Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/04/2025, n. 2774 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2774 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro
Il giudice designato, dott. Elisa Tomassi, n funzione di Giudice del lavoro del
Tribunale di Napoli in esito all'udienza del 08/04/2025, secondo le modalità indicate dall'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9956/2024 Ruolo Generale Previdenza
TRA
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1
dall' Avv. Gennaro Orlando, elettivamente domiciliato come in atti
RICORRENTE
E
, in persona del Presidente legale Controparte_1 rappresentante pro tempore rapp.to e difeso dall'avv. Roberto Maisto, domiciliato come in atti
RESISTENTE oggetto: opposizione ATP
FATTO E DIRITTO
Con atto depositato il 24/04/2024 l'epigrafato ricorrente ha esposto di avere presentato all' in data 20/10/2021 domanda amministrativa al fine di vedersi CP_1
riconoscere il diritto a conseguire le provvidenze assistenziali previste dalla legge
118/71, previo accertamento dello stato di invalido civile;
di essere stato sottoposto a visita medica in data 29/03/2022, all'esito della quale la Commissione medica ha riconosciuto lo stesso invalido civile nella misura del 61%.; di possedere i requisiti reddituali e sanitari richiesti dalla legge per ottenere la prestazione assistenziale richiesta;
di avere proposto il giudizio di cognizione mediante accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 445/bis; che il CTU nominato, all'esito della visita
di avere depositato in data 04/04/2024 la dichiarazione di dissenso alle conclusioni del CTU.
Entro il termine legale, ed in particolare in data 24.04.2024, è stato depositato l'odierno ricorso, nel quale si contesta la relazione depositata dal CTU, in quanto manca la risposta specifica a tutti i rilievi mossi mediante le osservazioni inviate da parte istante al consulente nominato. Non è pertanto l'elaborato conforme ai dettami di cui all'art. 195 cpc e, tanto basta ad invocarne la nullità e, dunque la necessità della rinnovazione.
Tutto ciò premesso ha concluso chiedendo di “ 1) ACCERTARE E DICHIARARE l'
INVALIDITA'CIVILE tra il 74% ed il 99%; 2) per l'effetto CONDANNARE le convenute AMMINISTRAZIONI, in persona dei rispettivi rapp.ti p.t., come sopra indicati e domiciliati, per quanto di diritto, a corrispondere a favore dell'istante
Con l' MENSILE INVALIDITA', ex art. 13 legge cit;
e tanto a partire CP_2
dalla data della revisione amministrativa (20/10/2021), o comunque subordinatamente da quando ritenuto di diritto ed accertato in corso di causa, con maggiorazione degli interessi di mora, come per legge, quantificando ex art. 38
DL98/2011, convertito in L. 111/11, il valore complessivo della controversia determinato ex art. 13 cpc., fino ad € 26.000,00. 3) PROVVEDERE, come di giustizia, per le spese della procedura con attribuzione al sottoscritto difensore anticipatario per quanto concernono le spese, i diritti e gli onorari di difesa e con
l'aumento previsto per utilizzo di tecniche informatiche che agevolano la consultazione o la fruizione di atti e allegati nell'ambito del PCT ex art. 4 comma
1-bis D.M. 55/2014 e s.m.i., e con l'applicazione dei valori medi dei compensi previsti dal D.M. 55/2014 e s.m.i. (ex plurimus Cass. Civ. Ord. 27011/2017, Cass.
Civ. Ord. 33625/2021). S.J. Si chiede infine l'acquisizione del fascicolo d'ufficio in uno alla produzione di parte ricorrente relativo al procedimento, rg. n. 16971/2022 di accertamento tecnico preventivo (Trib. Napoli sez. Lavoro e Previdenza, G.U.
Dott. Tomassi)”.
L' , costituito, ha eccepito la declaratoria di inammissibilità della domanda per CP_1 violazione dell'art. 445 bis co. 6 c.p.c.; nel merito, l'insussistenza degli elementi
2 costitutivi del diritto per mancata prova dei fatti posti a fondamento della domanda;
infine, la prescrizione del diritto e dei ratei. Tutto ciò premesso, ha concluso chiedendo di “si dichiari inammissibile o in via gradata si rigetti l'avverso ricorso”.
In esito alla udienza cartolare come sopra indicata, la causa è stata decisa mediante la presente sentenza, della quale è stata disposta la comunicazione.
