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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 01/07/2025, n. 512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 512 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1376/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRENTO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Giuseppe Barbato pronunzia la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado n° 1376/2023 R.G. promossa da
, residente in Malè (TN), frazione Magras n° 35 Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Elisabetta Pisani
PARTE ATTRICE
C O N T R O con sede in Trento, via della Cooperazione, n° 33, Parte_2 in persona del legale rappresentante rappresentata e difesa dall'avv. Anna Polito e dall'avv. Adrea Girardi
PARTE CONVENUTA
E
Controparte_1
), con sede in Trento, Piazza delle Donne
[...]
Lavoratrici n° 2, in persona del suo procuratore speciale rappresentata e difesa dall'avv. Anna Polito e dall'avv. Adrea Girardi
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: risarcimento danni
CONCLUSIONI:
Parte attrice così conclude:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni diversa domanda ed eccezione eventualmente formulata da parte del convenuto disattesa e rigettata:
pagina 1 di 11 in via principale e nel merito: per le ragioni dedotte in narrativa, dichiarare la responsabilità di per le lesioni subite dal Sig. a causa Parte_2 Parte_1 del sinistro di cui in premessa e, per l'effetto, condannare i convenuti in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni in favore dell'attore nella misura di € 27.239,78 o di quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi, oltre Cnpa e rimborso forfettario da distrarre a favore del procuratore sottofirmato.
In via istruttoria: a prova diretta e, comunque, contraria sull'avversario capitolato istruttorio, si chiede di essere ammessi a provare per testi le circostanze esposte nella
memoria ex art. 171 ter, n. 2, c.p.c., con capitolazione da 1 a 15, comunque da intendersi precedute dalle parole “vero che” ai sensi e per gli effetti dell'art. 244 c.p.c.”
La convenuta così conclude: Parte_2
“in via principale: rigettare le domande avversarie perché infondate in fatto ed in diritto;
in via subordinata: in caso di mancato accoglimento delle conclusioni rassegnate in principalità, dedurre dall'importo eventualmente riconosciuto a parte attrice la somma già versata ante causam – Compagnia che assicura la – CP_1 Parte_2 pari ad Euro 3.000,00; in ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio comprese spese generali 15%, C.P.A. e I.V.A. se dovuta come per legge;
in via istruttoria: si chiede che codesto Ill.mo Giudice ordini al sig. , ai sensi Parte_1 dell'art. 210 c.p.c., l'esibizione degli atti di transazione e quietanza nonché qualsivoglia altra documentazione attestante i pagamenti ricevuti da altre Compagnie di assicurazione - non solo in relazione all'art. 5 della convenzione di cui al doc. 1 del fascicolo di parte attrice - relativi al sinistro de quo e/o documentazione attestante procedimenti di liquidazione in corso”
La convenuta così conclude: CP_1 CP_
“in via preliminare: accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di per i motivi di cui al paragrafo 1 della comparsa di costituzione;
[...] in via principale: rigettare le domande avversarie perché infondate in fatto ed in diritto per i motivi di cui al paragrafo 2 della comparsa di costituzione;
pagina 2 di 11 in via subordinata: in caso di mancato accoglimento delle conclusioni rassegnate in principalità, dedurre dall'importo eventualmente riconosciuto a parte attrice la somma già versata ante causam Compagnia che assicura la - CP_1 Parte_2 pari ad Euro 3.000,00; in ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio comprese spese generali 15%, C.P.A. e I.V.A. se dovuta come per legge;
in via istruttoria: si chiede che codesto Ill.mo Giudice ordini al sig. , ai sensi Parte_1 dell'art. 210 c.p.c., l'esibizione degli atti di transazione e quietanza nonché qualsivoglia altra documentazione attestante i pagamenti ricevuti da altre Compagnie di assicurazione - non solo in relazione all'art. 5 della convenzione di cui al doc. 1 del
fascicolo di parte attrice - relativi al sinistro de quo e/o documentazione attestante procedimenti di liquidazione in corso”
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente conveniva in giudizio la società Parte_1
con sede in Trento, via della Cooperazione n° 33, e la , Parte_2 CP_1 con sede in Trento, Piazza delle Lavoratrici n° 2, in persona dei rispettivi legali rappresentati, per sentirle condannare, in solido, al pagamento della somma di €
27.239,78 o del diverso importo ritenuto di giustizia a titolo di risarcimento dei danni subiti a seguito del sinistro occorsogli verso le ore 9,00 del 14 novembre 2018 allorché, mentre era impegnato in uno stage in regime di alternanza scuola-lavoro presso la si era ferito gravemente nell'uso di una macchina cambratrice per la Parte_2 cucitura di libri e riviste, riportando “amputazione apicale falange ungueale III dito mano sinistra” e, in seguito, anche un disturbo di natura psichica.
Dopo aver sostenuto, fra l'altro, che la responsabilità del sinistro era imputabile alla società che, in spregio a quanto stabilito nella convenzione che Parte_2 disciplinava lo stage, lo aveva ospitato “senza alcuna capacità organizzativa prescritta
e/o tutor a disposizione” e omettendo qualsivoglia informativa su norme antinfortunistiche e sicurezza, e che la compagnia assicuratrice della detta CP_1 società, gli aveva versato la somma di € 3.000,00, l'attore assumeva che dovevano essergli risarciti i vari danni subiti, sia patrimoniali per spese mediche, sia non patrimoniali (biologico, morale, estetico, psicologico e per perdita di capacità lavorativa).
Si costituivano in giudizio entrambe le parti convenute.
pagina 3 di 11 La contestava soltanto la sussistenza e l'ammontare dei danni Parte_2 dedotti ex adverso, evidenziando che la somma di € 3.000,00 già incassata dall'attore era sufficiente a coprire tutti i pregiudizi subiti dallo stesso, di talché concludeva chiedendo di rigettare la domanda di controparte e, in subordine, di detrarre dall'eventuale acconto risarcitorio il detto importo.
oltre a formulare la stessa contestazione in punto di quantum CP_1 debeatur e a rassegnare le identiche conclusioni dell'assicurata, eccepiva in via preliminare il proprio “difetto di legittimazione passiva”, evidenziando che l'attore non aveva azione diretta nei suoi confronti.
