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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 29/05/2025, n. 661 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 661 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
IL TRIBUNALE ORDINARIO
DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE CIVILE nella persona del giudice dott. Francesco Vigorito ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 640 R.G. dell'anno 2022 tra
, nato a [...] il [...], residente in [...]
Dorio n. 16, C.F. rappresentato e difeso dall'Avv. Riccardo Vicerè, con C.F._1 studio in Roma, Piazza dei Carracci n. 1, C.F. , indirizzo PEC C.F._2
ove è elettivamente domiciliato giusta procura in calce Email_1 all'atto di citazione
- ATTORE
E
(c.f. ), nata a [...] il [...], residente in CP_1 C.F._3
Fiumicino, Via Portuense, 1757, elettivamente domiciliata in Viale delle Milizie, 22, Roma, presso l'Avv. Gabriele Di Genesio Pagliuca (c.f. – pec: C.F._4
), che la rappresenta e difende, unitamente e Email_2 disgiuntamente all'Avv. Concetta Barbieri (c.f. – pec: C.F._5
), giusta procura in atti Email_3
- CONVENUTA -
NONCHE'
(CF: ) nato a [...] il [...] ed ivi residente CP_2 C.F._6 alla Via Conte Rosso n. 11/b Fraz. Piediripa, (CF: ) Parte_2 C.F._7 nata a [...] il [...] e residente in [...] rappresentati e difesi dall'Avv. Paola Fraschetti (C.F. ) nel cui studio sito in Perugia alla via C.F._8
A. Vecchi 193 sono elettivamente domiciliati in forza di procura speciale in atti
- CONVENUTO -
E TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
, nata a [...] il [...], C.F. residente in (00054) Parte_3 C.F._9
Fiumicino, Via Portuense n. 1757, contumace
- CONVENUTA –
NONCHE'
, nato a [...] il [...], C.F. , residente in (00054) Controparte_3 C.F._10
Fiumicino, Via M. Trabucchi n. 101, comproprietario per 1/12, contumace
- CONVENUTO -
OGGETTO: impugnazione testamento e divisione
CONCLUSIONI
Per l'attore:
- preso atto della accertata presenza di interventi irregolari sul compendio chiesto in divisione, il sig. Pt_1
rinuncia alla domanda. In merito alla liquidazione delle spese, attesa la responsabilità della sig.ra
[...]
in ordine all'esecuzione di tali opere attesa la disponibilità esclusiva in virtù del contratto di CP_1 locazione in essere, si chiede la compensazione delle stesse. In ordine alla domanda riconvenzionale, si chiede il rigetto;
Per la convenuta CP_1
Voglia l'On.le Tribunale adito, - in via preliminare, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e domanda nuova, verso le quali non si intende comunque accettare il contraddittorio in quanto inammissibili, alla luce delle risultanze della C.T.U., dalla quale emerge la impossibilità della divisione del compendio immobiliare oggetto del presente giudizio, dichiarare l'improcedibilità della domanda attorea;
- in via subordinata, qualora non si volesse ritenere la improcedibilità, dichiarare in ogni caso la nullità del testamento olografo 10.06.2017 a firma Per_1
per accertata falsità e, conseguentemente, dichiarare l'indegnità di a succedere nei beni
[...] Parte_1 mobili e immobili del defunto;
- nel merito dichiarare comunque l'improcedibilità della domanda Persona_1 giudiziaria svolta da per avere questi chiesto l'attribuzione pro-quota o in proprietà esclusiva del Parte_1 compendio immobiliare senza aver previamente instato in sede di mediazione per alcuna attribuzione. Con vittoria di spese e compensi di causa da rifondersi ai sottoscritti avvocati antistatari.
Per i convenuti e CP_2 Parte_2
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Piaccia al Tribunale adito, previa valutazione dei titoli di provenienza, disporre la divisione del bene in natura, assegnando i relativi lotti o, in alternativa, previa stima, disporre l'assegnazione dell'intero compendio al miglior offerente, con attribuzione ai convenuti di quanto di spettanza. Si riserva di formulare richiesta di assegnazione in ipotesi di indivisibilità. In ogni caso: con vittoria di spese ed onorari di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio davanti a Parte_1 questo Tribunale , , e CP_1 CP_2 Parte_2 Parte_3
per procedere allo scioglimento della comunione dei terreni con sovrastanti Controparte_3 fabbricati siti nel Comune di Fiumicino, alla Via Portuense n. 1757 indicati al catasto terreni del
Comune di Fiumicino alla particella 270, foglio 748 e alla particella 752, foglio 748 e al catasto fabbricati del Comune di Fiumicino, (i) particella 755, foglio 748, (ii) particella 754, foglio 748,
(iii) particella 753, foglio 748.
Deduceva l'attore di essere comproprietario per 6/12 dei terreni con sovrastanti fabbricati siti nel
Comune di Fiumicino, alla Via Portuense n. 1757 in virtù dei seguenti atti:
1. Atto di compravendita del 23/6/1995 con il quale i genitori e CP_4 CP_5 anno acquisto il terreno agricolo;
[...]
2. atto di compravendita del 20/11/2000 dei 3/6 del terreno acquistato in favore della sigg.re e , le quali hanno acquistato i beni in ragione di 1/6 ciascuno , le Pt_3 Pt_2 CP_1 prime due in regime di comunione legale con i rispettivi coniugi sigg.ri e Controparte_3
CP_2
3. testamento olografo del sig. , deceduto il 2/4/2008, con il quale ha nominato CP_4 eredi universali la moglie e i figli e;
CP_6 Pt_1 Persona_1
4. permesso di costruire rilasciato dal Comune di Fiumicino in data 7/7/2010 prot. 102/2010 in virtù del quale sono stati edificati tre immobili, due ad uso agricolo ed uno ad uso residenziale
(bifamiliare con al piano terra locale ad uso agricolo);
5. testamento olografo della sig.ra deceduta il 17/1/2012, con il quale aveva CP_6 nominato eredi universali i figli e;
Per_1 Parte_1
6. atto di divisione del 23/5/2016 con il quale le parti avevano provveduto ad assegnare in proprietà il fabbricato ad uso residenziale;
7. testamento olografo del sig. , deceduto il 4/8/2020, con il quale aveva Persona_1 nominato erede universale il sig. . Parte_1
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Si costituiva in giudizio formulando le seguenti conclusioni: CP_1
“- in via pregiudiziale, accertare la falsità del testamento olografo del 10.06.2017 a firma di Per_1
e, per l'effetto, dichiarare, sia la nullità del testamento de quo, che l'indegnità dell'attore a succedere
[...] nei beni mobili ed immobili del defunto;
Persona_1
- nel merito, rigettare le domande attoree perché inammissibili ed improcedibili”.
Si costituivano in giudizio e chiedendo al Tribunale, previa CP_2 Parte_2 valutazione dei titoli di provenienza, disporsi la divisione del bene in natura, assegnando i relativi lotti o, in alternativa, previa stima, disporre l'assegnazione dell'intero compendio al miglior offerente, con attribuzione ai convenuti di quanto di spettanza.
Non si costituivano in giudizio e dei quali deve dichiararsi Parte_3 Controparte_3 la contumacia.
