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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 26/03/2025, n. 335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 335 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3455/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice dott.ssa Giulia Tavella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3455 /2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BICCHI Parte_1 C.F._1
SILVIA ed elettivamente domiciliata presso lo studio Email_1
del predetto difensore, viale Buozzi, n. 121, Fucecchio (FI)
e da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2
RINALDI CATERINA ( ed elettivamente Email_2
domiciliata presso lo studio del predetto difensore, via Senese San Donato, n. 88, Barberino
Tavarnelle (FI) avv. GALLETTI SERENA quale curatore speciale dei minori e Per_1 [...]
Per_2
con intervento del PM in sede con ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI: Per parte ricorrente: “Affinché venga disposto l'affidamento esclusivo super rafforzato dei minori, e , alla madre sig.ra , anche per Per_1 Per_2 Parte_1
tutte le decisioni di maggior interesse e che gli eventuali incontri padre-figli avvengano in
pagina 1 di 17 modalità altamente protetta con l'ausilio del Servizio Sociale competente e previa CP_1
ripresa del percorso al interrotto a fine maggio volontariamente dal padre ed attesa CP_2
la stabilità psicofisica e la sobrietà del padre, odierno resistente. Con vittoria di spese ed onorari di causa”; per parte resistente: “affinché la S.V. Ill.ma voglia rigettare il ricorso ex adverso proposto, consentire quindi gli incontri liberi tra il signor ed i figli, Parte_2 mantenendo un incarico di monitoraggio ai Servizi Sociali di riferimento”; per il curatore speciale dei minori: “conclude per la prosecuzione degli incontri dei minori e con il loro padre nella forma protetta già individuata con Per_1 Per_2
cadenza settimanale, fino a quando il e/o l'ente competente attestino la stabilità Pt_3 psicofisica del signor e la risoluzione delle sue dipendenze”. Parte_2
Il PM nulla ha opposto.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso che reca in calce la data del 13 novembre 2023, adiva Parte_1
l'intestato Tribunale domandando la modifica dei provvedimenti resi dallo stesso adito
Tribunale nelle date 26-27 aprile 2022 in punto di regolamentazione delle frequentazioni padre/figli, chiedendo, specificamente, una modifica delle disposizioni afferenti alla disciplina delle modalità di incontro del padre, - col quale lei ricorrente Parte_2
aveva avuto una relazione more uxorio - con i figli, (nata il [...]) e Per_2
(nato il [...]), precisato che , l'altro figlio loro, il più grande, Per_1 CP_3
aveva frattanto raggiunto la maggiore età; chiedeva che gli incontri dei ragazzi col padre si svolgessero in modalità altamente protetta, per il tramite e con l'assistenza del servizio sociale territorialmente competente e solo previo positivo espletamento da parte dello stesso di un percorso presso il SERD. Parte_2
Deduceva che il decreto del quale ora chiedeva la modifica aveva previsto l'affido esclusivo dei figli a sé, un diritto di visita ai figli, libero, da parte del padre nonché posto a carico dello stesso (del ) l'onere di corrispondere, a titolo di contributo al Parte_2 mantenimento ordinario dei ragazzi, la somma mensile di € 150,00 per ciascun figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie, con incarico al Servizio di monitorare il nucleo. Motivava la richiesta di modifica introducendo talune sostenute circostanze sopravvenute, quali il perdurare della dipendenza da sostanze stupefacenti e alcoliche del (già in Parte_2
pagina 2 di 17 carico al SERD da anni), tanto da essere risultato positivo agli esami tossicologici eseguiti e le intervenute querele che lei stessa ricorrente era stata costretta a sporgere nei confronti del compagno, ormai ex, per minaccia e atti persecutori, chiarendo, altresì, che le querele anzidette erano esitate nell'adozione della misura cautelare del divieto di avvicinamento e di comunicazione (ancora in vigore al momento dell'introduzione del presente procedimento) e nel giudizio penale (r. gip 3533/23; r.g. n.r. 4318/23) pendente avanti a questo stesso adito Tribunale.
Manifestava, quindi, preoccupazione per i figli proprio a seguito delle condotte
“inidonee” del , ed in particolare, timore per il figlio che a scuola si era Parte_2 Per_1
reso responsabile di atti di prevaricazione e di bullismo nei confronti dei compagni, forse intendendo emulare il padre, nonché manifestando forte agitazione, tutte le volte in cui erano stati limitati gli incontri con lo stesso padre.
Chiariva poi che il nulla aveva corrisposto e nulla corrispondeva per il Parte_2
mantenimento dei figli, rappresentando, da ultimo, di essere seguita, come pure i ragazzi, presso l'unità di psicologia del Servizio sociale e socio-psicologico territorialmente competenti.
Raggiunto da tempestiva notifica dell'atto introduttivo, si costituiva in giudizio
[...]
, instando per il rigetto delle domande avanzate, contestando, integralmente Parte_2
contenuti e domande che quel ricorso recava in sé. Allegava come, sin dal momento dell'adozione dei provvedimenti resi col decreto del quale ora era stata domandata la modifica, i figli lo avessero regolarmente incontrato presso la casa dei nonni nei modi e tempi anche concordati tra loro genitori, senza che, peraltro, gli stessi figli avessero, in questo tempo, manifestato disagio alcuno;
deduceva che era stata la madre, odierna ricorrente, a porre in essere comportamenti ostacolanti il suo esercizio del ruolo di padre, giustificando, la madre, siffatte sue condotte “impeditive” col dire che tanto le era stato indicato dai Servizi, ritenendo, invece, lui-resistente, che si era trattato sempre di comportamenti inopinatamente e arbitrariamente decisi dalla stessa (dalla , a fronte, Pt_1 tra l'altro, della volontà, a più riprese manifestata dai ragazzi, di trascorre un tempo maggiore con lui-padre. Allegava, quindi, di seguire con regolarità e frequenza giornaliera il percorso presso il SERD, dando atto della contemporanea pendenza (al momento della proposizione del ricorso da parte della presso il Tribunale per i Minorenni di Pt_1
pagina 3 di 17 Firenze di un procedimento avente ad oggetto (per come riferito dallo stesso ) Parte_2
l'affidamento dei figli minori. Nulla opponeva, nondimeno, al conferimento di un incarico al servizio allo scopo di coadiuvare loro parti nella gestione dell'affido dei figli.
Veniva fissata e celebrata, allora, l'udienza di comparizione parti, in esito alla quale si disponeva la presa in carico da parte del servizio sociale del nucleo familiare, conferito mandato agli stessi servizi per l'attivazione di un percorso di supporto psicologico per i minori e nominato, contestualmente, un curatore speciale (individuato nella persona dell'avv. Serena Galletti) per i minori medesimi.
Seguiva, quindi, l'audizione degli stessi figli minori, nonché l'ordine di acquisizione a cura della cancelleria degli atti del procedimento incardinato presso il territorialmente competente Tribunale per i Minorenni oltre che l'acquisizione degli atti del procedimento penale sopra già individuato.
All'esito dell'audizione dei minori, esaurita l'istruttoria per il tramite dell'acquisizione al fascicolo di causa dei soli atti del procedimento penale (r. gip 3533/23; r.g. n.r. 4318/23) e delle relazioni dei servizi incaricati e non anche degli atti del procedimento pendente avanti al Tribunale per i Minorenni, veniva fissata udienza ai sensi dell'art. 473bis.28 c.p.c. e la causa veniva decisa per il tramite della presente sentenza.
-.-.-.-.-
1. SULL'AFFIDO DEI FIGLI MINORI
In via generale, si rammenta che l'art. 337 quinquies c.c. prevede che “i genitori hanno diritto di chiedere in ogni tempo la revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli, l'attribuzione dell'esercizio della responsabilità genitoriale su di essi e delle eventuali disposizioni relative alla misura e alla modalità del contributo”.
Tale diritto loro attribuito, peraltro, è subordinato alla rappresentazione di circostanze sopravvenute rispetto all'assetto giurisdizionale adottato in precedenza (nel caso di specie, dal decreto dello stesso Tribunale di Pisa del 27 aprile 2022). Ed invero, è principio ormai ripetuto dalla giurisprudenza di legittimità quello in forza del quale in sede di revisione delle condizioni “il giudice non può procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dei presupposti di siffatte statuizioni sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti già compiuta in seno al precedente titolo e, dunque, non può dare ingresso a fatti anteriori alla definitività del titolo stesso o a quelli che comunque
pagina 4 di 17 avrebbero potuto essere fatti valere con gli strumenti concessi per impedirne la definitività, dovendo quel giudice limitarsi a verificare se, ed in che misura, le circostanze, sopravvenute e provate dalle parti, abbiano alterato l'assetto tenuto in considerazione in sede di formazione del titolo” (Cassazione Civile, sez. I, sent. 283 del 9.01.2020; in questo senso anche Cass. Civ. Sez. I, ord. n. 16173 del 30.7.2015 e da Cass. Civ. Sez. III, sent. n.
17689 del 2.07.2019).
La possibilità di modificare i provvedimenti resi in materia di famiglia (provvedimenti sempre resi rebus sic stantibus) è stata affermata anche dal legislatore della cd. riforma
Cartabia che, nell'unificare la disciplina relativa ai procedimenti di famiglia, ha confermato con la disposizione di cui all'art. 473bis.29 c.p.c. la facoltà per le parti di richiedere in ogni tempo e qualora sopravvengano giustificati motivi, la revisione delle disposizioni relative ai figli, siano esse relative alle modalità di affidamento e collocamento ovvero alle questioni di carattere economico concernenti il mantenimento dei minori.
