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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 12/06/2025, n. 363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 363 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di RO, nella persona del dr. Fabrizio Melucci, in funzione di
GIUDICE UNICO MONOCRATICO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n 2172 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2020 posta in decisione all'udienza del 19.12.2024, promossa
DA
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
Stefano Santini, presso il cui studio sito a RO Via Cavour n. 13, ha eletto domicilio in virtù di delega posta in calce all'atto di citazione
- attore -
CONTRO
pagina 1 di 10
dall'Avv. Giorgio Carnevali presso il cui studio sito a Roma viale Bruno Buozzi
n.19, ha eletto domicilio in virtù di delega posta in calce alla comparsa di risposta
- convenuta -
In punto a: risarcimento danni.
Conclusioni
Per l'attore:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di RO, disattesa ogni contraria istanza, dichiarare la
obbligata al risarcimento del danno subito dall'attore Controparte_2
in seguito all'evento descritto in atto di citazione, a titolo di responsabilità
extracontrattuale ex artt. 2051 o 2043 c.c. e conseguentemente condannarla al
risarcimento dei danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali, comunque denominati,
nessuno escluso e al rimborso delle spese, per l'importo di € 93.026,06 o quello
diverso, maggiore o minore, ritenuto di giustizia, oltre rivalutazione e interessi dal
fatto generativo dell'illecito al soddisfo. Con vittoria di spese e competenze di lite,
oltre agli accessori di legge”.
Per la convenuta:
pagina 2 di 10 “Si insite quindi per il rigetto della domanda attorea essendo l'evento riconducibile
alla negligente e disattenta condotta tenuta dal ciclista. In via subordinata, nella
denegata e non creduta ipotesi di rigetto della domanda attorea, si domanda al
Giudicante di dichiarare una corresponsabilità del ciclista nella causazione del
fatto diminuendo l'eventuale risarcimento nella misura ritenuta di giustizia”.
MOTIVAZIONE
1 - Con atto di citazione notificato in data 13.10.2020 Parte_1
conveniva in giudizio la , deducendo che il giorno Controparte_2
8.10.2017 alle ore 8,45 circa, mentre procedeva in sella alla propria bicicletta lungo la S.P. 44, nel territorio del Comune di Tavullia, giunto alla rotatoria che conduce a San Giovanni in Marignano, subito dopo la prima uscita era caduto a terra a causa di uno “scalino che attraversava ortogonalmente la corsia di marcia”, non visibile per la posizione e “l'ombra proiettata dagli alberi”; che per effetto della caduta aveva subito gravi lesioni personali;
che il danno era pari complessivamente ad €.93.026,06, per danno biologico, morale, spese mediche,
costi di riparazione della bicicletta e di assistenza stragiudiziale.
pagina 3 di 10 Tanto premesso, lo stesso attore, deducendone la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ovvero quella ex art. 2043 c.c., domandava che la
[...]
fosse condannata al risarcimento nella misura indicata o in Controparte_2
quella diversa di giustizia, oltre interessi e rivalutazione.
Si costituiva la Provincia di RO e BI, la quale contestava la domanda, eccependo che non vi era prova del fatto, della dinamica e del nesso causale;
che non vi era una situazione di pericolo occulto;
che il sinistro era imputabile a colpa del danneggiato per aver tenuto una condotta imprudente e negligente quanto a velocità e obbligo di tenere la destra;
che il danno era eccessivo e non provato. Concludeva, pertanto, per il rigetto della domanda ed, in subordine, per la riduzione del risarcimento.
In istruttoria, assunte alcune prove testimoniali, erano espletate due consulenze tecniche.
La causa, quindi, sulle opposte conclusioni delle parti, come in epigrafe trascritte, passava in decisione all'udienza del 19.12.2024.
2 – In relazione a danni cagionati da cose in custodia, tra le quali rientrano le strade aperte al pubblico transito, si configura, sulla base di consolidata pagina 4 di 10 giurisprudenza, un'ipotesi ex art. 2051 c.c., non escludendosi che detta responsabilità sussista anche nei confronti di un ente pubblico proprietario o manutentore della strada (nel caso di specie la ). Controparte_2
Detta norma non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è
prodotto come conseguenza normale della particolare condizione,
potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode,
offrire la prova contraria alla presunzione "iuris tantum" della sua responsabilità,
mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità (cfr. Cass. 2011 n. 15389 in motivazione).
Il caso fortuito, agli effetti dell'art. 2051 c.c., può essere integrato dalla stessa condotta del danneggiato (che abbia usato un bene senza la normale diligenza o con affidamento soggettivo anomalo) quando essa si sovrapponga alla cosa al punto da farla recedere a mera occasione o "teatro" della vicenda produttiva di danno, assumendo efficacia causale autonoma e sufficiente per la pagina 5 di 10 determinazione dell'evento lesivo, così da escludere qualunque rilevanza alla situazione preesistente. Invero, quanto più la situazione di possibile pericolo è
suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte del danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso (cfr. Cass. 2018 n. 27724 in motivazione). Pertanto, “la concreta possibilità per l'utente danneggiato di
percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza l'anomalia, vale ad escludere la
configurabilità dell'insidia e della conseguente responsabilità della P.A. per difetto
di manutenzione della strada pubblica” (Cass. 2011 n. 15375; Cass. 2016 n.