Veniva disposta ed espletata CTU grafologica da parte della consulente dott.ssa Persona_2 sul testamento olografo di Persona_1
Veniva disposta CTU valutativa dei beni oggetto della comunione ma il CTU Arch. CP_7 riscontrava una serie di irregolarità urbanistico edilizie.
Questo Giudice preso atto di quanto sopra fissava l'udienza del 19 febbraio 2025 per la precisazione delle conclusioni ed all'esito del deposito di note scritte in sostituzione di tale udienza tratteneva la causa in decisione.
L'attore nelle note in sostituzione dell'udienza del 19 febbraio 2025 dichiarava di rinunciare alla domanda di divisione ma la rinuncia non veniva accettata dalla convenuta che CP_1 nella comparsa conclusionale insisteva per il rigetto della domanda attorea e per la condanna della parte attrice al pagamento delle spese del giudizio. ha proposto una domanda di accertamento della falsità del testamento olografo CP_1 del 10.06.2017 a firma di , di nullità del testamento e di indegnità dell'attore a Persona_1 succedere nei beni mobili ed immobili dello stesso . Persona_1
La parte attrice ha dedotto l'inammissibilità delle domande in quanto la convenuta non trarrebbe alcun vantaggio dall'accertamento della falsità poiché l'eventuale declaratoria di nullità del testamento non comporterebbe alcun effetto a suo favore ma solo l'attribuzione ex lege dei diritti successori, oltre che all'attore al fratello , deceduto in corso di Parte_1 Parte_4 causa in data 30/12/2022 lasciando quale unico erede lo stesso;
nella ipotesi Parte_1 di indegnità di , gli sarebbero succeduti i propri figli ( e ) , posto che Pt_1 CP_8 CP_9
l'indegnità non esclude l'operatività della rappresentazione in favore dei discendenti dell'indegno.
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L'interesse ad impugnare il testamento, seppure più esteso rispetto alla ordinaria azione di nullità, deve essere diretto ed attuale, e non eventuale e futuro, di guisa che la posizione giuridica soggettiva di chi agisce deve essere suscettibile di ricevere un concreto ed effettivo pregiudizio dal permanere dell'atto nel mondo del diritto e, per converso, di ricevere un concreto ed effettivo vantaggio dalla sua caducazione, in applicazione di un principio non dissimile da quello enunciato con riferimento all'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.
Tale interesse ad agire si risolve nella concreta utilità del provvedimento richiesto al giudice rispetto alla situazione antigiuridica denunciata (utilità che deve sussistere non solo al momento della proposizione dell'atto introduttivo del giudizio ma anche al momento della decisione del giudice).
Pertanto la legittimazione sostanziale ad impugnare spetta alle persone istituite eredi e a coloro che succederebbero al “de cuius” per legge, ove l'atto di ultima volontà fosse riconosciuto invalido.
La convenuta non rientra in nessuna di queste categorie e, pertanto, sia la CP_1 domanda riconvenzionale di accertamento negativo dell'autenticità del testamento olografo sia la domanda volta ad accertare e dichiarare l'indegnità a succedere sono inammissibili.
La seconda questione da esaminare attiene alla ammissibilità della domanda di divisone con riferimento all' immobile oggetto di causa.
Nella sua relazione tecnica (depositata in data 11 dicembre 2023) il C.t.u. arch. ha CP_7 segnalato che:
- “il complesso rurale risulta assentito mediante P.d.C. Permesso di Costruire n°102/2010 rilasciato a
in qualità di ditta individuale imprenditore agricolo dal Comune di Fiumicino - sulla CP_1 scorta di P.U.A. Piano di Utilizzazione Aziendale 2006 presentato da , previ pareri CP_4 positivi di tutti gli enti sovra comunali (Regione Lazio, Sovrintendenza, Genio Civile, etc.) - a cui aveva fatto seguito D.I.A. Variante in corso d'opera al P.d.C. n°53589/2011 e relativa Integrazione documentale prot. n°61346/2011, a cui aveva fatto seguito il parziale sequestro dell'opera per mancate corrispondenze fra costruito e assentito, a cui avevano fatto seguito opere di ripristino alla situazione assentita e relativo conseguente dissequestro dell'opera, poi dichiarata conclusa nel 2012 e a cui seguiva domanda di certificazione di agibilità del 2013, rilasciata, si deve presumere, per silenzio/assenso;
- conseguentemente, veniva presentata D.I.A. n°57634/2013 per ampliamento e cambio destinazione
d'uso del P2 da soffitta a sup. abitativa, in applicazione della L.R. 13/2009 e s.m.i., (da cui era derivata la variazione catastale in Subb. 501 e Sub. 502 dei livelli P1-2 attualmente vigente agli atti di
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archivio N.C.E.U., per unità immobiliari Int. 1 e Int. 2 non oggetto della presente divisione di beni).
Tutte le D.I.A. presentate dopo il P.d.C. hanno riguardato esclusivamente il fabbricato P.lla 753.
Cerveteri (Rm):
a) Fg. 748, P.lla 753, Sub. 3 Risulta parzialmente difforme rispetto a quanto rappresentato e assentito nei titoli edilizi (D.I.A. n°61346/2011 ad integrazione della D.I.A. n°53589/2011 in Variante al
P.d.C. n°102/2010) e catastali vigenti nei rispettivi archivi per quanto attiene la diversa distribuzione interna di entrambi gli ambienti componenti (qui per maggior chiarezza individuati con Sub.
3.1 e Sub.
3.2, serviti rispettivamente dagli ingressi/vani scala distinti con Sub. 1 e Sub. 2 (B.C.N.C.) e rispettivamente ubicati al PT sotto le unità immobiliari distinte con Sub. 1 Int. 1 e Sub. 502 Int. 2 al
P1-2.
b) Fg. 748, P.lla 754 Risulta parzialmente difforme rispetto a quanto rappresentato e assentito nei titoli edilizi (P.d.C. n°102/2010) e catastali vigenti nei rispettivi archivi per quanto attiene la diversa distribuzione interna e i prospetti.
c) Fg. 748, P.lla 755 Risulta parzialmente difforme rispetto a quanto rappresentato e assentito nei titoli edilizi (P.d.C. n°102/2010) e catastali vigenti nei rispettivi archivi per quanto attiene i prospetti.
Inoltre risulta presente un tettoia realizzata senza previo permesso”.
Considerato, quindi, che per gli immobili oggetto di causa sono state riscontrate difformità urbanistiche, deve dichiararsi l'inammissibilità della domanda di divisione.
Il principio, già in precedenza affermato dalla giurisprudenza di legittimità, ha trovato, di recente conferma dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione (Cass. Sez. Un. 7 ottobre 2019, n. 25021) che ha affermato che “quando sia proposta domanda di scioglimento di una comunione (ordinaria o ereditaria che sia), il giudice non può disporre la divisione che abbia ad oggetto un fabbricato abusivo o parti di esso, in assenza della dichiarazione circa gli estremi della concessione edilizia e degli atti ad essa equipollenti, come richiesti dall'art. 46 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e dall'art. 40, comma 2, della l. 28 febbraio 1985, n. 47, costituendo la regolarità edilizia del fabbricato condizione dell'azione ex art. 713 c.c., sotto il profilo della
"possibilità giuridica", e non potendo la pronuncia del giudice realizzare un effetto maggiore e diverso rispetto a quello che è consentito alle parti nell'ambito della loro autonomia negoziale. La mancanza della documentazione attestante la regolarità edilizia dell'edificio e il mancato esame di essa da parte del giudice sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio”.
