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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, ordinanza collegiale 31/01/2022, n. 151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 151 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 31/01/2022
N. 01004/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1004 del 2018, proposto da
Comune di Gallipoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro D'Ambrosio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Alfredo Caggiula ed Ernesto Sticchi Damiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Ernesto Sticchi Damiani in Lecce, via 95° Reggimento Fanteria, 9;
per
1) dichiarare, previo accertamento del grave inadempimento contrattuale del concessionario, la decadenza della concessione in questione e, per l'effetto, condannare il sig. -OMISSIS- a rilasciare il suolo pubblico concesso dal Comune di Gallipoli, con convenzione del -OMISSIS-.
2) Condannare il sig. -OMISSIS- al pagamento, in favore della Amministrazione Comunale di Gallipoli, della somma di € 46.832,92, già detratti gli acconti versati, oltre agli ulteriori canoni maturati dal 30.6.2009, fino all'effettivo rilascio del suolo dato in concessione, oltre interessi di legge e rivalutazione monetaria.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli artt. 65, 66 e 67 cod. proc. amm.;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di -OMISSIS-;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 gennaio 2022 il dott. Alessandro Cappadonia e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Premesso che:
Il Comune di Gallipoli con il presente ricorso ha chiesto che questo Tribunale dichiari, previo accertamento del grave inadempimento contrattuale del concessionario, la decadenza della concessione e, per l’effetto, condanni il sig. -OMISSIS- a rilasciare il suolo pubblico concesso dal Comune di Gallipoli, con convenzione del -OMISSIS-.
Il Comune di Gallipoli ha chiesto, inoltre, che il Tribunale condanni il sig.-OMISSIS- al pagamento, in favore della Amministrazione Comunale di Gallipoli, della somma di € 46.832,92, già detratti gli acconti versati, oltre agli ulteriori canoni maturati dal 30.6.2009, fino all’effettivo rilascio del suolo dato in concessione, oltre interessi di legge e rivalutazione monetaria.
Ciò premesso, il Comune di Gallipoli dica se è stato rilasciato il suolo pubblico da parte del sig.-OMISSIS-, indicando la data dell’eventuale rilascio; dica parimenti se il credito vantato nei confronti del sig.-OMISSIS- è stato soddisfatto.
Ritenuto di dover assegnare al Comune di Gallipoli il termine di 90 giorni, decorrenti dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, per fornire i chiarimenti richiesti, sospesa e riservata ogni altra decisione sul rito, nel merito e sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Prima di Lecce, assegna al Comune di Gallipoli il termine di novanta giorni, decorrenti dalla comunicazione e/o notificazione della presente ordinanza, per il deposito di chiarimenti.
Rinvia la trattazione del ricorso all’udienza pubblica del 6 luglio 2022.
Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Ettore Manca, Consigliere
Alessandro Cappadonia, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessandro Cappadonia | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO