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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 03/06/2025, n. 284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 284 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1151/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI SPOLETO
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, Agata Stanga, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado, iscritta al n. 1151 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, trattenuta in decisione all'udienza del 3.6.2025 e vertente
T R A
C.F.: , rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio Parte_1 C.F._1
Cecconelli
Parte ricorrente
E
, C.F.: rappresentato e difeso dall'avv. Patrizia Del CP_1 C.F._2
Frate
Parte resistente
CONCLUSIONI
Le parti discutono come da note dattiloscritte trasmesse per l'udienza di discussione, ex artt. 447 bis e 429 c.p.c., del 3.6.2024, tenuta con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. La ricorrente agisce in giudizio allegando di aver stipulato, in data 22.5.2023, un contratto di comodato a tempo indeterminato con il resistente, avente ad oggetto l'immobile di sua proprietà, sito in Vallo di Nera, località Piedipaterno, via delle Aiuole 6; che il resistente si sarebbe reso inadempiente all'obbligazione di restituzione del bene, allorché la ricorrente ne aveva, con missiva del 25.10.2023, domandato il rilascio;
di avere bisogno di pagina 1 di 8 rientrare nella disponibilità del bene per le esigenze abitative della propria madre;
che sarebbero stati parimenti infruttuosi gli ulteriori tentativi di recuperare bonariamente la disponibilità del bene e gli oggetti di proprietà della ricorrente presenti nell'immobile; di aver diritto al rilascio del bene, essendosi il contratto di comodato risolto per effetto del recesso esercitato dalla comodante, e al risarcimento del danno conseguente al mancato adempimento alla richiesta di restituzione, quantificato secondo il valore di mercato dell'appartamento nell'ipotesi di locazione dello stesso, pari alla somma mensile di € 330,00
dalla risoluzione del contratto alla restituzione del bene.
La parte formula le seguenti conclusioni: “accertata la risoluzione del contratto di comodato
sottoscritto in data 22/05/2023 ed il diritto di ad avere la restituzione del bene a Parte_1
decorrere dall'1/11/2023, condannarsi a lasciare l'immobile sito in Vallo di Nera, località CP_1
Piedipaterni, via delle Aiuole 6, libero da persone e cose;
- condannarsi al risarcimento del danno in favore di danno CP_1 Parte_1
commisurato al valore locativo del bene, pari a euro 330 mensili, per un importo pertanto di euro 3.300
fino al mese di agosto 2024 ed altresì euro 330 per ogni ulteriore mese in cui il bene sarà occupato, fino
al momento dell'effettivo rilascio;
- condannarsi parte convenuta alla rifusione delle spese del presente giudizio ed altresì al
pagamento di una somma equitativamente determinata, in favore di parte attrice, ai sensi dell'art. 12-
bis comma 3 d.lgs 28/2010”.
2. Il resistente eccepisce che il comodato sarebbe simulato, essendo al medesimo sotteso un contratto di locazione, in base al quale egli avrebbe versato alla controparte l'importo di €
350,00 in occasione dell'insediamento presso l'immobile, avvenuto nel maggio 2023, ed €
700,00, a titolo di cauzione, sempre nel maggio 2023; di avere, poi, corrisposto tramite bonifico l'ulteriore somma di € 498,00 in data 3.7.2023; di avere ricevuto dalla controparte la copia del contratto inter partes e di essersi accorto che si trattava di un comodato;
di avere ricevuto inutili rassicurazioni dalla controparte circa la possibilità di convertire il contratto di comodato in locazione;
di non avere pagato i canoni per problemi di salute;
che la controparte si sarebbe introdotta illegittimamente nell'immobile di cui si discute.
pagina 2 di 8 Il resistente contesta, in via gradata, la ricorrenza dei presupposti per la risoluzione del comodato e formula le seguenti conclusioni anche in via riconvenzionale: “1) rigettare la
domanda principale;
2) accogliere la domanda riconvenzionale di parte resistente e, per l'effetto:
a) dichiarare esistente tra le parti un contratto di locazione al canone locatizio che verrà stabilito in
corso di giudizio e, comunque, secondo il valore di mercato;
b) nell'ipotesi di riconoscimento di efficacia del contratto di comodato d'uso gratuito dell'immobile,
- ordinare la restituzione al convenuto della somma di € 1.698,00 quale ingiustificato
arricchimento della ricorrente, oltre interessi, oppure - imputare la somma di € 1.698,00, oltre interessi,
al corrispettivo del valore della occupazione sine titulo del resistente”.
