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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 19/03/2025, n. 1030 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1030 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai sigg. Magistrati: dott. Mariavittoria Papa Presidente rel.- est. dott. Giovanna Guarino Consigliere dott. Chiara Di Benedetto Consigliere riunita in Camera di Consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del
19/03/2025 la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al nrg. 1304 dell'anno 2024
TRA
n. il 10.12.1971 in Sessa Aurunca (CE) – Parte_1
- rappresentato e difeso, in virtù di mandato depositato nel C.F._1
fascicolo telematico, dall'avv. ROSA DI MAIO presso lo studio della quale, in
CARINOLA frazione Nocelleto alla VIA IV NOVEMBRE N. 154, è elettivamente domiciliato
APPELLANTE PRINCIPALE – APPELLATO INCIDENTALE
E
nato il [...] a [...] - Controparte_1
- rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Danilo C.F._2
Alfieri presso lo studio del quale, in Sessa Aurunca (CE), Viale Trieste Res. Augustea, edificio A, è elettivamente domiciliato
APPELLATO- APPELLANTE INCIDENTALE
FATTO E DIRITTO
1.Con ricorso depositato il 15/05/2024, proponeva appello Parte_1
avverso la sentenza n. 386/2024 pronunziata in data 15.2.2024 dal Tribunale di S.
Maria Capua Vetere – Giudice del lavoro – con la quale era stata parzialmente accolta la domanda proposta da ed esso datore di lavoro era Controparte_1
stato condannato al pagamento della somma di € 38.700,00 oltre accessori in favore del ricorrente ed alla rifusione delle spese di lite. Deduceva che erroneamente il primo Giudice aveva omesso la escussione dei testi indicati da esso appellante sebbene fossero stati ritualmente citati ed evidenziava, altresì, che non erano state detratte dal dovuto le somme che il lavoratore aveva percepito nel corso del rapporto a titolo di indennità di disoccupazione.
Concludeva, pertanto, per l'annullamento della sentenza di primo grado o in subordine per l'escussione dei testi ammessi.
2. Ricostituito il contraddittorio sosteneva la Controparte_1
inammissibilità ed infondatezza del gravame.
Spiegava, altresì, appello incidentale deducendo l'erroneità della gravata sentenza nella parte in cui aveva accolto l'eccezione di prescrizione sollevata genericamente dal datore di lavoro.
Concludeva pertanto per il rigetto dell'appello principale e perché, in accoglimento dell'appello incidentale, il fosse condannato al pagamento in suo favore anche Pt_1
delle differenze retributive maturate prima del 5 aprile 2011, vinte le spese del grado.
3. Dopo rinvio ex art. 348 c.p.c. disposto alla udienza dell'8 gennaio 2025 non essendo comparsa la parte appellante, all'odierna udienza, nella quale l'appellante principale neppure è comparso, la Corte si è pronunciata come da dispositivo.
4. Deve rilevarsi che l'appellante principale, ancorché costituito col deposito del ricorso in appello nei termini di legge, non è comparso all'udienza di discussione ex art. 435 c.p.c., né a quella successivamente fissata ex art. 348 c.p.c., di cui pure ha ricevuto rituale comunicazione.
A tal ultimo proposito, è appena il caso di osservare, in via generale, che non rileva che la comunicazione del rinvio contenga o meno un esplicito riferimento al disposto dell'art. 348 c.p.c. (nella specie presente) ovvero sia stata erroneamente indicata una diversa norma di legge, in quanto la dichiarazione di improcedibilità dipende unicamente dalla particolare situazione processuale verificatasi in concreto (vds., sull'argomento, Cass. 20.10.1969, n. 3416).
Va, ancora, precisato che la disciplina dell'inattività delle parti dettata dal codice di procedura civile, con riguardo sia al giudizio di primo grado che a quello di appello, si applica anche alle controversie individuali di lavoro regolate dalla L. 11 agosto 1973 n.
533, non ostandovi la specialità del rito da questa introdotto, nè i principi cui la stessa si ispira.
Ne consegue che, ai sensi dell'art. 348, c. 1 c.p.c., anche in tali controversie la mancata comparizione dell'appellante all'udienza di cui all'art. 437 c.p.c. non consente la decisione della causa nel merito, ma impone la fissazione di nuova udienza, da comunicarsi nei modi previsti, in cui il ripetersi di tale difetto di comparizione comporta la dichiarazione di improcedibilità dell'appello (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. lav.,
7.3.1991, n. 2366; Cass. civ., sez. lav., 14.4.1993, n. 4424; Cass. civ., S.U., 25.5.1993,
n. 5839; Cass. civ., sez. III, 1.2.1996, n. 848; Cass. civ., sez. lav., 1.4.1996, n. 2973;
Cass. civ., sez. III, 5.12.1997, n. 12354; Cass. civ., sez. lav., 5.5.2001, n. 6334; Cass. civ., sez. lav., 22.8.2003, n. 12358; Cass. civ., sez. lav., 19.10.2004, n. 20460 e, ancora,
Cass. civ., sez. lav., 9.3.2009, n. 5643).
