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Sentenza 8 giugno 2025
Sentenza 8 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 08/06/2025, n. 1462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1462 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 289/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il tribunale nelle persone dei magistrati: dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott. Silvia Migliori, Giudice dott. Carmen Giraldi, Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 289/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. VERUCCI CINZIA, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. VERUCCI CINZIA
ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GRAZIANI Controparte_1 C.F._2
KATIA, elettivamente domiciliato in via Rivabella 40051 ALTEDO presso il difensore avv.
GRAZIANI KATIA
CONVENUTO
P.M. INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Ricorre ex art.337 bis e ss. c.c. (Bologna, 19.6.1993) nei confronti di Parte_1 CP_1
(Marocco, 27.3.1996) per una regolamentazione dei rapporti tra genitori e figlio e la
[...] determinazione di un assegno di mantenimento per il loro bambino.
Si premette che le parti, che hanno avuto una relazione sentimentale dal 2015 al 2023 ed una convivenza more uxorio, prima presso l'abitazione dei genitori della ricorrente, quindi, presso l'appartamento sito in Sasso ON, via Molino n.15/1, condotto in locazione con contratto intestato alla sono genitori di (nato l'[...]). Pt_1 Per_1
Con lo stesso ricorso, la donna allegava episodi di violenza e domandava un ordine di protezione.
Il provvedimento invocato è stato pronunciato con decreto 23.2.2024, del seguente tenore.
1.
1.1. Con ricorso depositato il 10/01/2024, ha rappresentato: Parte_1
pagina 1 di 14 − di aver intrapreso, nell'anno 2015, una relazione affettiva con il Sig. e di aver iniziato CP_1
a convivere con questo, in un primo momento, presso l'abitazione dei genitori della ricorrente e, dal
2018, presso una abitazione sita in Sasso ON (BO), via Molino 15/1, condotta in locazione
(€400,00 mensili) con contratto intestato alla sola ricorrente;
− che dalla relazione con il sig. è nato, in data 11.01.2021, il figlio;
Controparte_1 Per_1
− di lavorare come commessa con contratto a tempo indeterminato e di percepire una remunerazione mensile netta di circa €1.400,00 mensili;
− che il rapporto di coppia si è sempre contraddistinto per la natura violenta (urla, insulti, pugni) e possessiva dei comportamenti tenuti dal resistente nei confronti della ricorrente, comportamenti dalla stessa ritenuti - almeno nella prima fase del rapporto - arginabili;
− che nel mese di dicembre 2022 il resistente, a seguito di uno scompenso psicotico, veniva ricoverato per alcuni giorni presso l'Ospedale Sant'Orsola (risultando peraltro positivo all'assunzione di cocaina e marjuana) e, successivamente, presso il CSM di Casalecchio (BO), con prescrizione di cura farmacologica;
− di essere stata vittima, in particolare, di tre episodi di violenza particolarmente significativi, tutti commessi da parte del resistente in presenza del figlio minore: in una prima occasione (aprile 2023) il resistente, durante una discussione, puntava un coltello alla gola della ricorrente;
nel corso di altro alterco, invece, il sig. le tirava una testata, colpendola al viso e provocandole gonfiore al CP_1 labbro. L'ultimo episodio di violenza si verificava il 21.11.2023, quando il sig. nel corso CP_1 dell'ennesimo litigio, sgonfiava le gomme dell'autovettura della ricorrente per impedirle di allontanarsi con il figlio e le tirava una testata al volto;
− di aver sporto denuncia nei confronti del sig. in data 21.11.2023 e di essere stata CP_1 collocata, unitamente al figlio, presso una struttura protetta;
− che in data 2.1.2024 è stata emessa dal GIP presso il Tribunale di Bologna ordinanza cautelare con la quale è stato disposto, nei confronti del sig. - per il fatto di reato provvisoriamente a CP_1 questi ascritto ai sensi dell'art. 572, comma 2, c.p. - l'allontanamento dalla casa familiare ed il divieto di avvicinamento alla sig.ra ed al figlio con applicazione di braccialetto elettronico. Pt_1 Per_2
1.2. La sig.ra ha domandato che siano disposti nei confronti del sig. Pt_1 CP_1
• l'immediata cessazione delle condotte violente e lesive nei confronti della stessa e del figlio minore Per_2
• il divieto di avvicinamento del sig. ai luoghi abitualmente frequentati dalla ricorrente e CP_1 dal figlio;
• incontri protetti padre-figlio presso il Servizio Sociale competente;
• l'affidamento cd. super esclusivo del figlio minore alla madre, con collocamento presso la stessa e conseguente assegnazione della casa familiare;
• il versamento mensile, da parte del resistente, di un contributo al mantenimento del figlio quantificato in € 200,00 oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie. Per_2
1.3. All'udienza del 22.2.2024, nonostante la regolare notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione di udienza (notifica eseguita a mani dello stesso da parte dei Carabinieri di Sasso ON), nessuno è comparso per parte convenuta. In occasione della predetta udienza sono stati escussi due testi informatori (entrambi citati da parte ricorrente in ordine alla domanda di ordine di protezione) ed è stata ascoltata la ricorrente.
pagina 2 di 14 2. Il racconto della ricorrente si prospetta, prima facie, attendibile, in quanto dettagliato e preciso, oltre che riscontrato dalla documentazione allegata nonché dal tenore delle dichiarazioni rese dai testi escussi all'udienza dal 22.2.2024. Dalle dichiarazioni rese dalla ricorrente all'udienza del 22.2.2024 è emerso infatti un clima familiare connotato da un elevato tasso di conflittualità, come reso evidente dagli atteggiamenti violenti, prevaricanti e possessivi posti in essere dal sig. nei confronti della sig.ra sempre alla CP_1 Pt_2 presenza del piccolo Per_2
Particolarmente significativi ai fini che occupano si appalesano i tre episodi violenti descritti dalla ricorrente e verificatisi, rispettivamente, nei mesi di aprile 2023, ottobre 2023 e novembre 2023.
Nell'ambito di alterchi originati da atteggiamenti minacciosi ed possessivi posti in essere dal resistente (il quale ha a più riprese accusato la ricorrente di essere una cattiva madre ed una “poco di buono”), la ricorrente ha riferito di essere stata dapprima minacciata con un coltello (aprile 2023) e, successivamente, di essere stata colpita da due testate al volto (ottobre e novembre 2023) (cfr. dichiarazioni rese dalla ricorrente all'udienza del 22.2.2014: “ci sono stati episodi di aggressione, sia fisica che verbale, commessi da parte del resistente nei miei confronti. In un'occasione mi ha tirato una testata colpendomi al labbro;
in un'altra occasione mi ha minacciata con un coltello…una volta ha provato a sgonfiarmi una gomma della macchina per impedire che andassi via;
io mi sono apposta
e lui mi ha colpito con una testata al volto. Lui ha sempre avuto paura che io potessi andare via prendendo con me il bambino…al momento vivo con i miei genitori perché mi sento più sicura”).
Le condotte poste in essere dal resistente, peraltro menzionate in termini coincidenti anche dal GIP del
Tribunale di Bologna nella propria ordinanza applicativa di misura cautelare (cfr. doc. n. 8 allegato al ricorso), si inseriscono in un contesto relazionale caratterizzato da repentini sbalzi di umore da parte del ricorrente, accompagnati da frasi ingiuriose rivolte nei confronti della ricorrente (accuse di tradimento rivolte nei confronti della ricorrente) e dalla assunzione – da parte del resistente – di sostanze stupefacenti.
Le circostanze riferite in maniera analitica dalla ricorrente trovano significativo riscontro nelle dichiarazioni rese dai testi informatori in occasione dell'udienza del 22.02.2024.
La sig.ra (madre della ricorrente) ha riferito di avere assistito personalmente ad alcuni Persona_3 degli episodi violenti descritti in ricorso. In particolare, la teste ha esposto di aver assistito ad un episodio (temporalmente collocato nell'estate 2023) nell'ambito del quale il sig. avrebbe CP_1 rivolto offese di varia natura nei confronti della ricorrente, avvicinandosi al volto della stessa e tirandole una testata. La teste ha inoltre riportato di aver sentito in prima persona le accuse di tradimento rivolte dal sig. nei confronti della ricorrente: anche in quell'occasione, la teste ha CP_1 riferito di offese rivolte dal resistente nei confronti della ricorrente (cfr. dichiarazioni rese all'udienza del 22.2.2024: “ho assistito personalmente ad alcuni episodi di violenza…ho visto personalmente il compagno di mia figlia avvicinarsi al viso di quest'ultima, offendendola e tirandole una testata…in altra occasione il resistente ha accusato mia figlia di averlo tradito…anche in quella occasione l'ha offesa verbalmente).
Significativa, in quanto idonea a corroborare la complessiva narrazione della ricorrente, risulta altresì la circostanza riferita dalla teste in merito ai frequenti ed improvvisi sbalzi d'umore del sig. CP_1 circostanza che rende verosimile - in assenza di riscontro documentale - che quest'ultimo soffra di disturbi di natura psichica, aggravati dalla assunzione di sostanze stupefacenti (cfr. dichiarazioni rese pagina 3 di 14 all'udienza del 22.2.2024: “non sono a conoscenza delle cause dei litigi, ma lui si arrabbiava all'improvviso in maniera spropositata”).
La narrazione della ricorrente trova pieno riscontro anche nelle dichiarazioni rese dal teste informatore
(padre della ricorrente), sentito all'udienza del 22.02.2024. Tes_1
Il teste, pur non avendo mai assistito in prima persona agli episodi di violenza, ha dichiarato di essere intervenuto per sedare gli animi a seguito di liti tra i conviventi.
In una prima occasione (temporalmente collocata nell'inverno del 2023), il teste ha riferito di essersi recato a casa della figlia a seguito di una telefonata di quest'ultima alla madre a causa dei comportamenti violenti tenuti dal sig. Nel corso della telefonata della figlia alla madre, la CP_1 prima ha riferito di avere paura del compagno a causa dei comportamenti dello stesso. Intervenuto sul posto, il teste ha riferito di aver trovato il sig. visibilmente alterato, salvo poi essere riuscito a CP_1 calmarlo (cfr. dichiarazioni udienza del 22.2.2024: “mi sono recato a casa loro dopo aver ricevuto una telefonata in lacrime da parte di mia figlia…un primo episodio risale all'inverno scorso: …sono intervenuto recandomi a casa loro e ho cercato di calmare gli animi…all'inizio il resistente non era calmo”
In una seconda occasione (temporalmente collocata nel luglio 2023) il sig. ha raggiunto la CP_1 ricorrente a casa dei genitori, offendendo la sig.ra accusandola di essere una “poco di buono” Pt_1
e sputando per terra (cfr. dichiarazioni udienza del 22.2.2024: “un secondo episodio risale a luglio
2023, a casa mia e di mia moglie: il resistente è venuto a casa nostra e ha offeso mia figlia, sputando per terra e accusando mia figlia di essere una poco di buono…ho convinto il resistente a farsi seguire dal CSM e l'ho accompagnato personalmente) Il teste ha infine dichiarato di essere a conoscenza circa l'esistenza dei disturbi di natura psichica del sig. e di averlo accompagnato personalmente, in più di una occasione, presso il Centro di CP_1
Salute Mentale.
