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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 10/04/2025, n. 104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 104 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
I SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe Campagna -Presidente
2) Dott.ssa Elena Manuela Aurora Luppino -Giudice rel. Est.
3) Dott. Flavio Tovani -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 2096 dell'anno 2024 Volontaria Giurisdizione, riservato alla decisione collegiale con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. del 09.04.2025, promosso da
(cod. fisc.: , nato a Parte_1 CodiceFiscale_1
MELITO DI PORTO SALVO (RC) il 18/03/1969), rappresentato e difeso dall'avv.
VARANO MARIAROSA, giusta procura in calce al ricorso, presso il cui studio in
REGGIO CALABRIA, alla VIA LORETO N. 55/E, ha eletto domicilio;
e
(cod. fisc.: nata a [...] Parte_2 CodiceFiscale_2
(RC) il 19/11/1974), rappresentata e difesa dall'avv. NISI ELENA, giusta procura in calce al ricorso, presso il cui studio in SALINE JONICHE (RC), alla VIA
NAZIONALE TRAV I n. 1, ha eletto domicilio;
-ricorrenti- nonchè
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente-
* * * * * -visto il ricorso depositato in data 25/07/2024, con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in ON CO (RC) il 05/12/1996;
-considerato che con decreto del 23.09.2024 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 09.09.2025 fosse sostituita, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnandosi nel contempo alle parti termine sino al giorno 04.09.2025 per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione dell'udienza”, e
“dichiarazione di non volersi riconciliare” onerandole, altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt. 473bis.48, 473bis.13 comma 3, 473bis.12 comma 3 c.p.c.;
-preso atto che con decreto del 30.10.2024 l'udienza è stata anticipata al giorno
25.02.2025 con termine per il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., entro cinque giorni prima dell'udienza;
-considerato che con note di trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c., depositate in data
12.02.2025, le parti hanno dichiarato di avere modificato le originarie condizioni di cui al ricorso introduttivo ed hanno, pertanto, versato in atti le nuove condizioni debitamente sottoscritte (vedasi deposito dell'8.04.2025);
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in ON CO (RC) il 05/12/1996; b) dal matrimonio sono nati due figli:
(28.04.1997) e (30.03.2003), entrambi maggiorenni ed Per_1 Per_2
economicamente autosufficienti;
c) con decreto di omologa n. 171/19 dep.
l'08.07.2019 il Tribunale di Reggio Calabria ha omologato la separazione personale consensuale tra i coniugi, dopo essere comparsi davanti al Presidente del Tribunale il
18.06.2019;
-constatato che la separazione dei coniugi dura ininterrottamente dalla data di deposito del ricorso per separazione consensuale e comunque dalla data di comparizione degli stessi davanti al Presidente del Tribunale risalente al 18.06.2019 e che, pertanto, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione coniugale;
-ravvisata, pertanto, la sussistenza dei presupposti di cui agli artt.2 e 3 n.2) lett. b)
Legge 01.12.1970 n.898 in relazione all'art.4 comma XIII stessa legge nel testo modificato dalla Legge 06.03.1987 n.74; così come di recente ulteriormente modificato dall'art.1 Legge 06.05.2015 n.55;
-preso atto che il ricorso è stato regolarmente comunicato all'ufficio del P.M. in data
24.09.2024, il quale ha apposto il visto in data 05.02.2025;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, depositato in data
25/07/2024 da e , così Parte_1 Parte_2
provvede:
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in
ON CO (RC) in data 05/12/1996 tra e Parte_1
, il cui atto di matrimonio risulta trascritto nel registro Parte_2
degli atti di matrimonio del Comune di ON CO (RC), atto n. 12, parte II, serie A, u. 1, anno 1996, alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno divorziati, rispettandosi reciprocamente;
2) i coniugi provvederanno ciascuno al proprio mantenimento e dichiarano di aver già regolamentato i propri rapporti patrimoniali e, pertanto, non hanno nulla a pretendere l'una dall'altro.”;
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ON CO (RC) per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-spese compensate;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 09.04.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente dott.ssa Elena Manuela Aurora Luppino dott. Giuseppe Campagna
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
I SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe Campagna -Presidente
2) Dott.ssa Elena Manuela Aurora Luppino -Giudice rel. Est.
