Sentenza 21 novembre 2013
Massime • 1
In tema di reati concernenti gli stupefacenti, il termine "detenzione" non implica necessariamente un contatto fisico immediato tra il soggetto attivo e la sostanza, ma deve essere inteso nel senso di disponibilità di fatto della sostanza stupefacente, realizzata attraverso l'attrazione della stessa nell'ambito della propria sfera di custodia, anche in difetto dell'esercizio continuo e/o immediato di un potere manuale da parte del soggetto attivo.
Commentario • 1
- 1. Detenzione di sostanza stupefacente e di armi in materia penaleDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 19 settembre 2022
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 21/11/2013, n. 3114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3114 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FIALE Aldo - Presidente - del 21/11/2013
Dott. GRILLO Renato - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMORESANO Silvio - rel. Consigliere - N. 3325
Dott. ORILIA Lorenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 25524/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GA SI nato il [...];
avverso la sentenza del 3.11.2011 della Corte di Appello di Genova;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Silvio Amoresano;
sentite le conclusioni del P.G., dr. Angelo Di Popolo, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di Appello di Genova, con sentenza del 3.11.2011, confermava la sentenza del GUP del Tribunale di Savona, emessa in data 25.6.2008, con la quale GA SI era stato condannato, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed applicata la diminuente per la scelta del rito, alla pena di anni 1, mesi 9 e giorni 10 di reclusione in relazione a due violazioni del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 ritenuta per entrambe la circostanza attenuante speciale di cui al comma 5.
Rilevava innanzitutto la Corte territoriale, nel disattendere i motivi di appello, che l'imputato aveva chiesto di essere giudicato con rito abbreviato per cui non poteva lamentare l'esistenza di carenze istruttorie, e che, potendo il processo essere definito allo stato degli atti, non era necessario procedere alla richiesta rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale. In relazione all'episodio del 4.8.2006, secondo la Corte di merito, la destinazione allo spaccio emergeva dal dato ponderale (dal panetto di hashish sequestrato erano ricavabili 265 dosi medie), dal fatto che la sostanza stupefacente fosse occultata sulla persona in un giorno diverso da quello in cui (secondo lo stesso imputato) era stata acquistata, dal rinvenimento di una somma di denaro di Euro 555,00 la cui lecita provenienza non era giustificata. Le medesime considerazioni valevano anche in relazione al reato commesso l'8.10.2006, risultando il quantitativo rinvenuto incompatibile con un consumo personale (le modalità del fatto attestavano che il GA dovesse rispondere della detenzione di tutto lo stupefacente rinvenuto); la destinazione allo spaccio era inoltre confermata dal rinvenimento nell'abitazione di ritagli di cellophane e della somma di Euro 800,00, risultando i rilievi difensivi in proposito destituiti di ogni fondamento.
Infine, la pena inflitta in primo grado era congrua ed adeguata e non poteva essere concesso il beneficio della non menzione.
2. Ricorre per cassazione GA SI, a mezzo del difensore, denunciando in relazione all'affermazione di responsabilità per l'episodio del 4.8.2006 la contraddittorietà ed illogicità della motivazione. Risultando provato "per tabulas" lo stato di tossicodipendenza dell'imputato, il dato ponderale non era certo incompatibile con l'uso personale, tenuto conto del bassissimo principio attivo (gr. 6,647) e che, come emergeva da altro procedimento penale pendente (e di cui non si è tenuto conto), il GA aveva appuntamento con AL RA, con la quale doveva consumare parte della droga.
Quanto al possesso della somma di denaro, si era chiesto di provare la lecita provenienza, subordinando l'istanza di rito abbreviato a tale accertamento (il GUP, però, ingiustificatamente, in violazione dell'art. 441 c.p.p., comma 5, rigettava la richiesta, pur trattandosi di accertamento necessario e decisivo). Infine, del rinvenimento di un bilancino di precisione nell'abitazione, cui fa riferimento la sentenza di primo grado, non vi è traccia agli atti.