Premesso tanto, nel caso, la ricorrente ha chiesto una revisione dei provvedimenti resi in punto di affidamento e regolamentazione del diritto di visita padre/figli, sostenendo, di fatto, la non più attualità degli stessi, sul presupposto di una non rispondenza all'interesse dei minori, in forza di talune circostanze sopravvenute individuate (dalla ricorrente medesima) nella perdurante tossicodipendenza/alcoldipendenza del e nelle Parte_2
condotte penalmente rilevanti poste in essere dallo stesso ( ) a suo (di lei Parte_2
ricorrente) danno e sfociate nel procedimento penale di cui sopra si è già detto, oltre che nei comportamenti allarmanti tenuti dal figlio che, nel verosimile tentativo di ripetere Per_1
condotte e atteggiamenti del padre, avrebbe tenuto comportamenti prevaricatori e da bullo nei confronti dei compagni di scuola.
Ora, va intanto detto che la ricorrente dapprima ha chiesto (esclusivamente) una modifica della regolamentazione delle frequentazioni padre-figli, chiedendo che gli incontri si svolgessero in modalità altamente protetta, anziché in forma libera, e previo positivo espletamento da parte dello stesso padre di un percorso presso il SERD, per, poi, ampliare, con la prima memoria ex art. 473bis.17 c.p.c., la domanda, chiedendo un affido super esclusivo rafforzato dei figli a sé (e non più, come era previsto) un affido esclusivo degli stessi.
Trattasi, per vero, di una mutatio e non semplicemente una emendatio libelli, rispetto alla pagina 5 di 17 quale ex art. 473.bis.19 c.p.c. non operano decadenze e/o preclusioni giacché riguardanti diritti indisponibili e rispetto alla quale il Tribunale ben potrebbe anche disporre d'ufficio, ben potendo adottare tutte le misure necessarie a garantire i diritti fondamentali dei minori, in particolare il diritto alla bi-genitorialità, che potrebbero, per incapacità o altro, non venire garantiti dai genitori che ne hanno la rappresentanza legale (v. Corte Costituzionale, n. 185 del 1986).
Come detto il procedimento de quo, si fonda sulla necessità di adeguare nel tempo, sulla base di una più attuale e concreta valutazione degli interessi in gioco, i provvedimenti già adottati secondo una regola comune alle pronunce preordinate al soddisfacimento dei bisogni di vita della persona tramite imposizione a terzi di prestazioni destinate a protrarsi nel tempo (Cass. sent. n. 5378/2006). Le condizioni fissate dalle parti o dal giudice sono, conseguentemente, suscettibili di modifica a fronte di successive variazioni della situazione di fatto poste a fondamento della decisione. La rivisitazione delle statuizioni assunte è, tuttavia, ammessa (come già detto) solo in presenza di sopravvenienze, in fatto o diritto, che incidano in modo significativo sulla situazione personale e/o reddituale delle parti e che si presentino oggettivamente idonee ad alterare l'equilibrio determinato al momento della pronuncia giudiziale, imponendo una riscrittura dello statuto regolamentare della famiglia disgregata.
Ciò premesso in diritto, si ritiene che la domanda di modifica delle condizioni in punto di affido possa essere accolta poiché il regime dell'affido monogenitoriale, nella forma dell'affido super esclusivo rafforzato, in favore della madre risulta maggiormente rispondente all'interesse dei minori.
Ed invero, secondo il costante insegnamento della Corte di Cassazione, nel quadro della disciplina relativa ai “provvedimenti riguardo ai figli”, l'affidamento “condiviso”
(comportante l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori e una condivisione, appunto, delle decisioni di maggior importanza attinenti alla sfera personale e patrimoniale del minore) si pone non più (come nel precedente sistema) come evenienza residuale, bensì come regola, rispetto alla quale costituisce, invece, eccezione la soluzione dell'affidamento esclusivo;
perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso occorre che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale da rendere quell'affidamento in concreto pagina 6 di 17 pregiudizievole per il minore, con la conseguenza che l'esclusione della modalità dell'affidamento condiviso dovrà risultare sorretta da una motivazione non più solo in positivo sull'idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sull'inidoneità educativa del genitore, che in tal modo si escluda dal pari esercizio della responsabilità genitoriale, e sulla non rispondenza, quindi, all'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento (Cass. n. 26587/2009; Cass. n.
24526/2010).
L'affido super esclusivo è una figura d'elaborazione giurisprudenziale, avanzata dal
Tribunale di Milano, con l'ordinanza del 20.03.2014, sulla scorta di una particolare interpretazione dell'art. 337 quater c.c., al fine di garantire la priorità del preminente interesse del minore proprio per evitare che “la macchina di rappresentanza degli interessi del minore sia inibita nel funzionamento, a causa del completo e grave disinteresse” di un genitore per la propria famiglia.
Tenuto conto che l'interesse da tutelare è sempre quello del figlio minorenne, che deve essere protetto dai danni possibili, derivanti dalla condizione familiare, il Collegio osserva che l'affido esclusivo rafforzato (o affidamento super esclusivo) debba essere adottato
(sebbene come extrema ratio) qualora venga provata la totale inaffidabilità di un genitore.
Nel caso di specie, non risulta, per vero, che il padre abbia interrotto i rapporti con i figli i quali, anzi in sede di audizione, hanno mostrato affetto nei confronti dello stesso (così testualmente “... Non vado da papà da un po'. Lui è bravo, simpatico e divertente e Per_1
mi dispiace non andarci. Lo vedo ma con gli incontri protetti. Mi piacerebbe andare da lui
e un po' mi manca non andarci. Agli incontri protetti sta bene, gioca con noi e mi chiede com'è andata a scuola. Se lo vedessi di più mi andrebbe bene. Già così mi va bene perché almeno lo vedo però mi piacerebbe anche vederlo liberamente, senza incontri protetti. ... ...
... Da uno a dieci, a AM darei un otto e mezzo, nove mentre a BO nove e mezzo, dieci. A AM ho dato meno perché la vedo poco, io torno la sera;
anche BO vedo poco ma per me sono tutti e due uguali. Quello un po' più rompiscatole è un po' AM perché mi rimprovera quando non finisco la lezione. Mi piacerebbe ad esempio andare in piscina con BO ..., si veda verbale audizione del 15.05.2024; e così testualmente
“... MM è dolce e bravissima e le voglio tanto bene. A volte si arrabbia Per_2
perché le chiedo se siamo arrivati mentre stiamo andando in un posto e questa cosa mi fa
pagina 7 di 17 diventare triste. Questa è l'unica cosa che mi fa arrabbiare di AM, lei è perfettissima.
Anche a BO voglio tanto bene, non lo vedo più ormai ma solo nella stanza dove ci sono tutti i giochi e lui gioca con me e quando lo vedo è dolce con me e mi Per_1 Per_3
piacerebbe stare con lui qualche giorno in più ma non posso .... si veda verbale audizione del 15.05.2024).
È, però, pure emersa una condotta del padre connotata da incostanza e trascuratezza nell'adempimento dei doveri genitoriali, tale da ritenere, pertanto, l'affido super-esclusivo il regime più adeguato alle esigenze dei minori, nonché l'unico in grado di assicurare agli stessi certezza e stabilità.
Il contegno del rivela una condizione di scarsa adeguatezza all'assunzione di Parte_2
un consapevole ruolo di genitore, rendendo necessario l'affidamento monogenitoriale a favore della madre (ex multis, cfr. Cass. n. 16593/2008), per la quale deve essere formulata, in ordine alla idoneità genitoriale, una prognosi favorevole per il fatto di essersi occupata dei figli con continuità e responsabilità.
Da sempre è la madre l'unico genitore attivo, che si è costantemente presa cura dei figli e che è stata in grado di garantire loro una tutela adeguata, anche dal punto di vista materiale, tanto che appare non solo opportuno, ma addirittura, necessario confermare l'affido esclusivo a lei dei figli, e addirittura, necessario affidarle ogni potere decisionale nell'interesse dei minori, alla luce del mancato assolvimento da parte del dei Parte_2
propri oneri di mantenimento, delle scelte dello stesso di non proseguire nei percorsi intrapresi con il Serd in suo favore oltre che alla luce delle condotte consiste in minacce e atti persecutori in danno della madre dei suoi figli, sua ex partner.
L'affido esclusivo dei figli a uno solo dei genitori costituisce un'eccezione alla regola dell'affido condiviso, che deve applicarsi soltanto nelle ipotesi in cui esista una situazione di gravità tale da rendere l'affido condiviso contrario all'interesse dei figli (ex multis n.
26587/2009). Tale contrarietà deve valutarsi esclusivamente in relazione al rapporto genitore-figlio e, quindi, con riferimento a carenze comportamentali di uno dei genitori, di gravità tali da sconsigliare l'affidamento al medesimo per la sua incapacità di contribuire alla realizzazione di un tranquillo ambiente familiare.
Ed ancora, la Cassazione civile con ordinanza n. 16738/2018 ha ritenuto legittimo l'affido esclusivo del minore alla madre, in attesa che il padre, inaffidabile e disinteressato, recuperi pagina 8 di 17 la funzione genitoriale, senza che sia esclusa la possibilità di un futuro ripristino dell'affidamento condiviso.
Nella sua forma ordinaria, però, l'affidamento esclusivo non esclude che le decisioni di maggior interesse per i figli siano assunte di comune accordo fra i genitori;
al giudice è, tuttavia, rimessa la facoltà di disporre che pure queste decisioni siano assunte dal solo genitore affidatario (art. 337 quater comma 3 c.c. Ciò può rendersi necessario qualora un genitore non sia in grado di considerare le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni dei figli: in una simile situazione, sarebbe invero irrealistico, e fonte di inevitabili difficoltà attribuire le decisioni di maggior importanza nell'interesse dei minori ad entrambi i genitori.
