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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 09/05/2025, n. 409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 409 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Riunita nella camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Alfredo GROSSO PRESIDENTE
Dott.ssa Maria Gabriella RIGOLETTI CONSIGLIERE
Dott.ssa Michela PERONACE CONS. AUS. REL.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di appello iscritta al R.G. 1396/2021 promossa da:
(C.F ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. Alberto Maria Tedoldi in forza di procura in calce all'atto di appello, elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto legale in
Milano, via Beato Angelico n.1, PEC: Email_1
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Udienza collegiale di spedizione del 03.07.2024
PER PARTE APPELLANTE
“Piaccia alla Ecc.ma Corte adita, ogni contraria istanza respinta, in riforma della sentenza impugnata e previa sospensione dell'efficacia esecutiva e/o dell'esecuzione, così giudicare: nel merito: procedere alla divisione, ai sensi di legge, del compendio immobiliare così descritto e intestato pro indiviso alle parti per 1/2 ciascuna:
- in N.C.E.U. immobile (fabbricato) sito nel Comune di Serravalle Scrivia (AL) – via Fabbriche, 88 – Piano T1-2-S1 - Foglio 3 - Mappale 133 - Categoria A/7 –
Classe 2 - Consistenza 17 vani – Sup. Catastale Totale 338 mq – Totale escluse aree scoperte 319 mq - Rendita € 1.843,75; - in N.C.E.U. immobile (fabbricato) sito nel Comune di Serravalle Scrivia (AL) – via Fabbriche, 88 – Piano T - Foglio 3 - Mappale 289 - Categoria C/2 – Classe
2 - Consistenza 17 m² - Superficie Catastale Totale: 36 mq - Rendita € 26,34;
- in N.C.E.U. (Terreni) sito nel Comune di Serravalle Scrivia (AL) - Foglio 3 -
Mappale 25 – Seminativo Classe 4 – Ettari 01.90.75 – Reddito dominicale €
44,33 – Reddito Agrario € 49,26;
- in N.C.E.U. (Terreni) sito nel Comune di Serravalle Scrivia (AL) - Foglio 3 -
Mappale 27 – Porz. AA - parte Seminativo Classe 2 – Ettari 00.04.00 – Reddito
Dominicale € 2,69 – Reddito Agrario € 2,48 – Porz. AB - parte Vigneto –
Classe 3 – Ettari 00.12.75 – Reddito Dominicale € 9,88 – Reddito Agrario €
7,90;
- in N.C.E.U. (Terreni) sito nel Comune di Serravalle Scrivia (AL) - Foglio 3 -
Mappale 437 – Seminativo Classe 4 – Ettari 00.00.20 – Reddito Dominicale €
0,05 – Reddito Agrario € 0,05;
- in N.C.E.U. (Terreni) sito nel Comune di Serravalle Scrivia (AL) - Foglio 3 -
Mappale 438 – Vigneto – Classe 3 – Ettari 00.01.10 – Reddito Dominicale €
0,85 – Reddito Agrario € 0,68.
In ogni caso: rigettare la domanda riconvenzionale avversaria.
In via istruttoria: ammettere prova orale per testi e interrogatorio formale della sig.ra sui seguenti capitoli: CP_1
3- “Vero che la dott.ssa ha svolto personalmente le Parte_1 pratiche di concessione edilizia in sanatoria nn. 237 e 238, come da docc. 2, 3,
4 e 5 fasc. convenuta che si rammostrano”;
4- “Vero che le parti avevano concordato che la dott.ssa si sarebbe Pt_1 occupata personalmente di svolgere le pratiche di concessione edilizia in sanatoria relativa al compendio immobiliare oggetto di divisione, mentre la sig.ra avrebbe sostenuto in via esclusiva le relative spese”. CP_1
Si indicano i testi:
- Geom. - Resp. tecnico c/o Uff. Tecnico Serravalle Scrivia Testimone_1
(AL);
- Geom. – Viale Garibaldi, 5 – 13100 – Vercelli (VC). Testimone_2
Disporre la rinnovazione della CTU con altro consulente”.
pag. 2/20 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva Parte_1 in giudizio, dinanzi il Tribunale di Alessandria, la propria madre,
[...] chiedendo la divisione del compendio immobiliare sito in Serravalle CP_1
Scrivia (AL), via Fabbriche n. 88, composto da un fabbricato e dal circostante terreno agricolo, compendio di cui l'attrice e la convenuta erano comproprietari per la quota del 50% cadauno.
Si costituiva in giudizio la non opponendosi alla divisione, e in via Parte_2 riconvenzionale chiedeva la condanna della al rimborso della somma Pt_1 di € 9.518,00 per le spese sostenute per la pratica di concessione edilizia in sanatoria in relazione all'immobile oggetto di giudizio.
Il Tribunale di Alessandria disponeva CTU tecnica tesa ad accertare la divisibilità dell'immobile, e a predisporre, in caso affermativo, il progetto di divisione.
Il CTU accertava la comoda divisibilità in natura dell'immobile in due lotti, e predisponeva il progetto divisionale ed il conguaglio spettante secondo le quote di comproprietà.
All'udienza del 30.01.2019, la aderendo alle conclusioni del CTU CP_1 chiedeva, vista l'età. l'assegnazione del lotto 1, mentre la ritenendo Pt_1 antieconomica la divisione in natura, ne domandava la vendita.
Il Tribunale di Alessandria con sentenza n. 776/2021, ha così statuito” in accoglimento della domanda di divisione, assegna all'attrice, SI.ra
[...]
, la piena proprietà degli immobili ricompresi nel “lotto 2”, Parte_1 come descritto nella perizia in data 18.9.2018, a firma del CTU, Arch.
in atti;
Persona_1
- in accoglimento della domanda di divisione, assegna alla convenuta, SI.ra
la piena proprietà degli immobili ricompresi nel “lotto 1”, Controparte_1 come descritto nella perizia in data 18.9.2018, a firma del CTU, Arch.
in atti;
Persona_1
- dichiara l'attrice, SI.ra , quale assegnataria degli Parte_1 immobili ricompresi nel “lotto 2”, tenuta a corrispondere in favore della convenuta, SI.ra la somma di Euro 19.844,00, come Controparte_1
pag. 3/20 risultante dalla perizia in data 18.9.2018, a firma del CTU, Arch. Persona_1
in atti, a titolo di conguaglio;
[...]
- dichiara che le spese per il materiale frazionamento dei lotti dovranno essere sostenute, in uguale misura, dall'attrice, SI.ra e dalla Parte_1 convenuta, SI.ra Controparte_1
- condanna l'attrice, SI.ra , a corrispondere alla Parte_1 convenuta, SI.ra la somma di Euro 9.401,00, oltre spese Controparte_1 generali e accessori di legge, a titolo di spese di lite;
- condanna l'attrice, SI.ra , a ripetere alla convenuta, Parte_1
SI.ra la somma di Euro 4.759,00; Controparte_1
- pone il compenso del CTU, Arch. come già liquidato con Persona_1 separato decreto, definitivamente a carico di entrambe le parti, per il 50% ciascuna”.
Avverso detta sentenza ha interposto appello la sulla base dei motivi Pt_1 di cui infra, formulando altresì istanza ex artt. 283 – 351 c.p.c per la sospensione della esecutività della sentenza. non si è costituita, nonostante la ritualità della notifica Controparte_1 dell'atto di appello, e si è proceduto in sua contumacia.
Con ordinanza del 09.01.2022 questa Corte, visti gli artt. 351 e 283 c.p.c. rigettava l'istanza cautelare come proposta.
All'udienza del 08.11.2023, precisate le conclusioni la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
Con ordinanza 07.12.2023, la Corte ritenuto necessario ai fini decisori, ammettere l'interrogatorio formale dell'appellata contumace, rimetteva la causa sul ruolo per l'espletamento del disposto interpello.
Con istanza depositata in data 23.01.2024, la , stante l'età avanzata Pt_1 dell'appellata (99 anni), rinunciava a tale mezzo istruttorio, e la Corte alla successiva udienza del 03.07.2024, precisate le conclusioni così come riportate in epigrafe tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva preliminarmente la Corte come la richiesta di interruzione del giudizio, per intervenuto decesso dell'appellata contumace, avanzata dall'appellante con pag. 4/20 istanza depositata in data 22.01.2025 non è suscettibile di positivo accoglimento stante il consolidato orientamento in materia della Suprema
Corte a mente del quale “ la morte o perdita della capacità della parte, qualora sia dichiarata o notificata successivamente alla scadenza dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica non produce alcun effetto interruttivo” (Cass Civ. n. 144472/17).
