Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 17/04/2025, n. 148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 148 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI
Il Tribunale di HI, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa
Ilaria Prozzo, all'udienza del 17/04/2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
a seguito di deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nella causa iscritta al n. 1169/2024;
TRA
rappresentato e difeso, per procura in calce al ricorso Parte_1 introduttivo, dall'avv. Vincenzo di Lorenzo;
RICORRENTE
E
(p.i. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t. sig. ; Controparte_2
RESISTENTE CONTUMACE
E
(p.i. ), in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_3 P.IVA_2
sig. ; CP_4
RESISTENTE CONTUMACE
E
(p.i. ), in persona del legale rappresentante NT P.IVA_3
p.t. sig.ra ; Controparte_6
RESISTENTE CONTUMACE
E
1
rappresentante p.t., rappresentato e difeso, per procura generale alle liti per Notaio del 22.03.2024, dagli avv.ti Roberta Del Sordo e Cristina Grappone;
Per_1
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 07.11.2024 il ricorrente deduceva di essere stato assunto il 19/10/2010 alle dipendenze della società con Controparte_3
mansioni di pasticcere, di essere poi passato alle dipendenze della società
[...]
e, successivamente, alle dipendenze della società Controparte_1
in forza di un trasferimento di azienda ex art. 2112 c.c. Il NT ricorrente deduceva di aver maturato, all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, differenze retributive per lavoro ordinario, ferie, rol, permessi, ratei di 13°
e 14° mensilità e trattamento di fine rapporto e, dedotta la responsabilità solidale delle società resistenti, formulava le seguenti conclusioni:
“1) - accertare e dichiarare, per le motivazioni di cui in premessa, che a decorrere dal 19.10.2010 e sino al 17.09.2024, nel corso dei distinti rapporti di lavoro intercorsi con le resistenti, il ricorrente ha ricevuto una retribuzione inferiore a quella dovutagli in base alle tabelle retributive allegate al ccnl di settore;
2)-per l'effetto, condannare le resistenti, in solido tra loro ovvero ognuna per quanto di propria ed esclusiva spettanza, al pronto ed immediato pagamento, in favore del ricorrente, e per le causali di cui in premessa, delle differenze retributive tra quanto corrisposto (da parte di ognuna ovvero per l'intero) in suo favore e quanto avrebbero dovuto corrispondere (da parte per ognuno ovvero per
l'intero) a fronte della quantità e qualità del lavoro svolto nel suddetto periodo e pari ad € 75,588,34 di cui € 23.651,39 a titolo di trattamento di fine rapporto, e già detratta la somma di € 2.800,00 richiesta in via autonoma e con rito monitorio, e relativa alla retribuzione portata dalle buste paga di Luglio e Agosto
2024 o di quella maggiore o minore che dovesse risultare di giustizia, con
2 interessi ex art. 1284, quarto comma, c. c. e rivalutazione monetaria come per legge;
3)-condannare in ogni caso ognuna delle società che ha operato nei mesi meglio evidenziati nell'allegato 15 le indebite ritenute evidenziate nelle buste paga rilasciate in favore del ricorrente, alla restituzione in favore di quest'ultimo delle somme trattenute e pari ad € 21.302,97 o di quella maggiore o minore che dovesse risultare di giustizia, con interessi ex art. 1284, quarto comma, c. c. e rivalutazione monetaria come per legge;
4)-condannare altresì le resistenti, in solido tra loro ovvero ognuna per quanto di propria ed esclusiva spettanza, alla regolarizzazione previdenziale della posizione del ricorrente rispetto a tutte le voci retribuite che gli verranno
CP_ riconosciute come dovute e mediante pagamento in favore dell di HI delle corrispondenti percentuali previste dalla legge;
5)-condannare, infine, i resistenti, in solido tra loro al pagamento delle competenze del giudizio da liquidarsi in favore del sottoscritto procuratore che dichiara di aver anticipato le prime e di non aver riscosso le seconde”.
1.2. La società resistenti, pur avendo regolarmente ricevuto la notifica del ricorso, non si costituivano in giudizio.
1.3. L' , costituitosi in giudizio, chiedeva di accertare la sussistenza del CP_7
proprio diritto ad ottenere dai datori di lavoro convenuti il pagamento della contribuzione evasa/omessa su retribuzioni ed emolumenti dovuti in relazione al rapporto di lavoro oltre sanzioni civili ed interessi, nei limiti della prescrizione quinquennale.