Nel caso approdato qui innanzi, le condizioni sopra indicate giustificano una concentrazione della responsabilità genitoriale in capo alla madre, anche con riguardo alle scelte più importanti per i figli (residenza abituale, salute, educazione, istruzione, richiesta documenti anche validi per l'espatrio) dovendosi, cioè, disporre l'affido cd. super– esclusivo o rafforzato dei figli alla madre, con cui i minori hanno sempre vissuto sin dalla nascita e nei cui confronti non può essere mossa alcuna censura in punto di capacità genitoriale, ritenendosi, pertanto, quella dell'affido super esclusivo alla madre la soluzione più tutelante per i ragazzi.
L'affido super-esclusivo sembra essere nella fattispecie l'unico strumento per realizzare una sollecita e compiuta adozione di decisioni funzionali alla crescita dei minori.
Ricorrono, cioè a dire, i presupposti per autorizzare la madre affidataria ad adottare in forma autonoma le decisioni di maggior interesse per i minori stessi, ivi comprese quelle relative ad istruzione, educazione, salute e residenza, nonché quelle relative al rilascio e al rinnovo del passaporto o di altro documento di identità valido per l'espatrio relativo ai minori, tenuto conto che il padre, a quanto consta, nemmeno si premura di provvedere al loro mantenimento, tenendo, altresì un comportamento gravemente diseducativo per i figli con riferimento agli episodi già “stigmatizzati” nell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare (n. 3533/2023 R.GIP- 4618/2023 RGNR – GIP dott.ssa Castellano, si veda allegato n. 7 alla memoria ex art. 473.bis-17 c. 1 c.p.c. di parte ricorrente) per il reato di cui all'art. 612 bis c.p. laddove si legge che il “... non accettando la fine della Parte_2 relazione sentimentale con la , sua ex convivente e madre dei tre figli (…) Parte_1
pagina 9 di 17 con condotte reiterate, consistite nel telefonarle ripetutamente, nel mandarle messaggi offensivi e minatori e nel farla pedinare, la molestava in modo da cagionarle un perdurante
e grave stato di ansia e paura ed ingenerando un fondato timone per la sua incolumità e quella dei figli, costringendola così ad alterare le proprie abitudini di vita ... “.
Anche le fonti sovranazionali impongono, peraltro, di valutare la commissione di condotte violente a danno del partner sempre in relazione alle modalità di affidamento della prole.
L'art. 31 della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla Prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica impone agli Stati aderenti l'adozione di misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che, al momento di determinare i diritti di custodia e di visita dei figli, siano presi in considerazione gli episodi di violenza che rientrano nel campo di applicazione della Convenzione;
prescrive l'adozione di misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che l'esercizio dei diritti di visita o di custodia dei figli non comprometta i diritti e la sicurezza della vittima o dei bambini. La Convenzione è stata ratificata dall'Italia con legge n. 77/2013. La ratifica della Convenzione impone ai giudici nazionali di interpretare la normativa nazionale in modo conforme a quella sovranazionale e di effettuare rinvio (ai sensi dell'art. 117 comma
1 della Costituzione) alla Corte Costituzionale in caso di contrarietà della normativa nazionale alle disposizioni dettate dalla disciplina sovranazionale.
L'esigenza di uniformarsi ai principi affermati dalla Convenzione di NB è stata avvertita dal legislatore nazionale che ha delegato il governo ad adottare decreti per la realizzazione di un rito uniforme in materia di persone, minorenni e famiglie, stabilendo tra l'altro che, in presenza di allegazioni di violenza domestica, il giudice si pronunci sull'affidamento dei figli e sulle modalità di incontro con il genitore non affidatario considerando eventuali episodi di violenza domestica (cfr. art. 1 n. 23 lett. B legge n.
206/2021 pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 9 dicembre 2021) e garantendo che gli incontri avvengano, se necessario, con l'accompagnamento dei servizi sociali e senza compromettere la sicurezza della vittima.
Sempre sul presente tema giova menzionare la Risoluzione del Parlamento Europeo, datata
6 ottobre 2021, resa in materia di impatto della violenza da parte del partner e dei diritti di affidamento su donne e bambini. I deputati Europei hanno:
- invitato gli Stati membri che hanno ratificato la convenzione di NB (tra cui rientra,
pagina 10 di 17 appunto, l'Italia) a garantirne un'attuazione piena, efficace e concreta, accordando particolare attenzione all'articolo 31 della Convenzione, e ad adottare tutte le misure necessarie per garantire che gli episodi di violenza da parte del partner siano tenuti in considerazione in fase di definizione dei diritti di affidamento e di visita dei minori, nonché che l'esercizio di qualsiasi diritto di visita o affidamento non comprometta i diritti e la sicurezza della vittima o dei minori;
- precisato che la protezione delle donne e dei bambini, e l'interesse superiore del bambino, devono avere la precedenza su altri criteri quando si stabiliscono gli accordi per la custodia dei minori e i diritti di visita;
- evidenziato che la violenza da parte del partner è chiaramente incompatibile con l'interesse superiore del minore e con l'affidamento e l'assistenza condivisi, a causa delle sue gravi conseguenze per le donne e i minori;
- sottolineato che la revoca dei diritti di affidamento e di visita del partner violento e l'attribuzione dell'affidamento esclusivo alla madre, se questa è stata vittima di violenza, possono rappresentare l'unico modo per prevenire ulteriori violenze oltre che la vittimizzazione secondaria;
- sottolineato, ancora, che l'incapacità di affrontare la violenza da parte del partner nelle decisioni relative ai diritti di affidamento e alle visite è una violazione per negligenza dei diritti umani alla vita, a una vita priva di violenza e al sano sviluppo di donne e minori.
Tutte le superiori enunciazioni costituiscono direttrice interpretativa anche per questo
Tribunale nella misura in cui impongono di attribuire rilevanza alle condotte violente realizzate da un genitore nei confronti dell'altro, anche attraverso la lente dell'interesse dei minori.
Nel caso di specie, come già detto, la ricorrente ha allegato l'ordinanza cautelare per dimostrare la fondatezza delle deduzioni rese.
Il provvedimento del GIP di Pisa richiama le condotte tenute da a danno Parte_2
della ricorrente, condotte pure talune poste in essere alla presenza dei figli minori;
il ché unitamente agli elementi sopra esaminati (mancato versamento del mantenimento, interruzione percorso Serd) e all'osservazione degli agli screen shot delle conversazioni tra il e la (apostrofata ora puttana ora troia) minacciata con espressioni del Parte_2 Pt_1 tipo “ti trovo e ti ammazzo” o “ti faccio venire a cercare” e raggiunta da ben 65 telefonate pagina 11 di 17 nella stessa giornata di agosto 2023 da parte del , consentono di ritenere che il Parte_2
modello normativo maggiormente rispondente all'interesse dei minori sia l'affido super esclusivo alla madre, di cui all'art. 337-quater comma III c.c., che attribuisce al genitore, in caso di affidamento “super-esclusivo”, anche l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale con riguardo alle questioni di maggiore interesse per i figli. La concentrazione di genitorialità in capo ad uno solo dei genitori non incide sulla titolarità della responsabilità genitoriale, ma ne modifica l'esercizio.
Il genitore non affidatario, in altri termini, dovrà comunque vigilare sulla istruzione ed educazione della prole e potrà far ricorso al giudice ove ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse (art. 337-quater ultimo comma c.c.).
La rispondenza di tale modello all'interesse dei figli è dovuta quindi, anche al rilievo delle condotte persecutorie poste in essere dal a danno del partner (condotte) che si Parte_2
pongono in evidente antitesi rispetto alla capacità del genitore di perseguire concretamente l'interesse dei minori.
I fatti sopra riportati, valutati congiuntamente, si risolvono in elementi indiziari tra loro concordanti, utili ai fini della valutazione della condotta del resistente.
Le considerazioni riportate dal GIP nell'ordinanza cautelare in uno alla documentazione acquisita (ed in particolare dai certificati dei carichi pendenti e del casellario) riportano circostanze tra loro concordanti e lasciano emergere il carattere violento, aggressivo e prevaricatore del resistente.
Le condotte descritte nell'ordinanza del GIP (cui integralmente si rinvia) sono condotte idonee a trasmettere e far introitare ai figli modelli valoriali errati, fondati sulla inferiorità di genere e sulla prevaricazione costante oltre che, ovviamente, sulla violenza. La gravità insita nei comportamenti richiamati e gli elevati rischi che tali condotte determinano sul sereno sviluppo dei minori, considerati unitamente al rischio di reiterazione di condotte violente a danno del partner, impongono, allora, l'adozione di un modello di affidamento super esclusivo.
La collocazione dei figli minori va certamente mantenuta presso la madre.
2. SULLA FREQUENTAZIONE DEI FIGLI DA PARTE DEL Pt_4
Quanto alla frequentazione dei figli da parte del padre devono essere incaricati i Servizi sociali territorialmente competenti di favorire i rapporti tra i figli minori ed il padre,
pagina 12 di 17 mediante una calendarizzazione di siffatti incontri sempre, però, allo stato, in modalità protetta con le specifiche di seguito previste e che tenga conto dell'interesse dei figli a mantenere un congruo rapporto con il loro padre.
I comportamenti tenuti dal padre, la poca costanza mostrata nell'osservazione delle prescrizioni a lui date anche con riferimento al percorso al Serd inducono il Tribunale a confermare, allo stato, gli incontri padre/figli in modalità protetta (come, pure, di fatto, indicato dai Servizi e dal curatore nominato).
