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Sentenza 5 aprile 2025
Sentenza 5 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 05/04/2025, n. 491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 491 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 8054/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BERGAMO
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Dimatteo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 8054/2021 promossa da:
, Parte_1 Parte_2 Parte_3
, rappresentati e difesi dall'Avv. Paolo Maffi, elettivamente domiciliati come
[...] da procura in atti
Parte opponente
Contro
, rappresentata e difesa dall'Avv. Sonia Riva, Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato come da procura in atti
Parte opposta
Conclusioni
Come da cc.dd. fogli di p.c. depositati nel fascicolo telematico Premessa sulla correlazione tra la cd. ragione più liquida e tecniche redazionali della sentenza. In una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., la recente giurisprudenza di legittimità ha statuito che le decisioni giudiziarie possono essere adottate sulla base della cd. ragione più liquida (Cass. n. 12002/2014; v. anche, ex multis, Cass. n. 9309/2020).
Tale approccio interpretativo – in dottrina autorevolmente considerato quale applicazione del brocardo
Nihil fit plura quod fieri potest per pauciora - deve informare anche la tecnica redazionale della motivazione dei provvedimenti con cui si definisce un giudizio, e tanto anche a fronte del canone dettato dall'art. 132, II comma n. 4 c.p.c. e dall'art. 118 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile per cui la motivazione deve consistere nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
Da tanto consegue che la motivazione della presente sentenza – a fronte della ragione su cui si fonda il rigetto, a fronte dunque dell'esito del giudizio e delle ragioni poste a fondamento della presente decisione – illustrerà in via di estrema sintesi l'oggetto del thema decidendum e le prospettazioni difensive delle parti in causa.
1. Procedimento monitorio. Con ricorso ai sensi dell'art. 638 c.p.c. la società Controparte_1
quale cessionaria del credito vantato dalla società ha chiesto e ottenuto che il Controparte_2
Tribunale di Bergamo ingiungesse al NO di pagare l'importo di € 9.309,96, “come da Parte_4 fattura acclusa al […] ricorso sub allegato 1”.
2. Prospettazione difensiva di parte opponente. Il NO ha chiesto di revocare il Parte_4
decreto ingiuntivo n. 2814/2021 emesso dal Tribunale di Bergamo il 1 settembre 2021 per i seguenti motivi:
a) carenza di legittimazione attiva e della legittimazione ad agire della società Controparte_1
[...]
b) intervenuta prescrizione del diritto di pagamento dei crediti di cui alla fattura prodotta in sede monitoria, emessa il 28 aprile 2016 e relativa ad una serie di importi scaduti nel periodo che va dall'11 aprile 2008 al 26 giugno 2015;
c) la suddetta fattura fa riferimento alla fornitura di gas naturale ad uso domestico, mentre nella dichiarazione prodotta in sede monitoria sub doc. 8 si fa riferimento alla fornitura di energia elettrica.
2.1. Nel corso del giudizio è deceduto il NO e pertanto è stata dichiarata l'interruzione Parte_4
del processo. La causa è stata riassunta dagli eredi del NO , NOi Pt_4 Parte_1 Parte_2 , e che hanno rinnovato le eccezioni e le conclusioni già
[...] Parte_3 Parte_3 formulate dall'ingiunto.
3. Prospettazione difensiva di parte opposta. Si è costituita in giudizio la società Controparte_1
che nella comparsa di costituzione e risposta ha chiesto il rigetto dell'opposizione per i seguenti
[...]
motivi:
a) sussistenza della propria legittimazione ad agire in ragione del contratto di cessione prodotto sub doc. 5 (oltre che in ragione della comunicazione già prodotta in sede monitoria sub doc. 4);
b) ai sensi dell'art. 115 c.p.c., sussistenza della prova della somministrazione effettuata in favore del NO;
Pt_4
c) infondatezza dell'eccezione di prescrizione per intervenuta interruzione del termine di prescrizione;
il difensore di parte opponente – deduce l'opposta – nella lettera inviata per conto del NO il 18 febbraio 2020 ha infatti riferito che l'opponente aveva già contestato il Pt_4
credito in data 16 maggio 2026; da tanto - conclude l'opposta – si inferisce che la bolletta era stata ricevuta.
