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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 07/10/2025, n. 4164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4164 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 781/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione lavoro
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Milano, GI ZA, nella prosecuzione del verbale di udienza del 7.10.2025; visto l'art. 429 c.p.c.;
pronuncia la seguente
SENTENZA nella controversia individuale di lavoro
Tra
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8 [...]
, , e Pt_9 Parte_10 Parte_11 Parte_12
, rappresentati e difesi dall'Avv. M. C. Romano;
Parte_13
e
“ ”, in persona del Ministero tempore, rappresentato e difeso Controparte_1 dalla dr.ssa Teresa Cassano e del dr i sensi dell'art. 417 bis c.p.c. Controparte_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21.01.2025 i ricorrenti hanno convenuto in giudizio il
[...]
formulando le seguenti conclusioni: “ a) accertare e dichiarare il diritto dei Controparte_1 ricorrenti all'inquadramento nel profilo di Funzionario giudiziario (ex area Area III – F1) a far data dal 1.7.2019, o dalla diversa data di giustizia, con tutte le conseguenze normative ed economiche di legge e conseguentemente condannare il convenuto a ricalcolare CP_1 gli emolumenti spettanti sulla base del corretto inquadramento dal 1.7.2019, o in subordine dalla diversa data di giustizia, ed al conseguente pagamento in favore di ciascuno degli arretrati maturati, in misura pari alla differenza tra trattamento economico dovuto in base al superiore inquadramento e quello concretamente percepito nel precedente profilo professionale, fino all'effettivo inquadramento quali Funzionari, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, a titolo retributivo – o, in subordine, risarcitorio - fermo restando il riconoscimento dell'eventuale assegno ad personam spettante per precedenti progressioni. Con vittoria delle somme dovute a titolo di compensi professionali ex D.M. n.
55/2014, oltre rimborso forfetario e accessori di legge, da distrarsi in favore della procuratrice antistataria e oltre rifusione del contributo unificato”.
Si costituiva in giudizio il resistente chiedendo il rigetto della domanda. CP_1
Le domande sono infondate e meritano di essere rigettate.
1.In via preliminare va osservato che i ricorrenti sono dipendenti del Controparte_1 presso gli Uffici giudiziari di Milano ed hanno partecipato alla procedura selettiva interna per il passaggio al profilo professionale di Funzionario giudiziario - area III F1, riservata ai cancellieri in servizio alla data del 14 novembre 2009, procedura indetta con l'avviso n. 1 del 19.9.2016, in attuazione dell'articolo 21quater del D.L. n. 83 del 2015, convertito con modificazioni, dalla L. n. 132 del 2015.
I ricorrenti risultati idonei sono stati immessi in ruolo in terza area F1 in parte a decorrere dal 1.10.2020 ed in parte dal 15.12.2022 e chiedono la retrodatazione giuridica ed economica dell'inquadramento da far tempo dal 1.07.2019.
2.In linea generale va osservato che in materia di procedure concorsuali della P.A. preordinate all'assunzione dei dipendenti (in ordine alla quale la cosiddetta “privatizzazione” del rapporto non ha prodotto innovazioni rispetto al precedente regime normativo), l'istituto del cosiddetto “scorrimento della graduatoria”, che consente a candidati semplicemente idonei di divenire vincitori effettivi precludendo l'apertura di nuovi concorsi, presuppone necessariamente una decisione dell'Amministrazione di coprire il posto. Pertanto, salvo che, per specifica disposizione di legge o del bando, tra i posti messi a concorso originariamente debbano essere compresi anche quelli che si dovessero rendere vacanti entro una certa data, l'obbligo di servirsi della graduatoria entro il termine di efficacia della stessa preclude all'amministrazione di bandire una nuova procedura concorsuale ove decida di reclutare personale, ma non la obbliga all'assunzione dei candidati non vincitori in relazione a posti che si rendano vacanti e che l'Amministrazione stessa non intenda coprire (Cass. civ., Sez. lavoro, 05/09/2005, n. 17753; Cass. civ., Sez. lavoro, 05/03/2003, n. 3252).
Tale principio è sostenuto anche dalla giurisprudenza amministrativa, per la quale l'istituto dell'utilizzo di una graduatoria concorsuale per la copertura di posti resisi vacanti dopo le operazioni concorsuali non è obbligatorio ma facoltativo, trattandosi di una scelta dell'Amministrazione relativa all'esercizio della discrezionalità dell'interesse pubblico realizzabile nella singola fattispecie (Cons. di Stato n. 794/2005; n. 1527/2004; 1282/2003;
5611/2002, TAR Campania n. 146/2005): per la giurisprudenza amministrativa, infatti, il candidato dichiarato idoneo a seguito di un concorso pubblico è titolare non di un diritto soggettivo allo scorrimento della graduatoria concorsuale, ma di una mera aspettativa o di un interesse legittimo. Di conseguenza, in capo all'Amministrazione sussisterà non un obbligo, ma una mera facoltà all'utilizzazione della graduatoria stessa.
