività professionale con carattere di continuità che comporta l'obbligo di iscrizione a e il pagamento dei dovuti contributi, superabile CP_2 attraverso prova contraria (Cass. 1300/1997; cfr. Cass.15655/2001; Cass. 10281/2018). 4. Venendo al caso di specie sono pacifiche tra le parti, oltreché documentalmente provate, le seguenti circostanze:
- l'iscrizione del all'Albo degli Ingegneri di Roma fin dal Parte_1
14.9.1981;
- la titolarità di partita Iva – riaperta successivamente al pensionamento - l'8.1.2021;
- la sussistenza di una posizione effettivamente attiva presso la ES AT dell' per gli anni in contestazione oltreché la titolarità di CP_1 pensione di vecchiaia.
4.a. Ne discende che l'iscrizione del professionista alla ES AT dell' preclude di poter ritenere operativa la presunzione semplice derivante CP_1 dall'art. 7 dello Statuto di , che appunto postula la congiunta ricorrenza CP_2 dei tre requisiti.
4.b. Né è in alcun modo emerso dall'istruttoria documentale che sussistessero i presupposti per l'iscrizione alla Cassa professionale, non avendo né il ricorrente, né la convenuta fornito alcun supporto probatorio in tale senso, non CP_2 avendo prodotto documenti, né articolato specifici mezzi di prova idonei a dimostrare il carattere continuativo dell'attività professionale svolta e che essa non potesse essere oggetto dell'iscrizione alla gestione AT dell' CP_1
Segnatamente il ricorrente rappresenta di aver aperto in data 8.1.2021, successivamente al pensionamento, una partita IVA indentificata dal codice TE
, relativo ad attività degli studi di ingegneria, con la finalità dichiarata di P.IVA_1 re non più in via saltuaria un'attività libero professionale. In considerazione della difficoltà di discernerne le attività professionali che comportano l'iscrizione alla in luogo della ES AT , CP_2 CP_1
l' è intervenuto con la Circolare n. 72/2015 a chiarire le regole per CP_1 CP_1
6 l'iscrizione e l'obbligo contributivo tra i due Enti, fornendo un elenco delle attività per le quali vige l'obbligo di iscrizione ad . CP_2
Segnatamente, sono tenuti all'iscrizione presso la citata Cassa professionale i professionisti che esercitano attività di: Ingegnere consulente gestionale, Amministratore di condominio, Consulente e programmatore informatico, Ingegnere perito balistico, Consulente ambientale, Amministratori e componenti dei Consigli di Amministrazione, di società che svolgono attività di natura tecnica e/o tecnologica connesse con la specifica cultura che gli deriva dalla formazione tipica propria della sua professione (ad es. società operanti nel settore dei trasporti, nel settore dell'energia, dell'edilizia, ecc.), Project manager nel settore ICT - telefonia mobile, Consulente della movimentazione e trasporto di merci pericolose, assistente al RSPP, Partecipanti ai Consigli nazionali od Ordini territoriali della categoria di appartenenza, o degli Enti di previdenza privati/privatizzati. Nel caso in esame né il ricorrente né la resistente deducono alcunchè sulla CP_2 tipologia e la natura dell'attività professionale di consulenza svolta dal Parte_1
e non indicano alcuna correlazione tra le attività esercitate con il citato codice e le attività summenzionate che obbligano il professionista ad iscriversi ad CP_3
. CP_2
4.c. Sotto altro aspetto deve osservarsi che se è vero che la stessa circolare CP_1 suindicata richiama l'orientamento espresso dalla Suprema Corte (Cass. 14684/2012 confermato dai successivi arresti giurisprudenziali Cass. 5827/2013; Cass. 9076/2013) secondo cui occorre interpretare in modo evolutivo e non statico il concetto di “esercizio della professione” per stabilire se il reddito prodotto da un'attività professionale sia soggetto alla contribuzione dovuta alla Cassa professionale, è anche vero che nel caso di specie nulla consente di affermare, neppure in questa chiave più elastica, che l'attività in concreto svolta dal possa essere riconducibile a quelle che, per loro natura, Parte_1 richiedono l'iscrizione a . CP_2
