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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 05/11/2025, n. 366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 366 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 592/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE RELATORE
Dott. Giovanni Campese GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 e 473-bis.49 c.p.c., presentato dai coniugi separati
(C.F. , nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 ivi residente rappresentato e difeso dall'Avv. Ferrari Laura del Foro di Novara
E
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2 residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Boccadoro Elena del Foro di Vercelli
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 19/02/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto loro separazione personale, con contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ex art. 473-bis.49 c.p.c.
pagina 1 di 6 I coniugi si sono uniti con matrimonio celebrato con rito concordatario in Desana (VC) il
06/07/2013, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 2, Parte II -
Serie A, Anno 2013.
Dall'unione sono nati i figli e , rispettivamente in data 20/03/2014 e 27/02/2018, Per_1 Per_2 entrambi ancora minori.
I coniugi si sono per mutuo consenso separati con sentenza n. 82 del 12/03/2025 di questo
Tribunale e non risulta che si siano mai riconciliati;
con contestuale ordinanza la causa era stata rimessa sul ruolo del Presidente Relatore per la prosecuzione del giudizio in punto cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- RILEVATO che, con ordinanza contestuale alla sentenza di omologa della separazione, era stata disposta la rimessione della causa sul ruolo del Presidente Relatore per la prosecuzione del giudizio in punto cessazione effetti civili del matrimonio, concedendo alle parti termine fino al 28/10/2025 per il deposito di note scritte, termine che risulta decorso;
- DATO ATTO che risultano decorsi i termini di legge dalla separazione perché si possa procedere alla pronuncia di divorzio (ex art. 3, n. 2, lett. b, L. 898/1970) e che la sentenza di omologa della separazione risulta irrevocabile;
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza, e della volontà delle parti di non volersi riconciliare;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- VERIFICATA la rispondenza dell'accordo intervenuto all'interesse della prole, quanto alla forma di affido, collocazione e al diritto di visita del genitore non collocatario, adeguata a garantire ai figli minori l'accesso a una effettiva bigenitorialità;
- RITENUTE le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, idonee a garantire ai figli minori condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione e che pertanto sussistano i presupposti per recepire le condizioni concordate;
- RITENUTO che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, nonché
l'età dei figli minori, consentano di stimare non necessaria l'audizione diretta degli stessi (ex art. 473-bis.4 c.p.c.);
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a PRESA D'ATTO delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
Il Tribunale
pagina 2 di 6 PRONUNCIA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario tra Parte_1
e in Desana (VC) il 06/07/2013, trascritto nei Registri dello Stato
[...] Parte_2
Civile di detto Comune all'Atto n. 2, Parte II - Serie A, Anno 2013, con conferma delle condizioni di cui alla sentenza di omologa della separazione n. 82 del 12/03/2025, e precisamente:
1. DISPONE che i minori e siano affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, Per_1 Per_2 che eserciteranno la responsabilità genitoriale in maniera disgiunta per le questioni di gestione ordinaria e congiunta per quelle di gestione straordinaria, con collocazione prevalente dei minori presso il padre, cui viene assegnata la casa coniugale in Vercelli, via
Cena, 8, con tutti gli arredi in essa contenuti, con impegno della signora alla Parte_2 restituzione delle chiavi entro 15 giorni dal deposito del ricorso;
2. DÀ ATTO che la signora con l'accordo del marito ha già trasferito altrove la Parte_2 propria residenza, lasciando, quindi la casa familiare, e che ha già provveduto a prelevare i propri effetti personali;
3. DÀ ATTO che le parti hanno concordato un piano di diritti di visita pressoché paritario, con uno schema di tre giorni più due, alternati tra i genitori, già in atto da quando la signora
[...]
ha lasciato l'immobile coniugale, ossia da settembre 2024. Detto schema prevede che Pt_2
i figli stiano, a partire dal venerdì pomeriggio, tre giorni con il padre, sino al lunedì mattina, con riaccompagnamento a scuola, o presso la casa della madre se non ci fosse scuola.