Sull'istanza ex art. 210 c.p.c. di parte convenuta
Va in primo luogo esaminata l'istanza ex art. 210 c.p.c. con cui le parti convenute hanno chiesto, anche in sede di conclusioni, di ordinare all'attore “l'esibizione degli atti di transazione e quietanza nonché qualsivoglia altra documentazione attestante i pagamenti ricevuti da altre Compagnie di assicurazione - non solo in relazione all'art. 5 della convenzione di cui al doc. 1 del fascicolo di parte attrice - relativi al sinistro de quo
e/o documentazione attestante procedimenti di liquidazione in corso”.
L'istanza appare formulata in termini eccessivamente generici e sostanzialmente esplorativi, non essendosi del resto provato, né peraltro specificamente dedotto, l'effettivo incasso, da parte di , di indennizzi versati da una o più compagnie Parte_1 assicuratrici esattamente indicate, ciò significando che non è neppure certa l'effettiva materiale esistenza dei documenti da esibire, il che costituisce ex se condizione ostativa a una declaratoria di accoglimento in applicazione del principio di diritto secondo cui
“l'ordine di esibizione ex art. 210 cod. proc. civ., che è rimesso al potere discrezionale del giudice di merito, richiede, quale requisito di ammissibilità, oltre all'interesse della parte che domanda l'acquisizione del documento…la certezza dell'esistenza del documento medesimo” (così Cass., n° 11709/2002; nello stesso senso v. Cass., n°
26943/2007, secondo cui “l'esibizione di documenti…non può essere chiesta, ai sensi dell'art. 210 cod. proc. civ., a fini meramente esplorativi, allorquando neppure la parte istante deduca elementi sulla effettiva esistenza del documento e sul suo contenuto per verificarne la rilevanza in giudizio e ciò in quanto potrebbe determinarsi una protrazione della fase istruttoria priva di qualsiasi utilità, anche per la stessa parte istante, a danno
pagina 4 di 11 del principio di ragionevole durata del processo”; v., fra le altre, anche Cass., n°
2772/2003 e Cass., n° 1123/1987).
Sull'eccezione di difetto di legittimazione passiva di CP_1
Al riguardo devesi considerare che “nell'assicurazione della responsabilità civile,
l'obbligazione dell'assicuratore al pagamento dell'indennizzo all'assicurato è autonoma e distinta dall'obbligazione risarcitoria dell'assicurato verso il danneggiato, e ciò anche nell'eventualità in cui l'indennità venga pagata - materialmente - direttamente al terzo ai sensi dell'art. 1917, comma secondo cod. civ. Da ciò consegue che, non sussistendo un rapporto immediato e diretto tra l'assicuratore ed il terzo, quest'ultimo, in mancanza di
una normativa specifica come quella della responsabilità civile derivante dalla circolazione stradale, non ha azione diretta nei confronti dell'assicuratore” (così Cass.,
n° 8885/2010).
non ha, dunque, alcun diritto nei confronti di , compagnia Parte_1 CP_1 assicuratrice di e pertanto non ha la possibilità di agire direttamente Parte_2 nei confronti della stessa, alla quale, quindi, non è riferibile la titolarità passiva della situazione giuridica controversa.
Ne consegue il rigetto della domanda nei confronti di . CP_1
Sulla responsabilità del sinistro
La convenuta non ha formulato alcun rilievo in ordine alla Parte_2 descrizione delle modalità di accadimento del sinistro oggetto di causa riportata in citazione, dando espressamente atto nella memoria istruttoria dd. 21.9.2023 che “non è in contestazione l'an debeatur”, sicché, stante il disposto dell'art. 115 c.p.c., si può ritenere incontroversa la verificazione dell'incidente nelle circostanze di tempo e di luogo indicate nell'atto introduttivo, il che induce a ravvisare l'esclusiva responsabilità della suddetta società, che, seppure tenuta, fra l'altro, a garantire lo svolgimento dello stage in termini tali da preservare l'incolumità degli studenti, non ha provato e, come detto, neppure dedotto di aver rispettato le norme antinfortunistiche specificamente stabilite in relazione all'attività prestata dall'attore, e neppure di aver adottato tutte le misure necessarie per tutelarne l'integrità, vigilando altresì sulla loro effettiva applicazione.
La responsabilità del sinistro va, dunque, ascritta in via esclusiva alla
[...]
Parte_2 pagina 5 di 11 Sui danni subiti da Parte_1
Per quanto poi attiene alla natura e all'entità dei danni oggetto della domanda risarcitoria in esame, occorre fare riferimento alla ctu medico legale espletata dalla consulente tecnica d'ufficio nominata in corso di causa, le cui conclusioni appaiono integralmente condivisibili e, quindi, possono essere poste a fondamento della presente sentenza, in quanto formulate all'esito di un'indagine peritale completa nella disamina del complessivo stato di malattia, sorrette da congrua ed esauriente motivazione e non significativamente inficiata dai rilievi critici del ct di parte attrice in ordine al disturbo psichico permanente asseritamente riportato dall'attore, escluso dall'ausiliare con esaurienti e argomentate considerazioni (v. pagg. 25 e ss della relazione peritale), che non vi è ragione di disattendere e che, pertanto, devono qui intendersi integralmente richiamate quale parte integrante della presente sentenza.
L'eseguito accertamento peritale ha consentito di stabilire, anche in base alla documentazione in atti, che nel sinistro oggetto di causa riportò “trauma al Parte_1
III dito di mano sinistra ferita lacero-contusa e amputazione apicale della falange distale”, che, a dire della Ctu, è lesione compatibile “con la tipologia dell'evento così come descritto dall'interessato” e che ha poi comportato “amputazione falange distale III dito mano sinistra”.
La Ctu ha, quindi, quantificato il periodo di inabilità temporanea in complessivi
105 giorni (di cui 15 giorni di inabilità parziale al 75%, 20 giorni al 50%, 30 giorni al
25% e gli ultimi 30 giorni al 10%) e il “danno permanente di natura biologica” (“postumi bene stabilizzati, segnatamente rappresentati da esiti estetico/disfunzionali di amputazione apicale della falange distale di III dito di mano sinistra con distrofia ungueale e conservazione della matrice, in soggetto destrimane”) nella misura del 2%.
