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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 25/09/2025, n. 1344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1344 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
Terza Sezione Civile
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
- Dott. Salvatore GRILLO Presidente
- Dott. Paola BARRACCHIA Consigliere
- Dott. Antonello VITALE Consigliere rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine 756 dell'anno 2024, avverso la sentenza n. 863/2024 emessa e pubblicata dal Tribunale di Trani in data 15.05.2024
TRA
con sede legale e direzione corrente in Bologna (BO) alla Via Parte_1
Stalingrado, 45 (C.F. ; P. IVA ), in persona del suo procuratore ad negotia P.IVA_1 P.IVA_2
Dott. , elettivamente domiciliata in Bari (BA) alla Via Nicolai, 177 presso lo studio Parte_2 dell'Avv. Lorenzo Pirolo che la rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. , (C.F. ), CP C.F._1 _2 C.F._2 [...]
(C.F. ), elettivamente domiciliati in Grumo Appula (BA) alla Piazza della CP_3 C.F._3
Libertà, 15 presso lo studio dell'Avv. Michael Gisonda che li rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLATI
Nonché CONTRO
(C.F. ) Controparte_4 C.F._4
APPELLATO NON COSTITUITO
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta, in sostituzione dell'udienza collegiale del
9.07.2025, che qui devono intendersi riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione del 26 aprile 2016 ritualmente notificato, e CP _2 [...]
convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Trani, la in persona CP_3 Parte_1 del suo legale pro tempore e a , al fine di sentirli condannare al risarcimento di tutti i Controparte_4 danni patiti in seguito al sinistro stradale verificatosi il 25/9/2014.
A fondamento della propria pretesa risarcitoria gli attori deducevano che “il 25.09.2014 verso le ore
15:00 circa, in agro di Grumo Appula (BA), il sig. alla guida del motociclo Piaggio Vespa 150 CP targato DE07442, proveniente dal lato di Cassano delle Murge e diretto verso Mellitto, percorreva la S.P.
n. 97, allorquando lo stesso, giunto in prossimità del km 8+800 della predetta S.P. 97, per evitare un
Pagina 1 cane che attraversava la carreggiata, perdeva il controllo del proprio mezzo che scivolava al suolo strisciando in avanti verso il centro della careggiata [….] dal senso di marcia della predetta S.P. n. 97 opposto a quello percorso dal motociclo Piaggio Vespa 150 targato DE07442 condotto dal sig. CP
sopraggiungeva, alla velocità di circa 95 km/h, l'autoveicolo Mercedes colore nero targato CM196AT
[...] condotto e di proprietà del sig. il cui conducente, in uscita dalla curva che si immette sul Parte_3 breve rettilineo, poiché non manteneva la propria destra e per effetto della sua elevata velocità di marcia, intercettava la traiettoria del sopraggiungente motociclo Piaggio Vespa 150 targato DE07442 colpendolo con il proprio settore anteriore ed angolare di sinistra agganciandolo e trascinandolo all'indietro verso la destra della carreggiata, dove si arrestavano entrambi”; che a seguito dell'impatto il sig. CP veniva trasportato e ricoverato presso l'Ospedale Miulli di Acquaviva delle Fonti (BA), ove veniva ricoverato con diagnosi di “Politrauma della strada con amputazione totale di gamba a dx. Per_1 ematoma in scavo pelvico, diastasi della sinfisi pubica e della sincondrosi sacro-iliaca dx”.
Pertanto, gli attori chiedevano all'adito Tribunale: “in via principale, accertare e dichiarare che il sinistro stradale per cui è causa si è verificato – ex art. 2054, primo comma, - per fatto e colpa esclusiva del sig.
, conducente e proprietario dell'autoveicolo Mercedes targato CM196AT; in via Controparte_4 subordinata, accertare e dichiarare che il sinistro stradale per cui si controverte si è verificato per fatto e colpa concorrente – ex art. 2054, secondo comma, c.c. – sia del sig. , conducente e Controparte_4 proprietario dell'autoveicolo Mercedes targato CM196AT, che del Sig. conducente e CP proprietario del motociclo Piaggio Vespa 150 targato DE07442; - condannare per l'effetto la
[...]
in persona del suo legale rappresentante pro tempre, al pagamento in favore del sig. CP_5
– a titolo di risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non dallo stesso subiti di qualsiasi CP natura e specie, ossia danno biologico permanente, danno da lesione della cenestesi lavorativa, danno patrimoniale per le spese di cura già sostenute e di quelle future, danno patrimoniale da incapacità permanente, inteso anche come danno <>, danno patrimoniale da inabilità temporanea parziale, danno morale – di quella somma che sarà determinata in corso di causa a seguito di C.T.U. contabile e medico legale, così come richiesta nella presente narrativa e per la cui ammissione si insiste sin d'ora, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal giorno della domanda sino all'effettivo soddisfo;
- sempre per l'effetto condannare la in persona del suo Controparte_5 legale rappresentante protempore, al pagamento in favore delle signore e – _2 Controparte_3 in qualità di coniuge la prima e di figlia la seconda e comunque di prossimi congiunti del Sig. CP
– a titolo di risarcimento iure proprio del danno non patrimoniale subito dalle stesse, di qualsiasi natura e specie, ossia danno morale iure proprio di quella somma che sarà ritenuta di giustizia ex art. 1226 c.c. oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro all'effettivo soddisfo;
- con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre accessori fiscali come per legge, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori, anticipatari”.
Costituendosi in giudizio la contestava ogni avversa pretesa in quanto Parte_1 infondata in fatto e in diritto e, prendendo atto delle assunzioni attoree secondo le quali l'invasione della corsia opposta era stata causata da un cane GI, chiedeva: in via preliminare, di essere autorizzata alla chiamata in causa della ASL di Bari così da essere tenuta indenne, garantita e Parte_4 manlevata da un eventuale accoglimento anche parziale della domanda degli attori;
nel merito, il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto e in diritto;
con vittoria di spese di giudizio.
non si costituiva in giudizio. Controparte_4
Pagina 2 Si costituiva in giudizio la terza chiamata in causa e chiedeva: - in via preliminare, il Pt_5 differimento della prima udienza per la chiamata in causa del terzo la Controparte_6 declaratoria di litispendenza con il giudizio R.G. n. 18372/2015 pendente dinanzi al Tribunale per connessione soggettiva e oggettiva;
l'accoglimento dell'eccezione di incompetenza del Tribunale di Trani, per essere competente il Tribunale di Bari;
di accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell' essendo semmai processualmente legittimato, o sostanzialmente titolato, il Pt_5 Controparte_6
; nel merito, di accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva o concorrente di nella
[...] CP causazione del sinistro e per l'effetto di condannare quest'ultimo in solido con la al Parte_1 pagamento di tutti i danni di cui alla pretesa risarcitoria attorea;
in via subordinata, nell'ipotesi di accertamento della colpa del randagismo quale causa del sinistro, di accertare e dichiarare la responsabilità del nella determinazione dell'evento sinistro e nella produzione Controparte_6 dei danni lamentati dagli attori e, per l'effetto, di condannare l'ente comunale al risarcimento dei danni;
nell'ipotesi di ascrivibilità della responsabilità dell'occorso all' , di liquidare il danno dovuto sulla Pt_5 scorta di elementi di corresponsabilità con le altre parti in causa;
in ogni caso con vittoria di spese di giudizio.
Autorizzata la chiamata in causa del , l'ente comunale si costituiva in giudizio e Controparte_6 chiedeva di dichiararsi il difetto di legittimazione passiva;
di accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva di o concorrente di nella causazione del sinistro;
e, nella Controparte_4 CP denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda risarcitoria formulata, di accertare e dichiarare l'insussistenza di responsabilità in suo capo e, per l'effetto, di limitare la condanna nei soli confronti dell' ; in ogni caso di condannare l' a rifondere il di tutte Pt_5 Pt_5 Controparte_6 le spese di giudizio.
Con ordinanza del 22.11.2018, il Tribunale di Trani pur ritenendo che ricorresse l'ipotesi di litispendenza accertando l'identità delle cause per parti, petitum e causa petendi tra il presente giudizio e quello pendente dinanzi al Tribunale di Bari, non rendeva la correlata dichiarazione, “in considerazione dei diversi stati delle due cause, di istruttoria già avanzata della controversia pendente dinanzi al Tribunale di
Bari e di istruttoria ineunte ..”; disponeva quindi la separazione dei due giudizi, ritenendo che “debba provvedersi ai sensi dell'art. 39, primo comma, c.p.c ….”.
La Compagnia assicurativa contestava la predetta ordinanza ritenendola errata ed illegittima con particolare riferimento alla parte in cui veniva disposta la separazione e/o stralcio delle posizioni della Pt_6
e del con successiva “cancellazioni delle cause dal ruolo”, con riserva di
[...] Controparte_6 ogni impugnativa di legge.
Espletata l'istruttoria attraverso CTU tecnico-ricostruttiva, CTU medica, prova testimoniale e acquisizione documentale, all'udienza del 22/2/2024 la causa veniva trattenuta per la decisione.
Gli attori, con la comparsa conclusionale, formulavano dichiarazione di rinuncia ad alcuni capi della domanda, ed, in particolare: “a chiedere ed ottenere il risarcimento sia della inabilità temporanea che delle spese di cura, di riabilitazione e per gli apparecchi protesici in quanto tali pregiudizi sono stati integralmente ristorati dall' […] il risarcimento del danno patrimoniale da perdita della capacità CP_7 lavorativa […]; [..] il risarcimento del danno biologico permanente (D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, art.