Staranno poi con la madre dall'uscita da scuola del lunedì sino al mercoledì mattina quando saranno ivi accompagnati. Quindi il padre li preleverà da scuola il mercoledì pomeriggio sino al venerdì mattina quando li riaccompagnerà a scuola. In presenza della scuola, i figli verranno portati e ripresi ivi, in assenza di scuola verranno presi e/o portati presso ciascun genitore quando si trovano ivi. Nel caso in cui il , quando ha la reperibilità Pt_1 lavorativa, dovesse essere chiamato nel fine settimana in cui ha i figli, questi rimarranno con i nonni paterni che vivono al piano superiore della casa coniugale. Sono salvi i migliori accordi tra le parti;
4. DÀ ATTO che riguardo le vacanze invernali verrà osservato il medesimo schema, salvo che le parti abbiano la possibilità di avere ferie, allora ad anni alterni staranno con i figli dal
23.12 al 30.12, ovvero dal 31.12 al 6.1. In ogni caso, se i minori saranno con un genitore per il primo periodo, resteranno con l'altro dalle ore 18,30 della vigilia sino alle 10,00 della mattina di Natale, e saranno riaccompagnati alle 10,30. Negli anni pari il primo periodo alla madre, negli anni dispari al padre, salvo migliori accordi tra le parti. Le vacanze scolastiche pasquali seguiranno lo stesso schema, salvo che le parti abbiano ferie, in tal caso divideranno il periodo delle vacanze. Parimenti per tutte le altre festività dell'anno verrà seguito il medesimo schema, salvo che si trovino in ferie, in tal caso verrà osservato il criterio dell'alternanza (per esempio, il 25.4, l'1.5 ecc.). In caso di mancato accordo tra le parti, negli anni pari deciderà la madre, negli anni dispari il padre. Salvo migliori accordi tra le parti.
Durante le vacanze scolastiche estive, la madre terrà con sé i figli per tre settimane, anche non consecutive, che dovrà concordare con il padre entro il 31 maggio di ogni anno,
pagina 3 di 6 comunicando dove porterà i figli, e consentendo la comunicazione telefonica con il padre.
Al di fuori di detti periodi, si seguirà il medesimo schema di cui sopra 3+2+2+3. In caso di disaccordo sulla scelta del periodo, negli anni pari deciderà la madre, negli anni dispari il padre, compatibilmente con il periodo di ferie concesso dai rispettivi datori di lavoro. Il giorno del compleanno dei ragazzi, gli stessi staranno ad anni alterni con il padre e con la madre, ovvero, con l'accordo delle parti, mezza giornata con l'uno e l'altra mezza con l'altro, compatibilmente con gli orari di lavoro delle parti. Il giorno del compleanno del genitore, su richiesta, i figli lo passerà con lui/lei. Salvi i diversi accordi tra le parti;
5. DISPONE che a carico del signor , a titolo di assegno perequativo per il Pt_1 mantenimento dei figli minori, sia posta la somma mensile di €. 300,00 - €. 150,00 a figlio- oltre ISTAT, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese sul conto corrente di cui al seguente
IBAN [...], sino a maggio 2025, data nella quale la signora potrebbe essere assunta a tempo pieno e indeterminato. In tal caso, qualora lo Parte_2 stipendio mensile fosse di almeno euro 1.400,00, il signor dal mese di giugno Pt_1 cesserebbe il versamento. Qualora la signora si trovasse occupata sempre part time, il provvederebbe a versare la somma di €. 200,00 - euro 100,00 a figlio-, sino a che Pt_1 la signora non trovasse un'occupazione con stipendio di almeno euro 1.400,00. Nel caso in cui la signora dovesse perdere il lavoro, il provvederà a versare un assegno Pt_1 perequativo di €. 300,00 - euro 150,00 a figlio. L'assegno unico in ogni caso verrà suddiviso tra le parti al 50%;
6. DISPONE che le parti suddividano le spese straordinarie nella misura del 50% ciascuno, secondo il protocollo di Torino in uso a Vercelli, come di seguito riportato:
a) da concordarsi preventivamente tra le parti riguardo quelle di particolare entità, da documentarsi successivamente, salvo i casi di urgenza, ovvero:
I) Spese mediche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
II) Spese mediche (da documentare anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo:
a) cure dentistiche, odontoiatriche con relativi apparecchi e oculistiche con relativi occhiali non presso il S.S.N.;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale.
