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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 10/06/2025, n. 1161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1161 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 6099/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 6099/2024 R.G. vertente tra:
(C.F.: ), nato a [...], il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Cristina Callegari e dall'Avv. Stefano Zani, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo difensore in Milano, Via Camillo Hajech n. 10, giusta procura al ricorso RICORRENTE
e
(C.F.: , nata in [...], il Controparte_1 C.F._2
23.08.1982, residente in [...]
RESISTENTE CONTUMACE
Nonché nei confronti di
(C.F. ), nata a [...] Controparte_2 C.F._3 in data 16.11.2023 in persona del curatore speciale Avv. nominata con Parte_2 decreto del 20.09.2024, elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa in Milano, Via Solari
n.19;
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza
OGGETTO: disconoscimento del figlio naturale
CONCLUSIONI
Conclusioni per parte ricorrente
Il ricorrente ha rinunciato agli atti del giudizio con dichiarazione depositata in data 24.05.2025 nella quale ha concluso nei seguenti termini:
“Il Sig. , ut supra rappresentato e difeso Parte_1
Dichiara ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 306 cpc di
RINUNCIARE AGLI ATTI DEL GIUDIZIO di impugnativa del riconoscimento della figlia naturale per difetto di veridicità ex art. 263 cc, innanzi al Tribunale di Monza - RG. n. 6099/2024 - Dott.ssa Camilla Filauro e
CHIEDE che sia dichiarata l'estinzione del processo.
Dichiara altresì che non si sottoporrà agli accertamenti testistici ritenuti necessari dal Tribunale medesimo.”
Conclusioni per il curatore speciale della minore
Il curatore speciale della minore con nota del 28.05.2025 ha accettato la rinuncia agli atti del giudizio nei termini che seguono
“La sottoscritta accetta pertanto la rinuncia agli atti del signor ex art. 306 c.p.c.. e chiede Pt_1 che sia dichiarata l'estinzione del giudizio in epigrafe.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 24.09.2024 adiva l'intestato Tribunale al fine di Parte_1 impugnare per difetto di veridicità il riconoscimento della minore , nata in [...] Controparte_2
16.11.2023, effettuato dal ricorrente con dichiarazione trascritta nei registri di nascita del Comune di
TE MI, al n. 2, parte I, serie A, anno 2023.
All'esito dell'udienza del 25.02.2025, il Giudice delegato trasmetteva gli atti al Collegio per la decisione.
Con ordinanza del 27.02.2025 il Giudice delegato rimetteva la causa in istruttoria per l'ulteriore corso del procedimento e, ritenuta la necessità di disporre Consulenza Tecnica d'Ufficio volta a stabilire la sussistenza di un rapporto di filiazione tra la minore e , Controparte_2 Parte_1 nominava quale CTU il dott. e fissava udienza per il conferimento dell'incarico e il Persona_1 giuramento del CTU per il giorno 20.03.2025 disponendone la trattazione ex art. 127 ter c.p.c.
Con ordinanza del 12.05.2025 il Giudice delegato, tenuto conto della nota del CTU ove lo stesso rappresentava che la madre della minore non si era presentata all'incontro fissato per l'inizio delle operazioni peritali, fissava termine al CTU al 22.05.2025 per il deposito di nota con precisazione della nuova data di inizio delle operazioni peritali e la durata delle stesse.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 22.05.2025 il Giudice delegato fissava nuovo termine per l'espletamento delle operazioni peritali e rinviava la causa all'udienza del 02.10.2025.
In data 24.05.2025 depositava atto di rinuncia agli atti del giudizio, che il curatore Parte_1 speciale della minore accettava con dichiarazione depositata in data 28.05.2025.
Ritiene il Tribunale che a fronte della rinuncia agli atti del giudizio da parte del ricorrente, accettata dal curatore speciale della minore nell'interesse della minore stessa, deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio. La minore, infatti, come ben risulta dalle memorie depositate dal curatore speciale della stessa e come confermato dallo stesso ricorrente, ha ormai instaurato significativi rapporti sia con il ricorrente che con gli altri figli dello stesso, motivo per cui, tenuto conto dell'assoluta irreperibilità della madre della minore quale accertata anche dal Tribunale dei Minorenni di Milano nell'ambito del procedimento ivi pendente a tutela di tutti i figli del ricorrente, la rinuncia agli atti del giudizio risponde all'interesse della minore stessa.
Le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili con riferimento alla resistente che non costituendosi non si è opposta all'accoglimento delle domande avversarie.
Le spese del curatore speciale della minore, che si liquidano come da dispositivo tenuto conto dell'attività processuale svolta, devono essere poste a carico di che con la sua Parte_1 domanda successivamente rinunciata ha dato causa alla nomina di un curatore per la minore anche nell'ambito del presente giudizio. Le spese cosi liquidate, tenuto conto dell'ammissione della minore al Patrocinio a Spese dello Stato, dovranno essere distratte a favore dell'Erario anticipatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti di e , con ricorso depositato in Controparte_1 Controparte_2 data 24.09.2024, così provvede:
I. Dichiara l'estinzione del processo per rinuncia agli atti del giudizio;
II. Dichiara irripetibili le spese di lite rispetto alla resistente;
III. Condanna a rifondere all'avv. quale curatore speciale della Parte_1 Parte_2 minore , le spese di lite che si liquidano in € 1.300,00 per compensi oltre iva e Controparte_2 cpa come per legge e al 15% quale rimborso spese forfetarie, con distrazione a favore dell'Erario anticipatario.
