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Sentenza 14 dicembre 2024
Sentenza 14 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 14/12/2024, n. 19108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 19108 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
Marta Ienzi Presidente
Filomena Albano Giudice
MA Teresa Moretti Giudice rel.
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. 55114/2023, vertente
TRA
Parte_1 nata a [...] il [...]
-ricorrente-
E
, Persona_1 nato a [...] il [...] entrambi con il patrocinio dell'avv.to Giovanna Cordua
-resistente-
NONCHÉ con l'intervento del Pubblico Ministero
-interventore ex lege-
OGGETTO: separazione personale
Ragioni di fatto e di diritto della decisione ha chiesto al Tribunale di pronunciare la sua separazione personale da Parte_1
, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in Castelnuovo Persona_1
Cilento (SA) in data 25 settembre 2010 e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere la convivenza intollerabile;
, Persona_1 costituitosi in giudizio ha aderito alle richieste formulate in ricorso che di seguito di trascrivono:
a) i coniugi vivranno separati serbandosi reciproco rispetto;
b) i coniugi provvederanno ciascuno al proprio mantenimento, rinunciando sin d'ora a qualsiasi pretesa in ordine al mantenimento;
c) i minori e , affidati ad entrambi i genitori, Persona_2 Persona_3
risiederanno stabilmente con la propria madre, sig.ra presso la casa Pt_1
coniugale, concessa in locazione alla stessa;
d) la casa coniugale pertanto, sita in Roma alla via Casteggio n. 55, interno 1,
verrà assegnata alla sig.ra con tutti gli arredi ed i beni in Parte_1
essa contenuti, affinché vi ci abiti assieme ai propri figli;
e) la sig.ra si impegna a non intraprendere in detta casa coniugale ad Pt_1
essa assegnata, alcuna eventuale convivenza stabile e continuativa con altro uomo;
f) il sig. si impegnerà a corrispondere alla sig.ra a titolo di Per_1 Pt_1
contributo per il mantenimento dei figli minori MA e la somma Per_3
mensile di € 200,00 (duecento/00) ciascuno, entro il giorno 5 di ogni mese,
rivalutabile annualmente secondo gli indici del costo della vita stabiliti dall'ISTAT, oltre al rimborso delle spese straordinarie, quali a titolo esemplificativo mediche, scolastiche, ricreative, sportive, nella misura del
50%;
g) il sig. vedrà e terrà con sé i figli MA e compatibilmente Pt_2 Per_3
con le esigenze scolastiche e ricreative dei figli, due giorni a settimana, da definire compatibilmente con le esigenze lavorative, una volta a conoscenza dei propri turni lavorativi e gli impegni dei minori, prendendoli dall'uscita di scuola e riportandoli dalla madre dopo l'ora di cena. Quanto detto salva la possibilità, previo accordo tra i coniugi da raggiungere entro il sabato della settimana precedente, di modificare i due giorni di visita di cui sopra;
h) i minori MA e trascorreranno un fine settimana alternativamente Per_3 con la madre e con il padre il quale li andrà a prendere e li terrà con sé dal venerdì sera dalle ore 19.00 sino alla domenica prima dell'ora di cena quando li riporterà a casa;
i) le festività di Natale, i minori le trascorreranno ad anni alterni con la madre e con il padre, alternando il 24 dicembre con il 25 dicembre nonché
alternando il conseguente periodo dal 26 dicembre al 30 dicembre con il periodo dal 31 dicembre al 6 gennaio. Anche le festività di Pasqua, MA e le trascorreranno ad anni alterni con i genitori, per tre giorni Per_3
consecutivi, alternando il periodo dal Giovedì Santo alla Domenica di
Pasqua con il periodo dal Lunedì dell'Angelo al Mercoledì;
j) i minori trascorreranno ogni anno, due settimane anche non consecutive con il padre e con la madre durante il periodo estivo. Entro la fine del mese di aprile di ogni anno, i genitori concorderanno pertanto i rispettivi periodi di ferie;
k) i coniugi si concedono reciproco consenso per il rilascio ed il rinnovo del passaporto.
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale;
Ritenuta la conformità delle condizioni proposte all'interesse della prole minore, il
Tribunale dispone in conformità ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione.
La causa deve proseguire per la definizione della domanda di divorzio presentata congiuntamente al ricorso per separazione, come già disposto con separata ordinanza.
P. Q. M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando:
- dichiara la separazione personale dei coniugi nata a [...]_1
Lucania (SA) il 13 marzo 1989 e , nato a [...] il 15 giugno Persona_1
1984, che hanno contratto matrimonio in Castelnuovo Cilento in data 25 settembre 2010, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Castelnuovo Cilento (SA) al n. 4, Parte 2, Serie B, Vol. 2, Uff. 2, Anno 2010, alle condizioni di cui in parte motiva;
- dispone la rimessione della causa sul ruolo per la definizione della domanda di divorzio, come da separata ordinanza.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 28 novembre 2024
Il Giudice estensore Il Presidente
MA Teresa Moretti Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
Marta Ienzi Presidente
Filomena Albano Giudice
MA Teresa Moretti Giudice rel.