III) Spese Scolastiche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico indicato ad inizio anno scolastico riferiti al corso di studi seguito, anche nel caso di scuola privata;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico.
pagina 4 di 6 IV) Spese Scolastiche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie di istituti privati;
b) corsi di specializzazione e master;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria anche in affitto;
V) Spese extrascolastiche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo:
a) un corso di istruzione, attività sportiva, ricreativa e ludica e pertinenti attrezzature e abbigliamento all'anno;
b) tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola se necessitati da esigenze lavorative del genitore collocatario;
c) spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo;
d) spese per la patente.
VI) Spese extrascolastiche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature e abbigliamento, oltre la prima attività, rispetto alla quale non occorre il consenso;
b) spese di custodia (baby-sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia dei minori o del genitore;
c) viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dai figli;
d) centro ricreativo e gruppo estivo;
e) soggiorno estivo, di studio, sportivo, stage sportivi;
f) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione;
Una volta effettuate le spese nel rispetto dei predetti criteri, il rimborso dovrà effettuarsi entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione della richiesta corredata dalla documentazione giustificativa, ove richiesta;
7. DÀ ATTO che le parti si impegnano, in caso di nuovi compagni e/o compagne, a presentarli/le ai figli, ed introdurli nella vita di questi ultimi con cautela, quando i tempi saranno ritenuti maturi e si tratti di situazione stabile;
8. DÀ ATTO che le parti si dichiarano autosufficienti economicamente;
9. si dà atto che le parti si rilasciano reciproco assenso per il rilascio e/rinnovo del documento di identità, anche valido per l'espatrio, e/o del passaporto per i minori;
10. DÀ ATTO che le parti dichiarano di non volersi riconciliare;
11. DISPONE che la signora perda il cognome . Parte_2 Pt_1
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
pagina 5 di 6 Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 05/11/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone
Bozza di sentenza redatta in collaborazione con l'Addetto UPP dott. Alberto William Iannello.
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 592/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE RELATORE
Dott. Giovanni Campese GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 e 473-bis.49 c.p.c., presentato dai coniugi separati
(C.F. , nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 ivi residente rappresentato e difeso dall'Avv. Ferrari Laura del Foro di Novara
E
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2 residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Boccadoro Elena del Foro di Vercelli
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 19/02/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto loro separazione personale, con contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ex art. 473-bis.49 c.p.c.
pagina 1 di 6 I coniugi si sono uniti con matrimonio celebrato con rito concordatario in Desana (VC) il
06/07/2013, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 2, Parte II -
Serie A, Anno 2013.
Dall'unione sono nati i figli e , rispettivamente in data 20/03/2014 e 27/02/2018, Per_1 Per_2 entrambi ancora minori.
I coniugi si sono per mutuo consenso separati con sentenza n. 82 del 12/03/2025 di questo
Tribunale e non risulta che si siano mai riconciliati;
con contestuale ordinanza la causa era stata rimessa sul ruolo del Presidente Relatore per la prosecuzione del giudizio in punto cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- RILEVATO che, con ordinanza contestuale alla sentenza di omologa della separazione, era stata disposta la rimessione della causa sul ruolo del Presidente Relatore per la prosecuzione del giudizio in punto cessazione effetti civili del matrimonio, concedendo alle parti termine fino al 28/10/2025 per il deposito di note scritte, termine che risulta decorso;
- DATO ATTO che risultano decorsi i termini di legge dalla separazione perché si possa procedere alla pronuncia di divorzio (ex art. 3, n. 2, lett. b, L. 898/1970) e che la sentenza di omologa della separazione risulta irrevocabile;
