Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 26/03/2025, n. 3080 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3080 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, nona sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del dott.
Enrico Ardituro, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12240/2021 del R.G.A.C., avente ad oggetto: lesioni personali – responsabilità ex art. 2048 c.c., pendente
TRA
, c.f. e Parte_1 C.F._1 Parte_2
c.f. , in proprio e nella qualità di genitori esercenti la potestà nei confronti C.F._2
del figlio minore, , nato a [...] il [...], tutti elettivamente Persona_1
domiciliati in San Felice a Cancello (CE) alla Via Napoli n. 819, presso lo studio degli avvocati
Giovanna Cimmino, c.f. , e Pasquale Tartaglione, c.f. C.F._3
, che li rappresentano congiuntamente e disgiuntamente giusta procura in atti;
C.F._4
Attori
E
(oggi Controparte_1
), c.f. , in persona del Ministro Controparte_2 P.IVA_1 pro tempore, elettivamente domiciliato nonché rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura dello
Stato di Napoli, avente sede legale in Napoli alla via Armando Diaz n. 11, c.f. C.F._5
Convenuto
NONCHÈ
c.f. e P.I. in persona del Controparte_3 P.IVA_2 P.IVA_3
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Napoli alla piazza Calenda n. 15, presso lo studio dell'avvocato Vittorio Cozzolino, c.f. , che la rappresenta e C.F._6
difende giusta procura in atti;
Terza chiamata in manleva
NONCHÉ
domiciliato in San Felice a Cancello (CE) alla Via Napoli n. 819, presso lo studio degli avvocati
Giovanna Cimmino, c.f. e Pasquale Tartaglione, c.f. C.F._3
, che lo rappresentano e difendono congiuntamente e disgiuntamente giusta C.F._4
procura in atti;
Interventore volontario
CONCLUSIONI
Come rassegnate in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, e in Parte_1 Parte_2
proprio e nella qualità di genitori esercenti la potestà sul figlio minore, hanno Persona_1
convenuto in giudizio il al fine di vedersi riconoscere il risarcimento del danno biologico CP_4
subito dal proprio figlio in data 5.11.2018, alle ore 11.35, allorquando lo stesso, mentre si dirigeva, per svolgere l'ora di educazione fisica, con l'insegnante ed i compagni di classe, nella Palestra della
Scuola Media dell'Istituto Comprensivo “Aldo Moro”, “veniva improvvisamente e con irruenza preso in braccio da dietro da altro compagno di classe e spaventato dalla presa improvvisa e di spalle, il minore si agitava ed il compagno di classe, non riuscendo più a reggerlo, Persona_1 lo lasciava rovinare a terra”.
Il danneggiato a seguito del sinistro occorsogli è stato dapprima condotto presso il Pronto Soccorso del P.O. di Maddaloni (CE) e successivamente presso l'Ospedale Santobono di Napoli, dove gli è stata diagnosticata una “frattura scomposta terzo prossimale omero sx… con Ricovero in reparto di degenza ortopedia… intervento chirurgico del 07.11.2018: riduzione e stabilizzazione con 2 fili di
k…. Primo controllo tra 8 gg… secondo accesso per rimozione fili di kirshner, radiografia spalla sinistra tra 30 gg… mantiene tutore per 30 gg”, per poi essere dichiarato clinicamente guarito con postumi da quantificare in data 6.12.2018.
Hanno rappresentato che dopo essere stato sottoposto in data 11.02.2019 a visita da Persona_1 parte del medico fiduciario della compagnia assicurativa dell' , e CP_3 Controparte_5 successivamente in data 18.06.2019 da parte del fiduciario dell' , è stato indennizzato dalla CP_6
Compagnia per euro 1.050,00, somma dallo stesso trattenuta a titolo di acconto del maggiore avere, con imputazione di pagamento ai sensi degli artt. 1193 c.c. e seguenti.
In data 2.07.2021 si è costituito il , eccependo una diversa dinamica dell'evento sinistroso CP_4
derivante dalla differente descrizione del fatto storico così come incartato dal docente di educazione fisica, presente al momento del sinistro, prof. il quale ha dichiarato che Persona_2
“…durante l'ora di Ed. fisica con la classe 3°B, nella fase di riscaldamento pre-partita di pallavolo, saltellando lungo la rete, l'alunno è caduto in modo imprevedibile e Persona_1 repentino con il braccio sinistro a terra lamentando un forte dolore”. Sulla base di tale differente ricostruzione il ha eccepito l'assenza di responsabilità della p.a. convenuta ex art. 1218 c.c., CP_4 stante la ricorrenza nel caso di specie dell'alea attività sportiva e del caso fortuito. Inoltre, il convenuto ha contestato l'entità dei danni e ha eccepito l'insussistenza di responsabilità a CP_1
causa del comportamento non diligente tenuto dal minore, che avrebbe spezzato il nesso di causalità ex art. 1227, comma 2, c.c.. Infine, il ha richiesto di chiamare in causa e di fissare nuova CP_4
udienza ex artt. 167 e 269, comma 2, c.p.c. la compagnia assicurativa richiesta accolta CP_7
con ordinanza del 13.10.2021.