Non può aderirsi al diverso orientamento di parte della giurisprudenza di merito secondo il quale l'improcedibilità della domanda non sussisterebbe per le difformità di scarsa importanza e eliminabili che farebbe riferimento ad una precedente sentenza della Corte di Cassazione, sempre
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a Sezioni Unite (Cass. Sez. Un. 22 marzo 2019 n. 8230) secondo la quale “può essere pronunciata sentenza di trasferimento coattivo ex articolo 2932 del codice civile a condizione che il vizio di regolarità urbanistica non oltrepassi la soglia della parziale difformità rispetto alla concessione, dovendosi distinguere, (…) tra ipotesi di abuso primario, relativo a beni immobili edificati o resi abitabili in assenza di concessione, e abuso secondario, caratterizzato dalla circostanza che solo una parte di unità immobiliare già esistente abbia subito modifica o mutamento di destinazione d'uso”.
Deve in primo luogo osservarsi che questa giurisprudenza della Corte di cassazione chiarisce come: “La distinzione in termini di variazioni essenziali e non essenziali, elaborata dalla giurisprudenza di questa Corte in tema di contratto preliminare ed alla quale si riferisce l'ordinanza di rimessione, non è ….. utile al fine di definire l'ambito della nullità del contratto, tenuto conto, peraltro, che la moltiplicazione dei titoli abilitativi
……. previsti in riferimento all'attività edilizia da eseguire (minuziosamente indicata), comporterebbe, come correttamente rilevato dal PG nelle sue conclusioni, un sistema sostanzialmente indeterminato, affidato a graduazioni di irregolarità urbanistica di concreta difficile identificazione ed, in definitiva, inammissibilmente affidato all'arbitrio dell'interprete. Il che mal si concilia con le esigenze di salvaguardia della sicurezza e della certezza del traffico giuridico e spiega la cautela dalla prevalente giurisprudenza di questa Corte, da ultimo ricordata da Cass. n. 111659 del 2018, all'uso dello strumento civilistico della nullità quale indiretta forma di controllo amministrativo sulla regolarità urbanistica degli immobili”.
I principi affermati dalla sentenza Cass. Sez. Un. n.25021/2019 non sembrano in ogni caso in contrasto con quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità in materia di trasferimento coattivo ex art. 2932 c.c.
Bisogna prendere le mosse dal principio affermato nella sentenza n. 25021/2019 secondo cui gli atti di scioglimento della comunione ereditaria sono soggetti alla comminatoria della sanzione della nullità prevista dall'art. 46, comma 1, del d.P.R. n. 380 del 2001 (già art. 17 della legge n. 47 del 1985) e dall'art. 40, comma 2, della l. n. 47 del 1985, per gli atti tra vivi aventi ad oggetto diritti reali relativi ad edifici o a loro parti, ove da essi non risultino gli estremi della licenza o della concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria.
La Corte di cassazione ha illustrato come di seguito i motivi di tale affermazione.
“Dal confronto tra la disposizione dell'art. 46, comma 1, del d.P.R. n. 380 del 2001 e quella dell'art. 40, comma 2, della legge n. 47 del 1985 risulta come soltanto nella prima gli "atti di scioglimento della comunione" sono espressamente contemplati tra quelli colpiti da nullità ove da essi non risultino le menzioni urbanistiche;
nella seconda disposizione (l'art. 40, comma 2, della legge n. 47 del 1985), invece, nessun riferimento espresso vi è agli atti di scioglimento della comunione.
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Questa mancata coincidenza tra il testo delle due disposizioni ha indotto in passato questa Corte ad affermare, facendo applicazione del canone interpretativo "ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit", che l'art. 40, comma 2, della legge n. 47 del 1985 - a differenza di quanto vale per l'art. 17, comma 1, della stessa legge (ora art. 46, comma 1, del d.P.R. n. 380 del 2001) - non è applicabile agli atti di scioglimento della comunione (Cass., Sez. 2,
n. 14764 del 13/07/2005); sicché nessuna comminatoria di nullità esisterebbe per gli atti di scioglimento della comunione di qualsiasi tipo (anche comunione ordinaria) relativa ad edifici abusivi, non sanati, realizzati prima dell'entrata in vigore della legge n. 47 del 1985.
Le Sezioni Unite ritengono che vi siano validi argomenti per rivedere tale conclusione.
In primo luogo, sul piano della interpretazione letterale, va considerata la diversa struttura semantica delle due disposizioni normative.
Infatti, mentre l'art. 46 del d.P.R. n. 380 del 2001 (come prima l'art. 17, comma 1, della legge n. 47 del 1985) individua gli atti tra vivi aventi ad oggetto diritti reali relativi ad edifici abusivi (o a loro parti), per i quali commina la sanzione della nullità, avendo riguardo al loro effetto giuridico («trasferimento, costituzione o scioglimento di comunione»), l'art. 40, comma 2, della legge n. 47 del 1985, invece, individua gli atti inter vivos per i quali commina la nullità avendo riguardo solo al loro "oggetto", richiedendo cioè che si tratti di «atti tra vivi aventi per oggetto diritti reali (...) relativi ad edifici o loro parti», prescindendo dal loro effetto giuridico (il richiamo all'effetto giuridico degli atti, contenuto nella locuzione «esclusi quelli di costituzione, modificazione ed estinzione di diritti di garanzia o di servitù», si rinviene nella disposizione solo con funzione eccettuativa, ossia per escludere, dal campo di applicazione della norma, gli atti costitutivi, modificativi ed estintivi di diritti reali di garanzia o di servitù).
In sostanza, l'art. 40, comma 2, della legge n. 47 del 1985 indica gli atti oggetto della comminatoria di nullità in modo ellittico e sintetico, attraverso l'amplissima formula «atti tra vivi aventi per oggetto diritti reali (...) relativi ad edifici o loro parti»; tale espressione, sul piano logico-semantico, risulta comprensiva di tutti gli atti inter vivos aventi ad oggetto diritti reali relativi ad edifici, qualunque effetto giuridico abbiano, eccettuati solo gli atti espressamente esclusi.
Pertanto, come - nella detta formula - devono ritenersi senza dubbio compresi gli atti di trasferimento o di costituzione di diritti reali aventi ad oggetto edifici o loro parti (anch'essi non espressamente previsti), così non vi sono ragioni per escludere – sul piano dell'interpretazione letterale - gli atti di scioglimento della comunione se e in quanto aventi ad oggetto edifici (o loro parti).
In secondo luogo, poi, sul piano della interpretazione teleologica e avuto riguardo allo scopo perseguito dal legislatore, va considerato che sia l'art. 46 che l'art. 40 disciplinano comunque atti tra vivi aventi per oggetto diritti reali relativi ad edifici abusivi o a loro parti.
