Cass. pen., sez. III, sentenza 21/11/2013, n. 3114
CASS
Sentenza 21 novembre 2013

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In tema di reati concernenti gli stupefacenti, il termine "detenzione" non implica necessariamente un contatto fisico immediato tra il soggetto attivo e la sostanza, ma deve essere inteso nel senso di disponibilità di fatto della sostanza stupefacente, realizzata attraverso l'attrazione della stessa nell'ambito della propria sfera di custodia, anche in difetto dell'esercizio continuo e/o immediato di un potere manuale da parte del soggetto attivo.

Commentario1

  • 1Detenzione di sostanza stupefacente e di armi in materia penale
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 19 settembre 2022
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 21/11/2013, n. 3114
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3114
Data del deposito : 21 novembre 2013

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