In ordine all'affermazione di responsabilità per l'episodio dell'8.10.2006, si denuncia la contraddittorietà ed illogicità della motivazione.
Si assume che l'auto, su cui viaggiava l'imputato con due nordafricani, era stata intercettata dai Carabinieri e mentre gli occupanti erano condotti in caserma, uno dei militari rinveniva per terra un involucro, contenente gr. 1,32 di eroina, che svuotava riponendolo nello stesso posto. Dopo poco sopraggiungeva il GA (che nel frattempo era stato rilasciato), a bordo di una moto, e prelevava l'involucro. Incomprensibilmente la Corte territoriale ha ritenuto che l'imputato dovesse rispondere di concorso nella detenzione dell'intero quantitativo di sostanza stupefacente contenuta nell'involucro e che, comunque, essa fosse destinata allo spaccio (il dato ponderale non è certo incompatibile con l'uso personale).
Contraddittoria ed illogica è la motivazione anche in ordine alla somma di denaro rinvenuta nell'abitazione (anche sul punto era stata richiesta integrazione probatoria illegittimamente rigettata, pur essendo necessaria e decisiva) e sui ritagli di cellophane. Denuncia, infine, il vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena ed al rigetto della richiesta del beneficio della non menzione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
2. Secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte (a partire dalla sentenza delle Sezioni Unite del 18.7.1997 n. 4), la valutazione prognostica della destinazione della sostanza, ogni qual volta la condotta non appaia correlabile al consumo in termini di immediatezza, deve essere effettuata dal giudice tenendo conto di tutte le circostanze soggettive ed oggettive del fatto, con apprezzamento di merito sindacabile in sede di legittimità solo in rapporto ai vizi di cui alla lette) dell'art. 606 c.p.p.. Sicché non è censurabile la motivazione che attribuisca univoco significato della destinazione allo spaccio alla detenzione quando la quantità dello stupefacente sia notevolmente superiore al bisogno personale per un periodo circoscritto. È del tutto evidente che nelle ipotesi relative a quantitativi non elevati l'indagine in relazione alla destinazione allo spaccio debba essere, invece, più penetrante e condotta con riferimento ad altri elementi indiziari emergenti dalle concrete modalità della fattispecie, come la qualità di tossicodipendente, le condizioni economiche dell'imputato, l'accertato compimento pregresso di fatti sintomaticamente rivelatori di propensione allo spaccio, le modalità della custodia e di frazionamento della sostanza, il ritrovamento di strumenti idonei al taglio.
2.1. La Corte territoriale, con motivazione adeguata ed immune da vizi logici, ha ritenuto che dalle risultanze processuali emergesse, senza ombra di dubbio, la destinazione allo spaccio della sostanza stupefacente in relazione ad entrambi i capi di imputazione. Con riferimento all'episodio del 4.8.2006 ha evidenziato, infatti, che il dato ponderale era già di per sè estremamente significativo, essendo stato il GA trovato in possesso di un quantitativo di hashish da cui potevano essere ricavate ben 265 dosi medie;
la destinazione (almeno parziale) a terzi era ulteriormente confermata dal fatto che la droga era stata trovata occultata sulla persona dell'imputato in un giorno diverso da quello in cui egli stesso aveva dichiarato di averla acquistata e dalla mancanza di una capacità economica tale da consentirgli un approvvigionamento di siffatta consistenza.
Quanto all'episodio dell'8.10.2006, la Corte territoriale, disattendendo i rilievi difensivi, ha ritenuto che la destinazione allo spaccio emergesse da una pluralità di elementi, quali il dato quantitativo, il rinvenimento presso l'abitazione di piccoli ritagli di cellophane (utilizzati per il confezionamento di singole dosi di sostanze stupefacente destinate alla vendita) e di una somma di denaro (Euro 800,00), incompatibile con i redditi percepiti dalla modesta attività lavorativa svolta.
