Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 08/04/2025, n. 3515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3515 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale di Napoli
VIII SEZIONE CIVILE il Giudice dr.ssa Barbara DI TONTO considerato che la causa è stata chiamata all'udienza del 17.3.2025;
considerato che
, per il procedimento in esame, si è fatto ricorso alla trattazione scritta ex art. 127 ter cpc;
dato atto della regolare comunicazione del menzionato provvedimento alle parti costituite;
considerato che
le parti processuali costituite hanno depositato note di trattazione scritta ed hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti ed ai verbali di causa;
letto l'art.127 cpc;
pronuncia sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies u.c. cpc
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NAPOLI – VIII Sezione Civile in persona del giudice unico, dott. Barbara Di Tonto, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n°3172 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2023 avente ad
OGGETTO: risarcimento danni
TRA
nato a [...] il [...], e Parte_1 C.F._1 [...]
nata a [...] il [...], en- Parte_2 C.F._2 trambi res.ti in Napoli alla Piazza Portanova n°11, rapp.ti e difesi dall'Avv. Sal- vatore Parascandola ( ) e presso questi elett.te dom.ti CodiceFiscale_3 in Napoli alla Via Loggia dei Pisani n° 13, giusta procura in atti;
avvisi e comu- nicazioni a mezzo fax al n° 081-2520036 e/o all' indirizzo PEC
[...]
Email_1
ATTORI
E
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) e Corrado di Resta (C.F. ) - giusep- C.F._4 C.F._5
Email_2 [...]
fax 08119723799, presso i quali elettiva- Email_3 mente domicilia, in Napoli al Vico Satriano n. 4, giusta procura in atti;
CONVENUTO
( ,residente in [...] CP_3 C.F._6
e ), residente in [...]alla piazza Porta- CP_4 C.F._7 nova n. 11,entrambe elettivamente domiciliate in Napoli al Corso Umberto I n. 237, presso lo studio del loro procuratore e difensore avv. Mauro Supino – P.e.c.: uale sono rappresenta- Email_4 te e difese in virtù di procure in atti;
CONVENUTE
, domiciliato come in atti;
Controparte_5
CONVENUTO Contumace
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti e verbali di causa nonché da scritti con- clusionali in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuo- vo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (omettendo lo svolgimento del processo).
Con atto di citazione, regolarmente notificato, parte attrice ha chiesto elimi- narsi le infiltrazioni presenti nell'immobile di sua proprietà, provenienti dal lastrico solare del convenuto (in proprietà esclusiva ripartita tra CP_1 vari condomini, inclusi essi attori), con conseguente risarcimento dei relativi danni.
I convenuti si sono costituiti, resistendo a vario titolo alle relative domande.
, regolarmente citato ex art. 140 cpc (cfr. cartolina di com- Controparte_5 piuta giacenza in atti), non ha inteso costituirsi e va in questa sede dichiarato contumace.
Va premesso che, per costante orientamento della giurisprudenza, sia di le- gittimità che di merito, la materia della responsabilità per i danni derivanti dalla scarsa manutenzione del lastrico solare il cui uso non sia comune a tutti i condomini deve essere ricondotta ai criteri di cui all'art. 1126 c.c. e ciò in quanto il proprietario, o usuario esclusivo, ne risponde ai sensi dell'art. 2051 c.c. quale custode del bene, mentre il è chiamato a risponderne CP_1