13) in quanto tale importo è stato liquidato in forma di rendita, il tutto alla luce della comunicazione del
26.06.206 inviata dall . CP_7
Con sentenza n. 863/2024 il Tribunale di Trani affermando “l'operatività del meccanismo presuntivo di cui all'art. 2054, comma 2, cod. civ., atteso che, se da un lato è emersa la riconducibilità del sinistro
Pagina 3 alla condotta colposa di entrambi i conducenti, dall'altro non è stato possibile accertare in concreto
l'esatto grado delle condotte e delle colpe e dunque la loro specifica misura nella produzione dell'evento dannoso, né avendo nessuna delle parti (e, per quel che rileva, gli attori) superato la presunzione di colpa concorrente ivi prevista” così statuiva:
- “1. dichiara la cessazione della materia del contendere su parte della domanda attorea, nei termini e per le ragioni chiarite in motivazione;
- 2. accoglie parzialmente la domanda in relazione ai residui profili di interesse, per le ragioni di cui in parte motiva e, per l'effetto, accertata la responsabilità concorrente del e del CP
nella causazione del sinistro per cui è causa, condanna la Controparte_4 Controparte_5
in persona del legale rappresentante pro tempore, quale compagnia assicuratrice del
[...] responsabile civile, al risarcimento del danno non patrimoniale patito dagli attori, secondo la seguente liquidazione: euro 91.871,00 in favore di euro 27.514,88 in favore di CP
; euro 21.667,33 in favore di;
oltre a interessi legali dalla domanda _2 Controparte_3 al soddisfo;
-
3. rigetta, per ogni altro aspetto, la domanda attorea;
-
4. compensa le spese di lite tra e i convenuti, per le ragioni indicate in motivazione;
CP
-
5. condanna e la , in solido tra loro, a rimborsare le spese Controparte_4 Controparte_5 di lite in favore e , che liquida nella somma di euro 363,00 per _2 Controparte_3 esborsi (esclusa la “quota” del Regina ed euro 17.000,00 per compenso professionale al CP difensore, oltre r.f.s.g. e accessori ove dovuti come per legge.
- 6. pone definitivamente le spese delle CTU, nella misura già liquidata in corso di causa, per il 75%
a carico dei convenuti in solido e per il 25% a carico dell'attore . CP
Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello la chiedendo in via Controparte_5 preliminare la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza ai sensi dell'art. 283 c.p.c.; nel merito, la riforma integrale della sentenza, con declaratoria di relativa nullità, o di annullabilità, o comunque di inefficacia nei confronti di essa appellante, chiedendo
- “In via preliminare, per quanto premesso, in virtù della declaratoria di litispendenza del giudizio
R.G. 2745/2016 innanzi il Tribunale di Trani con quello R.G. 18372/2015 innanzi il Tribunale di
Bari e di cui all'ordinanza del 22.11.2018 emessa nello stesso giudizio di Primo Grado R.G.
2745/2016, ai sensi dell'art. 39 c.p.c. accertare e dichiarare illegittimi ed invalidi tutti gli atti e provvedimenti posti in essere nel medesimo giudizio successivamente a tale ordinanza, in virtù della mancata cancellazione della causa con tutti i conseguenti provvedimenti di cui all'art. 39
c.p.c.; in virtù di tanto, riformare integralmente la Sentenza n. 863/2024 oggetto del presente appello, dichiarandone l'illegittimità e/o invalidità e/o nullità, con ogni relativa conseguenza di legge, anche in merito alle spese di giudizio;
- in subordine ma sempre in via preliminare, accertare e dichiarare l'illegittimità, invalidità, nullità, annullabilità e/o infondatezza della Sentenza n. 863/2024, in virtù della violazione dei limiti e prescrizioni imposte ex art. 112 e 115 c.p.c.– attesa la mancata acquisizione e valutazione dei fascicoli documentali di parte – con tutte le relative conseguenze di legge;
- in subordine, per quanto predetto, dichiarare nulla la relazione peritale del CTU Persona_2 effettuata nel giudizio di primo grado e/o disporre la rinnovazione della CTU tecnica con altro
Consulente Tecnico esperto di cognizioni cinematiche ed ergonometriche;
Pagina 4 - nel merito, accertare e dichiarare, per le suesposte ragioni, l'infondatezza ed illegittimità delle circostanze asserite da parte dei Sig.ri , e –attori in CP _2 Controparte_3 primo grado, poiché infondate, non provate, illegittime, generiche e sfornite di prova nell'an e nel quantum debeatur in violazione dell'art. 2697 c.c. nonché dell'art. 2054 c.c. e, di conseguenza, respingere la domanda ex adverso formulata nei confronti della e del Sig. Parte_1
sia per quanto all'an, sia relativamente al quantum debeatur;
Controparte_4
- in subordine, per quanto dedotto voglia in ogni caso condannare la Parte_7 in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, nella sua qualità di Ente preposto sul territorio ove si verificava il sinistro de quo, ai sensi dell'art. 6 della Legge Regionale 12/95, a tenere indenne, garantire e manlevare la da qualsivoglia effetto Parte_1 sfavorevole che dovesse alla stessa derivare – anche ai sensi dell'art. 2043 c.c. ed eventualmente ai sensi dell'art. 2055 c.c. - da un eventuale accoglimento, anche parziale, delle domande degli attori in Primo Grado, eventualmente condannando direttamente la medesima predetta
[...]
in persona come innanzi e nella predetta sua qualità, al pagamento di Parte_7 qualsivoglia importo e/o esborso dovuto agli odierni attori e scaturente dalle circostanze innanzi evidenziate;
- in ulteriore subordine ed in ogni caso, per quanto innanzi dedotto, eventualmente anche ai sensi dell'art. 2054 c.c., contenere e limitare l'importo dovuto alla parte attrice in Primo , nella Pt_8 misura complessiva già corrisposta dall' come innanzi precisato, così rigettando ogni CP_7 ulteriore richiesta risarcitoria;
- conseguentemente ed in ogni caso, ordinare ai Sig.ri , e , CP _2 Controparte_3 la restituzione in favore della di tutte le somme ed importi da Parte_1 quest'ultima eventualmente corrisposti in favore degli stessi, a qualsiasi diritto titolo e/o ragione
e scaturenti dalla Sentenza N. 863/2024 (R.G. 2745/2016) emessa dal Tribunale di Trani, maggiorata di interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di pagamento sino al dì del soddisfo, come per legge;
- sempre conseguentemente, ordinare ai Sig.ri , e ovvero CP _2 Controparte_3 al loro difensore e legale procuratore e/o quale eventuale distrattario, anche in solido tra loro, la restituzione in favore della di tutte le somme, ed importi da Parte_1 quest'ultima agli stessi corrisposti a titolo di spese di giudizio di primo grado, compresi i relativi oneri accessori e fiscali, scaturenti dalla Sentenza N. 863/2024 (R.G. 2745/2016) emessa dal
Tribunale di Trani, maggiorati di interessi legali e rivalutazione monetaria sino al dì del soddisfo, come per legge;
- in ogni caso, ai sensi dell'art. 346 c.p.c., accogliere le eccezioni e/o richieste tutte spiegate dalla nell'ambito del giudizio di primo grado, qui da intendersi Parte_1 integralmente reiterate;
- condannare i Sig.ri , e , ovvero chi tenutovi per legge, al CP _2 Controparte_3 rimborso di tutte le spese ed onorari sia del giudizio di primo grado e sia del presente giudizio di appello, in favore della . Parte_1
Con il primo motivo di gravame l'appellante ha eccepito ai sensi dell'art. 360 n. 4 c.p.c. la nullità assoluta ed insanabile della sentenza per violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa ex art. 101 c.p.c. e 24 Cost., nonché l' “error in procedendo ex artt. 112 e 115 c.p.c. – mancata acquisizione e valutazione dei fascicoli documentali di parte”
Pagina 5 per aver il Tribunale di Trani pubblicato la sentenza in data 15/5/2024, solo due giorni dopo lo scadere dei termini ex art. 190 c.p.c.; è stato al riguardo rilevato che in data 17/5/2024 veniva inserita nel fascicolo telematico della competente Cancelleria, la voce “INSERITA ANNOTAZIONE (NO FAC PARTE)”; ed ancora di aver appreso il successivo 20/5/2024 che i fascicoli erano ancora in possesso del CTU medico, il quale provvedeva a depositarli solo il 27/5/2024.
Con il secondo motivo di doglianza, giusta riserva di appello ex art. 340 c.p.c. formulata all'udienza del
14/3/2019, la contestando ed impugnando l'ordinanza del 22/11/2018 del Tribunale di Trani, Parte_1 ha eccepito la violazione dell'art. 39 c.p.c., per non aver dichiarato la litispendenza, pur essendovi identità di parti, petitum e causa petendi e disposto con ordinanza la cancellazione della causa dal ruolo.
L'appellante ha contestato altresì il contenuto del provvedimento per le seguenti ragioni:
1) erroneità nella parte in cui si affermava che vi erano “due cause attualmente riunite” e non veniva specificato di quali cause si disponeva la cancellazione;
2) erroneità della valutazione del Tribunale nell'aver ritenuto di non poter provvedere in quanto le cause pendenti dinanzi al Tribunale di Trani e al Tribunale di Trani erano in due stati diversi, pur dovendo considerare che la litispendenza può essere dichiarata “in qualunque stato e grado del processo”;
3) violazione del principio del ne bis in idem essendosi creato un duplice giudicato da parte degli anzidetti Tribunali aditi.
Con il terzo motivo di appello, la Compagnia assicurativa ha contestato la sentenza nella parte in cui ha ritenuto operativo il meccanismo presuntivo della pari responsabilità ex art. 2054, comma 2, c.p.c.
Secondo la prospettiva difensiva dell'appellante, la ricostruzione del sinistro emersa nel corso dell'istruttoria avrebbe dovuto condurre il Tribunale di Trani ad accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva di nella relativa causazione. CP
A tal proposito, l' ha contestato le risultanze della CTU, sostenendo che il perito Controparte_5 incaricato avrebbe rilevato la velocità del in assenza: - della conoscenza della velocità del CP_4 motociclo condotto dal;
- della visione o esame dell'autovettura Mercedes e dei danni CP effettivamente riportati;
- di tracce di entrambi i veicoli sul manto stradale;
- di elementi determinativi del punto esatto in cui il motociclo invadeva la corsia opposta;
- del punto di collisione dei due veicoli.
Con il quarto motivo di gravame, la compagnia assicurativa ha contestato la parte motiva e dispositiva della sentenza in cui il Giudice di prime cure ha accertato in favore del il danno morale, CP autonomamente apprezzato rispetto al danno biologico e a quello dinamico-relazionale, nella misura equitativa del 50% del danno biologico.
