Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 28/05/2025, n. 89 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 89 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4341 /2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO VOLONTARIA GIURISDIZIONE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Sara Marzialetti Presidente dott.ssa Mariannunziata Taverna Giudice rel. dott.ssa Lucia Rocchi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento, iscritto al n. r.g. 4341 /2024 V.G., su ricorso congiunto ex art. 473 bis. 51 c.p.c., depositato in data 05/11/2024, da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Giorgio Parte_1 C.F._1
Molini, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo PEC del difensore, giusta procura in atti;
E
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Silvio Controparte_1 CodiceFiscale_2 ato p ifensore, giusta procura in atti;
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: Divorzio congiunto- Scioglimento matrimonio
Ragioni di fatto e di diritto
e coniugi per matrimonio contratto in Iasi (Romania) Parte_1 Controparte_1 il 05.02.2000, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 05.11.2024, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Pedaso, n.3, parte
II, serie C, anno 2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, anche in relazione ai loro figli, nato in data [...] Persona_1
1
“ 1) Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra e in Controparte_1 Parte_1 lasi (Romania) il 5/2/2000 (atto di matrimonio n. 137 del 5/2/2000), trascritto, per riassunto, dall'Ufficiale di stato civile del Comune di in data 28/2/2024. Parte_2
2) Dare atto che;
- la figlia minore è affidata ad entrambi i genitori, i quali, Persona_3 limitatamente alle decisioni riguardanti questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente;
- ella avrà residenza presso la casa famigliare sita in Pedaso, via
Manzoni, 21/f, con la madre;
- le decisioni di maggiore interesse per relative Persona_3 all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale della minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della stessa minore.
3) Dare atto che il sig. potrà vedere e tenere con sé la figlia nei tempi e secondo le Controparte_1 modalità che verranno prescelte dalla stessa.
4) Dare atto che il sig. si obbliga a corrispondere, entro il giorno 25 di ogni mese, Controparte_1 all'altro genitore un contributo al mantenimento della figlia pari ad € 250,00 (duecentocinquanta), da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat, mentre per quanto riguarda la disciplina delle spese straordinarie i coniugi si sottopongono alle disposizioni contenute nel protocollo di intesa tra il Tribunale di Fermo e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Fermo sottoscritto il 3/11/2021, a cui fanno espresso ed integrale rimando.
5) Dare atto che la sig.ra si obbliga a corrispondere, entro il giorno 25 di ogni mese, Parte_1 in favore del figlio la somma di € 300,00 (trecento). CP_2
6) Dare atto che la casa famigliare sita in Pedaso, via Manzoni, 21/f, è assegnata alla signora
[...]
, con tutti gli arredi. Parte_1
7) Dare atto che le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non aver nulla a pretendere
l'una dall'altra a titolo di assegno divorzile.
8) Dare atto che i coniugi si obbligano: - al pagamento nella misura del 50% ciascuno del mutuo contratto dagli stessi con atto del 4/2/2021 con , per cui mensilmente si suddivideranno sia l'importo della Controparte_3 relativa rata sia quello della polizza fidejussoria a garanzia del mutuo, pari a complessivi € 490,00; -
si obbliga a pagare quanto dovuto per il prestito personale contratto con Controparte_1 CP_3 cointestato ad entrambi i coniugi, con scadenza 25/9/2029, con rata mensile pari ad € 305,00; -
[...]
si obbliga a pagare il prestito personale contratto dalla stessa con Fiditalia, con rata mensile pari Parte_1 ad € 84,00; - si obbliga a pagare il prestito personale contratto dallo stesso con Findomestic Controparte_1
2 con rata mensile pari ad € 30,00; - si obbliga a pagare il prestito personale contratto dallo Controparte_1 stesso con FIN TIM, con rata mensile pari ad € 20,00.
9) Le spese legali relative alla presente procedura si compenseranno tra le parti.”
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p..
Il Tribunale dei Minorenni delle Marche, rilevata la pendenza del presente giudizio di divorzio, con provvedimento del 03.09.2024, ha dichiarato la propria incompetenza per materia in ordine al procedimento ex art. 330 c.c. e s.s., iscritto al n. R.G. n. 243/2023, pendente tra le odierne parti, e ha ordinato la trasmissione degli atti al giudice competente, ovvero al Tribunale di Fermo.
Il Giudice istruttore, a fronte della documentazione pervenuta in data 08.11.2024, con provvedimento emesso in pari data ha disposto la convocazione delle parti ai sensi dell'art. 473 bis. 51 c.p.c.
