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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 12/05/2025, n. 1322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1322 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2635/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile
Composta dai magistrati:
dott. Domenico Bonaretti Presidente dott. Rossella Milone Consigliere dott. Beatrice Siccardi Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 2635/2023 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. , elettivamente domiciliato in VIA DEI MILLE Parte_1 C.F._1
N. 6 10123 TORINO presso lo studio dell'avv. NN SC, che lo rappresenta e difende come da delega in atti;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in PIAZZETTA GUASTALLA Controparte_1 P.IVA_1
15 MILANO C/O AVV. MARCO COZZI, rappresentato e difeso dall'avv. BELCREDI REMIGIO come da delega in atti;
pagina 1 di 15 APPELLATO/APPELLANTE INCIDENTALE
avente ad oggetto: Contratti bancari (deposito bancario, etc). sulle seguenti conclusioni.
Per Parte_1
Piaccia alla Corte d'Appello Ill.ma, in riforma della sentenza Tribunale di Milano n. 3717/2023, pubblicata l'8maggio 2023, non notificata, resa nel procedimento R.G. 159/2021, e previo il rigetto di ogni contraria istanza, così pronunciarsi: confermare il decreto ingiuntivo n. 13547/2020 emesso dal Tribunale di Milano in data 13 agosto 2020, pubblicato il 1° settembre 2020, o, comunque, condannare la Società al pagamento Controparte_1
a favore di della somma di Euro 520.000,00, oltre interessi legali ai sensi dell'art. Parte_1
1284, commi 1 e 4, dalla data di costituzione in mora (6 maggio 2020) sino al saldo effettivo, imputando ex art. 1194 c.c. il pagamento sopravvenuto in data 29 aprile 2021, di Euro 520.000, prima alle spese del decreto, poi agli interessi legali ed in ultimo a capitale;
in subordine, condannare al pagamento in favore di del residuo Controparte_1 Parte_1
capitale di euro 38.101,30, oltre interessi legali ex art. 1284 commi 1 e 4 c.c. su euro 38.101,30 a far data dal 29 aprile 2021; in ulteriore subordine, condannare l pagamento in favore di degli Controparte_1 Parte_1
interessi legali dal 6 maggio 2020, data di costituzione in mora, sino al 29 aprile 2021, data di pagamento, e le spese di cui al decreto ingiuntivo n. 13547/2020 Tribunale di Milano. in ogni caso, negare il diritto della Società di rifiutare l'esecuzione dei pagamenti Controparte_1
che furono richiesti da quale erede, dichiarando cioè ex art. 278 c.p.c. che la banca Parte_1
era tenuta a provvedere senza dilazione, e condannare la stessa al pagamento, in via provvisionale, di un indennizzo per il ritardo, almeno pari all'interesse ex art. 1284 c.c., IV comma, con decorrenza dalle singole disposizioni dell'erede sino alla data di effettivo pagamento.
Con vittoria di spese, compenso professionale, IVA, Cpa e 15% di rimborso spese generali, per entrambi i gradi di merito.
Per Controparte_1
Voglia l'ecc.ma Corte pagina 2 di 15 Contrariis rejectis
In via di progressivo subordine
1) Dichiarare la inammissibilità dell'appello in quanto notificato tardivamente.
2) In accoglimento dell'appello incidentale proposto
Dichiari improponibile l'azione proposta da e revochi di conseguenza il decreto Parte_1
ingiuntivo opposto
Condannare il convenuto opposto al pagamento delle spese del giudizio di primo grado in favore di
. CP_1
3) Respingere l'appello proposto e per l'effetto confermare la sentenza impugnata;
respingere comunque tutte le domande proposte nei confronti di . CP_1
In ogni caso condannare al pagamento delle spese del grado di giudizio. Parte_1
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I. Fatto e giudizio di primo grado
I.1. In data 29 aprile 2020, a seguito del decesso del padre, inoltrava a Parte_1 CP_1
richiesta di consegna della somma di euro 1.567.065,58, pari alla metà del saldo attivo presentato a
Cont quella data dal conto n. 8677 intestato al defunto, precisando di aver assolto all'imposta di successione.
Non adempiendo la Banca, in data 6 maggio 2020 il la costituiva mora, ma la stessa Parte_1 rifiutava di provvedere, rappresentando di avere ricevuto dal coerede “opposizione alla liquidazione delle attività ereditate senza il consenso di tutti i partecipanti alla comunione ereditaria”. ricorreva quindi al Tribunale di Milano, il 27 luglio 2020, chiedendo ed ottenendo nei Parte_1
confronti di un decreto ingiuntivo per euro 520.000 in linea capitale, oltre ad “interessi CP_1 come da domanda” (“interessi legali dal 6 maggio 2020, data di costituzione in mora, sino al saldo effettivo”) e spese di procedura (“liquidate in € 4.000,00 per compenso e in € 634,00 per spese, oltre al rimborso spese forfettarie e agli accessori di legge”).