In data 9 marzo 2022 si è costituita rappresentando di aver sottoscritto con l'Istituto CP_7
Aldo Moro di San Felice a Cancello due distinte polizza assicurative, una “Responsabilità civile rischi diversi n°1/10965/65/164158698 a garanzia del rischio da responsabilità civile con criteri risarcitori avverso tutti gli eventi lesivi lamentati dai propri alunni durante lo svolgimento di attività all'interno della struttura scolastica, in uno alla Polizza Infortuni Cumulativa n°
10965/77/164158659 sottoscritta dall' al fine di tutelare tutti i soggetti che Controparte_5
frequentano la struttura, con garanzia e secondo criteri di indennizzo a prescindere delle responsabilità…” sulla cui base la stessa ha liquidato l'indennizzo di euro 1.050,00, senza riconoscimento alcuno di responsabilità, laddove, invece, “parte attrice, nel paventare una pretesa responsabilità del custode ex art. 2051 e 2048 c.c. da parte dell'Istituto, in alternativa a quella prevista dall'art. 2043 c.c. per responsabilità aquilana, propende per la scelta di invocare la polizza R.C. Rischi diversi contraddistinta con il n°1/10965/65/164158698 (all.2), stipulata a garanzia del rischio da responsabilità civile con criteri risarcitori”. La ha eccepito la CP_7
ricorrenza del caso fortuito, sia rispetto alla qualificazione della fattispecie risarcitoria come sussumibile nella disciplina di cui all'art. 2051 c.c., sia in relazione all'eventuale qualificazione ex art. 2048 c.c. e comunque, aderendo alla ricostruzione del fatto storico conformemente a quanto asserito dal , ha rilevato come nel caso di specie ricorra non tanto una responsabilità ex art. CP_4
2048 c.c., quanto la figura di danno autoprocurato che andrebbe ricondotta nella disciplina di cui all'art. 2043 c.c. con conseguente necessità di rigetto della domanda per mancanza di prova. Ancora la ha eccepito il concorso di colpa del danneggiato ex artt. 2056, comma 2, c.c. e 1227, CP_7 comma 1, c.c.; l'erronea quantificazione del quantum debeatur che andrebbe quantificato applicando in via analogica le tabelle per le lesioni micropermanenti previste per l'infortunistica stradale in luogo delle tabelle di Milano;
l'assenza di prova del richiesto danno morale;
la non spettanza delle spese mediche richieste perché sproporzionate rispetto al tipo di lesioni;
in ogni caso, l'esistenza di una franchigia di 250,00 euro a carico dell'assicurato; la cessata materia del contendere a fronte della congruità della somma offerta a titolo di indennizzo e, in ogni caso, il divieto di cumulo tra indennizzo e risarcimento.
La causa è stata istruita con l'assunzione di prova orale ed esperimento di CTU medico legale.
In data 21.02.2024 è intervenuto volontariamente nelle more divenuto Persona_1
maggiorenne, e la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni al 2 dicembre 2024, sostituita ex art. 127-ter c.p.c. dal deposito di note scritte, e assunta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
In via preliminare, si deve chiarire che la titolarità attiva e passiva della parti coinvolte del giudizio risulta provata per tabulas e non è specificamente contestata, cosicché deve ricostruirsi la domanda come volta a far valere la responsabilità del ex art. 61 della Legge 11.07.1980 n. 312 - CP_4
conformemente a quanto affermato dalla terza sezione della Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 3275 del 19 febbraio 2016 ha affermato che: “è principio consolidato quello per cui, nell'ambito dell'amministrazione statale scolastica, legittimato passivo per le azioni di responsabilità derivanti da condotte di alunni e insegnanti poste in essere durante l'orario scolastico è unicamente il , e non i circoli didattici o i singoli istituti …”, (sulla stessa scia CP_1
di: Cass. civ., sez. III, 11.02.20005, n. 2839, Cass. civ., sez. III, 29.04.2006, Cass. civ., sez. III, n.