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in forza degli obblighi inerenti l'adozione dei controlli necessari alla conser- vazione delle parti comuni incombenti sull'amministratore, ai sensi dell'art. 1130, comma 1, n. 4, c.c., e sull'assemblea dei condomini, ex art. 1135, com- ma 1, n. 4 c.c., tenuta a provvedere alle opere di manutenzione straordinaria (ex multis Cass. civ. n. 35316/2021; Cass. civ. n. 516/2022 ove si precisa an- che: “che il rapporto di responsabilità che si instaura tra i diversi soggetti ob- bligati va ricostruito in termini di solidarietà, ai sensi dell'art. 2055 c.c., con esclusione del litisconsorzio necessario di tutti i presunti autori dell'illecito, sicché il danneggiato ben può agire nei confronti del singolo condomino, senza obbligo di citare in giudizio gli altri”). Come infatti più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità “in materia di responsabilità per danni da infiltrazioni prodotte dal lastrico solare o dal terrazzo di proprietà o di uso esclusivo, il paradigma è quello dell'articolo 2051 c.c. avuto riguardo alla po- sizione del soggetto proprietario o avente l'uso esclusivo, in ragione del rap- porto diretto che esso ha con il bene potenzialmente dannoso. È, inoltre, configurabile una concorrente responsabilità del , che, in forza CP_1 degli articoli 1130 c.c., comma 1, n. 4 e articolo 1135 c.c., comma 1, n. 4, è te- nuto a compiere gli atti conservativi e le opere di manutenzione straordina- ria relativi alle parti comuni dell'edificio, avuto riguardo alla posizione del soggetto che del lastrico o della terrazza abbia l'uso esclusivo. La concorren- te responsabilità del è configurabile nel caso in cui l'amministra- CP_1 tore ometta di attivare gli obblighi conservativi delle cose comuni ovvero nel caso in cui l'assemblea non adotti le determinazioni di sua competenza in materia di opere di manutenzione straordinaria (cfr. Cass., Sez. Unite n. 9449/2016; Cassazione civile sez. VI, 11/01/2022, n. 516). Il concorso di tali responsabilità va di norma risolto, salva la rigorosa prova contraria della spe- cifica imputabilità soggettiva del danno, secondo i criteri di cui all'articolo 1126 c.c., che pone le spese di riparazione o di ricostruzione per un terzo a carico del proprietario o dell'usuario esclusivo del lastrico (o della terrazza) e per i restanti due terzi a carico del ” (cfr. Cass. ord. 14 dicembre CP_1
2023 n. 35027).
Ne consegue che dei danni cagionati all'appartamento sottostante per le in- filtrazioni d'acqua provenienti dal lastrico, rispondono in solido tra loro en- trambi i coobbligati alla conservazione (proprietario esclusivo ed ente con- dominiale) indipendentemente da ogni indagine sulla colpa dell'uno o dell'al- tro in quanto si tratta, com'è noto di un'ipotesi di responsabilità oggettiva gravante su tutti i soggetti che dal lastrico ricavano un'utilità (vale a dire, i condomini ai quali il lastrico serve da copertura, in proporzione dei due terzi, e il titolare della proprietà superficiaria o dell'uso esclusivo, in ragione delle altre utilità, nella misura del terzo residuo).
Pertanto, salva la rigorosa prova contraria della specifica imputabilità sog- gettiva del danno ad uno dei predetti soggetti (al proprietario esclusivo o al condominio), la responsabilità graverà in modo oggettivo su entrambi i sog- getti solidali.
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Posto ciò, nel merito la domanda è fondata e merita accoglimento nei limiti e per le motivazioni di seguito indicate. Per quanto sopra esplicitato in linea teorica, il proprietario dell'appartamento sottostante, danneggiato dalle in- filtrazioni provenienti dal lastrico solare, che intenda ottenere il risarcimento dei danni, ovvero l'ordine di esecuzione dei lavori necessari per eliminarne le cause, deve in ogni caso proporre la sua domanda nei confronti del condomi- nio in persona dell'amministratore (Cass. civ., Sez. II, 15/07/2002, n. 10233). Ancora: “I danni subiti dai terzi e dai condomini a causa di infiltrazioni prove- nienti dal lastrico solare devono essere risarciti dal il quale è re- CP_1 sponsabile ai sensi dell'art. 2051 c.c.” (Trib. Napoli, 05/11/1998, in Gius, 1999, 1180).