3. Il ricorrente con il ricorso ripropone i medesimi rilievi già disattesi dalla Corte territoriale.
3.1. Quanto al rigetto della richiesta di rito abbreviato condizionato, va ricordato che l'art. 438 c.p.p., comma 5 stabilisce che l'imputato può subordinare la richiesta di definizione del processo allo stato degli atti ad una integrazione probatoria necessaria ai fini della decisione. Il giudice dispone il giudizio abbreviato se l'integrazione probatoria richiesta risulta necessaria ai fini della decisione e compatibile con le finalità di economia processuale proprie del procedimento, tenuto conto degli atti già acquisiti ed utilizzabili.
È necessario, dunque, perché possa farsi luogo a giudizio abbreviato condizionato che, tenuto conto delle risultanze già acquisite, la richiesta di integrazione appaia "necessaria" e "compatibile". Tali requisiti debbono pacificamente ricorrere entrambi, per cui in difetto anche di uno solo di essi il giudice deve rigettare la richiesta.
In relazione alla compatibilità con le finalità di economia processuale, il legislatore, pur allargando con la L. 16 dicembre 1999, n. 479, le "maglie" del rito abbreviato si è preoccupato,
comunque, di non snaturare le finalità proprie del rito. Evidentemente la semplificazione del meccanismo processuale e l'intento deflattivo perseguiti (a fronte del meccanismo premiale della riduzione di un terzo della pena) verrebbero inevitabilmente compromessi dall'espletamento di integrazioni probatorie defatiganti e non celeri.
Quanto alle caratteristiche dell'altro presupposto, non c'è dubbio che "per l'identificazione del carattere di "necessità" della integrazione probatoria richiesta, debba farsi riferimento ad un titolo specifico della prova, più stringente di quella provvista dei tradizionali requisiti di pertinenza/rilevanza e non superfluità previsti dall'art. 190 c.p.p., comma 1, a norma del quale il giudice può escludere solo "le prove vietate dalla legge e quelle che manifestamente sono superflue e irrilevanti". Il valore probante dell'elemento da acquisire, cui fa riferimento l'art. 438 c.p.p., comma 5 va sussunto piuttosto nell'oggettiva e sicura utilità/idoneità del probabile risultato probatorio ad assicurare il completo accertamento dei fatti rilevanti nel giudizio, nell'ambito dell'intero perimetro disegnato per l'oggetto della prova dalla disposizione generale di cui all'art. 187 c.p.p.. Di talché, la doverosità dell'ammissione della richiesta integrazione probatoria ne riflette il connotato di indispensabilità ai fini della decisione e trova il suo limite nella circostanza che un qualsiasi aspetto di rilievo della regiudicanda non rimanga privo di solido e decisivo supporto logico-valutativo" (Cass. sez. un. n. 44711 del 27.10.2004). La giurisprudenza successiva si è attestata su tale indirizzo interpretativo, sottolineando che la necessità dell'integrazione probatoria "... presuppone da un lato l'incompletezza di un'informazione probatoria in atti, dall'altro, una prognosi di positivo completamento del materiale a disposizione per il tramite dell'attività integrativa, valutazione insindacabile in sede di legittimità se congruamente e logicamente motivata" (cfr. cass. sez. 2 n. 43329 del 18.10.2007).
3.1.1. Il GIP, nel rigettarla richiesta di rito abbreviato condizionato, aveva ritenuto, in ordine alla ricezione,nel luglio 2006,di un assegno a titolo rimborso Irpef, irrilevante l'accertamento richiesto "in quanto non pertinente a quella che è l'ipotesi accusatoria"; la richiesta, poi, di acquisizione di verbali di arresto, e/o pedinamento, e/o perquisizione e/o interrogatorio relativi a TM AT e AI UF riguardava altro procedimento e, comunque, tali atti avrebbero potuto essere prodotti dalla difesa (cfr. ver. ud. Prel. 26.3.2008). La Corte territoriale, a sua volta, ritenendo implicitamente corretta l'ordinanza del GIP, ha rigettato la richiesta di integrazione probatoria, potendo il processo essere definito allo stato degli atti.