10042, Cass. civ., sez. III,14.11.2008, n.27246, Cass. civ., sez. III, 21.03.2011, n. 6372) – e dell'assicurazione convenuta, per i danni patiti da CP_7 Persona_1
La dinamica dell'evento che ha portato alle lesioni dell'attore - lesioni la cui entità e ricollegabilità ad un evento sinistroso avvenuto allorquando lo stesso era nel plesso scolastico in data 5.11.2018 è provata per tabulas (si veda Referto di P.S., varia documentazione medica, verbale della P.M. e modulo descrizione infortunio a firma del docente ) - è risultata contestata dai Persona_2
convenuti sin dagli atti introduttivi e incide sulla causa petendi da intendersi come titolo di responsabilità fatto valere.
Invero, se per la ricostruzione offerta da parte attrice - per la quale “veniva Persona_1
improvvisamente e con irruenza preso in braccio da dietro da altro compagno di classe e spaventato dalla presa improvvisa e di spalle, il minore si agitava ed il compagno Persona_1 di classe, non riuscendo più a reggerlo, lo lasciava rovinare a terra” - il titolo di responsabilità fatto valere sarebbe l'art. 2048 c.c., dall'altro lato, la ricostruzione alternativa offerta dai convenuti
è conforme a quanto dichiarato dal professore , presente durante l'evento, nel Persona_2 modulo di descrizione infortunio per il quale “durante l'ora di educazione fisica con la classe terza
B, nella fase di riscaldamento pre partita di pallavolo, saltellando lungo la rete, l'alunno
[...]
è caduto in modo imprevedibile e repentino con il braccio sinistro a terra lamentando un Per_1 forte dolore” postulerebbe una lesione autoprocurata, con conseguente inapplicabilità del regime probatorio di cui all'art. 2048 c.c. e qualificazione della responsabilità dell'insegnante e dell'Istituto scolastico come contrattuale da contatto sociale secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite
9346/2002.
Sul punto occorre ricordare che il giudice di merito, nell'indagine diretta all'individuazione del contenuto e della portata delle domande sottoposte alla sua cognizione, non è tenuto ad uniformarsi al tenore meramente letterale degli atti nei quali le domande medesime risultino contenute, dovendo, per converso, avere riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, qual è desumibile dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante (Cass. n. 19331/07;
Cass. n. 2916/04, Cass n. 3012 del 10/02/2010), nonché dal provvedimento concreto dalla stessa richiesto (Cass. n. 1302/2019, 27428/05; Cass. n. 15802/05; Cass. n. 8225/04). In tale operazione ermeneutica bisogna avere riguardo all'intero contesto dell'atto, tenendosi conto della sua formulazione letterale nonché del suo contenuto sostanziale, in relazione alle finalità che la parte intende perseguire, senza che la formula adottata dalla parte stessa assuma peso condizionante
(Cass. n. 17760/06; Cass. n. 5491/06).
Come anticipato la differente ricostruzione della dinamica produttiva del danno biologico del quale si chiede il risarcimento implica l'applicazione di un regime di responsabilità differente a seconda che si ritenga provata la ricostruzione offerta dall'attore piuttosto che quella prospettata dai convenuti.
Bisogna tuttavia dire che «in tema di responsabilità dei soggetti obbligati alla sorveglianza di minori, nel caso di danno cagionato dall'alunno a se stesso, sia che si invochi la presunzione di responsabilità posta dal secondo comma dell'art. 2048 c.c., sia che si configuri la responsabilità come di natura contrattuale, la ripartizione dell'onere della prova non muta, poiché il regime probatorio desumibile dall'art. 1218 c.c. impone che, mentre l'attore deve provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, sull'altra parte incombe l'onere di dimostrare che l'evento dannoso è stato determinato da causa non imputabile all'obbligato» (Cass. n.
8067/07).
In primo luogo, comunque, occorre passare alla verifica del fatto storico che si pone come antecedente logico al fine di valutare la sussistenza di una pretesa risarcitoria e che, nel caso di specie, si rileva necessario anche al fine di inquadrare il titolo di responsabilità fatto valere.
Dal complessivo materiale probatorio assunto nel corso del giudizio si osserva che la ricostruzione del fatto storico così come descritta dall'attore appare suffragata solo da quanto risultante dal verbale redatto dalla P.M. di San Felice a Cancello in data 16.11.2018 ove l'attore, interrogato sulla dinamica del sinistro occorsogli, ha dichiarato che “facendo attività in palestra, un mio compagno di classe mi prese in braccio e non riuscendo a tenermi mi fece rovinare a terra”. Tale dinamica è stata confermata anche dalle dichiarazioni testimoniali rese in corso di giudizio dai testi
[...]