Ed invero, l'accertamento tecnico preventivo espletato prima dell'introduzione del presente giudizio ha dato perfettamente ragione a par- te attrice;
ed infatti, il CTU, una volta riscontrata l'esistenza delle infiltrazioni denunciate dagli attori nell'appartamento di loro proprietà, ha accertato “che la causa principale (a parere dello scrivente contribuisce per un fattore del 60%) delle infiltrazioni nell'appartamento del ricorrente sono da ricondursi al lastrico solare che riguarda la proprietà e la striscia di lastrico comune. CP_3
Fattori secondari sono legati ad infiltrazioni che provengono dallo strato di impermeabilizzazione del lastrico solare di proprietà (a parere CP_5 dello scrivente contribuisce per un fattore del 25%). Altri fattori secondari sono legati a infiltrazioni addebitabili ai ricorrenti (a parere dello scrivente contribuiscono per un fattore del 15%) attraverso le lesioni delle pareti dei tramezzi divisori delimitanti il lastrico solare dei ricorrenti, da aperture delle fughe della pavimentazione del lastrico solare dei ricorrenti, dal mancato raccordo della guaina del ricorrente con quella del vicino in co- Parte_3 mune oltre da perdite lato giunzione del torrino della scala a chiocciola di pertinenza dei ricorrenti. Si precisa che tecnicamente non ha senso distin- guere l'acqua di infiltrazione in quanta percentuale proviene da uno e dall'altra parte, perché entrambe forniscono il danno”; tale accertamento non lascia dubbi sulle cause dei danni ascrivibili a tutti gli odierni convenuti, secondo la giurisprudenza sopra indicata, condominio e proprietari esclusivi (o comunque utilizzatore esclusivo) del terrazzo di copertura dell'edificio condominiale;
per quanto attiene ai lavori a farsi, la CTU effettuata in sede di ATP è stata confermata dalla CTU espletata in sede di cautelare in corso di giudizio;
ambo i tecnici hanno indicato le seguenti opere: “nella porzione di lastrico solare di proprietà esclusiva della convenuta sig. e della stri- CP_3 scia di passaggio comune, si prevedono le seguenti opere: - rimozione della guaina bituminosa e dei risvolti alle pareti laterali;
- trattamento dell'area scoperta con primer bituminoso;
-posa di due strati di guaina bituminosa compreso di risvolti alle pareti laterali;
- tinteggiatura con pittura tipo silos- sanica in modo da permeabilizzare le pareti laterali. Nella porzione di lastrico solare di proprietà del convenuto sig, , si prevedono i seguenti in- CP_6 terventi: -rimozione della guaina bituminosa e dei risvolti alle pareti laterali;
- trattamento dell'area scoperta con primer bituminoso;
- posa di due strati di guaina bituminosa compreso di risvolti alle pareti laterali - tinteggiatura con
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pittura tipo silossanica in modo da permeabilizzare le pareti laterali. Nella porzione di lastrico solare riguardante la proprietà dei ricorrenti, si ritengono necessarie le seguenti opere: -sigillatura delle linee di fuga della pavimenta- zione;
-tinteggiatura con pittura silossanica in modo da permeabilizare le pa- reti laterali. Si precisa che agli atti risulta depositata la ctu espletata dall'ing.
nella causa n. 22373/2021 dinnanzi al Tribunale di Napoli in data Per_1
7 maggio 2022 che ha stimato gli interventi necessari per la eliminazione delle cause del fenomeno infiltrativo lamentato dai ricorrenti. La srrivente, condividendo tutte le opere previste dall'ing. , ne condivide anche Per_1 gli importi per un totale pari ad € 13.588,00 oltre Iva. Si stima una durata di intervento pari a 15 giorni. Si riportano, di seguito, le opere necessarie per il ripristino delle condizioni di normale fruizione ed abitabilità dell'immobile. Esse sono: -rimozione opere provvisionali di sicurezza;
-spostamento sup- pellettili e masserizie, protezione pavimenti;
-spicconamento intonaco am- malorato, trattamento dei ferri ossidati, rifacimento dell'intonaco all'intra- dosso del solaio;
-raschiatura, rasatura e tinteggiatura dell'intradosso del solaio;
-raschiatura, rasatura e tinteggiatura delle pareti degli ambienti dan- neggiati;
-sistemazione masserizie e suppellettili. Ai fini della quantificazione dei costi dell'intervento di ripristino, trattandosi di opere di modesta entità, è stato considerato l'impiego di n.1 operaio specializzato e di n.2 operai quali- ficati per una durata complessiva di intervento pari a 15 giorni. Si perviene cosi a: 28 euro/ora x 8 x 15 € 3.360,00; 26 euro/ora x 8 x 15 x2 € 6.240,00; per un totale generale pari ad € 9.600,00. A tali costi vanno sommati quelli correnti per l'acquisto del materiale e trasporto a discarica del materiale di risulta che viene determinato, a corpo, in € 2.000,00. Il costo complessivo dell'intervento ammonta, pertanto, ad € 11.600,00 oltre IVA se dovuta”.