In applicazione di tale principio di diritto, la morte dell'appellata non produce l'interruzione del presente giudizio essendo l'evento avvenuto dopo la scadenza dei termini per gli incombenti previsti dall'art. 190 c.p.c.
Ciò posto è ora possibile passare alla disamina dei motivi di appello avanzati dalla . Pt_1
Con il primo motivo di gravame l'appellante censura le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio disposta dal primo giudice sotto diversi profili rilevando come il Tribunale avrebbe aderito acriticamente alle conclusioni del perito senza minimamente valutare le fondate censure avanzate dalla avverso l'elaborato. Pt_1
Nella specie, l'appellante censura le risultanze della CTU per l'erronea valutazione dell'immobile e per aver accertato la comoda divisibilità dello stesso.
Quanto al primo profilo, rileva la come il CTU, nel valutare Pt_1
l'immobile, avrebbe omesso di considerare lo stato manutentivo e di conservazione del bene nonché l'ubicazione dello stesso, presumendo che il fabbricato avesse i requisiti della villa così applicando i relativi criteri di stima.
Deduce la parte come si tratterebbe in realtà di un edificio di civile abitazione con rifiniture datate e con un mediocre stato di manutenzione ubicato in una zona industriale del Comune di Cassano Spinola e Serravalle Scrivia.
Inoltre il CTU, nel determinare il valore commerciale del bene, avrebbe omesso di considerare gli ulteriori fattori di deprezzamento quali l'inquinamento dell'aria e la presenza a poca distanza di un polo elettrico generante campi magnatici pericolosi per la salute e l'inquinamento acustico generato da altre realtà industriali posti a ridosso della proprietà.
pag. 5/20 Per tali ragioni il valore di stima, pari ad € 430.000,00, come determinato dal
CTU non sarebbe corrispondente al valore di mercato non avendo il CTU indicato, come richiesto nel quesito, il criterio e metodo di valutazione a mq applicato.
Deduce la parte come in considerazione delle caratteristiche proprie dell'immobile lo stesso avrebbe un valore massimo di € 283.236,27, e ciò senza considerare che, nelle more, l'immobile avrebbe subito un ulteriore deprezzamento a causa della mancata manutenzione dello stesso per raggiungere il valore di € 229.684,15.
Trattasi delle medesime osservazioni avanzate dal CTP della in sede Pt_1 di operazioni peritali avverso le quali il CTU ha così replicato ““….a riguardo della presente osservazione, la Sottoscritta precisa che i valori adottati per la stima rientrano in quelli riportati nelle tabelle O.M.I. e che al contrario, il
C.T.P. pur consultando la succitata tabella ne ha estrapolato i valori non corrispondenti alla tipologia esistente ma ad altra categoria “case di civile abitazione” e non “Ville e villini” come doveva essere. L'unico valore appena al di sopra dei valori O.M.I. (€. 50,00 sup. alla tabella di riferimento) è riferito alla parte abitativa del Piano Terra che la sottoscritta in base alle caratteristiche costruttive, allo stato di conservazione dell'immobile, alla tipologia, all'ubicazione e in riferimento ai valori di mercato suggeriti dalle compravendite di immobili simili in zona ed in base alla propria esperienza, ha ritenuto di dover applicare”.
Sul punto il giudice di prime cure ha così motivato l'adesione alla stima del bene come quantificato dal perito “il CTU, Arch. ha, Persona_1 anzitutto, stimato in Euro 429.829,00 il valore dell'immobile oggetto di divisione. La valutazione, anche alla luce delle osservazioni del CTP, Geom.
, nonché delle difese successivamente svolte del difensore Persona_2 dell'attrice, appare corretta. Il CTU, Arch. correttamente Persona_1 qualificando l'immobile quale “villino”, per le sue caratteristiche oggettive, ha confermato che la valutazione è in linea con i valori riportati nelle rilevanti tabelle OMI. Le deduzioni in ordine alla vicinanza dell'immobile rispetto a un complesso industriale, formulate - in modo chiaro - solo in sede di difese finali,
pag. 6/20 appaiono infondate, tenuto conto del fatto che l'abitazione è circondata da una importante estensione di terreno a uso agricolo, che la isolano adeguatamente dal contesto circostante e del fatto che i valori OMI utilizzati sono, comunque, relativi alla zona. Tali difese appaiono tanto più inconferenti, considerato che il tema non appare neppure essere stato direttamente affrontato, da nessuno dei soggetti coinvolti, nell'ambito delle operazioni peritali” (cfr p. 4 e 5 sentenza impugnata).
Ciò posto, diversamente da quanto dedotto dalla , il Tribunale non ha Pt_1 aderito acriticamente alle conclusioni del CTU, ma ha fatto proprie le conclusioni rassegnate dal perito con motivazione congrua del tutto condivisa da questa Corte.
Per tali ragioni il motivo di doglianza appare del tutto generico essendosi la parte limitata a riproporre le contestazioni avanzate dal proprio CTP in sede di operazioni peritale senza però suffragare le censure con argomenti di contrasto tali da scalfire le ragioni che hanno indotto il Tribunale ad aderire alla stima del bene come quantificata dal CTU.
Sotto altro profilo l'appellante censura le risultanze della CTU per aver il perito.
a) dichiarato la comoda divisibilità dell'immobile; b) aver redatto un progetto di divisione delle aree esterne “del tutto disorganico e irragionevole”; c) calcolato in maniera errata i costi necessari per addivenire alla divisione del bene.
Rileva la parte come il Tribunale avrebbe avallato una divisione dell'immobile in violazione dell'art. 720 c.c. stante la non comoda divisibilità dello stesso all'esito di una CTU contraddittoria in violazione di legge, e di ogni criterio di razionalità e di logica distributiva, con opere di enorme entità erroneamente quantificate oltre che del tutto sproporzionate rispetto al valore effettivo del bene.
Infine, la censura l'impugnata sentenza per aver il Tribunale Pt_1 totalmente disatteso, alla stregua delle fondate critiche, tutti i gravi vizi da cui era affetta la C.T.U., motivo per cui ne chiede il rinnovo.
Il Tribunale di Alessandria ha ampiamente motivato le ragioni della propria adesione alle conclusioni dell'elaborato peritale d'ufficio.
pag. 7/20 Con riferimento alle su citate critiche rivolte alle risultanze della indagine, le stesse si risolvono in una mera riproposizione della contestazione già avanzate dal C.T.P. di parte appellante in sede di osservazioni alla C.T.U.
E difatti quanto alla non comoda divisibilità dell'immobile l'appellante censura l'impugnata sentenza per aver il Tribunale disatteso le osservazioni formulate dal proprio CTP, che se puntualmente recepite avrebbero indotto il giudicante a ritenere del tutto errati i costi di divisone, avendo il CTU, da un lato sottostimato i costi delle opere necessari e, dall'altro, omesso di considerarne taluni.
In definitiva il Tribunale, in palese violazione dell'art. 720 c.c, avrebbe dichiarato la comoda divisibilità dell'immobile senza considerare le onerose ed invasive opere necessarie, del tutto spropositate rispetto al valore dell'immobile nonché omettendo di valutare tutte le opere aggiuntive non preventivate nel progetto di divisione redatto dal CTU.
La censura è del tutto infondata.
Osserva la Corte “il concetto di comoda divisibilità di un immobile presupposto dall'art. 720 cod. civ. postula, sotto l'aspetto strutturale, che il frazionamento del bene sia attuabile mediante determinazione di quote concrete suscettibili di autonomo e libero godimento, che possano formarsi senza dover fronteggiare problemi tecnici eccessivamente costosi e, sotto l'aspetto economico- funzionale, che la divisione non incida sull'originaria destinazione del bene e non comporti un sensibile deprezzamento del valore delle singole quote rapportate proporzionalmente al valore dell'intero, tenuto conto dell'usuale destinazione e della pregressa utilizzazione del bene stesso” (Cass. Sez. 2,
Sentenza n. 12498/07, conf. Cass. Civ. 9979/18).
L'appellante nel censurare l'elaborato peritale si limita a dedurre genericamente la mancata valutazione, da parte del CTU, di diverse opere edili invasive ed onerose quali “la demolizione e il successivo rifacimento del vano scale, la separazione di tutti gli impianti oltre alla creazione di nuove utenze, la creazione ex novo di una cucina al primo piano”, senza spendere parola per spiegare in le ragioni della dedotta invasività ed onerosità delle opere.
pag. 8/20 La doglianza è infondata, dal momento che la C.T.U., e la sentenza che l'ha recepito, ha specificamente rilevato che “nel perseguire l'intento di “Comoda divisibilità” propone di seguito un progetto divisionale in due lotti, così composti:
Lotto 1 : Unità abitativa posta al piano terra con annessa cantina, giardino e locale deposito
Parte di terreno agricolo
Lotto 2 : Unità abitativa posta al piano primo e sottotetto con annessa cantina
e giardino
Parte di terreno agricolo
Rimarranno in comunione la strada privata di accesso con parte di giardino adiacente, parte di cantina in cui sono posizionati elementi tecnologici comuni
(caldaia collettori ecc), la scala di accesso alle cantine (modificata per consentire gli accessi indipendenti agli alloggi).