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Non potrebbe comprendersi, allora, in mancanza di espressa previsione di legge, perché lo scioglimento della comunione di un immobile abusivo e non sanabile dovrebbe ritenersi consentito per il solo fatto che il fabbricato sia stato realizzato prima dell'entrata in vigore della legge n. 47 del 1985; considerato, peraltro, che le sanzioni amministrative della demolizione dell'edificio abusivo e dell'acquisizione di esso al patrimonio del comune valgono anche per i fabbricati realizzati prima della entrata in vigore della detta legge.
Tantomeno potrebbe comprendersi perché dovrebbe essere vietata la compravendita o la costituzione di usufrutto relativamente ad un tale immobile e dovrebbe invece essere consentito lo scioglimento della comunione, pur se trattasi di comunione non ereditaria.
In entrambi i casi si è dinanzi ad un immobile edificato illecitamente e non ricondotto a legittimità sul piano amministrativo.
La omogeneità delle situazioni non consente, in mancanza di una espressa previsione normativa, di concludere per una diversità di disciplina…….
La previsione - negli artt. 46 d.P.R. n. 380 del 2001 e 40 legge n. 47 del 1985 - di un "unico" regime giuridico per ogni tipo di scioglimento di comunione comporta, in applicazione del canone interpretativo "ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus", che lo scioglimento della comunione ereditaria, ove abbia ad oggetto fabbricati abusivi (o parti di essi), deve ritenersi sottoposto al medesimo trattamento giuridico ("comminatoria di nullità") previsto per lo scioglimento della comunione ordinaria.”.
Non pare si possa contestare la correttezza di tale ricostruzione poiché quest'ultima sembra ipotizzare l'applicazione al giudizio di divisione l'interpretazione formulata dalla Corte di cassazione in materia di atti di compravendita tra privati (e di trasferimento coattivo ex art. 2932
c.c.) secondo la quale il vizio di regolarità urbanistica non vizia l'atto (e consente il trasferimento coattivo ex art. 2932 c.c.) e, quindi, consente la divisione giudiziale.
Deve, tuttavia, osservarsi che la sentenza Cass. Sez. Un. 22 marzo 2019 n. 8230 ha ribadito che
"la nullità comminata dall'art. 46 del d.P.R. n. 380 del 2001 e dagli artt. 17 e 40 della L n. 47 del 1985 va ricondotta nell'ambito del comma 3 dell'art 1418 c.c., di cui costituisce una specifica declinazione, e deve qualificarsi come nullità «testuale», con tale espressione dovendo intendersi, in stretta adesione al dato normativo, un'unica fattispecie di nullità che colpisce gli atti tra vivi ad effetti reali elencati nelle norme che la prevedono, volta
a sanzionare la mancata inclusione in detti atti degli estremi del titolo abilitativo dell'immobile, titolo che, tuttavia, deve esistere realmente e deve esser riferibile, proprio, a quell'immobile” e che “in presenza nell'atto della dichiarazione dell'alienante degli estremi del titolo urbanistico, reale e riferibile all'immobile, il contratto è valido a prescindere dal profilo della conformità o della difformità della costruzione realizzata al titolo menzionato".
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Successivamente la giurisprudenza della Corte di cassazione ha anche precisato che il giudice ex art. 2932 c.c, non può emanare sentenza di trasferimento coattivo in assenza della dichiarazione, contenuta nel preliminare o successivamente prodotta in giudizio, sugli estremi del permesso di costruire o del permesso in sanatoria, che costituiscono requisiti richiesti a pena di nullità dall'art. 46 del d.P.R. n. 380 del 2001 ed integrano, altresì, una condizione dell'azione (Cass. 2 settembre
2020 n. 18195) e che nel giudizio di esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere un contratto di trasferimento immobiliare relativo ad un fabbricato già esistente, la conformità catastale oggettiva di cui all'art. 29, comma 1 bis, della l. n. 52 del 1985, costituisce una condizione dell'azione e deve formare oggetto di accertamento da parte del giudice, che non può accogliere la domanda ove la presenza delle menzioni catastali difetti al momento della decisione (Cass. 29 settembre 2020 n. 20526).
Sulla base di tali premesse deve valutarsi come applicare la disciplina citata a procedimenti come quello di scioglimento della comunione nei quali non vi è un atto privato di alienazione ma un provvedimento giudiziale di trasferimento del bene (decreto di trasferimento o provvedimento di assegnazione).
In tali provvedimenti non è prevista, ovviamente, alcuna dichiarazione di parte cosicché occorre stabilire quale sia il possibile contenuto dell'atto di trasferimento del bene emesso dal giudice con riferimento alla situazione urbanistico-edilizia del bene ed alla sia regolarità catastale.
Certamente nei provvedimenti emessi dal giudice si deve accertare l'esistenza della concessione edilizia o della concessione in sanatoria, la riferibilità della stessa all'immobile e la conformità catastale oggettiva non potendo certo il giudice della divisione redigere un atto privo di tali elementi né attestare circostanze non conformi a quanto risulta dalla documentazione in atti.
Da ciò deriva che se il giudice non solo ove riscontri la mancanza di tali documenti ma anche ove ne rileva l'inadeguatezza ad attestare la regolarità urbanistico edilizia del bene non può emettere il decreto di trasferimento o il provvedimento di assegnazione.
In sostanza è proprio per il carattere “testuale” della nullità prevista dalla legge e riaffermata anche dalla giurisprudenza di merito a far esclude che il giudice possa emettere i provvedimenti di assegnazione nel caso in cui risulti dagli atti l'esistenza di irregolarità urbanistico-edilizie o la non conformità catastale, non potendo ovviamente in tali casi inserire negli atti una dichiarazione non conforme alle risultanze del giudizio e dovendo, comunque, realizzare la funzione essenzialmente informativa nei confronti della parte acquirente propria della dichiarazione, richiedente la concreta riferibilità del titolo all'immobile oggetto dell'atto.
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Né, come si è visto, sembra possibile distinguere tra variazioni essenziali e non essenziali del manufatto edificato, in quanto irrilevante al fine di definire l'ambito della nullità del contratto, anche in considerazione della moltiplicazione dei titoli abilitativi previsti in riferimento all'attività edilizia da eseguire e della indeterminatezza del sistema delle nullità ove lo stesso fosse affidato a graduazioni di irregolarità urbanistica difficilmente identificabili e sostanzialmente lasciate all'arbitrio dell'interprete (cfr. in tal senso più di recente Cass. 7 novembre 2024 n. 28666)
Le spese del giudizio di divisione devono compensarsi tra le parti in quanto la domanda di divisione formulata dalla parte attrice, alla quale avevano aderito i convenuti e CP_2
è stata dichiarata improcedibile come richiesto dalla convenuta Parte_2 CP_1
così come è stata dichiarata inammissibile la domanda formulata da quest'ultima che ha
[...] comportato l'espletamento della CTU grafologica.
P.Q.M.
Il Tribunale di Civitavecchia definitivamente pronunciando nella causa iscritta al ruolo al n. 640 del 2022 R.G.A.C. ogni altra domanda respinta, così provvede:
- dichiara la contumacia di e;
Parte_3 Controparte_3
- dichiara improcedibile la domanda di divisione;
- dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale proposta da e dichiara la CP_1 nullità del testamento olografo 10.06.2017 a firma Persona_1
- dichiara compensate tra le parti le spese del giudizio.