3. Parte ricorrente deposita memoria integrativa per l'udienza di discussione, differita dal giudice su richiesta del resistente ex art. 418 c.p.c., con cui contesta l'avversa ricostruzione dei rapporti negoziali tra le parti, domanda il rigetto della domanda riconvenzionale della controparte e formula, a sua volta, le seguenti domande riconvenzionali: “In via subordinata, in
caso di accertamento della sussistenza di un contratto di locazione, si chiede la risoluzione dello stesso
per morosità e il rilascio del bene locato, con condanna del resistente al pagamento dei canoni di
locazione. In via provvisionale, si chiede l'emissione di ordinanza di rilascio del bene immediatamente
esecutiva”.
4. Nella specie la ricorrente domanda l'accertamento della risoluzione per effetto del recesso dal contratto di comodato stipulato senza determinazione di durata, a semplice richiesta del presunto comodante;
di contro il resistente fa valere la simulazione relativa di quel contratto, in quanto non corrispondente alla reale volontà delle parti, da ricondursi,
piuttosto, alla stipula di un contratto di locazione.
Ciò premesso, si tratta di accertare l'esistenza del diverso contratto posto a base della domanda riconvenzionale.
4.1. Ora, è noto che deve essere escluso che la prova della simulazione possa essere fornita dalle parti del medesimo contratto con testimoni atteso che la prova del contratto dissimulato può discendere soltanto mediante controdichiarazione, secondo la regola dell'art.
pagina 3 di 8 1417 c.c., per la quale se il negozio simulato è stato redatto per iscritto, tra le parti trova applicazione la regola generale della limitazione dell'ammissibilità della prova orale.
Tuttavia, è principio generale – confermato anche dalla Suprema Corte (vds. Cass. n.
15845 del 28 luglio 2015) che il principio di prova per iscritto (art. 2724, n. 1, c.c.) idoneo a consentire l'ammissione della prova testimoniale per accertare, tra le parti, la simulazione assoluta (art. 1417 c.c.) può anche essere costituito da una scrittura non firmata, purché le dichiarazioni in essa contenute siano state espressamente o tacitamente accettate dal dichiarante, del quale non è necessaria la sottoscrizione.
Infatti, l'art. 2722 c.c., vieta di provare con testimoni i patti contrari al contenuto di un documento, ma poiché la prova testimoniale è ammessa, oltre che nell'ipotesi (che qui non ricorre) in cui si deve svelare l'illiceità del contratto dissimulato (art. 1417 c.c.) anche quando
(tra le altre ipotesi) vi sia un principio di prova per iscritto (come nel caso di specie), la parte interessata a far valere il vizio simulatorio potrà supplire alla mancata formazione (o allo smarrimento) della controdichiarazione con la prova per testimoni della controdichiarazione mancante ("La prova per testimoni della simulazione di un contratto risultante da atto scritto
è ammissibile tra le parti quando ricorra una delle ipotesi indicate nell'art. 2724 c.c., e nel caso previsto dall'art. 2724, n. 3, (principio di prova per iscritto) tale principio di prova può
desumersi dallo stesso atto impugnato per simulazione": Cass. Sez. 1, Sentenza n. 1438 del
1962.
Orbene il resistente comodatario esibisce la chat della conversazione inter partes e il bonifico del 3.7.2023 (doc. n. 3 e 5), costituenti un concreto principio di prova scritta;
di conseguenza viene ammessa la richiesta istruttoria del simulato comodatario di prova testimoniale, rivolta a dimostrare l'esistenza e la consistenza del contratto dissimulato lecito,
cioè la locazione.
4.2. Alla luce degli elementi istruttori si deve ritenere sufficientemente provato che le parti avessero voluto concludere un contratto diverso da quello apparente di comodato,
dissimulando una locazione, caratterizzata dalla comune intenzione di pattuire un canone per pagina 4 di 8 il godimento dell'immobile in questione: in tal senso depongono la prova documentale e la prova testimoniale.
Indicazioni circa la sussistenza del contratto di locazione tra le parti si traggono, in primo luogo, dalla conversazione tramite chat depositata in atti dal resistente.