Considerato poi che “il danno biologico (cioè la lesione della salute), quello morale (cioè la sofferenza interiore) e quello dinamico-relazionale (altrimenti definibile
"esistenziale", e consistente nel peggioramento delle condizioni di vita quotidiane, risarcibile nel caso in cui l'illecito abbia violato diritti fondamentali della persona) integrano componenti autonome dell'unitario danno non patrimoniale, le quali, pur valutate nello loro differenza ontologica, devono sempre dar luogo ad una valutazione globale” (così Cass., n° 25817/2017), per la relativa quantificazione monetaria, da effettuarsi necessariamente in via equitativa, può farsi riferimento alle ultime (quelle del giugno 2024) tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, che, nell'applicare il metodo del pagina 6 di 11 punto tabellare con il calcolo del valore del punto di invalidità permanente in funzione crescente della percentuale di invalidità e in funzione decrescente dell'età del soggetto leso, prevedono la liquidazione unitaria sia del “danno biologico/dinamico-relazionale” sia del “danno da sofferenza soggettiva interiore”, e che sono considerate dalla giurisprudenza di legittimità come “quelle statisticamente maggiormente testate, per il numero elevato dei casi giudiziari e delle transazioni extragiudiziarie italiane” (così in motivazione Cass., n° 15760/06; nello stesso senso, più di recente, Cass., n° 2539/2024, secondo cui le tabelle in questione “costituiscono un valido parametro di riferimento per una valutazione che sia il più possibile conformata al caso concreto”).
In relazione all'accertata invalidità permanente del 2%, tenuto conto dell'età
(anni 17) dello al momento del fatto, va liquidato l'importo di € 3.405,00 (di cui € Pt_1
2.724,00 per “danno biologico/dinamico-relazionale” ed € 681,00 per “danno da sofferenza soggettiva interiore”), senza alcuna ulteriore personalizzazione, in quanto non sono ravvisabili pregiudizi significativamente diversi da quelli standard, che normalmente derivano da una permanente menomazione dell'integrità psicofisica come quella sopra descritta, né con riferimento agli aspetti anatomo-funzionali e relazionali, né con riguardo agli aspetti di sofferenza soggettiva;
e neppure sul piano lavorativo, non constando che il dedotto attuale uso di computer con tastiera adattata sia dovuto alla riscontrata lesione permanente e non invece alla stessa attività di grafico svolta dall'attore; del resto, nell'elaborato peritale depositato in atti, la Ctu, sia pure con riferimento al disturbo psichico dedotto dal ct di parte attrice, ha evidenziato, per quanto qui rileva, che Pt_1
“ha un lavoro coerente con il proprio titolo di studio” e non ha palesato attuali
[...] rilevanti alterazioni del funzionamento dell'individuo relativamente alla sfera personale, ivi compresa quella lavorativa.
Per quanto attiene all'inabilità temporanea, la tabella di Milano prevede un importo base giornaliero di € 115,00 (di cui € 84,00 per danno biologico/dinamico relazionale ed € 31,00 per danno da sofferenza soggettiva interiore media presumibile), di talché, alla luce di quanto riportato dalla Ctu in relazione al periodo di malattia, devesi liquidare la complessiva somma di € 3.651,25 [di cui € 1.293,75 (=€ 86,25 x 15) per i 15 giorni di i.t. al 75 %; € 1.150,00 (=€ 57,50 x 20) per i 20 giorni di i.t. al 50 %; € 862,50
(=€ 28,75 x 30) per i 30 giorni di i.t. al 25 %; € 345,00 (=€ 111,50 x 30) per i 30 giorni al
10%].
pagina 7 di 11 In definitiva, il danno non patrimoniale subito da va liquidato nel Parte_1 complessivo importo di € 7.056,25 (=€ 3.405,00 + € 3.621,25).
Va poi considerato che, stando a quanto dedotto e documentato in atti, l'attore ha già ricevuto in data 12.10.2021 dalla compagnia assicuratrice della società
[...] la somma di € 3.000,00, che, quindi, deve essere detratta dal suindicato Parte_2 quantum risarcitorio.
Tale operazione - che per semplicità di calcolo può essere circoscritta al solo danno non patrimoniale - va effettuata con le modalità indicate dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “nel caso di pagamento di acconti, tale pagamento va sottratto dal credito risarcitorio attraverso le seguenti operazioni:
(a) rendere omogenei il credito risarcitorio e l'acconto (devalutandoli entrambi alla data dell'illecito, ovvero rivalutandoli entrambi alla data della liquidazione);
(b) detrarre l'acconto dal credito;
(c) calcolare gli interessi compensativi applicando un saggio scelto in via equitativa:
(c') sull'intero capitale rivalutato anno per anno, per il periodo che va dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto;
(c") sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto (anche in questo caso rivalutata anno per anno), per il periodo che va dal suo pagamento fino alla liquidazione definitiva” (così, in motivazione, Cass., n° 1637/2020).
Quanto all'operazione sub a), per effetto della devalutazione tra il giugno 2024 (a cui risalgono le tabelle qui applicate) e la data dell'illecito (14.11.2018), l'importo di €
7.056,25 va rideterminato in € 6.036,14; invece, l'importo di € 3.000,00 incassato dall'attore il 12.10.2021, rapportato al novembre 2018, risulta pari a € 2.918,29.
La differenza tra il credito risarcitorio di € 6.036,14 per danno non patrimoniale e la somma di € 2.918,29 già incassata (operazione sub b) è pari a € 3.117,85.
Per il calcolo degli interessi compensativi (operazione sub c), che servono a compensare il pregiudizio derivato al creditore dal ritardato conseguimento delle somme dovutegli, appare poi equo fare riferimento al tasso legale, che va applicato nei termini sopra indicati e, quindi, sull'intero capitale di € 6.036,14, rivalutato annualmente in base agli indici Istat per il periodo tra il 14.11.2018 (data dell'illecito) e il 12.10.2021 (epoca di pagamento dell'acconto) e sul detto importo residuo di € 3.117,85, rivalutato annualmente in base agli indici Istat 13.10.2021 sino al 31.5.2025.