Invero, il rito del lavoro è regolato da disposizioni non incompatibili con la norma suddetta e non costituenti, dunque, un corpus separato, rispetto a quelle che disciplinano il rito ordinario, nelle quali trovano, invece, integrazione e completamento. Ed applicando detti principi alla presente fattispecie deve sottolinearsi che ove la mancata comparizione dell'appellante persista anche alla nuova udienza "l'appello è dichiarato improcedibile, anche d'ufficio" (art. 348 c.p.c.), sicchè il potere di sanzionare l'inerzia dell'appellante deve ritenersi sussistente anche a prescindere da eventuali richieste o eccezioni in tal senso dell'appellato.
Si è, anzi, affermato che nel quadro di una rigorosa accelerazione dell'attività processuale impressa dalla novella del '90, alla improcedibilità ex art. 348 c.p.c. può addivenirsi anche se la parte appellata non si sia costituita nei termini, e, quindi, a prescindere dalla condotta processuale dell'appellato (v. Cass. civ., sez. trib., n.
463/2002; Cass. civ., sez. III, n. 1322/2006).
Deve, dunque, applicarsi il meccanismo processuale di cui all'art. 348 c.p.c., primo comma, mentre, quanto alla forma del provvedimento da adottare, si evidenzia che, poiché nel rito del lavoro " l'intera attività processuale si svolge in secondo grado davanti al Collegio, tutto questo procedimento viene unificato e l'improcedibilità accertata dal Giudice viene dichiarata con sentenza " (cfr., in proposito, Cass. Sez. Un.
n. 5839/93 ed altre).
In conclusione, l'appello principale va dichiarato improcedibile.
5. In applicazione del dettato dell'art. 333 c.p.c. l'appello incidentale tardivo perde ogni efficacia.
6. Le spese del grado, liquidate in dispositivo secondo i criteri dettati dai DD.MM.
55/2014 e 147/2022, seguono la soccombenza con attribuzione.
6.1 Sussistono, per quanto di competenza di questo Collegio, i presupposti di legge per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte così provvede :
- dichiara improcedibile l'appello principale;
- condanna l'appellante alla rifusione delle spese del grado che liquida in € 1.983,00 oltre spese generali come per legge, IVA e CPA con attribuzione all'avv. D. Alfieri, anticipatario;
- dà atto – ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio – della sussistenza per parte appellante dei presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115/2002.
In Napoli il 19 marzo 2025
Il Presidente Estensore
Mariavittoria Papa
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai sigg. Magistrati: dott. Mariavittoria Papa Presidente rel.- est. dott. Giovanna Guarino Consigliere dott. Chiara Di Benedetto Consigliere riunita in Camera di Consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del
19/03/2025 la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al nrg. 1304 dell'anno 2024
TRA
n. il 10.12.1971 in Sessa Aurunca (CE) – Parte_1
- rappresentato e difeso, in virtù di mandato depositato nel C.F._1
fascicolo telematico, dall'avv. ROSA DI MAIO presso lo studio della quale, in
CARINOLA frazione Nocelleto alla VIA IV NOVEMBRE N. 154, è elettivamente domiciliato
APPELLANTE PRINCIPALE – APPELLATO INCIDENTALE
E
nato il [...] a [...] - Controparte_1
- rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Danilo C.F._2
Alfieri presso lo studio del quale, in Sessa Aurunca (CE), Viale Trieste Res. Augustea, edificio A, è elettivamente domiciliato
APPELLATO- APPELLANTE INCIDENTALE
FATTO E DIRITTO
1.Con ricorso depositato il 15/05/2024, proponeva appello Parte_1
avverso la sentenza n. 386/2024 pronunziata in data 15.2.2024 dal Tribunale di S.
Maria Capua Vetere – Giudice del lavoro – con la quale era stata parzialmente accolta la domanda proposta da ed esso datore di lavoro era Controparte_1
stato condannato al pagamento della somma di € 38.700,00 oltre accessori in favore del ricorrente ed alla rifusione delle spese di lite. Deduceva che erroneamente il primo Giudice aveva omesso la escussione dei testi indicati da esso appellante sebbene fossero stati ritualmente citati ed evidenziava, altresì, che non erano state detratte dal dovuto le somme che il lavoratore aveva percepito nel corso del rapporto a titolo di indennità di disoccupazione.
Concludeva, pertanto, per l'annullamento della sentenza di primo grado o in subordine per l'escussione dei testi ammessi.
2. Ricostituito il contraddittorio sosteneva la Controparte_1
inammissibilità ed infondatezza del gravame.
Spiegava, altresì, appello incidentale deducendo l'erroneità della gravata sentenza nella parte in cui aveva accolto l'eccezione di prescrizione sollevata genericamente dal datore di lavoro.
Concludeva pertanto per il rigetto dell'appello principale e perché, in accoglimento dell'appello incidentale, il fosse condannato al pagamento in suo favore anche Pt_1
delle differenze retributive maturate prima del 5 aprile 2011, vinte le spese del grado.