Quanto all'efficacia probatoria della chat, i messaggi "whatsapp" e gli "sms" conservati nella memoria di un telefono cellulare sono utilizzabili quale prova documentale e, dunque,
possono essere legittimamente acquisiti mediante la mera riproduzione fotografica, con la conseguente piena utilizzabilità dei messaggi estrapolati da una "chat" di "whatsapp"
mediante copia dei relativi "screenshot", tenuto conto del riscontro della provenienza e attendibilità degli stessi (Cass. Sez. U, Sentenza n. 11197 del 27/04/2023; Cass., n. 1254/2025).
Ora, in tema di efficacia probatoria dei documenti informatici, il messaggio di posta elettronica (c.d. e-mail) - e così i messaggi whatsapp - costituisce un documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti che,
seppure privo di firma, rientra tra le riproduzioni informatiche e le rappresentazioni meccaniche di cui all'art. 2712 c.c. e, pertanto, forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale viene prodotto non ne disconosca la conformità ai fatti o alle cose medesime, tramite un disconoscimento chiaro, circostanziato ed esplicito (Cass. Sez.
2, Sentenza n. 19622 del 16/07/2024; Sez. 2, Sentenza n. 11584 del 30/04/2024; Sez. 2, Ordinanza
n. 30186 del 27/10/2021; Sez. 6-2, Ordinanza n. 11606 del 14/05/2018).
Nella specie va osservato che la resistente non contesta di essere l'autrice dei messaggi a lei riferibili nella chat, ma si limita genericamente a rilevare soltanto il carattere parziale della riproduzione della chat, senza concretamente disconoscere la conformità di quanto rappresentato nella chat rispetto ai fatti.
Dalla chat, come riprodotta nel documento in atti, emerge che in più occasioni la ricorrente ha domandato il pagamento di un canone, inviando al resistente il proprio iban
(cfr. messaggi del 14.5.2023, del 22.6.2023, pagg. 3 e 4, doc. 3); facendo esplicito riferimento alla natura mensile del pagamento (cfr. messaggi del 22.6.2023, del 3.8.2023, dell'8.8.2023,
pagg. 8 e 9 doc. citato); contestando l'intenzione della controparte di occupare l'immobile pagina 5 di 8 senza corrisponderne in canone e ribadendo il proprio intento di correlare la concessa disponibilità dell'immobile al corrispettivo del canone (cfr. messaggio del 3.8.2023); riferendo esplicitamente le somme bonificate dalla controparte, pari ad € 498,00, al mese di giugno e alla caparra (cfr. messaggio del 3.7.2023).
A fronte dei plurimi e univoci riferimenti contenuti nella conversazione tra le parti con riferimento al canone mensile di locazione, non risulta convincente l'interpretazione proposta dalla ricorrente, secondo cui i pagamenti richiesti -e in parte eseguiti tramite bonifico dal resistente- sarebbero riferibili alle utenze dell'immobile, posto che nella conversazione è
contenuto un unico riferimento al rimborso delle utenze (cfr. messaggio pag. 11) e che l'ammontare dei canoni per le utenze, desunto dalla documentazione prodotto dalla ricorrente (doc. n. 7), è modesto -€ 50,00 circa per bolletta-, se paragonato all'entità del bonifico eseguito dal resistente -€ 498,00- (doc. n. 5).
Parimenti indicativo della sussistenza del contratto di locazione tra le parti è il bonifico sopramenzionato, riferito, come anzidetto, dalla ricorrente al mese di giugno e alla caparra
(doc. citata).
In questo compendio documentale viene, inoltre, inserita la testimonianza resa da
, il quale conferma di aver prestato al resistente i soldi che il medesimo ha Testimone_1
consegnato alla ricorrente a titolo di canone.
