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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/02/2025, n. 1721 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1721 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
N.R.G. 28239/2024
Il Giudice, Dott.ssa Elena Simeone, all'udienza dell'11/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
, c.f. , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Gianni Di Stefano e Gian Marco Di
Stefano
ricorrente contro c.f. Controparte_1 P.IVA_1
resistente contumace
OGGETTO: inquadramento e retribuzione
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per la parte ricorrente:
“Accertare e dichiarare – previo riconoscimento del dovuto livello di inquadramento spettante al ricorrente per le mansioni svolte e dell'orario
a full-time osservato – l'inadempimento della parte datoriale agli obblighi contrattuali e di legge derivanti dal rapporto di lavoro da ritenersi a tempo indeterminato ed a tempo pieno sin dall'origine e, per l'effetto, condannare la in persone del legale rappresentante p.t., al pagamento, in Controparte_1
favore del ricorrente, della somma di Euro 22.551,81 ovvero in subordine di quell'altra somma ritenuta più giusta e più equa, oltre accessori come per legge. Con liquidazione del compenso professionale (oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a.) da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore quale antistatario. Con provvisoria esecuzione come per legge”.
ESPOSIZIONE DEI FATTI
Con ricorso depositato il 22.7.2024, ha Parte_1
esposto: che ha lavorato alle dipendenze della esercente Controparte_1
attività di ristorazione in Roma, alla Via Accursio, 12, denominato ristorante/pizzeria “SE”, ininterrottamente dal 30.9.2023 al 1.7.2024; che è stato addetto, nella fase antimeridiana, in ausilio al cuoco, alla preparazione di tutti gli ingredienti relativi ai primi piatti e relativo impiattamento, mentre, nella fase pomeridiana, prevalentemente alla pulizia di pentole, posate, stoviglie e attrezzature utilizzate quotidianamente per la cottura e somministrazione delle pietanze, e solo all'occorrenza, in ausilio al cuoco;
che ha osservato i seguenti orari di lavoro: dalle ore 9,00 alle ore 16,00, senza pause, come aiuto cuoco, e dalle ore 19,00 alle ore 01,00, senza pause, come lavapiatti/facchino, 7 giorni su
7; che la sua posizione è stata però regolarizzata a part-time, anziché full- time, e ad inferiore livello di inquadramento, settimo anziché sesto;
che la retribuzione mensile di fatto percepita da esso ricorrente in tutto l'arco del rapporto è stata di Euro 1.800,00, rapportata a Euro 60,00 giornaliere, e conseguentemente pari ad Euro 1.560,00 sui 26 giorni lavorativi contrattuali;
che in data 1.7.2024 rassegnava le dimissioni per giusta causa;
che non ha goduto di ferie né ha percepito la relativa indennità; che non ha
Pag. 2 di 11 usufruito di permessi individuali anche per festività abolite né ha percepito il relativo pagamento;
che non ha percepito alcun compenso per il lavoro straordinario prestato, ivi compreso quello domenicale;
che ha lavorato durante tutte le festività cadenti nel corso del rapporto, senza ricevere il relativo pagamento;
che non ha ricevuto i ratei 13ma, 14ma, l'indennità di preavviso per dimissioni da giusta causa e il TFR.
Il ricorrente ha concluso, quindi, chiedendo la somma di Euro 22.551,81, di cui Euro 1.588,77 a titolo di differenze retributive, Euro 1.037,60 a titolo di
13ma mensilità, Euro 1.037,60 a titolo di 14ma mensilità, Euro 957,79 a titolo di ferie, Euro 766,23 a titolo di festività nazionali, Euro 627,39 a titolo di permessi retribuiti per r.o.l. e festività abolite, Euro 376,43 a titolo di lavoro domenicale, Euro 17.038,06 a titolo di lavoro straordinario, Euro
1.064,21 a titolo di indennità di mancato preavviso dimissioni per giusta causa, Euro 1.235,27 a titolo di trattamento di fine rapporto.
La società convenuta, sebbene ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita né è comparsa.
La causa è stata istruita mediante la produzione di documenti, il deferimento di interpello e l'escussione di testimoni;
quindi, all'esito del deposito di note conclusive, discussa e decisa alla odierna udienza mediante la presente sentenza, di cui è stata data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va confermata la dichiarazione di contumacia della convenuta, disposta con ordinanza del 30.10.2024, in quanto Controparte_1
ritualmente evocata in giudizio e non costituita.
Quanto alla domanda proposta dal ricorrente, la stessa è risultata solo parzialmente fondata e va, pertanto, accolta nei limiti che seguono.
Pag. 3 di 11 Come noto, qualora il lavoratore agisca in giudizio per conseguire le retribuzioni allo stesso spettanti, ha l'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro quale fatto costitutivo del diritto azionato, mentre incombe sul datore di lavoro che eccepisce l'avvenuta corresponsione delle somme richieste, l'onere di fornire la prova di siffatta corresponsione;
e tale principio vale sia per la retribuzione mensile, sia per la tredicesima e quattordicesima mensilità (che costituiscono una sorta di retribuzione differita), sia per la corresponsione del trattamento di fine rapporto (che integra parimenti una componente del trattamento economico costituendo in buona sostanza una sorta di accantonamento da parte del datore di lavoro), sia per il pagamento delle ferie non retribuite (atteso che l'obbligo di corrispondere la retribuzione incombe anche nel periodo in cui il lavoratore usufruisce delle ferie, che costituiscono un diritto irrinunciabile costituzionalmente garantito ai sensi dell'art. 36 Cost., comma 3) (Cass. 22 dicembre 2009, n. 26985).