In particolare è stato sostenuto che, quanto ritenuto dal Tribunale di Trani al riguardo, e che “Nel caso di specie può senza dubbio esser riconosciuto il ristoro del danno morale in senso stretto (il cd. patema
d'animo), dovendo ritenersi raggiunta la prova presuntiva dello stesso, alla luce delle allegazioni della parte (che ha descritto nell'atto introduttivo l'iter clinico patito dal ) e della documentazione CP medica in atti, dovendo tale danno ritenersi correlato alla natura stessa delle lesioni subite (“Grave politrauma delle strada: Frattura di bacino + frattura femore sin + amputazione gamba dx + deiscenza ferita moncone di amputazione a dx”) nonchè agli interventi effettuati (“stabilizzazione frattura del bacino
e sintesi frattura femore sinistro”; “intervento di riduzione e sintesi frattura con chiodo endomidollare e fissare esterno di bacino”), comportava una indebita duplicazione del danno, dovendosi tenere nella specie conto della natura onnicomprensiva del danno non patrimoniale, ed in particolare non essendo da parte del danneggiato fornite allegazioni comprovanti l'eccezionalità e la straordinarietà delle sofferenze
Pagina 6 patite rispetto alla lesioni lamentate “trattandosi di conseguenze già considerate nella liquidazione tabellare del danno”.
Con il quinto motivo di appello l'appellante ha contestato il riconoscimento degli “interessi legali dalla domanda sino al soddisfo” in favore di CP in quanto incoerente con la parte motiva, ritenuta corretta dalla difesa dell'appellante, in cui il Giudice di prime cure ha affermato che “gli importi suddetti liquidati per danni fisici, quantificati alla data odierna ed avente natura di debito di valore, non andranno rivalutati in quanto già espressi in valori monetari attuali.
Né su tale somma potranno esser riconosciuti interessi legali (c.d. “compensativi”), pur richiesti dall'attore, in quanto lo stesso non ha provato un nocumento finanziario (lucro cessante) subito a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento, dovendosi escludere qualsivoglia automatismo nel riconoscimento di tale tipo di pregiudizio (cfr., Cass. civ. sez. III,
13/07/2018, n.18564) e non potendosi escludere che la stessa somma, ove fosse stata resa tempestivamente disponibile, sarebbe stata destinata ad impieghi non produttivi di un maggior guadagno. In mancanza di prova, dunque, deve ritenersi che la somma spettante a titolo risarcitorio ricomprenda il danno causato dal ritardato pagamento dell'equivalente monetario (cfr. Cass., sez. III,
12.2.2010, n. 3355). Dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo, invece, sulle somme liquidate a titolo di danno non patrimoniale, vanno corrisposti gli interessi legali, in applicazione del principio di cui all'art. 1282 c.civ.”.
Con il sesto motivo di doglianza, l'appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui ha accertato e liquidato in favore di e il danno morale patito in conseguenza delle gravi _2 Controparte_3 lesioni subite da e tanto per mancanza di prova a sostegno, e con particolare riferimento al CP rapporto con il danneggiato.
Con il settimo motivo di doglianza l' ha impugnato il dispositivo della sentenza nella Controparte_5 parte inerente il riconoscimento degli “interessi legali dalla domanda sino al soddisfo” in favore di CP_8
,
[...] Controparte_3
in quanto incoerente con la parte motiva, ritenuta corretta dalla difesa dell'appellante, in cui il Tribunale di Trani ha affermato che detti importi riconosciuti “quantificati alla data odierna ed aventi natura di debito di valore, non andranno rivalutati in quanto già espresso in valori monetari attuali, essendosi fatto riferimento non già alla Tabella vigente al momento della guarigione ma a quella operante alla data della presente pronuncia. Né su tale somma potranno esser riconosciuti interessi (c.d. “compensativi”), per le medesime argomentazioni già formulate con riguardo al sig. mentre possono riconoscersi gli CP interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo, in applicazione del principio di cui all'art. 1282 cod.civ.”.
Con l'ottavo e ultimo motivo di gravame l' ha reiterato la richiesta di manleva e Controparte_5 garanzia da parte della , Pt_5 alla luce dell'assunto degli attori di primo grado, secondo cui l'invasione della corsia opposta da parte di sia stata causata dalla presenza di un cane GI che avrebbe invaso la sede stradale CP percorsa.
Si sono costituiti in giudizio e e hanno chiesto il rigetto del CP _2 Controparte_3 gravame in quanto infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, la conferma della sentenza gravata;
con vittoria di spese di giudizio.
non si è costituito in giudizio. Controparte_4
Pagina 7 Con ordinanza del 11/11/2024, è stata dalla Corte rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva presentata dall'appellante, dichiarandola inammissibile, per esser con la stessa state meramente reiterate le motivazioni addotte nel sub procedimento di inibitoria 756-1/2024, già conclusosi con un rigetto, giusto accertamento dell'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 283, II comma, c.p.c..
All'udienza del 9/7/2025, sulle conclusioni come precisate dalle parti, la causa è stata riservata per la decisione ai sensi e per gli effetti dell'art. 281 sexies c.p.c.
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L'appello deve ritenersi parzialmente fondato, e va accolto per quanto di ragione nei termini appresso indicati, con le conseguenze di legge in materia di spese.
Sulla valutazione dei fascicoli documentali di parte
Preliminarmente occorre rigettare l'eccezione di nullità della sentenza per violazione dei principi di disponibilità delle prove, del contraddittorio e di difesa ex artt. 112 e 115 c.p.c., 101 c.p.c. e 24 Cost.
Si osserva al riguardo che la circostanza che il fascicolo cartaceo al momento della decisione fosse in possesso del CTU, non sia sintomatica della mancata acquisizione e valutazione delle prove da parte del
Giudice di primo grado.
Infatti, a partire dal 30 giugno 2014, con l'entrata in vigore del D.L. 90/2014, vi è l'obbligo del deposito degli atti e dei documenti processuali con modalità telematiche.
Inoltre deve evidenziarsi che, per dedurre la violazione dell'art.115 c.p.c. da parte del Giudice del merito, è necessario denunciare che il medesimo non abbia posto a fondamento della decisione le prove addotte dalle parti e che, dunque, abbia giudicato in contraddizione con la prescrizione delle norme in materia.
Ciò significa che per realizzare in detta violazione di cui all'art. 115 c.p.c., il Giudice deve avere formulato valutazioni, o contraddicendo espressamente la regola di cui alla norma -cioè dichiarando di non doverla osservare- o contraddicendola implicitamente, ovvero giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte, invece, di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio (fermo restando il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio, previsti dallo stesso articolo 115 c.p.c. ).
Detta violazione non può, quindi, nemmeno ravvisarsi nella mera circostanza che il Giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività peraltro consentita dal paradigma dell'articolo 116 c.p.c., rubricato valutazione delle prove.
Nel caso di specie la sentenza non è inficiata dalla mancata considerazione delle prove, risultando pregna di riferimenti al quadro probatorio acquisito.
Sull'impugnazione dell'ordinanza emessa il 22/11/2018 dal Tribunale di Trani
Il secondo motivo di appello deve dichiararsi inammissibile.
L'ordinanza con cui il Giudice si pronuncia sull'eccezione di litispendenza è, per costante orientamento giurisprudenziale, sostanzialmente assimilabile a una decisione in materia di competenza.
Ai sensi dell'art. 42 c.p.c., tale tipo di provvedimento può essere impugnato esclusivamente mediante il regolamento necessario di competenza, con esclusione di qualsiasi altro mezzo di impugnazione.
Sul punto, la Suprema Corte di Cassazione ha costantemente affermato che, essendo la litispendenza un istituto che concorre all'identificazione in concreto del Giudice che deve decidere la causa, la pronuncia con cui il giudice la dichiari è sostanzialmente assimilabile al provvedimento con cui sono decise le questioni di competenza, e può quindi essere impugnata soltanto con il regolamento necessario di
Pagina 8 competenza (cfr. Ord. Cass. Civ., Sez. 1, n. 3549/2025; ex multis Cass., Sez. Un., n. 17443/2014; Cass.,
Sez. III, n. 8975/2022), restando pertanto inammissibile l'impugnazione proposta con l'atto di appello.
Sulla ricostruzione del sinistro stradale e sulla pretesa risarcitoria di CP _2
, : an e quantum
[...] Controparte_3
Il Collegio non condivide l'iter logico-argomentativo seguito dal Tribunale di Trani che ha ritenuto applicabile al caso di specie la presunzione di pari responsabilità tra i conducenti coinvolti ex art. 2054, comma 2, c.c., per impossibilità della ricostruzione dell'esatta dinamica del sinistro stradale, ovvero dell'accertamento in concreto del grado di colpa di e di . CP Controparte_4
La Corte ritiene, alla stregua della disamina degli atti e del compendio probatorio, che la responsabilità del sinistro de quo debba essere attribuita nella misura dell'80% a e nella misura del 20% a CP
, per le ragioni che seguono. Controparte_4
In primis occorre premettere che questa Corte, con sentenza n. 849 pubblicata il 9/6/2025, passata in giudicato, a definizione del giudizio incardinato da e nei CP Controparte_3 _2 confronti di sui medesimi fatti di causa, ha ritenuto non provata la presenza del cane GI e Pt_5 conseguentemente escluso la riconducibilità del sinistro alle colpevoli omissioni relative alle attività di prevenzione del randagismo.
A tanto consegue anche la valutazione di infondatezza della richiesta di manleva e condanna formulata dalla nei confronti della ASL, peraltro inammissibile posto che la controversia oggetto della Parte_1 presente pronuncia, è proseguita, per quanto disposto dalla ordinanza oggetto di contestazione con l'odierno appello, solo nei confronti della e del essendo l'ulteriore separato giudizio Parte_1 CP_4 svoltosi nei confronti della ASL, che non è quindi parte dell'odierna controversia.