e che, però, avendo riferito circostanze delle quali sono venute a conoscenza Tes_1 Tes_2
indirettamente tramite la nonna del danneggiato, sono testimonianze "de relato", alle quali può essere riconosciuto esclusivamente valore indiziario, la cui rilevanza attenuata è idonea ad assumere rilievo ai fini del convincimento giudiziale solo nel concorso di altri elementi oggettivi e concordanti che ne suffragano la credibilità (Cass. 569/2015; Cass. 4306/2001). In ogni caso, le testimonianze sul punto riferiscono circostanze delle quali i testi sono venuti a conoscenza per essere le stesse state presumibilmente riferite dallo stesso danneggiato alla nonna, per cui sarebbero da ritenersi de relato actoris, con valore probatorio ancor più attenuato. Infatti, sul punto, va richiamato il principio di diritto affermato dalla Suprema Corte (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 8358 del
2007 e successive conformi), secondo cui “in tema di rilevanza probatoria delle deposizioni di persone che hanno solo una conoscenza indiretta di un fatto controverso, occorre distinguere i testimoni de relato actoris e quelli de relato in genere: i primi depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati dal soggetto medesimo che ha proposto il giudizio, cosi che la rilevanza del loro assunto è sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte del giudizio e non sul fatto oggetto dell'accertamento, che costituisce il fondamento storico della pretesa;
gli altri testi, quelli de relato in genere, depongono invece su circostanze che hanno appreso da persone estranee al giudizio, quindi sul fatto della dichiarazione di costoro, e la rilevanza delle loro deposizioni si presenta attenuata perché indiretta, ma, ciononostante, può assumere rilievo ai fini del convincimento del giudice, nel concorso di altri elementi oggettivi e concordanti che ne suffragano la credibilità”. In ogni caso, occorre rilevare come recentemente la giurisprudenza abbia ribadito che la testimonianza de relato ex parte non è da sola sufficiente a dimostrare l'assunto oggetto della prova per testi, ed è quindi priva di valore probatorio anche indiziario se non sostenuta da altri elementi probatori oggettivi, i quali abbiano l'attitudine a confermarne la credibilità (Cass. civ., ordinanza n. 14030 del 21 maggio 2024).
In definitiva, la ricostruzione attorea trova conferma unicamente in dichiarazioni di provenienza della parte stessa, sia nel caso di quelle incartate nel verbale di P.M., sia nel caso di quelle risultanti dalle dichiarazioni de relato, per cui, in particolare a fronte della ricostruzione avversa proposta da parte del docente presente in palestra ed incartate nel “modulo di descrizione infortunio” non risulta provata.
Insomma, l'insieme del quadro probatorio descritto restituisce una vicenda in fatto la cui dinamica non appare chiara né in un senso né nell'altro, ma tale fumosità in ordine alla ricostruzione del sinistro si ritiene non incida sull'esito del giudizio, atteso che la domanda deve ritenersi infondata a prescindere dalla dinamica del sinistro e dalla consequenziale qualificazione giuridica del titolo di responsabilità fatto valere.
Pur volendo assumere come provata la dinamica del sinistro per come descritta dall'attore, per cui lo stesso sia stato causato dal fatto illecito del compagno di classe del danneggiato che, prendendolo in braccio, ne avrebbe provocato la caduta e le conseguenti lesioni di cui si chiede il risarcimento, la vicenda sarebbe da ricondursi alla disciplina di cui all'art. 2048, comma II, c.c. laddove viene stabilito che “i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza”. L'utilizzo di tale terminologia ormai superata unitamente con l'equiparazione della responsabilità dei soggetti ivi indicati alla responsabilità dei genitori rispecchia la funzione originaria della norma che risale all'art. 1384 del Code Civil, ove il precettore delle famiglie benestanti e il maestro d'arte delle botteghe artigiane avevano sugli allievi e sugli apprendisti un'autorità derivata da (o simile a) quella del pater sul minore. Tuttavia, ad oggi la funzione della norma è mutata venendo in rilievo principalmente in ambito scolastico anche tramite l'interpretazione evolutiva dell'obsoleta espressione «precettori» volta a comprendere tutti coloro che per ufficio pubblico o incarico privato esercitano in concreto un'attività di insegnamento che implica vigilanza. Per la giurisprudenza va qualificato come precettore il soggetto al quale l'allievo
è affidato per ragioni di educazione e istruzione sia nell'ambito di una struttura scolastica (come avviene per i maestri) sia in virtù di un autonomo rapporto privato, sempre che l'affidamento, se pur limitato ad alcune ore del giorno e della settimana, assuma carattere continuativo e non sia meramente saltuario (Cass. 11241/2003), in tale definizione vi rientrano senz'altro gli insegnanti di scuole pubbliche.