La norma da applicare, come sopra accennato, è dunque l'art.2051 c.c.
Ed invero, ai fini dell'attribuzione della responsabilità prevista dall'art. 2051 cod. civ. sono necessarie e sufficienti una relazione tra la cosa in custodia e l'evento dannoso nonché l'esistenza dell'effettivo potere fisico su di essa da parte del custode, sul quale incombe l'obbligo di vigilarla e di mantenere il controllo onde evitare che produca danni a terzi. Ne consegue che i custodi convenuti tutti sono onerati di offrire la prova contraria alla presunzione "iu- ris tantum" della relativa responsabilità mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sfera di custodia, avente impul- so causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionali- tà. Nell'eventualità della persistenza dell'incertezza sull'individuazione della concreta causa del danno, rimane a carico del custode il fatto ignoto, in quanto non idoneo ad eliminare il dubbio in ordine allo svolgimento eziologi- co dell'accadimento (Cass. civ., Sez. III, 10/03/2009, n. 5741).
Per ciò che concerne, invece, il profilo della legittimazione, va evidenziato il recente insegnamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte, secondo cui
“in tema di condominio negli edifici, allorquando l'uso del lastrico solare non sia comune a tutti i condomini, dei danni che derivino da infiltrazioni nell'ap- partamento sottostante rispondono sia il proprietario o l'usuario esclusivo
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del lastrico solare (o terrazza a livello), in quanto custode del bene ai sensi dell'art. 2051 c.c., sia il condominio, in quanto la funzione di copertura dell'in- tero edificio, o di parte di esso, propria del lastrico solare (o della terrazza a livello), ancorché di proprietà esclusiva o in uso esclusivo, impone all'ammini- stratore l'adozione dei controlli necessari alla conservazione delle parti co- muni (art. 1130, comma 1, n. 4, c.c.) e all'assemblea dei condomini di provve- dere alle opere di manutenzione straordinaria (art. 1135, comma 1, n. 4, c.c.)”. Il concorso di tali responsabilità, salva la rigorosa prova contraria della riferi- bilità del danno all'uno o all'altro, va di regola stabilito secondo il criterio di imputazione previsto dall'art. 1126 c.c., il quale pone le spese di riparazione o di ricostruzione per un terzo a carico del proprietario o dell'usuario esclusivo del lastrico (o terrazza) e per i restanti due terzi a carico del (cfr. CP_1
Cass. civ. Sez. Unite, 10-05-2016, n. 9449).
Ed i principi testé enunciati si opina trovino anche qualora alla terrazza a li- vello sia sottoposto un solo locale, perché in questo caso la funzione di co- pertura della terrazza medesima non viene meno (cfr. Cass. civ., Sez. II, 15/07/2003, n. 11029) ed analoghe considerazioni vanno necessariamente fatte anche nel caso di tetto (cfr. anche subito infra). Una lettura sistematica della pronuncia delle Sezioni Unite induce poi il Tri- bunale a ritenere sussistente una responsabilità solidale degli odierni conve- nuti. Infatti, i Giudici di legittimità, nello stabilire l'attrazione del danno da in- filtrazioni nell'ambito della responsabilità civile, hanno ritenuto dunque ap- plicabili tutte le disposizioni che disciplinano la responsabilità extracontrat- tuale (cfr. Cass. 9449/2016 in motivazione), tra cui, di necessità, anche l'art. 2055 cc. A tanto segue che la norma ex art. 1126 cc, può trovare applicazione solo nei rapporti interni tra condominio e proprietario (o proprietari) esclusi- vo del terrazzo di copertura;
nel caso in esame i CTU hanno perfettamente indicato la suddivisione delle relative responsabilità (ivi incluso il concorso di parte attrice che, in quanto condomina, dovrà contribuire per la parte relati- va di competenza del condominio ed, in quanto proprietaria esclusiva, della quota parte del 15% per la accertata responsabilità); al fine, quindi nei rap- porti esterni prevale la solidarietà; vanno ribaditi i principi prima espressi dal- le Sezioni Unite nei rapporti interni tra condominio e proprietari esclusivi: in conseguenza di tanto, il deve pagare nella misura di due terzi i CP_1 lavori (provenendo i danni anche dalla striscia comune: CTU in atti) mentre i proprietari esclusivi nella misura di un terzo, con riparto tra loro delle relative responsabilità interne (accertate dal CTU nella consulenza in atti: responsabi- lità principale al 60% della proprietà ; responsabilità secondaria del CP_3
25% in proprietà ; responsabilità secondaria del 15% in proprietà CP_6 attorea) in applicazione della normativa prevista dall'art. 1126 cc.