1.4. Disposta la sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa con pronuncia fuori udienza della sentenza.
***
2. Il ricorso è fondato e merita, pertanto, accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Il ricorrente è stato assunto alle dipendenze della società il Controparte_3
19/10/2010, con mansioni di pasticcere ed inquadramento nel livello 4 del CCNL
3 Panificatori (docc. 1 e 3 ric.). Il 6.4.2018 ha CP_8 Controparte_3 ceduto l'azienda o parte di essa alla società Controparte_1
(doc. 12 ric.) e il ricorrente è passato alle dipendenze di tale ultima società con decorrenza dal 01/05/2018 (docc. 3 e 17 ric.). Il 13.10.2021
[...] ha ceduto l'azienda o parte di essa alla società Controparte_1 CP_5
(doc. 11 ric.) e il ricorrente è passato alle dipendenze di tale ultima
[...]
società con decorrenza dal 01/11/2021(docc. 3, 9 e 17 ric.). Il rapporto di lavoro è cessato il 16/09/2024 a seguito delle dimissioni del ricorrente (docc. 2 e 4 ric.).
2.1. Tale essendo la sequenza dei fatti, come comprovata documentalmente, deve in via preliminare chiarirsi come nella specie trovi applicazione l'art. 2112 c.c. norma che prevede, a tutela dei diritti del lavoratore, non solo la continuazione del rapporto di lavoro con il cessionario, ma anche la conservazione di tutti i diritti che derivano dal rapporto di lavoro con il cedente e la responsabilità solidale di cedente e cessionario per tutti i crediti che il lavoratore vanta al momento della cessione. Che vi sia stato un trasferimento di azienda, con continuazione del rapporto di lavoro alle dipendenze delle varie società cessionarie, risulta anche dalle buste paga nelle quali viene sempre riportata come data di assunzione il
19/10/2010, ossia la data del primo contratto di lavoro stipulato con la società
Controparte_3
2.2. Non può, invece, ritenersi sussistente, né la fattispecie dell'unico centro di interesse economico, né quella dell'appalto tra Controparte_1
[... e in quanto non vi è prova della ricorrenza di tali NT
figure.
L'esistenza di rapporti di parentela tra gli amministratori e/o soci delle varie società non è elemento sufficiente per far ritenere esistente un unico centro di imputazione del rapporto. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “il collegamento economico-funzionale tra imprese gestite da società del medesimo gruppo non è, di per sé solo, sufficiente a far ritenere che gli obblighi inerenti ad un rapporto di lavoro subordinato, formalmente intercorso fra un lavoratore ed una di esse, si debbano estendere anche all'altra, a meno che non sussista una situazione che consenta di ravvisare
4 un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro. Tale situazione ricorre ogni volta vi sia una simulazione o una preordinazione in frode alla legge del frazionamento di un'unica attività fra i vari soggetti del collegamento economico- funzionale e ciò venga rivelato dai seguenti requisiti, il cui accertamento, rimesso al giudice del merito, è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato: a) unicità della struttura organizzativa e produttiva;
b) integrazione tra le attività esercitate dalle varie imprese del gruppo ed il correlativo interesse comune;
c) coordinamento tecnico ed amministrativo-finanziario tale da individuare un unico soggetto direttivo che faccia confluire le diverse attività delle singole imprese verso uno scopo comune;
d) utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa da parte delle varie società titolari delle distinte imprese, nel senso che la stessa sia svolta in modo indifferenziato e contemporaneamente in favore dei vari imprenditori” (Cass. civ. ord. n.
2014/2022).
Nel caso di specie, non vi è prova alcuna dell'unicità della struttura organizzativa e produttiva delle società resistenti, né dell'integrazione tra le loro attività, né della contemporanea utilizzazione da parte di tutte le società della prestazione lavorativa del ricorrente.
Quanto, invece, alla sussistenza di un contratto di appalto tra la società
[...]
e la società non vi è prova Controparte_1 NT
che tra le predette società sia stato stipulato un contratto di appalto e la circostanza che il pane consegnato dal ricorrente quando era alle dipendenze della società venisse prodotto dalla NT Controparte_1
non è univocamente indicativo della sussistenza di tale fattispecie negoziale.
***
3. Tanto premesso in ordine all'assetto dei rapporti tra tutti i soggetti coinvolti nella vicenda lavorativa oggetto del presente giudizio, va esaminata la domanda di condanna al pagamento delle differenze retributive, che deve ritenersi fondata. Il ricorrente ha dedotto di aver ricevuto una retribuzione inferiore rispetto a quella prevista dal CCNL applicato al rapporto di lavoro (CCNL per il personale dipendente da aziende di panificazione), di non aver ricevuto il pagamento
5 dell'indennità sostitutiva delle ferie, dei permessi e dei rol e di essere rimasto altresì creditore del trattamento di fine rapporto. Il ricorrente ha poi allegato di aver subito delle indebite trattenute mensili sulle buste paga, ammontanti a complessivi € 21.302,97. A fronte dell'allegazione del mancato adempimento dell'obbligo di corrispondere la retribuzione e le spettanze di fine rapporto nella misusra prevista dal ccnl, era onere delle società resistenti dare prova di aver regolarmente retribuito il ricorrente per l'attività lavorativa svolta. Tale prova non
è stata fornita nel presente giudizio, nel quale le società resistenti sono rimaste contumaci.