Sebbene tale ipotesi di responsabilità speciale si atteggi secondo parte maggioritaria della dottrina, analogamente al primo comma, quale responsabilità indiretta per colpa propria (sebbene vi sia giurisprudenza di legittimità, anche molto recente che parla di responsabilità diretta), tuttavia, a differenza di quanto previsto in relazione ai genitori e ai tutori, ove la responsabilità ha riguardo all'intero sistema educativo e quindi sia ai profili di culpa in educando che di culpa in vigilando, la responsabilità degli insegnanti ex art. 2048 comma 2 c.c. si fonda esclusivamente sull'omessa vigilanza.
La responsabilità degli insegnanti si basa su una colpa presunta (ex multis Cass. 8095/2006 per la quale la norma del 2048 c.c. richiede una forma di colpa specifica con presunzione di esistenza fino a prova contraria), e cioè sulla presunzione di negligente adempimento dell'obbligo di sorveglianza degli allievi, vincibile con la prova liberatoria delineata al comma terzo, che pone sull'insegnante l'onere di fornire la prova di “non aver potuto impedire il fatto”. L'interpretazione giurisprudenziale intende tale onere probatorio in maniera a tal punto rigorosa da configurare, almeno secondo alcuni, una responsabilità illimitata analoga a quella dei genitori e del tutore: non è sufficiente, seppur indispensabile, dimostrare la presenza al momento del fatto, e quindi l'assolvimento dell'obbligo di sorveglianza con una diligenza idonea a evitare il fatto alla luce dell'età dell'allievo, né basta attestare il carattere repentino del gesto dannoso. Di fatto la prova liberatoria è ammessa quando la lesione è stata determinata da un fatto imprevedibile (e quindi per definizione non prevenibile) e repentino. Per accertare la prevedibilità del fatto il giudice del merito deve far riferimento alla sua ripetitività e ricorrenza statistica, non astrattamente intesa, ma correlata al particolare ambiente di cui si tratta, sulla base della ragionevole prospettazione secondo cui certi eventi, già verificatisi in date condizioni, possono, al riprodursi di queste, ripetersi (Cass. 10723/1996). Occorre la prova dell'assoluta repentinità (Cass. 25990/1972) e imprevedibilità dell'evento (Cass. 12410/2020; Cass.
29947/2019; già Cass. 5668/2001) e della preventiva adozione di misure organizzative o disciplinari idonee a evitare il sorgere di una situazione di pericolo favorevole al determinarsi del danno, in relazione alle circostanze del caso concreto: da quelle ordinarie, tra le quali l'età degli alunni che impone una vigilanza crescente con la diminuzione dell'età anagrafica;
a quelle eccezionali, che implicano la prevedibilità di pericoli derivanti dalle cose e da persone, anche estranee alla scuola e non conosciute dalla direzione didattica, ma autorizzate a circolare liberamente per il compimento della loro attività (cfr. Cass. 32377/2021; Cass. 9983/2019; 30602/2018; Cass. 23202/2015).
Ebbene, tanto premesso e chiarito, appare evidente come dalla stessa prospettazione attorea emerga come il sinistro si sarebbe verificato per un fatto imprevedibile e repentino, quale è senza dubbio qualificabile il comportamento del compagno di classe che, ex abrupto, avrebbe preso in braccio l'attore per poi lasciarlo rovinare a terra. Rispetto a tale dinamica si ritiene ontologicamente inconfigurabile la prova positiva, pur richiesta da parte della giurisprudenza, circa l'idoneità delle misure organizzative idonee a prevenire l'evento. Invero, nel caso di specie, il fatto che l'insegnante fosse presente in palestra non è neppure contestato, così come non è in alcun modo allegata la condotta omissiva dello stesso che, in effetti, non potrebbe rivelarsi tale in una situazione come quella descritta dall'attore, ove la repentinità ed imprevedibilità dell'evento abbia reso impossibile un intervento successivo diverso da quello del soccorso al danneggiato, così come effettivamente avvenuto. Non si vede possibile ipotizzare alcun tipo di misura preventiva capace di neutralizzare o prevedere la verificazione dell'evento così come svoltosi atteso che, in ogni caso, l'evento causativo del danno non rientra tra quelli corroborati da una probabilità statistica sufficiente a fondare l'esigibilità di un comportamento diverso da parte del docente avente efficacia causale nel prevenire l'infortunio cui l'alunno occorse. Invero, in giurisprudenza si è osservato come per escludere il difetto di sorveglianza e, di conseguenza, la responsabilità dell'insegnante occorre la prova che l'atto dannoso del minore sia stato oltre che improvviso, anche non prevedibile. Non prevedibilità che è esclusa laddove sia già accaduto un episodio simile o se il fatto sia dovuto ad una particolare vivacità dell'allievo, circostanza che comunque deve quantomeno essere allegata dall'attore (in tal senso Cass. 10723/1996; Cass. 11241/2003; Cass. 20743/2009; Trib. Roma, 6 maggio 2022, n.