Al 30 ottobre 2020, data di notifica del decreto, la somma ingiunta ammontava a complessivi euro
537.356,29 (di cui: euro 10.885,81 per interessi legali ex art. 1284 co. 1 e 4 c.c., euro 4.000,00 per pagina 3 di 15 compensi, euro 600,00 per spese forfettarie 15%, CPA 4% euro 184,00, IVA 22% euro1.052,48, contributo unificato e marca anticipazioni euro 634,00).
opponeva il decreto ingiuntivo, rappresentando che le condizioni contrattuali del conto CP_1 corrente prevedevano “(Condizioni Generali - art. 9 comma 3 e 4) che, nel caso di morte dell'intestatario, gli eredi sono tenuti a esercitare congiuntamente il diritto di disposizione.”, mentre aveva agito il solo Parte_1
Si costituiva quest'ultimo, domandando la conferma del decreto ingiuntivo e la condanna della controparte ex art. 96 c.p.c..
Nel corso del giudizio di opposizione, e precisamente in data 29 aprile 2021, provvedeva CP_1
di propria iniziativa ad erogare, mediante bonifico, ai due coeredi fratelli una somma pari Parte_1
al saldo attivo che il conto corrente aveva raggiunto al 31.03.2021 (tenuto conto che medio tempore erano state accreditate cedole, relative a strumenti finanziari già in proprietà del defunto), e segnatamente effettuava: due bonifici a favore di uno di Euro 1.122.139,43 e uno di Parte_1
Euro di euro 520.000,00, con causale “quota parte c/c 8677 NN ES” ed uno per Euro
1.642.139,43 a favore del coerede, avv. con eguale causale “quota parte c/c 8677 Persona_1
NN ES”.
Fissata udienza di precisazione delle conclusioni, il Tribunale così decideva:
1) revoca il decreto ingiuntivo n. 24657/2020, dando atto che l'importo ingiunto è stato pagato in corso di causa;
2) compensa le spese di giudizio tra le parti nella misura di 1/3 e condanna parte attrice opponente a rimborsare in favore di parte convenuta opposta la rimanente quota, che liquida in € 9.732,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, CPA ed IVA sugli importi imponibili;
3) rigetta la domanda di condanna per responsabilità aggravata nei confronti di parte attrice opponente.
In sintesi, in Tribunale così motivava:
-innanzitutto, a seguito dell'avvenuto pagamento in corso di causa del capitale, la materia ancora controversa riguardava esclusivamente gli interessi e le spese;
-detto ciò, a seguito della morte di ES NN il conto corrente a lui intestato si era estinto, con la conseguenza che la non avrebbe potuto pretendere di dare applicazione alla clausola di CP_2
quel contratto che postulava, per la liquidazione delle somme appartenute al defunto, una richiesta a firma congiunta di tutti i coeredi: peraltro, “I crediti del de cuius, a differenza dei debiti, non si
pagina 4 di 15 ripartiscono tra i coeredi in modo automatico in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione ereditaria, con la conseguenza che ciascuno dei partecipanti alla comunione ereditaria può agire singolarmente per far valere l'intero credito comune, o la sola parte proporzionale alla quota ereditaria, senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri coeredi (cfr. Cass. SU n. 24657/2007).”;
-erano pertanto dovuti dalla banca solo gli interessi legali dalla data di messa in mora del 6/5/2020, come chiesto nel ricorso monitorio. Tali interessi, dal 6/5/2020 al 29/4/2021, giorno del pagamento, assommavano ad euro 187,20. La in corso di causa, aveva pagato un importo ben maggiore: la CP_2 differenza tra quanto versato all'opposto (euro 1.642.139,43) e il 50% del saldo del c/c n. 3677 alla data del 28/4/2020 (euro 1.567.065,58) era pari ad euro 75.073,84 e in essa restavano assorbiti sia gli interessi legali che le spese liquidate nel decreto, pari ad euro 4.000,00 per compensi ed euro 634,00 per spese esenti, oltre spese generali, CPA ed IVA. Il decreto ingiuntivo doveva, quindi essere revocato, dando atto che l'importo l'ingiunto è stato pagato in corso di causa.
II. Il giudizio di appello
II.1.La sentenza del Tribunale è stata impugnata da con atto di appello notificato il Parte_1
09.12.2020.