5. Tirando le fila delle motivazioni svolte, nel caso concreto, poiché il contratto di comodato è stato redatto per iscritto e registrato, il contratto conserva inalterati i suoi elementi, ad eccezione di quello interessato dalla simulazione, con la conseguenza che, non essendo il contratto nullo nè annullabile, ma soltanto inefficace tra le parti, gli elementi negoziali interessati dalla simulazione possono essere sostituiti o integrati con quelli effettivamente voluti dai contraenti;
ne consegue che l'accertamento della sua onerosità porta alla sua integrazione con l'accertamento del canone convenuto dalle parti, da ritenersi pari ad
€ 250,00 (cfr. messaggio di imputazione dei 500,00 del bonifico al canone di giugno e alla caparra) e con l'inserimento delle previsioni di legge in materia di locazione (con riferimento alla durata e al rinnovo automatico alla prima scadenza, art. 2, c. 1, l. 431/1998).
pagina 6 di 8 Sussiste, pertanto, il presupposto per la pronuncia dichiarativa della simulazione relativa del contratto di locazione e non sussiste, per converso, il presupposto per la pronuncia dichiarativa del recesso ad nutum dal contratto di comodato da parte del proprietario e per la pronuncia di condanna del resistente al rilascio del bene.
6. Viene parimenti respinta la domanda della ricorrente di condanna del resistente al risarcimento del danno conseguente all'inadempimento del resistente alla richiesta di restituzione dell'immobile, posto che, accertato il contratto di locazione inter partes, il resistente non è tenuto alla restituzione dell'immobile, sicché viene meno il presupposto di inadempimento su cui poggia la domanda risarcitoria.
7. Viene, infine, dichiara l'inammissibilità delle domande riconvenzionali proposte dalla ricorrente in via gradata alla ritenuta esistenza della locazione, aventi ad oggetto l'accertamento della risoluzione della locazione per morosità del ricorrente nonché la condanna del medesimo al rilascio del bene e al pagamento dei canoni di locazione: la ricorrente è incorsa in decadenza, non avendo formulato, unitamente alle domande riconvenzionali, istanza di differimento dell'udienza di discussione (Cass., n. 23815/2007,
secondo cui “Nelle controversie soggette al rito di cui agli art. 409 ss. c.p.c. l'inosservanza dell'onere,
posto dall'art. 418 c.p.c. a carico del convenuto, di chiedere la fissazione di una nuova udienza
comporta la decadenza dalla riconvenzionale e l'inammissibilità di questa, decadenza che non è sanata
dall'emissione da parte del giudice, in difetto della specifica istanza, del decreto di fissazione della
nuova udienza o dall'accettazione del contraddittorio ad opera della controparte o per aver quest'ultima
sollevato l'eccezione esclusivamente nel corso del giudizio di appello e che, attenendo alla regolarità del
contraddittorio, è rilevabile anche d'ufficio dal giudice in ogni stato e grado del processo;
tale principio
trova applicazione anche qualora la domanda riconvenzionale sia proposta dall'attore nei confronti del
convenuto (cosiddetta reconventio reconventionis), atteso che una corretta lettura dello stesso art. 418
c.p.c. impone di ritenere che in tal caso l'attore è soggetto agli stessi obblighi e alle medesime
preclusioni previste per il convenuto che proponga una domanda riconvenzionale”).
8. Le spese di lite seguono la soccombenza della ricorrente e si liquidano nel dispositivo che segue, ai sensi del D.M. 55/2014 e ss.mm., tenendo conto del valore (scaglione sino ad €
pagina 7 di 8 5.200,00) e della semplicità della controversia;
le spese si liquidano in misura dimidiata in ragione dell'ammissione del resistente al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Spoleto, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta le domande della ricorrente di accertamento della risoluzione del contratto di comodato, di condanna del resistente al rilascio del bene e al risarcimento del danno da inadempimento all'obbligazione di restituzione;
2) accoglie la domanda riconvenzionale del resistente e dichiara la simulazione relativa del
contratto qualificato come di comodato stipulato per scrittura privata sottoscritta il 22.5.2023
tra le parti, in quanto dissimulante una locazione, nella parte in cui i contraenti dichiarano di convenire la concessione dell'immobile ad uso abitativo sito in Vallo di Nera, località
Piedipaterno, via delle Aiuole 6, censito al catasto fabbricati del medesimo comune fg. 15,
p.lla 162, sub. 5, in comodato, anziché in locazione, immobile in realtà concesso verso il canone mensile di € 250,00, a decorrere dal 22.5.2023 per un periodo di quattro anni e successivo tacito rinnovo per un periodo di pari durata;
3) dichiara inammissibili le domande riconvenzionali della ricorrente;
4) condanna la ricorrente al pagamento, in favore dello Stato, delle spese di lite, liquidate in € 639,00 compensi, oltre a i.v.a., c.p.a. e spese generali del 15%.
