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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 21/05/2025, n. 1300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1300 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 886/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario dott.ssa Chiara Breschi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 886/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GENOVA Parte_1 C.F._1
GIOVANNI, elettivamente domiciliato in VIA SAN FELICE, N. 123 40122 BOLOGNA presso il difensore avv. GENOVA GIOVANNI
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FAZZI DAVIDE e Controparte_1 C.F._2 dell'avv. GOLLINI EUGENIO, elettivamente domiciliato in VIA MARTIRI DELLE FOIBE 65 41125 MODENA presso i difensori avv. FAZZI DAVIDE e avv. GOLLINI EUGENIO
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note conclusive che sono richiamate e da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza.
pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 24/01/2023 conveniva in giudizio Parte_1 Controparte_1 ed esponeva di avere intrattenuto una relazione more uxorio con la convenuta dall'anno 2007 all'anno
2015 nel corso della quale l'attore, nel marzo 2023, finanziava, per complessivi € 13.300,00=, a
[...]
l'acquisto di una Fiat Panda, targata ER269JL a lei intestata, dando in permuta alla CP_1 concessionaria la Fiat Panda della di lui madre, valutata € 5.900,00= e versando a mezzo Parte_2 assegno circolare la residua somma di € 7.400,00=; la madre dell'attore decedeva in data 23/11/2017, lasciando quale unico erede il figlio In diritto, deduceva, in via principale, di avere Parte_1 corrisposto le somme indicate a titolo di prestito, non potendo tale dazione rappresentare l'adempimento di un'obbligazione naturale ex art. 2034 c.c.; in subordine, rilevava che l'avere fornito alla la CP_1 provvista per l'acquisto della sua nuova auto costituiva un arricchimento senza causa in capo alla convenuta.
L'attore concludeva chiedendo, in via principale, la condanna di al versamento della Controparte_1 somma di € 13.300,00= per i titoli di cui in citazione, oltre interessi di legge dalla domanda al saldo.
Integratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio con comparsa di Controparte_1 costituzione depositata in data 20/04/2023 contestando la domanda attorea della quale chiedeva il rigetto.
In particolare, rilevava il difetto di prova dell'invocato titolo contrattuale, nonché dell'insorgenza dell'obbligazione restitutoria a carico della convenuta;
eccepiva altresì che le somme asseritamente prestate erano già state oggetto della domanda azionata con il decreto ingiuntivo n. 2558/2021, R.G. n.
5279/2021, ottenuto dal in forza del contratto di mutuo del 16/10/2018, così come modificato con Pt_1 la scrittura del 27/01/2021; contestava infine l'inammissibilità della domanda di indebito arricchimento.
La convenuta concludeva chiedendo il rigetto delle domande e la condanna dell'attore ex art. 96 c.p.c.
Concessi i termini per memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. all'udienza del 1/06/2023, all'udienza del
23/07/2024 la causa veniva trattenuta in decisione.
La domanda è fondata per le motivazioni che si espongono di seguito. ha convenuto in giudizio chiedendo la restituzione della somma di € Parte_1 Controparte_1
13.3000,00= corrisposta dall'attore per l'acquisto dell'auto Fiat Panda targata ER269JL effettuato nel marzo del 2013 in favore della convenuta. si è costituita in giudizio contestando la fondatezza delle domande e chiedendone il Controparte_1 rigetto in quanto duplicate ed inammissibili.
Con riguardo alla domanda di restituzione a titolo di prestito, azionata da parte attrice in via principale, si osserva, che per ottenere la restituzione delle somme l'attore deve provare gli elementi costitutivi della domanda, e quindi non solo la consegna del denaro, ma anche il titolo da cui deriva l'obbligazione restitutoria (cfr. Cass. civ. n. 27372/2021).
Risulta documentalmente provata la dazione di denaro da parte di nel marzo del 2013 a Parte_1 favore di per l'acquisto di una Fiat Panda, targata ER269JL (doc. 2 parte attrice) a lei Controparte_1 intestata (doc. 3 parte attrice), dando in permuta alla concessionaria la Fiat Panda della madre Pt_2
pagina 2 di 5 targata EG382EL e valutata € 5.900,00= (docc.
2-7 di parte attrice) e versando la residua somma Pt_2 di € 7.400,00= a mezzo assegno circolare (docc. 8 e 9 parte attrice). Non risulta invece provato il titolo in forza del quale tale somma è stata erogata.
