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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 04/06/2025, n. 126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 126 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 550/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Costantino De Robbio Presidente
Dott. Roberto Colonnello Giudice
Dott. ssa Barbara Vicario Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato da
, (CF ) e , (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2 [...]
) elettivamente domiciliati in Rieti, via Sanizi 2, presso lo studio dell'avv. C.F._2
Arianna Del Re che li rappresenta e difende per delega allegata telematicamente al ricorso ricorrenti con l'intervento del PM ex art. 70 comma 2 c.p.c.
Oggetto: scioglimento del matrimonio
Conclusioni congiunte:
Dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra di loro contratto nel Comune di Roccantica
(Rieti), in data 09.07.2022, trascritto presso i registri dello Stato Civile, atto n. 53 e omologare con sentenza i seguenti accordi: Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione e di avere definito ogni reciproco rapporto di ordine economico/patrimoniale non avendo, perciò, nulla da pretendere l'uno dall'altra.
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso congiunto depositato il 4.4.2025 avanti il Tribunale di Rieti, i coniugi sopra indicati hanno chiesto la pronuncia di scioglimento del matrimonio concordatario contratto nel Comune di Roccantica (Rieti), in data 09.07.2022, trascritto presso i registri dello Stato Civile di detto
1 Comune, (atto n. 4, parte II, Serie C, anno 2022), optando per il regime della separazione dei beni.
A tal fine, i ricorrenti hanno dedotto che: dal matrimonio non sono nati figli;
a causa della progressiva differenziazione dei caratteri la affectio coniugalis necessaria per la prosecuzione della convivenza era venuta meno ed i coniugi si sono separati consensualmente, come da
Sentenza n. 109/2024 pubbl. il 06/07/2024 nel procedimento RG n. 691/2024; dalla data della separazione a oggi non vi è stata riconciliazione tra i coniugi e la comunione spirituale e materiale degli stessi è venuta definitivamente meno;
sussistono gli estremi per la dichiarazione di scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 3, l. n. 898/1970 e successive modifiche.
Con note scritte depositate per la udienza del 17.4.2024 i coniugi hanno confermato la volontà di divorziare alle condizioni di cui al ricorso, e il giudice ha riservato la decisione al Collegio.
Data comunicazione al PM ex art. 70 e 71 c.p.c.
***
Sulla scorta dei documenti prodotti in giudizio dalle parti nonché tenuto conto della comune volontà dei coniugi di giungere all'odierna pronuncia, ritiene il Collegio che sussistano i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b) l. 898/1970 per la dichiarazione di scioglimento del matrimonio, atteso che dalla separazione, pronunciata con sentenza n. 109/2024 del
6.7.2024, la convivenza la convivenza tra i coniugi mai ripresa per cui la comunione materiale e spirituale tra gli stessi deve ritenersi definitivamente cessata.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita.
Le spese del procedimento si dichiarano interamente compensate.
p.q.m.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 Parte_2
in Comune di Roccantica (Rieti), in data 09.07.2022, trascritto presso i registri dello
[...]
Stato Civile di detto Comune (atto n. 4, parte II, serie C, anno 2022),
- dà atto che le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione e di avere definito ogni reciproco rapporto di ordine economico/patrimoniale non avendo, perciò, nulla da pretendere l'uno dall'altra.
-dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza
- dichiara compensate tra le parti le spese di lite.
Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Roccantica (RI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
2 Così deciso in Rieti, il 22 maggio 2025
Il Giudice rel.
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Costantino De Robbio Presidente
Dott. Roberto Colonnello Giudice
Dott. ssa Barbara Vicario Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato da
, (CF ) e , (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2 [...]
) elettivamente domiciliati in Rieti, via Sanizi 2, presso lo studio dell'avv. C.F._2
Arianna Del Re che li rappresenta e difende per delega allegata telematicamente al ricorso ricorrenti con l'intervento del PM ex art. 70 comma 2 c.p.c.
Oggetto: scioglimento del matrimonio
Conclusioni congiunte:
Dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra di loro contratto nel Comune di Roccantica
(Rieti), in data 09.07.2022, trascritto presso i registri dello Stato Civile, atto n. 53 e omologare con sentenza i seguenti accordi: Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione e di avere definito ogni reciproco rapporto di ordine economico/patrimoniale non avendo, perciò, nulla da pretendere l'uno dall'altra.
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso congiunto depositato il 4.4.2025 avanti il Tribunale di Rieti, i coniugi sopra indicati hanno chiesto la pronuncia di scioglimento del matrimonio concordatario contratto nel Comune di Roccantica (Rieti), in data 09.07.2022, trascritto presso i registri dello Stato Civile di detto
1 Comune, (atto n. 4, parte II, Serie C, anno 2022), optando per il regime della separazione dei beni.
A tal fine, i ricorrenti hanno dedotto che: dal matrimonio non sono nati figli;
a causa della progressiva differenziazione dei caratteri la affectio coniugalis necessaria per la prosecuzione della convivenza era venuta meno ed i coniugi si sono separati consensualmente, come da
Sentenza n. 109/2024 pubbl. il 06/07/2024 nel procedimento RG n. 691/2024; dalla data della separazione a oggi non vi è stata riconciliazione tra i coniugi e la comunione spirituale e materiale degli stessi è venuta definitivamente meno;
sussistono gli estremi per la dichiarazione di scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 3, l. n. 898/1970 e successive modifiche.
Con note scritte depositate per la udienza del 17.4.2024 i coniugi hanno confermato la volontà di divorziare alle condizioni di cui al ricorso, e il giudice ha riservato la decisione al Collegio.
Data comunicazione al PM ex art. 70 e 71 c.p.c.
***
Sulla scorta dei documenti prodotti in giudizio dalle parti nonché tenuto conto della comune volontà dei coniugi di giungere all'odierna pronuncia, ritiene il Collegio che sussistano i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b) l. 898/1970 per la dichiarazione di scioglimento del matrimonio, atteso che dalla separazione, pronunciata con sentenza n. 109/2024 del
6.7.2024, la convivenza la convivenza tra i coniugi mai ripresa per cui la comunione materiale e spirituale tra gli stessi deve ritenersi definitivamente cessata.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita.
Le spese del procedimento si dichiarano interamente compensate.
p.q.m.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 Parte_2
in Comune di Roccantica (Rieti), in data 09.07.2022, trascritto presso i registri dello
[...]
Stato Civile di detto Comune (atto n. 4, parte II, serie C, anno 2022),
- dà atto che le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione e di avere definito ogni reciproco rapporto di ordine economico/patrimoniale non avendo, perciò, nulla da pretendere l'uno dall'altra.
-dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza
- dichiara compensate tra le parti le spese di lite.
Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Roccantica (RI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
2 Così deciso in Rieti, il 22 maggio 2025
Il Giudice rel.
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
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