Civitavecchia 24 maggio 2025
Il Giudice
Francesco Vigorito
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SEZIONE CIVILE nella persona del giudice dott. Francesco Vigorito ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 640 R.G. dell'anno 2022 tra
, nato a [...] il [...], residente in [...]
Dorio n. 16, C.F. rappresentato e difeso dall'Avv. Riccardo Vicerè, con C.F._1 studio in Roma, Piazza dei Carracci n. 1, C.F. , indirizzo PEC C.F._2
ove è elettivamente domiciliato giusta procura in calce Email_1 all'atto di citazione
- ATTORE
E
(c.f. ), nata a [...] il [...], residente in CP_1 C.F._3
Fiumicino, Via Portuense, 1757, elettivamente domiciliata in Viale delle Milizie, 22, Roma, presso l'Avv. Gabriele Di Genesio Pagliuca (c.f. – pec: C.F._4
), che la rappresenta e difende, unitamente e Email_2 disgiuntamente all'Avv. Concetta Barbieri (c.f. – pec: C.F._5
), giusta procura in atti Email_3
- CONVENUTA -
NONCHE'
(CF: ) nato a [...] il [...] ed ivi residente CP_2 C.F._6 alla Via Conte Rosso n. 11/b Fraz. Piediripa, (CF: ) Parte_2 C.F._7 nata a [...] il [...] e residente in [...] rappresentati e difesi dall'Avv. Paola Fraschetti (C.F. ) nel cui studio sito in Perugia alla via C.F._8
A. Vecchi 193 sono elettivamente domiciliati in forza di procura speciale in atti
- CONVENUTO -
E TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
, nata a [...] il [...], C.F. residente in (00054) Parte_3 C.F._9
Fiumicino, Via Portuense n. 1757, contumace
- CONVENUTA –
NONCHE'
, nato a [...] il [...], C.F. , residente in (00054) Controparte_3 C.F._10
Fiumicino, Via M. Trabucchi n. 101, comproprietario per 1/12, contumace
- CONVENUTO -
OGGETTO: impugnazione testamento e divisione
CONCLUSIONI
Per l'attore:
- preso atto della accertata presenza di interventi irregolari sul compendio chiesto in divisione, il sig. Pt_1
rinuncia alla domanda. In merito alla liquidazione delle spese, attesa la responsabilità della sig.ra
[...]
in ordine all'esecuzione di tali opere attesa la disponibilità esclusiva in virtù del contratto di CP_1 locazione in essere, si chiede la compensazione delle stesse. In ordine alla domanda riconvenzionale, si chiede il rigetto;
Per la convenuta CP_1
Voglia l'On.le Tribunale adito, - in via preliminare, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e domanda nuova, verso le quali non si intende comunque accettare il contraddittorio in quanto inammissibili, alla luce delle risultanze della C.T.U., dalla quale emerge la impossibilità della divisione del compendio immobiliare oggetto del presente giudizio, dichiarare l'improcedibilità della domanda attorea;
- in via subordinata, qualora non si volesse ritenere la improcedibilità, dichiarare in ogni caso la nullità del testamento olografo 10.06.2017 a firma Per_1
per accertata falsità e, conseguentemente, dichiarare l'indegnità di a succedere nei beni
[...] Parte_1 mobili e immobili del defunto;
- nel merito dichiarare comunque l'improcedibilità della domanda Persona_1 giudiziaria svolta da per avere questi chiesto l'attribuzione pro-quota o in proprietà esclusiva del Parte_1 compendio immobiliare senza aver previamente instato in sede di mediazione per alcuna attribuzione. Con vittoria di spese e compensi di causa da rifondersi ai sottoscritti avvocati antistatari.
Per i convenuti e CP_2 Parte_2
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Piaccia al Tribunale adito, previa valutazione dei titoli di provenienza, disporre la divisione del bene in natura, assegnando i relativi lotti o, in alternativa, previa stima, disporre l'assegnazione dell'intero compendio al miglior offerente, con attribuzione ai convenuti di quanto di spettanza. Si riserva di formulare richiesta di assegnazione in ipotesi di indivisibilità. In ogni caso: con vittoria di spese ed onorari di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio davanti a Parte_1 questo Tribunale , , e CP_1 CP_2 Parte_2 Parte_3
per procedere allo scioglimento della comunione dei terreni con sovrastanti Controparte_3 fabbricati siti nel Comune di Fiumicino, alla Via Portuense n. 1757 indicati al catasto terreni del
Comune di Fiumicino alla particella 270, foglio 748 e alla particella 752, foglio 748 e al catasto fabbricati del Comune di Fiumicino, (i) particella 755, foglio 748, (ii) particella 754, foglio 748,
(iii) particella 753, foglio 748.
Deduceva l'attore di essere comproprietario per 6/12 dei terreni con sovrastanti fabbricati siti nel
Comune di Fiumicino, alla Via Portuense n. 1757 in virtù dei seguenti atti:
1. Atto di compravendita del 23/6/1995 con il quale i genitori e CP_4 CP_5 anno acquisto il terreno agricolo;
[...]
2. atto di compravendita del 20/11/2000 dei 3/6 del terreno acquistato in favore della sigg.re e , le quali hanno acquistato i beni in ragione di 1/6 ciascuno , le Pt_3 Pt_2 CP_1 prime due in regime di comunione legale con i rispettivi coniugi sigg.ri e Controparte_3
CP_2
3. testamento olografo del sig. , deceduto il 2/4/2008, con il quale ha nominato CP_4 eredi universali la moglie e i figli e;
CP_6 Pt_1 Persona_1
4. permesso di costruire rilasciato dal Comune di Fiumicino in data 7/7/2010 prot. 102/2010 in virtù del quale sono stati edificati tre immobili, due ad uso agricolo ed uno ad uso residenziale
(bifamiliare con al piano terra locale ad uso agricolo);
5. testamento olografo della sig.ra deceduta il 17/1/2012, con il quale aveva CP_6 nominato eredi universali i figli e;
Per_1 Parte_1
6. atto di divisione del 23/5/2016 con il quale le parti avevano provveduto ad assegnare in proprietà il fabbricato ad uso residenziale;
7. testamento olografo del sig. , deceduto il 4/8/2020, con il quale aveva Persona_1 nominato erede universale il sig. . Parte_1
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Si costituiva in giudizio formulando le seguenti conclusioni: CP_1
“- in via pregiudiziale, accertare la falsità del testamento olografo del 10.06.2017 a firma di Per_1
e, per l'effetto, dichiarare, sia la nullità del testamento de quo, che l'indegnità dell'attore a succedere
[...] nei beni mobili ed immobili del defunto;
Persona_1
- nel merito, rigettare le domande attoree perché inammissibili ed improcedibili”.
Si costituivano in giudizio e chiedendo al Tribunale, previa CP_2 Parte_2 valutazione dei titoli di provenienza, disporsi la divisione del bene in natura, assegnando i relativi lotti o, in alternativa, previa stima, disporre l'assegnazione dell'intero compendio al miglior offerente, con attribuzione ai convenuti di quanto di spettanza.
Non si costituivano in giudizio e dei quali deve dichiararsi Parte_3 Controparte_3 la contumacia.