La prima operazione porta a € 223,17, la seconda a € 817,06. pagina 8 di 11 In relazione alla voce di danno in esame deve, dunque, essere Parte_2 condannata a pagare all'attore la complessiva somma di € 4.158,08 (=€ 3.117,85 quale residuo capitale + € 223,17 + € 817,06 per interessi e rivalutazione come sopra calcolati), oltre interessi legali dal 31.5.2025 al saldo.
Sui danni patrimoniali
La pretesa risarcitoria attorea appare fondata anche con riguardo alla somma di €
251,00 (da maggiorare sino a € 320,23 per interessi e rivalutazione dalla data di ogni sinolo esborso) per spese mediche, ritenute congrue e documentate dalla Ctu, e alla somma di € 488,00 per la relazione medica legale stragiudiziale, in ordine alla quale, pur non vertendosi in materia di sinistro da circolazione stradale, può comunque venire in rilievo il principio di diritto secondo cui “le spese per consulenza medico-legale stragiudiziale di parte ex art. 148 c.d.a. hanno natura di danno emergente, natura, quindi, intrinsecamente differente rispetto alle spese processuali vere e proprie, con la conseguenza che la loro liquidazione è soggetta ai normali oneri di domanda, allegazione e prova secondo le ordinarie scansioni processuali (arg. ex Sez. Un. n.
16990/2017; ord. nn. 2644/2018, 24481/2020, in tema di spese relative ad attività legale stragiudiziale, nonché sent. n. 997/2010 e ord. n. 14444/2021, in tema di spese per attività stragiudiziale svolta da uno studio di assistenza infortunistica stradale in funzione della successiva causa risarcitoria)” (così, in motivazione, Cass., n°
37477/2022, ove si è anche precisato che “l'assistenza stragiudiziale (e, quindi, la corrispondente spesa) può ritenersi necessaria/giustificata/utile in funzione dell'esercizio stragiudiziale del diritto al risarcimento (cfr. in particolare la sentenza n. 16990/2017 delle Sezioni Unite) secondo una valutazione ex ante (rapportata alla presumibile esperienza e/o conoscenza tecnica e legale del danneggiato e non a quella qualificata del professionista), che tenga conto della particolarità del caso concreto”).
In adesione a tale impostazione interpretativa, da cui non vi è ragione di discostarsi, si può ritenere che, in base a un giudizio prognostico dell'epoca in cui venne richiesta, fosse necessaria o comunque quantomeno utile e opportuna la documentata assistenza tecnica medico legale, in quanto diretta a offrire all'attore elementi di fatto (e segnatamente la descrizione delle conseguenze lesive, temporanee e permanenti, del sinistro e la loro incidenza in termini percentuali sulla propria integrità psicofisica) in funzione dell'esercizio stragiudiziale del diritto al risarcimento e, quindi, di una più pagina 9 di 11 consapevole valutazione dell'effettiva congruità di eventuali successive offerte della compagnia assicuratrice.
Non appare poi ascrivibile decisivo rilievo in senso contrario il fatto che Pt_1
non abbia documentato l'avvenuto pagamento del detto importo di € 488,00, visto
[...] che il professionista ha provveduto a spiccare preavviso di parcella nei confronti del proprio assistito, il che è sufficiente per affermare la sussistenza della voce di credito de qua: infatti “in tema di liquidazione del danno, la locuzione 'perdita subita', con la quale
l'art. 1223 c.c. individua il danno emergente, non può essere considerata indicativa dei soli esborsi monetari o di diminuzioni patrimoniali già materialmente intervenuti, bensì include anche l'obbligazione di effettuare l'esborso, in quanto il 'vinculum iuris', nel
quale l'obbligazione stessa si sostanzia, costituisce già una posta passiva del patrimonio del danneggiato, consistente nell'insieme dei rapporti giuridici, con diretta rilevanza economica, di cui una persona è titolare” (Cass., n° 4718/2016 e Cass., n° 22826/2010).
Pertanto, va condannata a pagare all'attore la somma di € Parte_2
320,23 e la somma di € 488,00.
Sulle spese di lite
Le spese di lite, liquidate, come da dispositivo (in base al quantum risarcitorio come sopra determinato), seguono la soccombenza e, pertanto, la società Parte_2
[... deve essere condannata a pagarle all'attore, oltre a far fronte agli oneri di ctu, liquidati come in atti.
Il principio della soccombenza impone di porre a carico dell'attore le spese di lite sostenute da da liquidare previa riduzione del 50% in ragione della non CP_1 particolare complessità della questione relativa al rapporto processuale tra le dette parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa proposta da nei confronti di con sede in Trento, via Parte_1 Parte_2 della Cooperazione n° 33, in persona del legale rappresentante, e di , con sede CP_1 in Trento, Piazza delle Donne Lavoratrici n° 2, in persona del legale rappresentante, disattesa ogni contraria domanda, istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1) condanna a pagare a la somma di € 4.158,08, Parte_2 Parte_1 oltre interessi dal 31.5.2025 al saldo, nonché la somma di € 320,23 e la somma di
€ 488,00, oltre interessi legali sino al saldo;
pagina 10 di 11 2) rigetta la domanda proposta da nei confronti di;
Parte_1 CP_1
3) condanna a rifondere a le spese di lite, che Parte_2 Parte_1 liquida (di ufficio in difetto di nota) in € 2.552,00 per compenso, € 115,00 per esborsi, oltre rimborso spese forfettarie del 15 %, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore, dichiaratosi antistatario;
4) pone gli oneri della ctu medico legale, liquidati come in atti, a carico di Pt_2
Parte_2
5) condanna a rifondere a le spese di lite, che liquida (di Parte_1 CP_1 ufficio in difetto di nota) in € 1.276,00 per compenso, oltre rimborso spese forfettarie del 15 %, Iva e Cpa come per legge.
