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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/02/2025, n. 1672 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1672 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
Sentenza con motivazione contestuale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Antonianna Colli, ad esito della trattazione scritta disposta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato
SENTENZA EX ART.429 CO.1 C.P.C. nella causa n. 8976/2024 R.G.A.C. promossa da
(Avv. ) Parte_1 Parte_1
contro
Controparte_1
(Avv. ROCCHETTI ROSAMARIA)
Controparte_2
(Avv. GENOVESE DANIELA)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato alle convenute meglio identificate in epigrafe, parte ricorrente adiva il giudice del lavoro dell'intestato Tribunale, chiedeva l'annullamento della cartella di pagamento n. 097 2023 02290821 80 000, notificata a mezzo pec, in data
24.1.2024, da parte della , con la quale veniva richiesto il Controparte_2
pagamento dell'importo complessivo di € 4.884,72 a titolo di somme dovute alla
[...]
[...] [...]
per contributo modulare soggettivo eccedenza, contributo soggettivo, contributo CP_3
integrativo, sanzione mdf integrativo, sanzione mdf modulare, sanzione mdf soggettivo, oltre ad interessi per omessi versamenti, il tutto relativo all'anno 2011; trattandosi di crediti antecedenti al febbraio 2013, invocava la prescrizione quinquennale ai sensi della legge. n.
335/1995, in assenza di qualunque atto interruttivo della prescrizione, ricevuto in data antecedente alla notifica della cartella opposta;
in via subordinata, eccepiva la prescrizione decennale dei crediti.
Si costituivano in giudizio le convenute, contestando integralmente l'avversa domanda e chiedendone il rigetto.
La causa veniva istruita mediante prova documentale e quindi rinviata per la discussione con concessione di termine per note.
L'udienza veniva trattata con le modalità di cui all'art.127 ter c.p.c. e, quindi, decisa mediante pronuncia contestuale di dispositivo e motivazione, depositata telematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve ritenersi l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità dell'opposizione, per tardivo deposito del ricorso introduttivo del giudizio, in violazione del termine e di 40 giorni stabilito dall'art. 24, comma 5, del D.Lgs. n. 46/1999.
L'esame degli atti, infatti, contrariamente a quanto eccepito dal soggetto impositore, ha evidenziato che il ricorso introduttivo del giudizio sia stato depositato telematicamente in data 4 marzo 2024 (con conforme riscontro delle date delle pec di accettazione e consegna, tutte allegate nel fascicolo della parte ricorrente), a fronte della notifica dell'avviso di addebito risalente al 24 gennaio 2024; vale a dire, nell'oggettivo rispetto dei termini di cui all'art.24 sopra citato.
Nel merito, deve darsi atto che la materia del contendere è delimitata alla valutazione dell'estinzione del credito previdenziale, per prescrizione, in ragione dell'epoca in cui esso è sorto.
Ebbene, la parte opponente ritiene che i contributi della relativi all'anno CP_3
2011 siano prescritti, a prescindere dalla questione della applicabilità alla previdenza forense pagina 2 di 5 delle disposizioni di cui alla Legge 247/2012 in luogo della legge 335/ 1995, la quale non può che prevedere per il futuro, con conseguente termine quinquennale della prescrizione per il periodo antecedente alla novella del 2012.
Nel caso di specie, deve ritenersi che non sia maturata la prescrizione del credito contributivo relativo all'anno 2011 che, per le ragioni di seguito esposte, risultava sottoposto al termine decennale e non quinquennale.
Deve darsi atto, che la disciplina di cui all'articolo 19 comma 1 legge 576/1980 che prevedeva la prescrizione decennale di tali contributi, è stata ridotta a cinque anni dall'articolo tre della legge 335/1995, con decorrenza del termine prescrizionale dalla data in cui il professionista comunica alla i redditi sui quali poi vengono calcolati contributi. CP_3
Successivamente, l'articolo 66 della legge 247/2012 ha ulteriormente modificato il termine di prescrizione, prevedendo che “la disciplina in materia di prescrizione dei contributi previdenziali di cui all'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, non si applica alle contribuzioni dovute alla , con Parte_2
conseguente reintroduzione dell'originario termine decennale di prescrizione previsto dalla originaria normativa.
Secondo l'orientamento della giurisprudenza, anche di merito, deve ritenersi che il termine di prescrizione decennale si applica sicuramente tutti i crediti successivi all'entrata in vigore della predetta normativa, del 2 febbraio 2013. E al medesimo regime di prescrizione decennale, sono sottoposti anche i contributi sorti precedentemente all'entrata in vigore della nuova disciplina, ma non ancora prescritti alla data di entrata in vigore della stessa.
In tal senso, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che “la nuova disciplina di cui all'articolo 66 legge 247 del 2012 in materia di prescrizione dei contributi previdenziali dovuti alla cassa forense, si applica unicamente per il futuro nonché alle prescrizioni non ancora maturate secondo il regime precedente” (Cass. N. 6729/2013; n.18953/2014).