Il preoccupante contesto delineato dalla ricorrente e confermato dalle dichiarazioni rese dai testimoni rende evidente e giustificato il timore della ricorrente nei confronti del compagno, tanto da averla indotta, a seguito dell'abbandono della residenza protetta, a non fare ritorno presso la propria abitazione, preferendo recarsi con il piccolo presso la abitazione dei genitori. Per_2
Tanto la ricorrente quanto i testi informatori hanno inoltre dichiarato che gli episodi di violenza descritti e l'assunzione di sostanze stupefacenti da parte del resistente si sono spesso verificati alla presenza del figlio (cfr. dichiarazioni rese, rispettivamente, dalla ricorrente e dal sig. Per_2 Tes_1 all'udienza del 22.2.2024: “il padre fumava marjuana davanti al bambino;
so che è risultato
[...] positivo alla assunzione di cocaina”; “il bambino era sempre presente in occasione degli episodi da me riferiti”): una simile circostanza integra gli estremi della cd. violenza assistita. È allora necessario assumere provvedimenti anche a tutela della prole minore.
La violenza assistita sui minori è infatti una forma di violenza domestica che si realizza nel caso in cui il minore sia obbligato, suo malgrado, ad assistere a ripetute scene di violenza - sia fisica che verbale - tra i genitori o, comunque, tra soggetti a lui legati affettivamente, che siano adulti o minori. In sede comunitaria è definita dalla Convenzione di Istanbul dell'11.05.2011, mediante la quale è stato acclarato che “i bambini sono vittime di violenza domestica anche in quanto testimoni di violenze all'interno della famiglia”, ritenendosi per l'effetto opportuno introdurre tra le circostanze aggravanti il fatto che “il reato è stato commesso su un bambino o in presenza di un bambino” (art. 46, lett. d). In
Italia ha trovato così ingresso l'art.61 n.11 quinquies c.p. La violenza assistita è stata definita dal pagina 4 di 14 ) come “il Controparte_2 fare esperienza da parte del bambino di qualsiasi forma di maltrattamento, compiuto attraverso atti di violenza fisica, verbale, psicologica, sessuale ed economica, su figure di riferimento o su altre figure affettivamente significative adulti e minori”. Una definizione di violenza assistita è stata fornita anche dalla Cassazione penale, secondo cui essa deve essere intesa “come il complesso di ricadute di tipo comportamentale, psicologico, fisico, sociale e cognitivo, nel breve e lungo termine, sui minori costretti ad assistere ad episodi di violenza e, soprattutto, a quelli di cui è vittima la madre”. Cass. pen., Sez. VI, sent. n. 4332 del 29.01.2015 (ud. 10.12.2014).
Alla luce del quadro delineato, si ravvisano i presupposti per la tutela cautelare richiesta, nei seguenti termini: la durata dell'ordine di protezione sarà di mesi 12. Si dovrà fare ricorso al servizio sociale per garantire una presenza del padre nella vita del figlio. Gli incontri padre-figlio avverranno in forma protetta, essenzialmente mediante video-chiamata, indicativamente due volte a settimana, con facoltà per il Servizio di aumentare o diminuire l'intensità delle video chiamate, nonché di sospenderle se disturbanti per il minore.
Da ultimo, nulla si dispone in merito ad un assegno in favore della ricorrente ai sensi dell'art. 473 bis.70 c.p.c., in assenza di domanda. La ricorrente, infatti, ha richiesto la condanna del convenuto alla corresponsione di un contributo mensile di € 200,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore. Tale domanda è estranea alla presente fase e non va confusa con la domanda di assegno di cui all'art. 473 bis.70 c.p.c., la quale ha ad oggetto non già un assegno di mantenimento, ma un contributo che trova la sua ragion d'essere nell'eventuale condizione di perdita dei mezzi di reddito adeguati da parte dei conviventi in conseguenza dell'allontanamento del partner (genitore) violento.
P.Q.M.
Visti gli artt. artt. 473 bis. 40 e ss. e 473 bis.69 e ss. c.p.c., il Tribunale dispone l'ordine di protezione richiesto, immediatamente esecutivo, nei seguenti termini:
− ordina a nato in [...] il [...]6, residente a [...], la cessazione della condotta tenuta ai danni di e di Parte_1 Parte_3
− ordina l'allontanamento immediato di dalla casa familiare sita in Sasso Controparte_1
ON (BO), via Molino n. 15, con delega alle Forze dell'Ordine, ove necessario, per l'esecuzione del provvedimento;
− prescrive a di non avvicinarsi a meno di mt.300 (trecento) ai luoghi Controparte_1 frequentati abitualmente dalla ricorrente e dal figlio, indicativamente: luogo di lavoro;
domicilio della famiglia di origine o di altri prossimi congiunti o di altre persone;
luoghi di istruzione della prole.
− dispone incontri protetti padre-figlio, essenzialmente mediante modalità audio-video, indicativamente due volte a settimana, mandando al servizio sociale territorialmente compente per la loro concreta regolamentazione, secondo tempi e modalità da concordare anche con la madre;
con facoltà per il servizio di aumentarle ed intensificarle, in caso di esito favorevole, ovvero ridurle, fino ad interromperle, in caso di esito negativo o se disturbanti per il minore;
− stabilisce la durata del presente ordine di protezione, immediatamente esecutivo, in mesi 12;
− conferma per la prosecuzione del giudizio e per l'esame delle domande ulteriori l'udienza del 7.3.2024 ore 11.00.
pagina 5 di 14 Il procedimento è poi proseguito nel merito ed il convenuto non si è costituito, né è comparso all'udienza dinanzi al giudice relatore (la notifica è avvenuta nei suoi confronti a mezzo della p.g. il
19.2.2024).
Dal ricorso 10.1.2024
La coppia inizia la convivenza presso l'abitazione dei genitori della donna nel 2018, per poi trasferirsi in un'altra abitazione in locazione (intestata alla : nasce il figlio (11.1.2021 – oggi 4 Pt_1 Per_1 anni).
La ricorrente è commessa in un negozio (guadagna circa €.
1.400 al mese), mentre il compagno è in disoccupazione da luglio 2023, percependo mensilmente €.800 circa. Con il tempo, l'uomo diventava iracondo e violento, giungendo a manifestare manie persecutorie. Nel dicembre 2022 era seguito per scompenso psicotico e ricoverato (al S. Orsola di Bologna); alle dimissioni inviato al C.S.M. di Casalecchio.
Venendo al merio della domanda odierna, la concludeva in ricorso chiedendo: Pt_1
l'affido super-esclusivo del figlio con collocazione con sé, assegnazione della casa familiare, regolare le visite padre/figlio in forma protetta (con incarico al servizio sociale), un assegno di mantenimento per il bambino di €.200 oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza la sua procuratrice chiedeva altresì un mandato al C.S.M. per accertare le condizioni mentali del convenuto, oltre ad una valutazione presso il S.E.R.T.
L'udienza di comparizione personale delle parti 7.3.2024
Le dichiarazioni di maggiore interesse rese da Parte_1
“La settimana scorsa il mio ex compagno ha fatto una video chiamata con il bambino, ma ha avuto uscite poco carine verso la mia famiglia. Io ho interrotto la chiamata e ho avvertito i servizi sociali.
Io vivo in affitto da sola con il bambino e pago 400,00€ al mese. Le mie condizioni reddituali non sono cambiate. Da quando è stato emesso l'ordine di protezione la situazione è tranquilla;
i Servizi Sociali sono presenti e in questo momento hanno suggerito che anche le video chiamate (attualmente sospese) con il padre avvengano sotto la sorveglianza del servizio. A volte è il bambino a chiedere di vedere il padre;
altre volte invece ci accordiamo io ed il padre”.
Alla luce del contenuto delle domande della ricorrente e delle sue allegazioni, il Giudice, fin dalla pronuncia del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione personale, ha chiesto al servizio sociale competente il deposito di relazione sul nucleo familiare.
La relazione del servizio sociale febbraio-marzo 2024
Il servizio ha conosciuto la madre, il padre, i nonni materni e mantenuto costanti rapporti telefonici con la madre dal 22.11.2023.
La coppia non si è mai sposata ma ha convissuto.
Attualmente il bambino vive con la madre dai nonni (materni). Lì dispone di quanto necessario per il suo benessere psicofisico e la madre viene molto supportata dai genitori nella gestione del figlio.
La madre ha dichiarato di aver subito violenza fisica da parte dell'ex convivente, in questi termini: oltre a sistematici insulti rivolti da lui a lei, ad episodi – sempre di lui – che avevano comportato anche un pagina 6 di 14 accesso presso il centro di salute mentale e un breve ricovero, l'uomo un giorno ha aggredito fisicamente la donna con una testata. Sono intervenute le forze dell'ordine, la donna ha denunciato l'uomo e poi è andata a vivere in comunità (fine novembre 2023).
Il padre del minore, pur negando di aver usato violenza nei confronti della compagna, ha ammesso di avere trascorsi risalenti alla sua vita in Marocco che gli procurano ancora emozioni di dolore e che, alla luce della delicatezza degli stessi, il servizio ritiene che necessitino di un approfondimento strutturato e il padre abbia bisogno di un supporto costante, garantito dai professionisti del servizio di salute mentale.
La madre ha accolto la richiesta del padre di vedere il figlio in videochiamata: la prima chiamata si sarebbe svolta in tranquillità, mentre la seconda e la terza sarebbero state molto disturbanti per il minore.
Il servizio sociale ha suggerito al padre di recarsi da un professionista per avere supporto e si è reso disponibile per poter essere d'aiuto nel caso in cui avesse difficoltà.
La madre e i nonni del minore hanno riferito di una dipendenza da sostanze psicotrope del padre: il servizio non è in grado di esprimersi a proposito;
tuttavia, ritiene che sia di fondamentale importanza che il padre si rechi al servizio per le tossicodipendenze e dipendenze.
In merito ai contatti telefonici con il figlio, sarà cura del servizio organizzare dei momenti di confronto con il padre per condividere delle linee in merito ai contenuti e alle modalità di interazione. Se necessario, si affiancherà un educatore di assistenti sociali anche nelle videochiamate.