Così deciso in Spoleto, il 3.6.2025
Il Giudice
Agata Stanga
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI SPOLETO
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, Agata Stanga, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado, iscritta al n. 1151 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, trattenuta in decisione all'udienza del 3.6.2025 e vertente
T R A
C.F.: , rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio Parte_1 C.F._1
Cecconelli
Parte ricorrente
E
, C.F.: rappresentato e difeso dall'avv. Patrizia Del CP_1 C.F._2
Frate
Parte resistente
CONCLUSIONI
Le parti discutono come da note dattiloscritte trasmesse per l'udienza di discussione, ex artt. 447 bis e 429 c.p.c., del 3.6.2024, tenuta con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. La ricorrente agisce in giudizio allegando di aver stipulato, in data 22.5.2023, un contratto di comodato a tempo indeterminato con il resistente, avente ad oggetto l'immobile di sua proprietà, sito in Vallo di Nera, località Piedipaterno, via delle Aiuole 6; che il resistente si sarebbe reso inadempiente all'obbligazione di restituzione del bene, allorché la ricorrente ne aveva, con missiva del 25.10.2023, domandato il rilascio;
di avere bisogno di pagina 1 di 8 rientrare nella disponibilità del bene per le esigenze abitative della propria madre;
che sarebbero stati parimenti infruttuosi gli ulteriori tentativi di recuperare bonariamente la disponibilità del bene e gli oggetti di proprietà della ricorrente presenti nell'immobile; di aver diritto al rilascio del bene, essendosi il contratto di comodato risolto per effetto del recesso esercitato dalla comodante, e al risarcimento del danno conseguente al mancato adempimento alla richiesta di restituzione, quantificato secondo il valore di mercato dell'appartamento nell'ipotesi di locazione dello stesso, pari alla somma mensile di € 330,00
dalla risoluzione del contratto alla restituzione del bene.
La parte formula le seguenti conclusioni: “accertata la risoluzione del contratto di comodato
sottoscritto in data 22/05/2023 ed il diritto di ad avere la restituzione del bene a Parte_1
decorrere dall'1/11/2023, condannarsi a lasciare l'immobile sito in Vallo di Nera, località CP_1
Piedipaterni, via delle Aiuole 6, libero da persone e cose;
- condannarsi al risarcimento del danno in favore di danno CP_1 Parte_1
commisurato al valore locativo del bene, pari a euro 330 mensili, per un importo pertanto di euro 3.300
fino al mese di agosto 2024 ed altresì euro 330 per ogni ulteriore mese in cui il bene sarà occupato, fino
al momento dell'effettivo rilascio;
- condannarsi parte convenuta alla rifusione delle spese del presente giudizio ed altresì al
pagamento di una somma equitativamente determinata, in favore di parte attrice, ai sensi dell'art. 12-
bis comma 3 d.lgs 28/2010”.
2. Il resistente eccepisce che il comodato sarebbe simulato, essendo al medesimo sotteso un contratto di locazione, in base al quale egli avrebbe versato alla controparte l'importo di €
350,00 in occasione dell'insediamento presso l'immobile, avvenuto nel maggio 2023, ed €
700,00, a titolo di cauzione, sempre nel maggio 2023; di avere, poi, corrisposto tramite bonifico l'ulteriore somma di € 498,00 in data 3.7.2023; di avere ricevuto dalla controparte la copia del contratto inter partes e di essersi accorto che si trattava di un comodato;
di avere ricevuto inutili rassicurazioni dalla controparte circa la possibilità di convertire il contratto di comodato in locazione;
di non avere pagato i canoni per problemi di salute;
che la controparte si sarebbe introdotta illegittimamente nell'immobile di cui si discute.
pagina 2 di 8 Il resistente contesta, in via gradata, la ricorrenza dei presupposti per la risoluzione del comodato e formula le seguenti conclusioni anche in via riconvenzionale: “1) rigettare la
domanda principale;
2) accogliere la domanda riconvenzionale di parte resistente e, per l'effetto:
a) dichiarare esistente tra le parti un contratto di locazione al canone locatizio che verrà stabilito in
corso di giudizio e, comunque, secondo il valore di mercato;
b) nell'ipotesi di riconoscimento di efficacia del contratto di comodato d'uso gratuito dell'immobile,
- ordinare la restituzione al convenuto della somma di € 1.698,00 quale ingiustificato
arricchimento della ricorrente, oltre interessi, oppure - imputare la somma di € 1.698,00, oltre interessi,
al corrispettivo del valore della occupazione sine titulo del resistente”.