In altri termini secondo la Suprema Corte nel concetto di esercizio della professione deve essere compreso non solo l'espletamento di prestazioni tipicamente professionali, ma anche “l'esercizio di attività che, pur non professionalmente tipiche, presentino, tuttavia un “nesso” con l'attività professionale strettamente intesa, in quanto richiedono le stesse competenze tecniche di cui il professionista ordinariamente si avvale nell'esercizio dell'attività professionale e nel cui svolgimento, quindi, mette a frutto (anche) la specifica cultura che gli deriva dalla formazione tipo, logicamente propria della sua professione” (Cass. 1347/2016): tuttavia dai documenti depositati dal ricorrente, contrariamente a quanto allegato genericamente nel ricorso e nelle note scritte, non si evince chiaramente lo svolgimento da parte del ricorrente di prestazioni professionali legate alla qualifica di ingegnere che determinino l'obbligo di iscrizione ad e parimenti la nulla ha documentato in tale senso CP_2 CP_2 limitandosi a una memoria adesiva alle conclusioni del ricorrente. Né la riconducibilità delle attività svolte dal ricorrente alla professione tipizzata di ingegnere può desumersi dal codice di attività Iva scelto dal ricorrente che non esplicita se le attività in cui si concretizza la libera professione esercitata dal possano essere ricomprese o, comunque, richiamino la competenza Parte_1 ingegneristica correlata alle attività che prescrivono l'iscrizione e il pagamento della dovuta iscrizione ad come esplicitate dalla circolare succitata. CP_2
7 5. In questo quadro istruttorio deve concludersi, per un verso che non sia stata raggiunta la piena prova che l'attività svolta dal sia una attività Parte_1 continuativa o comunque di natura tale da richiedere l'iscrizione obbligatoria ed esclusiva alla . Per altro verso che sussistono tutti i presupposti per CP_2
l'iscrizione alla ES AT, sopra menzionati. Pertanto correttamente, per le annualità in contestazione, il ha versato Parte_1 la dovuta contribuzione alla ES AT e nessun rimborso è dovuto all'Inarcassa a titolo di contribuzione soggettiva ex art. 116, comma 20, Legge 388/2000. 6. Per quanto, invece, concerne il versamento della contribuzione integrativa e di maternità dovuta da tutti gli iscritti all'Albo professionale e titolari di partita IVA anche se non iscritti ad , si richiama da ultimo cfr Cass. 13364/2020 CP_2 che statuisce : “ si è ormai consolidato il principio di diritto secondo cui gli ingegneri e gli architetti, che siano iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie e che non possano conseguentemente iscriversi all' , rimanendo obbligati verso CP_2 quest'ultima soltanto al pagamento del contributo integrativo in quanto iscritti agli albi, sono tenuti comunque ad iscriversi alla ES AT presso l' , in CP_1 quanto la ratio universalistica delle tutele previdenziali cui è ispirato la L 35 del 1995, art. 2, comma 26, induce ad attribuire rilevanza, ai fini dell'esclusione dell'obbligo di iscrizione di cui alla norma d'interpretazione autentica contenuta nel D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 12 (conv. con L. n. 111 del 2011), al solo versamento di contributi suscettibili di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale, ciò che invece non può dirsi del c.d. contributo integrativo, in quanto versamento effettuato da tutti gli iscritti agli albi in funzione solidaristica” (Cass. n. 30344 del 2017, cui ha dato continuità, a seguito di ordinanza interlocutoria di questa Sesta sezione n. 18865 del 2018, Cass. n. 32166 del 2018). Ne discende che il ricorrente non ha diritto di ripetere tali importi da . CP_2
Sul punto occorre rimarcare che nelle note autorizzate depositate il 25.2.2025 il ricorrente chiarisce che non ritiene di essere esonerato dall'obbligo di pagamento della contribuzione integrativa e di maternità nei confronti di Cassa professionale bensì sostiene che , incamerate le somme di contribuzione versate CP_2 all' pari ad euro 32.115,00 debba ripetere oltre la cifra di euro 2.244,94 in CP_1 eccedenza anche l'importo di euro 8.368,44 versato anticipatamente a titolo di contributi integrativi e di maternità essendo tali somme già computate nella contribuzione complessiva di euro 29.870,06 dovuta a per gli anni CP_2
2021 – 2022. Tuttavia, come illustrato, l'assenza dei requisiti per l'iscrizione obbligatoria presso comporta che il non è tenuto ad al versamento di alcuna CP_2 Parte_1 contribuzione previdenziale, fatta eccezione per la contribuzione integrativa e di maternità già versate che pertanto restano definitivamente acquisite ad
. CP_2
7. L'estrema complessità delle questioni affrontate induce a ritenere sussistenti gravi ed eccezionali motivi per compensare integralmente le spese di lite tra tutte le parti.
p.q.m.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così decide:
8 - rigetta il ricorso;
- compensa integralmente le spese di lite tra il ricorrente e le parti resistenti.