Va quindi rilevato che: 1) nell'atto di citazione, gli attori in primo grado hanno assunto che “il sig.
alla guida del motociclo Piaggio Vespa 150 targato DE07442, proveniente dal lato di CP
Cassano delle Murge e diretto verso Mellitto, percorreva la S.P. n. 97, allorquando lo stesso, giunto in prossimità del km 8+800 della predetta S.P. 97, per evitare un cane che attraversava la carreggiata, perdeva il controllo del proprio mezzo che scivolava al suolo strisciando in avanti verso il centro della careggiata”; 2) il medesimo conducente il motociclo ha riferito ai Carabinieri di aver invaso la corsia opposta ed di aver urtato contro una macchina che proveniva dal senso opposto (cfr. Relazione incidente stradale prot. 33862/2014); 3) , conducente l'autovettura Mercedes ha dichiarato ai Controparte_4
Carabinieri che il motociclo condotto dal “perdeva il controllo e veniva ad impattare violentemente CP sulla mia parte anteriore”, coerentemente con quanto dallo stesso riportato e sottoscritto nel “Verbale di constatazione amichevole – Denuncia di sinistro”; 4) all'udienza del 14/3/2019 ha Parte_9 confermato l'invasione di corsia da parte del . CP
Occorre, inoltre, evidenziare che:
a) non sono state rinvenute tracce di frenata sul manto stradale del luogo teatro del sinistro;
b) l'incidente è avvenuto in circostanze spazio-temporali -prossimità ad una curva e in presenza di pioggia- che avrebbero dovuto allertare i conducenti dotati di media diligenza, inducendo una condotta di guida prudente, stante la scarsa visibilità e la minore aderenza alla strada dei veicoli;
c) dallo schizzo planimetrico redatto dai Carabinieri risulta che procedeva lungo il margine destro della Controparte_4 carreggiata, in corrispondenza del punto in cui è stato rinvenuto il veicolo, mentre il motociclo condotto da percorreva la corsia opposta e ha impattato contro la parte anteriore dell'autovettura. CP
Considerata quindi l'accertata insussistenza del fattore esterno di turbativa, costituito dal cane GI indicato quale presunta causa della perdita di equilibrio, deve ritenersi che la responsabilità del sinistro
Pagina 9 sia da ascrivere, in via prevalente, alla condotta imprudente tenuta da il quale ha perso il CP controllo del motociclo, invadendo la corsia opposta.
Si ritiene che la percentuale di responsabilità a carico del , debba essere individuata nella misura CP dell'80%.
Tanto perché l'invasione della corsia di marcia opposta costituisce un elemento di particolare gravità nella dinamica del sinistro, in quanto pone l'altro conducente, che sopraggiunge regolarmente nella propria corsia, nell'impossibilità di prevenire o evitare l'impatto, trovandosi improvvisamente di fronte a un ostacolo imprevisto e in movimento.
Il residuo 20% della responsabilità è attribuibile a , per avere il medesimo superato il Controparte_4 limite di velocità – come accertato altresì nella ctu in atti– avendo quindi violato le norme del Codice della
Strada, e tenendo una condotta di guida non adeguata né allo stato dei luoghi (in particolare, vicinanza ad una curva) né alle condizioni meteorologiche avverse (pioggia).
A tali conclusioni si approda, posto che tale comportamento violativo risulta aver non solo contribuito alla genesi dell'evento, ma anche aggravato le conseguenze dannose;
ed infatti può ritenersi che una velocità minore, avrebbe verosimilmente reso l'impatto meno violento o comunque limitato le lesioni subite dal . CP
Quanto al riconoscimento della pretesa risarcitoria di il Collegio condivide l'impianto logico CP motivazionale della sentenza di primo grado che ha riconosciuto in suo favore il ristoro del danno morale
(c.d. patema d'animo) subito in conseguenza delle lesioni riportate e desunto presuntivamente dalla natura delle stesse “Grave politrauma della strada: Frattura di bacino + frattura femore sin + amputazione gamba d + deiscenza ferita moncone di amputazione a dx” e degli interventi subiti
“stabilizzazione frattura del bacino e sintesi frattura femore sinistro”; “intervento di riduzione e sintesi frattura con chiodo endomidollare e fissare esterno di bacino”; lesioni riconosciute anche dal Ctu medico.
Tuttavia, la Corte, in assenza di precise allegazioni circa l'intensità effettiva del patema d'animo, dell'aspetto dinamico relazione conseguente alle sofferenze lamentate, ritiene dover essere apprezzato equitativamente il danno morale nella misura del 30%, in luogo del 50% riconosciuto dal Tribunale di
Trani.
Pertanto, a fronte del danno biologico permanente calcolato correttamente dal Giudice di prime cure sulla base delle Tabelle di Milano oggi vigenti pari a € 367.484,00 (cfr. pag. 7 sentenza primo grado “per un soggetto avente 54 anni di età al momento del consolidamento dei postumi permanenti, con invalidità permanente del 66%, punto base e. 99,00, è pari a complessivi € 367.484,00”), quello morale risulta risarcibile nella misura di € 110.245,20, somma che dovrà essere ridotta dell'80%, in ragione del concorso causale nella determinazione dell'evento, con conseguente spettanza dell'importo finale di €
22.049,04.
Con riguardo al danno riflesso subito dai congiunti di -la madre e la sorella CP _2
anche oggetto di contestazione, va considerato che il Tribunale di Trani ha Controparte_3 correttamente parametrato detti danni sulla base di valori contenuti nelle Tabelle di Roma.
A tal riguardo si rileva che la S.C. ha, in tema di liquidazione del danno non patrimoniale spettante ai congiunti del soggetto macroleso, affermato che “al fine di liquidare il danno non patrimoniale spettante ai congiunti del soggetto macroleso, il giudice deve fare riferimento a tabelle che prevedano specificamente idonee modalità di quantificazione del danno, come le tabelle predisposte dal Tribunale di
Roma, le quali, fin dal 2019, contengono un quadro dedicato alla liquidazione dei danni cd. riflessi subiti dai congiunti della vittima primaria in caso di lesioni” (Cass. n. 13540/2023).
Pagina 10 Sulla base dei parametri riportati nelle suddette Tabelle, il Giudice di prime cure ha determinato gli importi dovuti a titolo di danno riflesso subito dai congiunti, in € 55.028,16 in favore di , ed _2 in € 43.334,67 in favore di . Controparte_3
Tali somme, devono essere ridotte in ragione del concorso di responsabilità del nella CP causazione del sinistro, così determinandosi in € 11.005,63 in favore della mamma del danneggiato e in €
8.666,93 in favore della sorella.
Sulle somme di cui sopra, in quanto già rivalutate all'attualità al momento della liquidazione, vanno riconosciuti gli interessi compensativi, avuto riguardo alla somma devalutata alla data del sinistro stradale (25 settembre 2014) e rivalutata anno per anno sino alla data della presente sentenza;
quindi con riconoscimento, sulle somme così come determinate alla stregua del calcolo di cui sopra, dei soli ulteriori interessi legali al soddisfo (Cass. S.U. n. 1712 del 1995).
Pertanto deve, con riferimento alla contestazione sollevata dalla al riguardo, ritenersi la sola Parte_1 parziale fondatezza, dovendo riconoscersi la spettanza degli interessi compensativi, ma secondo il meccanismo di calcolo testè indicato, e non secondo quanto indicato nella sentenza di primo grado.
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'appello va accolto nei termini innanzi precisati.
Ogni ulteriore domanda deve ritenersi assorbita.
A seguito dell'accoglimento parziale dell'appello e della rideterminazione della somma per cui vi è condanna, il valore della causa è mutato (€ 22.049,04 + € 11.005,63 + € 8.666,93 = € 41.721,60).
Tenuto conto del valore della controversia rivalutato secondo il criterio del decisum (Cass. n. 10984 del
2021) e dell'attività difensiva espletata, il Collegio ritiene congrua, per il primo grado di giudizio, la liquidazione dei compensi in misura corrispondente ai valori medi previsti per lo scaglione compreso tra €
26.001,00 ed € 52.000,00, come determinati dalle tabelle allegate al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, aggiornate dal D.M. 147/2022.
Quanto al secondo grado di giudizio, la Corte reputa equa la liquidazione dei compensi mediante l'applicazione dei valori medi per le fasi di studio della controversia, introduzione del giudizio e decisione, con l'esclusione della fase di istruttoria, atteso che in tale grado non risulta essere stata svolta.
Inoltre, in applicazione del principio di soccombenza, stante la graduazione delle colpe nella verificazione del sinistro, va disposta per entrambi i gradi del giudizio, la compensazione delle spese di lite per i 4/5, dovendosi porre il residuo 1/5 a carico in solido della soccombente e del Controparte_5
nella stessa proporzione vanno ripartite le spese delle due ctu. CP_4
Gli appellanti devono in conseguenza ritenersi tenuti alla restituzione delle somme percepite in forza della sentenza di primo grado, ed in eccedenza rispetto a quanto deciso con la sentenza di appello;
tanto anche con riferimento alle spese legali riconosciute, non risultando esser stata disposta la distrazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
ritualmente notificato nei confronti di , ,
[...] CP _2 Controparte_3 CP_4
, avverso la sentenza n. 863/2024 emessa e pubblicata dal Tribunale di Trani in data 15/5/2024,
[...] ogni altra istanza, deduzione, ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. Accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza gravata,
o Dichiara che il sinistro per cui è causa è addebitabile concorsualmente a e CP
, con addebito del 80% della responsabilità al , e del residuo Controparte_4 CP
20% al CP_4
Pagina 11 o Condanna la e al pagamento in solido delle seguenti Controparte_5 Controparte_4 somme: € 22.049,04, a titolo di danno morale subito da € 11.005,63 e € CP
8.666,93 a titolo di danno riflesso subito rispettivamente da e _2 [...]
; il tutto con rivalutazione e interessi come in parte motiva specificato;
CP_3
Rigettando le ulteriori richieste formulate dall'appellante.