L'unica eccezione a tale principio si ha nel caso in cui nel bando di concorso sia prevista, con norma auto-vincolante, la validità della graduatoria e lo scorrimento della medesima nell'ipotesi in cui il posto originariamente assegnato si renda disponibile entro un certo periodo, stabilito nello stesso bando. In tal caso l'Amministrazione non ha più una facoltà discrezionale di indire un nuovo concorso per la copertura del posto, ma è tenuta a procedere allo scorrimento della graduatoria, in quanto il bando di concorso rappresenta una lex specialis auto-vincolante per la stessa Amministrazione di fronte alla quale gli idonei diventano titolari di un diritto soggettivo, e non più di un interesse legittimo, allo scorrimento della graduatoria.
La giurisprudenza amministrativa citata ha, inoltre, fissato un ulteriore principio in tale materia: se si ritiene che l'utilizzo di una graduatoria da parte della P.A. costituisca l'esercizio di una facoltà e non di un obbligo, ne consegue che la medesima P.A. non è tenuta a motivare il mancato utilizzo della graduatoria nel caso in cui decida di bandire un nuovo concorso;
tale obbligo di motivazione sussisterà nel caso inverso in cui l'Amministrazione decida di utilizzare la graduatoria ancora valida (tra tante vedi: Cons. di Stato n. 794/2005;
TAR Campania n. 146/2005).
La ratio di tale principio sta nel fatto che l'istituto dello scorrimento delle graduatorie concorsuali se, da un lato, rappresenta una possibilità ritenuta eccezionale che discende dalla necessità di semplificare l'assunzione dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni e razionalizzare la gestione del personale delle singole amministrazioni, rendendo più spedita, efficace ed economica l'azione amministrativa, dall'altro lato rappresenta una possibilità che spesso mal si concilia con l'esigenza di rispettare i principi di buon andamento e imparzialità sanciti dall'art.97 della Costituzione. Ed infatti, il concorso pubblico, in quanto procedimento teso a fornire alle amministrazioni soggetti con cui esse opereranno, deve mirare alla scelta dei migliori rispettando il principio di non discriminazione.
Al contrario, nel caso in cui l'Amministrazione decida di procedere allo scorrimento della graduatoria ancora valida, la stessa, agendo nell'ambito di una attività discrezionale, è tenuta a motivare tale scorrimento sulla base di una valutazione che attiene sia agli aspetti giuridici sia a quelli organizzativo-gestionali della scelta da effettuare (cfr. altresì Consiglio di Stato, V SEZ., del 10 gennaio 2007, n. 53).
3. Ciò premesso, i ricorrenti individuano la fonte dell'obbligo del di procedere alle CP_1 selezioni per la riqualificazione del personale nell'art. 21 quater D.L. 83/2015, convertito, con modificazioni, in legge n. 132/2015, che così statuisce: 1. “Al fine di sanare i profili di nullità, per violazione delle disposizioni degli articoli 14 e 15 del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) comparto Ministeri 1998/2001, delle norme di cui agli articoli 15 e 16 del contratto collettivo nazionale integrativo del personale non dirigenziale del Controparte_1
quadriennio 2006/2009 del 29 luglio 2010, assicurando l'attuazione dei
[...] provvedimenti giudiziari in cui il predetto è risultato soccombente, e di definire i CP_1 contenziosi giudiziari in corso, il è autorizzato, nei limiti delle Controparte_1 posizioni disponibili in dotazione organica, a indire una o più procedure interne, nel rispetto del citato CCNL comparto Ministeri 1998/2001 e successivi contratti integrativi dello stesso, riservate ai dipendenti in possesso dei requisiti di legge già in servizio alla data del 14 novembre 2009, per il passaggio del personale inquadrato nel profilo professionale di cancelliere, di ufficiale giudiziario, di contabile, di assistente informatico e di assistente linguistico dell'area seconda al profilo professionale di funzionario giudiziario, di funzionario dell'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti (UNEP), di funzionario contabile, di funzionario informatico e di funzionario linguistico dell'area terza, con attribuzione della prima fascia economica di inquadramento, in conformità ai citati articoli 14 e 15 del CCNL comparto
Ministeri 1998/2001. Ogni effetto economico e giuridico conseguente alle procedure di riqualificazione del personale amministrativo di cui al presente articolo decorre dalla completa definizione delle relative procedure selettive.
2. Ai fini del rispetto delle previsioni del CCNL comparto Ministeri 1998/2001, di cui al comma 1, il rapporto tra posti riservati ai dipendenti e posti riservati agli accessi - dall'esterno è fissato nella Controparte_1 percentuale, rispettivamente, del 50 per cento e del 50 per cento, computando nella percentuale gli accessi dall'esterno sulla base di procedure disposte o bandite a partire dalla data di entrata in vigore del citato CCNL, ivi compresi gli accessi per effetto di scorrimenti di graduatorie concorsuali di altre amministrazioni e le procedure di mobilità esterna comunque denominate, anche ai sensi dell'articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n.
190, come modificato dall'articolo 21 del presente decreto.
3. Il Controparte_1 procede alla rideterminazione delle piante organiche conseguente alle procedure di cui ai commi 1 e 2. 4. Le qualifiche di personale amministrativo di cancelliere e di ufficiale giudiziario restano ad esaurimento in area seconda sino alla completa definizione delle procedure selettive di cui al comma 1 e alla rideterminazione delle piante organiche di cui al comma 3”.
La interpretazione letterale della disposizione normativa citata comporta che il testo “non attribuisce alcun diritto agli interessati, atteso che si limita ad autorizzare un'attività della
P.A. nei limiti delle risorse disponibili. … D'altronde, la stessa norma richiamata dai ricorrenti espressamente dispone che "ogni effetto economico e giuridico conseguente alle procedure di riqualificazione del personale amministrativo di cui al presente articolo decorre dalla completa definizione delle relative procedure selettive" (Cass., 14 giugno 2023, n. 16999).
In realtà il D.M. 9 novembre 2017 (“Rimodulazione dei profili professionali del personale non dirigenziale dell'Amministrazione giudiziaria, nonché individuazione di nuovi profili ai sensi dell'articolo 1, comma 2-octies, D.L. n. 117/2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 161/2016”), una volta richiamato numerose fonti normative e l'accordo sindacale del 26 aprile 2017, “ritenuto che l'introduzione del processo civile telematico, dell'ufficio per il processo e delle altre innovazioni tecnologiche e organizzative hanno determinato l'esigenza di rimodulare l'ordinamento professionale, anche in considerazione della necessità di revisione dei nuovi processi lavorativi”, ha previsto la rimodulazione di alcuni specifici profili professionali previsti dal CCNI, ossia Ausiliario, Operatore giudiziario,
Assistente giudiziario, Cancelliere, Ministero della Giustizia Funzionario giudiziario e
Direttore amministrativo ( art. 2) e l'istituzione di nuovi profili professionali (Assistente tecnico in Area II e Funzionario tecnico in Area III: art.3).
Peraltro, il D.M. in questione non statuisce alcunchè in ordine alla copertura finanziaria delle progressioni per i profili professionali disciplinati dal D.M. stesso, precisando che “le dotazioni organiche e le piante organiche dei profili professionali oggetto del presente decreto, anche in relazione ai profili di nuova istituzione, sono determinate con uno o più decreti successivi“ (art. 6) e che “dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica” (art. 8).
E' sicuramente vero che con l'accordo sindacale del 26 aprile 2017 il si è CP_1 impegnato a definire entro il 30 giugno 2019 l'intero processo di progressione dei vincitori e degli idonei delle procedure selettive avviate con avvisi del 19 settembre 2016, ma ciò è stato statuito “nel rispetto di quanto previsto dall'art. 21 quater del decreto legge 27 giugno
2015, n. 83, convertito, con modificazioni , dalla legge 6 agosto 2015, n. 132 e del presente accordo”.
L'art. 21 quater D.L. n. 83/2015 ha autorizzato e non impegnato il resistente ad CP_1 indire procedure selettive interne, soltanto comunque “nei limiti delle posizioni disponibili in dotazione organica” (primo comma 1) e con un “rapporto tra posti riservati ai dipendenti e posti riservati agli accessi dall'esterno … fissato nella percentuale, rispettivamente, del 50%
e del 50%” (secondo comma).
Il tenore testuale dell'accordo sindacale del 26 aprile 2017 è chiaro nel non contenere in alcun modo un obbligo del di effettuare procedure selettive interne per un numero CP_1 di posti pari a quello delle assunzioni dall'esterno.
Né un obbligo in tal senso può essere desunto dal mero richiamo all'art. 21 quater D.L. n.
83/2015, che prevede sì una ripartizione paritaria tra posti riservati ai dipendenti e posti riservati agli accessi dall'esterno, ma nell'ambito di un'autorizzazione (e non di un obbligo)
a procedere alle progressioni interne e quindi come mero limite a tale autorizzazione (nel senso che le progressioni interne sono autorizzate nel limite di un numero di posti pari a quello degli accessi dall'esterno). Non sussiste, pertanto, alcun obbligo dell'Amministrazione di procedere automaticamente allo scorrimento della graduatoria in ragione di ogni assunzione effettuata dall'esterno.
E' vero poi che l'accordo sindacale del 26 aprile 2017 impegnava il a definire CP_1
l'intero processo di attuazione della progressione tra le aree entro il 30 giugno 2019.
Tuttavia tale termine non può ritenersi perentorio alla luce del quinto comma dell'art 21 quater D.L. n. 83/2015, che, nel testo modificato dall'art. 1, comma 780, lettera a), legge n.
145/2018, dispone che “per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa nel limite di euro 25.781.938 per gli anni 2016, 2017 e 2018 e nel limite di euro 19.952.226 per l'anno
2019, di euro 19.898.345 per l'anno 2020, di euro 19.610.388 per l'anno 2021, di euro 19.589.491 per l'anno 2022 e di euro 24.993.169 a decorrere dall'anno 2023, cui si provvede mediante corrispondente utilizzo del fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190..”
