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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/11/2025, n. 3695 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3695 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA II SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati dr. Alberto CELESTE - Presidente dr. ssa Maria Pia DI STEFANO - Consigliere dr. Roberto BONANNI - Consigliere relatore all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., come introdotto con d.lgs. 149/2022, in sostituzione dell'udienza dell'11.11.2025 nella causa civile di II grado iscritta al n. R.G. 3276/2024, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Rieti, in funzione di giudice del lavoro, n. 216/2024, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesca Bianchini, ed elettivamente Parte_1 domiciliato in Roma, Via Crescenzio n. 20; APPELLANTE
E
rappresentato e difeso dall'Avv. Bruno Enzo Pontecorvo, giusta procura generale in atti, ed CP_1 CP_ elettivamente domiciliato in Roma presso l'Avvocatura Via Cesare Beccaria, 29; APPELLATO
ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 281 sexies, 352 ultimo comma nel testo vigente ratione temporis alla data odierna ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 28.11.2024, , ha proposto appello avverso la Parte_1 sentenza indicata in oggetto, con la quale il Tribunale di Rieti, in funzione di giudice del lavoro, aveva dichiarato inammissibile per non aver dimostrato concretamente la sussistenza del proprio interesse ad agire per come tipizzato dal legislatore il ricorso spiegato da avverso il Parte_1 CP_ provvedimento di diniego di sgravio 6900.07/03/2022.0034882 e le cartelle/ruoli sottesi, CP_ condannando lo stesso alla rifusione delle spese di lite in favore dell' che liquidava in € Pt_1 1.305,50. CP_ Si è costituito l' opponendosi all'avverso gravame e precisando, tra l'altro, che “D'altra parte, è lo stesso odierno appellante ad affermare di non aver ricevuto successivi atti dell'esecuzione esattoriale (il Concessionario della riscossione non è neppure evocato in giudizio), limitandosi a dedurre - senza dimostrarlo - un generico interesse alla compensazione di partite creditorie e debitorie;
le menzionate cartelle e i ruoli ad esse sottesi sarebbero stati suscettibili di diretta impugnazione soltanto ove il debitore avesse dimostrato di essere esposto ad uno dei pregiudizi ritenuti rilevanti al fine dall'art. 12, comma 4-bis del D.p.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art.
3-bis del D.L. n. 146 del 2021, convertito in Legge n. 215 del 2021”.
L'appello è infondato. Invero, lo stesso appellante , in sede di ricorso di primo grado, ha dedotto che “L'odierno Pt_1 ricorrente, all'atto di una verifica della propria posizione rivolta all'accertamento dell'esistenza di eventuali carichi pendenti a suo danno, al fine di poter avviare la procedura di autocompensazione dei propri crediti di natura tributaria e previdenziale, preclusa ex art. 31 D.L. 78/2010 in presenza di debiti iscritti in ruoli definitiva, apprendeva l'esistenza di molteplici cartelle di pagamento, e con essa del ruolo ivi contenuto, della cui legale conoscenza l'odierno esponente non è mai stato raggiunto, dacché, presumibilmente, gli stessi non sono stati mai oggetto di rituale notificazione, stante anche la nullità dell'asserita notificazione.”. E' noto che recentemente la Corte di cassazione, a sezioni unite, con Sentenza n. 26283 del 06/09/2022 , si è pronunciata in tema di riscossione coattiva delle entrate pubbliche (anche extratributarie) mediante ruolo, ed ha precisato, al riguardo, che “l'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021) trova applicazione nei processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della predetta norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113 e 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione. (Principio enunciato nell'interesse della legge ex art. 363, comma 3, c.p.c.)”. Del pari, con la medesima sentenza, la stessa giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di osservare che ”l'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021), selezionando specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale, ha plasmato l'interesse ad agire, condizione dell'azione avente natura "dinamica" che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione;
la citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini (istituto applicabile anche al processo tributario), nel grado di legittimità mediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c. o fino all'udienza di discussione (prima dell'inizio della relazione) o fino all'adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio”. Ancor più di recente, peraltro, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 190/2023, ha avuto modo di dichiarare inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate con riguardo al su citato art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), così come modificato dall'art.
3-bis del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 (Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili), convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2021, n. 215, in quanto, tra l'altro, implicanti “scelte di fondo tra opzioni tutte rientranti nella discrezionalità del legislatore”. Ebbene, sebbene le parti abbiano avuto modo di interloquire al riguardo, quella appellante nulla ha dedotto sulla eventuale sussistenza di almeno uno dei casi di cui all'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021). Infatti, né il ricorso in primo grado, né l'odierno atto d'appello specificano la presenza di una delle tre condizioni necessarie per ritenere ammissibile l'impugnazione del mero estratto di ruolo. In particolare, l'appellante non ha specificato che dall'iscrizione a ruolo gli sia derivato un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, né per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto, né infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione. Ne consegue che l'appello deve essere rigettato, Le spese del presente grado del giudizio, liquidate come da dispositivo, devono essere poste a carico dell'appellante soccombente. Deve darsi atto che sussistono i presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
- rigetta l'appello:
- condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado, che liquida in complessivi € 1.984,00, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA:
- dà atto che sussistono i presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Roma, 11.11.2025
L'ESTENSORE
Dr. Roberto Bonanni
IL PRESIDENTE
Dr. Alberto Celeste
composta dai Magistrati dr. Alberto CELESTE - Presidente dr. ssa Maria Pia DI STEFANO - Consigliere dr. Roberto BONANNI - Consigliere relatore all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., come introdotto con d.lgs. 149/2022, in sostituzione dell'udienza dell'11.11.2025 nella causa civile di II grado iscritta al n. R.G. 3276/2024, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Rieti, in funzione di giudice del lavoro, n. 216/2024, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesca Bianchini, ed elettivamente Parte_1 domiciliato in Roma, Via Crescenzio n. 20; APPELLANTE
E
rappresentato e difeso dall'Avv. Bruno Enzo Pontecorvo, giusta procura generale in atti, ed CP_1 CP_ elettivamente domiciliato in Roma presso l'Avvocatura Via Cesare Beccaria, 29; APPELLATO
ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 281 sexies, 352 ultimo comma nel testo vigente ratione temporis alla data odierna ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 28.11.2024, , ha proposto appello avverso la Parte_1 sentenza indicata in oggetto, con la quale il Tribunale di Rieti, in funzione di giudice del lavoro, aveva dichiarato inammissibile per non aver dimostrato concretamente la sussistenza del proprio interesse ad agire per come tipizzato dal legislatore il ricorso spiegato da avverso il Parte_1 CP_ provvedimento di diniego di sgravio 6900.07/03/2022.0034882 e le cartelle/ruoli sottesi, CP_ condannando lo stesso alla rifusione delle spese di lite in favore dell' che liquidava in € Pt_1 1.305,50. CP_ Si è costituito l' opponendosi all'avverso gravame e precisando, tra l'altro, che “D'altra parte, è lo stesso odierno appellante ad affermare di non aver ricevuto successivi atti dell'esecuzione esattoriale (il Concessionario della riscossione non è neppure evocato in giudizio), limitandosi a dedurre - senza dimostrarlo - un generico interesse alla compensazione di partite creditorie e debitorie;
le menzionate cartelle e i ruoli ad esse sottesi sarebbero stati suscettibili di diretta impugnazione soltanto ove il debitore avesse dimostrato di essere esposto ad uno dei pregiudizi ritenuti rilevanti al fine dall'art. 12, comma 4-bis del D.p.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art.
3-bis del D.L. n. 146 del 2021, convertito in Legge n. 215 del 2021”.
L'appello è infondato. Invero, lo stesso appellante , in sede di ricorso di primo grado, ha dedotto che “L'odierno Pt_1 ricorrente, all'atto di una verifica della propria posizione rivolta all'accertamento dell'esistenza di eventuali carichi pendenti a suo danno, al fine di poter avviare la procedura di autocompensazione dei propri crediti di natura tributaria e previdenziale, preclusa ex art. 31 D.L. 78/2010 in presenza di debiti iscritti in ruoli definitiva, apprendeva l'esistenza di molteplici cartelle di pagamento, e con essa del ruolo ivi contenuto, della cui legale conoscenza l'odierno esponente non è mai stato raggiunto, dacché, presumibilmente, gli stessi non sono stati mai oggetto di rituale notificazione, stante anche la nullità dell'asserita notificazione.”. E' noto che recentemente la Corte di cassazione, a sezioni unite, con Sentenza n. 26283 del 06/09/2022 , si è pronunciata in tema di riscossione coattiva delle entrate pubbliche (anche extratributarie) mediante ruolo, ed ha precisato, al riguardo, che “l'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021) trova applicazione nei processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della predetta norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113 e 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione. (Principio enunciato nell'interesse della legge ex art. 363, comma 3, c.p.c.)”. Del pari, con la medesima sentenza, la stessa giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di osservare che ”l'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021), selezionando specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale, ha plasmato l'interesse ad agire, condizione dell'azione avente natura "dinamica" che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione;
la citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini (istituto applicabile anche al processo tributario), nel grado di legittimità mediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c. o fino all'udienza di discussione (prima dell'inizio della relazione) o fino all'adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio”. Ancor più di recente, peraltro, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 190/2023, ha avuto modo di dichiarare inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate con riguardo al su citato art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), così come modificato dall'art.
3-bis del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 (Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili), convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2021, n. 215, in quanto, tra l'altro, implicanti “scelte di fondo tra opzioni tutte rientranti nella discrezionalità del legislatore”. Ebbene, sebbene le parti abbiano avuto modo di interloquire al riguardo, quella appellante nulla ha dedotto sulla eventuale sussistenza di almeno uno dei casi di cui all'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021). Infatti, né il ricorso in primo grado, né l'odierno atto d'appello specificano la presenza di una delle tre condizioni necessarie per ritenere ammissibile l'impugnazione del mero estratto di ruolo. In particolare, l'appellante non ha specificato che dall'iscrizione a ruolo gli sia derivato un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, né per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto, né infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione. Ne consegue che l'appello deve essere rigettato, Le spese del presente grado del giudizio, liquidate come da dispositivo, devono essere poste a carico dell'appellante soccombente. Deve darsi atto che sussistono i presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
- rigetta l'appello:
- condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado, che liquida in complessivi € 1.984,00, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA:
- dà atto che sussistono i presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Roma, 11.11.2025
L'ESTENSORE
Dr. Roberto Bonanni
IL PRESIDENTE
Dr. Alberto Celeste