L'appellante ha affidato il gravame a cinque motivi, come di seguito rubricati e che si provvede a riassumere in sintesi:
1) IL GIUDICE DI PRIMO GRADO HA ERRATO AD HA RITENUTO CHE “IL DECRETO
INGIUNTIVO DEVE, QUINDI ESSERE REVOCATO, DANDO ATTO CHE L'IMPORTO
L'INGIUNTO È STATO PAGATO IN CORSO DI CAUSA”, “LA BANCA, DI FATTO HA PAGATO UN
IMPORTO MAGGIORE. INFATTI, LA DIFFERENZA TRA QUANTO VERSATO ALL'OPPOSTO
(EURO 1.642.139,43) E IL 50% DEL SALDO DEL C/C N. 3677 ALLA DATA DEL 28/4/2020 (EURO
1.567.065,58) È PARI AD EURO 75.073,84E IN ESSA RESTANO ASSORBITI SIA I PREDETTI
INTERESSI LEGALI, CHE LE SPESE LIQUIDATE NEL DECRETO, PARI AD EURO 4.000,00 PER
COMPENSI ED EURO 634,00 PER SPESE ESENTI, OLTRE SPESE GENERALI, CPA ED IVA”;
ERRAVA IL TRIBUNALE AD HA DISPOSTO LA “REVOCA IL DECRETO INGIUNTIVO N.
24657/2020, DANDO ATTO CHE L'IMPORTO INGIUNTO È STATO PAGATO IN CORSO DI
CAUSA”.
pagina 5 di 15 L'appellante si duole del fatto che il Tribunale abbia erroneamente ritenuto compresi, nell'importo pagato spontaneamente dalla nel corso del giudizio, gli interessi legali dovuti e le spese del CP_2 decreto ingiuntivo, quando il “maggiore importo” di euro 1.642.139,43, bonificato da , CP_1
altro non era che la metà del saldo del conto corrente alla data del bonifico, comprensivo degli accrediti avvenuti medio tempore, tanto che identica cifra era stata bonificata all'altro erede, avv.
[...]
che non aveva ottenuto alcuna ingiunzione e non vantava perciò spese nei confronti della Persona_2 banca. Conclude il motivo in tal senso: Si confida pertanto che la Corte d'Appello, in riforma della sentenza oggetto di gravame che lo ha revocato, possa confermare il decreto ingiuntivo n. 13547/2020 del Tribunale di Milano, imputando il pagamento di Euro 520.000,00 eseguito da in data CP_1
29 aprile 2021 (doc. 16) nelle more del giudizio, ai sensi dell'art. 1194 c.c., prima alle spese, poi agli interessi ex art. 1284 co. 1 e 4 c.c. ed in ultimo a capitale, confermando, anche alla luce dei motivi che seguono, i conteggi di cui alla quietanza rilasciata a tal riguardo dal creditore (doc. 40), o quanto meno, in subordine, condannando al pagamento degli interessi e delle spese riconosciuti CP_1
nel decreto.
2) IL GIUDICE DI PRIMO GRADO HA ERRATO AD HA RITENUTO CHE “A SEGUITO
DELL'AVVENUTO PAGAMENTO IN CORSO DI CAUSA DEL CAPITALE, LA MATERIA ANCORA
CONTROVERSA RIGUARDA GLI INTERESSI E LE SPESE”; VIOLAZIONE O FALSA
APPLICAZIONE DELL'ART. 1194C.C.
L'appellante insiste nel dolersi del fatto che il giudice di prime cure abbia avallato l'imputazione “a capitale”, operata unilateralmente dalla Banca, in aperta violazione dell'art. 1194 c.c..
3) IL GIUDICE DI PRIMO GRADO HA ERRATO AD “RILEVATO CHE IL RICORRENTE
HA AGITO NELLA SUA QUALITÀ DI EREDE DI NN SC E NON A TITOLO
CONTRATTUALE. … PERTANTO, L'OPPOSTO NON HA DIRITTO, COME DA LUI RICHIESTO,
AGLI INTERESSI DI MORA COMMERCIALI DALLA NOTIFICA DEL DECRETO AI SENSI
DELL'ART. 1284, C.C., PERCHÉ QUELLA NORMA OPERA SOLO CP_3
NELL'AMBITO DEI RAPPORTI CONTRATTUALI, COME SI EVINCE DAL RIFERIMENTO ALLA
MANCATA DETERMINAZIONE DEGLI INTERESSI DI MORA. SONO PERTANTO DOVUTI DALLA
BANCA SOLO GLI INTERESSI LEGALI DALLA DATA DI MESSA IN MORA DEL 6/5/2020 … TALI
pagina 6 di 15 INTERESSI, DAL 6/5/2020 AL 29/4/2021, GIORNO DEL PAGAMENTO, ASSOMMANO AD EURO
187,20”; VIOLAZIONE O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1284C.C..