Preliminarmente va osservato che è infondata l'eccezione di tardività del ricorso, che è stato depositato entro il trentesimo giorno dalla presentazione del dissenso, risalendo quest'ultimo al 04.03.24 e il deposito del ricorso al 24.04.2024.
Inoltre, è infondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso.
Sulla base del contenuto della disposizione di cui all'art. 445 bis c.p.c., il legislatore si limita a richiedere che la dichiarazione di contestazione delle conclusioni del consulente tecnico di ufficio, depositata in cancelleria in esito alla fissazione del termine comunicata con decreto, venga integrata nel termine perentorio previsto, dalla specificazione dei motivi della contestazione, a sua volta contenuta nel ricorso introduttivo del giudizio.
È previsto in particolare che tale specificazione sia contenuta nel ricorso in parola a pena di inammissibilità; deve pertanto ritenersi che un ricorso inammissibile, sotto tale aspetto, è quello che non contenga affatto alcuna specificazione dei motivi della contestazione ovvero rechi l'indicazione di motivi assolutamente tautologici, tali da doversi ritenere tamquam non essent.
Nell'odierno ricorso parte ricorrente ha precisato - onde motivare la contestazione - che le patologie di cui soffre in parte non sono state valutate dal c.t.u. e in parte, pur valutate, non lo sarebbero state adeguatamente e ne ha specificato i motivi, per quanto si dirà.
Quanto al merito, la domanda è infondata poiché non ricorrono gli estremi di legge per il riconoscimento del diritto alla prestazione richiesta, unica nell'attuale sede successiva al dissenso (assegno di invalidità) che postula, come noto, la sussistenza del requisito sanitario rappresentato da una percentuale invalidante pari quanto meno al 74% dalla domanda amministrativa.
3 Nella fattispecie che occupa, in ordine ai requisiti sanitari, il C.T.U. nominato in sede di accertamento tecnico preventivo, ha appurato che il ricorrente è affetti dalle patologie così come descritte nella relazione di consulenza tecnica ed in particolare da quelle indicate in sede di conclusioni, vale a dire “broncopneumopatia cronica ostruttiva, deficit ventilatorio restrittivo, diabete mellito tipo 2, retinopatia diabetica, paralisi ostetrica braccio dx”.
Ha sostenuto che tali stati patologici, valutati alla luce delle tabelle per la determinazione del grado di invalidità civile in vigore alla data di presentazione della domanda amministrativa (D.M. Ministero della sanità del 25.7.80 ed a decorrere dal 12.3.92 D.M. Ministero Sanità del 5.2.92) nel rispetto dei criteri di determinazione delle percentuali di invalidità indicati negli artt. 3,4 e 5 del D.lgs. n.
508/88 o in precedenza dal D.M. 25.7.80 – relativi al calcolo in percentuale delle minorazioni concorrenti o coesistenti nonché alla valutazione della incidenza delle patologie diagnosticate sulle attitudini lavorative del soggetto e sulla eventuale attività lavorativa svolta, cagionano una invalidità del “68 %”.
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico sono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico di talché meritano di essere condivise da questo giudicante.
Il c.t.u. nella relazione ha precisato:
Nella fattispecie esaminata quindi la condizione respiratoria allo stato attuale è la risultante della condizione di un soggetto che è un fumatore per molto tempo, pertanto si comprende che tale patologia è dovuta solo all'eccesso di fumo e non ad altre cause che possano determinare processi infiammatori di natura asmatica delle aree polmonari. In tal caso si comprende la reversibilità del processo e pertanto l'attribuzione del codice 6407 bronchite asmatica cronica con percentuale fissa del 45%.
Agli atti non vi è nessuna prescrizione di ossigeno terapia, ma solo un certificato pneumologico che attesta una lieve dispnea da sforzi minimi.
Il periziato inoltre presenta una paralisi ostetrica braccio destro attestando una limitazione funzionale, dolenzia alla mobilità e motilità del braccio, che è causa della limitazione funzionale della flessione articolare, alla stessa può attribuirsi una percentuale di invalidità, in quanto può considerarsi patologia lievemente
4 grave e quindi attribuiamo una percentuale del 20%.
Il “diabete mellito tipo II insulinico con ipogligemizzanti orali, quindi misto”.