Quanto alla decorrenza del termine prescrizionale, ai fini della individuazione del regime quinquennale o decennale, rileva la data in cui l'avvocato provvede a comunicare i redditi prodotti alla come espressamente previsto dallo stesso testo normativo e CP_3
confermato dalla giurisprudenza di legittimità in più occasioni, che ha ritenuto che “la pagina 3 di 5 riduzione del termine prescrizionale non modifica la restante disciplina della legge speciale sulla previdenza forense, ossia la L. n. 576 del 1980, la quale all'art. 19, comma 2, fa decorrere la prescrizione dalla data in cui il professionista comunica alla l'ammontare dei redditi” (cfr. Cass. n. 5622/2006, CP_3
Cass, n. 6259/2011; Cass., n. 3586/2012, n. 4107/2012, n. 3830/2012).
Conseguentemente, non essendo contestato nel caso di specie che la parte ricorrente abbia comunicato i dati reddituali per l'anno 2011 in data 01/10/2012, il regime della prescrizione deve ritenersi decennale essendo entrata in vigore la L.247/2012 in data
03/02/2013, e dovendosi assumere come il dies a quo per la decorrenza del termine la data della comunicazione dei redditi da parte del professionista.
Si aggiunga che, nel caso di specie, ha dimostrato in maniera Controparte_4
incontestata, di aver esercitato il proprio credito, in data antecedente alla notifica dell'avviso di addebito opposto, mediante l'invio, tramite posta elettronica certificata, della nota di contestazione del 5/07/2022, inviata e ricevuta dal ricorrente al medesimo indirizzo indicato nel proprio atto, in data 11/07/2022 (cfr. doc. 7 allegato al fascicolo della . CP_3
Quindi, essendo stata notificata la cartella opposta in data 24/01/2024, il termine di prescrizione decennale non risulta ad oggi ancora decorso.
In assenza di qualunque contestazione sulle altre somme iscritte a ruolo e oggetto della cartella opposta nel presente giudizio, in ragione delle argomentazioni che precedono dovranno ritenersi assorbite le ulteriori questioni sollevate e non espressamente trattate.
L'opposizione deve essere rigettata e il ricorso deve, quindi, essere deciso come da dispositivo.
Le spese di lite seguono la regola della soccombenza.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando, così decide:
- rigetta l'opposizione;
- condanna parte soccombente al pagamento delle spese di lite in favore di
[...]
e della che Controparte_2 Controparte_5
pagina 4 di 5 liquida in complessivi €1017,00 per ciascuno, per compensi professionali di avvocato e spese generali, oltre iva e cpa come per legge.
Roma, 12 novembre 2024
Il giudice
Antonianna Colli
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Antonianna Colli, ad esito della trattazione scritta disposta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato
SENTENZA EX ART.429 CO.1 C.P.C. nella causa n. 8976/2024 R.G.A.C. promossa da
(Avv. ) Parte_1 Parte_1
contro
Controparte_1
(Avv. ROCCHETTI ROSAMARIA)
Controparte_2
(Avv. GENOVESE DANIELA)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato alle convenute meglio identificate in epigrafe, parte ricorrente adiva il giudice del lavoro dell'intestato Tribunale, chiedeva l'annullamento della cartella di pagamento n. 097 2023 02290821 80 000, notificata a mezzo pec, in data
24.1.2024, da parte della , con la quale veniva richiesto il Controparte_2
pagamento dell'importo complessivo di € 4.884,72 a titolo di somme dovute alla
[...]
[...] [...]
per contributo modulare soggettivo eccedenza, contributo soggettivo, contributo CP_3
integrativo, sanzione mdf integrativo, sanzione mdf modulare, sanzione mdf soggettivo, oltre ad interessi per omessi versamenti, il tutto relativo all'anno 2011; trattandosi di crediti antecedenti al febbraio 2013, invocava la prescrizione quinquennale ai sensi della legge. n.
335/1995, in assenza di qualunque atto interruttivo della prescrizione, ricevuto in data antecedente alla notifica della cartella opposta;
in via subordinata, eccepiva la prescrizione decennale dei crediti.
Si costituivano in giudizio le convenute, contestando integralmente l'avversa domanda e chiedendone il rigetto.
La causa veniva istruita mediante prova documentale e quindi rinviata per la discussione con concessione di termine per note.
L'udienza veniva trattata con le modalità di cui all'art.127 ter c.p.c. e, quindi, decisa mediante pronuncia contestuale di dispositivo e motivazione, depositata telematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve ritenersi l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità dell'opposizione, per tardivo deposito del ricorso introduttivo del giudizio, in violazione del termine e di 40 giorni stabilito dall'art. 24, comma 5, del D.Lgs. n. 46/1999.
L'esame degli atti, infatti, contrariamente a quanto eccepito dal soggetto impositore, ha evidenziato che il ricorso introduttivo del giudizio sia stato depositato telematicamente in data 4 marzo 2024 (con conforme riscontro delle date delle pec di accettazione e consegna, tutte allegate nel fascicolo della parte ricorrente), a fronte della notifica dell'avviso di addebito risalente al 24 gennaio 2024; vale a dire, nell'oggettivo rispetto dei termini di cui all'art.24 sopra citato.