Così deciso in Trento in data 1.7.2025
Il giudice dott. Giuseppe Barbato
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRENTO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Giuseppe Barbato pronunzia la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado n° 1376/2023 R.G. promossa da
, residente in Malè (TN), frazione Magras n° 35 Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Elisabetta Pisani
PARTE ATTRICE
C O N T R O con sede in Trento, via della Cooperazione, n° 33, Parte_2 in persona del legale rappresentante rappresentata e difesa dall'avv. Anna Polito e dall'avv. Adrea Girardi
PARTE CONVENUTA
E
Controparte_1
), con sede in Trento, Piazza delle Donne
[...]
Lavoratrici n° 2, in persona del suo procuratore speciale rappresentata e difesa dall'avv. Anna Polito e dall'avv. Adrea Girardi
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: risarcimento danni
CONCLUSIONI:
Parte attrice così conclude:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni diversa domanda ed eccezione eventualmente formulata da parte del convenuto disattesa e rigettata:
pagina 1 di 11 in via principale e nel merito: per le ragioni dedotte in narrativa, dichiarare la responsabilità di per le lesioni subite dal Sig. a causa Parte_2 Parte_1 del sinistro di cui in premessa e, per l'effetto, condannare i convenuti in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni in favore dell'attore nella misura di € 27.239,78 o di quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi, oltre Cnpa e rimborso forfettario da distrarre a favore del procuratore sottofirmato.
In via istruttoria: a prova diretta e, comunque, contraria sull'avversario capitolato istruttorio, si chiede di essere ammessi a provare per testi le circostanze esposte nella
memoria ex art. 171 ter, n. 2, c.p.c., con capitolazione da 1 a 15, comunque da intendersi precedute dalle parole “vero che” ai sensi e per gli effetti dell'art. 244 c.p.c.”
La convenuta così conclude: Parte_2
“in via principale: rigettare le domande avversarie perché infondate in fatto ed in diritto;
in via subordinata: in caso di mancato accoglimento delle conclusioni rassegnate in principalità, dedurre dall'importo eventualmente riconosciuto a parte attrice la somma già versata ante causam – Compagnia che assicura la – CP_1 Parte_2 pari ad Euro 3.000,00; in ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio comprese spese generali 15%, C.P.A. e I.V.A. se dovuta come per legge;
in via istruttoria: si chiede che codesto Ill.mo Giudice ordini al sig. , ai sensi Parte_1 dell'art. 210 c.p.c., l'esibizione degli atti di transazione e quietanza nonché qualsivoglia altra documentazione attestante i pagamenti ricevuti da altre Compagnie di assicurazione - non solo in relazione all'art. 5 della convenzione di cui al doc. 1 del fascicolo di parte attrice - relativi al sinistro de quo e/o documentazione attestante procedimenti di liquidazione in corso”
La convenuta così conclude: CP_1 CP_
“in via preliminare: accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di per i motivi di cui al paragrafo 1 della comparsa di costituzione;
[...] in via principale: rigettare le domande avversarie perché infondate in fatto ed in diritto per i motivi di cui al paragrafo 2 della comparsa di costituzione;
pagina 2 di 11 in via subordinata: in caso di mancato accoglimento delle conclusioni rassegnate in principalità, dedurre dall'importo eventualmente riconosciuto a parte attrice la somma già versata ante causam Compagnia che assicura la - CP_1 Parte_2 pari ad Euro 3.000,00; in ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio comprese spese generali 15%, C.P.A. e I.V.A. se dovuta come per legge;
in via istruttoria: si chiede che codesto Ill.mo Giudice ordini al sig. , ai sensi Parte_1 dell'art. 210 c.p.c., l'esibizione degli atti di transazione e quietanza nonché qualsivoglia altra documentazione attestante i pagamenti ricevuti da altre Compagnie di assicurazione - non solo in relazione all'art. 5 della convenzione di cui al doc. 1 del
fascicolo di parte attrice - relativi al sinistro de quo e/o documentazione attestante procedimenti di liquidazione in corso”
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente conveniva in giudizio la società Parte_1
con sede in Trento, via della Cooperazione n° 33, e la , Parte_2 CP_1 con sede in Trento, Piazza delle Lavoratrici n° 2, in persona dei rispettivi legali rappresentati, per sentirle condannare, in solido, al pagamento della somma di €
27.239,78 o del diverso importo ritenuto di giustizia a titolo di risarcimento dei danni subiti a seguito del sinistro occorsogli verso le ore 9,00 del 14 novembre 2018 allorché, mentre era impegnato in uno stage in regime di alternanza scuola-lavoro presso la si era ferito gravemente nell'uso di una macchina cambratrice per la Parte_2 cucitura di libri e riviste, riportando “amputazione apicale falange ungueale III dito mano sinistra” e, in seguito, anche un disturbo di natura psichica.
Dopo aver sostenuto, fra l'altro, che la responsabilità del sinistro era imputabile alla società che, in spregio a quanto stabilito nella convenzione che Parte_2 disciplinava lo stage, lo aveva ospitato “senza alcuna capacità organizzativa prescritta
e/o tutor a disposizione” e omettendo qualsivoglia informativa su norme antinfortunistiche e sicurezza, e che la compagnia assicuratrice della detta CP_1 società, gli aveva versato la somma di € 3.000,00, l'attore assumeva che dovevano essergli risarciti i vari danni subiti, sia patrimoniali per spese mediche, sia non patrimoniali (biologico, morale, estetico, psicologico e per perdita di capacità lavorativa).
Si costituivano in giudizio entrambe le parti convenute.
pagina 3 di 11 La contestava soltanto la sussistenza e l'ammontare dei danni Parte_2 dedotti ex adverso, evidenziando che la somma di € 3.000,00 già incassata dall'attore era sufficiente a coprire tutti i pregiudizi subiti dallo stesso, di talché concludeva chiedendo di rigettare la domanda di controparte e, in subordine, di detrarre dall'eventuale acconto risarcitorio il detto importo.
oltre a formulare la stessa contestazione in punto di quantum CP_1 debeatur e a rassegnare le identiche conclusioni dell'assicurata, eccepiva in via preliminare il proprio “difetto di legittimazione passiva”, evidenziando che l'attore non aveva azione diretta nei suoi confronti.