(…)La fattispecie esaminata allo stato, fortunatamente non manifesta le complicanze tipiche del Diabete (oculari, renali, micro e macroangiopatiche) causa di lesioni vascolari di natura invalidante.
Tale patologia secondo le tabelle Ministeriale del 1992 è applicabile al codice
9309 che prevede una percentuale del 41%-50% ma quando è insulinico- dipendente ossia almeno 3-4 insuline al giorno.
Nel caso del periziato trattasi di diabete misto insulinico con ipogligemizzanti orali quindi si può applicare una percentuale del 30%.
Devono essere superate le censure mosse nell'odierno giudizio che fa seguito all'espletamento dell'a.t.p., consistenti in particolare nel ritenere che, “immotivata ed apodittica, inspiegabilmente lesiva la completa omissione di tali affezioni, certificate in atti mediante osservazioni cliniche e strumentali, nella valutazione del complessivo quadro invalidante. Le affezioni del ricorrente andranno stimate complessivamente mediante l'utilizzo del calcolo riduzionistico, con una percentuale pari almeno al 80% di invalidità”.
Il c.t.u. nell'elaborato peritale ha specificato che “tenuto conto del grado e della natura delle infermità accertate, viste le infermità coesistenti delle patologie di cui il signor è affetto, valutata la loro incidenza sulla capacità lavorativa, Pt_1
eseguito il calcolo riduzionistico in applicazione della formula di Balthazard, le percentuali da considerare sono: 45% - 30% - 20% IT = IP1 + IP2 – (IP1 x IP2)
(0,45+ 0,30) – (0,45 x 0,30) = 0,61 (0,61+ 0,20) – (0,61 x 0,20) = 0,68”.
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico, confermate anche in fase di chiarimenti, sono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico di talché meritano di essere condivise da questo giudicante.
Devono essere superate le censure mosse nell'odierno giudizio che fa seguito all'espletamento dell'a.t.p.
In particolare, in seguito a nuova documentazione medica depositata da parte ricorrente in data 29.11.2024 relativa a visita medica risalente al 03.06.2024, chiesti chiarimenti al CTU nominato, quest'ultimo ha concluso ritenendo “di riconfermare tutto quanto espresso e scritto nella mia relazione peritale e ribadisco che al
5 momento al Sig. è invalido con riduzione della capacità lavorativa Parte_1
in misura del 68% a far data dalla presentazione della domanda in sede amministrativa. Di conseguenza non può beneficiare dell'assegno di invalidità civile (legge 118/71)”.
In particolare, il c.t.u. ha precisato:
L'avvocato contesta alcune incongruenze e carenze sulla relazione depositata e precisamente:
1) sul primo punto contesta: “Un primo motivo di dissenso riguarda, quindi, la errata valutazione della paresi brachiale a destra che, ai sensi del codice tabellare 7343 previsto specificamente per “paresi dell'arto superiore non dominante con deficit di forza lieve, prevede valori compresi tra 21 e 30%. Per cui, in mancanza di
specifici rilievi, si deve prevedere almeno la valutazione nel valore medio del 25%
e non arbitrariamente ridotta al 20% perchè trattasi, secondo il ctu, di deficit lieve.
Ma questa difesa ricorda a se stessa che è lo stesso codice a prevedere un deficit di
forza lieve.”
2) Tale patologia è stata ben valutata a pag. 6 della relazione in cui è stato scritto “Il periziato inoltre presenta una paresi ostetrica braccio destro attestando una
limitazione funzionale, dolenzia alla mobilità e motilità del braccio, che è causa
della limitazione funzionale della flessione articolare, alla stessa può attribuirsi
una percentuale di invalidità, in quanto può considerarsi patologia lievemente grave e quindi attribuiamo una percentuale del 20%.”
Il procuratore prevede il codice 7343 con valori tra il 21% e 30%, essendo deficit lieve come lui stesso scrive, le ho attribuito il 20% cosa mi contesta che dovevo
fare la media, ma se ha scritto anche lui è lo stesso codice a prevedere un deficit
lieve mi spiega perchè devo attribuire il 25% facendo la media? Il procuratore
deve leggere prima di replicare.