4. Accoglimento dell'opposizione. In ragione dell'intervenuta prescrizione quinquennale del diritto di credito vantato, l'opposizione è fondata e pertanto deve essere accolta, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
4.1. Vale riportare innanzitutto tramite screenshot la fattura prodotta in sede monitoria, posta a fondamento della pretesa creditoria vantata dall'odierna opposta:
4.2. Come anticipato, parte opponente ha eccepito l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito relativo alla fornitura relativa al periodo 12 aprile 2008 – 26 giugno 2015 e ha eccepito che la fattura - grazie all'intervento del proprio difensore - è stata ricevuta dal NO solo dopo l'avvenuta Pt_4
notifica del decreto ingiuntivo, allorquando il difensore ha contestato la sussistenza del rapporto originario e quindi di ogni debito tra il NO ed Pt_4 Controparte_3
[...
. Parte opposta ha eccepito l'infondatezza di tale eccezione e a supporto, oltre a quanto sopra riportato (§ 3, lett. c) ha dedotto che non corrisponde al vero quanto sostenuto dal NO in ordine Pt_4
alla mancata ricezione della fattura oggetto di causa e la contestuale richiesta di pagamento del dovuto;
il difensore di parte attrice opponente - osserva l'opposta - nella lettera di risposta all'ultima intimazione inviata il 18 febbraio 2020 ha riferito che il sig. aveva già contestato il credito con il Pt_4 precedente difensore in data 16.05.2016, ossia 10 giorni dopo la data indicata in bolletta;
la bolletta, pertanto – conclude parte opposta – è stata ricevuta.
4.4. Parte opponente, nella memoria di replica, ha controdedotto che il mero esame della comunicazione richiamata dall'opposta (di cui al § che precede), a firma del difensore, permette di rilevare come in nessun modo sia ricavabile dal contenuto della stessa che il sig. aveva ricevuto la bolletta in Pt_4
questione come preteso da controparte.
4.5. La comunicazione cui entrambe le parti fanno riferimento nei rispettivi atti e di cui si è detto nei due
§§ che precedono non è stata prodotta in giudizio.
Parte opposta fa riferimento a tale comunicazione senza richiamare il numero di relativa produzione.
Parte opponente fa riferimento alla medesima comunicazione richiamando il documento n. 5 allegato all'atto di citazione in opposizione;
sub doc. 5 (fasc. parte opponente) risulta in realtà prodotto l'atto di diffida e messa in mora del 18 febbraio 2020 inviato dal legale incaricato da e Controparte_1
non già la comunicazione del difensore del NO : vale precisare che nessun altro dei documenti Pt_4 allegati all'atto di citazione (dunque, quelli dalla numerazione diversa dal n. 5) corrisponde a tale comunicazione.
4.6. La fattura oggetto di causa è stata inviata al NO in via dei Crederi n. 336, Fara Gera Pt_4
d'Adda.
Dal certificato di residenza storico, rilasciato dal Comune di Fara Gera d'Adda, prodotto da parte opponente sub doc. 8 (per errore materiale indicato sub doc. 9 nell'indice dell'atto di citazione) emerge quanto segue:
Il NO , dunque, non ha mai risieduto in via dei Crederi n. 336. Pt_4
Vale precisare che, come emerge dalla prima pagina della stessa fattura, il NO risulta cliente di Pt_4 quale “cliente domestico”. CP_2
4.6. Da quanto fin qui esposto emerge che in relazione a crediti maturati per il periodo di somministrazione dall'11 aprile 2008 al 26 giugno 2015 è stata emessa una fattura con un indirizzo errato, diverso da quello di residenza del NO e a cui non è risultato riconducibile. Pt_4 Vale ribadire che a fronte dell'eccepita mancata ricezione della fattura da parte dell'opponente, parte opposta ha contro eccepito che l'avvenuta ricezione è ricavabile dall'interpretazione di un documento non prodotto in giudizio.