Le opere necessarie per tale divisione consistono in:
- Apertura di vano porta per accesso diretto al vano scala esistente di collegamento con il Piano primo.
Modifica ai primi gradini della scala di collegamento tra il Piano Terra ed il
Piano Primo
Realizzazione di parte di vano scala per accesso alle cantine
Divisione cantine
Realizzazione di muratura per creare corridoio di collegamento della zona giorno con la zona notte al Piano Terra
Modifiche agli impianti e nuove linee per separate le utenze.”.
Come correttamente rilevato dal Tribunale, l'immobile appare comodamente divisibile in natura, in quanto la suddivisione per piani, trattandosi di una piccola abitazione, appare praticabile e non antieconomica, avendo il CTU così quantificato le spese necessarie per la formazione dei due lotti:
pag. 9/20 Quanto alle doglianze avanzate dalla nei confronti delle opere e dei Pt_1 costi necessari per rendere autonomi i due lotti, trattasi di osservazioni già vagliate in maniera convincente dal CTU e in parte anche recepite.
pag. 10/20 E difatti alle pagine 20 e 21 dell'elaborato si legge:
“IN ORDINE AI COSTI NECESSARI PER IL FRAZIONAMENTO DEL
COMPENDIO IMMOBILIARE PROPOSTO DALLA CTU.
Lo scrivente evidenzia quanto la C.T.U. non abbia considerato, nell'elenco delle opere necessarie per la costituzione dei due lotti (specificati a pagina 14 della bozza di relazione peritale), le seguenti voci: opere edili/impiantistiche:
- le assistenze murarie per la formazione/modifica degli impianti tecnologici;
- realizzazione adduzione acqua calda sanitaria e creazione di nuovi scarichi a servizio della nuova cucina del “Lotto 2” (assistenze murarie per realizzazione tracce nella muratura o a pavimento, successiva chiusura con ripristino intonaco al civile e/o pavimentazione, intercettazione scarichi esistenti, fornitura e posa tubazione scarico in PVC a norma di legge con guarnizioni e inserimento braga, intercettazione tubazioni principali di mandata ACS e gas esistenti e posa nuove tubazioni in multistrato e rame rivestito);
- interventi per isolamento acustico secondo la normativa vigente. Pratiche tecniche:
- pratiche inerenti i cementi armati, il collaudo e le prove di laboratorio sui materiali;
- progetto degli interventi per adeguare il fabbricato alla normativa circa
l'inquinamento acustico;
- redazione di regolamento condominiale per la gestione degli impianti delle parti comuni e per la ripartizione delle spese.
Oltre a ciò si vuole rimarcare che la C.T.U. non ha considerato le spese per la delimitazione dei confini (pag. 14 della bozza di relazione peritale, “…che non vengono considerate le spese per la delimitazione dei confini di proprietà, che
a seconda della volontà della proprietà stessa potranno o meno essere recintate o semplicemente segnalate…”). Ciò risulta inaccettabile perché tali costi risultano assolutamente da prevedere, vista la natura della perizia affidata dal Giudice. Lo scopo della C.T.U. e' anche quello di valutare la fattibilità divisoria del compendioimmobiliare;
si deve quindi, preliminarmente
e necessariamente, stimare anche l'importo dei lavori per la formazione delle
pag. 11/20 recinzioni, indispensabili alla separazione dei lotti e delle parti comuni. Anche tale somma, perciò, da aggiungere al computo totale delle spese, risulta essere un elemento utile per stabilire la fattibilità della divisione…”
Tali osservazioni risultano essere state oggetto di puntuale disamina da parte del CTU, il quale ha così replicato “pur non avendo evidenziato la voce
Assistenze murarie, come giustamente precisato dal C.T.P. Geom. Per_2
, ne aveva tenuto conto nel costo complessivo della trasformazione degli
[...] impianti.
Per ciò che concerne le opere per la predisposizione di nuova cucina al Piano
Primo, con conseguenti realizzazioni e modifiche di impianto, la sottoscritta recepisce favorevolmente la considerazione del CTP Geom. e Persona_2 quantifica tali opere nella tabella riassuntiva dei costi. La sottoscritta in considerazione del fatto che l'immobile subisce lievi modifiche interne, senza aumenti di volume, né modifiche della sagoma, né tantomeno delle strutture, né dei serramenti esterni (finestre) né delle facciate (intonaci o quant'altro), ritiene che le osservazioni avanzate siano del tutto fuori luogo in quanto le modifiche da apportare non richiedono, interventi per l'isolamento acustico e pratiche per il c.a.
Inoltre si precisa che la futura unità immobiliare, composta da sole due unità abitative, non si configurerà come un condominio e pertanto non necessiterà di regolamento condominiale. Per ciò che concerne la divisione e la gestione degli impianti si precisa che l'unico impianto che avrà una gestione di “tipo condominiale”, sarà quello termico e per la produzione di acqua calda sanitaria, che potrà facilmente essere gestito senza avere particolari regolamenti o quant'altro, dalla società fornitrice del gas di rete che verifichi la contabilizzazione di ogni singola utenza. L'impianto elettrico come specificato ed esplicitato sarà completamente rivisto per entrambe le unità immobiliari e reso totalmente autonomo”.
Alla luce di quanto rilevato, le contestazioni formulate dall'appellante, in merito ai costi necessari per la creazione dei due lotti, risultano prive di fondamento, siccome già adeguatamente considerate e in parte recepite dal
CTU nell'elaborato peritale posto a fondamento dell'impugnata decisione.
pag. 12/20 L'appellante si limita nuovamente a reiterare le contestazioni formulate in primo grado senza nulla dedurre nei confronti delle puntuali risposte fornite dal CTU nel corso delle operazioni peritali, indicando genericamente ed unilateralmente in € 100.000 / 120.000 il costo per creazione dei due lotti, con ciò ritenendo la Corte irrilevante ai fini del decidere la perizia stragiudiziale prodotta dalla quale allegato sub c) in quanto in violazione dell'art. Pt_1
345 c.p.c.
Quanto alle doglianze relative alla mancata stima delle spese necessarie per la realizzazione del confine, la stessa appare del tutto infondata avendo il perito debitamente considerato il relativo costo come si legga alla pagina 21 dell'elaborato “per ciò che concerne la delimitazione tra i due lotti, la sottoscritta ha ritenuto in prima istanza di non dovere quantificare tale opera in quanto, a suo giudizio la riteneva non strettamente necessaria al fine della godibilità e fruibilità dei due futuri lotti, ma a seguito di richiesta di precisazioni considerando la conflittualità tra le parti, quantifica tali opere e le espone nella tabella riassuntiva”.
Difatti nella tabella su riportata per la “fornitura e posa di recinzione e cancelli di accesso” viene indicato un costo di € 4.500,00 (cfr voce 6 tabella).
Sostiene ancora l'appellante che il progetto di divisione delle aree esterne risulterebbe del tutto “disorganico e irragionevole” stante l'evidente disparità tra i due lotti.
Inoltre – aggiunge parte appellante – la suddivisione del fabbricato come disposta dal CTU comporterebbe l'assegnazione al lotto n. 1 di un giardino che ne circonda quasi interamente il perimetro, con la sola interruzione di un limitato accesso della larghezza di 3 – 4 metri assegnati al lotto 2 per consentire l'accesso all'immobile.
Deduce la , in modo del tutto generico, come tale suddivisione degli Pt_1 spazi esterni non sarebbe funzionale, allegando all'atto di appello una diversa divisione distribuzione tale da assegnare al lotto 2 il godimento esclusivo di una piccola area del giardino che confina con un lato del fabbricato (cfr. p. 18 atto di appello).
pag. 13/20 La censura non ha alcun fondamento in quanto nel progetto redatto dal CTU i lotti risultano così composti:
pag. 14/20 Le doglianze avanzate dall'appellante non tengono conto del fatto che nella creazione dei lotti il CTU, a fronte dell'assegnazione al lotto 1 di una estensione maggiore di giardino, ha assegnato al lotto 2 un terrazzo di 81.91
pag. 15/20 mq e una striscia di terreno coltivata di 2000mq in più rispetto al lotto 1, senza poi considerare una superficie di abitazione maggiore di 10 mq.