L'art. 21 quater co. 5, nel testo modificato dall'art. 1, comma 780, lettera a), legge n.
145/2018 (testo entrato in vigore in data 1 gennaio 2019 e dunque successivamente alla stipula dell'accordo del 26 aprile 2017, ma prima della scadenza dell'asserito termine del 30 giugno 2019) prevede pertanto per le procedure in questione una copertura finanziaria graduale, nel corso degli anni dal 2016 al 2023, identificando nell'anno 2023 il termine per la definizione delle procedure in questione.
Al riguardo deve rilevarsi che, secondo noti principi, esplicitati dall'art. 40 co. 3 quinquies d.lgs. n. 165/2001, “le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile”.
Recentemente in una vicenda simile a quella che ci occupa la Cassazione ha ribadito che “
…. la natura programmatica dell'art. 15 del CCNL del 16 febbraio 1999 del Comparto ministeri esclude la configurabilità di un diritto soggettivo dei dipendenti alla progressione in carriera ovvero di un obbligo a carico dell'Amministrazione di offrire al personale una chance di sviluppo della carriera, richiedendosi l'integrazione della disciplina con atti successivi, nel rispetto delle procedure previste dall'art. 20 del predetto CCNL;
neppure la pubblicazione dell'avviso di selezione è suscettibile di modificare la posizione giuridica dei dipendenti, ove la procedura concorsuale sia inficiata da vizi genetici tali da escludere il diritto degli interessati a poterne invocare la conclusione.
Questa Corte, con la suddetta ordinanza, ha poi evidenziato che “D'altro canto, non può essere neppure svalutata la circostanza che, nella specie, l'illegittimità degli atti compiuti derivava non dall'iniziativa unilaterale del , ma dal contenuto degli accordi conclusi CP_1 in sede di contrattazione integrativa”. L' ordinanza n. 16999 del 2023 ha statuito che l'art. 21-quater è disposizione che non attribuisce alcun diritto agli interessati, atteso che si limita ad autorizzare un'attività della
P.A. nei limiti delle risorse disponibili. D'altronde, lo stesso 21-quater cit. espressamente dispone che “ogni effetto economico e giuridico conseguente alle procedure di riqualificazione del personale amministrativo di cui al presente articolo decorre dalla completa definizione delle relative procedure selettive”.
2.5. Dunque, l'impegno assunto dall'Amministrazione con l'Accordo del 26 aprile 2017 è subordinato, sin dalla premessa, proprio “al rispetto di quanto previsto dall'art. 21-quater D.L. 83/2015”, che come si è sopra riportato, ha senz'altro previsto procedure “riservate ai dipendenti in possesso dei requisiti di legge già in servizio alla data del 14 novembre 2009 (…)”, ma lo ha espressamente consentito “nei limiti delle posizioni disponibili in dotazione organica” e nel rispetto del
“rapporto tra posti riservati ai dipendenti e posti riservati agli accessi dall'esterno (…) fissato nella percentuale, rispettivamente, del 50 per cento e del 50 per cento (…)”. Sicché, all'Accordo del 26 aprile 2017 deve attribuirsi carattere programmatico.
Proprio il richiamo all'art. 21-quater, cit., e ai limiti dallo stesso specificamente previsti (cfr.,
Cass., n. 16999 del 2023, cit.), che emergono dalla lettera della norma, in particolare commi
2 e 5, indica la valenza programmatica dell'Accordo, come conferma il tenore letterale e complessivo dello stesso. Ciò, tenendo conto del riferimento alla programmazione degli interventi e dei limiti previsti dall'art. 21- quater, cit., sia in ordine alle dotazioni organiche che alla copertura finanziaria, nonché al rispetto del rapporto tra posti riservati ai dipendenti e posti riservati agli accessi dall'esterno, di talché la previsione del termine costituisce una indicazione priva di efficacia cogente, in ragione del previsto rispetto di una serie di condizioni ex art. 21-quater, cit., come già interpretato da questa Corte, che si vanno a realizzare in un arco temporale più ampio. (cfr. Cass. sentenza n. 13656/2025 e Cass. sentenza n. 13658/2025).
Per tali ragioni non sussistono i presupposti per configurare l'esistenza di un obbligo del resistente di inquadrare i ricorrenti nella III Area – profilo professionale funzionario CP_1
F1 entro il termine del 30 giugno 2019, né per ravvisare una colpevole inerzia del CP_1 stesso.
Le domande devono pertanto essere rigettate.
Sussistono i motivi previsti dalla normativa vigente per la compensazione integrale delle spese di lite, stante la particolarità e complessità delle questioni esaminate.
P.Q.M.
Il Giudice, GI ZA, definitivamente pronunziando sulle domande proposte da
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8 [...]
, , e Pt_9 Parte_10 Parte_11 Parte_12
, con ricorso depositato il 21.01.2025, nei confronti del Parte_13 Controparte_1
, così provvede:
[...]