Le condizioni di reddito della ricorrente
CU 2021 = lavoro dipendente a tempo indeterminato (x gg.365) al mese netti circa €.1.100,
CU 2022 = lavoro dipendente a tempo indeterminato (x gg.365) al mese netti circa €.1.350, CU 2023 = lavoro dipendente a tempo indeterminato (x gg.365) al mese netti circa €.1550.
Alle udienze 22.2.2024 e 7.3.2024 ha dichiarato di lavorare come commessa in negozio di abbigliamento e guadagnare circa €1.400,00 al mese per 14 mensilità e di pagare un canone di locazione di €.400 circa (il contratto di locazione non risulta depositato).
In tema di provvedimenti urgenti e temporanei, ex art.473-bis. 22, 1° co. c.p.c., il Giudice pronunciava l'ordinanza 24.3.2024, del seguente tenore:
Riportandosi alla precedente ricostruzione della vicenda – compreso il decreto di contenente l'ordine di protezione 23.2.2024,
OSSERVA quanto segue: la credibilità della realizzazione dei comportamenti aggressivi, prevaricatori e violenti di è CP_1 stata già oggetto di accertamento in sede di decreto di ordine di protezione.
Si rileva come, processualmente, come anche la mancata costituzione e comparizione personale del convenuto dimostri il suo sostanziale disinteresse per le scelte relative al figlio.
A fronte del disinteresse del padre si deve applicare l'istituto dell'affido esclusivo, rafforzato per consentire alla madre di assumere anche ogni altra decisione nelle materie di maggiore importanza per la vita del figlio.
pagina 7 di 14 La collocazione sarà presso l'abitazione della madre, secondo una situazione di fatto già esistente, avendo il minore nella casa familiare il proprio habitat domestico (centro di affetti, di interessi e consuetudini di vita): conseguentemente la casa familiare è assegnata alla madre.
Non essendosi costituito in giudizio, non si hanno elementi specifici relativi ad un eventuale reddito prodotto dal padre. Ad ogni modo, il soggetto è in età adulta, non risulta che sia affetto da patologie che gli impediscano lo svolgimento di attività lavorativa o, ancora, che versi in una qualche specifica condizione personale tale da limitare le sue capacità lavorativa, per cui deve ritenersi soggetto del tutto capace di produrre reddito, così da poter adempiere ai propri obblighi verso i figli minori o, comunque, non autosufficienti dal punto di vista economico.
P.Q.M.
dispone l'affidamento esclusivo del figlio minore (11.1.2021) alla madre, anche riguardo ad Per_1 ogni decisione di maggiore interesse relativa al figlio, nel campo dell'istruzione, dell'educazione, della salute e alla scelta della residenza abituale (art.337 quater, co.3° ultima parte c.c. e 337 ter, co.3° c.c.); dispone la sua collocazione presso la madre;
assegna la casa familiare alla madre;
dispone incontri protetti padre-figlio, essenzialmente mediante modalità audio-video, indicativamente due volte a settimana, mandando al servizio sociale territorialmente compente per la loro concreta regolamentazione, secondo tempi e modalità da concordare anche con la madre;
con facoltà per il servizio di aumentarle ed intensificarle, in caso di esito favorevole, ovvero ridurle, fino ad interromperle, in caso di esito negativo o se disturbanti per il minore;
con decorrenza dalla domanda, pone a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre, a titolo di contributo al mantenimento del figlio, la somma mensile di €.200,00 (duecento) annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat (da doversi versare entro il giorno 5 di ciascun mese;
pone a carico di entrambi il 50% delle spese straordinarie (come da Protocollo).
Ai fini istruttori, stante la contumacia del e, quindi, l'assenza di alcuna documentazione sul CP_1 suo reddito, il Giudice (ai sensi dell'art.473-bis. 2 c.p.c.), in presenza di un figlio minorenne. provvedeva per l'acquisizione di documentazione reddituale del convenuto presso ed Agenza CP_3 delle Entrate.
Inoltre, era dato incarico al servizio sociale di accertare le capacità genitoriali delle parti (anche in collaborazione con il locale CSM e . CP_4
Rinviata la causa all'udienza 7.11.2024 – per acquisire quanto richiesto – il giorno precedente si costituiva . Controparte_1
All'udienza predetta era presente il suo difensore, non lui di persona. La sua procuratrice dichiarava che il convenuto aveva iniziato a lavorare a settembre 2024 con un contratto a tempo, percependo circa
1300/1400 euro al mese, come manutentore per le FSE. Al momento viveva in una stanza in locazione per cui pagava circa 250 euro al mese, oltre alle utenze. Egli, inoltre, era stato rinviato a giudizio nel procedimento per maltrattamenti in famiglia, con udienza fissata a gennaio 2025 ed al momento era in atto, nei suoi riguardi, la misura cautelare personale del divieto di avvicinamento alla ricorrente (ex art.282 ter c.p.p.).
pagina 8 di 14 Aderiva, comunque, alla proposta dei Servizi sociali di incontri protetti per 6 mesi, chiedendo che venisse disposto un monitoraggio del Servizio per almeno due anni. In ultimo, ammetteva che il convenuto non aveva ancora versato nulla a titolo di mantenimento per il bambino.
La causa, infine, era trattenuta in decisione sulle conclusioni dei procuratori delle parti.
Le conclusioni finali delle parti.
Attrice: come da ricorso convenuto: come da comparsa di costituzione, ossia: affido condiviso del figlio, con collocazione presso la madre, incontri secondo giustizia, protetti per i primi sei mesi, quindi in forma libera, monitoraggio del servizio per anni due, un assegno per il figlio di €.150 oltre al 50% delle spese straordinarie.
Nella sua comparsa di costituzione in giudizio, esponendo di avere trovato iniziale difficoltà CP_1 nel rinvenire una soluzione abitativa adeguata, ha ribadito quanto esposto all'udienza 7.11.2024 dal suo difensore: ossia, la sottoposizione a misura cautelare (con apposizione di braccialetto elettronico per garantire il rispetto della distanza dalla , la sua recente assunzione al lavoro. È apparso Pt_1 remissivo sullo stesso contenuto dell'ordine di protezione, rimettendosi al servizio sociale ai fini di una ripresa dei suoi rapporti con il figlio.
Di rilievo, ai fini di assumere le decisioni relativi all'affido, alla collocazione prevalente della prole minorenne, nonché ai tempi di visita e frequentazione di questa da parte del genitore non collocatario, sono indubbiamente gli esiti delle relazioni redatte e depositate da parte del servizio sociale appositamente incaricato dal giudice allo scopo di monitorare le condizioni familiari.
Ad avviso del Collegio, l'accertamento delle violenze, poste in essere dal convenuto nei confronti della ricorrente (come ampliamente descritte nel decreto 23.2.2024 – al quale lo stesso non si CP_1
è opposto nella sua comparsa di costituzione in giudizio – cfr. p.4), conducono ad escludere che l'affido condiviso, richiesto dal padre, possa essere realizzato, considerando l'interesse del bambino, anch'egli vittima di violenza assistita.
Oltre alla prima relazione di febbraio-marzo 2024 (di cui si è già detto in precedenza), si riportano, in sintesi le altre relazioni in atti.
Relazione pervenuta il 6.11.2024
La situazione del nucleo non è variata significativamente rispetto all'ultimo aggiornamento.
La madre continua a vivere con i propri genitori e il figlio a Monte San Pietro e mantiene il proprio impiego.
Il padre ha riferito di aver reperito un impiego come cuoco e di aver trovato una soluzione abitativa in condivisione con altre persone.
Il Servizio ha organizzato incontri protetti tra il minore e il padre: purtroppo molte volte tali incontri sono saltati in quanto il padre non ricordava l'appuntamento oppure riferiva di trasferte lavorative o di problemi con le comunicazioni.
Quando si sono svolti, gli incontri sono stati svolti in serenità: il padre ha rispettato i tempi indicati e ha avuto in atteggiamento adeguato;
si è sintonizzato sui bisogni del bambino, portando giochi e il bambino ha manifestato interesse a trascorrere il tempo con lui.
pagina 9 di 14 La madre ha riferito che il minore sarebbe apparso dispiaciuto, quando gli incontri non si sono svolti regolarmente.
Si conferma grande collaborazione da parte della madre nei confronti del servizio e anche nell'agevolazione della relazione padre-figlio. Anche il nonno materno si è mostrato disponibile ad accompagnare il minore agli incontri.
Il padre, gentile e rispettoso, sia con il servizio che con gli educatori;
tuttavia, la sua mancanza di puntualità ha creato situazioni di difficoltà.
Qualora il padre mantenga fede agli appuntamenti concordati, sarà ampliato il calendario degli incontri protetti a partire da dicembre 2024.
Valutazioni conclusive:
La mamma e il figlio vivono in un contesto tutelante e vi è collaborazione proficua con il servizio e con i nonni.
Il papà ha trovato un impiego e una sistemazione abitativa e ha tenuto comportamenti adeguati sia con il Servizio sia con la madre del minore, salvo alcuni episodi iniziali.
La mamma ha riferito di aver lavorato su se stessa per favorire la relazione tra padre-figlio, a patto che il padre sia attento alle esigenze del figlio e non deluda le sue aspettative, mostrandosi presente nella vita del bambino.
Il Servizio ritiene che possa mantenersi la modalità protetta per altri 6 mesi, al fine di verificare la continuità relazionale tra il figlio e il padre, per potere condividere con il nucleo una progressiva liberalizzazione, previa autorizzazione dell'Autorità Giudiziaria.
Il Servizio continuerà ad affiancare la famiglia e ad offrire supporto.
Valutazione delle competenze genitoriali (conclusioni)
La madre si è mostrata responsabile, attenta e capace di rispondere adeguatamente alle esigenze del bambino sia sul piano concreto, sia su quello emotivo: è in grado di riconoscere i bisogni del figlio e di comunicare con lui in modo chiaro e adeguato.
Il padre presenta una maggiore immaturità e inesperienza, è un grado di gestire adeguatamente le richieste del figlio, anche se fa fatica a tenere in mente il figlio e a rispondere ai suoi bisogni nei momenti di lontananza.
Si riscontra una tendenza minimizzante rispetto alle proprie difficoltà, che fatica a riconoscere nella loro portata e nell'impatto che possono aver avuto sul funzionamento e sulle dinamiche familiari.
Si è comunque mostrato disponibile ad accogliere eventuali indicazioni e suggerimenti sul suo ruolo genitoriale.
Rispetto al futuro, è importante garantire l'accesso del bambino alla figura paterna, inizialmente mantenendo in essere gli incontri protetti, che contribuiscono a rassicurare entrambi i genitori, anche se, non si sono rilevante criticità tali da richiedere un intervento attivo dell'educatore.