Con questo motivo l'appellante rileva che la nulla aveva eccepito in merito agli interessi legali CP_2 riconosciuti col decreto ingiuntivo: la contestazione circa l'applicabilità degli interessi al tasso previsto dall'art. 1284, comma 4, c.c., era stata formulata per la prima volta nella comparsa conclusionale (“..un tema d'indagine nuovo, e a rigore inammissibile poiché dedotto tardivamente, sul quale il Tribunale ha nondimeno centrato la propria decisione di limitare ad euro187,20 l'interesse legale da riconoscere al creditore”). Peraltro aveva errato il Tribunale nell'escludere la spettanza di tali interessi per la ragione che l'opposto non avesse intrattenuto una relazione commerciale con la atteso che CP_2
“l'art. 1284, 4 comma, c.c., ha inteso estendere l'applicazione del tasso fissato dalla disciplina speciale previsto nei ritardi di pagamento relativi alle transazioni commerciali (d.lgs. 09/10/2002, n.
231) ad ogni obbligazione pecuniaria, a partire dal momento in cui sia stata proposta la relativa domanda giudiziale e a condizione che le parti non ne abbiano preventivamente stabilito la misura”.
4) IL GIUDICE DI PRIMO GRADO HA ERRATO AD HA RITENUTO CHE “A SEGUITO
DELL'AVVENUTO PAGAMENTO IN CORSO DI CAUSA DEL CAPITALE, LA MATERIA ANCORA
CONTROVERSA RIGUARDA GLI INTERESSI E LE SPESE”; OMESSA PRONUNCIA EX ART. 112
C.P.C.
Con questo motivo l'appellante si duole del fatto che il Tribunale non abbia in alcun modo statuito
“sulla domanda che era stata proposta in citazione dall'attrice , in via cumulativa CP_1 all'ordinaria opposizione ex art. 645 c.p.c., con cui si era richiesto di statuire della legittimità del rifiuto alla consegna “in mancanza di disposizione congiunta col coerede”. Domanda cui l'appellante ha sostenuto di aver avuto e conservare interesse “in considerazione delle ben maggiori somme che, al di là degli Euro 520.000 di cui all'ingiunzione opposta, sono rimaste giacenti sui depositi intestati al defunto genitore, infruttifere, per oltre un anno, contrariamente alle puntuali disposizioni trasmesse a
sin dal 30 aprile 2020 (doc. 6).”. CP_1
5) IL GIUDICE DI PRIMO GRADO HA ERRATO AD HA RITENUTO CHE
“L'OPPOSIZIONE PROPOSTA DALLA BANCA … È FONDATA CON RIFERIMENTO ALLA
PRETESA DEGLI INTERESSI DI MORA COMMERCIALI. PERTANTO, LE SPESE SI
COMPENSANO PER 1/3 E SI LIQUIDANO IN BASE AI PARAMETRI TRATTANDOSI DI Per_3
pagina 7 di 15 CAUSA DOCUMENTALE” AVENDO CONSEGUENTEMENTE, NEL DISPOSITIVO,
“COMPENSA[TO] LE SPESE DI GIUDIZIO TRA LE PARTI NELLA MISURA DI 1/3 E
CONDANNA[TO] PARTE ATTRICE OPPONENTE A RIMBORSARE IN FAVORE DI PARTE
CONVENUTA OPPOSTA LA RIMANENTE QUOTA, CHE LIQUIDA IN € 9.732,00 PER COMPENSI,
OLTRE 15% PER SPESE GENERALI, CPA ED IVA SUGLI IMPORTI IMPONIBILI”;
Il motivo censura sia la parziale compensazione delle spese, rilevando che nel caso dell'auspicata riforma della decisione, con soccombenza della tale regolamento dovrà essere parimenti rivisto, CP_2 sia la liquidazione secondo parametri minimi, avuto riguardo all'entità dell'attività istruttoria espletata ed alla complessità delle questioni trattate.
II.2. Si è costituita in giudizio preliminarmente eccependo: CP_1
-che la data di udienza indicata nell'appello era errata (la citazione del 25 settembre 2023 indicava l'udienza al 25 gennaio 2023);
-che l'impugnazione era tardiva: la sentenza era stata notificata al difensore dell'opposto, avv.
ES NN, con pec all'indirizzo dichiarato da Email_1 controparte negli atti, in data 23.5.2023, quando l'appello era stato notificato in data 25.9.2023. Ha rappresentato, e documentato con visura INIPEC aggiornata al 29.8.2023, che alla data della notifica della sentenza quell'indirizzo di posta certificata costituiva il recapito ufficiale dell'avv. ES
NN.