1) rigetta le domande;
2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Milano, 7.10.2025
Il Giudice
( GI ZA)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione lavoro
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Milano, GI ZA, nella prosecuzione del verbale di udienza del 7.10.2025; visto l'art. 429 c.p.c.;
pronuncia la seguente
SENTENZA nella controversia individuale di lavoro
Tra
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8 [...]
, , e Pt_9 Parte_10 Parte_11 Parte_12
, rappresentati e difesi dall'Avv. M. C. Romano;
Parte_13
e
“ ”, in persona del Ministero tempore, rappresentato e difeso Controparte_1 dalla dr.ssa Teresa Cassano e del dr i sensi dell'art. 417 bis c.p.c. Controparte_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21.01.2025 i ricorrenti hanno convenuto in giudizio il
[...]
formulando le seguenti conclusioni: “ a) accertare e dichiarare il diritto dei Controparte_1 ricorrenti all'inquadramento nel profilo di Funzionario giudiziario (ex area Area III – F1) a far data dal 1.7.2019, o dalla diversa data di giustizia, con tutte le conseguenze normative ed economiche di legge e conseguentemente condannare il convenuto a ricalcolare CP_1 gli emolumenti spettanti sulla base del corretto inquadramento dal 1.7.2019, o in subordine dalla diversa data di giustizia, ed al conseguente pagamento in favore di ciascuno degli arretrati maturati, in misura pari alla differenza tra trattamento economico dovuto in base al superiore inquadramento e quello concretamente percepito nel precedente profilo professionale, fino all'effettivo inquadramento quali Funzionari, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, a titolo retributivo – o, in subordine, risarcitorio - fermo restando il riconoscimento dell'eventuale assegno ad personam spettante per precedenti progressioni. Con vittoria delle somme dovute a titolo di compensi professionali ex D.M. n.
55/2014, oltre rimborso forfetario e accessori di legge, da distrarsi in favore della procuratrice antistataria e oltre rifusione del contributo unificato”.
Si costituiva in giudizio il resistente chiedendo il rigetto della domanda. CP_1
Le domande sono infondate e meritano di essere rigettate.
1.In via preliminare va osservato che i ricorrenti sono dipendenti del Controparte_1 presso gli Uffici giudiziari di Milano ed hanno partecipato alla procedura selettiva interna per il passaggio al profilo professionale di Funzionario giudiziario - area III F1, riservata ai cancellieri in servizio alla data del 14 novembre 2009, procedura indetta con l'avviso n. 1 del 19.9.2016, in attuazione dell'articolo 21quater del D.L. n. 83 del 2015, convertito con modificazioni, dalla L. n. 132 del 2015.
I ricorrenti risultati idonei sono stati immessi in ruolo in terza area F1 in parte a decorrere dal 1.10.2020 ed in parte dal 15.12.2022 e chiedono la retrodatazione giuridica ed economica dell'inquadramento da far tempo dal 1.07.2019.
2.In linea generale va osservato che in materia di procedure concorsuali della P.A. preordinate all'assunzione dei dipendenti (in ordine alla quale la cosiddetta “privatizzazione” del rapporto non ha prodotto innovazioni rispetto al precedente regime normativo), l'istituto del cosiddetto “scorrimento della graduatoria”, che consente a candidati semplicemente idonei di divenire vincitori effettivi precludendo l'apertura di nuovi concorsi, presuppone necessariamente una decisione dell'Amministrazione di coprire il posto. Pertanto, salvo che, per specifica disposizione di legge o del bando, tra i posti messi a concorso originariamente debbano essere compresi anche quelli che si dovessero rendere vacanti entro una certa data, l'obbligo di servirsi della graduatoria entro il termine di efficacia della stessa preclude all'amministrazione di bandire una nuova procedura concorsuale ove decida di reclutare personale, ma non la obbliga all'assunzione dei candidati non vincitori in relazione a posti che si rendano vacanti e che l'Amministrazione stessa non intenda coprire (Cass. civ., Sez. lavoro, 05/09/2005, n. 17753; Cass. civ., Sez. lavoro, 05/03/2003, n. 3252).
Tale principio è sostenuto anche dalla giurisprudenza amministrativa, per la quale l'istituto dell'utilizzo di una graduatoria concorsuale per la copertura di posti resisi vacanti dopo le operazioni concorsuali non è obbligatorio ma facoltativo, trattandosi di una scelta dell'Amministrazione relativa all'esercizio della discrezionalità dell'interesse pubblico realizzabile nella singola fattispecie (Cons. di Stato n. 794/2005; n. 1527/2004; 1282/2003;
5611/2002, TAR Campania n. 146/2005): per la giurisprudenza amministrativa, infatti, il candidato dichiarato idoneo a seguito di un concorso pubblico è titolare non di un diritto soggettivo allo scorrimento della graduatoria concorsuale, ma di una mera aspettativa o di un interesse legittimo. Di conseguenza, in capo all'Amministrazione sussisterà non un obbligo, ma una mera facoltà all'utilizzazione della graduatoria stessa.