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza, e della volontà delle parti di non volersi riconciliare;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- VERIFICATA la rispondenza dell'accordo intervenuto all'interesse della prole, quanto alla forma di affido, collocazione e al diritto di visita del genitore non collocatario, adeguata a garantire ai figli minori l'accesso a una effettiva bigenitorialità;
- RITENUTE le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, idonee a garantire ai figli minori condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione e che pertanto sussistano i presupposti per recepire le condizioni concordate;
- RITENUTO che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, nonché
l'età dei figli minori, consentano di stimare non necessaria l'audizione diretta degli stessi (ex art. 473-bis.4 c.p.c.);
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a PRESA D'ATTO delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
Il Tribunale
pagina 2 di 6 PRONUNCIA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario tra Parte_1
e in Desana (VC) il 06/07/2013, trascritto nei Registri dello Stato
[...] Parte_2
Civile di detto Comune all'Atto n. 2, Parte II - Serie A, Anno 2013, con conferma delle condizioni di cui alla sentenza di omologa della separazione n. 82 del 12/03/2025, e precisamente:
1. DISPONE che i minori e siano affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, Per_1 Per_2 che eserciteranno la responsabilità genitoriale in maniera disgiunta per le questioni di gestione ordinaria e congiunta per quelle di gestione straordinaria, con collocazione prevalente dei minori presso il padre, cui viene assegnata la casa coniugale in Vercelli, via
Cena, 8, con tutti gli arredi in essa contenuti, con impegno della signora alla Parte_2 restituzione delle chiavi entro 15 giorni dal deposito del ricorso;
2. DÀ ATTO che la signora con l'accordo del marito ha già trasferito altrove la Parte_2 propria residenza, lasciando, quindi la casa familiare, e che ha già provveduto a prelevare i propri effetti personali;
3. DÀ ATTO che le parti hanno concordato un piano di diritti di visita pressoché paritario, con uno schema di tre giorni più due, alternati tra i genitori, già in atto da quando la signora
[...]
ha lasciato l'immobile coniugale, ossia da settembre 2024. Detto schema prevede che Pt_2
i figli stiano, a partire dal venerdì pomeriggio, tre giorni con il padre, sino al lunedì mattina, con riaccompagnamento a scuola, o presso la casa della madre se non ci fosse scuola.
Staranno poi con la madre dall'uscita da scuola del lunedì sino al mercoledì mattina quando saranno ivi accompagnati. Quindi il padre li preleverà da scuola il mercoledì pomeriggio sino al venerdì mattina quando li riaccompagnerà a scuola. In presenza della scuola, i figli verranno portati e ripresi ivi, in assenza di scuola verranno presi e/o portati presso ciascun genitore quando si trovano ivi. Nel caso in cui il , quando ha la reperibilità Pt_1 lavorativa, dovesse essere chiamato nel fine settimana in cui ha i figli, questi rimarranno con i nonni paterni che vivono al piano superiore della casa coniugale. Sono salvi i migliori accordi tra le parti;
4. DÀ ATTO che riguardo le vacanze invernali verrà osservato il medesimo schema, salvo che le parti abbiano la possibilità di avere ferie, allora ad anni alterni staranno con i figli dal
23.12 al 30.12, ovvero dal 31.12 al 6.1. In ogni caso, se i minori saranno con un genitore per il primo periodo, resteranno con l'altro dalle ore 18,30 della vigilia sino alle 10,00 della mattina di Natale, e saranno riaccompagnati alle 10,30. Negli anni pari il primo periodo alla madre, negli anni dispari al padre, salvo migliori accordi tra le parti. Le vacanze scolastiche pasquali seguiranno lo stesso schema, salvo che le parti abbiano ferie, in tal caso divideranno il periodo delle vacanze. Parimenti per tutte le altre festività dell'anno verrà seguito il medesimo schema, salvo che si trovino in ferie, in tal caso verrà osservato il criterio dell'alternanza (per esempio, il 25.4, l'1.5 ecc.). In caso di mancato accordo tra le parti, negli anni pari deciderà la madre, negli anni dispari il padre. Salvo migliori accordi tra le parti.
Durante le vacanze scolastiche estive, la madre terrà con sé i figli per tre settimane, anche non consecutive, che dovrà concordare con il padre entro il 31 maggio di ogni anno,
pagina 3 di 6 comunicando dove porterà i figli, e consentendo la comunicazione telefonica con il padre.