Roma 25.3.2025 Il Giudice del lavoro Dott.ssa Valentina Cacace
9
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE III LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Valentina Cacace, ha pronunciato, mediante lettura contestuale delle ragioni di fatto e di diritto, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al numero 20768 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024, discussa e decisa all'udienza del giorno 25.3.2025 e vertente
TRA
elettivamente domiciliata in Roma, via Boncompagni n. Parte_1
16 presso lo studio degli avv.ti Maria Paola Gentili e Davide Losi che lo rappresentano e difendono per delega in atti
RICORRENTE E
, in persona del legale Controparte_1 rappr. pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via Cesare Beccaria n. 29, rappresentato e difeso per procura in atti dall'avv. Carla D'Aloisio e Massimiliano Morelli
RESISTENTE E
Controparte_2
– in persona del legale rapp. pro tempore,
[...] elettivamente domiciliato in Roma, via G.B. Morgagni n.19 presso lo studio dell'avv. Michele Sandulli che lo rappresenta e difende per procura in atti
RESISTENTE
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 29.5.2025 il ricorrente adiva il Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro chiedendo: “1) in via principale, accertata e dichiarata l'applicabilità dell'art. 116, comma 20, L. n. 388/2000, accertare e dichiarare che, ai sensi di detta disposizione, il ricorrente è integralmente liberato nei confronti di qualsivoglia Ente previdenziale da qualsivoglia obbligo contributivo con riferimento alle annualità dal 2021 al 2022 e, sempre ai sensi della suddetta disposizione, condannare l' a trasferire in favore di la contribuzione CP_1 CP_2 previdenziale versata dal ricorrente alla ES AT con riferimento CP_1 all'attività svolta nel periodo dal 2021 al 2022 (nell'importo d 32.115,00 o di altro importo, maggiore od inferiore, che dovesse essere ritenuto di giustizia;
2) sempre in via principale, per l'effetto, accertare il diritto del ricorrente ad ottenere da la restituzione di quanto complessivamente versatole in relazione al CP_2 per 021 al 2022 in misura superiore a quanto dovuto ai sensi della normativa regolamentare applicabile, accertando più precisamente il diritto del ricorrente ad ottenere la restituzione dell'importo di Euro 10.613,38 (o dell'importo, maggiore od inferiore, che dovesse essere ritenuto di giustizia), previa eventuale dichiarazione di illegittimità e disapplicazione nel caso di specie della disciplina, statutaria o regolamentare, eventualmente ostativa al riconoscimento di detto diritto”. Esponeva di essere ingegnere iscritto all'Albo degli Ingegneri di Roma in data 14.9.1981 e di avere svolto attività di lavoro dipendente fino al pensionamento con contestuale svolgimento di una esigua attività libero professionale i cui contributi previdenziali erano stati versati alla ES AT e che: CP_1
- dopo il pensionamento, in data 8.1.2021, aveva deciso di aprire una partita IVA per attività libero professionale, con codice relativo alle attività degli studi di ingegneria e di avere così ripreso ad effettuare versamenti contributivi alla ES AT sulla base dei redditi prodotti;
CP_1
- in particolare, in relazione ai redditi prodotti nel periodo dal 2021 al 2022, aveva versato alla ES AT , in data 15.11.2021, euro CP_1
24.733,00 e in data 28.11.2022, euro 7.382,00;
- tuttavia in data 28.3.23 aveva ricevuto una nota da , con cui CP_2
l'Ente chiedeva informazioni circa la sua situazione lavorativa e previdenziale e aveva così appreso che, secondo l'orientamento di
, il pensionato non è escluso dall'obbligo di iscrizione ad CP_2 CP_1
; CP_2
- aveva quindi immediatamente presentato domanda di iscrizione in data 28.4.2023, facendo presente di aver versato i contributi alla ES AT per gli anni 2021 e 2022; CP_1
- aveva riscontrato la domanda di iscrizione, accogliendola, con CP_2 nota del 18.5.2023 e aveva poi inviato la nota 19.5.2023 con cui - dato atto dell'applicabilità dell'art. 116, comma 20, L. 388/2000 – chiedeva all' il CP_1 trasferimento in proprio favore della suddetta contribuzione previdenziale;
- esso esponente, in un'ottica di leale collaborazione, aveva quindi inviato all' in data 22.5.2023 una pec con cui chiedeva il CP_1
“rimborso/trasferimento” delle somme versate per errore alla ES AT, in modo da regolarizzare la posizione con;
CP_2
- successivamente, come da indicazione dell' , aveva avanzato CP_1 telematicamente la richiesta di rimborso rimasta inevasa come del resto il
2 ricorso amministrativo presentato il 27.2.2024 con l'assistenza del proprio legale;
- aveva poi ricevuto la comunicazione del 26.2.2024 con la quale la
[...]