Nel merito, dichiaratamente per mero scrupolo difensivo, ha contestato tutto quanto ex adverso dedotto
(tranne il fondamento del quarto motivo di appello, in merito al quale ha tuttavia eccepito che l'appellante sia carente di interesse).
ha quindi proposto appello incidentale, affidato a due motivi così rubricati: CP_1
1) La sentenza in esame ha errato omettendo di considerare e accogliere l'illegittimità della proposizione dell'azione per effetto del divieto di frazionamento del credito.
L'appellante incidentale, ai fini della compensazione delle spese di lite, insiste nell'eccezione, non considerata dal Tribunale, di illegittimo frazionamento del credito, atteso che il ha agito in Parte_1
via monitoria solo per una parte della sua quota ereditaria, solo successivamente agendo, sempre in via monitoria, per la parte restante.
pagina 8 di 15 2) La sentenza del Tribunale di Milano è poi errata nella parte in cui – per la verità solo in motivazione - afferma che - al momento del decesso di e della contestuale estinzione Parte_2 dell'usufrutto a lei spettante – il conto corrente si sarebbe estinto.
Con questo motivo la testualmente afferma “Il capo da noi impugnato è quello in cui vengono CP_2
liquidate le spese legali del giudizio di opposizione a favore di che deve essere Parte_1
sostituito con la condanna al pagamento delle spese legali del giudizio di opposizione a carico di
[...]
e a favore di . E comunque la nostra difesa, nell'ipotesi in cui questa Ecc.ma Parte_1 CP_1
Corte dovesse, in accoglimento dell'appello di ritenere che sulla somma a lui dovuta Parte_1 dal siano applicabili gli interessi al tasso di cui all'art. 1284 co. 4 cc. porta a ritenere che, in CP_1 tal caso, non sarebbero comunque dovuti gli interessi al tasso di cui all'art. 1284 co. 4 cc, perché dovrebbero applicarsi gli interessi pattuiti dalle parti nel contratto di conto corrente in essere con
ES NN e .”. Parte_3
II.3. All'udienza del 12.03.2025, depositati dalle parti gli scritti difensivi conclusionali nei termini previamente assegnati ex art. 352 c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione ed in pari data discussa in camera di consiglio.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
III.1. Per ragioni di logica espositiva è preliminare la disamina delle eccezioni, di tardività dell'appello e di erroneità nell'indicazione della data dell'udienza, che ha sollevato nel costituirsi in CP_1
giudizio.
III.2. L'eccezione di tardività dell'appello è infondata.
Come illustrato in atti e documentato, la notifica della sentenza di primo grado, ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione, è stata eseguita nei confronti dell'avv. ES NN, procuratore dell'odierno appellante, all'indirizzo pec in data Email_1
23.05.2023, e dunque nell'arco temporale in cui lo stesso avv. NN (cancellatosi dall'albo degli avvocati di Milano a decorrere dal 03.4.2023 e reiscritto all'albo degli avvocati di Torino a decorrere dal 24.7.2023) non era iscritto ad alcun albo, ed era conseguentemente privo dello jus postulandi, non legittimato a compiere, né a ricevere, atti processuali, comunicazioni o notificazioni, per conto della parte da lui rappresentata. Il difetto dello jus postulandi in capo al procuratore destinatario della pagina 9 di 15 notifica, secondo l'orientamento della Cassazione che può dirsi consolidato, ha comportato di quest'ultima la nullità (in tal senso, ancora di recente, Cass. Civ. n. 19659/2024, che peraltro ha esteso il principio, affermato con riguardo appunto alla cancellazione dall'albo, alla mera sospensione;
già
Cass. Civ. n. 487/2019, nell'escludere che il mero abbandono di fatto dell'attività professionale da parte del procuratore implicasse cessazione dello jus postulandi, aveva affermato “E' solo la cancellazione dall'albo, infatti, a determinare la decadenza del professionista dall'ufficio di procuratore ed avvocato e a far quindi cessare lo jus postulandi, il cui venir meno comporta altresì la perdita da parte del difensore della legittimazione a compiere e ricevere atti processuali per conto del cliente (cfr. ex plurimis, Cass., Sez. Un., 13/02/2017, n. 3702; Cass., Sez. lav., 21/09/2011, n. 19225;
Cass., Sez. I, 20/01/2006, n. 1180)).
La notifica dell'atto di appello è intervenuta prima della scadenza del termine semestrale decorrente dalla pubblicazione della sentenza (la sentenza è stata pubblicata l'08.05.2023 e la notifica è avvenuta in data 25.09.2023), di tal ché l'appello è tempestivo.