Anche i danni prodotti dalle indicate infiltrazioni all'immobile di proprietà at- torea sono esattamente individuati in CTU come sopra riportati.
Altri danni non sono provati né è provata per tabulas l'omessa (totale ovvero parziale) utilizzazione dell'immobile a causa delle dette infiltrazioni: le ulterio- ri domande risarcitorie devono, pertanto, essere rigettate per carenza di ido-
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nea prova sul punto;
non vi sono, infatti, in atti adeguati elementi probatori (come, ad esempio, danni fisici causati dall'umidità degli ambienti agli abitanti o ancora totale inutilizzabilità degli stessi,) di riscontro dei lamentati danni.
Pertanto, i convenuti in solido vanno condannati all'esecuzione dei lavori analiticamente indicati nella CTU in atti (ed analiticamente indicati in parte motiva) per eliminare le cause delle individuate infiltrazioni, mentre per i rap- porti interni le somme relative dovranno essere ripartite come sopra già indi- cato.
Le opere, naturalmente, dovranno essere eseguire nel rispetto assoluto della normativa vigente, nessuna esclusa.
I convenuti vanno, inoltre, condannati in solido al pagamento, in favore di parte attrice, della somma determinata complessivamente in € 11.600 (nei rapporti esterni in via solidale, mentre nei rapporti interni sempre due terzi il condominio ed un terzo i proprietari esclusivi, con incidenza del 60% a carico del proprietario , del 25% a carico del proprietario e del 15% CP_3 CP_6
a carico di parte attrice, come in atti accertato dal CTU), (oltre IVA) a titolo di risarcimento danni prodotti nell'immobile di parte attrice a causa delle dette infiltrazioni.
Le somme devono ricomprendere l'IVA, quale componente immanente del credito (cfr. Cass. civ., Sez. III, 27/01/2010, n. 1688).
Quanto agli interessi, va richiamato l'orientamento assunto dalla Suprema Corte, la quale, con una decisione delle Sezioni Unite (v. Cass. 17.02.1995 n. 1712, ma la medesima posizione è stata assunta anche in epoca ancor più re- cente) ha posto fine al contrasto da tempo esistente in ordine alle modalità di calcolo di tali accessori nell'ipotesi di pronuncia risarcitoria da illecito.
E' stato infatti statuito che, in tema di risarcimento del danno da illecito ex- tracontrattuale, se la liquidazione viene effettuata con riferimento al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito, espresso in ter- mini monetari che tengono conto della svalutazione monetaria intervenuta fino alla data della decisione definitiva, è dovuto anche il danno da ritardo e, cioè, il lucro cessante provocato dal ritardato pagamento della suddetta somma, che deve essere provato dal creditore;
tuttavia, detta prova può es- sere data e riconosciuta dal Giudice secondo criteri presuntivi ed equitativi e, quindi, anche mediante l'attribuzione degli interessi ad un tasso stabilito va- lutando tutte le circostanze oggettive e soggettive inerenti alla prova del pregiudizio subito per il mancato godimento nel tempo del bene o del suo equivalente in denaro. Se quindi il Giudice adotta, come criterio di risarcimen- to del danno da ritardato adempimento quello degli interessi, fissandone il tasso, mentre è escluso che questi ultimi possano essere calcolati alla data dell'illecito sulla somma liquidata per il capitale, rivalutata definitivamente, è consentito invece effettuare il calcolo con riferimento ai singoli momenti (da determinarsi in concreto secondo le circostanze del caso) con riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente in
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base agli indici prescelti di rivalutazione monetaria, ovvero ad un indice me- dio.