Sull'istanza ex art. 210 c.p.c. di parte convenuta
Va in primo luogo esaminata l'istanza ex art. 210 c.p.c. con cui le parti convenute hanno chiesto, anche in sede di conclusioni, di ordinare all'attore “l'esibizione degli atti di transazione e quietanza nonché qualsivoglia altra documentazione attestante i pagamenti ricevuti da altre Compagnie di assicurazione - non solo in relazione all'art. 5 della convenzione di cui al doc. 1 del fascicolo di parte attrice - relativi al sinistro de quo
e/o documentazione attestante procedimenti di liquidazione in corso”.
L'istanza appare formulata in termini eccessivamente generici e sostanzialmente esplorativi, non essendosi del resto provato, né peraltro specificamente dedotto, l'effettivo incasso, da parte di , di indennizzi versati da una o più compagnie Parte_1 assicuratrici esattamente indicate, ciò significando che non è neppure certa l'effettiva materiale esistenza dei documenti da esibire, il che costituisce ex se condizione ostativa a una declaratoria di accoglimento in applicazione del principio di diritto secondo cui
“l'ordine di esibizione ex art. 210 cod. proc. civ., che è rimesso al potere discrezionale del giudice di merito, richiede, quale requisito di ammissibilità, oltre all'interesse della parte che domanda l'acquisizione del documento…la certezza dell'esistenza del documento medesimo” (così Cass., n° 11709/2002; nello stesso senso v. Cass., n°
26943/2007, secondo cui “l'esibizione di documenti…non può essere chiesta, ai sensi dell'art. 210 cod. proc. civ., a fini meramente esplorativi, allorquando neppure la parte istante deduca elementi sulla effettiva esistenza del documento e sul suo contenuto per verificarne la rilevanza in giudizio e ciò in quanto potrebbe determinarsi una protrazione della fase istruttoria priva di qualsiasi utilità, anche per la stessa parte istante, a danno
pagina 4 di 11 del principio di ragionevole durata del processo”; v., fra le altre, anche Cass., n°
2772/2003 e Cass., n° 1123/1987).
Sull'eccezione di difetto di legittimazione passiva di CP_1
Al riguardo devesi considerare che “nell'assicurazione della responsabilità civile,
l'obbligazione dell'assicuratore al pagamento dell'indennizzo all'assicurato è autonoma e distinta dall'obbligazione risarcitoria dell'assicurato verso il danneggiato, e ciò anche nell'eventualità in cui l'indennità venga pagata - materialmente - direttamente al terzo ai sensi dell'art. 1917, comma secondo cod. civ. Da ciò consegue che, non sussistendo un rapporto immediato e diretto tra l'assicuratore ed il terzo, quest'ultimo, in mancanza di
una normativa specifica come quella della responsabilità civile derivante dalla circolazione stradale, non ha azione diretta nei confronti dell'assicuratore” (così Cass.,
n° 8885/2010).
non ha, dunque, alcun diritto nei confronti di , compagnia Parte_1 CP_1 assicuratrice di e pertanto non ha la possibilità di agire direttamente Parte_2 nei confronti della stessa, alla quale, quindi, non è riferibile la titolarità passiva della situazione giuridica controversa.
Ne consegue il rigetto della domanda nei confronti di . CP_1
Sulla responsabilità del sinistro
La convenuta non ha formulato alcun rilievo in ordine alla Parte_2 descrizione delle modalità di accadimento del sinistro oggetto di causa riportata in citazione, dando espressamente atto nella memoria istruttoria dd. 21.9.2023 che “non è in contestazione l'an debeatur”, sicché, stante il disposto dell'art. 115 c.p.c., si può ritenere incontroversa la verificazione dell'incidente nelle circostanze di tempo e di luogo indicate nell'atto introduttivo, il che induce a ravvisare l'esclusiva responsabilità della suddetta società, che, seppure tenuta, fra l'altro, a garantire lo svolgimento dello stage in termini tali da preservare l'incolumità degli studenti, non ha provato e, come detto, neppure dedotto di aver rispettato le norme antinfortunistiche specificamente stabilite in relazione all'attività prestata dall'attore, e neppure di aver adottato tutte le misure necessarie per tutelarne l'integrità, vigilando altresì sulla loro effettiva applicazione.
La responsabilità del sinistro va, dunque, ascritta in via esclusiva alla
[...]
Parte_2 pagina 5 di 11 Sui danni subiti da Parte_1
Per quanto poi attiene alla natura e all'entità dei danni oggetto della domanda risarcitoria in esame, occorre fare riferimento alla ctu medico legale espletata dalla consulente tecnica d'ufficio nominata in corso di causa, le cui conclusioni appaiono integralmente condivisibili e, quindi, possono essere poste a fondamento della presente sentenza, in quanto formulate all'esito di un'indagine peritale completa nella disamina del complessivo stato di malattia, sorrette da congrua ed esauriente motivazione e non significativamente inficiata dai rilievi critici del ct di parte attrice in ordine al disturbo psichico permanente asseritamente riportato dall'attore, escluso dall'ausiliare con esaurienti e argomentate considerazioni (v. pagg. 25 e ss della relazione peritale), che non vi è ragione di disattendere e che, pertanto, devono qui intendersi integralmente richiamate quale parte integrante della presente sentenza.
L'eseguito accertamento peritale ha consentito di stabilire, anche in base alla documentazione in atti, che nel sinistro oggetto di causa riportò “trauma al Parte_1
III dito di mano sinistra ferita lacero-contusa e amputazione apicale della falange distale”, che, a dire della Ctu, è lesione compatibile “con la tipologia dell'evento così come descritto dall'interessato” e che ha poi comportato “amputazione falange distale III dito mano sinistra”.
La Ctu ha, quindi, quantificato il periodo di inabilità temporanea in complessivi
105 giorni (di cui 15 giorni di inabilità parziale al 75%, 20 giorni al 50%, 30 giorni al
25% e gli ultimi 30 giorni al 10%) e il “danno permanente di natura biologica” (“postumi bene stabilizzati, segnatamente rappresentati da esiti estetico/disfunzionali di amputazione apicale della falange distale di III dito di mano sinistra con distrofia ungueale e conservazione della matrice, in soggetto destrimane”) nella misura del 2%.