Onde, tuttavia, evitare la compressione perpetua di diritti di rilevanza costituzionale (qual è quello alla bigenitorialità) occorre individuare un criterio che non limiti sine die i diritti del padre, specie nel caso, in cui non vengano assunti nei suoi confronti provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale: tale momento potrebbe coincidere, ai fini della liberalizzazione degli incontri con quello in cui il padre aderirà ad un percorso di sostegno alla genitorialità (considerate le criticità rilevate anche dal curatore in sede di sua comparsa conclusionale depositata in data 14.01.2025) e si renderà parte attiva e aderirà ad un percorso di valutazione e di accertamento presso il Serd territorialmente competente, accertamento al quale il si è volontariamente sottratto nel corso del Parte_2
procedimento (cfr. relazioni depositate in data 5.02.2025 con allegata relazione del
27.06.2024 contente aggiornamento sul percorso terapeutico-riabilitativo di Parte_2
, a firma del dirigente medico U.F.C. Dipendenze Empoli, dott.
[...] Persona_4
nonché
Il tutto sempre previa valutazione della condizione psico-emotiva dei minori.
Il Collegio è ben consapevole del fatto che non è possibile prescrivere ed imporre al resistente alcun percorso di sostegno alla genitorialità o un qualche percorso presso il Serd, ma ritiene che soltanto sottoponendosi a siffatti percorsi il possa riacquistare a Parte_2
pieno il ruolo genitoriale a cui ad oggi sembra stia volontariamente rinunciando.
Per cui in merito alle frequentazioni, le stesse proseguiranno in modalità protetta con incarico al servizio di calendarizzare gli incontri e, specificamente,
a) con potere per gli stessi Servizi di sospendere gli incontri se disturbanti per i minori,
b) con potere ai servizi di ampliare i tempi di frequentazione del padre coi figli (anche prevedendo più incontri nel corso della settimana e/o prevedendo una durata maggiore degli incontri) come pure suggerito, in particolare, per il figlio nella relazione a firma Per_1
pagina 13 di 17 della dr.ssa (psicologa-dirigente USFMIA, relazione del 27.01.2025), evitando di Per_5
generare nei bambini un qualche senso di delusione per le mancate visite del genitore e provocare in loro un qualche senso di inadeguatezza,
c) con potere ai Servizi, anche, liberalizzare gli incontri, previa adesione del padre ad un percorso di valutazione e accertamento presso il Serd dell'assenza di abuso di sostanze alcoliche e di sostanze stupefacenti, e, previa adesione dello stesso padre ad un percorso di sostegno alla genitorialità.
Occorrerà sempre tenere conto della situazione psico-emotiva dei minori (di ciascuno di loro).
3. PRESA INCARICO DELL'USFMIA DEI MINORI E ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI SOSTEGNO
IN FAVORE DEGLI STESSI MINORI
È, inoltre, assolutamente necessario fortificare la tutela degli stessi minori confermando la presa in carico da parte dell'USFMIA degli stessi nonché disponendo l'attivazione/prosecuzione di percorsi di supporto e sostegno psicologico per ciascun minore, percorso che per ciascun minore deve essere volto alla fortificazione dello stesso trovandosi in una situazione connotata da elevata conflittualità tra le parti e che sia volto (i percorso) all'elaborazione delle esperienze di vita passate e attuali e di tutti gli aspetti emotivi e cognitivi connessi.
4. SUL CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO DEI FIGLI MINORI (NON NECESSITÀ DI
ACCORDO SULLE SPESE STRAORDINARIE)
Vanno confermate le ulteriori statuizioni accessorie di natura economica e relative al mantenimento dei figli minori, tenuto conto della mancata sopravvenienza di circostanze nuove rispetto a quelle già valutate in sede di decreto del 26-27.04.2022. In forza delle considerazioni sovra esposte relative alla previsione dell'affido super esclusivo dei figli il
Collegio ritiene coerente prevedere che in punto di spese straordinarie, non sarà necessario per la madre, raggiungere l'accordo col padre dei suoi figli ogni qualvolta si Parte_1
troverà, per l'appunto, ad affrontare una spesa straordinaria.
4.1 SULL'ASSEGNO UNICO
Pur in assenza di domanda, posto che il giudice ha sempre il potere di adottare d'ufficio tutti i provvedimenti necessari per la migliore protezione dei figli minori (Cass. Civ. Sez.
VI - 1, ordinanza 4 agosto 2022, n. 24179), che riguardano la tutela degli interessi materiali pagina 14 di 17 e morali della prole, tra questi rientrandovi anche provvedimenti afferenti al mantenimento degli stessi (Corte di Cassazione, VI sezione civile, ordinanza n. 14830/2017) il Tribunale dispone che percepirà per l'intero l'importo dell'assegno unico universale Parte_1
per i figli, come per legge, in quanto genitore esercente la responsabilità genitoriale in via esclusiva - e rafforzata - (cfr. art. 2, comma 2, D.Lgs.vo n. 230/2021).
5. ATTIVITÀ DI VIGILANZA E MONITORAGGIO DEMANDATA AI SERVIZI
Si ritiene opportuno incaricare i Servizi Sociali anche del compito di vigilare sul nucleo familiare, sulle condizioni di vita dei minori, segnalando all'autorità giudiziaria eventuali criticità.
6. SULLE SPESE DEL PROCEDIMENTO
Alla stregua delle statuizioni che precedono, le spese di lite – liquidate come in dispositivo con una riduzione del 30% per assenza di particolari questioni di fatto e di diritto e al netto della fase istruttoria condotta d'ufficio – seguono la soccombenza e poste integralmente a carico di . Parte_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
ACCOGLIE la domanda di parte ricorrente e, per l'effetto, a parziale modifica del decreto n. cron. 2457/2022 reso dal Tribunale di Pisa nelle date 26-27.04.2022,
DISPONE l'affido super-esclusivo (rafforzato) dei figli minori, e Persona_6
, alla madre le decisioni di maggiore interesse per i Persona_2 Parte_1 figli stessi relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale, alla richiesta alle autorità competenti del rilascio dei documenti e anche dei documenti validi per l'espatrio potranno essere assunte dal genitore affidatario in via esclusiva, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli (affido cd. super-esclusivo-rafforzato) senza preventivamente acquisire il consenso del padre (senza accordo col padre dei minori). I figli rimangono collocati presso la madre.
DISPONE che gli incontri padre-figli si svolgano (id est, proseguano) in modalità protetta.
INCARICA i Servizi Sociali territorialmente competenti di calendarizzare gli incontri padre- figli secondo le indicazioni di cui in parte motiva per cui le frequentazioni padre/figli proseguiranno in modalità protetta secondo la calendarizzazione degli stessi servizi.
CONFERISCE espressamente e specificamente ai servizi sociali territorialmente competenti pagina 15 di 17 chiamati a calendarizzare gli incontri padre/figli,
a) il potere di sospendere gli incontri se disturbanti per i minori,
b) il potere di ampliare i tempi di frequentazione (anche prevedendo più incontri nel corso della settimana e/o prevedendo una durata maggiore degli incontri) del padre coi figli, in particolare, per il figlio Per_1
c) il potere di liberalizzare gli incontri, previa adesione del padre ad un percorso di valutazione e accertamento presso il Serd dell'assenza di abuso di sostanze alcoliche e di sostanze stupefacenti, e, previa adesione dello stesso padre ad un percorso di sostegno alla genitorialità.
Occorrerà sempre tenere conto della situazione psico-emotiva dei minori (di ciascuno di loro).
CONFERMA la presa in carico dei minori da parte dell'USFMIA territorialmente competente, con attivazione in loro favore di un percorso di sostegno psicologico che li sostenga in una situazione connotata da elevata conflittualità tra le parti, che li fortifichi e che sia volto all'elaborazione delle esperienze di vita passate e attuali e di tutti gli aspetti emotivi e cognitivi connessi.
INVITA ad accedere ad un percorso di supporto alla genitorialità presso Parte_2
la struttura pubblica nonché ad accedere ad un percorso di valutazione e accertamento presso il Serd territorialmente competente, secondo quanto meglio specificato in parte motiva.
INCARICA, sin d'ora, i Servizi Sociali territorialmente competenti di attivare in favore del resistente, ove lo stesso intendesse aderirvi, apposito percorso di sostegno alla genitorialità, secondo quanto meglio specificato in parte motiva.
INCARICA, sin d'ora, il Serd territorialmente competente di attivare (o riattivare) in favore del resistente, ove lo stesso intendesse aderirvi, apposito percorso, secondo quanto meglio specificato in parte motiva.
DISPONE che il servizio socio-assistenziale e socio-psicologico monitori costantemente l'andamento delle relazioni familiari segnalando tempestivamente ogni comportamento nocivo per i minori, segnalando la necessità di eventuali provvedimenti restrittivi della responsabilità genitoriale alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, per le determinazioni di competenza.
pagina 16 di 17 DISPONE che l'assegno unico per i figli sia integralmente corrisposto alla madre degli stessi, signora Parte_1
DISPONE che in punto di spese straordinarie, non sarà necessario per Parte_1
raggiungere l'accordo col padre dei suoi figli, , ogni qualvolta affronterà Parte_2
una spesa straordinaria.
CONFERMA, nel resto, il provvedimento già reso nelle date 26-27 aprile 2022.
CONDANNA al pagamento in favore della ricorrente delle Parte_2 Parte_1
spese di lite che liquida nella misura già dimidiata di € 2.968,00, oltre spese generali (15% sul compenso totale), IVA e CPA come per legge, se dovuti.
DISPONE che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma del D. Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
MANDA alla cancelleria per gli adempimenti e le comunicazioni del caso e per comunicare la presente sentenza ai Servizi Sociali, USFMIA e SERD territorialmente competenti e al
Tribunale per i Minorenni di Firenze.
Così deciso nella camera di consiglio a Pisa, il 26.03.2025.