3. Dopo rinvio ex art. 348 c.p.c. disposto alla udienza dell'8 gennaio 2025 non essendo comparsa la parte appellante, all'odierna udienza, nella quale l'appellante principale neppure è comparso, la Corte si è pronunciata come da dispositivo.
4. Deve rilevarsi che l'appellante principale, ancorché costituito col deposito del ricorso in appello nei termini di legge, non è comparso all'udienza di discussione ex art. 435 c.p.c., né a quella successivamente fissata ex art. 348 c.p.c., di cui pure ha ricevuto rituale comunicazione.
A tal ultimo proposito, è appena il caso di osservare, in via generale, che non rileva che la comunicazione del rinvio contenga o meno un esplicito riferimento al disposto dell'art. 348 c.p.c. (nella specie presente) ovvero sia stata erroneamente indicata una diversa norma di legge, in quanto la dichiarazione di improcedibilità dipende unicamente dalla particolare situazione processuale verificatasi in concreto (vds., sull'argomento, Cass. 20.10.1969, n. 3416).
Va, ancora, precisato che la disciplina dell'inattività delle parti dettata dal codice di procedura civile, con riguardo sia al giudizio di primo grado che a quello di appello, si applica anche alle controversie individuali di lavoro regolate dalla L. 11 agosto 1973 n.
533, non ostandovi la specialità del rito da questa introdotto, nè i principi cui la stessa si ispira.
Ne consegue che, ai sensi dell'art. 348, c. 1 c.p.c., anche in tali controversie la mancata comparizione dell'appellante all'udienza di cui all'art. 437 c.p.c. non consente la decisione della causa nel merito, ma impone la fissazione di nuova udienza, da comunicarsi nei modi previsti, in cui il ripetersi di tale difetto di comparizione comporta la dichiarazione di improcedibilità dell'appello (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. lav.,
7.3.1991, n. 2366; Cass. civ., sez. lav., 14.4.1993, n. 4424; Cass. civ., S.U., 25.5.1993,
n. 5839; Cass. civ., sez. III, 1.2.1996, n. 848; Cass. civ., sez. lav., 1.4.1996, n. 2973;
Cass. civ., sez. III, 5.12.1997, n. 12354; Cass. civ., sez. lav., 5.5.2001, n. 6334; Cass. civ., sez. lav., 22.8.2003, n. 12358; Cass. civ., sez. lav., 19.10.2004, n. 20460 e, ancora,
Cass. civ., sez. lav., 9.3.2009, n. 5643).
Invero, il rito del lavoro è regolato da disposizioni non incompatibili con la norma suddetta e non costituenti, dunque, un corpus separato, rispetto a quelle che disciplinano il rito ordinario, nelle quali trovano, invece, integrazione e completamento. Ed applicando detti principi alla presente fattispecie deve sottolinearsi che ove la mancata comparizione dell'appellante persista anche alla nuova udienza "l'appello è dichiarato improcedibile, anche d'ufficio" (art. 348 c.p.c.), sicchè il potere di sanzionare l'inerzia dell'appellante deve ritenersi sussistente anche a prescindere da eventuali richieste o eccezioni in tal senso dell'appellato.
Si è, anzi, affermato che nel quadro di una rigorosa accelerazione dell'attività processuale impressa dalla novella del '90, alla improcedibilità ex art. 348 c.p.c. può addivenirsi anche se la parte appellata non si sia costituita nei termini, e, quindi, a prescindere dalla condotta processuale dell'appellato (v. Cass. civ., sez. trib., n.
463/2002; Cass. civ., sez. III, n. 1322/2006).
Deve, dunque, applicarsi il meccanismo processuale di cui all'art. 348 c.p.c., primo comma, mentre, quanto alla forma del provvedimento da adottare, si evidenzia che, poiché nel rito del lavoro " l'intera attività processuale si svolge in secondo grado davanti al Collegio, tutto questo procedimento viene unificato e l'improcedibilità accertata dal Giudice viene dichiarata con sentenza " (cfr., in proposito, Cass. Sez. Un.
n. 5839/93 ed altre).
In conclusione, l'appello principale va dichiarato improcedibile.
5. In applicazione del dettato dell'art. 333 c.p.c. l'appello incidentale tardivo perde ogni efficacia.
6. Le spese del grado, liquidate in dispositivo secondo i criteri dettati dai DD.MM.
55/2014 e 147/2022, seguono la soccombenza con attribuzione.
6.1 Sussistono, per quanto di competenza di questo Collegio, i presupposti di legge per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte così provvede :
- dichiara improcedibile l'appello principale;
- condanna l'appellante alla rifusione delle spese del grado che liquida in € 1.983,00 oltre spese generali come per legge, IVA e CPA con attribuzione all'avv. D. Alfieri, anticipatario;
- dà atto – ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio – della sussistenza per parte appellante dei presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115/2002.
In Napoli il 19 marzo 2025
Il Presidente Estensore
Mariavittoria Papa