Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 10/06/2025, n. 3039 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3039 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G.2284/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANIA
III Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da:
(c.f. ), elettivamente domiciliata in VIA F. CRISPI 367 Parte_1 C.F._1
SANTA TERESA DI RIVA, presso lo studio dell'Avv. NICITA VENERA e dall'Avv. Emanuele
Calderone, che lo rappresentano e difendono, per procura in calce alla citazione;
ATTORE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Randazzo, Piazza CP_1 C.F._2
Municipio, presso lo studio dell'avv. Ludovico Del Campo (c.f. ), C.F._3
elettivamente domiciliato in Randazzo P.zza Municipio, presso lo studio dell'avv. DEL CAMPO
LUDOVICO, che lo rappresenta e difende per procura in calce alla comparsa;
CONVENUTO
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Conclusioni come da verbale di udienza del 10/03/2025, in questa sede da intendersi integralmente richiamato.
Con atto di citazione notificato in data 31/01/2018, ha convenuto in giudizio Parte_2 CP_2
, dinanzi al Tribunale di Catania, per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniale e non
[...]
patrimoniale cagionati dalla presentazione, da parte del , di una denuncia querela in data CP_1
16/19.06.2014 e del successivo atto di opposizione ex art. 410 c.p.p., ritenuti calunniosi.
Con comparsa depositata in data 3.11.2018, si è costituito in giudizio contestando la CP_1
1
In via riconvenzionale, ha chiesto l'accertamento della responsabilità dell'attore per i danni cagionati all'immobile del convenuto nel corso dell'esecuzione dei lavori di sistemazione del ponteggio sul balcone e la condanna dell'attore al pagamento dell'indennità prevista dall'art. 843 c.c., nella misura di
€5.100,00.
L'attore nella memoria ex art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c., ha eccepito l'inammissibilità della domanda riconvenzionale per violazione dell'art. 36 c.p.c., nonché la sua improcedibilità per mancata attivazione della procedura di negoziazione assistita di cui all'art. 3 del D.L. 132/2014, oltre a contestarne nel merito la fondatezza.
L'istruttoria si è articolata nella prova per testi con i testi delle parti.
Con ordinanza del 15.5.2024, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Ciò premesso, in diritto si richiama il principio consolidato secondo cui la proposizione di una querela o denuncia non integra, di per sé, un illecito civile risarcibile ai sensi dell'art. 2043 c.c., se non nei casi in cui risulti provato che essa sia stata strumentalmente utilizzata per danneggiare l'altrui reputazione mediante accuse consapevolmente false, tali da integrare gli estremi del reato di calunnia. In tale evenienza, la responsabilità civile consegue non già all'esercizio del diritto di querela, bensì all'abuso di tale diritto, che degrada in comportamento doloso e lesivo di interessi giuridicamente rilevanti (da ultimo Cass. civ., sez. III, 14/05/2025, n. 12875).
Secondo quanto rilevato nella pronuncia di legittimato di recente emessa, in linea con la prevalente giurisprudenza sul punto, “consolidato principio di diritto secondo cui la denuncia di un reato perseguibile d'ufficio o la proposizione di una querela per un reato così perseguibile, possono costituire fonte di responsabilità civile a carico del denunciante (o querelante), in caso di successivo proscioglimento o assoluzione del denunciato (o querelato), solo ove contengano gli elementi costitutivi (oggettivo e soggettivo) del reato di calunnia, con la conseguenza che colui che invochi il risarcimento del danno per avere subìto una denuncia calunniosa, ha l'onere di provare la sussistenza di una condotta integrante il reato di calunnia dal punto di vista sia oggettivo sia soggettivo;
ciò, in quanto, da un lato, al di fuori di tale ipotesi, l'attività del pubblico ministero titolare dell'azione penale si sovrappone all'iniziativa del denunciante-querelante, interrompendo ogni nesso causale tra denuncia calunniosa e danno eventualmente subìto dal denunciato (o querelato), mentre, dall'altro lato, la presentazione della denuncia di un reato costituisce adempimento del dovere civico di segnalare fatti illeciti, rispondente all'interesse pubblico alla repressione dei reati, che rischierebbe di essere frustrato se il privato denunciante fosse esposto a responsabilità per avere presentato una
2 denuncia semplicemente inesatta o rivelatasi infondata” (Cass. cit.).
Secondo la prospettazione attorea, tali atti avrebbero leso gravemente la reputazione, l'immagine e il decoro professionale dello causandogli altresì un danno di natura psicofisica, concretizzatosi in Pt_1 stress emotivo e crisi d'ansia, determinati dalla pendenza del procedimento penale instauratosi ingiustamente a suo carico e poi definito con decreto di archiviazione del G.I.P. presso il Tribunale di
Catania in data 09.03.2015. Ha altresì allegato un pregiudizio alla propria attività imprenditoriale, consistito in una presunta perdita di clientela a seguito della querela.
In particolare, con la querela suddetta, il aveva denunciato l'attore per i reati di CP_1
danneggiamento, violazione di domicilio ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni, sostenendo che lo nel corso di lavori presso un immobile sito in Randazzo, avesse arrecato danni al suo balcone Pt_1
accedendovi senza le necessarie autorizzazioni.