2. Condanna gli appellati alla restituzione, a favore della delle somme in eccesso Controparte_5 ricevute a seguito della sentenza di primo grado riformata, maggiorate di interessi legali sino al soddisfo;
3. Compensa per 4/5 le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio, liquidando a favore degli appellati il restante 1/5, posto a carico in solido della e del , Controparte_5 Controparte_4 residuo che liquida:
• per il primo grado in complessivi € 1.523,20 oltre al rimborso del contributo unificato e degli accessori come per legge;
• per il secondo grado in complessivi € 1.389,20, oltre al rimborso del contributo unificato e degli accessori come per legge;
4. Pone a carico degli appellati le spese di CTU nella misura di 4/5, ed il restante 1/5 a carico dell'appellante;
Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile in data 16 luglio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Antonello Vitale Dott. Salvatore Grillo
Pagina 12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
Terza Sezione Civile
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
- Dott. Salvatore GRILLO Presidente
- Dott. Paola BARRACCHIA Consigliere
- Dott. Antonello VITALE Consigliere rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine 756 dell'anno 2024, avverso la sentenza n. 863/2024 emessa e pubblicata dal Tribunale di Trani in data 15.05.2024
TRA
con sede legale e direzione corrente in Bologna (BO) alla Via Parte_1
Stalingrado, 45 (C.F. ; P. IVA ), in persona del suo procuratore ad negotia P.IVA_1 P.IVA_2
Dott. , elettivamente domiciliata in Bari (BA) alla Via Nicolai, 177 presso lo studio Parte_2 dell'Avv. Lorenzo Pirolo che la rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. , (C.F. ), CP C.F._1 _2 C.F._2 [...]
(C.F. ), elettivamente domiciliati in Grumo Appula (BA) alla Piazza della CP_3 C.F._3
Libertà, 15 presso lo studio dell'Avv. Michael Gisonda che li rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLATI
Nonché CONTRO
(C.F. ) Controparte_4 C.F._4
APPELLATO NON COSTITUITO
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta, in sostituzione dell'udienza collegiale del
9.07.2025, che qui devono intendersi riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione del 26 aprile 2016 ritualmente notificato, e CP _2 [...]
convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Trani, la in persona CP_3 Parte_1 del suo legale pro tempore e a , al fine di sentirli condannare al risarcimento di tutti i Controparte_4 danni patiti in seguito al sinistro stradale verificatosi il 25/9/2014.
A fondamento della propria pretesa risarcitoria gli attori deducevano che “il 25.09.2014 verso le ore
15:00 circa, in agro di Grumo Appula (BA), il sig. alla guida del motociclo Piaggio Vespa 150 CP targato DE07442, proveniente dal lato di Cassano delle Murge e diretto verso Mellitto, percorreva la S.P.
n. 97, allorquando lo stesso, giunto in prossimità del km 8+800 della predetta S.P. 97, per evitare un
Pagina 1 cane che attraversava la carreggiata, perdeva il controllo del proprio mezzo che scivolava al suolo strisciando in avanti verso il centro della careggiata [….] dal senso di marcia della predetta S.P. n. 97 opposto a quello percorso dal motociclo Piaggio Vespa 150 targato DE07442 condotto dal sig. CP
sopraggiungeva, alla velocità di circa 95 km/h, l'autoveicolo Mercedes colore nero targato CM196AT
[...] condotto e di proprietà del sig. il cui conducente, in uscita dalla curva che si immette sul Parte_3 breve rettilineo, poiché non manteneva la propria destra e per effetto della sua elevata velocità di marcia, intercettava la traiettoria del sopraggiungente motociclo Piaggio Vespa 150 targato DE07442 colpendolo con il proprio settore anteriore ed angolare di sinistra agganciandolo e trascinandolo all'indietro verso la destra della carreggiata, dove si arrestavano entrambi”; che a seguito dell'impatto il sig. CP veniva trasportato e ricoverato presso l'Ospedale Miulli di Acquaviva delle Fonti (BA), ove veniva ricoverato con diagnosi di “Politrauma della strada con amputazione totale di gamba a dx. Per_1 ematoma in scavo pelvico, diastasi della sinfisi pubica e della sincondrosi sacro-iliaca dx”.
Pertanto, gli attori chiedevano all'adito Tribunale: “in via principale, accertare e dichiarare che il sinistro stradale per cui è causa si è verificato – ex art. 2054, primo comma, - per fatto e colpa esclusiva del sig.
, conducente e proprietario dell'autoveicolo Mercedes targato CM196AT; in via Controparte_4 subordinata, accertare e dichiarare che il sinistro stradale per cui si controverte si è verificato per fatto e colpa concorrente – ex art. 2054, secondo comma, c.c. – sia del sig. , conducente e Controparte_4 proprietario dell'autoveicolo Mercedes targato CM196AT, che del Sig. conducente e CP proprietario del motociclo Piaggio Vespa 150 targato DE07442; - condannare per l'effetto la
[...]
in persona del suo legale rappresentante pro tempre, al pagamento in favore del sig. CP_5
– a titolo di risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non dallo stesso subiti di qualsiasi CP natura e specie, ossia danno biologico permanente, danno da lesione della cenestesi lavorativa, danno patrimoniale per le spese di cura già sostenute e di quelle future, danno patrimoniale da incapacità permanente, inteso anche come danno <
- sempre per l'effetto condannare la in persona del suo Controparte_5 legale rappresentante protempore, al pagamento in favore delle signore e – _2 Controparte_3 in qualità di coniuge la prima e di figlia la seconda e comunque di prossimi congiunti del Sig. CP
– a titolo di risarcimento iure proprio del danno non patrimoniale subito dalle stesse, di qualsiasi natura e specie, ossia danno morale iure proprio di quella somma che sarà ritenuta di giustizia ex art. 1226 c.c. oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro all'effettivo soddisfo;
- con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre accessori fiscali come per legge, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori, anticipatari”.
Costituendosi in giudizio la contestava ogni avversa pretesa in quanto Parte_1 infondata in fatto e in diritto e, prendendo atto delle assunzioni attoree secondo le quali l'invasione della corsia opposta era stata causata da un cane GI, chiedeva: in via preliminare, di essere autorizzata alla chiamata in causa della ASL di Bari così da essere tenuta indenne, garantita e Parte_4 manlevata da un eventuale accoglimento anche parziale della domanda degli attori;
nel merito, il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto e in diritto;
con vittoria di spese di giudizio.
non si costituiva in giudizio. Controparte_4
Pagina 2 Si costituiva in giudizio la terza chiamata in causa e chiedeva: - in via preliminare, il Pt_5 differimento della prima udienza per la chiamata in causa del terzo la Controparte_6 declaratoria di litispendenza con il giudizio R.G. n. 18372/2015 pendente dinanzi al Tribunale per connessione soggettiva e oggettiva;
l'accoglimento dell'eccezione di incompetenza del Tribunale di Trani, per essere competente il Tribunale di Bari;
di accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell' essendo semmai processualmente legittimato, o sostanzialmente titolato, il Pt_5 Controparte_6
; nel merito, di accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva o concorrente di nella
[...] CP causazione del sinistro e per l'effetto di condannare quest'ultimo in solido con la al Parte_1 pagamento di tutti i danni di cui alla pretesa risarcitoria attorea;
in via subordinata, nell'ipotesi di accertamento della colpa del randagismo quale causa del sinistro, di accertare e dichiarare la responsabilità del nella determinazione dell'evento sinistro e nella produzione Controparte_6 dei danni lamentati dagli attori e, per l'effetto, di condannare l'ente comunale al risarcimento dei danni;
nell'ipotesi di ascrivibilità della responsabilità dell'occorso all' , di liquidare il danno dovuto sulla Pt_5 scorta di elementi di corresponsabilità con le altre parti in causa;
in ogni caso con vittoria di spese di giudizio.
Autorizzata la chiamata in causa del , l'ente comunale si costituiva in giudizio e Controparte_6 chiedeva di dichiararsi il difetto di legittimazione passiva;
di accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva di o concorrente di nella causazione del sinistro;
e, nella Controparte_4 CP denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda risarcitoria formulata, di accertare e dichiarare l'insussistenza di responsabilità in suo capo e, per l'effetto, di limitare la condanna nei soli confronti dell' ; in ogni caso di condannare l' a rifondere il di tutte Pt_5 Pt_5 Controparte_6 le spese di giudizio.
Con ordinanza del 22.11.2018, il Tribunale di Trani pur ritenendo che ricorresse l'ipotesi di litispendenza accertando l'identità delle cause per parti, petitum e causa petendi tra il presente giudizio e quello pendente dinanzi al Tribunale di Bari, non rendeva la correlata dichiarazione, “in considerazione dei diversi stati delle due cause, di istruttoria già avanzata della controversia pendente dinanzi al Tribunale di
Bari e di istruttoria ineunte ..”; disponeva quindi la separazione dei due giudizi, ritenendo che “debba provvedersi ai sensi dell'art. 39, primo comma, c.p.c ….”.
La Compagnia assicurativa contestava la predetta ordinanza ritenendola errata ed illegittima con particolare riferimento alla parte in cui veniva disposta la separazione e/o stralcio delle posizioni della Pt_6
e del con successiva “cancellazioni delle cause dal ruolo”, con riserva di
[...] Controparte_6 ogni impugnativa di legge.
Espletata l'istruttoria attraverso CTU tecnico-ricostruttiva, CTU medica, prova testimoniale e acquisizione documentale, all'udienza del 22/2/2024 la causa veniva trattenuta per la decisione.
Gli attori, con la comparsa conclusionale, formulavano dichiarazione di rinuncia ad alcuni capi della domanda, ed, in particolare: “a chiedere ed ottenere il risarcimento sia della inabilità temporanea che delle spese di cura, di riabilitazione e per gli apparecchi protesici in quanto tali pregiudizi sono stati integralmente ristorati dall' […] il risarcimento del danno patrimoniale da perdita della capacità CP_7 lavorativa […]; [..] il risarcimento del danno biologico permanente (D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, art.