Si ritiene opportuno monitorare la capacità di tenuta del padre rispetto al mantenimento dell'impegno nei confronti di , prevendo incontri con una cadenza che il sig. riesca a garantire. Per_1 CP_1
È fondamentale che abbia la certezza della presenza del padre nei momenti prestabiliti, in Per_1 modo che possa strutturare una routine che gli permetta di ricostruire una continuità e una stabilità nel rapporto con il genitore.
Per quanto riguarda le difficoltà del minore nello sviluppo del linguaggio, si è consigliato alla madre un monitoraggio tramite il pediatra, per poi eventualmente avviare un percorso con il servizio NPIA.
pagina 10 di 14 Relazione del 31.03.2025
La situazione è rimasta invariata da ottobre 2024.
La madre mantiene il medesimo impiego come commessa e risiede con i genitori presso Monte San
Pietro. I nonni materni continuano a rappresentare figure affettive di riferimento per il bambino.
Il padre è in disoccupazione – dopo aver lavorato da settembre a dicembre 2024. È alla ricerca di un lavoro e vive in un appartamento in condivisione.
Valutazioni conclusive.
Si conferma la collaborazione di entrambi i genitori.
La madre è sempre disponibile nell'agevolare e mantenere la relazione padre-figlio, garantendo l'accompagnamento del minore agli incontri protetti.
Il padre ha espresso il desiderio di essere più presente nella vita del figlio: partecipa attivamente agli incontri e dichiara di sentirsi tutelato dalla presenza delle operatrici che gli permettono di mantenere un rapporto affettivo continuativo con il minore.
La programmazione degli incontri non è astata sempre rispettata per motivi lavorativi.
Dal mese di aprile 2025 gli incontri prevederanno un aumento di 30 minuti della loro durata e la individuazione di una nuova sede, più comoda per entrambi.
Gli incontri padre-figlio hanno un buon andamento e la qualità della relazione nei momenti trascorsi insieme è positiva.
Anche dai report recenti (allegati) l'andamento delle visite è stato caratterizzato da un clima tranquillo e senza criticità: il padre dimostra attenzione verso il bambino, rispondendo ai suoi bisogni affettivi e partecipando attivamente ai giochi; ha favorito una interazione positiva. Si è osservata una buona capacità di coinvolgimento del figlio e un atteggiamento adeguato e rispetto.
È ipotizzabile prevedere una graduale liberalizzazione degli incontri protetti, tuttavia permane la criticità della mancata comunicazione diretta tra i due genitori.
Il Servizio ritiene opportuno mantenere la modalità protetta per almeno tre mesi e in seguito verificare con la famiglia se sussistano le condizioni per agire diversamente.
Il Servizio continuerà ad affiancare il nucleo e a supportarlo in caso di necessità.
L'andamento degli incontri tra padre figlio è positivo, per cui si può prevedere, per il prossimo futuro una loro liberalizzazione, sempre sotto la vigilanza e monitoraggio del servizio sociale sul nucleo familiare. La maggiore presenza del padre e la sua disponibilità mostrata nell'essere attento ai bisogni del figlio sono elementi che inducono a valutare positivamente la nuova condotta del convenuto, valutandola anche alla luce del desiderio del bambino di avere contatti costanti con lui. Per il figlio è anche importante avere il padre presente nella sua crescita ed oggi, sotto la vigilanza del servizio sembra si possa prevedere una positiva evoluzione nella loro relazione, così da poter riconoscere ad la bi-genitorialità più completa. Si ribadisce che – da quanto emerso dalle relazioni del servizio – Per_1 il padre sta progressivamente assumendosi le sue responsabilità mostrandosi aperto ai bisogni del bambino, in maniera del tutto positiva.
Al momento, appaiono sussistenti ancora i presupposti che hanno indotto il giudice relatore all'assunzione dei provvedimenti (all'epoca provvisori) ex art.473-bis. 22, 1° co. c.p.c., pur potendosi mitigare l'affidamento alla madre nella forma dell'esclusivo (e non “super esclusivo” o “rafforzato”).
La collocazione del figlio non potrà che essere presso la madre, secondo una situazione già stabilizzatasi nel tempo: neppure il padre domanda una sua modifica.
pagina 11 di 14 Le visite saranno con le modalità protette (secondo tempi più specifici stabiliti dal servizio) come lo sono già oggi, con loro liberalizzazione a tre mesi da oggi (con decorrenza 1° settembre 2025), se aventi esito positivo. Il servizio sociale avrà compito di vigilanza per il periodo di anni due.
La liberalizzazione degli incontri non potrà che essere progressiva e graduale;
inoltre, allo stato, non sembra che il padre goda di una sistemazione abitativa che consenta una previsione di pernotti presso di lui (ha affittato una stanza) – secondo il calendario di cui al dispositivo.
Gli aspetti economici
I redditi della Pt_1
Le condizioni di reddito della ricorrente
CU 2021 = lavoro dipendente a tempo indeterminato (x gg.365) al mese netti circa €.1.100, CU 2022 = lavoro dipendente a tempo indeterminato (x gg.365) al mese netti circa €.1.350, CU 2023 = lavoro dipendente a tempo indeterminato (x gg.365) al mese netti circa €.1550,
CU 2025 = lavoro dipendente a tempo indeterminato (x gg.365) al mese netti circa €.1.680.
Ha dichiarato di lavorare come commessa in negozio di abbigliamento e guadagnare circa €1.400,00 al mese per 14 mensilità e di pagare un canone di locazione di €.400 circa (il contratto di locazione non risulta depositato).
I redditi di CP_1
Il convenuto ha iniziato a lavorare a settembre 2024 con un contratto a tempo determinato (allegato alla comparsa di costituzione 6.11.2024). Vive in una stanza in locazione per cui paga circa €.250 al mese, oltre alle utenze.
CU 2022 = lavoro dipendente a tempo indeterminato (x gg.23) totale circa €.550
CU 2022 = lavoro dipendente a tempo indeterminato (x gg.341) totale circa €.15.000
CU 2022 = dipendente a tempo determinato (x gg.40) totale circa €.112 CP_3
CU 2023 = lavoro dipendente a tempo determinato (x gg.104) totale circa €.433
CU 2023 = lavoro dipendente a tempo determinato (x gg.140) totale circa €.3.700
CU 2023 = lavoro dipendente a tempo indeterminato (x gg.106) totale circa €.5.100
CU 2024 = lavoro dipendente a tempo determinato (x gg.10) totale circa €.400
CU 2024 = lavoro dipendente a tempo determinato (x gg.31) totale circa €.41,50
CU 2024 = lavoro dipendente a tempo determinato (x gg.25) totale circa €.1.400
CU 2024 = lavoro dipendente a tempo indeterminato (x gg.79) totale circa €.900
CU 2024 = dipendente a tempo determinato (x gg.176) totale circa €.530 CP_3
Egli ha indubbie capacità lavorative e prospettive di miglioramento ed incremento.
Al momento, sulla base dei tempi ancora molto limitati delle visite padre/figlio, considerando i criteri di cui al dettato dell'art.337 ter, co. 4° c.c., tenendo conto: dell'età del figlio della coppia, delle capacità di reddito dei genitori (come emerge dalla loro documentazione reddituale in atti), con particolare riguardo a quella del genitore obbligato, ai tempi di permanenza del figlio con ciascun genitore,
l'assegno può congruamente indicarsi in €.200,00 mensili;
esso sarà soggetto a rivalutazione annua secondo gli indici Istat, da doversi versare entro il giorno 5 di ciascun mese.
Le spese straordinarie (meglio elencate in dispositivo come da apposito protocollo) vanno poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.
Vista la natura ed i termini della presente decisione nonché dell'espresso accordo intervenuto tra le parti, sussistono giustificati motivi perché le spese siano interamente compensate. pagina 12 di 14
P.Q.M.
Definitivamente decidendo, disattesa ogni altra istanza (anche istruttoria), eccezione e deduzione, assorbita o respinta, così provvede: dispone l'affido esclusivo del figlio alla madre;
dispone incontri protetti padre-figlio, con modalità protetta, indicativamente due volte a settimana, mandando al servizio sociale territorialmente compente per la loro concreta regolamentazione, secondo tempi e modalità da concordare anche con la madre;
con facoltà per il servizio di aumentarle ed intensificarle, in caso di esito favorevole, ovvero ridurle, fino ad interromperle, in caso di esito negativo o se disturbanti per il minore;
con decorrenza 1° settembre 2025 (previa valutazione positiva del servizio sociale sull'andamento degli incontri padre-figlio), dispone che il padre veda e tenga con sé il figlio liberamente previo accordo con la madre e con la collaborazione del servizio sociale i fine settimana alternati:
o il sabato o la domenica, dalle ore 9.00 circa alla sera quando lo dovrà riaccompagnare a casa della madre entro le ore 21 (dopo averlo fatto cenare); nel corso della settimana due pomeriggi infrasettimanali (da concordarsi), dall'uscita della scuola fino alle 21.00 (dopo averlo fatto cenare), in mancanza di accordo il martedì e il giovedì; nel momento in cui il padre avrà la disponibilità di un alloggio adeguato al pernotto del figlio:
i fine settimana alternati: dal sabato (all'uscita dalla scuola) alla domenica sera quando lo dovrà riaccompagnare a casa della madre entro le ore 21 (dopo averlo fatto cenare); nelle settimane in cui lo terrà nel weekend, un pomeriggio infrasettimanale (da concordarsi), dall'uscita della scuola fino alle 21.00 (dopo averlo fatto cenare), in mancanza di accordo il mercoledì; nelle altre settimane (in cui non trascorrerà il weekend col figlio) due pomeriggi infrasettimanali (da concordarsi), dall'uscita della scuola fino alle 21.00 (dopo averlo fatto cenare), in mancanza di accordo nelle giornate di martedì e giovedì; per sette giorni durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, iniziando dagli anni pari, ricomprendendovi Natale o Capodanno;
per tre giorni durante le vacanze pasquali, ad anni alterni ricomprendendovi la Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; nel periodo estivo, per 15 giorni, anche non consecutivi, da concordarsi entro il mese di aprile precedente;
con decorrenza dalla domanda, pone a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre, a titolo di contributo al mantenimento del figlio, la somma mensile di €.200,00 (duecento) annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat (da doversi versare entro il giorno 5 di ciascun mese;
pone a carico di entrambi il 50% delle spese straordinarie.
Premesso che per spese ordinarie si devono intendere tutte quelle necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita dei figli: quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona, nelle spese straordinarie si devono ricomprendere: le spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli:
a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a pagina 13 di 14 meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature);
b) campi scuola estivi, baby-sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza.
Spese straordinarie da concordare preventivamente:
Tutte le altre spese straordinarie andranno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi.
Modalità di rimborso delle spese straordinarie:
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa.
Dispone la vigilanza del servizio sociale per il periodo di anni due
Spese interamente compensate.