Il Presidente Relatore dott.ssa Santa Spina
pagina 17 di 17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice dott.ssa Giulia Tavella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3455 /2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BICCHI Parte_1 C.F._1
SILVIA ed elettivamente domiciliata presso lo studio Email_1
del predetto difensore, viale Buozzi, n. 121, Fucecchio (FI)
e da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2
RINALDI CATERINA ( ed elettivamente Email_2
domiciliata presso lo studio del predetto difensore, via Senese San Donato, n. 88, Barberino
Tavarnelle (FI) avv. GALLETTI SERENA quale curatore speciale dei minori e Per_1 [...]
Per_2
con intervento del PM in sede con ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI: Per parte ricorrente: “Affinché venga disposto l'affidamento esclusivo super rafforzato dei minori, e , alla madre sig.ra , anche per Per_1 Per_2 Parte_1
tutte le decisioni di maggior interesse e che gli eventuali incontri padre-figli avvengano in
pagina 1 di 17 modalità altamente protetta con l'ausilio del Servizio Sociale competente e previa CP_1
ripresa del percorso al interrotto a fine maggio volontariamente dal padre ed attesa CP_2
la stabilità psicofisica e la sobrietà del padre, odierno resistente. Con vittoria di spese ed onorari di causa”; per parte resistente: “affinché la S.V. Ill.ma voglia rigettare il ricorso ex adverso proposto, consentire quindi gli incontri liberi tra il signor ed i figli, Parte_2 mantenendo un incarico di monitoraggio ai Servizi Sociali di riferimento”; per il curatore speciale dei minori: “conclude per la prosecuzione degli incontri dei minori e con il loro padre nella forma protetta già individuata con Per_1 Per_2
cadenza settimanale, fino a quando il e/o l'ente competente attestino la stabilità Pt_3 psicofisica del signor e la risoluzione delle sue dipendenze”. Parte_2
Il PM nulla ha opposto.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso che reca in calce la data del 13 novembre 2023, adiva Parte_1
l'intestato Tribunale domandando la modifica dei provvedimenti resi dallo stesso adito
Tribunale nelle date 26-27 aprile 2022 in punto di regolamentazione delle frequentazioni padre/figli, chiedendo, specificamente, una modifica delle disposizioni afferenti alla disciplina delle modalità di incontro del padre, - col quale lei ricorrente Parte_2
aveva avuto una relazione more uxorio - con i figli, (nata il [...]) e Per_2
(nato il [...]), precisato che , l'altro figlio loro, il più grande, Per_1 CP_3
aveva frattanto raggiunto la maggiore età; chiedeva che gli incontri dei ragazzi col padre si svolgessero in modalità altamente protetta, per il tramite e con l'assistenza del servizio sociale territorialmente competente e solo previo positivo espletamento da parte dello stesso di un percorso presso il SERD. Parte_2
Deduceva che il decreto del quale ora chiedeva la modifica aveva previsto l'affido esclusivo dei figli a sé, un diritto di visita ai figli, libero, da parte del padre nonché posto a carico dello stesso (del ) l'onere di corrispondere, a titolo di contributo al Parte_2 mantenimento ordinario dei ragazzi, la somma mensile di € 150,00 per ciascun figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie, con incarico al Servizio di monitorare il nucleo. Motivava la richiesta di modifica introducendo talune sostenute circostanze sopravvenute, quali il perdurare della dipendenza da sostanze stupefacenti e alcoliche del (già in Parte_2
pagina 2 di 17 carico al SERD da anni), tanto da essere risultato positivo agli esami tossicologici eseguiti e le intervenute querele che lei stessa ricorrente era stata costretta a sporgere nei confronti del compagno, ormai ex, per minaccia e atti persecutori, chiarendo, altresì, che le querele anzidette erano esitate nell'adozione della misura cautelare del divieto di avvicinamento e di comunicazione (ancora in vigore al momento dell'introduzione del presente procedimento) e nel giudizio penale (r. gip 3533/23; r.g. n.r. 4318/23) pendente avanti a questo stesso adito Tribunale.
Manifestava, quindi, preoccupazione per i figli proprio a seguito delle condotte
“inidonee” del , ed in particolare, timore per il figlio che a scuola si era Parte_2 Per_1
reso responsabile di atti di prevaricazione e di bullismo nei confronti dei compagni, forse intendendo emulare il padre, nonché manifestando forte agitazione, tutte le volte in cui erano stati limitati gli incontri con lo stesso padre.
Chiariva poi che il nulla aveva corrisposto e nulla corrispondeva per il Parte_2
mantenimento dei figli, rappresentando, da ultimo, di essere seguita, come pure i ragazzi, presso l'unità di psicologia del Servizio sociale e socio-psicologico territorialmente competenti.
Raggiunto da tempestiva notifica dell'atto introduttivo, si costituiva in giudizio
[...]
, instando per il rigetto delle domande avanzate, contestando, integralmente Parte_2
contenuti e domande che quel ricorso recava in sé. Allegava come, sin dal momento dell'adozione dei provvedimenti resi col decreto del quale ora era stata domandata la modifica, i figli lo avessero regolarmente incontrato presso la casa dei nonni nei modi e tempi anche concordati tra loro genitori, senza che, peraltro, gli stessi figli avessero, in questo tempo, manifestato disagio alcuno;
deduceva che era stata la madre, odierna ricorrente, a porre in essere comportamenti ostacolanti il suo esercizio del ruolo di padre, giustificando, la madre, siffatte sue condotte “impeditive” col dire che tanto le era stato indicato dai Servizi, ritenendo, invece, lui-resistente, che si era trattato sempre di comportamenti inopinatamente e arbitrariamente decisi dalla stessa (dalla , a fronte, Pt_1 tra l'altro, della volontà, a più riprese manifestata dai ragazzi, di trascorre un tempo maggiore con lui-padre. Allegava, quindi, di seguire con regolarità e frequenza giornaliera il percorso presso il SERD, dando atto della contemporanea pendenza (al momento della proposizione del ricorso da parte della presso il Tribunale per i Minorenni di Pt_1
pagina 3 di 17 Firenze di un procedimento avente ad oggetto (per come riferito dallo stesso ) Parte_2
l'affidamento dei figli minori. Nulla opponeva, nondimeno, al conferimento di un incarico al servizio allo scopo di coadiuvare loro parti nella gestione dell'affido dei figli.
Veniva fissata e celebrata, allora, l'udienza di comparizione parti, in esito alla quale si disponeva la presa in carico da parte del servizio sociale del nucleo familiare, conferito mandato agli stessi servizi per l'attivazione di un percorso di supporto psicologico per i minori e nominato, contestualmente, un curatore speciale (individuato nella persona dell'avv. Serena Galletti) per i minori medesimi.
Seguiva, quindi, l'audizione degli stessi figli minori, nonché l'ordine di acquisizione a cura della cancelleria degli atti del procedimento incardinato presso il territorialmente competente Tribunale per i Minorenni oltre che l'acquisizione degli atti del procedimento penale sopra già individuato.
All'esito dell'audizione dei minori, esaurita l'istruttoria per il tramite dell'acquisizione al fascicolo di causa dei soli atti del procedimento penale (r. gip 3533/23; r.g. n.r. 4318/23) e delle relazioni dei servizi incaricati e non anche degli atti del procedimento pendente avanti al Tribunale per i Minorenni, veniva fissata udienza ai sensi dell'art. 473bis.28 c.p.c. e la causa veniva decisa per il tramite della presente sentenza.
-.-.-.-.-
1. SULL'AFFIDO DEI FIGLI MINORI
In via generale, si rammenta che l'art. 337 quinquies c.c. prevede che “i genitori hanno diritto di chiedere in ogni tempo la revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli, l'attribuzione dell'esercizio della responsabilità genitoriale su di essi e delle eventuali disposizioni relative alla misura e alla modalità del contributo”.
Tale diritto loro attribuito, peraltro, è subordinato alla rappresentazione di circostanze sopravvenute rispetto all'assetto giurisdizionale adottato in precedenza (nel caso di specie, dal decreto dello stesso Tribunale di Pisa del 27 aprile 2022). Ed invero, è principio ormai ripetuto dalla giurisprudenza di legittimità quello in forza del quale in sede di revisione delle condizioni “il giudice non può procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dei presupposti di siffatte statuizioni sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti già compiuta in seno al precedente titolo e, dunque, non può dare ingresso a fatti anteriori alla definitività del titolo stesso o a quelli che comunque
pagina 4 di 17 avrebbero potuto essere fatti valere con gli strumenti concessi per impedirne la definitività, dovendo quel giudice limitarsi a verificare se, ed in che misura, le circostanze, sopravvenute e provate dalle parti, abbiano alterato l'assetto tenuto in considerazione in sede di formazione del titolo” (Cassazione Civile, sez. I, sent. 283 del 9.01.2020; in questo senso anche Cass. Civ. Sez. I, ord. n. 16173 del 30.7.2015 e da Cass. Civ. Sez. III, sent. n.
17689 del 2.07.2019).
La possibilità di modificare i provvedimenti resi in materia di famiglia (provvedimenti sempre resi rebus sic stantibus) è stata affermata anche dal legislatore della cd. riforma
Cartabia che, nell'unificare la disciplina relativa ai procedimenti di famiglia, ha confermato con la disposizione di cui all'art. 473bis.29 c.p.c. la facoltà per le parti di richiedere in ogni tempo e qualora sopravvengano giustificati motivi, la revisione delle disposizioni relative ai figli, siano esse relative alle modalità di affidamento e collocamento ovvero alle questioni di carattere economico concernenti il mantenimento dei minori.