In effetti, come si è visto in precedenza, la destinazione allo spaccio viene desunta da una pluralità di elementi. E il riferimento alla somma di denaro trovata in possesso dell'imputato (la cui lecita provenienza da un rimborso Irpef costituiva una mera allegazione difensiva) è utilizzato dalla Corte di merito al solo fine di dimostrare l'infondatezza della tesi dell'approvvigionamento per uso meramente personale ("... non si comprende come il GA, tossicodipendente, con una modesta attività lavorativa, dopo aver acquistato 265 dosi di hashish per uso meramente personale, spendendo 450 Euro, potesse ancora essere in possesso della somma di Euro 555").
Anche in ordine all'episodio dell'8.10.2006, ha ritenuto non necessari ulteriori approfondimenti, risultando dalle stesse modalità e svolgimento dei fatti la penale responsabilità dell'imputato.
3.2. In relazione a quest'ultimo episodio, anche con il ricorso si continua ad affermare che, del tutto incomprensibilmente i Giudici di merito hanno ritenuto che l'imputato dovesse rispondere della detenzione a fini di spaccio dell'intero quantitativo di sostanza stupefacente. È pacifico che il termine "detenzione" non implichi necessariamente un contatto fisico immediato tra il soggetto attivo e la sostanza stupefacente, altrimenti lo stesso si identificherebbe con il portare indosso, ma deve essere inteso nel senso di disponibilità di fatto della sostanza stupefacente, realizzata attraverso l'attrazione della stessa nell'ambito della propria sfera di custodia, anche in difetto dell'esercizio continuo e/o immediato di un potere manuale da parte del soggetto attivo (cfr. Cass. pen. Sez. 4 n. 47472 del 13.11.2008). La distinzione, poi, tra connivenza non punibile e concorso nel reato commesso da un altro soggetto va individuata nel fatto che, mentre la prima postula che l'agente mantenga un comportamento meramente passivo, privo cioè di qualsivoglia efficacia causale, il secondo richiede, invece, un contributo partecipativo positivo - morale o materiale- all'altrui condotta criminosa, anche in forme che agevolino la detenzione, l'occultamento ed il controllo della droga, assicurando all'altro concorrente, anche implicitamente, una collaborazione sulla quale questi può contare (cfr. ex multis Cass. pen. sez. 4 n. 4948 del 22.1.2004; conf. Cass. sez. 6 n. 14086 del 18.2.2010). I Giudici di merito hanno ampiamente e correttamente argomentato, in ordine alla riferibilità all'imputato di tutta la sostanza stupefacente, evidenziando che il GA non solo si era recato ad acquistare lo stupefacente insieme ai due nordafricani, ma poi aveva cercato di riprenderlo dopo che, a seguito dell'inseguimento dei Carabinieri, era stato gettato fuori dall'auto (pag. 4 sent. app.). Tale ulteriore comportamento attestava, in modo inequivocabile che il GA dovesse rispondere "della detenzione di tutto lo stupefacente di cui al capo di imputazione con i due nordafricani e non solo pro quota" (pag. 3 sent.).
3.3. Anche con riferimento alla determinazione della pena ed al rigetto della richiesta di concessione del beneficio della non menzione la motivazione è adeguata ed immune da vizi logici e come tale non è sindacabile in sede di legittimità.
Ha rilevato, infatti la Corte territoriale che la pena inflitta in primo grado non era suscettibile di riduzione di sorta, avendo il GIP tenuto conto, da un lato, della circostanza che l'imputato si è volontariamente sottoposto ad un programma riabilitativo, ma, dall'altro, anche del comportamento processuale improntato a negare anche l'evidenza, della modalità dei fatti e del quantitativo di sostanza stupefacente rinvenuto.
E, sulla base di tali evidenziati elementi negativi, ha ritenuto che l'imputato non potesse neppure beneficiare della "non menzione".
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 21 novembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2014