Nel presente giudizio manca dunque la prova che la fattura dall'indirizzo errato e la contestuale richiesta di pagamento siano state ricevute dal NO . Pt_4
4.7. Da quanto esposto nei §§ che precedono discende che il primo atto interruttivo della prescrizione di cui parte opposta ha offerto prova consiste nell'atto di diffida del 18 febbraio 2020, ricevuto il 29 febbraio 2020.
Atteso che parte opposta non ha offerto la prova di aver inviato prima del 29 febbraio 2020 al NO
un atto idoneo a costituirlo in mora e ad interrompere la prescrizione (che, come correttamente Pt_4
eccepito da parte opposta, è quinquennale ex art. 2948 cod.civ. n. 4) devono ritenersi prescritti i crediti maturati fino al 29 febbraio 2015; ai sensi dell'art. 2935 cod.civ. la prescrizione comincia a decorrere infatti dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, nel caso della somministrazione coincidente con la data in cui è stata effettuata la lettura dei consumi;
tenendo conto del dettaglio letture riportato in fattura e qui di seguito riprodotto, devono pertanto ritenersi prescritti tutti i crediti maturati da parte opposta fino alla terzultima lettura del seguente elenco:
4.8. Dalla tabella riporta nel § che precede emerge che gli unici crediti non prescritti sono quelli relativi ai consumi di 1.391 mc (lettura del 23 marzo 2025) e di 74 mc (lettura del 26 giugno 2015), per un totale di 1.465 mc.
Parte opposta, pur a fronte della prescrizione eccepita da controparte nel corso di tutto il processo, ha mancato di formulare in via subordinata una domanda di condanna per i crediti ritenuti non prescritti, con puntuale indicazione dell'importo di ciascun credito maturato in relazione ad ogni lettura.
In sede di precisazione delle conclusioni parte opposta, anziché determinare il quantum della pretesa avanzata in via subordinata (quantum che la parte avrebbe dovuto individuare calcolando il prezzo degli mc somministrativi e gli oneri di legge dovuti), ha chiesto di condannare parte opponente a pagare il
“diverso importo che sarà liquidato dal giudice in via equitativa”. Questa domanda formulata in via subordinata deve essere rigettata. Vale rammentare che, ai sensi dell'art. 113 c.p.c., nel giudizio di cognizione davanti al Tribunale il Giudice non decide secondo equità (a meno che non siano tutte le parti a chiederlo), ma secondo diritto.
Da ultimo, vale precisare che se il riferimento all'equità da parte della società opposta è da intendersi nei termini di una valutazione equitativa ex art. 1226 cod.civ., la parte è incorsa in un ulteriore errore in diritto tal sorta di giudizio riguardando la quantificazione di un danno, già accertato, di cui non può essere provato il preciso ammontare.
5. Spese di lite. La condanna alle spese segue il regime della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., pertanto le spese di lite vanno poste a carico di parte opposta e sono liquidate come da D.M. 55/2014, modificato dal D.M. 147/2022. Tenuto conto in particolare del parametro del valore della causa¸ applicati i valori medi dello scaglione di riferimento per la fase di studio, la fase preliminare e la fase decisoria e i valori minimi per la fase istruttoria, per compenso professionale è liquidato l'importo di €
4.237,00 oltre 15% per spese forfetarie, IVA e CPA.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa ed ulteriore istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Accoglie l'opposizione.