Nel contesto riferito, ampliare di anche pochi metri il giardino a favore di un solo lotto non ha il minimo fondamento, in quanto una soluzione siffatta porterebbe, in assenza di revisione dell'intero progetto, vantaggio a uno solo degli immobili, con evidente violazione del principio dell'assegnazione proporzionale a ciascun comproprietario stante la non equilibrata distribuzione di immobili e terreni.
Per i motivi evidenziati tutte le critiche sollevate dall'appellante sono chiaramente infondate e devono quindi essere disattese.
Con il secondo motivo di gravame parte appellante censura l'impugnata sentenza per aver il Tribunale accolto la domanda riconvenzionale avanzata dalla tesa ad ottenere il rimborso del 50% delle spese sostenuta CP_1 dalla stessa per le pratiche di concessione edilizia in sanatoria in relazione all'immobile oggetto di giudizio.
Sostiene l'appellante che la somma richiesta non sarebbe suscettibile di ripetizione in quanto, in virtù di accordi verbali intercorsi fra le parti, la si sarebbe dovuta occupare di tutto l'aspetto burocratico della Pt_1 sanatoria, mentre la avrebbe sostenuto in via esclusiva tutte le CP_1 spese.
A riprova di tale accordo verbale la aveva avanzato la richiesta di Pt_1 prove orali non ammessa dal Tribunale con ordinanza del 07.08.2017.
Deduce la come il primo giudice, in violazione del diritto di difesa, Pt_1 avrebbe rigettato tout court senza alcuna motivazione le richieste istruttorie, così impedendo alla stessa di provare l'accordo verbale intercorso con la propria madre.
Per tali ragioni, in riforma della sentenza impugnata, chiede ammettersi la prova orale e l'interpello come articolati in primo grado al fine di dimostrare l'intervenuto accordo fra le parti e la conseguente non debenza dell'importo azionato dalla in via riconvenzionale. CP_1
Il motivo di appello, fondato sulla riammissione dei mezzi istruttori rigettati dal Tribunale, è inammissibile per i motivi di seguito evidenziati.
pag. 16/20 Parte appellante nel reiterare nella conclusionale datata 11.09.2024 il motivo di gravame ha omesso ogni riferimento all'ordinanza emessa da questa Corte in data 07.12.2023, con la quale, previa rimessione della causa sul ruolo, veniva ammesso l'interrogatorio formale della e rigettava la prova CP_1 per testi “non essendo demandabili a testi i capitoli articolati”.
Con istanza datata 23.01.2024 la ha espressamente rinunciato Pt_1 all'interpello della CP_1
Avverso tale provvedimento, di fatto modificativo dell'ordinanza del Tribunale del 07.08.2017, la parte nulla oppone.
Per tali ragioni la richiesta di ammissione dell'interpello dell'appellata risulta inammissibile per intervenuta rinuncia della all'incombente, mentre Pt_1 sulla prova per testi questa Corte si è già pronunciata con la su citata ordinanza non oggetto di contestazione alcuna da parte della . Pt_1
Con il terzo motivo di gravame parte appellante censura la sentenza in punto spese.
Si duole la parte del fatto che il Tribunale l'avrebbe ingiustamente condannata al pagamento del 70 % delle spese di lite nonostante la controparte non solo aveva omesso di aderire alla mediazione obbligatoria, ma si era anche opposta alla divisione con argomenti pretestuosi, come quelli della dilazione della divisione ex art. 1111 c.c. o del comodato a favore della stessa o del figlio convivente.
Rileva altresì la parte come, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ. n. 3083/06), nei giudizi divisionali vanno poste a carico della massa le spese giudiziali e tecniche necessarie a condurre nel comune interesse il giudizio alla sua conclusione.
La richiesta di dilazione formulata dalla ex art. 1111 c.c. – CP_1 rigettata dal Tribunale al punto 12 della sentenza - e le ulteriori motivazioni avanzate avverso la domanda di divisione (antieconomicità ed inutilità), avrebbero, pertanto, dovuto indurre il primo giudice a considerare la sostanziale soccombenza della CP_1
pag. 17/20 Sotto altro profilo, la parte si duole del fatto che il Tribunale non abbia, applicato la sanzione prevista dal D.Lgs 28/2010 nonostante la mancata partecipazione della alla procedura di mediazione obbligatoria. CP_1
Il motivo di appello è infondato.
Osserva la Corte, come secondo l'insegnamento della Suprema Corte "la nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione parziale o totale delle spese processuali, sottende - anche in relazione al principio di causalità - una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate, che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti, ovvero
l'accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, allorché essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri, ovvero una parzialità dell'accoglimento anche meramente quantitativa, riguardante una domanda articolata in unico capo” (Cassazione Civile n.
27364/21).
Nel caso in disamina, diversamente da quanto dedotto dall'appellante, in sede di precisazione delle conclusioni la ha chiesto l'accoglimento CP_1 delle seguenti conclusioni “previa declaratoria di divisibilità del compendio sulla base delle risultanze della Ctu, dichiarare e disporre la divisione in natura del compendio immobiliare per cui è causa secondo le indicazioni previste dalla CTU nel proprio elaborato, con assegnazione alla sig.ra del Lotto 1 – del valore già indicato dalla Ctu in € 190.804,00 - e CP_1
a controparte del lotto 2 – del valore complessivo di € 210.648,00 - con condanna di controparte al pagamento del relativo conguaglio in favore dell'esponente” (cfr nota di primo grado), conclusioni poi CP_2 reiterate in comparsa conclusionale, con evidente abbandono della domanda di dilazione della divisione.
Al contrario la , in sede di comparsa conclusionale, nell'eccepire la Pt_1 non comoda divisibilità del bene si è opposta alla divisione chiedendo la vendita forzata del bene, così precisando la propria richiesta” …in estrema e conclusiva sintesi, la proprietà non è facilmente né comodamente divisibile, se non a fronte di costi eccessivi e del tutto sproporzionati rispetto al valore dell'immobile. Potrà questo Ill.mo Tribunale convocare la CTU a chiarimenti
pag. 18/20 o, se ritenuto, disporre la rinnovazione della CTU. È tuttavia chiaro ed evidente sin d'ora come l'unica soluzione divisionale sia quella di vendere
l'immobile, ripartendo il ricavato, ché una divisione in natura risulterebbe eccessivamente onerosa e sicuramente non comoda, come previsto per legge e richiesto dal quesito posto al CTU dall'Ill.mo Tribunale.
Occorre quindi dar corso alla vendita giudiziale del bene senza dilazione”.
(cfr p. 13 e 14 conclusionale primo grado ). Pt_1
In virtù di tali ragioni, il Tribunale ha correttamente applicato il criterio della soccombenza, disponendo di compensare le spese per il 30% “per la necessaria compensazione delle spese inerenti la divisione per sé e per la minima soccombenza della convenuta” , ponendo il restante 70% a carico della risultata “sostanzialmente soccombente”. Pt_1
Tale statuizione, condivisa da questo Collegio, ha valutato che la CP_1 si è vista accogliere la richiesta di divisione e la domanda riconvenzionale svolta, mentre la parte prevalentemente soccombente è sicuramente rappresentata dall'attrice / appellante la quale, in primo grado, pur agendo per la divisione ha poi eccepito la non comoda divisibilità del bene domandandone la vendita giudiziale.
Parimenti infondata risulta la censura relativa alla mancata condanna della al pagamento nei confronti dell'erario, di un importo pari al CP_1 contributo unificato ai sensi dell'art. 8, comma 4 bis, D.Lgs 28/10 in quanto la sostanziale soccombenza della impedisce l'applicazione della Pt_1 norma.
Per tutte le ragioni esposte, il gravame come proposto non è meritevole di positivo accoglimento.
Nulla in punto spese stante la contumacia dell'appellata.
Stante l'integrale reiezione dell'impugnazione, deve darsi atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater, del DPR 30.5.2002, n. 115, così come novellato dalla l. 24.12.2012, n. 228, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato all'atto dell'iscrizione a ruolo.
P.Q.M.
pag. 19/20 La Corte di Appello di Torino, definitivamente pronunciando;
- RIGETTA L'APPELLO proposto da , e per Parte_1
l'effetto conferma la sentenza impugnata n. 776/2021 emessa dal
Tribunale di Alessandria in data 12.10.2021 nell'ambito del giudizio di primo grado rubricato al R.G. 3468/2021;
- DICHIARA la sussistenza dell'obbligo di cui all'art. 13, comma 1 quater, del Testo Unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, così 20 come inserito dall'art. 1, commi 17 e 18, legge 24 dicembre 2012 n.
228 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico di parte appellante.
Così deciso in camera di consiglio tenuta il giorno 30.10.2024.