12174), e ciò anche qualora la responsabilità dell'ente pubblico sia valutata
“secondo la secondo la regola generale dell'art. 2043 c.c.” (Cass. 2015 n. 12821).
Nel caso di specie, anche ritenendo che sia applicabile l'art. 2051 c.c., la convenuta non può essere ritenuta responsabile dei danni che CP_2
sarebbero occorsi all'attore in conseguenza del sinistro per cui è causa.
pagina 6 di 10 La caduta, come confermato dai testimoni, avvenne alle ore 8,45
dell'8.10.2017, lungo la S.P. n. 38 all'uscita della rotatoria per San Giovanni
Marignano, e dunque, in condizioni di perfetta visibilità; come visibile dalle fotografie che ritraggono il luogo il giorno del sinistro (v. doc. 1 attore),
confermate dai testimoni, il manto stradale si presentava diffusamente rovinato, e aveva nel tratto terminale un gradino di pochi centimetri (uno, due al massimo) in corrispondenza della zona di rifacimento dell'asfalto di colore marcatamente più
scuro rispetto alla zona sconnessa di colore grigio chiaro.
L'attore, percorrendo in pieno giorno la strada, aveva certamente la possibilità con un minimo di diligenza di avvedersi della presenza della scanalatura in questione che, oltre ad attraversare tutta la corsia di destra,
segnava con marcata discontinuità proprio l'area in cui l'asfalto cambiava colore,
ed era preceduta da un'ampia superficie ove la sede stradale, nel luogo della caduta, era asfaltata in modo irregolare, presentando altre vistose anomalie,
anch'esse del tutto visibili (lunghe fenditure, crepe, avvallamenti) che dovevano indurre a maggior cautela, tanto più per la prossimità dell'incrocio.
pagina 7 di 10 Il consulente d'ufficio, nella ricostruzione della dinamica, ha rilevato che,
nelle condizioni di tempo e di luogo del sinistro, la “sconnessione stradale”, pur trovandosi in zona d'ombra al momento dell'incidente, “era perfettamente visibile dalla direzione di marcia dell'attore da una distanza tale (12,5 metri) da poter prendere le misure necessarie alla neutralizzazione di un “ostacolo” come quello riportato dalle immagini allegate”. La circostanza che il teste unico ad Tes_1
aver assistito alla dinamica, pur trovandosi subito dietro il nel gruppo dei Parte_1
ciclisti e dunque con una visuale almeno parzialmente ostruita, riuscì ad arrestare tempestivamente la propria corsa (“feci in tempo a rallentare”), conferma che l'anomalia stradale non aveva nel caso concreto i caratteri soggettivi della imprevedibilità e non visibilità, né quello oggettivo della inevitabilità.
Molto dubbia è, peraltro, la sussistenza del nesso causale, apparendo non plausibile ed anzi francamente improbabile che una “scanalatura”, del modestissimo spessore che si vede nelle fotografie (uno, due centimetri), possa aver determinato un evento così estremo, ossia una rotazione di almeno 90 gradi della ruota anteriore del velocipede che, secondo la prospettata dinamica,
pagina 8 di 10 avrebbe “intercettato” la scanalatura mentre la bici aveva una direzione di marcia ad essa perpendicolare.
Molto più verosimile che a determinare la caduta sia stata la perdita di aderenza del veicolo, a causa dell'eccessività velocità tenuta dal ciclista nell'intraprendere un tratto di strada curvilineo con una bicicletta da corsa in carbonio (v. doc. 8 attore), come tale particolarmente leggera e non ruote di ridotto spessore;
i gravi danni - effetto della sola energia cinetica della bici -
riportati tanto dal ciclista (trauma policontusivo, trauma cranio facciale, frattura dell'orbita sinistra, frattura di sette vertebre, pneumotorace, frattura della clavicola e della scapola: v. relazione c.t.u. , quanto dalla bicicletta e dal vestiario CP_3
(con costo di ripristino pari ad €.1.902: v. doc. 8, 9 attore) sono altamente indicativi dell'elevata velocità.
Resta, in ogni caso, che la situazione di possibile pericolo era suscettibile di essere ampiamente (per spazio e tempo) prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte del danneggiato, alla cui condotta colposa è imputabile in via esclusiva l'evento.
pagina 9 di 10
Per questi motivi
, che hanno valore di ragione più liquida, la domanda deve essere respinta.
3 – Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Quelle della fase decisionale si liquidano al minimo, considerato il mancato deposito delle memorie conclusive.
P.Q.M.
Il Tribunale di RO, definitivamente pronunciando sulla causa promossa da contro , così provvede: Parte_1 Controparte_2
1) rigetta la domanda come sopra proposta da;
Parte_1
2) condanna a rifondere alla le Parte_1 Controparte_2
spese di lite che si liquidano in €.11.977,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario delle spese generali al 15 per cento, IVA e CPA come per legge;
3) pone le spese di consulenza tecnica definitivamente a carico di . Parte_1
Così deciso a RO in data 12.6.2025.
Il giudice dr. Fabrizio Melucci
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