Veniva disposta ed espletata CTU grafologica da parte della consulente dott.ssa Persona_2 sul testamento olografo di Persona_1
Veniva disposta CTU valutativa dei beni oggetto della comunione ma il CTU Arch. CP_7 riscontrava una serie di irregolarità urbanistico edilizie.
Questo Giudice preso atto di quanto sopra fissava l'udienza del 19 febbraio 2025 per la precisazione delle conclusioni ed all'esito del deposito di note scritte in sostituzione di tale udienza tratteneva la causa in decisione.
L'attore nelle note in sostituzione dell'udienza del 19 febbraio 2025 dichiarava di rinunciare alla domanda di divisione ma la rinuncia non veniva accettata dalla convenuta che CP_1 nella comparsa conclusionale insisteva per il rigetto della domanda attorea e per la condanna della parte attrice al pagamento delle spese del giudizio. ha proposto una domanda di accertamento della falsità del testamento olografo CP_1 del 10.06.2017 a firma di , di nullità del testamento e di indegnità dell'attore a Persona_1 succedere nei beni mobili ed immobili dello stesso . Persona_1
La parte attrice ha dedotto l'inammissibilità delle domande in quanto la convenuta non trarrebbe alcun vantaggio dall'accertamento della falsità poiché l'eventuale declaratoria di nullità del testamento non comporterebbe alcun effetto a suo favore ma solo l'attribuzione ex lege dei diritti successori, oltre che all'attore al fratello , deceduto in corso di Parte_1 Parte_4 causa in data 30/12/2022 lasciando quale unico erede lo stesso;
nella ipotesi Parte_1 di indegnità di , gli sarebbero succeduti i propri figli ( e ) , posto che Pt_1 CP_8 CP_9
l'indegnità non esclude l'operatività della rappresentazione in favore dei discendenti dell'indegno.
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L'interesse ad impugnare il testamento, seppure più esteso rispetto alla ordinaria azione di nullità, deve essere diretto ed attuale, e non eventuale e futuro, di guisa che la posizione giuridica soggettiva di chi agisce deve essere suscettibile di ricevere un concreto ed effettivo pregiudizio dal permanere dell'atto nel mondo del diritto e, per converso, di ricevere un concreto ed effettivo vantaggio dalla sua caducazione, in applicazione di un principio non dissimile da quello enunciato con riferimento all'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.
Tale interesse ad agire si risolve nella concreta utilità del provvedimento richiesto al giudice rispetto alla situazione antigiuridica denunciata (utilità che deve sussistere non solo al momento della proposizione dell'atto introduttivo del giudizio ma anche al momento della decisione del giudice).
Pertanto la legittimazione sostanziale ad impugnare spetta alle persone istituite eredi e a coloro che succederebbero al “de cuius” per legge, ove l'atto di ultima volontà fosse riconosciuto invalido.
La convenuta non rientra in nessuna di queste categorie e, pertanto, sia la CP_1 domanda riconvenzionale di accertamento negativo dell'autenticità del testamento olografo sia la domanda volta ad accertare e dichiarare l'indegnità a succedere sono inammissibili.
La seconda questione da esaminare attiene alla ammissibilità della domanda di divisone con riferimento all' immobile oggetto di causa.
Nella sua relazione tecnica (depositata in data 11 dicembre 2023) il C.t.u. arch. ha CP_7 segnalato che:
- “il complesso rurale risulta assentito mediante P.d.C. Permesso di Costruire n°102/2010 rilasciato a
in qualità di ditta individuale imprenditore agricolo dal Comune di Fiumicino - sulla CP_1 scorta di P.U.A. Piano di Utilizzazione Aziendale 2006 presentato da , previ pareri CP_4 positivi di tutti gli enti sovra comunali (Regione Lazio, Sovrintendenza, Genio Civile, etc.) - a cui aveva fatto seguito D.I.A. Variante in corso d'opera al P.d.C. n°53589/2011 e relativa Integrazione documentale prot. n°61346/2011, a cui aveva fatto seguito il parziale sequestro dell'opera per mancate corrispondenze fra costruito e assentito, a cui avevano fatto seguito opere di ripristino alla situazione assentita e relativo conseguente dissequestro dell'opera, poi dichiarata conclusa nel 2012 e a cui seguiva domanda di certificazione di agibilità del 2013, rilasciata, si deve presumere, per silenzio/assenso;
- conseguentemente, veniva presentata D.I.A. n°57634/2013 per ampliamento e cambio destinazione
d'uso del P2 da soffitta a sup. abitativa, in applicazione della L.R. 13/2009 e s.m.i., (da cui era derivata la variazione catastale in Subb. 501 e Sub. 502 dei livelli P1-2 attualmente vigente agli atti di
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archivio N.C.E.U., per unità immobiliari Int. 1 e Int. 2 non oggetto della presente divisione di beni).
Tutte le D.I.A. presentate dopo il P.d.C. hanno riguardato esclusivamente il fabbricato P.lla 753.
Cerveteri (Rm):
a) Fg. 748, P.lla 753, Sub. 3 Risulta parzialmente difforme rispetto a quanto rappresentato e assentito nei titoli edilizi (D.I.A. n°61346/2011 ad integrazione della D.I.A. n°53589/2011 in Variante al
P.d.C. n°102/2010) e catastali vigenti nei rispettivi archivi per quanto attiene la diversa distribuzione interna di entrambi gli ambienti componenti (qui per maggior chiarezza individuati con Sub.
3.1 e Sub.
3.2, serviti rispettivamente dagli ingressi/vani scala distinti con Sub. 1 e Sub. 2 (B.C.N.C.) e rispettivamente ubicati al PT sotto le unità immobiliari distinte con Sub. 1 Int. 1 e Sub. 502 Int. 2 al
P1-2.
b) Fg. 748, P.lla 754 Risulta parzialmente difforme rispetto a quanto rappresentato e assentito nei titoli edilizi (P.d.C. n°102/2010) e catastali vigenti nei rispettivi archivi per quanto attiene la diversa distribuzione interna e i prospetti.
c) Fg. 748, P.lla 755 Risulta parzialmente difforme rispetto a quanto rappresentato e assentito nei titoli edilizi (P.d.C. n°102/2010) e catastali vigenti nei rispettivi archivi per quanto attiene i prospetti.
Inoltre risulta presente un tettoia realizzata senza previo permesso”.
Considerato, quindi, che per gli immobili oggetto di causa sono state riscontrate difformità urbanistiche, deve dichiararsi l'inammissibilità della domanda di divisione.
Il principio, già in precedenza affermato dalla giurisprudenza di legittimità, ha trovato, di recente conferma dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione (Cass. Sez. Un. 7 ottobre 2019, n. 25021) che ha affermato che “quando sia proposta domanda di scioglimento di una comunione (ordinaria o ereditaria che sia), il giudice non può disporre la divisione che abbia ad oggetto un fabbricato abusivo o parti di esso, in assenza della dichiarazione circa gli estremi della concessione edilizia e degli atti ad essa equipollenti, come richiesti dall'art. 46 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e dall'art. 40, comma 2, della l. 28 febbraio 1985, n. 47, costituendo la regolarità edilizia del fabbricato condizione dell'azione ex art. 713 c.c., sotto il profilo della
"possibilità giuridica", e non potendo la pronuncia del giudice realizzare un effetto maggiore e diverso rispetto a quello che è consentito alle parti nell'ambito della loro autonomia negoziale. La mancanza della documentazione attestante la regolarità edilizia dell'edificio e il mancato esame di essa da parte del giudice sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio”.