Si comunichi anche al servizio sociale competente.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della Prima sezione il 16.4.2025
Il Presidente estensore
Dr Bruno Perla
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il tribunale nelle persone dei magistrati: dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott. Silvia Migliori, Giudice dott. Carmen Giraldi, Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 289/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. VERUCCI CINZIA, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. VERUCCI CINZIA
ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GRAZIANI Controparte_1 C.F._2
KATIA, elettivamente domiciliato in via Rivabella 40051 ALTEDO presso il difensore avv.
GRAZIANI KATIA
CONVENUTO
P.M. INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Ricorre ex art.337 bis e ss. c.c. (Bologna, 19.6.1993) nei confronti di Parte_1 CP_1
(Marocco, 27.3.1996) per una regolamentazione dei rapporti tra genitori e figlio e la
[...] determinazione di un assegno di mantenimento per il loro bambino.
Si premette che le parti, che hanno avuto una relazione sentimentale dal 2015 al 2023 ed una convivenza more uxorio, prima presso l'abitazione dei genitori della ricorrente, quindi, presso l'appartamento sito in Sasso ON, via Molino n.15/1, condotto in locazione con contratto intestato alla sono genitori di (nato l'[...]). Pt_1 Per_1
Con lo stesso ricorso, la donna allegava episodi di violenza e domandava un ordine di protezione.
Il provvedimento invocato è stato pronunciato con decreto 23.2.2024, del seguente tenore.
1.
1.1. Con ricorso depositato il 10/01/2024, ha rappresentato: Parte_1
pagina 1 di 14 − di aver intrapreso, nell'anno 2015, una relazione affettiva con il Sig. e di aver iniziato CP_1
a convivere con questo, in un primo momento, presso l'abitazione dei genitori della ricorrente e, dal
2018, presso una abitazione sita in Sasso ON (BO), via Molino 15/1, condotta in locazione
(€400,00 mensili) con contratto intestato alla sola ricorrente;
− che dalla relazione con il sig. è nato, in data 11.01.2021, il figlio;
Controparte_1 Per_1
− di lavorare come commessa con contratto a tempo indeterminato e di percepire una remunerazione mensile netta di circa €1.400,00 mensili;
− che il rapporto di coppia si è sempre contraddistinto per la natura violenta (urla, insulti, pugni) e possessiva dei comportamenti tenuti dal resistente nei confronti della ricorrente, comportamenti dalla stessa ritenuti - almeno nella prima fase del rapporto - arginabili;
− che nel mese di dicembre 2022 il resistente, a seguito di uno scompenso psicotico, veniva ricoverato per alcuni giorni presso l'Ospedale Sant'Orsola (risultando peraltro positivo all'assunzione di cocaina e marjuana) e, successivamente, presso il CSM di Casalecchio (BO), con prescrizione di cura farmacologica;
− di essere stata vittima, in particolare, di tre episodi di violenza particolarmente significativi, tutti commessi da parte del resistente in presenza del figlio minore: in una prima occasione (aprile 2023) il resistente, durante una discussione, puntava un coltello alla gola della ricorrente;
nel corso di altro alterco, invece, il sig. le tirava una testata, colpendola al viso e provocandole gonfiore al CP_1 labbro. L'ultimo episodio di violenza si verificava il 21.11.2023, quando il sig. nel corso CP_1 dell'ennesimo litigio, sgonfiava le gomme dell'autovettura della ricorrente per impedirle di allontanarsi con il figlio e le tirava una testata al volto;
− di aver sporto denuncia nei confronti del sig. in data 21.11.2023 e di essere stata CP_1 collocata, unitamente al figlio, presso una struttura protetta;
− che in data 2.1.2024 è stata emessa dal GIP presso il Tribunale di Bologna ordinanza cautelare con la quale è stato disposto, nei confronti del sig. - per il fatto di reato provvisoriamente a CP_1 questi ascritto ai sensi dell'art. 572, comma 2, c.p. - l'allontanamento dalla casa familiare ed il divieto di avvicinamento alla sig.ra ed al figlio con applicazione di braccialetto elettronico. Pt_1 Per_2
1.2. La sig.ra ha domandato che siano disposti nei confronti del sig. Pt_1 CP_1
• l'immediata cessazione delle condotte violente e lesive nei confronti della stessa e del figlio minore Per_2
• il divieto di avvicinamento del sig. ai luoghi abitualmente frequentati dalla ricorrente e CP_1 dal figlio;
• incontri protetti padre-figlio presso il Servizio Sociale competente;
• l'affidamento cd. super esclusivo del figlio minore alla madre, con collocamento presso la stessa e conseguente assegnazione della casa familiare;
• il versamento mensile, da parte del resistente, di un contributo al mantenimento del figlio quantificato in € 200,00 oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie. Per_2
1.3. All'udienza del 22.2.2024, nonostante la regolare notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione di udienza (notifica eseguita a mani dello stesso da parte dei Carabinieri di Sasso ON), nessuno è comparso per parte convenuta. In occasione della predetta udienza sono stati escussi due testi informatori (entrambi citati da parte ricorrente in ordine alla domanda di ordine di protezione) ed è stata ascoltata la ricorrente.
pagina 2 di 14 2. Il racconto della ricorrente si prospetta, prima facie, attendibile, in quanto dettagliato e preciso, oltre che riscontrato dalla documentazione allegata nonché dal tenore delle dichiarazioni rese dai testi escussi all'udienza dal 22.2.2024. Dalle dichiarazioni rese dalla ricorrente all'udienza del 22.2.2024 è emerso infatti un clima familiare connotato da un elevato tasso di conflittualità, come reso evidente dagli atteggiamenti violenti, prevaricanti e possessivi posti in essere dal sig. nei confronti della sig.ra sempre alla CP_1 Pt_2 presenza del piccolo Per_2
Particolarmente significativi ai fini che occupano si appalesano i tre episodi violenti descritti dalla ricorrente e verificatisi, rispettivamente, nei mesi di aprile 2023, ottobre 2023 e novembre 2023.
Nell'ambito di alterchi originati da atteggiamenti minacciosi ed possessivi posti in essere dal resistente (il quale ha a più riprese accusato la ricorrente di essere una cattiva madre ed una “poco di buono”), la ricorrente ha riferito di essere stata dapprima minacciata con un coltello (aprile 2023) e, successivamente, di essere stata colpita da due testate al volto (ottobre e novembre 2023) (cfr. dichiarazioni rese dalla ricorrente all'udienza del 22.2.2014: “ci sono stati episodi di aggressione, sia fisica che verbale, commessi da parte del resistente nei miei confronti. In un'occasione mi ha tirato una testata colpendomi al labbro;
in un'altra occasione mi ha minacciata con un coltello…una volta ha provato a sgonfiarmi una gomma della macchina per impedire che andassi via;
io mi sono apposta
e lui mi ha colpito con una testata al volto. Lui ha sempre avuto paura che io potessi andare via prendendo con me il bambino…al momento vivo con i miei genitori perché mi sento più sicura”).
Le condotte poste in essere dal resistente, peraltro menzionate in termini coincidenti anche dal GIP del
Tribunale di Bologna nella propria ordinanza applicativa di misura cautelare (cfr. doc. n. 8 allegato al ricorso), si inseriscono in un contesto relazionale caratterizzato da repentini sbalzi di umore da parte del ricorrente, accompagnati da frasi ingiuriose rivolte nei confronti della ricorrente (accuse di tradimento rivolte nei confronti della ricorrente) e dalla assunzione – da parte del resistente – di sostanze stupefacenti.
Le circostanze riferite in maniera analitica dalla ricorrente trovano significativo riscontro nelle dichiarazioni rese dai testi informatori in occasione dell'udienza del 22.02.2024.
La sig.ra (madre della ricorrente) ha riferito di avere assistito personalmente ad alcuni Persona_3 degli episodi violenti descritti in ricorso. In particolare, la teste ha esposto di aver assistito ad un episodio (temporalmente collocato nell'estate 2023) nell'ambito del quale il sig. avrebbe CP_1 rivolto offese di varia natura nei confronti della ricorrente, avvicinandosi al volto della stessa e tirandole una testata. La teste ha inoltre riportato di aver sentito in prima persona le accuse di tradimento rivolte dal sig. nei confronti della ricorrente: anche in quell'occasione, la teste ha CP_1 riferito di offese rivolte dal resistente nei confronti della ricorrente (cfr. dichiarazioni rese all'udienza del 22.2.2024: “ho assistito personalmente ad alcuni episodi di violenza…ho visto personalmente il compagno di mia figlia avvicinarsi al viso di quest'ultima, offendendola e tirandole una testata…in altra occasione il resistente ha accusato mia figlia di averlo tradito…anche in quella occasione l'ha offesa verbalmente).
Significativa, in quanto idonea a corroborare la complessiva narrazione della ricorrente, risulta altresì la circostanza riferita dalla teste in merito ai frequenti ed improvvisi sbalzi d'umore del sig. CP_1 circostanza che rende verosimile - in assenza di riscontro documentale - che quest'ultimo soffra di disturbi di natura psichica, aggravati dalla assunzione di sostanze stupefacenti (cfr. dichiarazioni rese pagina 3 di 14 all'udienza del 22.2.2024: “non sono a conoscenza delle cause dei litigi, ma lui si arrabbiava all'improvviso in maniera spropositata”).
La narrazione della ricorrente trova pieno riscontro anche nelle dichiarazioni rese dal teste informatore
(padre della ricorrente), sentito all'udienza del 22.02.2024. Tes_1
Il teste, pur non avendo mai assistito in prima persona agli episodi di violenza, ha dichiarato di essere intervenuto per sedare gli animi a seguito di liti tra i conviventi.
In una prima occasione (temporalmente collocata nell'inverno del 2023), il teste ha riferito di essersi recato a casa della figlia a seguito di una telefonata di quest'ultima alla madre a causa dei comportamenti violenti tenuti dal sig. Nel corso della telefonata della figlia alla madre, la CP_1 prima ha riferito di avere paura del compagno a causa dei comportamenti dello stesso. Intervenuto sul posto, il teste ha riferito di aver trovato il sig. visibilmente alterato, salvo poi essere riuscito a CP_1 calmarlo (cfr. dichiarazioni udienza del 22.2.2024: “mi sono recato a casa loro dopo aver ricevuto una telefonata in lacrime da parte di mia figlia…un primo episodio risale all'inverno scorso: …sono intervenuto recandomi a casa loro e ho cercato di calmare gli animi…all'inizio il resistente non era calmo”
In una seconda occasione (temporalmente collocata nel luglio 2023) il sig. ha raggiunto la CP_1 ricorrente a casa dei genitori, offendendo la sig.ra accusandola di essere una “poco di buono” Pt_1
e sputando per terra (cfr. dichiarazioni udienza del 22.2.2024: “un secondo episodio risale a luglio
2023, a casa mia e di mia moglie: il resistente è venuto a casa nostra e ha offeso mia figlia, sputando per terra e accusando mia figlia di essere una poco di buono…ho convinto il resistente a farsi seguire dal CSM e l'ho accompagnato personalmente) Il teste ha infine dichiarato di essere a conoscenza circa l'esistenza dei disturbi di natura psichica del sig. e di averlo accompagnato personalmente, in più di una occasione, presso il Centro di CP_1
Salute Mentale.