La convenuta contesta la legittimità della pretesa restitutoria avanzata dall'attore in quanto già azionata con il decreto ingiuntivo ottenuto dal sulla base del contratto di mutuo del 16/10/2018, modificato Pt_1 con la scrittura del 27/01/2021 (docc.
1-3 parte convenuta).
L'assunto è infondato.
Il mutuo dell'importo di € 15.000,00= risulta erogato in contanti dal alla nel periodo Pt_1 CP_1 intercorrente fra il 16 e il 31/10/2018, una volta ottenuta la provvista di denaro dalla banca (docc. 20 e
21 parte attrice).
Il contratto in questione costituisce prova dell'avvenuta dazione del denaro, atteso che all'art. 2 le parti hanno convenuto testualmente “Il mutuatario incassa la somma mutuata e si obbliga a restituirla in numero 60 (SESSANTA) rate mensili predeterminate ciascuna di € 298,56… (doc. 20 parte attrice).
Risulta quindi documentalmente provato che il titolo in virtù del quale ha agito in sede Parte_1 monitoria è distinto dal titolo per il quale il agisce nel presente giudizio. Pt_1
La domanda di indebito arricchimento formulata dall'attore in via subordinata è fondata.
E' principio consolidato della Suprema Corte in materia di rapporti di convivenza more uxorio quello secondo cui “un'attribuzione patrimoniale a favore del convivente “more uxorio” configura
l'adempimento di un'obbligazione naturale a condizione che la prestazione risulti adeguata alle circostanze e proporzionata all'entità del patrimonio e alle condizioni sociali del solvens” (cfr. Cass. civ. n. 3713 del 13/03/2003; conforme Cass. civ. n. 11330 del 15/05/2009).
Nel caso di specie, la dazione dell'importo di € 13.300,00= da parte del non può costituire Pt_1
l'adempimento di un'obbligazione naturale ex art. 2034 c.c., sia per il cospicuo ammontare della somma versata, sia per la sproporzione di tale attribuzione rispetto alle condizioni economiche dell'attore che non ha proprietà immobiliari (doc. 12 parte attrice), lavora quale cancelliere presso la Corte dei Conti,
Sezione dell'Emilia-Romagna (docc. 13-16 parte attrice) e, peraltro, nell'anno 2013 non ha ricevuto la retribuzione in quanto erogata soltanto successivamente a seguito di un contenzioso con l'Ente (docc.
17-19 parte attrice).
La Cassazione ha recentemente affermato che “in tema di convivenza more uxorio è configurabile un indebito arricchimento ed è pertanto possibile proporre il relativo rimedio giudiziale, nel caso in cui le prestazioni resa da un convivente e convertite a vantaggio dell'altro esorbitano dai limiti di proporzionalità e adeguatezza, ossia esulano dal mero adempimento delle obbligazioni nascenti dal rapporto di convivenza, il cui contenuto va parametrato sulle condizioni sociali e patrimoniali dei componenti della famiglia di fatto” (cfr. Cass. civ. n. 2392 del 3/02/2020); e ancora: “è possibile configurare l'ingiustizia dell'arricchimento da parte di un convivente more uxorio nei confronti dell'altro in presenza di prestazioni a vantaggio del primo esulanti dal mero adempimento delle obbligazioni nascenti dal rapporto di convivenza – il cui contenuto va parametrato sulle condizioni
pagina 3 di 5 sociali e patrimoniali dei componenti della famiglia di fatto – e travalicanti i limiti di proporzionalità e di adeguatezza” (cfr. Cass. civ. n. 11303 del 12/06/2020).
Si richiama la recentissima pronuncia della Corte d'Appello di Milano, sent. 12 febbraio 2025, che, chiamata a statuire in un caso analogo (acquisto dell'auto in un rapporto di convivenza more uxorio), ha ritenuto configurabile un indebito arricchimento.
La dazione della somma di € 13.300,00= da parte del alla costituisce pertanto un Pt_1 CP_1 arricchimento senza causa con conseguente diritto dell'attore alla ripetizione dell'indebito in quanto l'attribuzione patrimoniale a favore della convenuta supera i limiti di proporzionalità e di adeguatezza e, come tale, non può pertanto considerarsi un adempimento di obbligazione naturale ai sensi dell'art. 2034
c.c.
L'eccezione di inammissibilità della domanda subordinata di ripetizione di indebito sollevata da parte convenuta è infondata.