IL CONSIGLIERE est. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Michela Peronace Dott. Alfredo Grosso
pag. 20/20
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Riunita nella camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Alfredo GROSSO PRESIDENTE
Dott.ssa Maria Gabriella RIGOLETTI CONSIGLIERE
Dott.ssa Michela PERONACE CONS. AUS. REL.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di appello iscritta al R.G. 1396/2021 promossa da:
(C.F ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. Alberto Maria Tedoldi in forza di procura in calce all'atto di appello, elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto legale in
Milano, via Beato Angelico n.1, PEC: Email_1
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Udienza collegiale di spedizione del 03.07.2024
PER PARTE APPELLANTE
“Piaccia alla Ecc.ma Corte adita, ogni contraria istanza respinta, in riforma della sentenza impugnata e previa sospensione dell'efficacia esecutiva e/o dell'esecuzione, così giudicare: nel merito: procedere alla divisione, ai sensi di legge, del compendio immobiliare così descritto e intestato pro indiviso alle parti per 1/2 ciascuna:
- in N.C.E.U. immobile (fabbricato) sito nel Comune di Serravalle Scrivia (AL) – via Fabbriche, 88 – Piano T1-2-S1 - Foglio 3 - Mappale 133 - Categoria A/7 –
Classe 2 - Consistenza 17 vani – Sup. Catastale Totale 338 mq – Totale escluse aree scoperte 319 mq - Rendita € 1.843,75; - in N.C.E.U. immobile (fabbricato) sito nel Comune di Serravalle Scrivia (AL) – via Fabbriche, 88 – Piano T - Foglio 3 - Mappale 289 - Categoria C/2 – Classe
2 - Consistenza 17 m² - Superficie Catastale Totale: 36 mq - Rendita € 26,34;
- in N.C.E.U. (Terreni) sito nel Comune di Serravalle Scrivia (AL) - Foglio 3 -
Mappale 25 – Seminativo Classe 4 – Ettari 01.90.75 – Reddito dominicale €
44,33 – Reddito Agrario € 49,26;
- in N.C.E.U. (Terreni) sito nel Comune di Serravalle Scrivia (AL) - Foglio 3 -
Mappale 27 – Porz. AA - parte Seminativo Classe 2 – Ettari 00.04.00 – Reddito
Dominicale € 2,69 – Reddito Agrario € 2,48 – Porz. AB - parte Vigneto –
Classe 3 – Ettari 00.12.75 – Reddito Dominicale € 9,88 – Reddito Agrario €
7,90;
- in N.C.E.U. (Terreni) sito nel Comune di Serravalle Scrivia (AL) - Foglio 3 -
Mappale 437 – Seminativo Classe 4 – Ettari 00.00.20 – Reddito Dominicale €
0,05 – Reddito Agrario € 0,05;
- in N.C.E.U. (Terreni) sito nel Comune di Serravalle Scrivia (AL) - Foglio 3 -
Mappale 438 – Vigneto – Classe 3 – Ettari 00.01.10 – Reddito Dominicale €
0,85 – Reddito Agrario € 0,68.
In ogni caso: rigettare la domanda riconvenzionale avversaria.
In via istruttoria: ammettere prova orale per testi e interrogatorio formale della sig.ra sui seguenti capitoli: CP_1
3- “Vero che la dott.ssa ha svolto personalmente le Parte_1 pratiche di concessione edilizia in sanatoria nn. 237 e 238, come da docc. 2, 3,
4 e 5 fasc. convenuta che si rammostrano”;
4- “Vero che le parti avevano concordato che la dott.ssa si sarebbe Pt_1 occupata personalmente di svolgere le pratiche di concessione edilizia in sanatoria relativa al compendio immobiliare oggetto di divisione, mentre la sig.ra avrebbe sostenuto in via esclusiva le relative spese”. CP_1
Si indicano i testi:
- Geom. - Resp. tecnico c/o Uff. Tecnico Serravalle Scrivia Testimone_1
(AL);
- Geom. – Viale Garibaldi, 5 – 13100 – Vercelli (VC). Testimone_2
Disporre la rinnovazione della CTU con altro consulente”.
pag. 2/20 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva Parte_1 in giudizio, dinanzi il Tribunale di Alessandria, la propria madre,
[...] chiedendo la divisione del compendio immobiliare sito in Serravalle CP_1
Scrivia (AL), via Fabbriche n. 88, composto da un fabbricato e dal circostante terreno agricolo, compendio di cui l'attrice e la convenuta erano comproprietari per la quota del 50% cadauno.
Si costituiva in giudizio la non opponendosi alla divisione, e in via Parte_2 riconvenzionale chiedeva la condanna della al rimborso della somma Pt_1 di € 9.518,00 per le spese sostenute per la pratica di concessione edilizia in sanatoria in relazione all'immobile oggetto di giudizio.
Il Tribunale di Alessandria disponeva CTU tecnica tesa ad accertare la divisibilità dell'immobile, e a predisporre, in caso affermativo, il progetto di divisione.
Il CTU accertava la comoda divisibilità in natura dell'immobile in due lotti, e predisponeva il progetto divisionale ed il conguaglio spettante secondo le quote di comproprietà.
All'udienza del 30.01.2019, la aderendo alle conclusioni del CTU CP_1 chiedeva, vista l'età. l'assegnazione del lotto 1, mentre la ritenendo Pt_1 antieconomica la divisione in natura, ne domandava la vendita.
Il Tribunale di Alessandria con sentenza n. 776/2021, ha così statuito” in accoglimento della domanda di divisione, assegna all'attrice, SI.ra
[...]
, la piena proprietà degli immobili ricompresi nel “lotto 2”, Parte_1 come descritto nella perizia in data 18.9.2018, a firma del CTU, Arch.
in atti;
Persona_1
- in accoglimento della domanda di divisione, assegna alla convenuta, SI.ra
la piena proprietà degli immobili ricompresi nel “lotto 1”, Controparte_1 come descritto nella perizia in data 18.9.2018, a firma del CTU, Arch.
in atti;
Persona_1
- dichiara l'attrice, SI.ra , quale assegnataria degli Parte_1 immobili ricompresi nel “lotto 2”, tenuta a corrispondere in favore della convenuta, SI.ra la somma di Euro 19.844,00, come Controparte_1
pag. 3/20 risultante dalla perizia in data 18.9.2018, a firma del CTU, Arch. Persona_1
in atti, a titolo di conguaglio;
[...]
- dichiara che le spese per il materiale frazionamento dei lotti dovranno essere sostenute, in uguale misura, dall'attrice, SI.ra e dalla Parte_1 convenuta, SI.ra Controparte_1
- condanna l'attrice, SI.ra , a corrispondere alla Parte_1 convenuta, SI.ra la somma di Euro 9.401,00, oltre spese Controparte_1 generali e accessori di legge, a titolo di spese di lite;
- condanna l'attrice, SI.ra , a ripetere alla convenuta, Parte_1
SI.ra la somma di Euro 4.759,00; Controparte_1
- pone il compenso del CTU, Arch. come già liquidato con Persona_1 separato decreto, definitivamente a carico di entrambe le parti, per il 50% ciascuna”.
Avverso detta sentenza ha interposto appello la sulla base dei motivi Pt_1 di cui infra, formulando altresì istanza ex artt. 283 – 351 c.p.c per la sospensione della esecutività della sentenza. non si è costituita, nonostante la ritualità della notifica Controparte_1 dell'atto di appello, e si è proceduto in sua contumacia.
Con ordinanza del 09.01.2022 questa Corte, visti gli artt. 351 e 283 c.p.c. rigettava l'istanza cautelare come proposta.
All'udienza del 08.11.2023, precisate le conclusioni la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
Con ordinanza 07.12.2023, la Corte ritenuto necessario ai fini decisori, ammettere l'interrogatorio formale dell'appellata contumace, rimetteva la causa sul ruolo per l'espletamento del disposto interpello.
Con istanza depositata in data 23.01.2024, la , stante l'età avanzata Pt_1 dell'appellata (99 anni), rinunciava a tale mezzo istruttorio, e la Corte alla successiva udienza del 03.07.2024, precisate le conclusioni così come riportate in epigrafe tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva preliminarmente la Corte come la richiesta di interruzione del giudizio, per intervenuto decesso dell'appellata contumace, avanzata dall'appellante con pag. 4/20 istanza depositata in data 22.01.2025 non è suscettibile di positivo accoglimento stante il consolidato orientamento in materia della Suprema
Corte a mente del quale “ la morte o perdita della capacità della parte, qualora sia dichiarata o notificata successivamente alla scadenza dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica non produce alcun effetto interruttivo” (Cass Civ. n. 144472/17).