2. Rigetta la domanda formulata in via principale da parte opposta.
3. Revoca il decreto ingiuntivo n. 2814/2021 emesso dal Tribunale di Bergamo il 1 settembre 2021.
4. Rigetta la domanda formulata in via subordinata da parte opposta.
5. Condanna la società alla rifusione delle spese di lite in favore di Controparte_1
, e che liquida in € Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_3
4.237,00 per compenso professionale, oltre esborsi e oltre 15% per spese forfetarie, IVA e
CPA. Bergamo, 4 aprile 2025
Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Dimatteo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BERGAMO
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Dimatteo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 8054/2021 promossa da:
, Parte_1 Parte_2 Parte_3
, rappresentati e difesi dall'Avv. Paolo Maffi, elettivamente domiciliati come
[...] da procura in atti
Parte opponente
Contro
, rappresentata e difesa dall'Avv. Sonia Riva, Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato come da procura in atti
Parte opposta
Conclusioni
Come da cc.dd. fogli di p.c. depositati nel fascicolo telematico Premessa sulla correlazione tra la cd. ragione più liquida e tecniche redazionali della sentenza. In una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., la recente giurisprudenza di legittimità ha statuito che le decisioni giudiziarie possono essere adottate sulla base della cd. ragione più liquida (Cass. n. 12002/2014; v. anche, ex multis, Cass. n. 9309/2020).
Tale approccio interpretativo – in dottrina autorevolmente considerato quale applicazione del brocardo
Nihil fit plura quod fieri potest per pauciora - deve informare anche la tecnica redazionale della motivazione dei provvedimenti con cui si definisce un giudizio, e tanto anche a fronte del canone dettato dall'art. 132, II comma n. 4 c.p.c. e dall'art. 118 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile per cui la motivazione deve consistere nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
Da tanto consegue che la motivazione della presente sentenza – a fronte della ragione su cui si fonda il rigetto, a fronte dunque dell'esito del giudizio e delle ragioni poste a fondamento della presente decisione – illustrerà in via di estrema sintesi l'oggetto del thema decidendum e le prospettazioni difensive delle parti in causa.
1. Procedimento monitorio. Con ricorso ai sensi dell'art. 638 c.p.c. la società Controparte_1
quale cessionaria del credito vantato dalla società ha chiesto e ottenuto che il Controparte_2
Tribunale di Bergamo ingiungesse al NO di pagare l'importo di € 9.309,96, “come da Parte_4 fattura acclusa al […] ricorso sub allegato 1”.
2. Prospettazione difensiva di parte opponente. Il NO ha chiesto di revocare il Parte_4
decreto ingiuntivo n. 2814/2021 emesso dal Tribunale di Bergamo il 1 settembre 2021 per i seguenti motivi:
a) carenza di legittimazione attiva e della legittimazione ad agire della società Controparte_1
[...]
b) intervenuta prescrizione del diritto di pagamento dei crediti di cui alla fattura prodotta in sede monitoria, emessa il 28 aprile 2016 e relativa ad una serie di importi scaduti nel periodo che va dall'11 aprile 2008 al 26 giugno 2015;
c) la suddetta fattura fa riferimento alla fornitura di gas naturale ad uso domestico, mentre nella dichiarazione prodotta in sede monitoria sub doc. 8 si fa riferimento alla fornitura di energia elettrica.
2.1. Nel corso del giudizio è deceduto il NO e pertanto è stata dichiarata l'interruzione Parte_4
del processo. La causa è stata riassunta dagli eredi del NO , NOi Pt_4 Parte_1 Parte_2 , e che hanno rinnovato le eccezioni e le conclusioni già
[...] Parte_3 Parte_3 formulate dall'ingiunto.
3. Prospettazione difensiva di parte opposta. Si è costituita in giudizio la società Controparte_1
che nella comparsa di costituzione e risposta ha chiesto il rigetto dell'opposizione per i seguenti
[...]
motivi:
a) sussistenza della propria legittimazione ad agire in ragione del contratto di cessione prodotto sub doc. 5 (oltre che in ragione della comunicazione già prodotta in sede monitoria sub doc. 4);
b) ai sensi dell'art. 115 c.p.c., sussistenza della prova della somministrazione effettuata in favore del NO;
Pt_4
c) infondatezza dell'eccezione di prescrizione per intervenuta interruzione del termine di prescrizione;
il difensore di parte opponente – deduce l'opposta – nella lettera inviata per conto del NO il 18 febbraio 2020 ha infatti riferito che l'opponente aveva già contestato il Pt_4
credito in data 16 maggio 2026; da tanto - conclude l'opposta – si inferisce che la bolletta era stata ricevuta.