La giurisprudenza della Suprema Corte riconosce la possibilità di svolgere domanda subordinata di arricchimento senza nello stesso giudizio nel quale, in via principale, si sia svolta una domanda di adempimento contrattuale, da prendersi in considerazione nel caso in cui l'esistenza del contratto o l'obbligazione di adempimento non risultino sufficientemente provati (cfr. Cass. civ. n. 9584 del
25/09/1998).
La Suprema Corte, conformandosi a tale orientamento, ha così statuito: “l'azione di indebito arricchimento, in relazione alla locupletazione che un soggetto abbia ricevuto beneficiando di una prestazione senza pagare il corrispettivo, assume, rispetto all'azione contrattuale rivolta a conseguire detto corrispettivo, i connotati di una domanda, non solo sussidiaria (art. 2042 c.c.), ma anche distinta, risultando diversi tanto il bene cui tende l'azione stessa, quanto i fatti giuridici posti a suo fondamento
” (cfr. Cass. civ. n. 26506 del 8/09/2022).
La citata ordinanza, nel richiamare la precedente pronuncia della Suprema Corte n. 2374/1985, prosegue in tal senso: “Pertanto, se deve riconoscersi la possibilità di proporre cumulativamente, con l'atto introduttivo del giudizio, l'azione contrattuale e quella di arricchimento, ferma restando la subordinazione della seconda alla mancanza dei requisiti per l'esperibilità della prima, deve negarsi che, nella controversia promossa con domanda d'indennizzo per indebito arricchimento, possa successivamente avanzarsi, nel corso del giudizio di primo grado, ed in presenza di opposizione o mancata accettazione del contraddittorio da parte del convenuto, domanda di adempimento contrattuale, vertendosi in tema di mutatio e non mera emendatio libelli”.
Conseguentemente, risulta legittimamente accoglibile la domanda attrice formulata in via subordinata rispetto alla domanda principale di restituzione della somma corrisposte a titolo di prestito alla convenuta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, secondo i parametri indicati dal
D.M. n. 55/2014, aggiornato al D.M. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede: pagina 4 di 5 -condanna al pagamento a favore di della somma di € 13.300,00= oltre Controparte_1 Parte_1 interessi di legge dalla data della domanda al saldo effettivo;
Condanna altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in €
283,12= per spese, € 5.077,00= per compenso, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Bologna, 18/05/2025
Il Giudice onorario dott.ssa Chiara Breschi
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario dott.ssa Chiara Breschi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 886/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GENOVA Parte_1 C.F._1
GIOVANNI, elettivamente domiciliato in VIA SAN FELICE, N. 123 40122 BOLOGNA presso il difensore avv. GENOVA GIOVANNI
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FAZZI DAVIDE e Controparte_1 C.F._2 dell'avv. GOLLINI EUGENIO, elettivamente domiciliato in VIA MARTIRI DELLE FOIBE 65 41125 MODENA presso i difensori avv. FAZZI DAVIDE e avv. GOLLINI EUGENIO
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note conclusive che sono richiamate e da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza.
pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 24/01/2023 conveniva in giudizio Parte_1 Controparte_1 ed esponeva di avere intrattenuto una relazione more uxorio con la convenuta dall'anno 2007 all'anno
2015 nel corso della quale l'attore, nel marzo 2023, finanziava, per complessivi € 13.300,00=, a
[...]
l'acquisto di una Fiat Panda, targata ER269JL a lei intestata, dando in permuta alla CP_1 concessionaria la Fiat Panda della di lui madre, valutata € 5.900,00= e versando a mezzo Parte_2 assegno circolare la residua somma di € 7.400,00=; la madre dell'attore decedeva in data 23/11/2017, lasciando quale unico erede il figlio In diritto, deduceva, in via principale, di avere Parte_1 corrisposto le somme indicate a titolo di prestito, non potendo tale dazione rappresentare l'adempimento di un'obbligazione naturale ex art. 2034 c.c.; in subordine, rilevava che l'avere fornito alla la CP_1 provvista per l'acquisto della sua nuova auto costituiva un arricchimento senza causa in capo alla convenuta.
L'attore concludeva chiedendo, in via principale, la condanna di al versamento della Controparte_1 somma di € 13.300,00= per i titoli di cui in citazione, oltre interessi di legge dalla domanda al saldo.
Integratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio con comparsa di Controparte_1 costituzione depositata in data 20/04/2023 contestando la domanda attorea della quale chiedeva il rigetto.
In particolare, rilevava il difetto di prova dell'invocato titolo contrattuale, nonché dell'insorgenza dell'obbligazione restitutoria a carico della convenuta;
eccepiva altresì che le somme asseritamente prestate erano già state oggetto della domanda azionata con il decreto ingiuntivo n. 2558/2021, R.G. n.