Non può aderirsi al diverso orientamento di parte della giurisprudenza di merito secondo il quale l'improcedibilità della domanda non sussisterebbe per le difformità di scarsa importanza e eliminabili che farebbe riferimento ad una precedente sentenza della Corte di Cassazione, sempre
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a Sezioni Unite (Cass. Sez. Un. 22 marzo 2019 n. 8230) secondo la quale “può essere pronunciata sentenza di trasferimento coattivo ex articolo 2932 del codice civile a condizione che il vizio di regolarità urbanistica non oltrepassi la soglia della parziale difformità rispetto alla concessione, dovendosi distinguere, (…) tra ipotesi di abuso primario, relativo a beni immobili edificati o resi abitabili in assenza di concessione, e abuso secondario, caratterizzato dalla circostanza che solo una parte di unità immobiliare già esistente abbia subito modifica o mutamento di destinazione d'uso”.
Deve in primo luogo osservarsi che questa giurisprudenza della Corte di cassazione chiarisce come: “La distinzione in termini di variazioni essenziali e non essenziali, elaborata dalla giurisprudenza di questa Corte in tema di contratto preliminare ed alla quale si riferisce l'ordinanza di rimessione, non è ….. utile al fine di definire l'ambito della nullità del contratto, tenuto conto, peraltro, che la moltiplicazione dei titoli abilitativi
……. previsti in riferimento all'attività edilizia da eseguire (minuziosamente indicata), comporterebbe, come correttamente rilevato dal PG nelle sue conclusioni, un sistema sostanzialmente indeterminato, affidato a graduazioni di irregolarità urbanistica di concreta difficile identificazione ed, in definitiva, inammissibilmente affidato all'arbitrio dell'interprete. Il che mal si concilia con le esigenze di salvaguardia della sicurezza e della certezza del traffico giuridico e spiega la cautela dalla prevalente giurisprudenza di questa Corte, da ultimo ricordata da Cass. n. 111659 del 2018, all'uso dello strumento civilistico della nullità quale indiretta forma di controllo amministrativo sulla regolarità urbanistica degli immobili”.
I principi affermati dalla sentenza Cass. Sez. Un. n.25021/2019 non sembrano in ogni caso in contrasto con quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità in materia di trasferimento coattivo ex art. 2932 c.c.
Bisogna prendere le mosse dal principio affermato nella sentenza n. 25021/2019 secondo cui gli atti di scioglimento della comunione ereditaria sono soggetti alla comminatoria della sanzione della nullità prevista dall'art. 46, comma 1, del d.P.R. n. 380 del 2001 (già art. 17 della legge n. 47 del 1985) e dall'art. 40, comma 2, della l. n. 47 del 1985, per gli atti tra vivi aventi ad oggetto diritti reali relativi ad edifici o a loro parti, ove da essi non risultino gli estremi della licenza o della concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria.
La Corte di cassazione ha illustrato come di seguito i motivi di tale affermazione.
“Dal confronto tra la disposizione dell'art. 46, comma 1, del d.P.R. n. 380 del 2001 e quella dell'art. 40, comma 2, della legge n. 47 del 1985 risulta come soltanto nella prima gli "atti di scioglimento della comunione" sono espressamente contemplati tra quelli colpiti da nullità ove da essi non risultino le menzioni urbanistiche;
nella seconda disposizione (l'art. 40, comma 2, della legge n. 47 del 1985), invece, nessun riferimento espresso vi è agli atti di scioglimento della comunione.
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Questa mancata coincidenza tra il testo delle due disposizioni ha indotto in passato questa Corte ad affermare, facendo applicazione del canone interpretativo "ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit", che l'art. 40, comma 2, della legge n. 47 del 1985 - a differenza di quanto vale per l'art. 17, comma 1, della stessa legge (ora art. 46, comma 1, del d.P.R. n. 380 del 2001) - non è applicabile agli atti di scioglimento della comunione (Cass., Sez. 2,
n. 14764 del 13/07/2005); sicché nessuna comminatoria di nullità esisterebbe per gli atti di scioglimento della comunione di qualsiasi tipo (anche comunione ordinaria) relativa ad edifici abusivi, non sanati, realizzati prima dell'entrata in vigore della legge n. 47 del 1985.
Le Sezioni Unite ritengono che vi siano validi argomenti per rivedere tale conclusione.
In primo luogo, sul piano della interpretazione letterale, va considerata la diversa struttura semantica delle due disposizioni normative.
Infatti, mentre l'art. 46 del d.P.R. n. 380 del 2001 (come prima l'art. 17, comma 1, della legge n. 47 del 1985) individua gli atti tra vivi aventi ad oggetto diritti reali relativi ad edifici abusivi (o a loro parti), per i quali commina la sanzione della nullità, avendo riguardo al loro effetto giuridico («trasferimento, costituzione o scioglimento di comunione»), l'art. 40, comma 2, della legge n. 47 del 1985, invece, individua gli atti inter vivos per i quali commina la nullità avendo riguardo solo al loro "oggetto", richiedendo cioè che si tratti di «atti tra vivi aventi per oggetto diritti reali (...) relativi ad edifici o loro parti», prescindendo dal loro effetto giuridico (il richiamo all'effetto giuridico degli atti, contenuto nella locuzione «esclusi quelli di costituzione, modificazione ed estinzione di diritti di garanzia o di servitù», si rinviene nella disposizione solo con funzione eccettuativa, ossia per escludere, dal campo di applicazione della norma, gli atti costitutivi, modificativi ed estintivi di diritti reali di garanzia o di servitù).
In sostanza, l'art. 40, comma 2, della legge n. 47 del 1985 indica gli atti oggetto della comminatoria di nullità in modo ellittico e sintetico, attraverso l'amplissima formula «atti tra vivi aventi per oggetto diritti reali (...) relativi ad edifici o loro parti»; tale espressione, sul piano logico-semantico, risulta comprensiva di tutti gli atti inter vivos aventi ad oggetto diritti reali relativi ad edifici, qualunque effetto giuridico abbiano, eccettuati solo gli atti espressamente esclusi.
Pertanto, come - nella detta formula - devono ritenersi senza dubbio compresi gli atti di trasferimento o di costituzione di diritti reali aventi ad oggetto edifici o loro parti (anch'essi non espressamente previsti), così non vi sono ragioni per escludere – sul piano dell'interpretazione letterale - gli atti di scioglimento della comunione se e in quanto aventi ad oggetto edifici (o loro parti).
In secondo luogo, poi, sul piano della interpretazione teleologica e avuto riguardo allo scopo perseguito dal legislatore, va considerato che sia l'art. 46 che l'art. 40 disciplinano comunque atti tra vivi aventi per oggetto diritti reali relativi ad edifici abusivi o a loro parti.