Così deciso in Monza nella Camera di Consiglio del giorno 5 giugno 2025
Il Presidente
Dott. Carmen Arcellaschi
Il Giudice estensore dott. Camilla Filauro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 6099/2024 R.G. vertente tra:
(C.F.: ), nato a [...], il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Cristina Callegari e dall'Avv. Stefano Zani, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo difensore in Milano, Via Camillo Hajech n. 10, giusta procura al ricorso RICORRENTE
e
(C.F.: , nata in [...], il Controparte_1 C.F._2
23.08.1982, residente in [...]
RESISTENTE CONTUMACE
Nonché nei confronti di
(C.F. ), nata a [...] Controparte_2 C.F._3 in data 16.11.2023 in persona del curatore speciale Avv. nominata con Parte_2 decreto del 20.09.2024, elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa in Milano, Via Solari
n.19;
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza
OGGETTO: disconoscimento del figlio naturale
CONCLUSIONI
Conclusioni per parte ricorrente
Il ricorrente ha rinunciato agli atti del giudizio con dichiarazione depositata in data 24.05.2025 nella quale ha concluso nei seguenti termini:
“Il Sig. , ut supra rappresentato e difeso Parte_1
Dichiara ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 306 cpc di
RINUNCIARE AGLI ATTI DEL GIUDIZIO di impugnativa del riconoscimento della figlia naturale per difetto di veridicità ex art. 263 cc, innanzi al Tribunale di Monza - RG. n. 6099/2024 - Dott.ssa Camilla Filauro e
CHIEDE che sia dichiarata l'estinzione del processo.
Dichiara altresì che non si sottoporrà agli accertamenti testistici ritenuti necessari dal Tribunale medesimo.”
Conclusioni per il curatore speciale della minore
Il curatore speciale della minore con nota del 28.05.2025 ha accettato la rinuncia agli atti del giudizio nei termini che seguono
“La sottoscritta accetta pertanto la rinuncia agli atti del signor ex art. 306 c.p.c.. e chiede Pt_1 che sia dichiarata l'estinzione del giudizio in epigrafe.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 24.09.2024 adiva l'intestato Tribunale al fine di Parte_1 impugnare per difetto di veridicità il riconoscimento della minore , nata in [...] Controparte_2
16.11.2023, effettuato dal ricorrente con dichiarazione trascritta nei registri di nascita del Comune di
TE MI, al n. 2, parte I, serie A, anno 2023.
All'esito dell'udienza del 25.02.2025, il Giudice delegato trasmetteva gli atti al Collegio per la decisione.
Con ordinanza del 27.02.2025 il Giudice delegato rimetteva la causa in istruttoria per l'ulteriore corso del procedimento e, ritenuta la necessità di disporre Consulenza Tecnica d'Ufficio volta a stabilire la sussistenza di un rapporto di filiazione tra la minore e , Controparte_2 Parte_1 nominava quale CTU il dott. e fissava udienza per il conferimento dell'incarico e il Persona_1 giuramento del CTU per il giorno 20.03.2025 disponendone la trattazione ex art. 127 ter c.p.c.
Con ordinanza del 12.05.2025 il Giudice delegato, tenuto conto della nota del CTU ove lo stesso rappresentava che la madre della minore non si era presentata all'incontro fissato per l'inizio delle operazioni peritali, fissava termine al CTU al 22.05.2025 per il deposito di nota con precisazione della nuova data di inizio delle operazioni peritali e la durata delle stesse.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 22.05.2025 il Giudice delegato fissava nuovo termine per l'espletamento delle operazioni peritali e rinviava la causa all'udienza del 02.10.2025.
In data 24.05.2025 depositava atto di rinuncia agli atti del giudizio, che il curatore Parte_1 speciale della minore accettava con dichiarazione depositata in data 28.05.2025.
Ritiene il Tribunale che a fronte della rinuncia agli atti del giudizio da parte del ricorrente, accettata dal curatore speciale della minore nell'interesse della minore stessa, deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio. La minore, infatti, come ben risulta dalle memorie depositate dal curatore speciale della stessa e come confermato dallo stesso ricorrente, ha ormai instaurato significativi rapporti sia con il ricorrente che con gli altri figli dello stesso, motivo per cui, tenuto conto dell'assoluta irreperibilità della madre della minore quale accertata anche dal Tribunale dei Minorenni di Milano nell'ambito del procedimento ivi pendente a tutela di tutti i figli del ricorrente, la rinuncia agli atti del giudizio risponde all'interesse della minore stessa.
Le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili con riferimento alla resistente che non costituendosi non si è opposta all'accoglimento delle domande avversarie.
Le spese del curatore speciale della minore, che si liquidano come da dispositivo tenuto conto dell'attività processuale svolta, devono essere poste a carico di che con la sua Parte_1 domanda successivamente rinunciata ha dato causa alla nomina di un curatore per la minore anche nell'ambito del presente giudizio. Le spese cosi liquidate, tenuto conto dell'ammissione della minore al Patrocinio a Spese dello Stato, dovranno essere distratte a favore dell'Erario anticipatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti di e , con ricorso depositato in Controparte_1 Controparte_2 data 24.09.2024, così provvede:
I. Dichiara l'estinzione del processo per rinuncia agli atti del giudizio;
II. Dichiara irripetibili le spese di lite rispetto alla resistente;
III. Condanna a rifondere all'avv. quale curatore speciale della Parte_1 Parte_2 minore , le spese di lite che si liquidano in € 1.300,00 per compensi oltre iva e Controparte_2 cpa come per legge e al 15% quale rimborso spese forfetarie, con distrazione a favore dell'Erario anticipatario.
Così deciso in Monza nella Camera di Consiglio del giorno 5 giugno 2025
Il Presidente
Dott. Carmen Arcellaschi
Il Giudice estensore dott. Camilla Filauro