Il preoccupante contesto delineato dalla ricorrente e confermato dalle dichiarazioni rese dai testimoni rende evidente e giustificato il timore della ricorrente nei confronti del compagno, tanto da averla indotta, a seguito dell'abbandono della residenza protetta, a non fare ritorno presso la propria abitazione, preferendo recarsi con il piccolo presso la abitazione dei genitori. Per_2
Tanto la ricorrente quanto i testi informatori hanno inoltre dichiarato che gli episodi di violenza descritti e l'assunzione di sostanze stupefacenti da parte del resistente si sono spesso verificati alla presenza del figlio (cfr. dichiarazioni rese, rispettivamente, dalla ricorrente e dal sig. Per_2 Tes_1 all'udienza del 22.2.2024: “il padre fumava marjuana davanti al bambino;
so che è risultato
[...] positivo alla assunzione di cocaina”; “il bambino era sempre presente in occasione degli episodi da me riferiti”): una simile circostanza integra gli estremi della cd. violenza assistita. È allora necessario assumere provvedimenti anche a tutela della prole minore.
La violenza assistita sui minori è infatti una forma di violenza domestica che si realizza nel caso in cui il minore sia obbligato, suo malgrado, ad assistere a ripetute scene di violenza - sia fisica che verbale - tra i genitori o, comunque, tra soggetti a lui legati affettivamente, che siano adulti o minori. In sede comunitaria è definita dalla Convenzione di Istanbul dell'11.05.2011, mediante la quale è stato acclarato che “i bambini sono vittime di violenza domestica anche in quanto testimoni di violenze all'interno della famiglia”, ritenendosi per l'effetto opportuno introdurre tra le circostanze aggravanti il fatto che “il reato è stato commesso su un bambino o in presenza di un bambino” (art. 46, lett. d). In
Italia ha trovato così ingresso l'art.61 n.11 quinquies c.p. La violenza assistita è stata definita dal pagina 4 di 14 ) come “il Controparte_2 fare esperienza da parte del bambino di qualsiasi forma di maltrattamento, compiuto attraverso atti di violenza fisica, verbale, psicologica, sessuale ed economica, su figure di riferimento o su altre figure affettivamente significative adulti e minori”. Una definizione di violenza assistita è stata fornita anche dalla Cassazione penale, secondo cui essa deve essere intesa “come il complesso di ricadute di tipo comportamentale, psicologico, fisico, sociale e cognitivo, nel breve e lungo termine, sui minori costretti ad assistere ad episodi di violenza e, soprattutto, a quelli di cui è vittima la madre”. Cass. pen., Sez. VI, sent. n. 4332 del 29.01.2015 (ud. 10.12.2014).
Alla luce del quadro delineato, si ravvisano i presupposti per la tutela cautelare richiesta, nei seguenti termini: la durata dell'ordine di protezione sarà di mesi 12. Si dovrà fare ricorso al servizio sociale per garantire una presenza del padre nella vita del figlio. Gli incontri padre-figlio avverranno in forma protetta, essenzialmente mediante video-chiamata, indicativamente due volte a settimana, con facoltà per il Servizio di aumentare o diminuire l'intensità delle video chiamate, nonché di sospenderle se disturbanti per il minore.
Da ultimo, nulla si dispone in merito ad un assegno in favore della ricorrente ai sensi dell'art. 473 bis.70 c.p.c., in assenza di domanda. La ricorrente, infatti, ha richiesto la condanna del convenuto alla corresponsione di un contributo mensile di € 200,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore. Tale domanda è estranea alla presente fase e non va confusa con la domanda di assegno di cui all'art. 473 bis.70 c.p.c., la quale ha ad oggetto non già un assegno di mantenimento, ma un contributo che trova la sua ragion d'essere nell'eventuale condizione di perdita dei mezzi di reddito adeguati da parte dei conviventi in conseguenza dell'allontanamento del partner (genitore) violento.
P.Q.M.
Visti gli artt. artt. 473 bis. 40 e ss. e 473 bis.69 e ss. c.p.c., il Tribunale dispone l'ordine di protezione richiesto, immediatamente esecutivo, nei seguenti termini:
− ordina a nato in [...] il [...]6, residente a [...], la cessazione della condotta tenuta ai danni di e di Parte_1 Parte_3
− ordina l'allontanamento immediato di dalla casa familiare sita in Sasso Controparte_1
ON (BO), via Molino n. 15, con delega alle Forze dell'Ordine, ove necessario, per l'esecuzione del provvedimento;
− prescrive a di non avvicinarsi a meno di mt.300 (trecento) ai luoghi Controparte_1 frequentati abitualmente dalla ricorrente e dal figlio, indicativamente: luogo di lavoro;
domicilio della famiglia di origine o di altri prossimi congiunti o di altre persone;
luoghi di istruzione della prole.
− dispone incontri protetti padre-figlio, essenzialmente mediante modalità audio-video, indicativamente due volte a settimana, mandando al servizio sociale territorialmente compente per la loro concreta regolamentazione, secondo tempi e modalità da concordare anche con la madre;
con facoltà per il servizio di aumentarle ed intensificarle, in caso di esito favorevole, ovvero ridurle, fino ad interromperle, in caso di esito negativo o se disturbanti per il minore;
− stabilisce la durata del presente ordine di protezione, immediatamente esecutivo, in mesi 12;
− conferma per la prosecuzione del giudizio e per l'esame delle domande ulteriori l'udienza del 7.3.2024 ore 11.00.
pagina 5 di 14 Il procedimento è poi proseguito nel merito ed il convenuto non si è costituito, né è comparso all'udienza dinanzi al giudice relatore (la notifica è avvenuta nei suoi confronti a mezzo della p.g. il
19.2.2024).
Dal ricorso 10.1.2024
La coppia inizia la convivenza presso l'abitazione dei genitori della donna nel 2018, per poi trasferirsi in un'altra abitazione in locazione (intestata alla : nasce il figlio (11.1.2021 – oggi 4 Pt_1 Per_1 anni).
La ricorrente è commessa in un negozio (guadagna circa €.
1.400 al mese), mentre il compagno è in disoccupazione da luglio 2023, percependo mensilmente €.800 circa. Con il tempo, l'uomo diventava iracondo e violento, giungendo a manifestare manie persecutorie. Nel dicembre 2022 era seguito per scompenso psicotico e ricoverato (al S. Orsola di Bologna); alle dimissioni inviato al C.S.M. di Casalecchio.
Venendo al merio della domanda odierna, la concludeva in ricorso chiedendo: Pt_1
l'affido super-esclusivo del figlio con collocazione con sé, assegnazione della casa familiare, regolare le visite padre/figlio in forma protetta (con incarico al servizio sociale), un assegno di mantenimento per il bambino di €.200 oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza la sua procuratrice chiedeva altresì un mandato al C.S.M. per accertare le condizioni mentali del convenuto, oltre ad una valutazione presso il S.E.R.T.
L'udienza di comparizione personale delle parti 7.3.2024
Le dichiarazioni di maggiore interesse rese da Parte_1
“La settimana scorsa il mio ex compagno ha fatto una video chiamata con il bambino, ma ha avuto uscite poco carine verso la mia famiglia. Io ho interrotto la chiamata e ho avvertito i servizi sociali.
Io vivo in affitto da sola con il bambino e pago 400,00€ al mese. Le mie condizioni reddituali non sono cambiate. Da quando è stato emesso l'ordine di protezione la situazione è tranquilla;
i Servizi Sociali sono presenti e in questo momento hanno suggerito che anche le video chiamate (attualmente sospese) con il padre avvengano sotto la sorveglianza del servizio. A volte è il bambino a chiedere di vedere il padre;
altre volte invece ci accordiamo io ed il padre”.
Alla luce del contenuto delle domande della ricorrente e delle sue allegazioni, il Giudice, fin dalla pronuncia del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione personale, ha chiesto al servizio sociale competente il deposito di relazione sul nucleo familiare.
La relazione del servizio sociale febbraio-marzo 2024
Il servizio ha conosciuto la madre, il padre, i nonni materni e mantenuto costanti rapporti telefonici con la madre dal 22.11.2023.
La coppia non si è mai sposata ma ha convissuto.
Attualmente il bambino vive con la madre dai nonni (materni). Lì dispone di quanto necessario per il suo benessere psicofisico e la madre viene molto supportata dai genitori nella gestione del figlio.
La madre ha dichiarato di aver subito violenza fisica da parte dell'ex convivente, in questi termini: oltre a sistematici insulti rivolti da lui a lei, ad episodi – sempre di lui – che avevano comportato anche un pagina 6 di 14 accesso presso il centro di salute mentale e un breve ricovero, l'uomo un giorno ha aggredito fisicamente la donna con una testata. Sono intervenute le forze dell'ordine, la donna ha denunciato l'uomo e poi è andata a vivere in comunità (fine novembre 2023).
Il padre del minore, pur negando di aver usato violenza nei confronti della compagna, ha ammesso di avere trascorsi risalenti alla sua vita in Marocco che gli procurano ancora emozioni di dolore e che, alla luce della delicatezza degli stessi, il servizio ritiene che necessitino di un approfondimento strutturato e il padre abbia bisogno di un supporto costante, garantito dai professionisti del servizio di salute mentale.
La madre ha accolto la richiesta del padre di vedere il figlio in videochiamata: la prima chiamata si sarebbe svolta in tranquillità, mentre la seconda e la terza sarebbero state molto disturbanti per il minore.
Il servizio sociale ha suggerito al padre di recarsi da un professionista per avere supporto e si è reso disponibile per poter essere d'aiuto nel caso in cui avesse difficoltà.
La madre e i nonni del minore hanno riferito di una dipendenza da sostanze psicotrope del padre: il servizio non è in grado di esprimersi a proposito;
tuttavia, ritiene che sia di fondamentale importanza che il padre si rechi al servizio per le tossicodipendenze e dipendenze.
In merito ai contatti telefonici con il figlio, sarà cura del servizio organizzare dei momenti di confronto con il padre per condividere delle linee in merito ai contenuti e alle modalità di interazione. Se necessario, si affiancherà un educatore di assistenti sociali anche nelle videochiamate.
Le condizioni di reddito della ricorrente
CU 2021 = lavoro dipendente a tempo indeterminato (x gg.365) al mese netti circa €.1.100,
CU 2022 = lavoro dipendente a tempo indeterminato (x gg.365) al mese netti circa €.1.350, CU 2023 = lavoro dipendente a tempo indeterminato (x gg.365) al mese netti circa €.1550.