5279/2021, ottenuto dal in forza del contratto di mutuo del 16/10/2018, così come modificato con Pt_1 la scrittura del 27/01/2021; contestava infine l'inammissibilità della domanda di indebito arricchimento.
La convenuta concludeva chiedendo il rigetto delle domande e la condanna dell'attore ex art. 96 c.p.c.
Concessi i termini per memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. all'udienza del 1/06/2023, all'udienza del
23/07/2024 la causa veniva trattenuta in decisione.
La domanda è fondata per le motivazioni che si espongono di seguito. ha convenuto in giudizio chiedendo la restituzione della somma di € Parte_1 Controparte_1
13.3000,00= corrisposta dall'attore per l'acquisto dell'auto Fiat Panda targata ER269JL effettuato nel marzo del 2013 in favore della convenuta. si è costituita in giudizio contestando la fondatezza delle domande e chiedendone il Controparte_1 rigetto in quanto duplicate ed inammissibili.
Con riguardo alla domanda di restituzione a titolo di prestito, azionata da parte attrice in via principale, si osserva, che per ottenere la restituzione delle somme l'attore deve provare gli elementi costitutivi della domanda, e quindi non solo la consegna del denaro, ma anche il titolo da cui deriva l'obbligazione restitutoria (cfr. Cass. civ. n. 27372/2021).
Risulta documentalmente provata la dazione di denaro da parte di nel marzo del 2013 a Parte_1 favore di per l'acquisto di una Fiat Panda, targata ER269JL (doc. 2 parte attrice) a lei Controparte_1 intestata (doc. 3 parte attrice), dando in permuta alla concessionaria la Fiat Panda della madre Pt_2
pagina 2 di 5 targata EG382EL e valutata € 5.900,00= (docc.
2-7 di parte attrice) e versando la residua somma Pt_2 di € 7.400,00= a mezzo assegno circolare (docc. 8 e 9 parte attrice). Non risulta invece provato il titolo in forza del quale tale somma è stata erogata.
La convenuta contesta la legittimità della pretesa restitutoria avanzata dall'attore in quanto già azionata con il decreto ingiuntivo ottenuto dal sulla base del contratto di mutuo del 16/10/2018, modificato Pt_1 con la scrittura del 27/01/2021 (docc.
1-3 parte convenuta).
L'assunto è infondato.
Il mutuo dell'importo di € 15.000,00= risulta erogato in contanti dal alla nel periodo Pt_1 CP_1 intercorrente fra il 16 e il 31/10/2018, una volta ottenuta la provvista di denaro dalla banca (docc. 20 e
21 parte attrice).
Il contratto in questione costituisce prova dell'avvenuta dazione del denaro, atteso che all'art. 2 le parti hanno convenuto testualmente “Il mutuatario incassa la somma mutuata e si obbliga a restituirla in numero 60 (SESSANTA) rate mensili predeterminate ciascuna di € 298,56… (doc. 20 parte attrice).
Risulta quindi documentalmente provato che il titolo in virtù del quale ha agito in sede Parte_1 monitoria è distinto dal titolo per il quale il agisce nel presente giudizio. Pt_1
La domanda di indebito arricchimento formulata dall'attore in via subordinata è fondata.
E' principio consolidato della Suprema Corte in materia di rapporti di convivenza more uxorio quello secondo cui “un'attribuzione patrimoniale a favore del convivente “more uxorio” configura
l'adempimento di un'obbligazione naturale a condizione che la prestazione risulti adeguata alle circostanze e proporzionata all'entità del patrimonio e alle condizioni sociali del solvens” (cfr. Cass. civ. n. 3713 del 13/03/2003; conforme Cass. civ. n. 11330 del 15/05/2009).
Nel caso di specie, la dazione dell'importo di € 13.300,00= da parte del non può costituire Pt_1
l'adempimento di un'obbligazione naturale ex art. 2034 c.c., sia per il cospicuo ammontare della somma versata, sia per la sproporzione di tale attribuzione rispetto alle condizioni economiche dell'attore che non ha proprietà immobiliari (doc. 12 parte attrice), lavora quale cancelliere presso la Corte dei Conti,
Sezione dell'Emilia-Romagna (docc. 13-16 parte attrice) e, peraltro, nell'anno 2013 non ha ricevuto la retribuzione in quanto erogata soltanto successivamente a seguito di un contenzioso con l'Ente (docc.