Al di fuori di detti periodi, si seguirà il medesimo schema di cui sopra 3+2+2+3. In caso di disaccordo sulla scelta del periodo, negli anni pari deciderà la madre, negli anni dispari il padre, compatibilmente con il periodo di ferie concesso dai rispettivi datori di lavoro. Il giorno del compleanno dei ragazzi, gli stessi staranno ad anni alterni con il padre e con la madre, ovvero, con l'accordo delle parti, mezza giornata con l'uno e l'altra mezza con l'altro, compatibilmente con gli orari di lavoro delle parti. Il giorno del compleanno del genitore, su richiesta, i figli lo passerà con lui/lei. Salvi i diversi accordi tra le parti;
5. DISPONE che a carico del signor , a titolo di assegno perequativo per il Pt_1 mantenimento dei figli minori, sia posta la somma mensile di €. 300,00 - €. 150,00 a figlio- oltre ISTAT, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese sul conto corrente di cui al seguente
IBAN [...], sino a maggio 2025, data nella quale la signora potrebbe essere assunta a tempo pieno e indeterminato. In tal caso, qualora lo Parte_2 stipendio mensile fosse di almeno euro 1.400,00, il signor dal mese di giugno Pt_1 cesserebbe il versamento. Qualora la signora si trovasse occupata sempre part time, il provvederebbe a versare la somma di €. 200,00 - euro 100,00 a figlio-, sino a che Pt_1 la signora non trovasse un'occupazione con stipendio di almeno euro 1.400,00. Nel caso in cui la signora dovesse perdere il lavoro, il provvederà a versare un assegno Pt_1 perequativo di €. 300,00 - euro 150,00 a figlio. L'assegno unico in ogni caso verrà suddiviso tra le parti al 50%;
6. DISPONE che le parti suddividano le spese straordinarie nella misura del 50% ciascuno, secondo il protocollo di Torino in uso a Vercelli, come di seguito riportato:
a) da concordarsi preventivamente tra le parti riguardo quelle di particolare entità, da documentarsi successivamente, salvo i casi di urgenza, ovvero:
I) Spese mediche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
II) Spese mediche (da documentare anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo:
a) cure dentistiche, odontoiatriche con relativi apparecchi e oculistiche con relativi occhiali non presso il S.S.N.;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale.
III) Spese Scolastiche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico indicato ad inizio anno scolastico riferiti al corso di studi seguito, anche nel caso di scuola privata;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico.
pagina 4 di 6 IV) Spese Scolastiche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie di istituti privati;
b) corsi di specializzazione e master;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria anche in affitto;
V) Spese extrascolastiche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo:
a) un corso di istruzione, attività sportiva, ricreativa e ludica e pertinenti attrezzature e abbigliamento all'anno;
b) tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola se necessitati da esigenze lavorative del genitore collocatario;
c) spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo;
d) spese per la patente.
VI) Spese extrascolastiche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature e abbigliamento, oltre la prima attività, rispetto alla quale non occorre il consenso;
b) spese di custodia (baby-sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia dei minori o del genitore;
c) viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dai figli;
d) centro ricreativo e gruppo estivo;
e) soggiorno estivo, di studio, sportivo, stage sportivi;
f) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione;
Una volta effettuate le spese nel rispetto dei predetti criteri, il rimborso dovrà effettuarsi entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione della richiesta corredata dalla documentazione giustificativa, ove richiesta;
7. DÀ ATTO che le parti si impegnano, in caso di nuovi compagni e/o compagne, a presentarli/le ai figli, ed introdurli nella vita di questi ultimi con cautela, quando i tempi saranno ritenuti maturi e si tratti di situazione stabile;
8. DÀ ATTO che le parti si dichiarano autosufficienti economicamente;
9. si dà atto che le parti si rilasciano reciproco assenso per il rilascio e/rinnovo del documento di identità, anche valido per l'espatrio, e/o del passaporto per i minori;
10. DÀ ATTO che le parti dichiarano di non volersi riconciliare;
11. DISPONE che la signora perda il cognome . Parte_2 Pt_1
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
pagina 5 di 6 Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 05/11/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone
Bozza di sentenza redatta in collaborazione con l'Addetto UPP dott. Alberto William Iannello.
pagina 6 di 6