Premesso tanto, nel caso, la ricorrente ha chiesto una revisione dei provvedimenti resi in punto di affidamento e regolamentazione del diritto di visita padre/figli, sostenendo, di fatto, la non più attualità degli stessi, sul presupposto di una non rispondenza all'interesse dei minori, in forza di talune circostanze sopravvenute individuate (dalla ricorrente medesima) nella perdurante tossicodipendenza/alcoldipendenza del e nelle Parte_2
condotte penalmente rilevanti poste in essere dallo stesso ( ) a suo (di lei Parte_2
ricorrente) danno e sfociate nel procedimento penale di cui sopra si è già detto, oltre che nei comportamenti allarmanti tenuti dal figlio che, nel verosimile tentativo di ripetere Per_1
condotte e atteggiamenti del padre, avrebbe tenuto comportamenti prevaricatori e da bullo nei confronti dei compagni di scuola.
Ora, va intanto detto che la ricorrente dapprima ha chiesto (esclusivamente) una modifica della regolamentazione delle frequentazioni padre-figli, chiedendo che gli incontri si svolgessero in modalità altamente protetta, anziché in forma libera, e previo positivo espletamento da parte dello stesso padre di un percorso presso il SERD, per, poi, ampliare, con la prima memoria ex art. 473bis.17 c.p.c., la domanda, chiedendo un affido super esclusivo rafforzato dei figli a sé (e non più, come era previsto) un affido esclusivo degli stessi.
Trattasi, per vero, di una mutatio e non semplicemente una emendatio libelli, rispetto alla pagina 5 di 17 quale ex art. 473.bis.19 c.p.c. non operano decadenze e/o preclusioni giacché riguardanti diritti indisponibili e rispetto alla quale il Tribunale ben potrebbe anche disporre d'ufficio, ben potendo adottare tutte le misure necessarie a garantire i diritti fondamentali dei minori, in particolare il diritto alla bi-genitorialità, che potrebbero, per incapacità o altro, non venire garantiti dai genitori che ne hanno la rappresentanza legale (v. Corte Costituzionale, n. 185 del 1986).
Come detto il procedimento de quo, si fonda sulla necessità di adeguare nel tempo, sulla base di una più attuale e concreta valutazione degli interessi in gioco, i provvedimenti già adottati secondo una regola comune alle pronunce preordinate al soddisfacimento dei bisogni di vita della persona tramite imposizione a terzi di prestazioni destinate a protrarsi nel tempo (Cass. sent. n. 5378/2006). Le condizioni fissate dalle parti o dal giudice sono, conseguentemente, suscettibili di modifica a fronte di successive variazioni della situazione di fatto poste a fondamento della decisione. La rivisitazione delle statuizioni assunte è, tuttavia, ammessa (come già detto) solo in presenza di sopravvenienze, in fatto o diritto, che incidano in modo significativo sulla situazione personale e/o reddituale delle parti e che si presentino oggettivamente idonee ad alterare l'equilibrio determinato al momento della pronuncia giudiziale, imponendo una riscrittura dello statuto regolamentare della famiglia disgregata.
Ciò premesso in diritto, si ritiene che la domanda di modifica delle condizioni in punto di affido possa essere accolta poiché il regime dell'affido monogenitoriale, nella forma dell'affido super esclusivo rafforzato, in favore della madre risulta maggiormente rispondente all'interesse dei minori.
Ed invero, secondo il costante insegnamento della Corte di Cassazione, nel quadro della disciplina relativa ai “provvedimenti riguardo ai figli”, l'affidamento “condiviso”
(comportante l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori e una condivisione, appunto, delle decisioni di maggior importanza attinenti alla sfera personale e patrimoniale del minore) si pone non più (come nel precedente sistema) come evenienza residuale, bensì come regola, rispetto alla quale costituisce, invece, eccezione la soluzione dell'affidamento esclusivo;
perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso occorre che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale da rendere quell'affidamento in concreto pagina 6 di 17 pregiudizievole per il minore, con la conseguenza che l'esclusione della modalità dell'affidamento condiviso dovrà risultare sorretta da una motivazione non più solo in positivo sull'idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sull'inidoneità educativa del genitore, che in tal modo si escluda dal pari esercizio della responsabilità genitoriale, e sulla non rispondenza, quindi, all'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento (Cass. n. 26587/2009; Cass. n.
24526/2010).
L'affido super esclusivo è una figura d'elaborazione giurisprudenziale, avanzata dal
Tribunale di Milano, con l'ordinanza del 20.03.2014, sulla scorta di una particolare interpretazione dell'art. 337 quater c.c., al fine di garantire la priorità del preminente interesse del minore proprio per evitare che “la macchina di rappresentanza degli interessi del minore sia inibita nel funzionamento, a causa del completo e grave disinteresse” di un genitore per la propria famiglia.
Tenuto conto che l'interesse da tutelare è sempre quello del figlio minorenne, che deve essere protetto dai danni possibili, derivanti dalla condizione familiare, il Collegio osserva che l'affido esclusivo rafforzato (o affidamento super esclusivo) debba essere adottato
(sebbene come extrema ratio) qualora venga provata la totale inaffidabilità di un genitore.
Nel caso di specie, non risulta, per vero, che il padre abbia interrotto i rapporti con i figli i quali, anzi in sede di audizione, hanno mostrato affetto nei confronti dello stesso (così testualmente “... Non vado da papà da un po'. Lui è bravo, simpatico e divertente e Per_1
mi dispiace non andarci. Lo vedo ma con gli incontri protetti. Mi piacerebbe andare da lui
e un po' mi manca non andarci. Agli incontri protetti sta bene, gioca con noi e mi chiede com'è andata a scuola. Se lo vedessi di più mi andrebbe bene. Già così mi va bene perché almeno lo vedo però mi piacerebbe anche vederlo liberamente, senza incontri protetti. ... ...
... Da uno a dieci, a AM darei un otto e mezzo, nove mentre a BO nove e mezzo, dieci. A AM ho dato meno perché la vedo poco, io torno la sera;
anche BO vedo poco ma per me sono tutti e due uguali. Quello un po' più rompiscatole è un po' AM perché mi rimprovera quando non finisco la lezione. Mi piacerebbe ad esempio andare in piscina con BO ..., si veda verbale audizione del 15.05.2024; e così testualmente
“... MM è dolce e bravissima e le voglio tanto bene. A volte si arrabbia Per_2
perché le chiedo se siamo arrivati mentre stiamo andando in un posto e questa cosa mi fa
pagina 7 di 17 diventare triste. Questa è l'unica cosa che mi fa arrabbiare di AM, lei è perfettissima.
Anche a BO voglio tanto bene, non lo vedo più ormai ma solo nella stanza dove ci sono tutti i giochi e lui gioca con me e quando lo vedo è dolce con me e mi Per_1 Per_3
piacerebbe stare con lui qualche giorno in più ma non posso .... si veda verbale audizione del 15.05.2024).
È, però, pure emersa una condotta del padre connotata da incostanza e trascuratezza nell'adempimento dei doveri genitoriali, tale da ritenere, pertanto, l'affido super-esclusivo il regime più adeguato alle esigenze dei minori, nonché l'unico in grado di assicurare agli stessi certezza e stabilità.
Il contegno del rivela una condizione di scarsa adeguatezza all'assunzione di Parte_2
un consapevole ruolo di genitore, rendendo necessario l'affidamento monogenitoriale a favore della madre (ex multis, cfr. Cass. n. 16593/2008), per la quale deve essere formulata, in ordine alla idoneità genitoriale, una prognosi favorevole per il fatto di essersi occupata dei figli con continuità e responsabilità.
Da sempre è la madre l'unico genitore attivo, che si è costantemente presa cura dei figli e che è stata in grado di garantire loro una tutela adeguata, anche dal punto di vista materiale, tanto che appare non solo opportuno, ma addirittura, necessario confermare l'affido esclusivo a lei dei figli, e addirittura, necessario affidarle ogni potere decisionale nell'interesse dei minori, alla luce del mancato assolvimento da parte del dei Parte_2
propri oneri di mantenimento, delle scelte dello stesso di non proseguire nei percorsi intrapresi con il Serd in suo favore oltre che alla luce delle condotte consiste in minacce e atti persecutori in danno della madre dei suoi figli, sua ex partner.
L'affido esclusivo dei figli a uno solo dei genitori costituisce un'eccezione alla regola dell'affido condiviso, che deve applicarsi soltanto nelle ipotesi in cui esista una situazione di gravità tale da rendere l'affido condiviso contrario all'interesse dei figli (ex multis n.
26587/2009). Tale contrarietà deve valutarsi esclusivamente in relazione al rapporto genitore-figlio e, quindi, con riferimento a carenze comportamentali di uno dei genitori, di gravità tali da sconsigliare l'affidamento al medesimo per la sua incapacità di contribuire alla realizzazione di un tranquillo ambiente familiare.
Ed ancora, la Cassazione civile con ordinanza n. 16738/2018 ha ritenuto legittimo l'affido esclusivo del minore alla madre, in attesa che il padre, inaffidabile e disinteressato, recuperi pagina 8 di 17 la funzione genitoriale, senza che sia esclusa la possibilità di un futuro ripristino dell'affidamento condiviso.
Nella sua forma ordinaria, però, l'affidamento esclusivo non esclude che le decisioni di maggior interesse per i figli siano assunte di comune accordo fra i genitori;
al giudice è, tuttavia, rimessa la facoltà di disporre che pure queste decisioni siano assunte dal solo genitore affidatario (art. 337 quater comma 3 c.c. Ciò può rendersi necessario qualora un genitore non sia in grado di considerare le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni dei figli: in una simile situazione, sarebbe invero irrealistico, e fonte di inevitabili difficoltà attribuire le decisioni di maggior importanza nell'interesse dei minori ad entrambi i genitori.