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Non potrebbe comprendersi, allora, in mancanza di espressa previsione di legge, perché lo scioglimento della comunione di un immobile abusivo e non sanabile dovrebbe ritenersi consentito per il solo fatto che il fabbricato sia stato realizzato prima dell'entrata in vigore della legge n. 47 del 1985; considerato, peraltro, che le sanzioni amministrative della demolizione dell'edificio abusivo e dell'acquisizione di esso al patrimonio del comune valgono anche per i fabbricati realizzati prima della entrata in vigore della detta legge.
Tantomeno potrebbe comprendersi perché dovrebbe essere vietata la compravendita o la costituzione di usufrutto relativamente ad un tale immobile e dovrebbe invece essere consentito lo scioglimento della comunione, pur se trattasi di comunione non ereditaria.
In entrambi i casi si è dinanzi ad un immobile edificato illecitamente e non ricondotto a legittimità sul piano amministrativo.
La omogeneità delle situazioni non consente, in mancanza di una espressa previsione normativa, di concludere per una diversità di disciplina…….
La previsione - negli artt. 46 d.P.R. n. 380 del 2001 e 40 legge n. 47 del 1985 - di un "unico" regime giuridico per ogni tipo di scioglimento di comunione comporta, in applicazione del canone interpretativo "ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus", che lo scioglimento della comunione ereditaria, ove abbia ad oggetto fabbricati abusivi (o parti di essi), deve ritenersi sottoposto al medesimo trattamento giuridico ("comminatoria di nullità") previsto per lo scioglimento della comunione ordinaria.”.
Non pare si possa contestare la correttezza di tale ricostruzione poiché quest'ultima sembra ipotizzare l'applicazione al giudizio di divisione l'interpretazione formulata dalla Corte di cassazione in materia di atti di compravendita tra privati (e di trasferimento coattivo ex art. 2932
c.c.) secondo la quale il vizio di regolarità urbanistica non vizia l'atto (e consente il trasferimento coattivo ex art. 2932 c.c.) e, quindi, consente la divisione giudiziale.
Deve, tuttavia, osservarsi che la sentenza Cass. Sez. Un. 22 marzo 2019 n. 8230 ha ribadito che
"la nullità comminata dall'art. 46 del d.P.R. n. 380 del 2001 e dagli artt. 17 e 40 della L n. 47 del 1985 va ricondotta nell'ambito del comma 3 dell'art 1418 c.c., di cui costituisce una specifica declinazione, e deve qualificarsi come nullità «testuale», con tale espressione dovendo intendersi, in stretta adesione al dato normativo, un'unica fattispecie di nullità che colpisce gli atti tra vivi ad effetti reali elencati nelle norme che la prevedono, volta
a sanzionare la mancata inclusione in detti atti degli estremi del titolo abilitativo dell'immobile, titolo che, tuttavia, deve esistere realmente e deve esser riferibile, proprio, a quell'immobile” e che “in presenza nell'atto della dichiarazione dell'alienante degli estremi del titolo urbanistico, reale e riferibile all'immobile, il contratto è valido a prescindere dal profilo della conformità o della difformità della costruzione realizzata al titolo menzionato".
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Successivamente la giurisprudenza della Corte di cassazione ha anche precisato che il giudice ex art. 2932 c.c, non può emanare sentenza di trasferimento coattivo in assenza della dichiarazione, contenuta nel preliminare o successivamente prodotta in giudizio, sugli estremi del permesso di costruire o del permesso in sanatoria, che costituiscono requisiti richiesti a pena di nullità dall'art. 46 del d.P.R. n. 380 del 2001 ed integrano, altresì, una condizione dell'azione (Cass. 2 settembre
2020 n. 18195) e che nel giudizio di esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere un contratto di trasferimento immobiliare relativo ad un fabbricato già esistente, la conformità catastale oggettiva di cui all'art. 29, comma 1 bis, della l. n. 52 del 1985, costituisce una condizione dell'azione e deve formare oggetto di accertamento da parte del giudice, che non può accogliere la domanda ove la presenza delle menzioni catastali difetti al momento della decisione (Cass. 29 settembre 2020 n. 20526).
Sulla base di tali premesse deve valutarsi come applicare la disciplina citata a procedimenti come quello di scioglimento della comunione nei quali non vi è un atto privato di alienazione ma un provvedimento giudiziale di trasferimento del bene (decreto di trasferimento o provvedimento di assegnazione).
In tali provvedimenti non è prevista, ovviamente, alcuna dichiarazione di parte cosicché occorre stabilire quale sia il possibile contenuto dell'atto di trasferimento del bene emesso dal giudice con riferimento alla situazione urbanistico-edilizia del bene ed alla sia regolarità catastale.
Certamente nei provvedimenti emessi dal giudice si deve accertare l'esistenza della concessione edilizia o della concessione in sanatoria, la riferibilità della stessa all'immobile e la conformità catastale oggettiva non potendo certo il giudice della divisione redigere un atto privo di tali elementi né attestare circostanze non conformi a quanto risulta dalla documentazione in atti.
Da ciò deriva che se il giudice non solo ove riscontri la mancanza di tali documenti ma anche ove ne rileva l'inadeguatezza ad attestare la regolarità urbanistico edilizia del bene non può emettere il decreto di trasferimento o il provvedimento di assegnazione.
In sostanza è proprio per il carattere “testuale” della nullità prevista dalla legge e riaffermata anche dalla giurisprudenza di merito a far esclude che il giudice possa emettere i provvedimenti di assegnazione nel caso in cui risulti dagli atti l'esistenza di irregolarità urbanistico-edilizie o la non conformità catastale, non potendo ovviamente in tali casi inserire negli atti una dichiarazione non conforme alle risultanze del giudizio e dovendo, comunque, realizzare la funzione essenzialmente informativa nei confronti della parte acquirente propria della dichiarazione, richiedente la concreta riferibilità del titolo all'immobile oggetto dell'atto.
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Né, come si è visto, sembra possibile distinguere tra variazioni essenziali e non essenziali del manufatto edificato, in quanto irrilevante al fine di definire l'ambito della nullità del contratto, anche in considerazione della moltiplicazione dei titoli abilitativi previsti in riferimento all'attività edilizia da eseguire e della indeterminatezza del sistema delle nullità ove lo stesso fosse affidato a graduazioni di irregolarità urbanistica difficilmente identificabili e sostanzialmente lasciate all'arbitrio dell'interprete (cfr. in tal senso più di recente Cass. 7 novembre 2024 n. 28666)
Le spese del giudizio di divisione devono compensarsi tra le parti in quanto la domanda di divisione formulata dalla parte attrice, alla quale avevano aderito i convenuti e CP_2
è stata dichiarata improcedibile come richiesto dalla convenuta Parte_2 CP_1
così come è stata dichiarata inammissibile la domanda formulata da quest'ultima che ha
[...] comportato l'espletamento della CTU grafologica.
P.Q.M.
Il Tribunale di Civitavecchia definitivamente pronunciando nella causa iscritta al ruolo al n. 640 del 2022 R.G.A.C. ogni altra domanda respinta, così provvede:
- dichiara la contumacia di e;
Parte_3 Controparte_3
- dichiara improcedibile la domanda di divisione;
- dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale proposta da e dichiara la CP_1 nullità del testamento olografo 10.06.2017 a firma Persona_1
- dichiara compensate tra le parti le spese del giudizio.
Civitavecchia 24 maggio 2025
Il Giudice
Francesco Vigorito
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