In applicazione di tale principio di diritto, la morte dell'appellata non produce l'interruzione del presente giudizio essendo l'evento avvenuto dopo la scadenza dei termini per gli incombenti previsti dall'art. 190 c.p.c.
Ciò posto è ora possibile passare alla disamina dei motivi di appello avanzati dalla . Pt_1
Con il primo motivo di gravame l'appellante censura le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio disposta dal primo giudice sotto diversi profili rilevando come il Tribunale avrebbe aderito acriticamente alle conclusioni del perito senza minimamente valutare le fondate censure avanzate dalla avverso l'elaborato. Pt_1
Nella specie, l'appellante censura le risultanze della CTU per l'erronea valutazione dell'immobile e per aver accertato la comoda divisibilità dello stesso.
Quanto al primo profilo, rileva la come il CTU, nel valutare Pt_1
l'immobile, avrebbe omesso di considerare lo stato manutentivo e di conservazione del bene nonché l'ubicazione dello stesso, presumendo che il fabbricato avesse i requisiti della villa così applicando i relativi criteri di stima.
Deduce la parte come si tratterebbe in realtà di un edificio di civile abitazione con rifiniture datate e con un mediocre stato di manutenzione ubicato in una zona industriale del Comune di Cassano Spinola e Serravalle Scrivia.
Inoltre il CTU, nel determinare il valore commerciale del bene, avrebbe omesso di considerare gli ulteriori fattori di deprezzamento quali l'inquinamento dell'aria e la presenza a poca distanza di un polo elettrico generante campi magnatici pericolosi per la salute e l'inquinamento acustico generato da altre realtà industriali posti a ridosso della proprietà.
pag. 5/20 Per tali ragioni il valore di stima, pari ad € 430.000,00, come determinato dal
CTU non sarebbe corrispondente al valore di mercato non avendo il CTU indicato, come richiesto nel quesito, il criterio e metodo di valutazione a mq applicato.
Deduce la parte come in considerazione delle caratteristiche proprie dell'immobile lo stesso avrebbe un valore massimo di € 283.236,27, e ciò senza considerare che, nelle more, l'immobile avrebbe subito un ulteriore deprezzamento a causa della mancata manutenzione dello stesso per raggiungere il valore di € 229.684,15.
Trattasi delle medesime osservazioni avanzate dal CTP della in sede Pt_1 di operazioni peritali avverso le quali il CTU ha così replicato ““….a riguardo della presente osservazione, la Sottoscritta precisa che i valori adottati per la stima rientrano in quelli riportati nelle tabelle O.M.I. e che al contrario, il
C.T.P. pur consultando la succitata tabella ne ha estrapolato i valori non corrispondenti alla tipologia esistente ma ad altra categoria “case di civile abitazione” e non “Ville e villini” come doveva essere. L'unico valore appena al di sopra dei valori O.M.I. (€. 50,00 sup. alla tabella di riferimento) è riferito alla parte abitativa del Piano Terra che la sottoscritta in base alle caratteristiche costruttive, allo stato di conservazione dell'immobile, alla tipologia, all'ubicazione e in riferimento ai valori di mercato suggeriti dalle compravendite di immobili simili in zona ed in base alla propria esperienza, ha ritenuto di dover applicare”.
Sul punto il giudice di prime cure ha così motivato l'adesione alla stima del bene come quantificato dal perito “il CTU, Arch. ha, Persona_1 anzitutto, stimato in Euro 429.829,00 il valore dell'immobile oggetto di divisione. La valutazione, anche alla luce delle osservazioni del CTP, Geom.
, nonché delle difese successivamente svolte del difensore Persona_2 dell'attrice, appare corretta. Il CTU, Arch. correttamente Persona_1 qualificando l'immobile quale “villino”, per le sue caratteristiche oggettive, ha confermato che la valutazione è in linea con i valori riportati nelle rilevanti tabelle OMI. Le deduzioni in ordine alla vicinanza dell'immobile rispetto a un complesso industriale, formulate - in modo chiaro - solo in sede di difese finali,
pag. 6/20 appaiono infondate, tenuto conto del fatto che l'abitazione è circondata da una importante estensione di terreno a uso agricolo, che la isolano adeguatamente dal contesto circostante e del fatto che i valori OMI utilizzati sono, comunque, relativi alla zona. Tali difese appaiono tanto più inconferenti, considerato che il tema non appare neppure essere stato direttamente affrontato, da nessuno dei soggetti coinvolti, nell'ambito delle operazioni peritali” (cfr p. 4 e 5 sentenza impugnata).
Ciò posto, diversamente da quanto dedotto dalla , il Tribunale non ha Pt_1 aderito acriticamente alle conclusioni del CTU, ma ha fatto proprie le conclusioni rassegnate dal perito con motivazione congrua del tutto condivisa da questa Corte.
Per tali ragioni il motivo di doglianza appare del tutto generico essendosi la parte limitata a riproporre le contestazioni avanzate dal proprio CTP in sede di operazioni peritale senza però suffragare le censure con argomenti di contrasto tali da scalfire le ragioni che hanno indotto il Tribunale ad aderire alla stima del bene come quantificata dal CTU.
Sotto altro profilo l'appellante censura le risultanze della CTU per aver il perito.
a) dichiarato la comoda divisibilità dell'immobile; b) aver redatto un progetto di divisione delle aree esterne “del tutto disorganico e irragionevole”; c) calcolato in maniera errata i costi necessari per addivenire alla divisione del bene.
Rileva la parte come il Tribunale avrebbe avallato una divisione dell'immobile in violazione dell'art. 720 c.c. stante la non comoda divisibilità dello stesso all'esito di una CTU contraddittoria in violazione di legge, e di ogni criterio di razionalità e di logica distributiva, con opere di enorme entità erroneamente quantificate oltre che del tutto sproporzionate rispetto al valore effettivo del bene.
Infine, la censura l'impugnata sentenza per aver il Tribunale Pt_1 totalmente disatteso, alla stregua delle fondate critiche, tutti i gravi vizi da cui era affetta la C.T.U., motivo per cui ne chiede il rinnovo.
Il Tribunale di Alessandria ha ampiamente motivato le ragioni della propria adesione alle conclusioni dell'elaborato peritale d'ufficio.
pag. 7/20 Con riferimento alle su citate critiche rivolte alle risultanze della indagine, le stesse si risolvono in una mera riproposizione della contestazione già avanzate dal C.T.P. di parte appellante in sede di osservazioni alla C.T.U.
E difatti quanto alla non comoda divisibilità dell'immobile l'appellante censura l'impugnata sentenza per aver il Tribunale disatteso le osservazioni formulate dal proprio CTP, che se puntualmente recepite avrebbero indotto il giudicante a ritenere del tutto errati i costi di divisone, avendo il CTU, da un lato sottostimato i costi delle opere necessari e, dall'altro, omesso di considerarne taluni.
In definitiva il Tribunale, in palese violazione dell'art. 720 c.c, avrebbe dichiarato la comoda divisibilità dell'immobile senza considerare le onerose ed invasive opere necessarie, del tutto spropositate rispetto al valore dell'immobile nonché omettendo di valutare tutte le opere aggiuntive non preventivate nel progetto di divisione redatto dal CTU.
La censura è del tutto infondata.
Osserva la Corte “il concetto di comoda divisibilità di un immobile presupposto dall'art. 720 cod. civ. postula, sotto l'aspetto strutturale, che il frazionamento del bene sia attuabile mediante determinazione di quote concrete suscettibili di autonomo e libero godimento, che possano formarsi senza dover fronteggiare problemi tecnici eccessivamente costosi e, sotto l'aspetto economico- funzionale, che la divisione non incida sull'originaria destinazione del bene e non comporti un sensibile deprezzamento del valore delle singole quote rapportate proporzionalmente al valore dell'intero, tenuto conto dell'usuale destinazione e della pregressa utilizzazione del bene stesso” (Cass. Sez. 2,
Sentenza n. 12498/07, conf. Cass. Civ. 9979/18).
L'appellante nel censurare l'elaborato peritale si limita a dedurre genericamente la mancata valutazione, da parte del CTU, di diverse opere edili invasive ed onerose quali “la demolizione e il successivo rifacimento del vano scale, la separazione di tutti gli impianti oltre alla creazione di nuove utenze, la creazione ex novo di una cucina al primo piano”, senza spendere parola per spiegare in le ragioni della dedotta invasività ed onerosità delle opere.
pag. 8/20 La doglianza è infondata, dal momento che la C.T.U., e la sentenza che l'ha recepito, ha specificamente rilevato che “nel perseguire l'intento di “Comoda divisibilità” propone di seguito un progetto divisionale in due lotti, così composti:
Lotto 1 : Unità abitativa posta al piano terra con annessa cantina, giardino e locale deposito
Parte di terreno agricolo
Lotto 2 : Unità abitativa posta al piano primo e sottotetto con annessa cantina
e giardino
Parte di terreno agricolo
Rimarranno in comunione la strada privata di accesso con parte di giardino adiacente, parte di cantina in cui sono posizionati elementi tecnologici comuni
(caldaia collettori ecc), la scala di accesso alle cantine (modificata per consentire gli accessi indipendenti agli alloggi).