3. Parte ricorrente deposita memoria integrativa per l'udienza di discussione, differita dal giudice su richiesta del resistente ex art. 418 c.p.c., con cui contesta l'avversa ricostruzione dei rapporti negoziali tra le parti, domanda il rigetto della domanda riconvenzionale della controparte e formula, a sua volta, le seguenti domande riconvenzionali: “In via subordinata, in
caso di accertamento della sussistenza di un contratto di locazione, si chiede la risoluzione dello stesso
per morosità e il rilascio del bene locato, con condanna del resistente al pagamento dei canoni di
locazione. In via provvisionale, si chiede l'emissione di ordinanza di rilascio del bene immediatamente
esecutiva”.
4. Nella specie la ricorrente domanda l'accertamento della risoluzione per effetto del recesso dal contratto di comodato stipulato senza determinazione di durata, a semplice richiesta del presunto comodante;
di contro il resistente fa valere la simulazione relativa di quel contratto, in quanto non corrispondente alla reale volontà delle parti, da ricondursi,
piuttosto, alla stipula di un contratto di locazione.
Ciò premesso, si tratta di accertare l'esistenza del diverso contratto posto a base della domanda riconvenzionale.
4.1. Ora, è noto che deve essere escluso che la prova della simulazione possa essere fornita dalle parti del medesimo contratto con testimoni atteso che la prova del contratto dissimulato può discendere soltanto mediante controdichiarazione, secondo la regola dell'art.
pagina 3 di 8 1417 c.c., per la quale se il negozio simulato è stato redatto per iscritto, tra le parti trova applicazione la regola generale della limitazione dell'ammissibilità della prova orale.
Tuttavia, è principio generale – confermato anche dalla Suprema Corte (vds. Cass. n.
15845 del 28 luglio 2015) che il principio di prova per iscritto (art. 2724, n. 1, c.c.) idoneo a consentire l'ammissione della prova testimoniale per accertare, tra le parti, la simulazione assoluta (art. 1417 c.c.) può anche essere costituito da una scrittura non firmata, purché le dichiarazioni in essa contenute siano state espressamente o tacitamente accettate dal dichiarante, del quale non è necessaria la sottoscrizione.
Infatti, l'art. 2722 c.c., vieta di provare con testimoni i patti contrari al contenuto di un documento, ma poiché la prova testimoniale è ammessa, oltre che nell'ipotesi (che qui non ricorre) in cui si deve svelare l'illiceità del contratto dissimulato (art. 1417 c.c.) anche quando
(tra le altre ipotesi) vi sia un principio di prova per iscritto (come nel caso di specie), la parte interessata a far valere il vizio simulatorio potrà supplire alla mancata formazione (o allo smarrimento) della controdichiarazione con la prova per testimoni della controdichiarazione mancante ("La prova per testimoni della simulazione di un contratto risultante da atto scritto
è ammissibile tra le parti quando ricorra una delle ipotesi indicate nell'art. 2724 c.c., e nel caso previsto dall'art. 2724, n. 3, (principio di prova per iscritto) tale principio di prova può
desumersi dallo stesso atto impugnato per simulazione": Cass. Sez. 1, Sentenza n. 1438 del
1962.
Orbene il resistente comodatario esibisce la chat della conversazione inter partes e il bonifico del 3.7.2023 (doc. n. 3 e 5), costituenti un concreto principio di prova scritta;
di conseguenza viene ammessa la richiesta istruttoria del simulato comodatario di prova testimoniale, rivolta a dimostrare l'esistenza e la consistenza del contratto dissimulato lecito,
cioè la locazione.
4.2. Alla luce degli elementi istruttori si deve ritenere sufficientemente provato che le parti avessero voluto concludere un contratto diverso da quello apparente di comodato,
dissimulando una locazione, caratterizzata dalla comune intenzione di pattuire un canone per pagina 4 di 8 il godimento dell'immobile in questione: in tal senso depongono la prova documentale e la prova testimoniale.
Indicazioni circa la sussistenza del contratto di locazione tra le parti si traggono, in primo luogo, dalla conversazione tramite chat depositata in atti dal resistente.
