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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/03/2025, n. 3276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3276 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA Prima Sezione Lavoro
❖➢ in persona del giudice, dott. Antonio Maria LUNA all'esito dell'udienza del 18 marzo 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 33512 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente
T R A
nata a [...] il [...], elettivamente domici- Parte_1
liata in Roma, al viale Giulio Cesare, n. 95, presso lo studio dell'avv. Sergio
Massimo MANCUSI, che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso ATP RG n. 15199/2023
RICORRENTE
E
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente CP_1
domiciliato in Roma, alla via Cesare Beccaria, n. 29, presso l'Ufficio Legale
Metropolitano, rappresentato e difeso dall'avv. Gustavo IANDOLO in virtù di mandato generale alle liti a rogito del notaio del 22.3.2024, n. Per_1
37875 di rep.
CONVENUTO
OGGETTO: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria - assegno ordinario di invalidità
1 ESPOSIZIONE DEI FATTI
Con ricorso depositato il 18 settembre 2024, , premes- Parte_1
so di lavorare quale impiegata amministrativa presso un'impresa edile, ha esposto che ha presentato in data 12 dicembre 2023 alla commissione medica competente istanza al fine di ottenere il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità ai sensi dell'art. 1 della legge n. 222 del 1984, senza ricevere esito favorevole;
che il ricorso gerarchico proposto al Comitato Provinciale compe- tente è stato respinto il 16 aprile 2024; che, incardinato giudizio per accerta- mento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. (iscritto al n. r.g.
15199/2023), il CTU in tale sede nominato, dott. ha esclu- Persona_2
so la sussistenza del requisito sanitario occorrente per accedere alla prestazio- ne richiesta;
e che essa ricorrente ha depositato dichiarazione di contestazione delle conclusioni del CTU il 24 agosto 2024.
Affermando la sussistenza di tutti i presupposti sanitari ed amministrativi per la percezione dell'assegno ordinario di invalidità, la ricorrente ha chiesto accertarsi il proprio diritto alla attribuzione dell'assegno ordinario di invalidità dalla data della domanda amministrativa o dalla data ritenuta di giustizia, con condanna del convenuto al pagamento dei relativi ratei.
Si è costituito l' il 31 ottobre 2024 eccependo sia l'improponibilità CP_1
del ricorso in quanto non contenente le necessarie indicazioni sull'avvenuto deposito dell'atto di dissenso, sia l'inammissibilità della domanda e del ricorso e contestando comunque la fondatezza della pretesa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Infondata è l'eccezione di improponibilità del ricorso giacché la ri- corrente ha depositato dichiarazione di contestazione delle conclusioni del
CTU nominato in sede di accertamento tecnico preventivo in data 26 agosto
2024, entro il termine assegnato con decreto del 1° agosto 2024, ed ha quindi proposto il presente giudizio il 18 settembre 2024, cioè entro il termine di tren- ta giorni stabilito dall'art. 445-bis, 6° comma, c.p.c.
2 2. - Parimenti infondata è l'eccezione di inammissibilità dell'atto intro- duttivo per carenza di specifici motivi di contestazione poiché la ricorrente non si è limitata a formulare generiche contestazioni, ma ha indicato specifi- camente quali siano i punti dell'elaborato peritale meritevoli di censura, evi- denziando le ragioni per le quali la valutazione della gravità delle patologie, in riferimento alle attitudini lavorative, non sia stata correttamente valutata.
3. - Il Ctu medico-legale, nominato in questa sede, dott.ssa Persona_3
a seguito di visita e di disamina degli atti, con adeguate argomentazio-
[...]
ni, ha escluso che la ricorrente sia in possesso dei requisiti per il riconoscimen- to dell'assegno ordinario di invalidità (art. 1 L. 222/1984).
Le risultanze della Ctu medico-legale appaiono condivisibili, essendo la espletata indagine correttamente eseguita ed immune da profili di censurabilità peraltro non specificamente evidenziati dalla ricorrente.
4. - Le spese di lite di questa fase (in quella precedente l' era rima- CP_1
sto contumace), liquidate come in dispositivo, possono essere compensate in ragione di un terzo in considerazione della mancanza di dibattute questioni di fatto e di diritto, ponendosi la restante parte a carico della soccombente.
Si precisa che le stesse sono determinate tenuto conto 1) delle caratteri- stiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, 2) dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare, 3) delle condizioni soggettive del cliente, 4) dei risultati conseguiti, 5) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni delle tabelle al- legate al decreto del Ministro della Giustizia n. 55 del 10.3.2014 nel loro valo- re minimo (si fa riferimento allo scaglione compreso tra €26.000,00 e
€52.000,00, applicabile anche alle cause di valore indeterminabile: v. Cass.
25.6.2018 n. 16671; manca ogni elemento per quantificare l'ammontare dei ra- tei di assegno che sarebbero potuti spettare). Ai compensi si aggiunge il rim- borso forfetario delle spese generali pari al 15% degli stessi (art. 2 del D.M. n.
55/2014), oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
3 Pertanto, le spese si determinano per l'intero in €4.638,00 per la presente fase di opposizione, oltre al rimborso forfetario delle spese generali al 15% (ex art. 2 del citato d.m.), I.V.A. e C.P.A., come per legge.
Quelle di consulenza, liquidate con separato decreto, sono poste intera- mente a carico della ricorrente.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
, con ricorso depositato il 18 settembre 2024, così provve- Parte_1
de:
1. - rigetta la domanda;
2. - condanna al pagamento, in favore dell' , dei due Parte_1 CP_1
terzi delle spese di giudizio che liquida per l'intero in complessivi
€5.332,00# di cui €695,00# per rimborso spese generali, ed €4.637,00 per compensi, oltre IVA e CPA, dichiarando compensata la restante parte sull'intero sopra determinato;
3. - pone definitivamente a carico di le spese della consu- Parte_1 lenza tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto;
4. - manda alla Cancelleria per la comunicazione ai procuratori costituiti.
Roma, 19 marzo 2025
Il Giudice
dott. Antonio M. Luna
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