L'unica eccezione a tale principio si ha nel caso in cui nel bando di concorso sia prevista, con norma auto-vincolante, la validità della graduatoria e lo scorrimento della medesima nell'ipotesi in cui il posto originariamente assegnato si renda disponibile entro un certo periodo, stabilito nello stesso bando. In tal caso l'Amministrazione non ha più una facoltà discrezionale di indire un nuovo concorso per la copertura del posto, ma è tenuta a procedere allo scorrimento della graduatoria, in quanto il bando di concorso rappresenta una lex specialis auto-vincolante per la stessa Amministrazione di fronte alla quale gli idonei diventano titolari di un diritto soggettivo, e non più di un interesse legittimo, allo scorrimento della graduatoria.
La giurisprudenza amministrativa citata ha, inoltre, fissato un ulteriore principio in tale materia: se si ritiene che l'utilizzo di una graduatoria da parte della P.A. costituisca l'esercizio di una facoltà e non di un obbligo, ne consegue che la medesima P.A. non è tenuta a motivare il mancato utilizzo della graduatoria nel caso in cui decida di bandire un nuovo concorso;
tale obbligo di motivazione sussisterà nel caso inverso in cui l'Amministrazione decida di utilizzare la graduatoria ancora valida (tra tante vedi: Cons. di Stato n. 794/2005;
TAR Campania n. 146/2005).
La ratio di tale principio sta nel fatto che l'istituto dello scorrimento delle graduatorie concorsuali se, da un lato, rappresenta una possibilità ritenuta eccezionale che discende dalla necessità di semplificare l'assunzione dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni e razionalizzare la gestione del personale delle singole amministrazioni, rendendo più spedita, efficace ed economica l'azione amministrativa, dall'altro lato rappresenta una possibilità che spesso mal si concilia con l'esigenza di rispettare i principi di buon andamento e imparzialità sanciti dall'art.97 della Costituzione. Ed infatti, il concorso pubblico, in quanto procedimento teso a fornire alle amministrazioni soggetti con cui esse opereranno, deve mirare alla scelta dei migliori rispettando il principio di non discriminazione.
Al contrario, nel caso in cui l'Amministrazione decida di procedere allo scorrimento della graduatoria ancora valida, la stessa, agendo nell'ambito di una attività discrezionale, è tenuta a motivare tale scorrimento sulla base di una valutazione che attiene sia agli aspetti giuridici sia a quelli organizzativo-gestionali della scelta da effettuare (cfr. altresì Consiglio di Stato, V SEZ., del 10 gennaio 2007, n. 53).
3. Ciò premesso, i ricorrenti individuano la fonte dell'obbligo del di procedere alle CP_1 selezioni per la riqualificazione del personale nell'art. 21 quater D.L. 83/2015, convertito, con modificazioni, in legge n. 132/2015, che così statuisce: 1. “Al fine di sanare i profili di nullità, per violazione delle disposizioni degli articoli 14 e 15 del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) comparto Ministeri 1998/2001, delle norme di cui agli articoli 15 e 16 del contratto collettivo nazionale integrativo del personale non dirigenziale del Controparte_1
quadriennio 2006/2009 del 29 luglio 2010, assicurando l'attuazione dei
[...] provvedimenti giudiziari in cui il predetto è risultato soccombente, e di definire i CP_1 contenziosi giudiziari in corso, il è autorizzato, nei limiti delle Controparte_1 posizioni disponibili in dotazione organica, a indire una o più procedure interne, nel rispetto del citato CCNL comparto Ministeri 1998/2001 e successivi contratti integrativi dello stesso, riservate ai dipendenti in possesso dei requisiti di legge già in servizio alla data del 14 novembre 2009, per il passaggio del personale inquadrato nel profilo professionale di cancelliere, di ufficiale giudiziario, di contabile, di assistente informatico e di assistente linguistico dell'area seconda al profilo professionale di funzionario giudiziario, di funzionario dell'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti (UNEP), di funzionario contabile, di funzionario informatico e di funzionario linguistico dell'area terza, con attribuzione della prima fascia economica di inquadramento, in conformità ai citati articoli 14 e 15 del CCNL comparto
Ministeri 1998/2001. Ogni effetto economico e giuridico conseguente alle procedure di riqualificazione del personale amministrativo di cui al presente articolo decorre dalla completa definizione delle relative procedure selettive.
2. Ai fini del rispetto delle previsioni del CCNL comparto Ministeri 1998/2001, di cui al comma 1, il rapporto tra posti riservati ai dipendenti e posti riservati agli accessi - dall'esterno è fissato nella Controparte_1 percentuale, rispettivamente, del 50 per cento e del 50 per cento, computando nella percentuale gli accessi dall'esterno sulla base di procedure disposte o bandite a partire dalla data di entrata in vigore del citato CCNL, ivi compresi gli accessi per effetto di scorrimenti di graduatorie concorsuali di altre amministrazioni e le procedure di mobilità esterna comunque denominate, anche ai sensi dell'articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n.
190, come modificato dall'articolo 21 del presente decreto.