III.3. Quanto all'indicazione della data dell'udienza, va rilevato che è pacifico che l'errore non provochi la nullità dell'atto di citazione ogni qual volta lo stesso sia riconoscibile con l'uso dell'ordinaria diligenza, di modo che il convenuto possa facilmente rendersi conto dell'esatta data dell'udienza predetta (per tutte vedi Cass. Civ. n. 709/2021).
Nel caso di specie, l'errore ha riguardato l'anno: con l'atto datato 25.09.2023, la appellata è stata invitata a comparire dinanzi alla Corte d'Appello per l'udienza del 25.01.2023, anteriore e già decorsa, ed era intuibile che il 25 gennaio a venire fosse quello del 2024.
Peraltro, poco dopo la notifica della citazione, ad ottobre del 2023, è sopravvenuto il decreto ex art. 349bis c.p.c. che ha nominato il Consigliere istruttore e rifissato la prima udienza al 07.02.2024, superando del tutto la rilevanza dell'errore.
III.4. Venendo al merito, la trattazione degli appelli principale e incidentale richiede un esame unitario delle censure svolte.
III.4.1. Sono fondati i primi tre motivi dell'appello principale (assorbito il quarto nell'accoglimento del terzo) ed è infondato il secondo motivo dell'appello incidentale.
pagina 10 di 15 La Corte osserva che la non aveva titolo per negare all'odierno appellante la consegna della CP_2
quota spettante, jure hereditatis, della giacenza del conto corrente già intrattenuto dal padre ES
NN, seppur in presenza di un conflitto con il coerede noto alla stessa. CP_2
In tal senso si è espressa la Corte di Cassazione, sia con la pronuncia a Sezioni Unite citata dal
Tribunale (Cass. Civ. SS.UU. n. 24657/2007), che, più di recente, con la sentenza n. 27417/17, per la quale “ciascun coerede può domandare il pagamento del credito ereditario in misura integrale o proporzionale alla quota di sua spettanza senza che il debitore possa opporsi adducendo il mancato consenso degli altri coeredi, i quali non sono neppure litisconsorti necessari nel conseguente giudizio di adempimento poiché i contrasti sorti tra gli stessi devono trovare soluzione nell'ambito dell'eventuale e distinta procedura di divisione”.
Del resto, del tutto destituito di fondamento è l'assunto della di non avere avuto l'obbligo di CP_2
provvedere al pagamento in virtù del disposto di una clausola del conto corrente, già intrattenuto col de cujus, che avrebbe previsto la possibilità per i coeredi di disporre del conto solo congiuntamente, atteso che, come correttamente osservato dal Tribunale, con la morte del correntista il contratto si estingue. Il conto corrente di corrispondenza costituisce un negozio giuridico atipico, dominato dalle regole del mandato, in quanto la banca assume l'incarico di compiere pagamenti o riscossioni di somme per conto del cliente e secondo le sue istruzioni (cfr. Cass. Civ. n. 2226/17), ed il mandato si estingue alla morte del mandante, solo conservando il mandatario, nei confronti degli eredi, l'obbligo di rendiconto (cfr.
Cass. Civ. n. 7254/2013).
Pertanto, la avrebbe dovuto provvedere a svincolare in favore di la quota a lui CP_2 Parte_1
spettante, quale erede, della giacenza del conto, dal momento in cui lo stesso lo ha Parte_1
richiesto.
E' documentale che questi abbia domandato alla di liquidargli il dovuto con pec del 30.4.2020, a CP_2
seguito della morte della madre che aveva goduto di usufrutto vitalizio su tutti i beni del marito, e che, con successiva comunicazione del 06.05.2020, abbia costituito la in mora. CP_2
Pertanto deve ritenersi che gli interessi siano dovuti, ai sensi del comma 1° dell'art. 1284 c.c. dalla data della messa in mora alla data della domanda giudiziale, ed ai sensi del 4° comma della norma stessa dalla data della domanda giudiziale al saldo
Sul punto, non è infatti condivisibile quanto sostenuto dal Tribunale (“l'opposto non ha diritto, come da lui richiesto, agli interessi di mora commerciali dalla notifica del decreto ai sensi dell'art. 1284, quarto comma, c.c., perché quella norma opera solo nell'ambito dei rapporti contrattuali”), dovendosi pagina 11 di 15 al contrario ritenere che l'art. 1284, comma 4°, c.c. abbia inteso estendere l'applicazione del tasso fissato dalla disciplina speciale previsto nei ritardi di pagamento relativi alle transazioni commerciali