6992; Trib. Milano, 5 gennaio 2023, n. 92).
Le considerazioni svolte si rilevano idonee a configurare la prova liberatoria richiesta dall'art. 2048, comma 3, laddove pone in capo agli insegnanti la prova “di non aver potuto impedire il fatto”, ma valgono, altresì, a configurare il caso fortuito, richiesto a sua volta come prova liberatoria, in questo caso sostanzialmente sovrapponibile a quella richiesta ex art. 2048, comma 3, c.c. (Cass.
20475/2015).
Invero, volendo stavolta dare per provata la ricostruzione alternativa della dinamica del sinistro così come prospettata dal e dalla , per i quali il sinistro deriverebbe CP_4 Controparte_3 da lesioni che l'alunno si sarebbe autoprocurato, saltellando lungo la rete, durante la fase di riscaldamento pre/partita di pallavolo, occorre preliminarmente procedere alla corretta qualificazione della fattispecie, rilevando come essa sia giunta già vent'anni orsono all'attenzione delle Sezioni Unite della Cassazione le quali con l'importante arresto 9346 del 2002 ebbero occasione di chiarire, in un modo che appare definitivo, come nell'ipotesi in cui un minore cagioni un danno a sé stesso non trovi applicazione la presunzione di cui all'art. 2048, comma 2, c.c. (in tema di responsabilità di maestri e precettori), norma che trova applicazione solo ove il minore cagioni danno a terzi;
invero, in caso di autolesioni (danno cagionato dall'allievo a se stesso), attraverso l'elaborazione della teoria del contatto sociale, sarà applicabile la disciplina della responsabilità contrattuale ex art. 1218 cc. Quest'orientamento trova ormai conforto in giurisprudenza ben più recente (cfr. ex multis Cassazione civile sez. VI, 08/11/2021, n.32377;
Cassazione civile sez. VI, 31/03/2021, n.8849), la quale delinea i cardini di questa responsabilità, evidenziando come con l'ammissione dell'allievo alla scuola si determini l'instaurazione di un vincolo negoziale, da cui sorge tra insegnante e allievo per effetto di contatto sociale un rapporto giuridico nell'ambito del quale l'insegnante assume l'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, onde evitare che si realizzino condizioni di pericolo di danno anche a se stesso (in argomento, Cass. Sez. 3, n. 11751 del 15/05/2013). La riconducibilità della vicenda al paradigma normativo dell'art. 1218 c.c. ha per effetto che, mentre parte attrice deve provare le concrete modalità di verificazione del fatto storico e che esso si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto - nel caso di specie, nell'arco temporale e nel luogo ove il minore si trovava per l'attività scolastica - incombe sull'Istituto scolastico l'onere di dimostrare che l'evento dannoso è stato determinato da causa non imputabile né alla scuola né all'insegnante (in questo senso Cass. Civ. sez.
III, 25/11/2021, n. 36723). Può escludersi responsabilità in capo alla direzione scolastica – è stato in via generale ribadito, in molteplici pronunce intervenute in materia - solo laddove la parte contrattuale gravata degli obblighi di vigilanza dei minori dia prova di aver predisposto gli accorgimenti organizzativi e tecnici atti a prevenire il verificarsi di eventi dannosi, l'idoneità dei quali non può prescindere ma è anzi da valutarsi in stretta connessione con tutte le circostanze del caso concreto: da quelle ordinarie, e tra esse in primo luogo l'età degli alunni, che impone una vigilanza maggiore tanto minore è l'età anagrafica;
a quelle ambientali, con particolare riferimento qui alla natura ed alle modalità con cui viene svolta attività educativa e didattica nel corso della quale l'evento dannoso si è verificato. L'accertamento va condotto, comunque, con riferimento a tutte le circostanze del caso concreto, sulla base cioè di tutti i fattori causali che - sempre che risultino prospettati dalle parti gli elementi di fatto, e dunque limitatamente alla ricostruzione operata oltre che provata in atti dalle parti - si pongano come rilevanti e che possono essere valutati anche d'ufficio, non concretando la verifica circa l'incidenza causale degli stessi nella determinazione dell'evento un'eccezione in senso proprio (sul punto Cass. 2.4.2001, n. 4799; Cass.
3.12.1999, n. 13460; così ancora, con richiami, Cass. n. 23372 del 15.10.13).
Tali approdi giurisprudenziali, tuttavia, sembrano essere stati messi in discussione da un altro filone giurisprudenziale più recente che, probabilmente consapevole dell'elaborazione giurisprudenziale maturata in seno alla sez. III della Cassazione che scinde la prova della cd. causalità costitutiva, prova posta in capo all'attore/danneggiato, dalla cd. causalità estintiva, ricadente, invece, in capo al convenuto, ha evidenziato come “il regime di distribuzione dell'onere probatorio di cui all'art.
