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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 31/10/2025, n. 1835 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1835 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
Prima Sezione Civile – Sezione speciale Famiglia in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Concetta Serino Presidente dott. Roberto Bianco Giudice relatore dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo 531 del registro generale per gli affari contenziosi dell'anno 2025, avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso nel presente Parte_1 C.F._1 giudizio, giusta procura in atti, dall'avv. Danilo Ciccarelli
Ricorrente
E
(C.F. ), rappresentata e difesa nel presente Controparte_1 C.F._2 giudizio, giusta procura in atti, dall'Avv. Biagio Del Monte
Resistente con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero;
* * * * * * * * * *
CONCLUSIONI: Come in atti.
MOTIVI DELLA DECSIONE
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n. 69/2009.
1 Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2
n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti costituite e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue.
Con ricorso depositato in data 10.02.2025, - premesso: di avere contratto Parte_1 matrimonio con in Terracina, in data 10.07.2021; che dalla loro unione non Controparte_1 erano nati figli;
che i coniugi si erano separati consensualmente in data 18/03/2024, con accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita, autorizzato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Latina e trascritto presso i registri dello stato Civile di Terracina, per l'anno 2024, al n. 97 parte II Serie C;
che dal giudizio di separazione i coniugi non si erano più riconciliati, essendo irrimediabilmente cessata ogni comunione di spirito, materiale e di intenti;
che allo stato ricorrevano i presupposti per ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio - chiedeva al Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio regolando i rapporti patrimoniali tra le parti come indicato nel ricorso.
La resistente, si costituiva con propria memoria depositata il 15.09.2025 Controparte_1 aderendo alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio e chiedendo di regolare i rapporti patrimoniali tra le parti come indicato nella comparsa di costituzione.
Alla prima udienza del 21.10.2025 le parti chiedevano congiuntamente che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni previste nell'accordo di negoziazione assistita in atti, raggiunto in sede di separazione.
La causa, dunque, veniva rimessa al Collegio per la decisione.
******
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta è fondata e, per l'effetto, può trovare accoglimento.
Nel caso di specie, innanzitutto, ricorrono gli estremi di cui all'articolo 3, n. 2), lettera b) della legge n. 898/1970 (e successive modificazioni): infatti i coniugi si sono separati per effetto di convenzione di negoziazione assistita sottoscritta in data 18/03/2024 con nulla osta del PM reso in data 17/05/2024 e trascritta nei registri di matrimonio del Comune di Terracina al n. 97 parte 2 serie C anno 2024 ed è decorso un periodo di tempo ampiamente superiore a quello richiesto dalla legge, durante il quale la convivenza, pacificamente, non è ripresa.
L'articolo 1 della legge n. 898/1970 consente al Giudice di pronunciare la cessazione degli effetti civili o lo scioglimento del matrimonio allorquando sia accertato “che la comunione spirituale
2 e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3”.
Ebbene, le dichiarazioni e le allegazioni delle parti, le risultanze anagrafiche rendono evidente l'impossibilità della ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sulla quale il matrimonio è fondato per cui, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi.
Conformi a diritto appaiono le condizioni concordate dalle parti nell'accordo di negoziazione assistita del 18/03/2024, le quali possono, pertanto, essere avallate dal Tribunale.
Copia autentica della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, dovrà essere trasmessa,
a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, ai sensi dell'art. 10 della medesima legge.
Infine, in considerazione dell'accordo intervenuto tra le parti, si reputa congruo compensare le spese di lite.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulle domande proposte dalle parti in epigrafe generalizzate, con l'intervento del P.M., così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Terracina in data
10.07.2021 (atto n. 32, p. II, serie A, anno 2021);
- ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli ulteriori adempimenti di cui all'art. 69 lett. d) del D.P.R. n. 396/2000;
- dichiara efficaci le condizioni di cui all'accordo di negoziazione assistita del 18/03/2024 e depositato telematicamente, che qui devono intendersi tutte integralmente riprodotte e trascritte;
- compensa integralmente le spese di lite.