lo informava che, pur essendo stato sospeso il recupero della Parte_2 contribuzione soggettiva prevista in relazione al periodo dal 2021 al 2022 in attesa del “rimborso da parte dell' , era tenuto al pagamento di euro CP_1
8.368,44, a titolo di contribuzione previdenziale integrativa e di maternità relativa al medesimo periodo;
- al solo scopo di evitare ulteriori contenziosi in data 2.3.2024 aveva corrisposto l'importo preteso da contestando, tuttavia, detta CP_2 pretesa e ritenendo che l'effetto liberatorio indicato nella L. 388/2000, derivante dall'errato versamento della contribuzione alla ES AT
lo avrebbe esentato anche dal pagamento della contribuzione CP_1 integrativa e di maternità, in attesa che l' provvedesse al trasferimento;
CP_1
- precisava di aver versato alla ES AT una contribuzione di CP_1 euro 32.115,00 in ragione della maggiore aliquota applicata e che essendo superiore alla contribuzione complessivamente dovuta ad in CP_2 particolare per l'anno 2021 complessivi euro 25.223,19 (di cui euro 18.146,75 a titolo di contributo soggettivo, euro 7.023,44 a titolo di contributo integrativo ed euro 53,00 a titolo di contributo di maternità) e per l'anno 2022 complessivi euro 4.646,87 (di cui euro 3.354,87 a titolo di contributo soggettivo, euro 1.248,00 a titolo di contributo integrativo ed euro 44,00 a titolo di contributo di maternità) la Cassa professionale, a seguito del trasferimento dall' avrebbe dovuto restituirgli euro CP_1
2.244,94 ossia la differenza tra quanto versato all' e quanto CP_1 complessivamente spettante a e gli euro 8.368,44 versati in data CP_2
2.3.2024 per un totale di euro 10.613,38. Svolte articolate considerazioni sull'effetto liberatorio del pagamento alla ES AT ai sensi dell'art. 116, comma 20, della L. 388/2000, il ricorrente CP_1 riteneva che la buona fede nell'errore commesso potesse dedursi dall'aver sempre versato alla ES AT una contribuzione sui redditi prodotti con l'esercizio dell'attività professionale autonoma, svolta occasionalmente dopo il pensionamento, pari all'aliquota contributiva del 24% sul reddito professionale contro l'aliquota del 14,5% prevista da per il contributo soggettivo e del CP_2
4%, per il contributo integrativo e di maternità. Si costituiva in giudizio tempestivamente l' con memoria depositata il CP_1
10.10.2024: l' chiedeva il rigetto del ricorso per l'infondatezza della CP_1 domanda, ribadendo la sussistenza dei presupposti per l'iscrizione del ricorrente alla ES AT ai sensi dell'art. 2, comma 26, L. 335/1995 e rilevando la mancata allegazione dei fatti costitutivi dell'obbligo del di essere Parte_1 assoggettato a contribuzione previdenziale obbligatoria ed esclusiva presso
. CP_2
Si costituiva, altresì, tempestivamente in giudizio con una memoria di CP_2 costituzione parzialmente adesiva alle conclusioni formulate dal con Parte_1 riferimento all'operatività dell'art.116 comma 20 L. 388/2000 e alla condanna dell' al trasferimento in suo favore della contribuzione di euro 32.115,00 CP_1 versata alla ES AT o di quella accertata in corso di giustizia. Contestava, invece, la fondatezza della domanda di ripetizione formulata dal dei contributi integrativi e di maternità versati essendo riconducibile Parte_1
l'effetto liberatorio della citata normativa al pagamento dei soli contributi
3 soggettivi di natura previdenziale, impegnandosi, in assenza di altri debiti del professionista verso la per altre causali, a restituire le somme eccedenti il CP_2 valore della contribuzione soggettiva ottenute dall' CP_1
Istruita la causa solo documentalmente, essa era decisa all'udienza del 25.3.2025 con la pubblica lettura della sentenza.