(D.lgs. 09/10/2002, n. 231) ad ogni obbligazione pecuniaria, a partire dal momento in cui è proposta la relativa domanda giudiziale ed alla sola condizione che le parti non ne abbiano preventivamente stabilito la misura. Si richiama in tal senso Cass. Civ. n. 61/2023: “Ritiene il Collegio che la disposizione di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., individui il tasso legale degli interessi, in linea generale, per tutte le obbligazioni pecuniarie (salvo diverso accordo delle parti e salva diversa espressa previsione di legge), per il periodo successivo all'inizio del processo avente ad oggetto il relativo credito, fino al momento del pagamento. Depone nel senso indicato, in primo luogo, la sua stessa ratio. L'art. 1284, comma 4, c.c., è stato introdotto al fine di contenere gli effetti negativi della durata dei processi civili, riducendo il vantaggio, per il debitore convenuto in giudizio, derivante dalla lunga durata del processo, attraverso la previsione di un tasso di interesse più elevato di quello ordinario, dal momento della pendenza della lite: si tratta evidentemente di una disposizione (lato sensu “deflattiva” del contenzioso giudiziario), che ha lo scopo di scoraggiare l'inadempimento e rendere svantaggioso il ricorso ad inutile litigiosità, scopo che prescinde dalla natura dell'obbligazione dedotta in giudizio e che si pone in identici termini per le obbligazioni derivanti da rapporti contrattuali come per tutte le altre. Nel medesimo senso depongono, inoltre, sia la circostanza che si tratta di una disposizione inserita nell'art. 1284 c.c., intitolato «saggio degli interessi», cioè nell'articolo del codice civile che disciplina in linea generale, per tutte le obbligazioni, il tasso legale degli interessi, sia il rilievo che tale articolo non contiene alcuna espressa limitazione di applicabilità delle sue disposizioni a solo alcune categorie di obbligazioni.”.
Detto ciò, la Corte osserva che la conclusione del Tribunale non risulta corretta, con conseguente fondatezza dell'appello principale anche sotto questo aspetto, in ordine al fatto che, con il versamento in corso di causa del complessivo importo di euro 1.642.139,43, la abbia provveduto a saldare il CP_2
proprio debito per interessi, sulla somma di euro 520.000,00, nonché per spese della fase monitoria.
Il primo giudice ha affermato: “la differenza tra quanto versato all'opposto (euro 1.642.139,43) e il
50% del saldo del c/c n. 3677 alla data del 28/4/2020 (euro 1.567.065,58) è pari ad euro 75.073,84 e in essa restano assorbiti sia i predetti interessi legali, che le spese liquidate nel decreto, pari ad euro
4.000,00 per compensi ed euro 634,00 per spese esenti, oltre spese generali, CPA ed IVA ”, ma, anziché prendere in esame il saldo del c/c al 28.04.2020, il giudice avrebbe dovuto prendere in esame l'estratto di c/c al 31.03.2021 (prodotto dalla sub doc. 18), che presentava -per l'effetto dello CP_2
pagina 12 di 15 stacco di cedole- il maggior saldo di euro 3.298.181,29. La differenza di euro 75.073,84 era dunque costituita, al 29.04.2021, sempre da denaro di spettanza del quale quota parte della giacenza Parte_1
del conto.
La con i due bonifici effettuati in corso di causa, ha saldato quanto dovuto in linea capitale, CP_2
mentre nulla ha versato per gli interessi medio tempore maturati sui 520.000,00 euro domandati in via monitoria, né per le spese di quella procedura.
Va allora rilevato che il nel rilasciare quietanza (doc. 40) a fronte del bonifico per euro Parte_1
520.000,00, ha dichiarato di imputare tale somma prima alle spese della procedura monitoria (euro
6.472,48, inclusi spese generali 15%, CPA 4% ed IVA 22%), poi agli interessi legali ex art. 1284 c.c., comma 1° (dal 6 maggio 2020 al 27 luglio 2020, data di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, per euro 58,41) e comma 4° (dal 27 luglio 2020 al 30 aprile 2021, per euro 31.570,41), e quindi al capitale per euro 481.898,70, residuando un credito insoluto in linea capitale di ulteriori euro 38.101,30.
Il conteggio effettuato in quella sede, poi ripreso in atti dall'appellante, non è stato oggetto di alcuna contestazione da parte della CP_2
Dunque, la appellata deve essere condannata al pagamento in favore di del residuo Parte_1
debito, pari alla somma di euro 38.101,30, oltre agli interessi legali, calcolati ai sensi del 4° comma dell'art. 1284 c.c., dal 29.04.2021 al saldo effettivo.
III.4.2. E' fondato il primo motivo dell'appello incidentale, risultando in ciò assorbito il quinto ed ultimo motivo dell'appello principale in punto spese.