Latina, 29.10.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Roberto Bianco dott.ssa Concetta Serino
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
Prima Sezione Civile – Sezione speciale Famiglia in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Concetta Serino Presidente dott. Roberto Bianco Giudice relatore dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo 531 del registro generale per gli affari contenziosi dell'anno 2025, avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso nel presente Parte_1 C.F._1 giudizio, giusta procura in atti, dall'avv. Danilo Ciccarelli
Ricorrente
E
(C.F. ), rappresentata e difesa nel presente Controparte_1 C.F._2 giudizio, giusta procura in atti, dall'Avv. Biagio Del Monte
Resistente con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero;
* * * * * * * * * *
CONCLUSIONI: Come in atti.
MOTIVI DELLA DECSIONE
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n. 69/2009.
1 Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2
n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti costituite e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue.
Con ricorso depositato in data 10.02.2025, - premesso: di avere contratto Parte_1 matrimonio con in Terracina, in data 10.07.2021; che dalla loro unione non Controparte_1 erano nati figli;
che i coniugi si erano separati consensualmente in data 18/03/2024, con accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita, autorizzato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Latina e trascritto presso i registri dello stato Civile di Terracina, per l'anno 2024, al n. 97 parte II Serie C;
che dal giudizio di separazione i coniugi non si erano più riconciliati, essendo irrimediabilmente cessata ogni comunione di spirito, materiale e di intenti;
che allo stato ricorrevano i presupposti per ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio - chiedeva al Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio regolando i rapporti patrimoniali tra le parti come indicato nel ricorso.
La resistente, si costituiva con propria memoria depositata il 15.09.2025 Controparte_1 aderendo alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio e chiedendo di regolare i rapporti patrimoniali tra le parti come indicato nella comparsa di costituzione.
Alla prima udienza del 21.10.2025 le parti chiedevano congiuntamente che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni previste nell'accordo di negoziazione assistita in atti, raggiunto in sede di separazione.
La causa, dunque, veniva rimessa al Collegio per la decisione.
******
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta è fondata e, per l'effetto, può trovare accoglimento.
Nel caso di specie, innanzitutto, ricorrono gli estremi di cui all'articolo 3, n. 2), lettera b) della legge n. 898/1970 (e successive modificazioni): infatti i coniugi si sono separati per effetto di convenzione di negoziazione assistita sottoscritta in data 18/03/2024 con nulla osta del PM reso in data 17/05/2024 e trascritta nei registri di matrimonio del Comune di Terracina al n. 97 parte 2 serie C anno 2024 ed è decorso un periodo di tempo ampiamente superiore a quello richiesto dalla legge, durante il quale la convivenza, pacificamente, non è ripresa.
L'articolo 1 della legge n. 898/1970 consente al Giudice di pronunciare la cessazione degli effetti civili o lo scioglimento del matrimonio allorquando sia accertato “che la comunione spirituale
2 e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3”.
Ebbene, le dichiarazioni e le allegazioni delle parti, le risultanze anagrafiche rendono evidente l'impossibilità della ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sulla quale il matrimonio è fondato per cui, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi.
Conformi a diritto appaiono le condizioni concordate dalle parti nell'accordo di negoziazione assistita del 18/03/2024, le quali possono, pertanto, essere avallate dal Tribunale.
Copia autentica della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, dovrà essere trasmessa,
a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, ai sensi dell'art. 10 della medesima legge.
Infine, in considerazione dell'accordo intervenuto tra le parti, si reputa congruo compensare le spese di lite.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulle domande proposte dalle parti in epigrafe generalizzate, con l'intervento del P.M., così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Terracina in data
10.07.2021 (atto n. 32, p. II, serie A, anno 2021);
- ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli ulteriori adempimenti di cui all'art. 69 lett. d) del D.P.R. n. 396/2000;
- dichiara efficaci le condizioni di cui all'accordo di negoziazione assistita del 18/03/2024 e depositato telematicamente, che qui devono intendersi tutte integralmente riprodotte e trascritte;
- compensa integralmente le spese di lite.
Latina, 29.10.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Roberto Bianco dott.ssa Concetta Serino
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