4. Accoglimento dell'opposizione. In ragione dell'intervenuta prescrizione quinquennale del diritto di credito vantato, l'opposizione è fondata e pertanto deve essere accolta, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
4.1. Vale riportare innanzitutto tramite screenshot la fattura prodotta in sede monitoria, posta a fondamento della pretesa creditoria vantata dall'odierna opposta:
4.2. Come anticipato, parte opponente ha eccepito l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito relativo alla fornitura relativa al periodo 12 aprile 2008 – 26 giugno 2015 e ha eccepito che la fattura - grazie all'intervento del proprio difensore - è stata ricevuta dal NO solo dopo l'avvenuta Pt_4
notifica del decreto ingiuntivo, allorquando il difensore ha contestato la sussistenza del rapporto originario e quindi di ogni debito tra il NO ed Pt_4 Controparte_3
[...
. Parte opposta ha eccepito l'infondatezza di tale eccezione e a supporto, oltre a quanto sopra riportato (§ 3, lett. c) ha dedotto che non corrisponde al vero quanto sostenuto dal NO in ordine Pt_4
alla mancata ricezione della fattura oggetto di causa e la contestuale richiesta di pagamento del dovuto;
il difensore di parte attrice opponente - osserva l'opposta - nella lettera di risposta all'ultima intimazione inviata il 18 febbraio 2020 ha riferito che il sig. aveva già contestato il credito con il Pt_4 precedente difensore in data 16.05.2016, ossia 10 giorni dopo la data indicata in bolletta;
la bolletta, pertanto – conclude parte opposta – è stata ricevuta.
4.4. Parte opponente, nella memoria di replica, ha controdedotto che il mero esame della comunicazione richiamata dall'opposta (di cui al § che precede), a firma del difensore, permette di rilevare come in nessun modo sia ricavabile dal contenuto della stessa che il sig. aveva ricevuto la bolletta in Pt_4
questione come preteso da controparte.
4.5. La comunicazione cui entrambe le parti fanno riferimento nei rispettivi atti e di cui si è detto nei due
§§ che precedono non è stata prodotta in giudizio.
Parte opposta fa riferimento a tale comunicazione senza richiamare il numero di relativa produzione.
Parte opponente fa riferimento alla medesima comunicazione richiamando il documento n. 5 allegato all'atto di citazione in opposizione;
sub doc. 5 (fasc. parte opponente) risulta in realtà prodotto l'atto di diffida e messa in mora del 18 febbraio 2020 inviato dal legale incaricato da e Controparte_1
non già la comunicazione del difensore del NO : vale precisare che nessun altro dei documenti Pt_4 allegati all'atto di citazione (dunque, quelli dalla numerazione diversa dal n. 5) corrisponde a tale comunicazione.
4.6. La fattura oggetto di causa è stata inviata al NO in via dei Crederi n. 336, Fara Gera Pt_4
d'Adda.
Dal certificato di residenza storico, rilasciato dal Comune di Fara Gera d'Adda, prodotto da parte opponente sub doc. 8 (per errore materiale indicato sub doc. 9 nell'indice dell'atto di citazione) emerge quanto segue:
Il NO , dunque, non ha mai risieduto in via dei Crederi n. 336. Pt_4
Vale precisare che, come emerge dalla prima pagina della stessa fattura, il NO risulta cliente di Pt_4 quale “cliente domestico”. CP_2
4.6. Da quanto fin qui esposto emerge che in relazione a crediti maturati per il periodo di somministrazione dall'11 aprile 2008 al 26 giugno 2015 è stata emessa una fattura con un indirizzo errato, diverso da quello di residenza del NO e a cui non è risultato riconducibile. Pt_4 Vale ribadire che a fronte dell'eccepita mancata ricezione della fattura da parte dell'opponente, parte opposta ha contro eccepito che l'avvenuta ricezione è ricavabile dall'interpretazione di un documento non prodotto in giudizio.