1218 c.c. fa gravare sulla parte che si assume inadempiente (o non esattamente adempiente) l'onere di fornire la prova positiva dell'avvenuto adempimento (o dell'esattezza dello stesso), mentre il principio generale espresso dall'art. 2697 c.c. fa gravare sull'attore la prova del nesso causale fra la condotta dell'obbligato inadempiente e il pregiudizio di cui si chiede il risarcimento” (cfr. Cass.
Civ. sez. VI, 31/03/2021, n. 8849).
L'assetto dell'onere probatorio così delineato - che si pone come superamento del precedente orientamento dei giudici di legittimità (cfr. Cass. Civ. sez. III, 25/02/2016 n. 3695), secondo il quale nelle controversie instaurate per il risarcimento del danno da autolesione nei confronti dell'istituto scolastico e dell'insegnante è applicabile il regime probatorio imposto dall'art. 1218 c.c., sicché, mentre il danneggiato deve provare esclusivamente che l'evento dannoso si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, sulla scuola incombe l'onere di dimostrare che l'evento è stato determinato da causa non imputabile né alla scuola né all'insegnante – risulta sostanzialmente conforme alla giurisprudenza della Corte d'Appello Napoli, la quale con la sentenza n. 1730 del 15/05/2020 sez. VIII, ha affermato che: “il danneggiato, pertanto, ha l'onere di allegare compiutamente il fatto costitutivo della domanda, e quindi di prospettare l'inadempimento o
l'inesatto adempimento addebitabile all'istituto scolastico e/o all'insegnante, ovvero di indicare le cause che hanno provocato la caduta, dalle quali poter desumere indirettamente gli obblighi di protezione eventualmente non assolti dai soggetti preposti alla cura ed alla vigilanza degli studenti.”.
Tale evoluzione giurisprudenziale sembra trovare conferma in pronunce ancor più recenti, dove si è affermato che “in tema di risarcimento del danno da responsabilità contrattuale, la previsione dell'art. 1218 c.c. esonera il creditore dell'obbligazione asseritamente non adempiuta dall'onere di provare la colpa del debitore, ma non da quello di dimostrare il nesso di causa tra la condotta del debitore e l'inadempimento, fonte del danno di cui si chiede il risarcimento, atteso che il cosiddetto
"assorbimento" del nesso eziologico nell'inadempimento non deve essere inteso come sua irrilevanza tanto sul piano sostanziale quanto in punto di ricadute di carattere processuale e di distribuzione dell'onere probatorio, bensì come prova "evidenziale" della sua esistenza, giustificata dal fatto che quel nesso, di norma, non è funzionalmente scindibile dall'inadempimento, in quanto quest'ultimo si sostanzia nella lesione dell'interesse del creditore che a sua volta identifica l'evento di danno. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata con la quale era stata respinta l'azione risarcitoria proposta, in forza di un contratto atipico di skipass, nei confronti del gestore di una area sciistica, da uno sciatore caduto sulla pista sulla quale erano presenti lastre di ghiaccio, ritenendo non provato, neppure in via presuntiva, il nesso eziologico tra la condotta del gestore e l'evento dannoso)” (Cass. 12760/2024). Tuttavia, altra giurisprudenza, sempre molto recente, confermando l'assunto teorico proposto da quest'ultimo filone di cui si è dato atto, ha evidenziato che “la natura contrattuale della responsabilità dell'istituto scolastico per i danni cagionati dall'alunno a se stesso comporta che sul primo grava l'onere di dimostrare il corretto adempimento della propria obbligazione di sorveglianza o l'impossibilità dell'inadempimento derivante da causa al medesimo non imputabile, mentre spetta all'attore la dimostrazione del nesso causale tra l'inadempimento e l'evento di danno;
tale prova, in ragione della tipicità sociale dei modelli di diligenza predicabili rispetto alla prestazione di facere gravante sull'istituto, può ritenersi presuntivamente integrata a fronte della dimostrazione che l'evento si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto” (Cass. 2114/2024).
Il quadro giurisprudenziale così delineato, dunque, cela un contrasto in ordine all'onere della prova incombente in capo al danneggiato che si sia autoprocurato lesioni durante l'orario scolastico: da un lato, secondo l'orientamento tradizionale, basterebbe la prova della produzione del danno durante l'orario scolastico;
dall'altro, invece, rientrerebbe nell'onere della prova ex art. 2697 c.c. anche la prova del nesso eziologico tra inadempimento all'obbligo di sorveglianza e il danno, potendo il verificarsi dell'evento di danno durante l'orario scolastico al più rilevare come presunzione relativa della sussistenza dello stesso.