Nel caso approdato qui innanzi, le condizioni sopra indicate giustificano una concentrazione della responsabilità genitoriale in capo alla madre, anche con riguardo alle scelte più importanti per i figli (residenza abituale, salute, educazione, istruzione, richiesta documenti anche validi per l'espatrio) dovendosi, cioè, disporre l'affido cd. super– esclusivo o rafforzato dei figli alla madre, con cui i minori hanno sempre vissuto sin dalla nascita e nei cui confronti non può essere mossa alcuna censura in punto di capacità genitoriale, ritenendosi, pertanto, quella dell'affido super esclusivo alla madre la soluzione più tutelante per i ragazzi.
L'affido super-esclusivo sembra essere nella fattispecie l'unico strumento per realizzare una sollecita e compiuta adozione di decisioni funzionali alla crescita dei minori.
Ricorrono, cioè a dire, i presupposti per autorizzare la madre affidataria ad adottare in forma autonoma le decisioni di maggior interesse per i minori stessi, ivi comprese quelle relative ad istruzione, educazione, salute e residenza, nonché quelle relative al rilascio e al rinnovo del passaporto o di altro documento di identità valido per l'espatrio relativo ai minori, tenuto conto che il padre, a quanto consta, nemmeno si premura di provvedere al loro mantenimento, tenendo, altresì un comportamento gravemente diseducativo per i figli con riferimento agli episodi già “stigmatizzati” nell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare (n. 3533/2023 R.GIP- 4618/2023 RGNR – GIP dott.ssa Castellano, si veda allegato n. 7 alla memoria ex art. 473.bis-17 c. 1 c.p.c. di parte ricorrente) per il reato di cui all'art. 612 bis c.p. laddove si legge che il “... non accettando la fine della Parte_2 relazione sentimentale con la , sua ex convivente e madre dei tre figli (…) Parte_1
pagina 9 di 17 con condotte reiterate, consistite nel telefonarle ripetutamente, nel mandarle messaggi offensivi e minatori e nel farla pedinare, la molestava in modo da cagionarle un perdurante
e grave stato di ansia e paura ed ingenerando un fondato timone per la sua incolumità e quella dei figli, costringendola così ad alterare le proprie abitudini di vita ... “.
Anche le fonti sovranazionali impongono, peraltro, di valutare la commissione di condotte violente a danno del partner sempre in relazione alle modalità di affidamento della prole.
L'art. 31 della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla Prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica impone agli Stati aderenti l'adozione di misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che, al momento di determinare i diritti di custodia e di visita dei figli, siano presi in considerazione gli episodi di violenza che rientrano nel campo di applicazione della Convenzione;
prescrive l'adozione di misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che l'esercizio dei diritti di visita o di custodia dei figli non comprometta i diritti e la sicurezza della vittima o dei bambini. La Convenzione è stata ratificata dall'Italia con legge n. 77/2013. La ratifica della Convenzione impone ai giudici nazionali di interpretare la normativa nazionale in modo conforme a quella sovranazionale e di effettuare rinvio (ai sensi dell'art. 117 comma
1 della Costituzione) alla Corte Costituzionale in caso di contrarietà della normativa nazionale alle disposizioni dettate dalla disciplina sovranazionale.
L'esigenza di uniformarsi ai principi affermati dalla Convenzione di NB è stata avvertita dal legislatore nazionale che ha delegato il governo ad adottare decreti per la realizzazione di un rito uniforme in materia di persone, minorenni e famiglie, stabilendo tra l'altro che, in presenza di allegazioni di violenza domestica, il giudice si pronunci sull'affidamento dei figli e sulle modalità di incontro con il genitore non affidatario considerando eventuali episodi di violenza domestica (cfr. art. 1 n. 23 lett. B legge n.
206/2021 pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 9 dicembre 2021) e garantendo che gli incontri avvengano, se necessario, con l'accompagnamento dei servizi sociali e senza compromettere la sicurezza della vittima.
Sempre sul presente tema giova menzionare la Risoluzione del Parlamento Europeo, datata
6 ottobre 2021, resa in materia di impatto della violenza da parte del partner e dei diritti di affidamento su donne e bambini. I deputati Europei hanno:
- invitato gli Stati membri che hanno ratificato la convenzione di NB (tra cui rientra,
pagina 10 di 17 appunto, l'Italia) a garantirne un'attuazione piena, efficace e concreta, accordando particolare attenzione all'articolo 31 della Convenzione, e ad adottare tutte le misure necessarie per garantire che gli episodi di violenza da parte del partner siano tenuti in considerazione in fase di definizione dei diritti di affidamento e di visita dei minori, nonché che l'esercizio di qualsiasi diritto di visita o affidamento non comprometta i diritti e la sicurezza della vittima o dei minori;
- precisato che la protezione delle donne e dei bambini, e l'interesse superiore del bambino, devono avere la precedenza su altri criteri quando si stabiliscono gli accordi per la custodia dei minori e i diritti di visita;
- evidenziato che la violenza da parte del partner è chiaramente incompatibile con l'interesse superiore del minore e con l'affidamento e l'assistenza condivisi, a causa delle sue gravi conseguenze per le donne e i minori;
- sottolineato che la revoca dei diritti di affidamento e di visita del partner violento e l'attribuzione dell'affidamento esclusivo alla madre, se questa è stata vittima di violenza, possono rappresentare l'unico modo per prevenire ulteriori violenze oltre che la vittimizzazione secondaria;
- sottolineato, ancora, che l'incapacità di affrontare la violenza da parte del partner nelle decisioni relative ai diritti di affidamento e alle visite è una violazione per negligenza dei diritti umani alla vita, a una vita priva di violenza e al sano sviluppo di donne e minori.
Tutte le superiori enunciazioni costituiscono direttrice interpretativa anche per questo
Tribunale nella misura in cui impongono di attribuire rilevanza alle condotte violente realizzate da un genitore nei confronti dell'altro, anche attraverso la lente dell'interesse dei minori.
Nel caso di specie, come già detto, la ricorrente ha allegato l'ordinanza cautelare per dimostrare la fondatezza delle deduzioni rese.
Il provvedimento del GIP di Pisa richiama le condotte tenute da a danno Parte_2
della ricorrente, condotte pure talune poste in essere alla presenza dei figli minori;
il ché unitamente agli elementi sopra esaminati (mancato versamento del mantenimento, interruzione percorso Serd) e all'osservazione degli agli screen shot delle conversazioni tra il e la (apostrofata ora puttana ora troia) minacciata con espressioni del Parte_2 Pt_1 tipo “ti trovo e ti ammazzo” o “ti faccio venire a cercare” e raggiunta da ben 65 telefonate pagina 11 di 17 nella stessa giornata di agosto 2023 da parte del , consentono di ritenere che il Parte_2
modello normativo maggiormente rispondente all'interesse dei minori sia l'affido super esclusivo alla madre, di cui all'art. 337-quater comma III c.c., che attribuisce al genitore, in caso di affidamento “super-esclusivo”, anche l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale con riguardo alle questioni di maggiore interesse per i figli. La concentrazione di genitorialità in capo ad uno solo dei genitori non incide sulla titolarità della responsabilità genitoriale, ma ne modifica l'esercizio.
Il genitore non affidatario, in altri termini, dovrà comunque vigilare sulla istruzione ed educazione della prole e potrà far ricorso al giudice ove ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse (art. 337-quater ultimo comma c.c.).
La rispondenza di tale modello all'interesse dei figli è dovuta quindi, anche al rilievo delle condotte persecutorie poste in essere dal a danno del partner (condotte) che si Parte_2
pongono in evidente antitesi rispetto alla capacità del genitore di perseguire concretamente l'interesse dei minori.
I fatti sopra riportati, valutati congiuntamente, si risolvono in elementi indiziari tra loro concordanti, utili ai fini della valutazione della condotta del resistente.
Le considerazioni riportate dal GIP nell'ordinanza cautelare in uno alla documentazione acquisita (ed in particolare dai certificati dei carichi pendenti e del casellario) riportano circostanze tra loro concordanti e lasciano emergere il carattere violento, aggressivo e prevaricatore del resistente.
Le condotte descritte nell'ordinanza del GIP (cui integralmente si rinvia) sono condotte idonee a trasmettere e far introitare ai figli modelli valoriali errati, fondati sulla inferiorità di genere e sulla prevaricazione costante oltre che, ovviamente, sulla violenza. La gravità insita nei comportamenti richiamati e gli elevati rischi che tali condotte determinano sul sereno sviluppo dei minori, considerati unitamente al rischio di reiterazione di condotte violente a danno del partner, impongono, allora, l'adozione di un modello di affidamento super esclusivo.
La collocazione dei figli minori va certamente mantenuta presso la madre.
2. SULLA FREQUENTAZIONE DEI FIGLI DA PARTE DEL Pt_4
Quanto alla frequentazione dei figli da parte del padre devono essere incaricati i Servizi sociali territorialmente competenti di favorire i rapporti tra i figli minori ed il padre,
pagina 12 di 17 mediante una calendarizzazione di siffatti incontri sempre, però, allo stato, in modalità protetta con le specifiche di seguito previste e che tenga conto dell'interesse dei figli a mantenere un congruo rapporto con il loro padre.
I comportamenti tenuti dal padre, la poca costanza mostrata nell'osservazione delle prescrizioni a lui date anche con riferimento al percorso al Serd inducono il Tribunale a confermare, allo stato, gli incontri padre/figli in modalità protetta (come, pure, di fatto, indicato dai Servizi e dal curatore nominato).