Quanto all'efficacia probatoria della chat, i messaggi "whatsapp" e gli "sms" conservati nella memoria di un telefono cellulare sono utilizzabili quale prova documentale e, dunque,
possono essere legittimamente acquisiti mediante la mera riproduzione fotografica, con la conseguente piena utilizzabilità dei messaggi estrapolati da una "chat" di "whatsapp"
mediante copia dei relativi "screenshot", tenuto conto del riscontro della provenienza e attendibilità degli stessi (Cass. Sez. U, Sentenza n. 11197 del 27/04/2023; Cass., n. 1254/2025).
Ora, in tema di efficacia probatoria dei documenti informatici, il messaggio di posta elettronica (c.d. e-mail) - e così i messaggi whatsapp - costituisce un documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti che,
seppure privo di firma, rientra tra le riproduzioni informatiche e le rappresentazioni meccaniche di cui all'art. 2712 c.c. e, pertanto, forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale viene prodotto non ne disconosca la conformità ai fatti o alle cose medesime, tramite un disconoscimento chiaro, circostanziato ed esplicito (Cass. Sez.
2, Sentenza n. 19622 del 16/07/2024; Sez. 2, Sentenza n. 11584 del 30/04/2024; Sez. 2, Ordinanza
n. 30186 del 27/10/2021; Sez. 6-2, Ordinanza n. 11606 del 14/05/2018).
Nella specie va osservato che la resistente non contesta di essere l'autrice dei messaggi a lei riferibili nella chat, ma si limita genericamente a rilevare soltanto il carattere parziale della riproduzione della chat, senza concretamente disconoscere la conformità di quanto rappresentato nella chat rispetto ai fatti.
Dalla chat, come riprodotta nel documento in atti, emerge che in più occasioni la ricorrente ha domandato il pagamento di un canone, inviando al resistente il proprio iban
(cfr. messaggi del 14.5.2023, del 22.6.2023, pagg. 3 e 4, doc. 3); facendo esplicito riferimento alla natura mensile del pagamento (cfr. messaggi del 22.6.2023, del 3.8.2023, dell'8.8.2023,
pagg. 8 e 9 doc. citato); contestando l'intenzione della controparte di occupare l'immobile pagina 5 di 8 senza corrisponderne in canone e ribadendo il proprio intento di correlare la concessa disponibilità dell'immobile al corrispettivo del canone (cfr. messaggio del 3.8.2023); riferendo esplicitamente le somme bonificate dalla controparte, pari ad € 498,00, al mese di giugno e alla caparra (cfr. messaggio del 3.7.2023).
A fronte dei plurimi e univoci riferimenti contenuti nella conversazione tra le parti con riferimento al canone mensile di locazione, non risulta convincente l'interpretazione proposta dalla ricorrente, secondo cui i pagamenti richiesti -e in parte eseguiti tramite bonifico dal resistente- sarebbero riferibili alle utenze dell'immobile, posto che nella conversazione è
contenuto un unico riferimento al rimborso delle utenze (cfr. messaggio pag. 11) e che l'ammontare dei canoni per le utenze, desunto dalla documentazione prodotto dalla ricorrente (doc. n. 7), è modesto -€ 50,00 circa per bolletta-, se paragonato all'entità del bonifico eseguito dal resistente -€ 498,00- (doc. n. 5).
Parimenti indicativo della sussistenza del contratto di locazione tra le parti è il bonifico sopramenzionato, riferito, come anzidetto, dalla ricorrente al mese di giugno e alla caparra
(doc. citata).
In questo compendio documentale viene, inoltre, inserita la testimonianza resa da
, il quale conferma di aver prestato al resistente i soldi che il medesimo ha Testimone_1
consegnato alla ricorrente a titolo di canone.
5. Tirando le fila delle motivazioni svolte, nel caso concreto, poiché il contratto di comodato è stato redatto per iscritto e registrato, il contratto conserva inalterati i suoi elementi, ad eccezione di quello interessato dalla simulazione, con la conseguenza che, non essendo il contratto nullo nè annullabile, ma soltanto inefficace tra le parti, gli elementi negoziali interessati dalla simulazione possono essere sostituiti o integrati con quelli effettivamente voluti dai contraenti;
ne consegue che l'accertamento della sua onerosità porta alla sua integrazione con l'accertamento del canone convenuto dalle parti, da ritenersi pari ad
€ 250,00 (cfr. messaggio di imputazione dei 500,00 del bonifico al canone di giugno e alla caparra) e con l'inserimento delle previsioni di legge in materia di locazione (con riferimento alla durata e al rinnovo automatico alla prima scadenza, art. 2, c. 1, l. 431/1998).
pagina 6 di 8 Sussiste, pertanto, il presupposto per la pronuncia dichiarativa della simulazione relativa del contratto di locazione e non sussiste, per converso, il presupposto per la pronuncia dichiarativa del recesso ad nutum dal contratto di comodato da parte del proprietario e per la pronuncia di condanna del resistente al rilascio del bene.