13) in quanto tale importo è stato liquidato in forma di rendita, il tutto alla luce della comunicazione del
26.06.206 inviata dall . CP_7
Con sentenza n. 863/2024 il Tribunale di Trani affermando “l'operatività del meccanismo presuntivo di cui all'art. 2054, comma 2, cod. civ., atteso che, se da un lato è emersa la riconducibilità del sinistro
Pagina 3 alla condotta colposa di entrambi i conducenti, dall'altro non è stato possibile accertare in concreto
l'esatto grado delle condotte e delle colpe e dunque la loro specifica misura nella produzione dell'evento dannoso, né avendo nessuna delle parti (e, per quel che rileva, gli attori) superato la presunzione di colpa concorrente ivi prevista” così statuiva:
- “1. dichiara la cessazione della materia del contendere su parte della domanda attorea, nei termini e per le ragioni chiarite in motivazione;
- 2. accoglie parzialmente la domanda in relazione ai residui profili di interesse, per le ragioni di cui in parte motiva e, per l'effetto, accertata la responsabilità concorrente del e del CP
nella causazione del sinistro per cui è causa, condanna la Controparte_4 Controparte_5
in persona del legale rappresentante pro tempore, quale compagnia assicuratrice del
[...] responsabile civile, al risarcimento del danno non patrimoniale patito dagli attori, secondo la seguente liquidazione: euro 91.871,00 in favore di euro 27.514,88 in favore di CP
; euro 21.667,33 in favore di;
oltre a interessi legali dalla domanda _2 Controparte_3 al soddisfo;
-
3. rigetta, per ogni altro aspetto, la domanda attorea;
-
4. compensa le spese di lite tra e i convenuti, per le ragioni indicate in motivazione;
CP
-
5. condanna e la , in solido tra loro, a rimborsare le spese Controparte_4 Controparte_5 di lite in favore e , che liquida nella somma di euro 363,00 per _2 Controparte_3 esborsi (esclusa la “quota” del Regina ed euro 17.000,00 per compenso professionale al CP difensore, oltre r.f.s.g. e accessori ove dovuti come per legge.
- 6. pone definitivamente le spese delle CTU, nella misura già liquidata in corso di causa, per il 75%
a carico dei convenuti in solido e per il 25% a carico dell'attore . CP
Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello la chiedendo in via Controparte_5 preliminare la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza ai sensi dell'art. 283 c.p.c.; nel merito, la riforma integrale della sentenza, con declaratoria di relativa nullità, o di annullabilità, o comunque di inefficacia nei confronti di essa appellante, chiedendo
- “In via preliminare, per quanto premesso, in virtù della declaratoria di litispendenza del giudizio
R.G. 2745/2016 innanzi il Tribunale di Trani con quello R.G. 18372/2015 innanzi il Tribunale di
Bari e di cui all'ordinanza del 22.11.2018 emessa nello stesso giudizio di Primo Grado R.G.
2745/2016, ai sensi dell'art. 39 c.p.c. accertare e dichiarare illegittimi ed invalidi tutti gli atti e provvedimenti posti in essere nel medesimo giudizio successivamente a tale ordinanza, in virtù della mancata cancellazione della causa con tutti i conseguenti provvedimenti di cui all'art. 39
c.p.c.; in virtù di tanto, riformare integralmente la Sentenza n. 863/2024 oggetto del presente appello, dichiarandone l'illegittimità e/o invalidità e/o nullità, con ogni relativa conseguenza di legge, anche in merito alle spese di giudizio;
- in subordine ma sempre in via preliminare, accertare e dichiarare l'illegittimità, invalidità, nullità, annullabilità e/o infondatezza della Sentenza n. 863/2024, in virtù della violazione dei limiti e prescrizioni imposte ex art. 112 e 115 c.p.c.– attesa la mancata acquisizione e valutazione dei fascicoli documentali di parte – con tutte le relative conseguenze di legge;
- in subordine, per quanto predetto, dichiarare nulla la relazione peritale del CTU Persona_2 effettuata nel giudizio di primo grado e/o disporre la rinnovazione della CTU tecnica con altro
Consulente Tecnico esperto di cognizioni cinematiche ed ergonometriche;
Pagina 4 - nel merito, accertare e dichiarare, per le suesposte ragioni, l'infondatezza ed illegittimità delle circostanze asserite da parte dei Sig.ri , e –attori in CP _2 Controparte_3 primo grado, poiché infondate, non provate, illegittime, generiche e sfornite di prova nell'an e nel quantum debeatur in violazione dell'art. 2697 c.c. nonché dell'art. 2054 c.c. e, di conseguenza, respingere la domanda ex adverso formulata nei confronti della e del Sig. Parte_1
sia per quanto all'an, sia relativamente al quantum debeatur;
Controparte_4
- in subordine, per quanto dedotto voglia in ogni caso condannare la Parte_7 in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, nella sua qualità di Ente preposto sul territorio ove si verificava il sinistro de quo, ai sensi dell'art. 6 della Legge Regionale 12/95, a tenere indenne, garantire e manlevare la da qualsivoglia effetto Parte_1 sfavorevole che dovesse alla stessa derivare – anche ai sensi dell'art. 2043 c.c. ed eventualmente ai sensi dell'art. 2055 c.c. - da un eventuale accoglimento, anche parziale, delle domande degli attori in Primo Grado, eventualmente condannando direttamente la medesima predetta
[...]
in persona come innanzi e nella predetta sua qualità, al pagamento di Parte_7 qualsivoglia importo e/o esborso dovuto agli odierni attori e scaturente dalle circostanze innanzi evidenziate;
- in ulteriore subordine ed in ogni caso, per quanto innanzi dedotto, eventualmente anche ai sensi dell'art. 2054 c.c., contenere e limitare l'importo dovuto alla parte attrice in Primo , nella Pt_8 misura complessiva già corrisposta dall' come innanzi precisato, così rigettando ogni CP_7 ulteriore richiesta risarcitoria;
- conseguentemente ed in ogni caso, ordinare ai Sig.ri , e , CP _2 Controparte_3 la restituzione in favore della di tutte le somme ed importi da Parte_1 quest'ultima eventualmente corrisposti in favore degli stessi, a qualsiasi diritto titolo e/o ragione
e scaturenti dalla Sentenza N. 863/2024 (R.G. 2745/2016) emessa dal Tribunale di Trani, maggiorata di interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di pagamento sino al dì del soddisfo, come per legge;
- sempre conseguentemente, ordinare ai Sig.ri , e ovvero CP _2 Controparte_3 al loro difensore e legale procuratore e/o quale eventuale distrattario, anche in solido tra loro, la restituzione in favore della di tutte le somme, ed importi da Parte_1 quest'ultima agli stessi corrisposti a titolo di spese di giudizio di primo grado, compresi i relativi oneri accessori e fiscali, scaturenti dalla Sentenza N. 863/2024 (R.G. 2745/2016) emessa dal
Tribunale di Trani, maggiorati di interessi legali e rivalutazione monetaria sino al dì del soddisfo, come per legge;
- in ogni caso, ai sensi dell'art. 346 c.p.c., accogliere le eccezioni e/o richieste tutte spiegate dalla nell'ambito del giudizio di primo grado, qui da intendersi Parte_1 integralmente reiterate;
- condannare i Sig.ri , e , ovvero chi tenutovi per legge, al CP _2 Controparte_3 rimborso di tutte le spese ed onorari sia del giudizio di primo grado e sia del presente giudizio di appello, in favore della . Parte_1
Con il primo motivo di gravame l'appellante ha eccepito ai sensi dell'art. 360 n. 4 c.p.c. la nullità assoluta ed insanabile della sentenza per violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa ex art. 101 c.p.c. e 24 Cost., nonché l' “error in procedendo ex artt. 112 e 115 c.p.c. – mancata acquisizione e valutazione dei fascicoli documentali di parte”
Pagina 5 per aver il Tribunale di Trani pubblicato la sentenza in data 15/5/2024, solo due giorni dopo lo scadere dei termini ex art. 190 c.p.c.; è stato al riguardo rilevato che in data 17/5/2024 veniva inserita nel fascicolo telematico della competente Cancelleria, la voce “INSERITA ANNOTAZIONE (NO FAC PARTE)”; ed ancora di aver appreso il successivo 20/5/2024 che i fascicoli erano ancora in possesso del CTU medico, il quale provvedeva a depositarli solo il 27/5/2024.
Con il secondo motivo di doglianza, giusta riserva di appello ex art. 340 c.p.c. formulata all'udienza del
14/3/2019, la contestando ed impugnando l'ordinanza del 22/11/2018 del Tribunale di Trani, Parte_1 ha eccepito la violazione dell'art. 39 c.p.c., per non aver dichiarato la litispendenza, pur essendovi identità di parti, petitum e causa petendi e disposto con ordinanza la cancellazione della causa dal ruolo.
L'appellante ha contestato altresì il contenuto del provvedimento per le seguenti ragioni:
1) erroneità nella parte in cui si affermava che vi erano “due cause attualmente riunite” e non veniva specificato di quali cause si disponeva la cancellazione;
2) erroneità della valutazione del Tribunale nell'aver ritenuto di non poter provvedere in quanto le cause pendenti dinanzi al Tribunale di Trani e al Tribunale di Trani erano in due stati diversi, pur dovendo considerare che la litispendenza può essere dichiarata “in qualunque stato e grado del processo”;
3) violazione del principio del ne bis in idem essendosi creato un duplice giudicato da parte degli anzidetti Tribunali aditi.
Con il terzo motivo di appello, la Compagnia assicurativa ha contestato la sentenza nella parte in cui ha ritenuto operativo il meccanismo presuntivo della pari responsabilità ex art. 2054, comma 2, c.p.c.
Secondo la prospettiva difensiva dell'appellante, la ricostruzione del sinistro emersa nel corso dell'istruttoria avrebbe dovuto condurre il Tribunale di Trani ad accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva di nella relativa causazione. CP
A tal proposito, l' ha contestato le risultanze della CTU, sostenendo che il perito Controparte_5 incaricato avrebbe rilevato la velocità del in assenza: - della conoscenza della velocità del CP_4 motociclo condotto dal;
- della visione o esame dell'autovettura Mercedes e dei danni CP effettivamente riportati;
- di tracce di entrambi i veicoli sul manto stradale;
- di elementi determinativi del punto esatto in cui il motociclo invadeva la corsia opposta;
- del punto di collisione dei due veicoli.
Con il quarto motivo di gravame, la compagnia assicurativa ha contestato la parte motiva e dispositiva della sentenza in cui il Giudice di prime cure ha accertato in favore del il danno morale, CP autonomamente apprezzato rispetto al danno biologico e a quello dinamico-relazionale, nella misura equitativa del 50% del danno biologico.