Onde, tuttavia, evitare la compressione perpetua di diritti di rilevanza costituzionale (qual è quello alla bigenitorialità) occorre individuare un criterio che non limiti sine die i diritti del padre, specie nel caso, in cui non vengano assunti nei suoi confronti provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale: tale momento potrebbe coincidere, ai fini della liberalizzazione degli incontri con quello in cui il padre aderirà ad un percorso di sostegno alla genitorialità (considerate le criticità rilevate anche dal curatore in sede di sua comparsa conclusionale depositata in data 14.01.2025) e si renderà parte attiva e aderirà ad un percorso di valutazione e di accertamento presso il Serd territorialmente competente, accertamento al quale il si è volontariamente sottratto nel corso del Parte_2
procedimento (cfr. relazioni depositate in data 5.02.2025 con allegata relazione del
27.06.2024 contente aggiornamento sul percorso terapeutico-riabilitativo di Parte_2
, a firma del dirigente medico U.F.C. Dipendenze Empoli, dott.
[...] Persona_4
nonché
Il tutto sempre previa valutazione della condizione psico-emotiva dei minori.
Il Collegio è ben consapevole del fatto che non è possibile prescrivere ed imporre al resistente alcun percorso di sostegno alla genitorialità o un qualche percorso presso il Serd, ma ritiene che soltanto sottoponendosi a siffatti percorsi il possa riacquistare a Parte_2
pieno il ruolo genitoriale a cui ad oggi sembra stia volontariamente rinunciando.
Per cui in merito alle frequentazioni, le stesse proseguiranno in modalità protetta con incarico al servizio di calendarizzare gli incontri e, specificamente,
a) con potere per gli stessi Servizi di sospendere gli incontri se disturbanti per i minori,
b) con potere ai servizi di ampliare i tempi di frequentazione del padre coi figli (anche prevedendo più incontri nel corso della settimana e/o prevedendo una durata maggiore degli incontri) come pure suggerito, in particolare, per il figlio nella relazione a firma Per_1
pagina 13 di 17 della dr.ssa (psicologa-dirigente USFMIA, relazione del 27.01.2025), evitando di Per_5
generare nei bambini un qualche senso di delusione per le mancate visite del genitore e provocare in loro un qualche senso di inadeguatezza,
c) con potere ai Servizi, anche, liberalizzare gli incontri, previa adesione del padre ad un percorso di valutazione e accertamento presso il Serd dell'assenza di abuso di sostanze alcoliche e di sostanze stupefacenti, e, previa adesione dello stesso padre ad un percorso di sostegno alla genitorialità.
Occorrerà sempre tenere conto della situazione psico-emotiva dei minori (di ciascuno di loro).
3. PRESA INCARICO DELL'USFMIA DEI MINORI E ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI SOSTEGNO
IN FAVORE DEGLI STESSI MINORI
È, inoltre, assolutamente necessario fortificare la tutela degli stessi minori confermando la presa in carico da parte dell'USFMIA degli stessi nonché disponendo l'attivazione/prosecuzione di percorsi di supporto e sostegno psicologico per ciascun minore, percorso che per ciascun minore deve essere volto alla fortificazione dello stesso trovandosi in una situazione connotata da elevata conflittualità tra le parti e che sia volto (i percorso) all'elaborazione delle esperienze di vita passate e attuali e di tutti gli aspetti emotivi e cognitivi connessi.
4. SUL CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO DEI FIGLI MINORI (NON NECESSITÀ DI
ACCORDO SULLE SPESE STRAORDINARIE)
Vanno confermate le ulteriori statuizioni accessorie di natura economica e relative al mantenimento dei figli minori, tenuto conto della mancata sopravvenienza di circostanze nuove rispetto a quelle già valutate in sede di decreto del 26-27.04.2022. In forza delle considerazioni sovra esposte relative alla previsione dell'affido super esclusivo dei figli il
Collegio ritiene coerente prevedere che in punto di spese straordinarie, non sarà necessario per la madre, raggiungere l'accordo col padre dei suoi figli ogni qualvolta si Parte_1
troverà, per l'appunto, ad affrontare una spesa straordinaria.
4.1 SULL'ASSEGNO UNICO
Pur in assenza di domanda, posto che il giudice ha sempre il potere di adottare d'ufficio tutti i provvedimenti necessari per la migliore protezione dei figli minori (Cass. Civ. Sez.
VI - 1, ordinanza 4 agosto 2022, n. 24179), che riguardano la tutela degli interessi materiali pagina 14 di 17 e morali della prole, tra questi rientrandovi anche provvedimenti afferenti al mantenimento degli stessi (Corte di Cassazione, VI sezione civile, ordinanza n. 14830/2017) il Tribunale dispone che percepirà per l'intero l'importo dell'assegno unico universale Parte_1
per i figli, come per legge, in quanto genitore esercente la responsabilità genitoriale in via esclusiva - e rafforzata - (cfr. art. 2, comma 2, D.Lgs.vo n. 230/2021).
5. ATTIVITÀ DI VIGILANZA E MONITORAGGIO DEMANDATA AI SERVIZI
Si ritiene opportuno incaricare i Servizi Sociali anche del compito di vigilare sul nucleo familiare, sulle condizioni di vita dei minori, segnalando all'autorità giudiziaria eventuali criticità.
6. SULLE SPESE DEL PROCEDIMENTO
Alla stregua delle statuizioni che precedono, le spese di lite – liquidate come in dispositivo con una riduzione del 30% per assenza di particolari questioni di fatto e di diritto e al netto della fase istruttoria condotta d'ufficio – seguono la soccombenza e poste integralmente a carico di . Parte_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
ACCOGLIE la domanda di parte ricorrente e, per l'effetto, a parziale modifica del decreto n. cron. 2457/2022 reso dal Tribunale di Pisa nelle date 26-27.04.2022,
DISPONE l'affido super-esclusivo (rafforzato) dei figli minori, e Persona_6
, alla madre le decisioni di maggiore interesse per i Persona_2 Parte_1 figli stessi relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale, alla richiesta alle autorità competenti del rilascio dei documenti e anche dei documenti validi per l'espatrio potranno essere assunte dal genitore affidatario in via esclusiva, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli (affido cd. super-esclusivo-rafforzato) senza preventivamente acquisire il consenso del padre (senza accordo col padre dei minori). I figli rimangono collocati presso la madre.
DISPONE che gli incontri padre-figli si svolgano (id est, proseguano) in modalità protetta.
INCARICA i Servizi Sociali territorialmente competenti di calendarizzare gli incontri padre- figli secondo le indicazioni di cui in parte motiva per cui le frequentazioni padre/figli proseguiranno in modalità protetta secondo la calendarizzazione degli stessi servizi.
CONFERISCE espressamente e specificamente ai servizi sociali territorialmente competenti pagina 15 di 17 chiamati a calendarizzare gli incontri padre/figli,
a) il potere di sospendere gli incontri se disturbanti per i minori,
b) il potere di ampliare i tempi di frequentazione (anche prevedendo più incontri nel corso della settimana e/o prevedendo una durata maggiore degli incontri) del padre coi figli, in particolare, per il figlio Per_1
c) il potere di liberalizzare gli incontri, previa adesione del padre ad un percorso di valutazione e accertamento presso il Serd dell'assenza di abuso di sostanze alcoliche e di sostanze stupefacenti, e, previa adesione dello stesso padre ad un percorso di sostegno alla genitorialità.
Occorrerà sempre tenere conto della situazione psico-emotiva dei minori (di ciascuno di loro).
CONFERMA la presa in carico dei minori da parte dell'USFMIA territorialmente competente, con attivazione in loro favore di un percorso di sostegno psicologico che li sostenga in una situazione connotata da elevata conflittualità tra le parti, che li fortifichi e che sia volto all'elaborazione delle esperienze di vita passate e attuali e di tutti gli aspetti emotivi e cognitivi connessi.
INVITA ad accedere ad un percorso di supporto alla genitorialità presso Parte_2
la struttura pubblica nonché ad accedere ad un percorso di valutazione e accertamento presso il Serd territorialmente competente, secondo quanto meglio specificato in parte motiva.
INCARICA, sin d'ora, i Servizi Sociali territorialmente competenti di attivare in favore del resistente, ove lo stesso intendesse aderirvi, apposito percorso di sostegno alla genitorialità, secondo quanto meglio specificato in parte motiva.
INCARICA, sin d'ora, il Serd territorialmente competente di attivare (o riattivare) in favore del resistente, ove lo stesso intendesse aderirvi, apposito percorso, secondo quanto meglio specificato in parte motiva.
DISPONE che il servizio socio-assistenziale e socio-psicologico monitori costantemente l'andamento delle relazioni familiari segnalando tempestivamente ogni comportamento nocivo per i minori, segnalando la necessità di eventuali provvedimenti restrittivi della responsabilità genitoriale alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, per le determinazioni di competenza.
pagina 16 di 17 DISPONE che l'assegno unico per i figli sia integralmente corrisposto alla madre degli stessi, signora Parte_1
DISPONE che in punto di spese straordinarie, non sarà necessario per Parte_1
raggiungere l'accordo col padre dei suoi figli, , ogni qualvolta affronterà Parte_2
una spesa straordinaria.
CONFERMA, nel resto, il provvedimento già reso nelle date 26-27 aprile 2022.
CONDANNA al pagamento in favore della ricorrente delle Parte_2 Parte_1
spese di lite che liquida nella misura già dimidiata di € 2.968,00, oltre spese generali (15% sul compenso totale), IVA e CPA come per legge, se dovuti.
DISPONE che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma del D. Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
MANDA alla cancelleria per gli adempimenti e le comunicazioni del caso e per comunicare la presente sentenza ai Servizi Sociali, USFMIA e SERD territorialmente competenti e al
Tribunale per i Minorenni di Firenze.
Così deciso nella camera di consiglio a Pisa, il 26.03.2025.
Il Presidente Relatore dott.ssa Santa Spina
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