Le opere necessarie per tale divisione consistono in:
- Apertura di vano porta per accesso diretto al vano scala esistente di collegamento con il Piano primo.
Modifica ai primi gradini della scala di collegamento tra il Piano Terra ed il
Piano Primo
Realizzazione di parte di vano scala per accesso alle cantine
Divisione cantine
Realizzazione di muratura per creare corridoio di collegamento della zona giorno con la zona notte al Piano Terra
Modifiche agli impianti e nuove linee per separate le utenze.”.
Come correttamente rilevato dal Tribunale, l'immobile appare comodamente divisibile in natura, in quanto la suddivisione per piani, trattandosi di una piccola abitazione, appare praticabile e non antieconomica, avendo il CTU così quantificato le spese necessarie per la formazione dei due lotti:
pag. 9/20 Quanto alle doglianze avanzate dalla nei confronti delle opere e dei Pt_1 costi necessari per rendere autonomi i due lotti, trattasi di osservazioni già vagliate in maniera convincente dal CTU e in parte anche recepite.
pag. 10/20 E difatti alle pagine 20 e 21 dell'elaborato si legge:
“IN ORDINE AI COSTI NECESSARI PER IL FRAZIONAMENTO DEL
COMPENDIO IMMOBILIARE PROPOSTO DALLA CTU.
Lo scrivente evidenzia quanto la C.T.U. non abbia considerato, nell'elenco delle opere necessarie per la costituzione dei due lotti (specificati a pagina 14 della bozza di relazione peritale), le seguenti voci: opere edili/impiantistiche:
- le assistenze murarie per la formazione/modifica degli impianti tecnologici;
- realizzazione adduzione acqua calda sanitaria e creazione di nuovi scarichi a servizio della nuova cucina del “Lotto 2” (assistenze murarie per realizzazione tracce nella muratura o a pavimento, successiva chiusura con ripristino intonaco al civile e/o pavimentazione, intercettazione scarichi esistenti, fornitura e posa tubazione scarico in PVC a norma di legge con guarnizioni e inserimento braga, intercettazione tubazioni principali di mandata ACS e gas esistenti e posa nuove tubazioni in multistrato e rame rivestito);
- interventi per isolamento acustico secondo la normativa vigente. Pratiche tecniche:
- pratiche inerenti i cementi armati, il collaudo e le prove di laboratorio sui materiali;
- progetto degli interventi per adeguare il fabbricato alla normativa circa
l'inquinamento acustico;
- redazione di regolamento condominiale per la gestione degli impianti delle parti comuni e per la ripartizione delle spese.
Oltre a ciò si vuole rimarcare che la C.T.U. non ha considerato le spese per la delimitazione dei confini (pag. 14 della bozza di relazione peritale, “…che non vengono considerate le spese per la delimitazione dei confini di proprietà, che
a seconda della volontà della proprietà stessa potranno o meno essere recintate o semplicemente segnalate…”). Ciò risulta inaccettabile perché tali costi risultano assolutamente da prevedere, vista la natura della perizia affidata dal Giudice. Lo scopo della C.T.U. e' anche quello di valutare la fattibilità divisoria del compendioimmobiliare;
si deve quindi, preliminarmente
e necessariamente, stimare anche l'importo dei lavori per la formazione delle
pag. 11/20 recinzioni, indispensabili alla separazione dei lotti e delle parti comuni. Anche tale somma, perciò, da aggiungere al computo totale delle spese, risulta essere un elemento utile per stabilire la fattibilità della divisione…”
Tali osservazioni risultano essere state oggetto di puntuale disamina da parte del CTU, il quale ha così replicato “pur non avendo evidenziato la voce
Assistenze murarie, come giustamente precisato dal C.T.P. Geom. Per_2
, ne aveva tenuto conto nel costo complessivo della trasformazione degli
[...] impianti.
Per ciò che concerne le opere per la predisposizione di nuova cucina al Piano
Primo, con conseguenti realizzazioni e modifiche di impianto, la sottoscritta recepisce favorevolmente la considerazione del CTP Geom. e Persona_2 quantifica tali opere nella tabella riassuntiva dei costi. La sottoscritta in considerazione del fatto che l'immobile subisce lievi modifiche interne, senza aumenti di volume, né modifiche della sagoma, né tantomeno delle strutture, né dei serramenti esterni (finestre) né delle facciate (intonaci o quant'altro), ritiene che le osservazioni avanzate siano del tutto fuori luogo in quanto le modifiche da apportare non richiedono, interventi per l'isolamento acustico e pratiche per il c.a.
Inoltre si precisa che la futura unità immobiliare, composta da sole due unità abitative, non si configurerà come un condominio e pertanto non necessiterà di regolamento condominiale. Per ciò che concerne la divisione e la gestione degli impianti si precisa che l'unico impianto che avrà una gestione di “tipo condominiale”, sarà quello termico e per la produzione di acqua calda sanitaria, che potrà facilmente essere gestito senza avere particolari regolamenti o quant'altro, dalla società fornitrice del gas di rete che verifichi la contabilizzazione di ogni singola utenza. L'impianto elettrico come specificato ed esplicitato sarà completamente rivisto per entrambe le unità immobiliari e reso totalmente autonomo”.
Alla luce di quanto rilevato, le contestazioni formulate dall'appellante, in merito ai costi necessari per la creazione dei due lotti, risultano prive di fondamento, siccome già adeguatamente considerate e in parte recepite dal
CTU nell'elaborato peritale posto a fondamento dell'impugnata decisione.
pag. 12/20 L'appellante si limita nuovamente a reiterare le contestazioni formulate in primo grado senza nulla dedurre nei confronti delle puntuali risposte fornite dal CTU nel corso delle operazioni peritali, indicando genericamente ed unilateralmente in € 100.000 / 120.000 il costo per creazione dei due lotti, con ciò ritenendo la Corte irrilevante ai fini del decidere la perizia stragiudiziale prodotta dalla quale allegato sub c) in quanto in violazione dell'art. Pt_1
345 c.p.c.
Quanto alle doglianze relative alla mancata stima delle spese necessarie per la realizzazione del confine, la stessa appare del tutto infondata avendo il perito debitamente considerato il relativo costo come si legga alla pagina 21 dell'elaborato “per ciò che concerne la delimitazione tra i due lotti, la sottoscritta ha ritenuto in prima istanza di non dovere quantificare tale opera in quanto, a suo giudizio la riteneva non strettamente necessaria al fine della godibilità e fruibilità dei due futuri lotti, ma a seguito di richiesta di precisazioni considerando la conflittualità tra le parti, quantifica tali opere e le espone nella tabella riassuntiva”.
Difatti nella tabella su riportata per la “fornitura e posa di recinzione e cancelli di accesso” viene indicato un costo di € 4.500,00 (cfr voce 6 tabella).
Sostiene ancora l'appellante che il progetto di divisione delle aree esterne risulterebbe del tutto “disorganico e irragionevole” stante l'evidente disparità tra i due lotti.
Inoltre – aggiunge parte appellante – la suddivisione del fabbricato come disposta dal CTU comporterebbe l'assegnazione al lotto n. 1 di un giardino che ne circonda quasi interamente il perimetro, con la sola interruzione di un limitato accesso della larghezza di 3 – 4 metri assegnati al lotto 2 per consentire l'accesso all'immobile.
Deduce la , in modo del tutto generico, come tale suddivisione degli Pt_1 spazi esterni non sarebbe funzionale, allegando all'atto di appello una diversa divisione distribuzione tale da assegnare al lotto 2 il godimento esclusivo di una piccola area del giardino che confina con un lato del fabbricato (cfr. p. 18 atto di appello).
pag. 13/20 La censura non ha alcun fondamento in quanto nel progetto redatto dal CTU i lotti risultano così composti:
pag. 14/20 Le doglianze avanzate dall'appellante non tengono conto del fatto che nella creazione dei lotti il CTU, a fronte dell'assegnazione al lotto 1 di una estensione maggiore di giardino, ha assegnato al lotto 2 un terrazzo di 81.91
pag. 15/20 mq e una striscia di terreno coltivata di 2000mq in più rispetto al lotto 1, senza poi considerare una superficie di abitazione maggiore di 10 mq.