Ai fini della quantificazione dei crediti vantati dal ricorrente, può farsi riferimento agli analitici conteggi depositati, i quali sono stati correttamente elaborati secondo le ore di lavoro risultanti dalle buste paga, facendo applicazione dei parametri retributivi previsti dal CCNL per il personale dipendente da aziende di panificazione per il livello 4.
3.1. Tenuto conto di tali conteggi, il credito complessivamente maturato dal ricorrente è pari a € 99.691,32, di cui € 23.651,39 per trattamento di fine rapporto e € 21.302,97 per indebite trattenute operate in busta paga.
Considerato che
il ricorrente ha già richiesto in via monitoria il pagamento dell'importo di €
2.800,00, la somma ancora dovuta è di € 96.891,31.
3.2. Tenuta al pagamento della predetta somma è la società NT
, in quanto ultima cessionaria del rapporto di lavoro. Considerata, inoltre, la
[...]
responsabilità anche delle altre cessionarie ex art. 2112 c.c., Controparte_3
e vanno Controparte_1 NT
condannate, in solido tra loro, al pagamento in favore del ricorrente delle differenze retributive maturate dal 19/10/2010 al 30/04/2018 e pari a € 24.232,41, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma periodicamente rivalutata dalle singole scadenze al saldo ex art. 429 c.p.c.
e vanno Controparte_1 NT
condannate, in solido tra loro, al pagamento in favore del ricorrente delle differenze retributive maturate dal 01/05/2018 al 30/10/2021 e pari a € 14.742,81, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma periodicamente
6 rivalutata dalle singole scadenze al saldo ex art. 429 c.p.c. e versamento dei contributi sulle somme dovute dal 18/11/2019, poiché la prescrizione quinquennale del credito contributivo è stata interrotta dalla notifica del ricorso all' avvenuta il 18/11/2024. CP_7
va condannato al pagamento in favore del ricorrente delle NT
differenze retributive maturate dal 01/11/2021 al 16/09/2024 e del tfr pari a complessivi € 36.613,12, (di cui € 23.651,39 per trattamento di fine rapporto), oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma periodicamente rivalutata dalle singole scadenze al saldo ex art. 429 c.p.c. e versamento dei contributi. va altresì condannata, in solido con le società che hanno NT operato le indebite trattenute in busta paga, al pagamento di € 21.302,97, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma periodicamente rivalutata dalla data delle singole trattenute al saldo ex art. 429 c.p.c. e versamento dei contributi.
3.3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico delle società resistenti, in solido tra loro, nella misura liquidata in dispositivo, secondo le previsioni del D.M. n. 55/14 (cause di lavoro-scaglione da € 52.000,01 a €
260.000,00 con riduzione del 50%).
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_3 Controparte_1
e così provvede:
[...] NT accoglie il ricorso e per l'effetto:
- condanna e Controparte_3 CP_1 Controparte_1
in solido tra loro, al pagamento in favore del ricorrente NT
delle differenze retributive maturate dal 19/10/2010 al 30/04/2018 e pari a €
24.232,41, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma periodicamente rivalutata dalle singole scadenze al saldo ex art. 429 c.p.c.;
- condanna e in Controparte_1 NT
solido tra loro, al pagamento in favore del ricorrente delle differenze retributive
7 maturate dal 01/05/2018 al 30/10/2021 e pari a € 14.742,81, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma periodicamente rivalutata dalle singole scadenze al saldo ex art. 429 c.p.c. e versamento dei contributi sulle somme dovute dal 18/11/2019;
- condanna al pagamento in favore del ricorrente delle NT
differenze retributive maturate dal 01/11/2021 al 16/09/2024 e del tfr pari a complessivi € 36.613,12, (di cui € 23.651,39 per trattamento di fine rapporto), oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma periodicamente rivalutata dalle singole scadenze al saldo ex art. 429 c.p.c. e versamento dei contributi;
- condanna in solido con le società che hanno operato le NT indebite trattenute in busta paga, al pagamento di € 21.302,97, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma periodicamente rivalutata dalla data delle singole trattenute al saldo ex art. 429 c.p.c. e versamento dei contributi;
- condanna e CP_3 CP_3 Controparte_1
in solido tra loro, al rimborso in favore del ricorrente NT
delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 6.697,50 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, iva e cpa come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Vincenzo Di Lorenzo;
condanna e Controparte_3 Controparte_1
in solido tra loro, al rimborso in favore dell' delle NT CP_7 spese di lite, che si liquidano in complessivi € 6.697,50 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, iva e cpa se dovute come per legge.
Manda alla cancelleria per la comunicazione della presente sentenza alle parti costituite.
HI, 17/04/2025
Il giudice del lavoro dott.ssa Ilaria Prozzo
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