Considerato poi che “il danno biologico (cioè la lesione della salute), quello morale (cioè la sofferenza interiore) e quello dinamico-relazionale (altrimenti definibile
"esistenziale", e consistente nel peggioramento delle condizioni di vita quotidiane, risarcibile nel caso in cui l'illecito abbia violato diritti fondamentali della persona) integrano componenti autonome dell'unitario danno non patrimoniale, le quali, pur valutate nello loro differenza ontologica, devono sempre dar luogo ad una valutazione globale” (così Cass., n° 25817/2017), per la relativa quantificazione monetaria, da effettuarsi necessariamente in via equitativa, può farsi riferimento alle ultime (quelle del giugno 2024) tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, che, nell'applicare il metodo del pagina 6 di 11 punto tabellare con il calcolo del valore del punto di invalidità permanente in funzione crescente della percentuale di invalidità e in funzione decrescente dell'età del soggetto leso, prevedono la liquidazione unitaria sia del “danno biologico/dinamico-relazionale” sia del “danno da sofferenza soggettiva interiore”, e che sono considerate dalla giurisprudenza di legittimità come “quelle statisticamente maggiormente testate, per il numero elevato dei casi giudiziari e delle transazioni extragiudiziarie italiane” (così in motivazione Cass., n° 15760/06; nello stesso senso, più di recente, Cass., n° 2539/2024, secondo cui le tabelle in questione “costituiscono un valido parametro di riferimento per una valutazione che sia il più possibile conformata al caso concreto”).
In relazione all'accertata invalidità permanente del 2%, tenuto conto dell'età
(anni 17) dello al momento del fatto, va liquidato l'importo di € 3.405,00 (di cui € Pt_1
2.724,00 per “danno biologico/dinamico-relazionale” ed € 681,00 per “danno da sofferenza soggettiva interiore”), senza alcuna ulteriore personalizzazione, in quanto non sono ravvisabili pregiudizi significativamente diversi da quelli standard, che normalmente derivano da una permanente menomazione dell'integrità psicofisica come quella sopra descritta, né con riferimento agli aspetti anatomo-funzionali e relazionali, né con riguardo agli aspetti di sofferenza soggettiva;
e neppure sul piano lavorativo, non constando che il dedotto attuale uso di computer con tastiera adattata sia dovuto alla riscontrata lesione permanente e non invece alla stessa attività di grafico svolta dall'attore; del resto, nell'elaborato peritale depositato in atti, la Ctu, sia pure con riferimento al disturbo psichico dedotto dal ct di parte attrice, ha evidenziato, per quanto qui rileva, che Pt_1
“ha un lavoro coerente con il proprio titolo di studio” e non ha palesato attuali
[...] rilevanti alterazioni del funzionamento dell'individuo relativamente alla sfera personale, ivi compresa quella lavorativa.
Per quanto attiene all'inabilità temporanea, la tabella di Milano prevede un importo base giornaliero di € 115,00 (di cui € 84,00 per danno biologico/dinamico relazionale ed € 31,00 per danno da sofferenza soggettiva interiore media presumibile), di talché, alla luce di quanto riportato dalla Ctu in relazione al periodo di malattia, devesi liquidare la complessiva somma di € 3.651,25 [di cui € 1.293,75 (=€ 86,25 x 15) per i 15 giorni di i.t. al 75 %; € 1.150,00 (=€ 57,50 x 20) per i 20 giorni di i.t. al 50 %; € 862,50
(=€ 28,75 x 30) per i 30 giorni di i.t. al 25 %; € 345,00 (=€ 111,50 x 30) per i 30 giorni al
10%].
pagina 7 di 11 In definitiva, il danno non patrimoniale subito da va liquidato nel Parte_1 complessivo importo di € 7.056,25 (=€ 3.405,00 + € 3.621,25).
Va poi considerato che, stando a quanto dedotto e documentato in atti, l'attore ha già ricevuto in data 12.10.2021 dalla compagnia assicuratrice della società
[...] la somma di € 3.000,00, che, quindi, deve essere detratta dal suindicato Parte_2 quantum risarcitorio.
Tale operazione - che per semplicità di calcolo può essere circoscritta al solo danno non patrimoniale - va effettuata con le modalità indicate dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “nel caso di pagamento di acconti, tale pagamento va sottratto dal credito risarcitorio attraverso le seguenti operazioni:
(a) rendere omogenei il credito risarcitorio e l'acconto (devalutandoli entrambi alla data dell'illecito, ovvero rivalutandoli entrambi alla data della liquidazione);
(b) detrarre l'acconto dal credito;
(c) calcolare gli interessi compensativi applicando un saggio scelto in via equitativa:
(c') sull'intero capitale rivalutato anno per anno, per il periodo che va dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto;
(c") sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto (anche in questo caso rivalutata anno per anno), per il periodo che va dal suo pagamento fino alla liquidazione definitiva” (così, in motivazione, Cass., n° 1637/2020).
Quanto all'operazione sub a), per effetto della devalutazione tra il giugno 2024 (a cui risalgono le tabelle qui applicate) e la data dell'illecito (14.11.2018), l'importo di €
7.056,25 va rideterminato in € 6.036,14; invece, l'importo di € 3.000,00 incassato dall'attore il 12.10.2021, rapportato al novembre 2018, risulta pari a € 2.918,29.
La differenza tra il credito risarcitorio di € 6.036,14 per danno non patrimoniale e la somma di € 2.918,29 già incassata (operazione sub b) è pari a € 3.117,85.
Per il calcolo degli interessi compensativi (operazione sub c), che servono a compensare il pregiudizio derivato al creditore dal ritardato conseguimento delle somme dovutegli, appare poi equo fare riferimento al tasso legale, che va applicato nei termini sopra indicati e, quindi, sull'intero capitale di € 6.036,14, rivalutato annualmente in base agli indici Istat per il periodo tra il 14.11.2018 (data dell'illecito) e il 12.10.2021 (epoca di pagamento dell'acconto) e sul detto importo residuo di € 3.117,85, rivalutato annualmente in base agli indici Istat 13.10.2021 sino al 31.5.2025.