Nel presente giudizio manca dunque la prova che la fattura dall'indirizzo errato e la contestuale richiesta di pagamento siano state ricevute dal NO . Pt_4
4.7. Da quanto esposto nei §§ che precedono discende che il primo atto interruttivo della prescrizione di cui parte opposta ha offerto prova consiste nell'atto di diffida del 18 febbraio 2020, ricevuto il 29 febbraio 2020.
Atteso che parte opposta non ha offerto la prova di aver inviato prima del 29 febbraio 2020 al NO
un atto idoneo a costituirlo in mora e ad interrompere la prescrizione (che, come correttamente Pt_4
eccepito da parte opposta, è quinquennale ex art. 2948 cod.civ. n. 4) devono ritenersi prescritti i crediti maturati fino al 29 febbraio 2015; ai sensi dell'art. 2935 cod.civ. la prescrizione comincia a decorrere infatti dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, nel caso della somministrazione coincidente con la data in cui è stata effettuata la lettura dei consumi;
tenendo conto del dettaglio letture riportato in fattura e qui di seguito riprodotto, devono pertanto ritenersi prescritti tutti i crediti maturati da parte opposta fino alla terzultima lettura del seguente elenco:
4.8. Dalla tabella riporta nel § che precede emerge che gli unici crediti non prescritti sono quelli relativi ai consumi di 1.391 mc (lettura del 23 marzo 2025) e di 74 mc (lettura del 26 giugno 2015), per un totale di 1.465 mc.
Parte opposta, pur a fronte della prescrizione eccepita da controparte nel corso di tutto il processo, ha mancato di formulare in via subordinata una domanda di condanna per i crediti ritenuti non prescritti, con puntuale indicazione dell'importo di ciascun credito maturato in relazione ad ogni lettura.
In sede di precisazione delle conclusioni parte opposta, anziché determinare il quantum della pretesa avanzata in via subordinata (quantum che la parte avrebbe dovuto individuare calcolando il prezzo degli mc somministrativi e gli oneri di legge dovuti), ha chiesto di condannare parte opponente a pagare il
“diverso importo che sarà liquidato dal giudice in via equitativa”. Questa domanda formulata in via subordinata deve essere rigettata. Vale rammentare che, ai sensi dell'art. 113 c.p.c., nel giudizio di cognizione davanti al Tribunale il Giudice non decide secondo equità (a meno che non siano tutte le parti a chiederlo), ma secondo diritto.
Da ultimo, vale precisare che se il riferimento all'equità da parte della società opposta è da intendersi nei termini di una valutazione equitativa ex art. 1226 cod.civ., la parte è incorsa in un ulteriore errore in diritto tal sorta di giudizio riguardando la quantificazione di un danno, già accertato, di cui non può essere provato il preciso ammontare.
5. Spese di lite. La condanna alle spese segue il regime della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., pertanto le spese di lite vanno poste a carico di parte opposta e sono liquidate come da D.M. 55/2014, modificato dal D.M. 147/2022. Tenuto conto in particolare del parametro del valore della causa¸ applicati i valori medi dello scaglione di riferimento per la fase di studio, la fase preliminare e la fase decisoria e i valori minimi per la fase istruttoria, per compenso professionale è liquidato l'importo di €
4.237,00 oltre 15% per spese forfetarie, IVA e CPA.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa ed ulteriore istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Accoglie l'opposizione.
2. Rigetta la domanda formulata in via principale da parte opposta.
3. Revoca il decreto ingiuntivo n. 2814/2021 emesso dal Tribunale di Bergamo il 1 settembre 2021.
4. Rigetta la domanda formulata in via subordinata da parte opposta.
5. Condanna la società alla rifusione delle spese di lite in favore di Controparte_1
, e che liquida in € Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_3
4.237,00 per compenso professionale, oltre esborsi e oltre 15% per spese forfetarie, IVA e
CPA. Bergamo, 4 aprile 2025
Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Dimatteo