Alle udienze 22.2.2024 e 7.3.2024 ha dichiarato di lavorare come commessa in negozio di abbigliamento e guadagnare circa €1.400,00 al mese per 14 mensilità e di pagare un canone di locazione di €.400 circa (il contratto di locazione non risulta depositato).
In tema di provvedimenti urgenti e temporanei, ex art.473-bis. 22, 1° co. c.p.c., il Giudice pronunciava l'ordinanza 24.3.2024, del seguente tenore:
Riportandosi alla precedente ricostruzione della vicenda – compreso il decreto di contenente l'ordine di protezione 23.2.2024,
OSSERVA quanto segue: la credibilità della realizzazione dei comportamenti aggressivi, prevaricatori e violenti di è CP_1 stata già oggetto di accertamento in sede di decreto di ordine di protezione.
Si rileva come, processualmente, come anche la mancata costituzione e comparizione personale del convenuto dimostri il suo sostanziale disinteresse per le scelte relative al figlio.
A fronte del disinteresse del padre si deve applicare l'istituto dell'affido esclusivo, rafforzato per consentire alla madre di assumere anche ogni altra decisione nelle materie di maggiore importanza per la vita del figlio.
pagina 7 di 14 La collocazione sarà presso l'abitazione della madre, secondo una situazione di fatto già esistente, avendo il minore nella casa familiare il proprio habitat domestico (centro di affetti, di interessi e consuetudini di vita): conseguentemente la casa familiare è assegnata alla madre.
Non essendosi costituito in giudizio, non si hanno elementi specifici relativi ad un eventuale reddito prodotto dal padre. Ad ogni modo, il soggetto è in età adulta, non risulta che sia affetto da patologie che gli impediscano lo svolgimento di attività lavorativa o, ancora, che versi in una qualche specifica condizione personale tale da limitare le sue capacità lavorativa, per cui deve ritenersi soggetto del tutto capace di produrre reddito, così da poter adempiere ai propri obblighi verso i figli minori o, comunque, non autosufficienti dal punto di vista economico.
P.Q.M.
dispone l'affidamento esclusivo del figlio minore (11.1.2021) alla madre, anche riguardo ad Per_1 ogni decisione di maggiore interesse relativa al figlio, nel campo dell'istruzione, dell'educazione, della salute e alla scelta della residenza abituale (art.337 quater, co.3° ultima parte c.c. e 337 ter, co.3° c.c.); dispone la sua collocazione presso la madre;
assegna la casa familiare alla madre;
dispone incontri protetti padre-figlio, essenzialmente mediante modalità audio-video, indicativamente due volte a settimana, mandando al servizio sociale territorialmente compente per la loro concreta regolamentazione, secondo tempi e modalità da concordare anche con la madre;
con facoltà per il servizio di aumentarle ed intensificarle, in caso di esito favorevole, ovvero ridurle, fino ad interromperle, in caso di esito negativo o se disturbanti per il minore;
con decorrenza dalla domanda, pone a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre, a titolo di contributo al mantenimento del figlio, la somma mensile di €.200,00 (duecento) annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat (da doversi versare entro il giorno 5 di ciascun mese;
pone a carico di entrambi il 50% delle spese straordinarie (come da Protocollo).
Ai fini istruttori, stante la contumacia del e, quindi, l'assenza di alcuna documentazione sul CP_1 suo reddito, il Giudice (ai sensi dell'art.473-bis. 2 c.p.c.), in presenza di un figlio minorenne. provvedeva per l'acquisizione di documentazione reddituale del convenuto presso ed Agenza CP_3 delle Entrate.
Inoltre, era dato incarico al servizio sociale di accertare le capacità genitoriali delle parti (anche in collaborazione con il locale CSM e . CP_4
Rinviata la causa all'udienza 7.11.2024 – per acquisire quanto richiesto – il giorno precedente si costituiva . Controparte_1
All'udienza predetta era presente il suo difensore, non lui di persona. La sua procuratrice dichiarava che il convenuto aveva iniziato a lavorare a settembre 2024 con un contratto a tempo, percependo circa
1300/1400 euro al mese, come manutentore per le FSE. Al momento viveva in una stanza in locazione per cui pagava circa 250 euro al mese, oltre alle utenze. Egli, inoltre, era stato rinviato a giudizio nel procedimento per maltrattamenti in famiglia, con udienza fissata a gennaio 2025 ed al momento era in atto, nei suoi riguardi, la misura cautelare personale del divieto di avvicinamento alla ricorrente (ex art.282 ter c.p.p.).
pagina 8 di 14 Aderiva, comunque, alla proposta dei Servizi sociali di incontri protetti per 6 mesi, chiedendo che venisse disposto un monitoraggio del Servizio per almeno due anni. In ultimo, ammetteva che il convenuto non aveva ancora versato nulla a titolo di mantenimento per il bambino.
La causa, infine, era trattenuta in decisione sulle conclusioni dei procuratori delle parti.
Le conclusioni finali delle parti.
Attrice: come da ricorso convenuto: come da comparsa di costituzione, ossia: affido condiviso del figlio, con collocazione presso la madre, incontri secondo giustizia, protetti per i primi sei mesi, quindi in forma libera, monitoraggio del servizio per anni due, un assegno per il figlio di €.150 oltre al 50% delle spese straordinarie.
Nella sua comparsa di costituzione in giudizio, esponendo di avere trovato iniziale difficoltà CP_1 nel rinvenire una soluzione abitativa adeguata, ha ribadito quanto esposto all'udienza 7.11.2024 dal suo difensore: ossia, la sottoposizione a misura cautelare (con apposizione di braccialetto elettronico per garantire il rispetto della distanza dalla , la sua recente assunzione al lavoro. È apparso Pt_1 remissivo sullo stesso contenuto dell'ordine di protezione, rimettendosi al servizio sociale ai fini di una ripresa dei suoi rapporti con il figlio.
Di rilievo, ai fini di assumere le decisioni relativi all'affido, alla collocazione prevalente della prole minorenne, nonché ai tempi di visita e frequentazione di questa da parte del genitore non collocatario, sono indubbiamente gli esiti delle relazioni redatte e depositate da parte del servizio sociale appositamente incaricato dal giudice allo scopo di monitorare le condizioni familiari.
Ad avviso del Collegio, l'accertamento delle violenze, poste in essere dal convenuto nei confronti della ricorrente (come ampliamente descritte nel decreto 23.2.2024 – al quale lo stesso non si CP_1
è opposto nella sua comparsa di costituzione in giudizio – cfr. p.4), conducono ad escludere che l'affido condiviso, richiesto dal padre, possa essere realizzato, considerando l'interesse del bambino, anch'egli vittima di violenza assistita.
Oltre alla prima relazione di febbraio-marzo 2024 (di cui si è già detto in precedenza), si riportano, in sintesi le altre relazioni in atti.
Relazione pervenuta il 6.11.2024
La situazione del nucleo non è variata significativamente rispetto all'ultimo aggiornamento.
La madre continua a vivere con i propri genitori e il figlio a Monte San Pietro e mantiene il proprio impiego.
Il padre ha riferito di aver reperito un impiego come cuoco e di aver trovato una soluzione abitativa in condivisione con altre persone.
Il Servizio ha organizzato incontri protetti tra il minore e il padre: purtroppo molte volte tali incontri sono saltati in quanto il padre non ricordava l'appuntamento oppure riferiva di trasferte lavorative o di problemi con le comunicazioni.
Quando si sono svolti, gli incontri sono stati svolti in serenità: il padre ha rispettato i tempi indicati e ha avuto in atteggiamento adeguato;
si è sintonizzato sui bisogni del bambino, portando giochi e il bambino ha manifestato interesse a trascorrere il tempo con lui.
pagina 9 di 14 La madre ha riferito che il minore sarebbe apparso dispiaciuto, quando gli incontri non si sono svolti regolarmente.
Si conferma grande collaborazione da parte della madre nei confronti del servizio e anche nell'agevolazione della relazione padre-figlio. Anche il nonno materno si è mostrato disponibile ad accompagnare il minore agli incontri.
Il padre, gentile e rispettoso, sia con il servizio che con gli educatori;
tuttavia, la sua mancanza di puntualità ha creato situazioni di difficoltà.
Qualora il padre mantenga fede agli appuntamenti concordati, sarà ampliato il calendario degli incontri protetti a partire da dicembre 2024.
Valutazioni conclusive:
La mamma e il figlio vivono in un contesto tutelante e vi è collaborazione proficua con il servizio e con i nonni.
Il papà ha trovato un impiego e una sistemazione abitativa e ha tenuto comportamenti adeguati sia con il Servizio sia con la madre del minore, salvo alcuni episodi iniziali.
La mamma ha riferito di aver lavorato su se stessa per favorire la relazione tra padre-figlio, a patto che il padre sia attento alle esigenze del figlio e non deluda le sue aspettative, mostrandosi presente nella vita del bambino.
Il Servizio ritiene che possa mantenersi la modalità protetta per altri 6 mesi, al fine di verificare la continuità relazionale tra il figlio e il padre, per potere condividere con il nucleo una progressiva liberalizzazione, previa autorizzazione dell'Autorità Giudiziaria.
Il Servizio continuerà ad affiancare la famiglia e ad offrire supporto.
Valutazione delle competenze genitoriali (conclusioni)
La madre si è mostrata responsabile, attenta e capace di rispondere adeguatamente alle esigenze del bambino sia sul piano concreto, sia su quello emotivo: è in grado di riconoscere i bisogni del figlio e di comunicare con lui in modo chiaro e adeguato.
Il padre presenta una maggiore immaturità e inesperienza, è un grado di gestire adeguatamente le richieste del figlio, anche se fa fatica a tenere in mente il figlio e a rispondere ai suoi bisogni nei momenti di lontananza.
Si riscontra una tendenza minimizzante rispetto alle proprie difficoltà, che fatica a riconoscere nella loro portata e nell'impatto che possono aver avuto sul funzionamento e sulle dinamiche familiari.
Si è comunque mostrato disponibile ad accogliere eventuali indicazioni e suggerimenti sul suo ruolo genitoriale.
Rispetto al futuro, è importante garantire l'accesso del bambino alla figura paterna, inizialmente mantenendo in essere gli incontri protetti, che contribuiscono a rassicurare entrambi i genitori, anche se, non si sono rilevante criticità tali da richiedere un intervento attivo dell'educatore.
Si ritiene opportuno monitorare la capacità di tenuta del padre rispetto al mantenimento dell'impegno nei confronti di , prevendo incontri con una cadenza che il sig. riesca a garantire. Per_1 CP_1
È fondamentale che abbia la certezza della presenza del padre nei momenti prestabiliti, in Per_1 modo che possa strutturare una routine che gli permetta di ricostruire una continuità e una stabilità nel rapporto con il genitore.