Il G.I.P., su richiesta conforme del P.M., disponeva l'archiviazione, rilevando l'assenza di profili penalmente rilevanti, atteso che l'accesso trovava fondamento nell'art. 843 c.c., che le dichiarazioni accusatorie non erano pienamente attendibili e che i danni lamentati risultavano, al più, dovuti ad imperizia o negligenza, con esclusione dell'elemento soggettivo del dolo.
Nel caso di specie, l'attore non ha fornito adeguata prova del dolo della calunnia richiesto per configurare un illecito civile derivante da una querela infondata.
Dalla documentazione versata in atti risulta che il procedimento penale avviato nei confronti dello si è concluso con decreto di archiviazione del G.I.P. del Tribunale di Catania, il quale ha escluso Pt_1 la sussistenza di profili penalmente rilevanti nella condotta dell'indagato. Tuttavia, tale archiviazione non comporta automaticamente l'illiceità dell'iniziativa del querelante, né consente di desumere la sussistenza di un intento calunnioso.
Escluso l'elemento soggettivo, non è necessario indagare oltre in ordine alla verificazione dei danni c.d. conseguenza. Tuttavia, si rileva che il danno patrimoniale è sfornito di riscontri oggettivi e documentali idonei a comprovare un effettivo danno economico, né i testi escussi hanno fornito dichiarazioni determinanti. La teste di parte attrice, , ha riferito “Non posso avere la Testimone_1
certezza che la querela del sia stata il motivo per cui mio padre ha perso tanti clienti e CP_1 tante occasioni di potere poi lavorare, a seguito della depressione”. D'altronde, risulta dagli atti che l'attore fosse già affetto da una forma di depressione pregressa, il che impedisce di ricondurre con sufficiente certezza eziologica – secondo il criterio del “più probabile che non” – l'eventuale peggioramento delle condizioni psicologiche al procedimento penale promosso dal convenuto.
Parimenti, in ordine al danno non patrimoniale, sia sotto il profilo della lesione all'immagine che alla
3 reputazione professionale dell'attore, che con riguardo al preteso pregiudizio di natura psicofisica deve rilevarsi che le accuse oggetto della querela non rivestono carattere oggettivamente infamante o tale da ledere l'onore o la dignità morale e sociale del querelato.
Per tali ragioni, la domanda attorea deve essere rigettata per difetto di prova.
V infine rigettata la domanda riconvenzionale formulata dal convenuto, volta a ottenere l'accertamento della responsabilità dell'attore per i danni arrecati all'immobile nel corso dell'esecuzione dei lavori.
Pur avendo per oggetto un titolo diverso rispetto a quello dedotto in via principale, la domanda è connotata da un evidente collegamento oggettivo con la domanda attorea, rinvenibile nell'esecuzione dei medesimi lavori edili dai quali sono scaturiti la querela oggetto del presente giudizio e i conseguenti danni lamentati dal convenuto (Cass. civ., sez. I, 1 marzo 2024, n. 5484).
Quanto all'eccezione di improcedibilità sollevata dall'attore in relazione alla domanda riconvenzionale per mancato esperimento del procedimento di negoziazione assistita ai sensi dell'art. 3 del d.l.
132/2014, va rilevata la decadenza della stessa, essendo stata proposta oltre la prima udienza di trattazione, in violazione dell'art 183 c.p.c., e non rilevata d'ufficio dal giudice.
Tuttavia, la domanda va rigettata nel merito, non essendo stata fornita prova sufficiente in ordine alla verificazione dei danni lamentati e al quantum debeatur.
Parte convenuta ha prodotto una perizia di parte nella quale i danni subiti all'immobile vengono quantificati in €5.000,00 ma tale stima appare già dall'esame della perizia eccessiva atteso che per dei graffi, invero non riscontrabili alle persiane, si prevede la sostituzione delle persiane.
Come chiarito in più occasioni dalla Suprema Corte, “La perizia stragiudiziale non ha valore di prova nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, ma solo di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, con la conseguenza che la valutazione della stessa è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito che, peraltro, non è obbligato in nessun caso a tenerne conto (Cass.5667/25).
Il danno richiesto non riscontrabile a mezzo CTU, stante il notevole lasso di tempo dal fatto (oltre dieci anni) non risulta adeguatamente supportato da elementi oggettivi di riscontro. Non risulta possibile accertare che si tratti di danni riconducibili al fatto oggetto di causa e non già preesistenti.
L'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio non potrebbe offrire dati attendibili, trattandosi di danni risalenti all'anno 2014, per i quali il decorso del tempo ha inevitabilmente compromesso ogni possibilità di accertamento diretto e attendibile.
Il convenuto, al fine di ottenere una cristallizzazione dello stato dei luoghi avrebbe potuto e dovuto attivarsi nell'immediatezza del fatto attraverso un accertamento tecnico preventivo in modo da
4 consentire di accertare le cause e quantificare i danni eventualmente subiti a causa.
In assenza di altri elementi probatori di riscontro idonei a sorreggere la pretesa risarcitoria, la domanda riconvenzionale deve essere rigettata.
Stante la soccombenza reciproca, va disposta la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, III Sezione Civile, in persona del Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa;
rigetta la domanda proposta da
contro
; Parte_2 CP_1
rigetta la domanda riconvenzionale proposta da
contro
; CP_1 Parte_2
compensa per intero le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Catania dalla III Sezione Civile del Tribunale in data 10/06/2025.
Il Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del magistrato ordinario in tirocinio
Dott. Giacomo Trovato.
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