17-19 parte attrice).
La Cassazione ha recentemente affermato che “in tema di convivenza more uxorio è configurabile un indebito arricchimento ed è pertanto possibile proporre il relativo rimedio giudiziale, nel caso in cui le prestazioni resa da un convivente e convertite a vantaggio dell'altro esorbitano dai limiti di proporzionalità e adeguatezza, ossia esulano dal mero adempimento delle obbligazioni nascenti dal rapporto di convivenza, il cui contenuto va parametrato sulle condizioni sociali e patrimoniali dei componenti della famiglia di fatto” (cfr. Cass. civ. n. 2392 del 3/02/2020); e ancora: “è possibile configurare l'ingiustizia dell'arricchimento da parte di un convivente more uxorio nei confronti dell'altro in presenza di prestazioni a vantaggio del primo esulanti dal mero adempimento delle obbligazioni nascenti dal rapporto di convivenza – il cui contenuto va parametrato sulle condizioni
pagina 3 di 5 sociali e patrimoniali dei componenti della famiglia di fatto – e travalicanti i limiti di proporzionalità e di adeguatezza” (cfr. Cass. civ. n. 11303 del 12/06/2020).
Si richiama la recentissima pronuncia della Corte d'Appello di Milano, sent. 12 febbraio 2025, che, chiamata a statuire in un caso analogo (acquisto dell'auto in un rapporto di convivenza more uxorio), ha ritenuto configurabile un indebito arricchimento.
La dazione della somma di € 13.300,00= da parte del alla costituisce pertanto un Pt_1 CP_1 arricchimento senza causa con conseguente diritto dell'attore alla ripetizione dell'indebito in quanto l'attribuzione patrimoniale a favore della convenuta supera i limiti di proporzionalità e di adeguatezza e, come tale, non può pertanto considerarsi un adempimento di obbligazione naturale ai sensi dell'art. 2034
c.c.
L'eccezione di inammissibilità della domanda subordinata di ripetizione di indebito sollevata da parte convenuta è infondata.
La giurisprudenza della Suprema Corte riconosce la possibilità di svolgere domanda subordinata di arricchimento senza nello stesso giudizio nel quale, in via principale, si sia svolta una domanda di adempimento contrattuale, da prendersi in considerazione nel caso in cui l'esistenza del contratto o l'obbligazione di adempimento non risultino sufficientemente provati (cfr. Cass. civ. n. 9584 del
25/09/1998).
La Suprema Corte, conformandosi a tale orientamento, ha così statuito: “l'azione di indebito arricchimento, in relazione alla locupletazione che un soggetto abbia ricevuto beneficiando di una prestazione senza pagare il corrispettivo, assume, rispetto all'azione contrattuale rivolta a conseguire detto corrispettivo, i connotati di una domanda, non solo sussidiaria (art. 2042 c.c.), ma anche distinta, risultando diversi tanto il bene cui tende l'azione stessa, quanto i fatti giuridici posti a suo fondamento
” (cfr. Cass. civ. n. 26506 del 8/09/2022).
La citata ordinanza, nel richiamare la precedente pronuncia della Suprema Corte n. 2374/1985, prosegue in tal senso: “Pertanto, se deve riconoscersi la possibilità di proporre cumulativamente, con l'atto introduttivo del giudizio, l'azione contrattuale e quella di arricchimento, ferma restando la subordinazione della seconda alla mancanza dei requisiti per l'esperibilità della prima, deve negarsi che, nella controversia promossa con domanda d'indennizzo per indebito arricchimento, possa successivamente avanzarsi, nel corso del giudizio di primo grado, ed in presenza di opposizione o mancata accettazione del contraddittorio da parte del convenuto, domanda di adempimento contrattuale, vertendosi in tema di mutatio e non mera emendatio libelli”.
Conseguentemente, risulta legittimamente accoglibile la domanda attrice formulata in via subordinata rispetto alla domanda principale di restituzione della somma corrisposte a titolo di prestito alla convenuta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, secondo i parametri indicati dal
D.M. n. 55/2014, aggiornato al D.M. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede: pagina 4 di 5 -condanna al pagamento a favore di della somma di € 13.300,00= oltre Controparte_1 Parte_1 interessi di legge dalla data della domanda al saldo effettivo;
Condanna altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in €
283,12= per spese, € 5.077,00= per compenso, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Bologna, 18/05/2025
Il Giudice onorario dott.ssa Chiara Breschi
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