All'udienza del 05.12.2024, i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno dato atto dell'intervenuta archiviazione del procedimento, iscritto al 1896/2023 RG.N.R. presso il Tribunale di Fermo, nel quale risultava essere imputato per il reato di cui Controparte_1 all'art. 572, comma 2, c.p., nonché della revoca delle misure cautelari disposte nei suoi confronti.
Nella medesima udienza, ha ribadito la rinuncia - già svolta dinanzi al Parte_1
Tribunale per i Minorenni - alla domanda relativa alla pronuncia de potestate.
Le parti hanno, poi, istato nella concessione di un termine per il deposito della documentazione attestante gli esiti del procedimento penale anche al fine di chiarire a mezzo di note e documenti l'eventuale pendenza di un altro giudizio penale dinanzi alle autorità rumene.
Acquisita la documentazione presso la Procura della Repubblica, all'udienza del 20.02.2025, il Giudice istruttore, appurata la mancata prosecuzione del procedimento penale dinanzi all'autorità giudiziaria rumena che, a fronte del rilievo, da parte della Repubblica Parte_3 di Fermo del proprio difetto di giurisdizione, a sua volta, restituiva gli atti, declinando la propria giurisdizione, su richiesta delle parti, ha riservato la decisione al Collegio.
* * *
Preliminarmente deve essere affermata la giurisdizione del Tribunale adito quanto alla pronuncia sullo scioglimento del matrimonio, anche se le parti non sono cittadini italiani, in
3 applicazione dell'articolo 3 del Regolamento (Ce) del Consiglio n. 2201/2003 del 27 novembre
2003, che prevede tra i vari criteri per individuare il foro competente quello del territorio in cui si trova la residenza abituale dei coniugi.
Nel caso di specie le parti sono entrambe residenti in territorio italiano e pertanto sussiste la competenza giurisdizionale del presente Tribunale (cfr. certificato di stato di famiglia in atti).
Prima di esaminare le condizioni definite delle parti, la presenza, nella fattispecie considerata, di numerosi elementi di estraneità rispetto alle norme dello Stato, induce il Collegio ad alcune precisazioni in ordine all'efficacia, nel nostro ordinamento, di un vincolo coniugale contratto e registrato all'estero ed alla individuazione della legge applicabile al rapporto.
In primo luogo, occorre precisare che, il matrimonio celebrato all'estero dalle parti, entrambi cittadini stranieri ha piena rilevanza nel nostro ordinamento.
Ciò in applicazione dell'art. 28 l.n. 218/95 secondo il quale il matrimonio è valido, quanto alla forma, se è considerato tale dalla legge del luogo di celebrazione o dalla legge nazionale di almeno uno dei coniugi o dalla legge dello Stato di comune residenza in tale momento.
Dagli atti di causa non emergono elementi da cui desumere che il matrimonio celebrato in
Romania dai ricorrenti non sia pienamente valido nello Stato in cui fu celebrato.
Quanto alla legge applicabile al rapporto deve richiamarsi il criterio di collegamento contenuto nell'art. 31 l.n. 218/97 che sancisce, nell'ipotesi di scioglimento del matrimonio,
l'applicazione dalla legge nazionale comune dei coniugi al momento della domanda o in mancanza, dalla legge dello stato nel quale la vita matrimoniale risulta prevalentemente localizzata.
Il principio di nazionalità deve essere applicato nella fattispecie in esame in quanto i ricorrenti hanno entrambi cittadinanza rumena.
Conformemente a quanto statuito dal codice della famiglia, Capitolo VI, artt. 607-619, articoli relativi alla legislazione della Romania in materia di divorzio, può essere pronunciato il divorzio tra le parti.
Infatti, poiché la legge rumena prevede la possibilità di pronunciare direttamente il divorzio, tale istanza può essere accolta anche in mancanza di una pregressa pronuncia di separazione.
Il secondo comma dell'articolo 32, della legge n. 218/1995, prevede che possa essere applicata la legge italiana soltanto laddove la separazione e lo scioglimento del matrimonio non siano previsti dalla legge straniera.
4 Ad avviso del Collegio tale disposizione deve essere interpretata nel senso di riconoscere l'applicazione della legge italiana solo nelle ipotesi in cui lo scioglimento del vincolo matrimoniale non sia previsto in assoluto dalla legge straniera, non può invece ritenersi necessaria la previa separazione nel caso in cui la normativa applicabile preveda la possibilità del divorzio diretto.