Come chiarito dalla Corte di Cassazione (fra le molte Cass. Civ. n. 24371/21) “Non è consentito al creditore di una determinata somma di denaro, dovuta in forza di un unico rapporto obbligatorio, di frazionare il credito in plurime richieste giudiziali di adempimento, contestuali o scaglionate nel tempo, in quanto tale scissione del contenuto della obbligazione, operata dal creditore per sua esclusiva utilità con unilaterale modificazione aggravativa della posizione del debitore, si pone in contrasto sia con il principio di correttezza e buona fede, che deve improntare il rapporto tra le parti non solo durante l'esecuzione del contratto ma anche nell'eventuale fase dell'azione giudiziale per ottenere l'adempimento, sia con il principio costituzionale del giusto processo, traducendosi la parcellizzazione della domanda giudiziale diretta alla soddisfazione della pretesa creditoria in un abuso degli strumenti processuali che l'ordinamento offre alla parte, nei limiti di una corretta tutela del suo interesse sostanziale. In linea di principio, comunque, le domande aventi a oggetto diversi e
pagina 13 di 15 distinti diritti di credito, anche se relativi ad un medesimo rapporto di durata tra le parti, possono essere proposte in separati processi. Tuttavia, ove le suddette pretese creditorie, oltre a far capo a un medesimo rapporto tra le stesse parti, siano anche, in proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o, comunque, fondate sullo stesso fatto costitutivo, sì da non poter essere accertate separatamente se non a costo di una duplicazione di attività istruttoria e di una conseguente dispersione della conoscenza dell'identica vicenda sostanziale, le relative domande possono essere formulate in autonomi giudizi solo se risulti in capo al creditore un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata”.
La ha documentato (v. doc.27) che con ricorso del 02.03.2021 e dunque CP_2 Parte_1
mentre era in corso il giudizio di primo grado, ha nuovamente agito in via monitoria per la restante somma di € 1.081.557,42 in punto capitale, oltre ad interessi e spese. La ha altresì allegato che CP_2
tale secondo decreto ingiuntivo è stato opposto, dinanzi al Tribunale di Milano, dando origine al giudizio rubricato al n. 40575/2021 R.G., e che tale opposizione è stata accolta, con sentenza del
Tribunale di Milano in data 4.8.2023, posteriore alla sentenza impugnata in questa sede e passata in giudicato, proprio poiché il Tribunale ha ritenuto illegittimo il frazionamento del credito in due diverse procedure giudiziarie.
In questa sede non ha affatto adeguatamente chiarito per quale ragione, dopo aver Parte_1 domandato stragiudizialmente alla la consegna dell'intera quota a lui spettante della giacenza del CP_2 conto corrente, abbia agito in via monitoria per la sola somma di € 520.000,00: l'allegata necessità di provvedere a spese urgenti, per la conservazione del patrimonio immobiliare pure co-ereditato, non vale infatti, ragionevolmente, a spiegare la limitazione della domanda, atteso che la celerità della procedura non è influenzata dall'ammontare della somma domandata.
Pertanto, l'interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata non emerge.
Dunque -già statuita dal Tribunale, secondo le suddette allegazioni dell'appellata/appellante incidentale, l'improponibilità della domanda successiva alla prima- nel presente giudizio il frazionamento del credito può trovare la sua sanzione nel regolamento delle spese (cfr. Cass. Civ. n.
7299/25), che in ogni caso dovrebbe essere rivisto, data la parziale riforma della sentenza impugnata1.
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IV. Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, per tutte le ragioni sopra esposte trovano dunque compensazione tra le parti nella misura del 50%, mentre per il resto seguono la soccombenza e sono dunque poste a carico di liquidate come in dispositivo, in base al D.M. 55/2014 per Controparte_1
come modificato dal D.M. 147/2022, in relazione al valore della controversia, applicati i parametri medi ed avuto riguardo all'attività prestata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento degli appelli principale e incidentale proposti avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 3717/2023, pubblicata il 08.05.2023, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa e respinta o altrimenti assorbita, così provvede:
1. In parziale riforma della sentenza impugnata dichiara tenuta e condanna al Controparte_1
pagamento, in favore di della somma di euro 38.101,30, oltre interessi legali come da Parte_1
motivazione.
2. Conferma nel resto.
3. Condanna alla rifusione in favore di del 50% delle spese di Controparte_1 Parte_1
entrambi i gradi di giudizio, che, già in tale quota, liquida in complessivi € 18.348,00 per compensi (di cui € 11.228,50 relativamente al primo grado ed € 7.119,50 relativamente al presente grado di giudizio), oltre rimborso forfetario nella misura del 15% ed accessori per legge dovuti, compensato il resto.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 12.03.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Beatrice Siccardi Domenico Bonaretti
decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione (Cass. 9064/18).
pagina 15 di 15 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la