Nel merito, deve darsi atto che la materia del contendere è delimitata alla valutazione dell'estinzione del credito previdenziale, per prescrizione, in ragione dell'epoca in cui esso è sorto.
Ebbene, la parte opponente ritiene che i contributi della relativi all'anno CP_3
2011 siano prescritti, a prescindere dalla questione della applicabilità alla previdenza forense pagina 2 di 5 delle disposizioni di cui alla Legge 247/2012 in luogo della legge 335/ 1995, la quale non può che prevedere per il futuro, con conseguente termine quinquennale della prescrizione per il periodo antecedente alla novella del 2012.
Nel caso di specie, deve ritenersi che non sia maturata la prescrizione del credito contributivo relativo all'anno 2011 che, per le ragioni di seguito esposte, risultava sottoposto al termine decennale e non quinquennale.
Deve darsi atto, che la disciplina di cui all'articolo 19 comma 1 legge 576/1980 che prevedeva la prescrizione decennale di tali contributi, è stata ridotta a cinque anni dall'articolo tre della legge 335/1995, con decorrenza del termine prescrizionale dalla data in cui il professionista comunica alla i redditi sui quali poi vengono calcolati contributi. CP_3
Successivamente, l'articolo 66 della legge 247/2012 ha ulteriormente modificato il termine di prescrizione, prevedendo che “la disciplina in materia di prescrizione dei contributi previdenziali di cui all'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, non si applica alle contribuzioni dovute alla , con Parte_2
conseguente reintroduzione dell'originario termine decennale di prescrizione previsto dalla originaria normativa.
Secondo l'orientamento della giurisprudenza, anche di merito, deve ritenersi che il termine di prescrizione decennale si applica sicuramente tutti i crediti successivi all'entrata in vigore della predetta normativa, del 2 febbraio 2013. E al medesimo regime di prescrizione decennale, sono sottoposti anche i contributi sorti precedentemente all'entrata in vigore della nuova disciplina, ma non ancora prescritti alla data di entrata in vigore della stessa.
In tal senso, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che “la nuova disciplina di cui all'articolo 66 legge 247 del 2012 in materia di prescrizione dei contributi previdenziali dovuti alla cassa forense, si applica unicamente per il futuro nonché alle prescrizioni non ancora maturate secondo il regime precedente” (Cass. N. 6729/2013; n.18953/2014).
Quanto alla decorrenza del termine prescrizionale, ai fini della individuazione del regime quinquennale o decennale, rileva la data in cui l'avvocato provvede a comunicare i redditi prodotti alla come espressamente previsto dallo stesso testo normativo e CP_3
confermato dalla giurisprudenza di legittimità in più occasioni, che ha ritenuto che “la pagina 3 di 5 riduzione del termine prescrizionale non modifica la restante disciplina della legge speciale sulla previdenza forense, ossia la L. n. 576 del 1980, la quale all'art. 19, comma 2, fa decorrere la prescrizione dalla data in cui il professionista comunica alla l'ammontare dei redditi” (cfr. Cass. n. 5622/2006, CP_3
Cass, n. 6259/2011; Cass., n. 3586/2012, n. 4107/2012, n. 3830/2012).
Conseguentemente, non essendo contestato nel caso di specie che la parte ricorrente abbia comunicato i dati reddituali per l'anno 2011 in data 01/10/2012, il regime della prescrizione deve ritenersi decennale essendo entrata in vigore la L.247/2012 in data
03/02/2013, e dovendosi assumere come il dies a quo per la decorrenza del termine la data della comunicazione dei redditi da parte del professionista.
Si aggiunga che, nel caso di specie, ha dimostrato in maniera Controparte_4
incontestata, di aver esercitato il proprio credito, in data antecedente alla notifica dell'avviso di addebito opposto, mediante l'invio, tramite posta elettronica certificata, della nota di contestazione del 5/07/2022, inviata e ricevuta dal ricorrente al medesimo indirizzo indicato nel proprio atto, in data 11/07/2022 (cfr. doc. 7 allegato al fascicolo della . CP_3
Quindi, essendo stata notificata la cartella opposta in data 24/01/2024, il termine di prescrizione decennale non risulta ad oggi ancora decorso.
In assenza di qualunque contestazione sulle altre somme iscritte a ruolo e oggetto della cartella opposta nel presente giudizio, in ragione delle argomentazioni che precedono dovranno ritenersi assorbite le ulteriori questioni sollevate e non espressamente trattate.
L'opposizione deve essere rigettata e il ricorso deve, quindi, essere deciso come da dispositivo.
Le spese di lite seguono la regola della soccombenza.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando, così decide:
- rigetta l'opposizione;
- condanna parte soccombente al pagamento delle spese di lite in favore di
[...]
e della che Controparte_2 Controparte_5
pagina 4 di 5 liquida in complessivi €1017,00 per ciascuno, per compensi professionali di avvocato e spese generali, oltre iva e cpa come per legge.
Roma, 12 novembre 2024
Il giudice
Antonianna Colli
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