La prima operazione porta a € 223,17, la seconda a € 817,06. pagina 8 di 11 In relazione alla voce di danno in esame deve, dunque, essere Parte_2 condannata a pagare all'attore la complessiva somma di € 4.158,08 (=€ 3.117,85 quale residuo capitale + € 223,17 + € 817,06 per interessi e rivalutazione come sopra calcolati), oltre interessi legali dal 31.5.2025 al saldo.
Sui danni patrimoniali
La pretesa risarcitoria attorea appare fondata anche con riguardo alla somma di €
251,00 (da maggiorare sino a € 320,23 per interessi e rivalutazione dalla data di ogni sinolo esborso) per spese mediche, ritenute congrue e documentate dalla Ctu, e alla somma di € 488,00 per la relazione medica legale stragiudiziale, in ordine alla quale, pur non vertendosi in materia di sinistro da circolazione stradale, può comunque venire in rilievo il principio di diritto secondo cui “le spese per consulenza medico-legale stragiudiziale di parte ex art. 148 c.d.a. hanno natura di danno emergente, natura, quindi, intrinsecamente differente rispetto alle spese processuali vere e proprie, con la conseguenza che la loro liquidazione è soggetta ai normali oneri di domanda, allegazione e prova secondo le ordinarie scansioni processuali (arg. ex Sez. Un. n.
16990/2017; ord. nn. 2644/2018, 24481/2020, in tema di spese relative ad attività legale stragiudiziale, nonché sent. n. 997/2010 e ord. n. 14444/2021, in tema di spese per attività stragiudiziale svolta da uno studio di assistenza infortunistica stradale in funzione della successiva causa risarcitoria)” (così, in motivazione, Cass., n°
37477/2022, ove si è anche precisato che “l'assistenza stragiudiziale (e, quindi, la corrispondente spesa) può ritenersi necessaria/giustificata/utile in funzione dell'esercizio stragiudiziale del diritto al risarcimento (cfr. in particolare la sentenza n. 16990/2017 delle Sezioni Unite) secondo una valutazione ex ante (rapportata alla presumibile esperienza e/o conoscenza tecnica e legale del danneggiato e non a quella qualificata del professionista), che tenga conto della particolarità del caso concreto”).
In adesione a tale impostazione interpretativa, da cui non vi è ragione di discostarsi, si può ritenere che, in base a un giudizio prognostico dell'epoca in cui venne richiesta, fosse necessaria o comunque quantomeno utile e opportuna la documentata assistenza tecnica medico legale, in quanto diretta a offrire all'attore elementi di fatto (e segnatamente la descrizione delle conseguenze lesive, temporanee e permanenti, del sinistro e la loro incidenza in termini percentuali sulla propria integrità psicofisica) in funzione dell'esercizio stragiudiziale del diritto al risarcimento e, quindi, di una più pagina 9 di 11 consapevole valutazione dell'effettiva congruità di eventuali successive offerte della compagnia assicuratrice.
Non appare poi ascrivibile decisivo rilievo in senso contrario il fatto che Pt_1
non abbia documentato l'avvenuto pagamento del detto importo di € 488,00, visto
[...] che il professionista ha provveduto a spiccare preavviso di parcella nei confronti del proprio assistito, il che è sufficiente per affermare la sussistenza della voce di credito de qua: infatti “in tema di liquidazione del danno, la locuzione 'perdita subita', con la quale
l'art. 1223 c.c. individua il danno emergente, non può essere considerata indicativa dei soli esborsi monetari o di diminuzioni patrimoniali già materialmente intervenuti, bensì include anche l'obbligazione di effettuare l'esborso, in quanto il 'vinculum iuris', nel
quale l'obbligazione stessa si sostanzia, costituisce già una posta passiva del patrimonio del danneggiato, consistente nell'insieme dei rapporti giuridici, con diretta rilevanza economica, di cui una persona è titolare” (Cass., n° 4718/2016 e Cass., n° 22826/2010).
Pertanto, va condannata a pagare all'attore la somma di € Parte_2
320,23 e la somma di € 488,00.
Sulle spese di lite
Le spese di lite, liquidate, come da dispositivo (in base al quantum risarcitorio come sopra determinato), seguono la soccombenza e, pertanto, la società Parte_2
[... deve essere condannata a pagarle all'attore, oltre a far fronte agli oneri di ctu, liquidati come in atti.
Il principio della soccombenza impone di porre a carico dell'attore le spese di lite sostenute da da liquidare previa riduzione del 50% in ragione della non CP_1 particolare complessità della questione relativa al rapporto processuale tra le dette parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa proposta da nei confronti di con sede in Trento, via Parte_1 Parte_2 della Cooperazione n° 33, in persona del legale rappresentante, e di , con sede CP_1 in Trento, Piazza delle Donne Lavoratrici n° 2, in persona del legale rappresentante, disattesa ogni contraria domanda, istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1) condanna a pagare a la somma di € 4.158,08, Parte_2 Parte_1 oltre interessi dal 31.5.2025 al saldo, nonché la somma di € 320,23 e la somma di
€ 488,00, oltre interessi legali sino al saldo;
pagina 10 di 11 2) rigetta la domanda proposta da nei confronti di;
Parte_1 CP_1
3) condanna a rifondere a le spese di lite, che Parte_2 Parte_1 liquida (di ufficio in difetto di nota) in € 2.552,00 per compenso, € 115,00 per esborsi, oltre rimborso spese forfettarie del 15 %, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore, dichiaratosi antistatario;
4) pone gli oneri della ctu medico legale, liquidati come in atti, a carico di Pt_2
Parte_2
5) condanna a rifondere a le spese di lite, che liquida (di Parte_1 CP_1 ufficio in difetto di nota) in € 1.276,00 per compenso, oltre rimborso spese forfettarie del 15 %, Iva e Cpa come per legge.
Così deciso in Trento in data 1.7.2025
Il giudice dott. Giuseppe Barbato
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