Dalle considerazioni svolte in precedenza in ordine alla repentinità e alla non prevedibilità e quindi non prevenibilità dell'evento si evince chiaramente come nel caso di specie i convenuti siano riusciti a dare prova tanto dell'impossibilità di predisporre misure idonee a prevenire il verificarsi dell'evento, tanto dell'adempimento rispetto all'obbligo di sorveglianza posto in capo al docente, che mai si è allontanato dalla classe e che nulla avrebbe potuto fare per impedire all'alunno di autoprocurarsi le lesioni delle quali chiede di essere risarcito.
Ancora più chiara sarebbe l'infondatezza della domanda laddove si ritenesse di aderire all'orientamento più recente e probabilmente più convincente dei giudici di legittimità, che pone in capo all'attore danneggiato l'onere di provare il nesso di derivazione causale tra l'inadempimento lamentato e il danno evento, ritenendo gli stessi quali fatti costitutivi della pretesa risarcitoria come tali posti ex art. 2697 c.c. in capo a colui che intende far valere il diritto. Invero, parte attrice non ha in alcun modo adempiuto l'onere di fornire la prova di tale nesso di causalità “costitutivo”, limitandosi a lamentare genericamente un inadempimento del docente all'obbligo di sorveglianza e in tal modo limitandosi unicamente ad allegare un generico inadempimento senza precisare quale condotta alternativa del docente avrebbe potuto evitare la verificazione del sinistro e, di conseguenza, senza provare il collegamento eziologico tra tale, si ripete, generico inadempimento e il danno patito.
In ogni caso, si evidenzia come la fase di riscaldamento propedeutica allo svolgimento di attività sportiva porta con se una certa alea sportiva e se vogliamo di rischio consentito dall'ordinamento, atteso che il gioco della pallavolo, a cui era destinata l'attività di riscaldamento, afferisce ad una gamma di attività che non comportano particolari rischi che richiedono attenzioni specifiche e che comunque, così come evidenziato più volte dai giudici di legittimità, rientra tra gli sport di squadra dei quali va valorizzato “l'aspetto intrinsecamente educativo, oltre che ludico, finalizzato alla valorizzazione del gioco di squadra ed alla fiducia nei compagni, all'attenzione alle regole ed al rispetto dell'avversario, alla formazione dei giovani per una maggiore sicurezza di sé nel raggiungimento degli obiettivi, conformemente alla ratio del nuovo ultimo comma dell'art. 33 Cost.
(inserito dall'art. 1, comma 1, della legge costituzionale 26 settembre 2023, n. 1), che recita “La
Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme” ed evidenzia come lo sport debba essere praticato e coltivato come un prezioso alleato nell'educazione, nell'inclusione sociale e nel miglioramento del benessere complessivo di tutti i cittadini” (Cass. 20790/2024 in relazione alla pratica del rugby, attività certamente più rischiosa del riscaldamento propedeutico ad una partita di pallavolo, in orario scolastico).
In conclusione la domanda risarcitoria deve essere rigettata, atteso che, a prescindere dal ritenere provata la dinamica prospettata dall'attore o quella prospettata dai convenuti, è possibile escludere la responsabilità dell'Istituto scolastico poiché risulta provato, nonché risultante dalla stessa prospettazione attorea, che il minore abbia subito lesioni in maniera improvvisa, accidentale e del tutto imprevedibile e non prevenibile e il tutto alla presenza incontestata dell'insegnante, del quale non è stato nemmeno specificamente allegato l'inadempimento lamentato e asseritamente causativo del danno risarcibile.
Le spese di giudizio seguono strettamente la soccombenza e si liquidano d'ufficio, come da dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014 (come modificato dal DM 147/2022), in relazione all'attività concretamente esercitata dai difensori costituiti rapportata anche alla semplicità delle difese svolte che fanno ritenere equo attenersi ai minimi previsti per lo scaglione di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda di risarcimento danni proposta da e in proprio e Parte_1 Parte_2
nella qualità di genitori esercenti la potestà nei confronti del figlio minore, nei Persona_1
confronti del nonché contro ogni contraria istanza, CP_4 Controparte_3
eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta la domanda;
2) condanna gli attori al pagamento in favore del delle spese di giudizio, liquidandole in CP_4
euro1.600,00 a titolo di compenso professionale, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
3) condanna gli attori al pagamento in favore della delle spese di Controparte_3
giudizio, che si liquidano in euro 2.540,00 a titolo di compenso professionale oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Napoli il 26/03/2025.
Il giudice
dott. Enrico Ardituro