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. 55114/2023, vertente
TRA
Parte_1 nata a [...] il [...]
-ricorrente-
E
, Persona_1 nato a [...] il [...] entrambi con il patrocinio dell'avv.to Giovanna Cordua
-resistente-
NONCHÉ con l'intervento del Pubblico Ministero
-interventore ex lege-
OGGETTO: separazione personale
Ragioni di fatto e di diritto della decisione ha chiesto al Tribunale di pronunciare la sua separazione personale da Parte_1
, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in Castelnuovo Persona_1
Cilento (SA) in data 25 settembre 2010 e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere la convivenza intollerabile;
, Persona_1 costituitosi in giudizio ha aderito alle richieste formulate in ricorso che di seguito di trascrivono:
a) i coniugi vivranno separati serbandosi reciproco rispetto;
b) i coniugi provvederanno ciascuno al proprio mantenimento, rinunciando sin d'ora a qualsiasi pretesa in ordine al mantenimento;
c) i minori e , affidati ad entrambi i genitori, Persona_2 Persona_3
risiederanno stabilmente con la propria madre, sig.ra presso la casa Pt_1
coniugale, concessa in locazione alla stessa;
d) la casa coniugale pertanto, sita in Roma alla via Casteggio n. 55, interno 1,
verrà assegnata alla sig.ra con tutti gli arredi ed i beni in Parte_1
essa contenuti, affinché vi ci abiti assieme ai propri figli;
e) la sig.ra si impegna a non intraprendere in detta casa coniugale ad Pt_1
essa assegnata, alcuna eventuale convivenza stabile e continuativa con altro uomo;
f) il sig. si impegnerà a corrispondere alla sig.ra a titolo di Per_1 Pt_1
contributo per il mantenimento dei figli minori MA e la somma Per_3
mensile di € 200,00 (duecento/00) ciascuno, entro il giorno 5 di ogni mese,
rivalutabile annualmente secondo gli indici del costo della vita stabiliti dall'ISTAT, oltre al rimborso delle spese straordinarie, quali a titolo esemplificativo mediche, scolastiche, ricreative, sportive, nella misura del
50%;
g) il sig. vedrà e terrà con sé i figli MA e compatibilmente Pt_2 Per_3
con le esigenze scolastiche e ricreative dei figli, due giorni a settimana, da definire compatibilmente con le esigenze lavorative, una volta a conoscenza dei propri turni lavorativi e gli impegni dei minori, prendendoli dall'uscita di scuola e riportandoli dalla madre dopo l'ora di cena. Quanto detto salva la possibilità, previo accordo tra i coniugi da raggiungere entro il sabato della settimana precedente, di modificare i due giorni di visita di cui sopra;
h) i minori MA e trascorreranno un fine settimana alternativamente Per_3 con la madre e con il padre il quale li andrà a prendere e li terrà con sé dal venerdì sera dalle ore 19.00 sino alla domenica prima dell'ora di cena quando li riporterà a casa;
i) le festività di Natale, i minori le trascorreranno ad anni alterni con la madre e con il padre, alternando il 24 dicembre con il 25 dicembre nonché
alternando il conseguente periodo dal 26 dicembre al 30 dicembre con il periodo dal 31 dicembre al 6 gennaio. Anche le festività di Pasqua, MA e le trascorreranno ad anni alterni con i genitori, per tre giorni Per_3
consecutivi, alternando il periodo dal Giovedì Santo alla Domenica di
Pasqua con il periodo dal Lunedì dell'Angelo al Mercoledì;
j) i minori trascorreranno ogni anno, due settimane anche non consecutive con il padre e con la madre durante il periodo estivo. Entro la fine del mese di aprile di ogni anno, i genitori concorderanno pertanto i rispettivi periodi di ferie;
k) i coniugi si concedono reciproco consenso per il rilascio ed il rinnovo del passaporto.
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale;
Ritenuta la conformità delle condizioni proposte all'interesse della prole minore, il
Tribunale dispone in conformità ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione.
La causa deve proseguire per la definizione della domanda di divorzio presentata congiuntamente al ricorso per separazione, come già disposto con separata ordinanza.
P. Q. M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando:
- dichiara la separazione personale dei coniugi nata a [...]_1
Lucania (SA) il 13 marzo 1989 e , nato a [...] il 15 giugno Persona_1
1984, che hanno contratto matrimonio in Castelnuovo Cilento in data 25 settembre 2010, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Castelnuovo Cilento (SA) al n. 4, Parte 2, Serie B, Vol. 2, Uff. 2, Anno 2010, alle condizioni di cui in parte motiva;
- dispone la rimessione della causa sul ruolo per la definizione della domanda di divorzio, come da separata ordinanza.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 28 novembre 2024
Il Giudice estensore Il Presidente
MA Teresa Moretti Marta Ienzi