Per quanto riguarda le difficoltà del minore nello sviluppo del linguaggio, si è consigliato alla madre un monitoraggio tramite il pediatra, per poi eventualmente avviare un percorso con il servizio NPIA.
pagina 10 di 14 Relazione del 31.03.2025
La situazione è rimasta invariata da ottobre 2024.
La madre mantiene il medesimo impiego come commessa e risiede con i genitori presso Monte San
Pietro. I nonni materni continuano a rappresentare figure affettive di riferimento per il bambino.
Il padre è in disoccupazione – dopo aver lavorato da settembre a dicembre 2024. È alla ricerca di un lavoro e vive in un appartamento in condivisione.
Valutazioni conclusive.
Si conferma la collaborazione di entrambi i genitori.
La madre è sempre disponibile nell'agevolare e mantenere la relazione padre-figlio, garantendo l'accompagnamento del minore agli incontri protetti.
Il padre ha espresso il desiderio di essere più presente nella vita del figlio: partecipa attivamente agli incontri e dichiara di sentirsi tutelato dalla presenza delle operatrici che gli permettono di mantenere un rapporto affettivo continuativo con il minore.
La programmazione degli incontri non è astata sempre rispettata per motivi lavorativi.
Dal mese di aprile 2025 gli incontri prevederanno un aumento di 30 minuti della loro durata e la individuazione di una nuova sede, più comoda per entrambi.
Gli incontri padre-figlio hanno un buon andamento e la qualità della relazione nei momenti trascorsi insieme è positiva.
Anche dai report recenti (allegati) l'andamento delle visite è stato caratterizzato da un clima tranquillo e senza criticità: il padre dimostra attenzione verso il bambino, rispondendo ai suoi bisogni affettivi e partecipando attivamente ai giochi; ha favorito una interazione positiva. Si è osservata una buona capacità di coinvolgimento del figlio e un atteggiamento adeguato e rispetto.
È ipotizzabile prevedere una graduale liberalizzazione degli incontri protetti, tuttavia permane la criticità della mancata comunicazione diretta tra i due genitori.
Il Servizio ritiene opportuno mantenere la modalità protetta per almeno tre mesi e in seguito verificare con la famiglia se sussistano le condizioni per agire diversamente.
Il Servizio continuerà ad affiancare il nucleo e a supportarlo in caso di necessità.
L'andamento degli incontri tra padre figlio è positivo, per cui si può prevedere, per il prossimo futuro una loro liberalizzazione, sempre sotto la vigilanza e monitoraggio del servizio sociale sul nucleo familiare. La maggiore presenza del padre e la sua disponibilità mostrata nell'essere attento ai bisogni del figlio sono elementi che inducono a valutare positivamente la nuova condotta del convenuto, valutandola anche alla luce del desiderio del bambino di avere contatti costanti con lui. Per il figlio è anche importante avere il padre presente nella sua crescita ed oggi, sotto la vigilanza del servizio sembra si possa prevedere una positiva evoluzione nella loro relazione, così da poter riconoscere ad la bi-genitorialità più completa. Si ribadisce che – da quanto emerso dalle relazioni del servizio – Per_1 il padre sta progressivamente assumendosi le sue responsabilità mostrandosi aperto ai bisogni del bambino, in maniera del tutto positiva.
Al momento, appaiono sussistenti ancora i presupposti che hanno indotto il giudice relatore all'assunzione dei provvedimenti (all'epoca provvisori) ex art.473-bis. 22, 1° co. c.p.c., pur potendosi mitigare l'affidamento alla madre nella forma dell'esclusivo (e non “super esclusivo” o “rafforzato”).
La collocazione del figlio non potrà che essere presso la madre, secondo una situazione già stabilizzatasi nel tempo: neppure il padre domanda una sua modifica.
pagina 11 di 14 Le visite saranno con le modalità protette (secondo tempi più specifici stabiliti dal servizio) come lo sono già oggi, con loro liberalizzazione a tre mesi da oggi (con decorrenza 1° settembre 2025), se aventi esito positivo. Il servizio sociale avrà compito di vigilanza per il periodo di anni due.
La liberalizzazione degli incontri non potrà che essere progressiva e graduale;
inoltre, allo stato, non sembra che il padre goda di una sistemazione abitativa che consenta una previsione di pernotti presso di lui (ha affittato una stanza) – secondo il calendario di cui al dispositivo.
Gli aspetti economici
I redditi della Pt_1
Le condizioni di reddito della ricorrente
CU 2021 = lavoro dipendente a tempo indeterminato (x gg.365) al mese netti circa €.1.100, CU 2022 = lavoro dipendente a tempo indeterminato (x gg.365) al mese netti circa €.1.350, CU 2023 = lavoro dipendente a tempo indeterminato (x gg.365) al mese netti circa €.1550,
CU 2025 = lavoro dipendente a tempo indeterminato (x gg.365) al mese netti circa €.1.680.
Ha dichiarato di lavorare come commessa in negozio di abbigliamento e guadagnare circa €1.400,00 al mese per 14 mensilità e di pagare un canone di locazione di €.400 circa (il contratto di locazione non risulta depositato).
I redditi di CP_1
Il convenuto ha iniziato a lavorare a settembre 2024 con un contratto a tempo determinato (allegato alla comparsa di costituzione 6.11.2024). Vive in una stanza in locazione per cui paga circa €.250 al mese, oltre alle utenze.
CU 2022 = lavoro dipendente a tempo indeterminato (x gg.23) totale circa €.550
CU 2022 = lavoro dipendente a tempo indeterminato (x gg.341) totale circa €.15.000
CU 2022 = dipendente a tempo determinato (x gg.40) totale circa €.112 CP_3
CU 2023 = lavoro dipendente a tempo determinato (x gg.104) totale circa €.433
CU 2023 = lavoro dipendente a tempo determinato (x gg.140) totale circa €.3.700
CU 2023 = lavoro dipendente a tempo indeterminato (x gg.106) totale circa €.5.100
CU 2024 = lavoro dipendente a tempo determinato (x gg.10) totale circa €.400
CU 2024 = lavoro dipendente a tempo determinato (x gg.31) totale circa €.41,50
CU 2024 = lavoro dipendente a tempo determinato (x gg.25) totale circa €.1.400
CU 2024 = lavoro dipendente a tempo indeterminato (x gg.79) totale circa €.900
CU 2024 = dipendente a tempo determinato (x gg.176) totale circa €.530 CP_3
Egli ha indubbie capacità lavorative e prospettive di miglioramento ed incremento.
Al momento, sulla base dei tempi ancora molto limitati delle visite padre/figlio, considerando i criteri di cui al dettato dell'art.337 ter, co. 4° c.c., tenendo conto: dell'età del figlio della coppia, delle capacità di reddito dei genitori (come emerge dalla loro documentazione reddituale in atti), con particolare riguardo a quella del genitore obbligato, ai tempi di permanenza del figlio con ciascun genitore,
l'assegno può congruamente indicarsi in €.200,00 mensili;
esso sarà soggetto a rivalutazione annua secondo gli indici Istat, da doversi versare entro il giorno 5 di ciascun mese.
Le spese straordinarie (meglio elencate in dispositivo come da apposito protocollo) vanno poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.
Vista la natura ed i termini della presente decisione nonché dell'espresso accordo intervenuto tra le parti, sussistono giustificati motivi perché le spese siano interamente compensate. pagina 12 di 14
P.Q.M.
Definitivamente decidendo, disattesa ogni altra istanza (anche istruttoria), eccezione e deduzione, assorbita o respinta, così provvede: dispone l'affido esclusivo del figlio alla madre;
dispone incontri protetti padre-figlio, con modalità protetta, indicativamente due volte a settimana, mandando al servizio sociale territorialmente compente per la loro concreta regolamentazione, secondo tempi e modalità da concordare anche con la madre;
con facoltà per il servizio di aumentarle ed intensificarle, in caso di esito favorevole, ovvero ridurle, fino ad interromperle, in caso di esito negativo o se disturbanti per il minore;
con decorrenza 1° settembre 2025 (previa valutazione positiva del servizio sociale sull'andamento degli incontri padre-figlio), dispone che il padre veda e tenga con sé il figlio liberamente previo accordo con la madre e con la collaborazione del servizio sociale i fine settimana alternati:
o il sabato o la domenica, dalle ore 9.00 circa alla sera quando lo dovrà riaccompagnare a casa della madre entro le ore 21 (dopo averlo fatto cenare); nel corso della settimana due pomeriggi infrasettimanali (da concordarsi), dall'uscita della scuola fino alle 21.00 (dopo averlo fatto cenare), in mancanza di accordo il martedì e il giovedì; nel momento in cui il padre avrà la disponibilità di un alloggio adeguato al pernotto del figlio:
i fine settimana alternati: dal sabato (all'uscita dalla scuola) alla domenica sera quando lo dovrà riaccompagnare a casa della madre entro le ore 21 (dopo averlo fatto cenare); nelle settimane in cui lo terrà nel weekend, un pomeriggio infrasettimanale (da concordarsi), dall'uscita della scuola fino alle 21.00 (dopo averlo fatto cenare), in mancanza di accordo il mercoledì; nelle altre settimane (in cui non trascorrerà il weekend col figlio) due pomeriggi infrasettimanali (da concordarsi), dall'uscita della scuola fino alle 21.00 (dopo averlo fatto cenare), in mancanza di accordo nelle giornate di martedì e giovedì; per sette giorni durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, iniziando dagli anni pari, ricomprendendovi Natale o Capodanno;
per tre giorni durante le vacanze pasquali, ad anni alterni ricomprendendovi la Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; nel periodo estivo, per 15 giorni, anche non consecutivi, da concordarsi entro il mese di aprile precedente;
con decorrenza dalla domanda, pone a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre, a titolo di contributo al mantenimento del figlio, la somma mensile di €.200,00 (duecento) annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat (da doversi versare entro il giorno 5 di ciascun mese;
pone a carico di entrambi il 50% delle spese straordinarie.
Premesso che per spese ordinarie si devono intendere tutte quelle necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita dei figli: quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona, nelle spese straordinarie si devono ricomprendere: le spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli:
a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a pagina 13 di 14 meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature);
b) campi scuola estivi, baby-sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza.
Spese straordinarie da concordare preventivamente:
Tutte le altre spese straordinarie andranno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi.
Modalità di rimborso delle spese straordinarie:
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa.
Dispone la vigilanza del servizio sociale per il periodo di anni due
Spese interamente compensate.
Si comunichi anche al servizio sociale competente.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della Prima sezione il 16.4.2025
Il Presidente estensore
Dr Bruno Perla
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