1. Appare opportuno, in via preliminare, richiamare il disposto dell'art. 116, comma 20, Legge 388/2000 secondo cui: “Il pagamento della contribuzione previdenziale, effettuato in buona fede ad un ente previdenziale pubblico diverso dal titolare, ha effetto liberatorio nei confronti del contribuente. Conseguentemente, l'ente che ha ricevuto il pagamento dovrà provvedere al trasferimento delle somme incassate, senza aggravio di interessi, all'ente titolare della contribuzione”. Non è qui in contestazione l'applicabilità della citata norma anche al caso che ci occupa che vede coinvolta una cassa privatizzata, , come più volte CP_2 affermato dalla giurisprudenza di legittimità. Il nodo della presente vertenza è dunque quello di stabilire nei confronti di chi vada assolto l'obbligo contributivo, posto che se il ricorrente avesse dovuto assolverlo nei confronti della l' sarebbe certamente tenuto – ai sensi CP_2 CP_1 dell'art. 116 comma 20 cit.- a provvedere al trasferimento delle somme incassate in favore di . CP_2
2. Questi i presupposti per l'iscrizione alla ES AT. Ai sensi dell'art. 2 comma 26 L. 335/1996: “26. A decorrere dal 1° gennaio 1996, sono tenuti all'iscrizione presso una apposita ES AT, presso l' , e CP_1 finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'inval la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'art. 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2, lettera a), dell'art. 49 del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a domicilio di cui all'art. 36 della legge 11 giugno 1971, n. 426. Sono esclusi dall'obbligo i soggetti assegnatari di borse di studio, limitatamente alla relativa attività. A decorrere dal 1° gennaio 2025, sono tenuti all'iscrizione gli addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo da sella sulle quali è autorizzato l'esercizio di scommesse sportive, iscritti in apposito registro tenuto dall'autorità vigilante”. A norma dell' articolo 18, comma 12, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111 , il citato comma si interpreta nel senso che i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorchè non esclusiva, attività di lavoro autonomo tenuti all'iscrizione presso l'apposita ES AT sono esclusivamente i soggetti che svolgono attività il cui CP_1 esercizio non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali, ovvero attività non soggette al versamento contributivo agli enti di cui al comma 11, in base ai rispettivi statuti e ordinamenti, con esclusione dei soggetti di cui al comma 11. L'art. 49 comma 1 del TUIR - oggi art. 53 comma 1 a seguito della modifica introdotta dal d.lgs. 344/2003 vigente dal 1.1.2004 - richiamato dal citato art. 2 comma 26 stabilisce a sua volta che “Sono redditi di lavoro autonomo quelli che derivano dall'esercizio di arti e professioni. Per l'esercizio di arti e professioni si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività di
4 lavoro autonomo diverse di quelle considerate nel capo VI …” e cioè diverse dalle attività di impresa. Infine ai sensi dell'art. 44, comma 2, D.L. 269/2003, conv. con modificazioni dalla L. 326/2033, l'iscrizione alla gestione AT, a decorrere dal 1°.1.2004, dei lavoratori autonomi occasionali è condizionata al raggiungimento del limite di reddito di euro 5.000,00. Dal complesso normativo richiamato emerge che i soggetti - lavoratori autonomi, anche pensionati quale è il ricorrente - tenuti all'iscrizione alla ES AT sono individuati con riferimento alle percezione di determinate tipologie di reddito ed in particolare, per quanto di interesse, l'iscrizione è obbligatoria per chi percepisce redditi derivanti dall'esercizio abituale e professionale di un'attività di lavoro autonomo, per la quale non è prevista una forma assicurativa Co pensionistica, dovendosi intendere per tali i professionisti senza Albo e Cassa Previdenza, oppure iscritti ad Albi privi di propria Cassa, oppure ancora facente parte di Albi con Cassa di previdenza, ma che non hanno versato contributi alla suddetta Cassa (come appunto nel caso del ricorrente). La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'interpretazione corretta del combinato disposto dell'art. 2, comma 26, della L. 335/1995 e dell'art. 18, comma 12, del D.L. 98/2011, norma di interpretazione autentica, è che