3. Il Controparte_1 procede alla rideterminazione delle piante organiche conseguente alle procedure di cui ai commi 1 e 2. 4. Le qualifiche di personale amministrativo di cancelliere e di ufficiale giudiziario restano ad esaurimento in area seconda sino alla completa definizione delle procedure selettive di cui al comma 1 e alla rideterminazione delle piante organiche di cui al comma 3”.
La interpretazione letterale della disposizione normativa citata comporta che il testo “non attribuisce alcun diritto agli interessati, atteso che si limita ad autorizzare un'attività della
P.A. nei limiti delle risorse disponibili. … D'altronde, la stessa norma richiamata dai ricorrenti espressamente dispone che "ogni effetto economico e giuridico conseguente alle procedure di riqualificazione del personale amministrativo di cui al presente articolo decorre dalla completa definizione delle relative procedure selettive" (Cass., 14 giugno 2023, n. 16999).
In realtà il D.M. 9 novembre 2017 (“Rimodulazione dei profili professionali del personale non dirigenziale dell'Amministrazione giudiziaria, nonché individuazione di nuovi profili ai sensi dell'articolo 1, comma 2-octies, D.L. n. 117/2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 161/2016”), una volta richiamato numerose fonti normative e l'accordo sindacale del 26 aprile 2017, “ritenuto che l'introduzione del processo civile telematico, dell'ufficio per il processo e delle altre innovazioni tecnologiche e organizzative hanno determinato l'esigenza di rimodulare l'ordinamento professionale, anche in considerazione della necessità di revisione dei nuovi processi lavorativi”, ha previsto la rimodulazione di alcuni specifici profili professionali previsti dal CCNI, ossia Ausiliario, Operatore giudiziario,
Assistente giudiziario, Cancelliere, Ministero della Giustizia Funzionario giudiziario e
Direttore amministrativo ( art. 2) e l'istituzione di nuovi profili professionali (Assistente tecnico in Area II e Funzionario tecnico in Area III: art.3).
Peraltro, il D.M. in questione non statuisce alcunchè in ordine alla copertura finanziaria delle progressioni per i profili professionali disciplinati dal D.M. stesso, precisando che “le dotazioni organiche e le piante organiche dei profili professionali oggetto del presente decreto, anche in relazione ai profili di nuova istituzione, sono determinate con uno o più decreti successivi“ (art. 6) e che “dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica” (art. 8).
E' sicuramente vero che con l'accordo sindacale del 26 aprile 2017 il si è CP_1 impegnato a definire entro il 30 giugno 2019 l'intero processo di progressione dei vincitori e degli idonei delle procedure selettive avviate con avvisi del 19 settembre 2016, ma ciò è stato statuito “nel rispetto di quanto previsto dall'art. 21 quater del decreto legge 27 giugno
2015, n. 83, convertito, con modificazioni , dalla legge 6 agosto 2015, n. 132 e del presente accordo”.
L'art. 21 quater D.L. n. 83/2015 ha autorizzato e non impegnato il resistente ad CP_1 indire procedure selettive interne, soltanto comunque “nei limiti delle posizioni disponibili in dotazione organica” (primo comma 1) e con un “rapporto tra posti riservati ai dipendenti e posti riservati agli accessi dall'esterno … fissato nella percentuale, rispettivamente, del 50%
e del 50%” (secondo comma).
Il tenore testuale dell'accordo sindacale del 26 aprile 2017 è chiaro nel non contenere in alcun modo un obbligo del di effettuare procedure selettive interne per un numero CP_1 di posti pari a quello delle assunzioni dall'esterno.
Né un obbligo in tal senso può essere desunto dal mero richiamo all'art. 21 quater D.L. n.
83/2015, che prevede sì una ripartizione paritaria tra posti riservati ai dipendenti e posti riservati agli accessi dall'esterno, ma nell'ambito di un'autorizzazione (e non di un obbligo)
a procedere alle progressioni interne e quindi come mero limite a tale autorizzazione (nel senso che le progressioni interne sono autorizzate nel limite di un numero di posti pari a quello degli accessi dall'esterno). Non sussiste, pertanto, alcun obbligo dell'Amministrazione di procedere automaticamente allo scorrimento della graduatoria in ragione di ogni assunzione effettuata dall'esterno.
E' vero poi che l'accordo sindacale del 26 aprile 2017 impegnava il a definire CP_1
l'intero processo di attuazione della progressione tra le aree entro il 30 giugno 2019.
Tuttavia tale termine non può ritenersi perentorio alla luce del quinto comma dell'art 21 quater D.L. n. 83/2015, che, nel testo modificato dall'art. 1, comma 780, lettera a), legge n.
145/2018, dispone che “per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa nel limite di euro 25.781.938 per gli anni 2016, 2017 e 2018 e nel limite di euro 19.952.226 per l'anno
2019, di euro 19.898.345 per l'anno 2020, di euro 19.610.388 per l'anno 2021, di euro 19.589.491 per l'anno 2022 e di euro 24.993.169 a decorrere dall'anno 2023, cui si provvede mediante corrispondente utilizzo del fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190..”