Ciò in quanto la separazione personale non può ritenersi, istituto di “applicazione necessaria”, e ciò sia in considerazione della circostanza che il nostro stesso ordinamento prevede ipotesi di divorzio diretto (cfr. articolo 3 legge n.898/1970), sia in considerazione dei principi affermati dalla Suprema Corte in materia di delibazione di sentenze straniere di divorzio.
In particolare, la Corte di Cassazione ha affermato che: “La sentenza straniera di divorzio è contraria all'ordine pubblico italiano e non è, quindi, delibabile in Italia solo quando sia lesiva dei principi fondamentali ed irrinunciabili dell'ordinamento interno. Pertanto, con riguardo al principio, fondamentale ed irrinunciabile, stabilito nel nostro ordinamento per lo scioglimento del matrimonio, dell'irreversibile dissoluzione del vincolo, non può essere negata la delibazione della pronuncia del giudice straniero che abbia sciolto il matrimonio per mutuo consenso dei coniugi” (sent. del 18.10.1991 n. 11045; sent. n. 6975 del
25.7.1997).
La preventiva pronuncia di separazione non può considerarsi espressione di un principio fondamentale e irrinunciabile dell'ordinamento italiano, proprio in considerazione della circostanza che, seppure in limitate ipotesi, la stessa non è richiesta, come detto, quale necessario presupposto dello scioglimento del vincolo coniugale nella legislazione nazionale.
Con riferimento alla regolamentazione del divorzio, le parti, con riguardo alla minore
[...]
hanno concordamento istato nel suo affidamento condiviso e del collocamento Persona_2 prevalente della stessa presso la madre.
I coniugi hanno, inoltre, disciplinato gli incontri tra la minore e il padre e definito l'entità del contributo loro dovuto in favore dei figli, a titolo di mantenimento e la ripartito le spese straordinarie relative a Persona_2
Prima di vagliare le richieste congiunte formulate dai coniugi in ordine alla prole, è bene rilevare che l'art. 2 della Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, sulla competenza delle autorità e sulla legge applicabile in materia di protezione dei minori, resa esecutiva in Italia con legge 24 ottobre 1980, n.742. – a cui rimanda l'art. 42 della l.n. 218/1995 in materia di protezione dei minori- stabilisce che le autorità competenti ai sensi dell'articolo 1 - cioè le
5 autorità dello stato di residenza abituale di un minore - adottano le misure previste dalla loro legislazione interna, alle “legislazione stabilisce le condizioni di istituzione, modifica e cessazione di dette misure. Essa regola egualmente i loro fini sia per quel che concerne i rapporti fra il minore e le persone o istituzioni che lo hanno a carico, sia nei confronti dei terzi”.
Pertanto, rilevato che la minore ha propria residenza a Pedaso, deve ritenersi applicabile la legge italiana.
Quanto alla determinazione del contributo al mantenimento in favore della prole, l'articolo
45 della legge n.218/1995, stabilisce che le obbligazioni alimentari nella famiglia sono in ogni caso regolate dalla Convenzione dell'Aja del 2 ottobre 1973, sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari resa esecutiva con legge 24 ottobre 1980, n.745.
Ai sensi dell'articolo 4 della Convenzione da ultimo citata “La legge interna della residenza abituale del creditore degli alimenti regola le obbligazioni alimentari di cui all'articolo 1”.
Dunque, in ragione dell'attuale residenza dei genitori (creditori alimentari) - deve ritenersi applicabile la legge italiana.
Ebbene, tanto premesso in punto di diritto, il Collegio, tenuto conto degli esiti del vari procedimenti che hanno interessato il nucleo familiare, in sede sia civile, sia penale, valutata la rispondenza delle condizioni definite dalle parti ai bisogni e alle esigenze dei figli – ragione per la quale non si è ritenuto necessario procedere all'ascolto della minore (art. 473 bis, 4 c.p.c.), né sussistenti i presupposti per l'ulteriore istruzione di un procedimento de potestate - e la loro non contrarietà agli interessi della prole, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M
.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
❖ dichiara, lo scioglimento del matrimonio contratto in data 05.02.2000 a Iasi
(Romani) tra e trascritto nel registro degli atti dello Parte_1 Controparte_1
Stato Civile del Comune di Pedaso al n. 3, Parte II, Serie C, Anno 2024;
❖ omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
6 ❖ prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
❖ compensa le spese di lite;
❖ manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pedaso per le annotazioni e gli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Fermo, nella Camera di Consiglio del Tribunale, in data 15.05.2025
Il Presidente
dott.ssa Sara Marzialetti
Il Giudice est. dott.ssa Mariannunziata Taverna
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