6. Viene parimenti respinta la domanda della ricorrente di condanna del resistente al risarcimento del danno conseguente all'inadempimento del resistente alla richiesta di restituzione dell'immobile, posto che, accertato il contratto di locazione inter partes, il resistente non è tenuto alla restituzione dell'immobile, sicché viene meno il presupposto di inadempimento su cui poggia la domanda risarcitoria.
7. Viene, infine, dichiara l'inammissibilità delle domande riconvenzionali proposte dalla ricorrente in via gradata alla ritenuta esistenza della locazione, aventi ad oggetto l'accertamento della risoluzione della locazione per morosità del ricorrente nonché la condanna del medesimo al rilascio del bene e al pagamento dei canoni di locazione: la ricorrente è incorsa in decadenza, non avendo formulato, unitamente alle domande riconvenzionali, istanza di differimento dell'udienza di discussione (Cass., n. 23815/2007,
secondo cui “Nelle controversie soggette al rito di cui agli art. 409 ss. c.p.c. l'inosservanza dell'onere,
posto dall'art. 418 c.p.c. a carico del convenuto, di chiedere la fissazione di una nuova udienza
comporta la decadenza dalla riconvenzionale e l'inammissibilità di questa, decadenza che non è sanata
dall'emissione da parte del giudice, in difetto della specifica istanza, del decreto di fissazione della
nuova udienza o dall'accettazione del contraddittorio ad opera della controparte o per aver quest'ultima
sollevato l'eccezione esclusivamente nel corso del giudizio di appello e che, attenendo alla regolarità del
contraddittorio, è rilevabile anche d'ufficio dal giudice in ogni stato e grado del processo;
tale principio
trova applicazione anche qualora la domanda riconvenzionale sia proposta dall'attore nei confronti del
convenuto (cosiddetta reconventio reconventionis), atteso che una corretta lettura dello stesso art. 418
c.p.c. impone di ritenere che in tal caso l'attore è soggetto agli stessi obblighi e alle medesime
preclusioni previste per il convenuto che proponga una domanda riconvenzionale”).
8. Le spese di lite seguono la soccombenza della ricorrente e si liquidano nel dispositivo che segue, ai sensi del D.M. 55/2014 e ss.mm., tenendo conto del valore (scaglione sino ad €
pagina 7 di 8 5.200,00) e della semplicità della controversia;
le spese si liquidano in misura dimidiata in ragione dell'ammissione del resistente al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Spoleto, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta le domande della ricorrente di accertamento della risoluzione del contratto di comodato, di condanna del resistente al rilascio del bene e al risarcimento del danno da inadempimento all'obbligazione di restituzione;
2) accoglie la domanda riconvenzionale del resistente e dichiara la simulazione relativa del
contratto qualificato come di comodato stipulato per scrittura privata sottoscritta il 22.5.2023
tra le parti, in quanto dissimulante una locazione, nella parte in cui i contraenti dichiarano di convenire la concessione dell'immobile ad uso abitativo sito in Vallo di Nera, località
Piedipaterno, via delle Aiuole 6, censito al catasto fabbricati del medesimo comune fg. 15,
p.lla 162, sub. 5, in comodato, anziché in locazione, immobile in realtà concesso verso il canone mensile di € 250,00, a decorrere dal 22.5.2023 per un periodo di quattro anni e successivo tacito rinnovo per un periodo di pari durata;
3) dichiara inammissibili le domande riconvenzionali della ricorrente;
4) condanna la ricorrente al pagamento, in favore dello Stato, delle spese di lite, liquidate in € 639,00 compensi, oltre a i.v.a., c.p.a. e spese generali del 15%.
Così deciso in Spoleto, il 3.6.2025
Il Giudice
Agata Stanga
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