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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 24/11/2025, n. 2127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 2127 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
RG. 7838/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MONZA QUARTA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 7838/2024 R.G. vertente tra: (CF. ) nato a [...]ù) il Parte_1 C.F._1
15.11.1980, residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Sonia Casali ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Cusano Milanino (MI) Viale Pedretti n. 1, giusta procura in calce al ricorso e
(C.F.: nata in Ecuador in [...] Controparte_1 C.F._2
22.02.1979 RESISTENTE CONTUMACE e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza, Oggetto: scioglimento del matrimonio CONCLUSIONI Conclusioni per parte ricorrente:
“Pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile contratto da e Parte_1
in data 21.11.2014 in Cusano Milanino, trascritto nei registri di Stato Controparte_1
Civile del Comune di Cusano Milanino atto n. 20, parte I, Serie /, ordinandosi la relativa annotazione all'ufficio di stato civile, alle seguenti condizioni
1. I coniugi continueranno a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. Con il presente divorzio si dichiara di aver regolato tutti i rapporti economico/patrimoniali di dare/avere e per tali effetti i coniugi non avranno null'altro avere a che pretendere l'uno dall'altro.
3. Con vittoria di spese, diritti ed onorari” Ragioni di fatto e di diritto della decisione I. Con ricorso depositato in data 27.11.2024 dopo avere premesso di Parte_1 avere contratto matrimonio civile con in Cusano Milanino (MI) il Controparte_1 giorno 21.11.2014 (trascritto al n. 20, parte I dei registri dello Stato Civile del Comune di Cusano Milanino) e che dall'unione non sono nati figli, chiedeva pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio. All'udienza del giorno 29.04.2025 nessuno compariva per la resistente e il Giudice delegato rilevato il mancato Perfezionamento della notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza alla resistente, assegnava nuovo termine per eseguire la notifica e rinviava la causa all'udienza dell'11.9.2025. Con successivo decreto del 7.7.2025, su istanza del ricorrente, il giudice rimetteva il ricorrente in termini per eseguire la notifica e fissava nuova udienza per il 18.11.2025, tenutasi ex art. 127 ter cpc per effetto del decreto del 10.11.2025. A tale udienza il giudice, accertata la regolarità della notifica nei confronti della resistente, ne dichiarava la contumacia e, precisate dal difensore del ricorrente le conclusioni, trasmetteva gli atti al Collegio per la decisione. II. La domanda di divorzio è fondata. Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione giudiziale con sentenza n. 178/2024 emessa dal Tribunale di Monza in data 18.01.2024 e pubblicata il 22.01.2024 e passata in giudicato. Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Giudice delegato in sede di separazione non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza. Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015. Va dunque emessa la richiesta pronuncia. II. Non deve essere adottata alcuna ulteriore statuizione in mancanza di prole da tutelare e di istanze di carattere economico. III. Le spese di lite, giusta la mancata costituzione della resistente e la natura necessaria del giudizio sullo status, devono essere dichiarate irripetibili.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 nei confronti di con ricorso depositato in data 27.11.2024, così Controparte_1 provvede: I. Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 CP_1
a Cusano Milanino (MI) il giorno 21.11.2014 (trascritto al n. 20, parte I dei
[...] CP_1 registri dello Stato Civile del Comune di Cerro Maggiore); II. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Cusano Milanino, dopo il suo passaggio in giudicato, affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898. III. Dichiara irripetibili le spese del giudizio. Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 20 novembre 2025 Il Giudice estensore Camilla Filauro Il Presidente Carmen Arcellaschi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MONZA QUARTA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 7838/2024 R.G. vertente tra: (CF. ) nato a [...]ù) il Parte_1 C.F._1
15.11.1980, residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Sonia Casali ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Cusano Milanino (MI) Viale Pedretti n. 1, giusta procura in calce al ricorso e
(C.F.: nata in Ecuador in [...] Controparte_1 C.F._2
22.02.1979 RESISTENTE CONTUMACE e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza, Oggetto: scioglimento del matrimonio CONCLUSIONI Conclusioni per parte ricorrente:
“Pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile contratto da e Parte_1
in data 21.11.2014 in Cusano Milanino, trascritto nei registri di Stato Controparte_1
Civile del Comune di Cusano Milanino atto n. 20, parte I, Serie /, ordinandosi la relativa annotazione all'ufficio di stato civile, alle seguenti condizioni
1. I coniugi continueranno a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. Con il presente divorzio si dichiara di aver regolato tutti i rapporti economico/patrimoniali di dare/avere e per tali effetti i coniugi non avranno null'altro avere a che pretendere l'uno dall'altro.
3. Con vittoria di spese, diritti ed onorari” Ragioni di fatto e di diritto della decisione I. Con ricorso depositato in data 27.11.2024 dopo avere premesso di Parte_1 avere contratto matrimonio civile con in Cusano Milanino (MI) il Controparte_1 giorno 21.11.2014 (trascritto al n. 20, parte I dei registri dello Stato Civile del Comune di Cusano Milanino) e che dall'unione non sono nati figli, chiedeva pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio. All'udienza del giorno 29.04.2025 nessuno compariva per la resistente e il Giudice delegato rilevato il mancato Perfezionamento della notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza alla resistente, assegnava nuovo termine per eseguire la notifica e rinviava la causa all'udienza dell'11.9.2025. Con successivo decreto del 7.7.2025, su istanza del ricorrente, il giudice rimetteva il ricorrente in termini per eseguire la notifica e fissava nuova udienza per il 18.11.2025, tenutasi ex art. 127 ter cpc per effetto del decreto del 10.11.2025. A tale udienza il giudice, accertata la regolarità della notifica nei confronti della resistente, ne dichiarava la contumacia e, precisate dal difensore del ricorrente le conclusioni, trasmetteva gli atti al Collegio per la decisione. II. La domanda di divorzio è fondata. Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione giudiziale con sentenza n. 178/2024 emessa dal Tribunale di Monza in data 18.01.2024 e pubblicata il 22.01.2024 e passata in giudicato. Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Giudice delegato in sede di separazione non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza. Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015. Va dunque emessa la richiesta pronuncia. II. Non deve essere adottata alcuna ulteriore statuizione in mancanza di prole da tutelare e di istanze di carattere economico. III. Le spese di lite, giusta la mancata costituzione della resistente e la natura necessaria del giudizio sullo status, devono essere dichiarate irripetibili.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 nei confronti di con ricorso depositato in data 27.11.2024, così Controparte_1 provvede: I. Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 CP_1
a Cusano Milanino (MI) il giorno 21.11.2014 (trascritto al n. 20, parte I dei
[...] CP_1 registri dello Stato Civile del Comune di Cerro Maggiore); II. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Cusano Milanino, dopo il suo passaggio in giudicato, affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898. III. Dichiara irripetibili le spese del giudizio. Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 20 novembre 2025 Il Giudice estensore Camilla Filauro Il Presidente Carmen Arcellaschi