“l'iscrizione alla gestione AT è obbligatoria per i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorchè non esclusiva, attività di lavoro autonomo di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 49 (ora 53), comma 1, l'esercizio della quale non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali ovvero, se subordinato all'iscrizione ad un albo, non sia soggetto ad un versamento contributivo agli enti previdenziali di riferimento che sia suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata posizione previdenziale” (Cassazione 30344/2017; tra le tante cfr. anche Cass. 32166/18, Cass. 5826/21, Cass. 20288/22) e da ultimo ha precisato che gli ingegneri e gli architetti “iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie, per i quali è preclusa l'iscrizione all' , alla quale versano CP_2 esclusivamente un contributo integrativo di caratt tico in quanto iscritti agli albi, cui non segue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio, sono tenuti comunque ad iscriversi alla gestione AT presso l' , CP_1 in virtù del principio di universalizzazione della copertura assicurativa, funzionale la disposizione di cui all'art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995, secondo la quale l'unico versamento contributivo rilevante ai fini dell'esclusione di detto obbligo di iscrizione è quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale, dovendosi porre il rapporto tra il sistema previdenziale categoriale e quello della ES AT in termini non già di alternatività, bensì di complementarità” (Cass. 20288/2022) evidenziando che la Corte cost., con sentenza n. 104 del 2022, ha ritenuto la norma censurata, nell'esegesi prevalsa nella giurisprudenza di legittimità, esente da profili di irragionevolezza, illogicità e incoerenza nel sistema normativo, di cui, al contrario, assume una funzione di chiusura, rinvenendo il suo fondamento costituzionale nell'obbligo dello Stato di dare concretezza al principio della universalità delle tutele assicurative obbligatorie per tutti i lavoratori. 3. Questi i presupposti per l'iscrizione ad . CP_2
L'art. 21 legge n. 6/198 stabilisce che: “L'iscrizione alla è obbligatoria per CP_2 tutti gli ingegneri e gli architetti che esercitano la libera pr e con carattere di continuità.
5 L'iscrizione alla avviene tanto d'ufficio, con provvedimento della giunta CP_2 esecutiva comunicato all'interessato, quanto su domanda, ed ha effetto dalla data di inizio dell'esercizio professionale con carattere di continuità… Il Comitato nazionale dei delegati provvede ogni cinque anni, e per la prima volta nel secondo anno successivo all'entrata in vigore della presente legge, ad adeguare, se necessario, i criteri per accertare l'esercizio della libera professione”.
L'art. 7 dello Statuto di (Legge 24 giugno 1923, n. 1395), precisa che: CP_2
“7.1 - L'iscrizione ad è obbligatoria per tutti gli ingegneri e gli architetti CP_2 che esercitano la libera professione con carattere di continuità e ad essi esclusivamente riservata.
7.2 - Ai fini dell'iscrizione ad il requisito dell'esercizio professionale CP_2 con carattere di continuità ricorre nei confronti degli ingegneri e degli architetti che siano ad un tempo: a. iscritti all'Albo ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di ordinamento professionale;
b. non iscritti a forme di previdenza obbligatorie in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato o comunque altra attività esercitata;
c. in possesso di partita I.V.A.”. Giova rammentare che secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, la sussistenza congiunta dei tre requisiti previsti dall'art. 7, comma 2, dello Statuto per l'iscrizione a è idonea a fondare una presunzione semplice CP_2 di svolgimento dell'attività professionale con carattere di continuità che comporta l'obbligo di iscrizione a e il pagamento dei dovuti contributi, superabile CP_2 attraverso prova contraria (Cass. 1300/1997; cfr. Cass.15655/2001; Cass. 10281/2018). 4. Venendo al caso di specie sono pacifiche tra le parti, oltreché documentalmente provate, le seguenti circostanze:
- l'iscrizione del all'Albo degli Ingegneri di Roma fin dal Parte_1
14.9.1981;
- la titolarità di partita Iva – riaperta successivamente al pensionamento - l'8.1.2021;
- la sussistenza di una posizione effettivamente attiva presso la ES AT dell' per gli anni in contestazione oltreché la titolarità di CP_1 pensione di vecchiaia.