L'art. 21 quater co. 5, nel testo modificato dall'art. 1, comma 780, lettera a), legge n.
145/2018 (testo entrato in vigore in data 1 gennaio 2019 e dunque successivamente alla stipula dell'accordo del 26 aprile 2017, ma prima della scadenza dell'asserito termine del 30 giugno 2019) prevede pertanto per le procedure in questione una copertura finanziaria graduale, nel corso degli anni dal 2016 al 2023, identificando nell'anno 2023 il termine per la definizione delle procedure in questione.
Al riguardo deve rilevarsi che, secondo noti principi, esplicitati dall'art. 40 co. 3 quinquies d.lgs. n. 165/2001, “le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile”.
Recentemente in una vicenda simile a quella che ci occupa la Cassazione ha ribadito che “
…. la natura programmatica dell'art. 15 del CCNL del 16 febbraio 1999 del Comparto ministeri esclude la configurabilità di un diritto soggettivo dei dipendenti alla progressione in carriera ovvero di un obbligo a carico dell'Amministrazione di offrire al personale una chance di sviluppo della carriera, richiedendosi l'integrazione della disciplina con atti successivi, nel rispetto delle procedure previste dall'art. 20 del predetto CCNL;
neppure la pubblicazione dell'avviso di selezione è suscettibile di modificare la posizione giuridica dei dipendenti, ove la procedura concorsuale sia inficiata da vizi genetici tali da escludere il diritto degli interessati a poterne invocare la conclusione.
Questa Corte, con la suddetta ordinanza, ha poi evidenziato che “D'altro canto, non può essere neppure svalutata la circostanza che, nella specie, l'illegittimità degli atti compiuti derivava non dall'iniziativa unilaterale del , ma dal contenuto degli accordi conclusi CP_1 in sede di contrattazione integrativa”. L' ordinanza n. 16999 del 2023 ha statuito che l'art. 21-quater è disposizione che non attribuisce alcun diritto agli interessati, atteso che si limita ad autorizzare un'attività della
P.A. nei limiti delle risorse disponibili. D'altronde, lo stesso 21-quater cit. espressamente dispone che “ogni effetto economico e giuridico conseguente alle procedure di riqualificazione del personale amministrativo di cui al presente articolo decorre dalla completa definizione delle relative procedure selettive”.
2.5. Dunque, l'impegno assunto dall'Amministrazione con l'Accordo del 26 aprile 2017 è subordinato, sin dalla premessa, proprio “al rispetto di quanto previsto dall'art. 21-quater D.L. 83/2015”, che come si è sopra riportato, ha senz'altro previsto procedure “riservate ai dipendenti in possesso dei requisiti di legge già in servizio alla data del 14 novembre 2009 (…)”, ma lo ha espressamente consentito “nei limiti delle posizioni disponibili in dotazione organica” e nel rispetto del
“rapporto tra posti riservati ai dipendenti e posti riservati agli accessi dall'esterno (…) fissato nella percentuale, rispettivamente, del 50 per cento e del 50 per cento (…)”. Sicché, all'Accordo del 26 aprile 2017 deve attribuirsi carattere programmatico.
Proprio il richiamo all'art. 21-quater, cit., e ai limiti dallo stesso specificamente previsti (cfr.,
Cass., n. 16999 del 2023, cit.), che emergono dalla lettera della norma, in particolare commi
2 e 5, indica la valenza programmatica dell'Accordo, come conferma il tenore letterale e complessivo dello stesso. Ciò, tenendo conto del riferimento alla programmazione degli interventi e dei limiti previsti dall'art. 21- quater, cit., sia in ordine alle dotazioni organiche che alla copertura finanziaria, nonché al rispetto del rapporto tra posti riservati ai dipendenti e posti riservati agli accessi dall'esterno, di talché la previsione del termine costituisce una indicazione priva di efficacia cogente, in ragione del previsto rispetto di una serie di condizioni ex art. 21-quater, cit., come già interpretato da questa Corte, che si vanno a realizzare in un arco temporale più ampio. (cfr. Cass. sentenza n. 13656/2025 e Cass. sentenza n. 13658/2025).
Per tali ragioni non sussistono i presupposti per configurare l'esistenza di un obbligo del resistente di inquadrare i ricorrenti nella III Area – profilo professionale funzionario CP_1
F1 entro il termine del 30 giugno 2019, né per ravvisare una colpevole inerzia del CP_1 stesso.
Le domande devono pertanto essere rigettate.
Sussistono i motivi previsti dalla normativa vigente per la compensazione integrale delle spese di lite, stante la particolarità e complessità delle questioni esaminate.
P.Q.M.
Il Giudice, GI ZA, definitivamente pronunziando sulle domande proposte da
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8 [...]
, , e Pt_9 Parte_10 Parte_11 Parte_12
, con ricorso depositato il 21.01.2025, nei confronti del Parte_13 Controparte_1
, così provvede:
[...]
1) rigetta le domande;
2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Milano, 7.10.2025
Il Giudice
( GI ZA)