Sulla base di tali considerazioni, i convenuti dovranno corrispondere a parte attrice gli interessi al tasso legale inizialmente calcolati sull'importo di euro 10.008,63 (importo corrispondente a quello risultante dalla "devalutazione", in base agli indici ISTAT, al settembre 2021, data di deposito della ATP, in mancanza di specifico certo riferimento;
Indice febbraio 2025: 121,1; indice settembre 2021:104,5; raccordo indici:1; Indice devalutazione 0,863) e, quin- di, anno per anno, a partire dal settembre 2021 e fino al momento della pre- sente decisione, sulle somme di volta in volta risultanti dalla rivalutazione di quelle sopra precisate, così come indicato in dispositivo.
Dal momento della sentenza e sino all'effettivo soddisfo dovranno essere corrisposti, sulle singole somme sopra liquidate all'attualità, gli ulteriori inte- ressi al tasso legale.
Le spese (anche relative all'ATP nonché alla fase cautelare svoltasi in corso di causa) seguono strettamente la soccombenza (anche in considerazione del comportamento processuale ed extra processuale di tutte le parti convenu- te) e si liquidano d'ufficio, in assenza di nota spese di parte, come da disposi- tivo, ai sensi del D.M. Giustizia 10.03.2014 n°55 (come modificato dal DM 37/2018), ai valori medi di scaglione sulla base del decisum, in relazione all'attività concretamente esercitata dal difensore costituito rapportata an- che al tenore delle difese svolte.
Anche le spese del CTU (sia per la fase relativa all'ATP che per quella relativa al cautelare in corso di causa) vanno poste a definitivo carico delle parti conve- nute con onere di restituzione in favore della attrice di quanto (documentato) anticipato in favore dei consulenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, definitivamente pronun- ziando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provve- de:
1.- Dichiara la contumacia di;
Controparte_7
2. - Accoglie, per quanto di ragione e nei limiti indicati in parte motiva, la domanda, e per l'effetto: - condanna i convenuti all'esecuzione, nel rispetto assoluto della normativa vigente (nessuna esclusa), dei lavori tutti indicati nelle CTU in atti per l'eliminazione totale delle infiltrazioni ivi accertate;
- condanna i convenuti al pagamento, in favore di parte attrice, della somma di euro 11.600 oltre interessi al tasso legale ini- zialmente calcolati sull'importo di euro 10.008,63 e, quindi, anno per anno, ed a partire dal settembre 2021 e fino al momento della presen- te decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata;
ciò oltre ai successivi interessi al tasso legale sull'importo totale così risultante al momento testé indicato sino al saldo effettivo;
in relazione ai rapporti interni tra le parti ( CP_1
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proprietari esclusivi del lastrico solare per ambo i capi che precedono) condanna ex art. 1226 cc il convenuto alla esecuzione del- CP_1 le opere ed al risarcimento del danno in favore degli attori nella misura di due terzi ed i proprietari esclusivi al pagamento dei lavori e dei danni nella misura di un terzo così ripartito: 60% a carico del proprietario CP_8 cio, 25% a carico del proprietario e 15% a carico del pro- CP_6 prietario;
Parte_4
3.- Condanna i convenuti al pagamento delle spese di giudizio (incluse quelle relative all'ATP ed al cautelare in corso di causa) sostenute da parte attrice, che liquida in complessivi euro 10.917 (di cui € 5.077 per il giudizio di merito;
€ 2.337 per l'ATP; € 3.503 per il cautelare in corso di causa) ed € 1.500 per spese, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge;
4.- Pone in via definitiva a carico dei convenuti le spese occorse per la CTU in sede di ATP e per la CTU nel cautelare in corso di causa, con one- re di restituzione a parte attrice di tutto quanto al fine anticipato.
Così deciso in Napoli il 17.3.2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Barbara Di Tonto
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