Nel contesto riferito, ampliare di anche pochi metri il giardino a favore di un solo lotto non ha il minimo fondamento, in quanto una soluzione siffatta porterebbe, in assenza di revisione dell'intero progetto, vantaggio a uno solo degli immobili, con evidente violazione del principio dell'assegnazione proporzionale a ciascun comproprietario stante la non equilibrata distribuzione di immobili e terreni.
Per i motivi evidenziati tutte le critiche sollevate dall'appellante sono chiaramente infondate e devono quindi essere disattese.
Con il secondo motivo di gravame parte appellante censura l'impugnata sentenza per aver il Tribunale accolto la domanda riconvenzionale avanzata dalla tesa ad ottenere il rimborso del 50% delle spese sostenuta CP_1 dalla stessa per le pratiche di concessione edilizia in sanatoria in relazione all'immobile oggetto di giudizio.
Sostiene l'appellante che la somma richiesta non sarebbe suscettibile di ripetizione in quanto, in virtù di accordi verbali intercorsi fra le parti, la si sarebbe dovuta occupare di tutto l'aspetto burocratico della Pt_1 sanatoria, mentre la avrebbe sostenuto in via esclusiva tutte le CP_1 spese.
A riprova di tale accordo verbale la aveva avanzato la richiesta di Pt_1 prove orali non ammessa dal Tribunale con ordinanza del 07.08.2017.
Deduce la come il primo giudice, in violazione del diritto di difesa, Pt_1 avrebbe rigettato tout court senza alcuna motivazione le richieste istruttorie, così impedendo alla stessa di provare l'accordo verbale intercorso con la propria madre.
Per tali ragioni, in riforma della sentenza impugnata, chiede ammettersi la prova orale e l'interpello come articolati in primo grado al fine di dimostrare l'intervenuto accordo fra le parti e la conseguente non debenza dell'importo azionato dalla in via riconvenzionale. CP_1
Il motivo di appello, fondato sulla riammissione dei mezzi istruttori rigettati dal Tribunale, è inammissibile per i motivi di seguito evidenziati.
pag. 16/20 Parte appellante nel reiterare nella conclusionale datata 11.09.2024 il motivo di gravame ha omesso ogni riferimento all'ordinanza emessa da questa Corte in data 07.12.2023, con la quale, previa rimessione della causa sul ruolo, veniva ammesso l'interrogatorio formale della e rigettava la prova CP_1 per testi “non essendo demandabili a testi i capitoli articolati”.
Con istanza datata 23.01.2024 la ha espressamente rinunciato Pt_1 all'interpello della CP_1
Avverso tale provvedimento, di fatto modificativo dell'ordinanza del Tribunale del 07.08.2017, la parte nulla oppone.
Per tali ragioni la richiesta di ammissione dell'interpello dell'appellata risulta inammissibile per intervenuta rinuncia della all'incombente, mentre Pt_1 sulla prova per testi questa Corte si è già pronunciata con la su citata ordinanza non oggetto di contestazione alcuna da parte della . Pt_1
Con il terzo motivo di gravame parte appellante censura la sentenza in punto spese.
Si duole la parte del fatto che il Tribunale l'avrebbe ingiustamente condannata al pagamento del 70 % delle spese di lite nonostante la controparte non solo aveva omesso di aderire alla mediazione obbligatoria, ma si era anche opposta alla divisione con argomenti pretestuosi, come quelli della dilazione della divisione ex art. 1111 c.c. o del comodato a favore della stessa o del figlio convivente.
Rileva altresì la parte come, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ. n. 3083/06), nei giudizi divisionali vanno poste a carico della massa le spese giudiziali e tecniche necessarie a condurre nel comune interesse il giudizio alla sua conclusione.
La richiesta di dilazione formulata dalla ex art. 1111 c.c. – CP_1 rigettata dal Tribunale al punto 12 della sentenza - e le ulteriori motivazioni avanzate avverso la domanda di divisione (antieconomicità ed inutilità), avrebbero, pertanto, dovuto indurre il primo giudice a considerare la sostanziale soccombenza della CP_1
pag. 17/20 Sotto altro profilo, la parte si duole del fatto che il Tribunale non abbia, applicato la sanzione prevista dal D.Lgs 28/2010 nonostante la mancata partecipazione della alla procedura di mediazione obbligatoria. CP_1
Il motivo di appello è infondato.
Osserva la Corte, come secondo l'insegnamento della Suprema Corte "la nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione parziale o totale delle spese processuali, sottende - anche in relazione al principio di causalità - una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate, che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti, ovvero
l'accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, allorché essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri, ovvero una parzialità dell'accoglimento anche meramente quantitativa, riguardante una domanda articolata in unico capo” (Cassazione Civile n.
27364/21).
Nel caso in disamina, diversamente da quanto dedotto dall'appellante, in sede di precisazione delle conclusioni la ha chiesto l'accoglimento CP_1 delle seguenti conclusioni “previa declaratoria di divisibilità del compendio sulla base delle risultanze della Ctu, dichiarare e disporre la divisione in natura del compendio immobiliare per cui è causa secondo le indicazioni previste dalla CTU nel proprio elaborato, con assegnazione alla sig.ra del Lotto 1 – del valore già indicato dalla Ctu in € 190.804,00 - e CP_1
a controparte del lotto 2 – del valore complessivo di € 210.648,00 - con condanna di controparte al pagamento del relativo conguaglio in favore dell'esponente” (cfr nota di primo grado), conclusioni poi CP_2 reiterate in comparsa conclusionale, con evidente abbandono della domanda di dilazione della divisione.
Al contrario la , in sede di comparsa conclusionale, nell'eccepire la Pt_1 non comoda divisibilità del bene si è opposta alla divisione chiedendo la vendita forzata del bene, così precisando la propria richiesta” …in estrema e conclusiva sintesi, la proprietà non è facilmente né comodamente divisibile, se non a fronte di costi eccessivi e del tutto sproporzionati rispetto al valore dell'immobile. Potrà questo Ill.mo Tribunale convocare la CTU a chiarimenti
pag. 18/20 o, se ritenuto, disporre la rinnovazione della CTU. È tuttavia chiaro ed evidente sin d'ora come l'unica soluzione divisionale sia quella di vendere
l'immobile, ripartendo il ricavato, ché una divisione in natura risulterebbe eccessivamente onerosa e sicuramente non comoda, come previsto per legge e richiesto dal quesito posto al CTU dall'Ill.mo Tribunale.
Occorre quindi dar corso alla vendita giudiziale del bene senza dilazione”.
(cfr p. 13 e 14 conclusionale primo grado ). Pt_1
In virtù di tali ragioni, il Tribunale ha correttamente applicato il criterio della soccombenza, disponendo di compensare le spese per il 30% “per la necessaria compensazione delle spese inerenti la divisione per sé e per la minima soccombenza della convenuta” , ponendo il restante 70% a carico della risultata “sostanzialmente soccombente”. Pt_1
Tale statuizione, condivisa da questo Collegio, ha valutato che la CP_1 si è vista accogliere la richiesta di divisione e la domanda riconvenzionale svolta, mentre la parte prevalentemente soccombente è sicuramente rappresentata dall'attrice / appellante la quale, in primo grado, pur agendo per la divisione ha poi eccepito la non comoda divisibilità del bene domandandone la vendita giudiziale.
Parimenti infondata risulta la censura relativa alla mancata condanna della al pagamento nei confronti dell'erario, di un importo pari al CP_1 contributo unificato ai sensi dell'art. 8, comma 4 bis, D.Lgs 28/10 in quanto la sostanziale soccombenza della impedisce l'applicazione della Pt_1 norma.
Per tutte le ragioni esposte, il gravame come proposto non è meritevole di positivo accoglimento.
Nulla in punto spese stante la contumacia dell'appellata.
Stante l'integrale reiezione dell'impugnazione, deve darsi atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater, del DPR 30.5.2002, n. 115, così come novellato dalla l. 24.12.2012, n. 228, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato all'atto dell'iscrizione a ruolo.
P.Q.M.
pag. 19/20 La Corte di Appello di Torino, definitivamente pronunciando;
- RIGETTA L'APPELLO proposto da , e per Parte_1
l'effetto conferma la sentenza impugnata n. 776/2021 emessa dal
Tribunale di Alessandria in data 12.10.2021 nell'ambito del giudizio di primo grado rubricato al R.G. 3468/2021;
- DICHIARA la sussistenza dell'obbligo di cui all'art. 13, comma 1 quater, del Testo Unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, così 20 come inserito dall'art. 1, commi 17 e 18, legge 24 dicembre 2012 n.
228 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico di parte appellante.
Così deciso in camera di consiglio tenuta il giorno 30.10.2024.
IL CONSIGLIERE est. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Michela Peronace Dott. Alfredo Grosso
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