4.a. Ne discende che l'iscrizione del professionista alla ES AT dell' preclude di poter ritenere operativa la presunzione semplice derivante CP_1 dall'art. 7 dello Statuto di , che appunto postula la congiunta ricorrenza CP_2 dei tre requisiti.
4.b. Né è in alcun modo emerso dall'istruttoria documentale che sussistessero i presupposti per l'iscrizione alla Cassa professionale, non avendo né il ricorrente, né la convenuta fornito alcun supporto probatorio in tale senso, non CP_2 avendo prodotto documenti, né articolato specifici mezzi di prova idonei a dimostrare il carattere continuativo dell'attività professionale svolta e che essa non potesse essere oggetto dell'iscrizione alla gestione AT dell' CP_1
Segnatamente il ricorrente rappresenta di aver aperto in data 8.1.2021, successivamente al pensionamento, una partita IVA indentificata dal codice TE
, relativo ad attività degli studi di ingegneria, con la finalità dichiarata di P.IVA_1 re non più in via saltuaria un'attività libero professionale. In considerazione della difficoltà di discernerne le attività professionali che comportano l'iscrizione alla in luogo della ES AT , CP_2 CP_1
l' è intervenuto con la Circolare n. 72/2015 a chiarire le regole per CP_1 CP_1
6 l'iscrizione e l'obbligo contributivo tra i due Enti, fornendo un elenco delle attività per le quali vige l'obbligo di iscrizione ad . CP_2
Segnatamente, sono tenuti all'iscrizione presso la citata Cassa professionale i professionisti che esercitano attività di: Ingegnere consulente gestionale, Amministratore di condominio, Consulente e programmatore informatico, Ingegnere perito balistico, Consulente ambientale, Amministratori e componenti dei Consigli di Amministrazione, di società che svolgono attività di natura tecnica e/o tecnologica connesse con la specifica cultura che gli deriva dalla formazione tipica propria della sua professione (ad es. società operanti nel settore dei trasporti, nel settore dell'energia, dell'edilizia, ecc.), Project manager nel settore ICT - telefonia mobile, Consulente della movimentazione e trasporto di merci pericolose, assistente al RSPP, Partecipanti ai Consigli nazionali od Ordini territoriali della categoria di appartenenza, o degli Enti di previdenza privati/privatizzati. Nel caso in esame né il ricorrente né la resistente deducono alcunchè sulla CP_2 tipologia e la natura dell'attività professionale di consulenza svolta dal Parte_1
e non indicano alcuna correlazione tra le attività esercitate con il citato codice e le attività summenzionate che obbligano il professionista ad iscriversi ad CP_3
. CP_2
4.c. Sotto altro aspetto deve osservarsi che se è vero che la stessa circolare CP_1 suindicata richiama l'orientamento espresso dalla Suprema Corte (Cass. 14684/2012 confermato dai successivi arresti giurisprudenziali Cass. 5827/2013; Cass. 9076/2013) secondo cui occorre interpretare in modo evolutivo e non statico il concetto di “esercizio della professione” per stabilire se il reddito prodotto da un'attività professionale sia soggetto alla contribuzione dovuta alla Cassa professionale, è anche vero che nel caso di specie nulla consente di affermare, neppure in questa chiave più elastica, che l'attività in concreto svolta dal possa essere riconducibile a quelle che, per loro natura, Parte_1 richiedono l'iscrizione a . CP_2
In altri termini secondo la Suprema Corte nel concetto di esercizio della professione deve essere compreso non solo l'espletamento di prestazioni tipicamente professionali, ma anche “l'esercizio di attività che, pur non professionalmente tipiche, presentino, tuttavia un “nesso” con l'attività professionale strettamente intesa, in quanto richiedono le stesse competenze tecniche di cui il professionista ordinariamente si avvale nell'esercizio dell'attività professionale e nel cui svolgimento, quindi, mette a frutto (anche) la specifica cultura che gli deriva dalla formazione tipo, logicamente propria della sua professione” (Cass. 1347/2016): tuttavia dai documenti depositati dal ricorrente, contrariamente a quanto allegato genericamente nel ricorso e nelle note scritte, non si evince chiaramente lo svolgimento da parte del ricorrente di prestazioni professionali legate