CGT1
Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VIII, sentenza 20/02/2026, n. 1046 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 1046 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1046/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 8, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
ZULLI GIUSEPPINA, Giudice monocratico in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7934/2024 depositato il 31/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
RE Srl - 02971560046
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica Integrale Dei Bacini Settentrionali De - 83000370789
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 22846507 CONTRIB CONSORT 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 22846933 CONTRIB CONSORT 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 22846861 CONTRIB CONSORT 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 22847323 CONTRIB CONSORT 2022 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato gli Avvisi di Accertamento n. 22846507 per euro 175,23, relativo a Contributo consortile (2021). n. 22846933 del 23/09/2024 per euro 194,18, relativo a Contributo consortile (2022), n.
22846861 del 23/09/2024 per euro 276,92, relativo a Contributo consortile (2022). n. 22847323 del
23/09/2024 per euro 48,50, relativo a Contributo consortile (2022) notificati RE s.r.l., per il Consorzio di
Bonifica Integrale dei Bacini Settentrionali del Cosentino.
La ricorrente ha eccepito:
· Carenza di motivazione;
• Assenza di benefici e vantaggi consortili .
Ha concluso con la richiesta di annullamento degli atti impugnati, con vittoria delle spese di lite.
Il Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini Settentrionali del Cosentino non si è costituito in giudizio.
RE S.r.l., si è costituita in giudizio contestando il ricorso proposto ne ha chiesto il rigetto con condanna delle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'udienza del 13-02-2026, il giudice monocratico , alla luce della documentazione in atti, accoglie il ricorso.
L'obbligo di contribuzione alle spese di bonifica trova il proprio presupposto nei vantaggi derivanti ai proprietari dei beni compresi nel comprensorio, dalle opere di bonifica fatte o da fare.
La Corte Costituzionale con la sentenza 188/2018 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 23, comma I. lett. a), della legge regione Calabria n. 11 del 2003, nella parte in cui prevede che il contributo consortile di bonifica, quanto alle spese afferenti al conseguimento dei fini istituzionali dei Consorzi, è dovuto « indipendentemente dal beneficio fondiario» invece che «in presenza del beneficio», nonché, la Legge Reg.
Calabria n.13 del 2017 che ha modificato la legge reg. Calabria n.11 del 2003, statuendo, senza più distinguere tra quota a) e quota b), che i proprietari di beni immobili agricoli ed extragricoli ricadenti nell'ambito di un comprensorio di bonifica, che traggono un beneficio, consistente nella conservazione o nell'incremento del valore degli immobili, derivante dalle opere pubbliche o dall'attività di bonifica effettuate o gestite dal
Consorzio, sono obbligati al pagamento di un contributo consortile, secondo i criteri fissati dai piani di classifica elaborati e approvati, e specificando che per beneficio deve intendersi il vantaggio tratto dall'immobile agricolo ed extragricolo a seguito dell'opera e attività di bonifica tesa a preservarne, conservarne e incrementarne il relativo valore (Cass. 26395/2019).
La legittimità del tributo è data solo a condizione che venga dimostrato l'effettivo beneficio apportato dal
Consorzio ai terreni ricompresi negli ambiti concretamente serviti dalle opere consortili. Nel caso in esame, il Consorzio non si è costituito in giudizio e non ha fornito alcuna prova dei benefici diretti e specifici ricevuti dal fondo di proprietà del socio consortile.
Assorbite le altre questioni. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Cosenza , in composizione monocratica , accoglie il ricorso e annulla gli atti impugnati.
DA RE e il Consorzio al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente, liquidate in euro 30,00 per spese vive e in euro 143,00 per competenze professionali, oltre accessori come per legge, con distrazione in favore del procuratore ove richiesta.
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 8, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
ZULLI GIUSEPPINA, Giudice monocratico in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7934/2024 depositato il 31/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
RE Srl - 02971560046
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica Integrale Dei Bacini Settentrionali De - 83000370789
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 22846507 CONTRIB CONSORT 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 22846933 CONTRIB CONSORT 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 22846861 CONTRIB CONSORT 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 22847323 CONTRIB CONSORT 2022 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato gli Avvisi di Accertamento n. 22846507 per euro 175,23, relativo a Contributo consortile (2021). n. 22846933 del 23/09/2024 per euro 194,18, relativo a Contributo consortile (2022), n.
22846861 del 23/09/2024 per euro 276,92, relativo a Contributo consortile (2022). n. 22847323 del
23/09/2024 per euro 48,50, relativo a Contributo consortile (2022) notificati RE s.r.l., per il Consorzio di
Bonifica Integrale dei Bacini Settentrionali del Cosentino.
La ricorrente ha eccepito:
· Carenza di motivazione;
• Assenza di benefici e vantaggi consortili .
Ha concluso con la richiesta di annullamento degli atti impugnati, con vittoria delle spese di lite.
Il Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini Settentrionali del Cosentino non si è costituito in giudizio.
RE S.r.l., si è costituita in giudizio contestando il ricorso proposto ne ha chiesto il rigetto con condanna delle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'udienza del 13-02-2026, il giudice monocratico , alla luce della documentazione in atti, accoglie il ricorso.
L'obbligo di contribuzione alle spese di bonifica trova il proprio presupposto nei vantaggi derivanti ai proprietari dei beni compresi nel comprensorio, dalle opere di bonifica fatte o da fare.
La Corte Costituzionale con la sentenza 188/2018 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 23, comma I. lett. a), della legge regione Calabria n. 11 del 2003, nella parte in cui prevede che il contributo consortile di bonifica, quanto alle spese afferenti al conseguimento dei fini istituzionali dei Consorzi, è dovuto « indipendentemente dal beneficio fondiario» invece che «in presenza del beneficio», nonché, la Legge Reg.
Calabria n.13 del 2017 che ha modificato la legge reg. Calabria n.11 del 2003, statuendo, senza più distinguere tra quota a) e quota b), che i proprietari di beni immobili agricoli ed extragricoli ricadenti nell'ambito di un comprensorio di bonifica, che traggono un beneficio, consistente nella conservazione o nell'incremento del valore degli immobili, derivante dalle opere pubbliche o dall'attività di bonifica effettuate o gestite dal
Consorzio, sono obbligati al pagamento di un contributo consortile, secondo i criteri fissati dai piani di classifica elaborati e approvati, e specificando che per beneficio deve intendersi il vantaggio tratto dall'immobile agricolo ed extragricolo a seguito dell'opera e attività di bonifica tesa a preservarne, conservarne e incrementarne il relativo valore (Cass. 26395/2019).
La legittimità del tributo è data solo a condizione che venga dimostrato l'effettivo beneficio apportato dal
Consorzio ai terreni ricompresi negli ambiti concretamente serviti dalle opere consortili. Nel caso in esame, il Consorzio non si è costituito in giudizio e non ha fornito alcuna prova dei benefici diretti e specifici ricevuti dal fondo di proprietà del socio consortile.
Assorbite le altre questioni. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Cosenza , in composizione monocratica , accoglie il ricorso e annulla gli atti impugnati.
DA RE e il Consorzio al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente, liquidate in euro 30,00 per spese vive e in euro 143,00 per competenze professionali, oltre accessori come per legge, con distrazione in favore del procuratore ove richiesta.