In particolare è stato sostenuto che, quanto ritenuto dal Tribunale di Trani al riguardo, e che “Nel caso di specie può senza dubbio esser riconosciuto il ristoro del danno morale in senso stretto (il cd. patema
d'animo), dovendo ritenersi raggiunta la prova presuntiva dello stesso, alla luce delle allegazioni della parte (che ha descritto nell'atto introduttivo l'iter clinico patito dal ) e della documentazione CP medica in atti, dovendo tale danno ritenersi correlato alla natura stessa delle lesioni subite (“Grave politrauma delle strada: Frattura di bacino + frattura femore sin + amputazione gamba dx + deiscenza ferita moncone di amputazione a dx”) nonchè agli interventi effettuati (“stabilizzazione frattura del bacino
e sintesi frattura femore sinistro”; “intervento di riduzione e sintesi frattura con chiodo endomidollare e fissare esterno di bacino”), comportava una indebita duplicazione del danno, dovendosi tenere nella specie conto della natura onnicomprensiva del danno non patrimoniale, ed in particolare non essendo da parte del danneggiato fornite allegazioni comprovanti l'eccezionalità e la straordinarietà delle sofferenze
Pagina 6 patite rispetto alla lesioni lamentate “trattandosi di conseguenze già considerate nella liquidazione tabellare del danno”.
Con il quinto motivo di appello l'appellante ha contestato il riconoscimento degli “interessi legali dalla domanda sino al soddisfo” in favore di CP in quanto incoerente con la parte motiva, ritenuta corretta dalla difesa dell'appellante, in cui il Giudice di prime cure ha affermato che “gli importi suddetti liquidati per danni fisici, quantificati alla data odierna ed avente natura di debito di valore, non andranno rivalutati in quanto già espressi in valori monetari attuali.
Né su tale somma potranno esser riconosciuti interessi legali (c.d. “compensativi”), pur richiesti dall'attore, in quanto lo stesso non ha provato un nocumento finanziario (lucro cessante) subito a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento, dovendosi escludere qualsivoglia automatismo nel riconoscimento di tale tipo di pregiudizio (cfr., Cass. civ. sez. III,
13/07/2018, n.18564) e non potendosi escludere che la stessa somma, ove fosse stata resa tempestivamente disponibile, sarebbe stata destinata ad impieghi non produttivi di un maggior guadagno. In mancanza di prova, dunque, deve ritenersi che la somma spettante a titolo risarcitorio ricomprenda il danno causato dal ritardato pagamento dell'equivalente monetario (cfr. Cass., sez. III,
12.2.2010, n. 3355). Dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo, invece, sulle somme liquidate a titolo di danno non patrimoniale, vanno corrisposti gli interessi legali, in applicazione del principio di cui all'art. 1282 c.civ.”.
Con il sesto motivo di doglianza, l'appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui ha accertato e liquidato in favore di e il danno morale patito in conseguenza delle gravi _2 Controparte_3 lesioni subite da e tanto per mancanza di prova a sostegno, e con particolare riferimento al CP rapporto con il danneggiato.
Con il settimo motivo di doglianza l' ha impugnato il dispositivo della sentenza nella Controparte_5 parte inerente il riconoscimento degli “interessi legali dalla domanda sino al soddisfo” in favore di CP_8
,
[...] Controparte_3
in quanto incoerente con la parte motiva, ritenuta corretta dalla difesa dell'appellante, in cui il Tribunale di Trani ha affermato che detti importi riconosciuti “quantificati alla data odierna ed aventi natura di debito di valore, non andranno rivalutati in quanto già espresso in valori monetari attuali, essendosi fatto riferimento non già alla Tabella vigente al momento della guarigione ma a quella operante alla data della presente pronuncia. Né su tale somma potranno esser riconosciuti interessi (c.d. “compensativi”), per le medesime argomentazioni già formulate con riguardo al sig. mentre possono riconoscersi gli CP interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo, in applicazione del principio di cui all'art. 1282 cod.civ.”.
Con l'ottavo e ultimo motivo di gravame l' ha reiterato la richiesta di manleva e Controparte_5 garanzia da parte della , Pt_5 alla luce dell'assunto degli attori di primo grado, secondo cui l'invasione della corsia opposta da parte di sia stata causata dalla presenza di un cane GI che avrebbe invaso la sede stradale CP percorsa.
Si sono costituiti in giudizio e e hanno chiesto il rigetto del CP _2 Controparte_3 gravame in quanto infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, la conferma della sentenza gravata;
con vittoria di spese di giudizio.
non si è costituito in giudizio. Controparte_4
Pagina 7 Con ordinanza del 11/11/2024, è stata dalla Corte rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva presentata dall'appellante, dichiarandola inammissibile, per esser con la stessa state meramente reiterate le motivazioni addotte nel sub procedimento di inibitoria 756-1/2024, già conclusosi con un rigetto, giusto accertamento dell'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 283, II comma, c.p.c..
All'udienza del 9/7/2025, sulle conclusioni come precisate dalle parti, la causa è stata riservata per la decisione ai sensi e per gli effetti dell'art. 281 sexies c.p.c.
***************************************
L'appello deve ritenersi parzialmente fondato, e va accolto per quanto di ragione nei termini appresso indicati, con le conseguenze di legge in materia di spese.
Sulla valutazione dei fascicoli documentali di parte
Preliminarmente occorre rigettare l'eccezione di nullità della sentenza per violazione dei principi di disponibilità delle prove, del contraddittorio e di difesa ex artt. 112 e 115 c.p.c., 101 c.p.c. e 24 Cost.
Si osserva al riguardo che la circostanza che il fascicolo cartaceo al momento della decisione fosse in possesso del CTU, non sia sintomatica della mancata acquisizione e valutazione delle prove da parte del
Giudice di primo grado.
Infatti, a partire dal 30 giugno 2014, con l'entrata in vigore del D.L. 90/2014, vi è l'obbligo del deposito degli atti e dei documenti processuali con modalità telematiche.
Inoltre deve evidenziarsi che, per dedurre la violazione dell'art.115 c.p.c. da parte del Giudice del merito, è necessario denunciare che il medesimo non abbia posto a fondamento della decisione le prove addotte dalle parti e che, dunque, abbia giudicato in contraddizione con la prescrizione delle norme in materia.
Ciò significa che per realizzare in detta violazione di cui all'art. 115 c.p.c., il Giudice deve avere formulato valutazioni, o contraddicendo espressamente la regola di cui alla norma -cioè dichiarando di non doverla osservare- o contraddicendola implicitamente, ovvero giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte, invece, di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio (fermo restando il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio, previsti dallo stesso articolo 115 c.p.c. ).
Detta violazione non può, quindi, nemmeno ravvisarsi nella mera circostanza che il Giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività peraltro consentita dal paradigma dell'articolo 116 c.p.c., rubricato valutazione delle prove.
Nel caso di specie la sentenza non è inficiata dalla mancata considerazione delle prove, risultando pregna di riferimenti al quadro probatorio acquisito.
Sull'impugnazione dell'ordinanza emessa il 22/11/2018 dal Tribunale di Trani
Il secondo motivo di appello deve dichiararsi inammissibile.
L'ordinanza con cui il Giudice si pronuncia sull'eccezione di litispendenza è, per costante orientamento giurisprudenziale, sostanzialmente assimilabile a una decisione in materia di competenza.
Ai sensi dell'art. 42 c.p.c., tale tipo di provvedimento può essere impugnato esclusivamente mediante il regolamento necessario di competenza, con esclusione di qualsiasi altro mezzo di impugnazione.
Sul punto, la Suprema Corte di Cassazione ha costantemente affermato che, essendo la litispendenza un istituto che concorre all'identificazione in concreto del Giudice che deve decidere la causa, la pronuncia con cui il giudice la dichiari è sostanzialmente assimilabile al provvedimento con cui sono decise le questioni di competenza, e può quindi essere impugnata soltanto con il regolamento necessario di
Pagina 8 competenza (cfr. Ord. Cass. Civ., Sez. 1, n. 3549/2025; ex multis Cass., Sez. Un., n. 17443/2014; Cass.,
Sez. III, n. 8975/2022), restando pertanto inammissibile l'impugnazione proposta con l'atto di appello.
Sulla ricostruzione del sinistro stradale e sulla pretesa risarcitoria di CP _2
, : an e quantum
[...] Controparte_3
Il Collegio non condivide l'iter logico-argomentativo seguito dal Tribunale di Trani che ha ritenuto applicabile al caso di specie la presunzione di pari responsabilità tra i conducenti coinvolti ex art. 2054, comma 2, c.c., per impossibilità della ricostruzione dell'esatta dinamica del sinistro stradale, ovvero dell'accertamento in concreto del grado di colpa di e di . CP Controparte_4
La Corte ritiene, alla stregua della disamina degli atti e del compendio probatorio, che la responsabilità del sinistro de quo debba essere attribuita nella misura dell'80% a e nella misura del 20% a CP
, per le ragioni che seguono. Controparte_4
In primis occorre premettere che questa Corte, con sentenza n. 849 pubblicata il 9/6/2025, passata in giudicato, a definizione del giudizio incardinato da e nei CP Controparte_3 _2 confronti di sui medesimi fatti di causa, ha ritenuto non provata la presenza del cane GI e Pt_5 conseguentemente escluso la riconducibilità del sinistro alle colpevoli omissioni relative alle attività di prevenzione del randagismo.
A tanto consegue anche la valutazione di infondatezza della richiesta di manleva e condanna formulata dalla nei confronti della ASL, peraltro inammissibile posto che la controversia oggetto della Parte_1 presente pronuncia, è proseguita, per quanto disposto dalla ordinanza oggetto di contestazione con l'odierno appello, solo nei confronti della e del essendo l'ulteriore separato giudizio Parte_1 CP_4 svoltosi nei confronti della ASL, che non è quindi parte dell'odierna controversia.