alla qualifica di ingegnere che determinino l'obbligo di iscrizione ad e parimenti la nulla ha documentato in tale senso CP_2 CP_2 limitandosi a una memoria adesiva alle conclusioni del ricorrente. Né la riconducibilità delle attività svolte dal ricorrente alla professione tipizzata di ingegnere può desumersi dal codice di attività Iva scelto dal ricorrente che non esplicita se le attività in cui si concretizza la libera professione esercitata dal possano essere ricomprese o, comunque, richiamino la competenza Parte_1 ingegneristica correlata alle attività che prescrivono l'iscrizione e il pagamento della dovuta iscrizione ad come esplicitate dalla circolare succitata. CP_2
7 5. In questo quadro istruttorio deve concludersi, per un verso che non sia stata raggiunta la piena prova che l'attività svolta dal sia una attività Parte_1 continuativa o comunque di natura tale da richiedere l'iscrizione obbligatoria ed esclusiva alla . Per altro verso che sussistono tutti i presupposti per CP_2
l'iscrizione alla ES AT, sopra menzionati. Pertanto correttamente, per le annualità in contestazione, il ha versato Parte_1 la dovuta contribuzione alla ES AT e nessun rimborso è dovuto all'Inarcassa a titolo di contribuzione soggettiva ex art. 116, comma 20, Legge 388/2000. 6. Per quanto, invece, concerne il versamento della contribuzione integrativa e di maternità dovuta da tutti gli iscritti all'Albo professionale e titolari di partita IVA anche se non iscritti ad , si richiama da ultimo cfr Cass. 13364/2020 CP_2 che statuisce : “ si è ormai consolidato il principio di diritto secondo cui gli ingegneri e gli architetti, che siano iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie e che non possano conseguentemente iscriversi all' , rimanendo obbligati verso CP_2 quest'ultima soltanto al pagamento del contributo integrativo in quanto iscritti agli albi, sono tenuti comunque ad iscriversi alla ES AT presso l' , in CP_1 quanto la ratio universalistica delle tutele previdenziali cui è ispirato la L 35 del 1995, art. 2, comma 26, induce ad attribuire rilevanza, ai fini dell'esclusione dell'obbligo di iscrizione di cui alla norma d'interpretazione autentica contenuta nel D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 12 (conv. con L. n. 111 del 2011), al solo versamento di contributi suscettibili di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale, ciò che invece non può dirsi del c.d. contributo integrativo, in quanto versamento effettuato da tutti gli iscritti agli albi in funzione solidaristica” (Cass. n. 30344 del 2017, cui ha dato continuità, a seguito di ordinanza interlocutoria di questa Sesta sezione n. 18865 del 2018, Cass. n. 32166 del 2018). Ne discende che il ricorrente non ha diritto di ripetere tali importi da . CP_2
Sul punto occorre rimarcare che nelle note autorizzate depositate il 25.2.2025 il ricorrente chiarisce che non ritiene di essere esonerato dall'obbligo di pagamento della contribuzione integrativa e di maternità nei confronti di Cassa professionale bensì sostiene che , incamerate le somme di contribuzione versate CP_2 all' pari ad euro 32.115,00 debba ripetere oltre la cifra di euro 2.244,94 in CP_1 eccedenza anche l'importo di euro 8.368,44 versato anticipatamente a titolo di contributi integrativi e di maternità essendo tali somme già computate nella contribuzione complessiva di euro 29.870,06 dovuta a per gli anni CP_2
2021 – 2022. Tuttavia, come illustrato, l'assenza dei requisiti per l'iscrizione obbligatoria presso comporta che il non è tenuto ad al versamento di alcuna CP_2 Parte_1 contribuzione previdenziale, fatta eccezione per la contribuzione integrativa e di maternità già versate che pertanto restano definitivamente acquisite ad
. CP_2
7. L'estrema complessità delle questioni affrontate induce a ritenere sussistenti gravi ed eccezionali motivi per compensare integralmente le spese di lite tra tutte le parti.
p.q.m.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così decide:
8 - rigetta il ricorso;
- compensa integralmente le spese di lite tra il ricorrente e le parti resistenti.
Roma 25.3.2025 Il Giudice del lavoro Dott.ssa Valentina Cacace
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