3) Dott. Flavio Tovani -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 2096 dell'anno 2024 Volontaria Giurisdizione, riservato alla decisione collegiale con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. del 09.04.2025, promosso da
(cod. fisc.: , nato a Parte_1 CodiceFiscale_1
MELITO DI PORTO SALVO (RC) il 18/03/1969), rappresentato e difeso dall'avv.
VARANO MARIAROSA, giusta procura in calce al ricorso, presso il cui studio in
REGGIO CALABRIA, alla VIA LORETO N. 55/E, ha eletto domicilio;
e
(cod. fisc.: nata a [...] Parte_2 CodiceFiscale_2
(RC) il 19/11/1974), rappresentata e difesa dall'avv. NISI ELENA, giusta procura in calce al ricorso, presso il cui studio in SALINE JONICHE (RC), alla VIA
NAZIONALE TRAV I n. 1, ha eletto domicilio;
-ricorrenti- nonchè
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente-
* * * * * -visto il ricorso depositato in data 25/07/2024, con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in ON CO (RC) il 05/12/1996;
-considerato che con decreto del 23.09.2024 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 09.09.2025 fosse sostituita, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnandosi nel contempo alle parti termine sino al giorno 04.09.2025 per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione dell'udienza”, e
“dichiarazione di non volersi riconciliare” onerandole, altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt. 473bis.48, 473bis.13 comma 3, 473bis.12 comma 3 c.p.c.;
-preso atto che con decreto del 30.10.2024 l'udienza è stata anticipata al giorno
25.02.2025 con termine per il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., entro cinque giorni prima dell'udienza;
-considerato che con note di trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c., depositate in data
12.02.2025, le parti hanno dichiarato di avere modificato le originarie condizioni di cui al ricorso introduttivo ed hanno, pertanto, versato in atti le nuove condizioni debitamente sottoscritte (vedasi deposito dell'8.04.2025);
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in ON CO (RC) il 05/12/1996; b) dal matrimonio sono nati due figli:
(28.04.1997) e (30.03.2003), entrambi maggiorenni ed Per_1 Per_2
economicamente autosufficienti;
c) con decreto di omologa n. 171/19 dep.
l'08.07.2019 il Tribunale di Reggio Calabria ha omologato la separazione personale consensuale tra i coniugi, dopo essere comparsi davanti al Presidente del Tribunale il
18.06.2019;
-constatato che la separazione dei coniugi dura ininterrottamente dalla data di deposito del ricorso per separazione consensuale e comunque dalla data di comparizione degli stessi davanti al Presidente del Tribunale risalente al 18.06.2019 e che, pertanto, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione coniugale;
-ravvisata, pertanto, la sussistenza dei presupposti di cui agli artt.2 e 3 n.2) lett. b)
Legge 01.12.1970 n.898 in relazione all'art.4 comma XIII stessa legge nel testo modificato dalla Legge 06.03.1987 n.74; così come di recente ulteriormente modificato dall'art.1 Legge 06.05.2015 n.55;
-preso atto che il ricorso è stato regolarmente comunicato all'ufficio del P.M. in data
24.09.2024, il quale ha apposto il visto in data 05.02.2025;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, depositato in data
25/07/2024 da e , così Parte_1 Parte_2
provvede:
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in
ON CO (RC) in data 05/12/1996 tra e Parte_1
, il cui atto di matrimonio risulta trascritto nel registro Parte_2
degli atti di matrimonio del Comune di ON CO (RC), atto n. 12, parte II, serie A, u. 1, anno 1996, alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno divorziati, rispettandosi reciprocamente;
2) i coniugi provvederanno ciascuno al proprio mantenimento e dichiarano di aver già regolamentato i propri rapporti patrimoniali e, pertanto, non hanno nulla a pretendere l'una dall'altro.”;
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ON CO (RC) per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-spese compensate;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 09.04.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente dott.ssa Elena Manuela Aurora Luppino dott. Giuseppe Campagna