3) Secondo punto mi contesta il valore del 30% di invalidità al diabete mellito tipo 2 misto. Nella relazione dopo una ben dettagliata spiegazione inerente al diabete concludo scrivendo: “Tale patologia secondo le tabelle Ministeriale del 1992 è applicabile al codice 9309 che prevede una percentuale del 41%-50% ma quando è
insulinico-dipendente ossia almeno 3-4 insuline al giorno. Nel caso del periziato
trattasi di diabete misto insulinico con ipogligemizzanti orali quindi si può applicare una percentuale del 30%.”
6 (…)Si applica una percentuale dal 41% al 50% quando un soggetto effettua 3-4
insuline al giorno, essendo misto vuol dire che effettua una terapia con
ipogligemizzanti orali ed 1 insulina al giorno (se il diabete è solo con
iplogligemizzanti corrisponde al 25% essendo che il soggetto in esame effettua
anche 1 sola fiala di insulina al giorno il sottoscritto gli ha attribuito il 30%.
Per quanto attiene la retinopatia diabetica agli atti vi era un solo certificato oculistico datato 07.09.2022 che descrive una retinopatia diabetica non proliferante. L'avvocato nel ricorso in opposizione riporta tale certificato scrivendo retinopatia diabetica con puntini ma non continua a scrivere che il
certificato parla di retinopatia diabetica non proliferante. Ciò vuol significare che
il soggetto ha un visus ben corretto, talaltro il sottoscritto durante la visita ha
rilevato che il periziato presentava un visus nella norma.
3) Per quanto attiene al problema ortopedico che l'avvocato prevede una percentuale minima del 12% ma su che basi? Non risulta da nessuna parte che il
periziato presenta un problema a livello ortopedico, non vi è nessun certificato agli
atti, quello richiamato dal procuratore datato 27.10.2021 è una semplice RX
cervicale che non evidenzia nessuna problematica.
4) Per ultimo valutando la documentazione medica allegata al ricorso in
opposizione la visita cardiologica datata 23.05.2024 non prevede nessun problema
a livello cardiaco ma descrive “riferisce da qualche tempo toracoalgia con sudorazione, e l'elettrocardiogramma esito negativo.
Poi vi è una lettera di dimissione presso il P.O. del 03.06.2024 con Per_1
diagnosi dolore toracico non specificato con terapia di ticagrerol compresse, il
tutto non è rilevante a livello patologico.
Faccio presente che la documentazione allegata al ricorso in opposizione, appena descritta, risulta essere nella norma.
Si condivide pertanto quanto dal c.t.u. asserito in relazione al complesso morboso di cui è affetta parte ricorrente;
emerge dal contenuto della relazione peritale che il ctu ha dato conto delle motivazioni, poste a base della percentuale indicata, ritenute complete e coerenti, oltre che scientificamente ineccepibili.
Non sussistono, pertanto, i sufficienti elementi medico-legali previsti dalla legge per riconoscere il requisito sanitario posto a fondamento del diritto all'assegno di invalidità; né del resto, in presenza di range di attribuzione delle percentuali
7 invalidanti, a fronte della singole patologie individuate, sono state esposte motivazioni atte a sostenere, sul piano scientifico, la correttezza delle attribuzioni di percentuali invalidanti maggiori rispetto a quelle valutate dal c.t.u. in esito alla propria visita medico legale e all'esame della documentazione medica in atti.
Le affermazioni contenute in ricorso non sono state, pertanto, provate.
Quanto alle spese di giudizio, alla luce dell'attuale formulazione dell'art. 152 disp. att. c.p.c., applicabile nella fattispecie, parte ricorrente, stante la soccombenza e tenuto conto dell'avvenuta autocertificazione inerente la sussistenza a suo carico dei requisiti reddituali previsti ex lege sottoscritta dalla parte, la ricorrente può essere ritenuta esente dal relativo pagamento;
le spese del c.t.u. sono state poste a carico dell' , come da separati provvedimenti. CP_1
P.Q.M.
a) Rigetta la domanda e per l'effetto dichiara che il ricorrente di cui in epigrafe è persona per la quale non sussistono i requisiti medico legali per il riconoscimento dell'assegno d'invalidità, essendo stata accertata una invalidità pari al 68% a far data dalla revoca in sede amministrativa;
b) dichiara parte ricorrente non tenuta al pagamento delle spese di lite, ponendo quelle del c.t.u. nominato a carico dell' , come da separato decreto. CP_1
Si comunichi.
Napoli, 10/04/2025
Il giudice
Dr.Elisa Tomassi
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