Va quindi rilevato che: 1) nell'atto di citazione, gli attori in primo grado hanno assunto che “il sig.
alla guida del motociclo Piaggio Vespa 150 targato DE07442, proveniente dal lato di CP
Cassano delle Murge e diretto verso Mellitto, percorreva la S.P. n. 97, allorquando lo stesso, giunto in prossimità del km 8+800 della predetta S.P. 97, per evitare un cane che attraversava la carreggiata, perdeva il controllo del proprio mezzo che scivolava al suolo strisciando in avanti verso il centro della careggiata”; 2) il medesimo conducente il motociclo ha riferito ai Carabinieri di aver invaso la corsia opposta ed di aver urtato contro una macchina che proveniva dal senso opposto (cfr. Relazione incidente stradale prot. 33862/2014); 3) , conducente l'autovettura Mercedes ha dichiarato ai Controparte_4
Carabinieri che il motociclo condotto dal “perdeva il controllo e veniva ad impattare violentemente CP sulla mia parte anteriore”, coerentemente con quanto dallo stesso riportato e sottoscritto nel “Verbale di constatazione amichevole – Denuncia di sinistro”; 4) all'udienza del 14/3/2019 ha Parte_9 confermato l'invasione di corsia da parte del . CP
Occorre, inoltre, evidenziare che:
a) non sono state rinvenute tracce di frenata sul manto stradale del luogo teatro del sinistro;
b) l'incidente è avvenuto in circostanze spazio-temporali -prossimità ad una curva e in presenza di pioggia- che avrebbero dovuto allertare i conducenti dotati di media diligenza, inducendo una condotta di guida prudente, stante la scarsa visibilità e la minore aderenza alla strada dei veicoli;
c) dallo schizzo planimetrico redatto dai Carabinieri risulta che procedeva lungo il margine destro della Controparte_4 carreggiata, in corrispondenza del punto in cui è stato rinvenuto il veicolo, mentre il motociclo condotto da percorreva la corsia opposta e ha impattato contro la parte anteriore dell'autovettura. CP
Considerata quindi l'accertata insussistenza del fattore esterno di turbativa, costituito dal cane GI indicato quale presunta causa della perdita di equilibrio, deve ritenersi che la responsabilità del sinistro
Pagina 9 sia da ascrivere, in via prevalente, alla condotta imprudente tenuta da il quale ha perso il CP controllo del motociclo, invadendo la corsia opposta.
Si ritiene che la percentuale di responsabilità a carico del , debba essere individuata nella misura CP dell'80%.
Tanto perché l'invasione della corsia di marcia opposta costituisce un elemento di particolare gravità nella dinamica del sinistro, in quanto pone l'altro conducente, che sopraggiunge regolarmente nella propria corsia, nell'impossibilità di prevenire o evitare l'impatto, trovandosi improvvisamente di fronte a un ostacolo imprevisto e in movimento.
Il residuo 20% della responsabilità è attribuibile a , per avere il medesimo superato il Controparte_4 limite di velocità – come accertato altresì nella ctu in atti– avendo quindi violato le norme del Codice della
Strada, e tenendo una condotta di guida non adeguata né allo stato dei luoghi (in particolare, vicinanza ad una curva) né alle condizioni meteorologiche avverse (pioggia).
A tali conclusioni si approda, posto che tale comportamento violativo risulta aver non solo contribuito alla genesi dell'evento, ma anche aggravato le conseguenze dannose;
ed infatti può ritenersi che una velocità minore, avrebbe verosimilmente reso l'impatto meno violento o comunque limitato le lesioni subite dal . CP
Quanto al riconoscimento della pretesa risarcitoria di il Collegio condivide l'impianto logico CP motivazionale della sentenza di primo grado che ha riconosciuto in suo favore il ristoro del danno morale
(c.d. patema d'animo) subito in conseguenza delle lesioni riportate e desunto presuntivamente dalla natura delle stesse “Grave politrauma della strada: Frattura di bacino + frattura femore sin + amputazione gamba d + deiscenza ferita moncone di amputazione a dx” e degli interventi subiti
“stabilizzazione frattura del bacino e sintesi frattura femore sinistro”; “intervento di riduzione e sintesi frattura con chiodo endomidollare e fissare esterno di bacino”; lesioni riconosciute anche dal Ctu medico.
Tuttavia, la Corte, in assenza di precise allegazioni circa l'intensità effettiva del patema d'animo, dell'aspetto dinamico relazione conseguente alle sofferenze lamentate, ritiene dover essere apprezzato equitativamente il danno morale nella misura del 30%, in luogo del 50% riconosciuto dal Tribunale di
Trani.
Pertanto, a fronte del danno biologico permanente calcolato correttamente dal Giudice di prime cure sulla base delle Tabelle di Milano oggi vigenti pari a € 367.484,00 (cfr. pag. 7 sentenza primo grado “per un soggetto avente 54 anni di età al momento del consolidamento dei postumi permanenti, con invalidità permanente del 66%, punto base e. 99,00, è pari a complessivi € 367.484,00”), quello morale risulta risarcibile nella misura di € 110.245,20, somma che dovrà essere ridotta dell'80%, in ragione del concorso causale nella determinazione dell'evento, con conseguente spettanza dell'importo finale di €
22.049,04.
Con riguardo al danno riflesso subito dai congiunti di -la madre e la sorella CP _2
anche oggetto di contestazione, va considerato che il Tribunale di Trani ha Controparte_3 correttamente parametrato detti danni sulla base di valori contenuti nelle Tabelle di Roma.
A tal riguardo si rileva che la S.C. ha, in tema di liquidazione del danno non patrimoniale spettante ai congiunti del soggetto macroleso, affermato che “al fine di liquidare il danno non patrimoniale spettante ai congiunti del soggetto macroleso, il giudice deve fare riferimento a tabelle che prevedano specificamente idonee modalità di quantificazione del danno, come le tabelle predisposte dal Tribunale di
Roma, le quali, fin dal 2019, contengono un quadro dedicato alla liquidazione dei danni cd. riflessi subiti dai congiunti della vittima primaria in caso di lesioni” (Cass. n. 13540/2023).
Pagina 10 Sulla base dei parametri riportati nelle suddette Tabelle, il Giudice di prime cure ha determinato gli importi dovuti a titolo di danno riflesso subito dai congiunti, in € 55.028,16 in favore di , ed _2 in € 43.334,67 in favore di . Controparte_3
Tali somme, devono essere ridotte in ragione del concorso di responsabilità del nella CP causazione del sinistro, così determinandosi in € 11.005,63 in favore della mamma del danneggiato e in €
8.666,93 in favore della sorella.
Sulle somme di cui sopra, in quanto già rivalutate all'attualità al momento della liquidazione, vanno riconosciuti gli interessi compensativi, avuto riguardo alla somma devalutata alla data del sinistro stradale (25 settembre 2014) e rivalutata anno per anno sino alla data della presente sentenza;
quindi con riconoscimento, sulle somme così come determinate alla stregua del calcolo di cui sopra, dei soli ulteriori interessi legali al soddisfo (Cass. S.U. n. 1712 del 1995).
Pertanto deve, con riferimento alla contestazione sollevata dalla al riguardo, ritenersi la sola Parte_1 parziale fondatezza, dovendo riconoscersi la spettanza degli interessi compensativi, ma secondo il meccanismo di calcolo testè indicato, e non secondo quanto indicato nella sentenza di primo grado.
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'appello va accolto nei termini innanzi precisati.
Ogni ulteriore domanda deve ritenersi assorbita.
A seguito dell'accoglimento parziale dell'appello e della rideterminazione della somma per cui vi è condanna, il valore della causa è mutato (€ 22.049,04 + € 11.005,63 + € 8.666,93 = € 41.721,60).
Tenuto conto del valore della controversia rivalutato secondo il criterio del decisum (Cass. n. 10984 del
2021) e dell'attività difensiva espletata, il Collegio ritiene congrua, per il primo grado di giudizio, la liquidazione dei compensi in misura corrispondente ai valori medi previsti per lo scaglione compreso tra €
26.001,00 ed € 52.000,00, come determinati dalle tabelle allegate al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, aggiornate dal D.M. 147/2022.
Quanto al secondo grado di giudizio, la Corte reputa equa la liquidazione dei compensi mediante l'applicazione dei valori medi per le fasi di studio della controversia, introduzione del giudizio e decisione, con l'esclusione della fase di istruttoria, atteso che in tale grado non risulta essere stata svolta.
Inoltre, in applicazione del principio di soccombenza, stante la graduazione delle colpe nella verificazione del sinistro, va disposta per entrambi i gradi del giudizio, la compensazione delle spese di lite per i 4/5, dovendosi porre il residuo 1/5 a carico in solido della soccombente e del Controparte_5
nella stessa proporzione vanno ripartite le spese delle due ctu. CP_4
Gli appellanti devono in conseguenza ritenersi tenuti alla restituzione delle somme percepite in forza della sentenza di primo grado, ed in eccedenza rispetto a quanto deciso con la sentenza di appello;
tanto anche con riferimento alle spese legali riconosciute, non risultando esser stata disposta la distrazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
ritualmente notificato nei confronti di , ,
[...] CP _2 Controparte_3 CP_4
, avverso la sentenza n. 863/2024 emessa e pubblicata dal Tribunale di Trani in data 15/5/2024,
[...] ogni altra istanza, deduzione, ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. Accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza gravata,
o Dichiara che il sinistro per cui è causa è addebitabile concorsualmente a e CP
, con addebito del 80% della responsabilità al , e del residuo Controparte_4 CP
20% al CP_4
Pagina 11 o Condanna la e al pagamento in solido delle seguenti Controparte_5 Controparte_4 somme: € 22.049,04, a titolo di danno morale subito da € 11.005,63 e € CP
8.666,93 a titolo di danno riflesso subito rispettivamente da e _2 [...]
; il tutto con rivalutazione e interessi come in parte motiva specificato;
CP_3
Rigettando le ulteriori richieste formulate dall'appellante.
2. Condanna gli appellati alla restituzione, a favore della delle somme in eccesso Controparte_5 ricevute a seguito della sentenza di primo grado riformata, maggiorate di interessi legali sino al soddisfo;
3. Compensa per 4/5 le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio, liquidando a favore degli appellati il restante 1/5, posto a carico in solido della e del , Controparte_5 Controparte_4 residuo che liquida:
• per il primo grado in complessivi € 1.523,20 oltre al rimborso del contributo unificato e degli accessori come per legge;
• per il secondo grado in complessivi € 1.389,20, oltre al rimborso del contributo unificato e degli accessori come per legge;
4. Pone a carico degli appellati le spese di CTU nella misura di 4/5, ed il restante 1/5 a carico dell'appellante;
Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile in data 16 luglio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Antonello Vitale Dott. Salvatore Grillo
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