In relazione alla richiesta di pagamento dell'indennità sostitutiva delle ferie, delle festività e dei permessi si osserva che, secondo la giurisprudenza più recente, il lavoratore ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, risultando irrilevante la circostanza che il datore di lavoro abbia maggior facilità nel provare l'avvenuta fruizione delle ferie da parte del lavoratore. Infatti, l'indennità sostitutiva si configura come emolumento di natura retributiva, essendo posta in relazione al lavoro prestato con violazione di norme a tutela del lavoratore e per il quale il
Pag. 4 di 11 lavoratore ha in ogni caso diritto alla retribuzione;
secondo i criteri generali, l'onere probatorio si ripartisce esclusivamente facendo riferimento alla posizione processuale, restando rispettivamente a carico di chi vuol far valere un diritto ovvero di chi ne contesti l'esistenza, la estinzione o la modifica (Cass. n. 8521 del 27 aprile 2015; Cass. 22 dicembre 2009, n. 26985; 7 luglio 2008, n. 18584; 16 febbraio 2007, n.
3619; 3 dicembre 2004, n. 22751; 21 agosto 2003 n. 12311).
In relazione alla richiesta di pagamento dei compensi per il maggior orario, si osserva che il lavoratore, che chieda in via giudiziale il compenso per il lavoro straordinario o supplementare, ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario contrattualmente previsto, senza che l'assenza di tale prova possa esser supplita dalla valutazione equitativa del giudice (Cass. 9, febbraio 2009, n. 3194; 25 giugno 2006, n. 12434; 29 gennaio 2003, n.
1389; 17 ottobre 2001, n. 12695).
Pertanto, è necessario che il lavoratore provi o in maniera specifica di avere svolto la prestazione lavorativa oltre l'orario ordinario, ovvero di avere osservato in maniera continuativa un determinato orario di lavoro risultante settimanalmente superiore all'orario stabilito dal contratto: peraltro, il giudice può legittimamente valutare gli elementi di prova raccolti, avvalendosi anche di presunzioni semplici, al fine di giungere, in termini sufficientemente concreti e realistici, ad una determinazione “minimale” delle ore prestate in aggiunta all'orario normale (Cass. 12 maggio 2001, n.
6623).
Nella fattispecie in esame, l'esistenza e la durata del rapporto sono evincibili dal contratto di lavoro e dalle buste paga;
tuttavia, la domanda del ricorrente volta ad ottenere le differenze retributive in ragione del
Pag. 5 di 11 maggiore orario rispetto a quello contrattualmente previsto non può essere accolta.
All'esito dell'espletata istruttoria, infatti, non risulta adeguata dimostrazione delle deduzioni attoree.
In particolare, il teste escusso Testimone_1
all'udienza del 18.12.2024, non si è rivelato attendibile, considerato che, in contrasto con le stesse allegazioni di parte ricorrente (che ha assunto di avere lavorato alle dipendenze della convenuta a far data dal 30.9.2023), ha dichiarato più volte di avere lavorato insieme al presso la pizzeria Pt_1
SE nel mese di maggio 2023 (cfr. deposizione: “Di professione sono cuoco presso un locale in Roma, Via Piazza Sabiaunita, il mio datore di lavoro si chiama . Ci lavoro da otto mesi”. “Conosco il ricorrente Pt_2
perché ho lavorato, io sempre come cuoco, insieme al ricorrente per circa un mese e precisamente nel mese di maggio 2023 in Roma, in zona
Cornelia, presso il ristorante pizzeria SE”; “Ricordo bene di avere lavorato con il ricorrente soltanto il mese di maggio 2023, ciò in quanto io ho lavorato da SE solo quel mese”).
L'altro teste, sebbene attendibile, ha reso Testimone_2
dichiarazioni scarsamente rilevanti, in quanto, essendo estraneo all'ambiente lavorativo del ricorrente, ha soltanto potuto riferire o su fatti relativi a brevi e sporadici periodi di osservazione o su fatti appresi dallo stesso (cfr. deposizione: “Conosco il ricorrente perché siamo nati Pt_1
entrambi in Egitto e qui in Italia ci frequentiamo da sempre, siamo anche vicini di casa. Abbiamo lavorato insieme da maggio 2021 a ini 2022 al
Mac Donald e da luglio 2022 a luglio 2023 a Hotel Ergife, poi a luglio il ricorrente ha lasciato l'Ergife ed è andato a lavorare al ristorante pizzeria
Pag. 6 di 11 SE. So che il ricorrente ha lavorato da SE fino a circa 3-4 mesi fa.
Ciò posso riferire, perché essendo vicini di casa, la mattina andavamo a lavoro insieme, nel senso che lo vedevo entrare da SE e poi io proseguivo per l'Ergife. iniziava verso le 9,00 e so che faceva Pt_1
l'aiuto cuoco perché me lo diceva lui. Poi staccava vero le 15-16 e ritornava di nuovo a lavorare verso le 18-19 e rimaneva fino all'una di notte minimo. In questa seconda parte della giornata faceva il lavapiatti, e ciò posso dire perché a volte io finivo il mio lavoro e lo chiamavo per vederci e mangiare qualcosa o sapere come andava e per tornare a casa.
Gli orari sono quelli che ho detto, quanto ai giorni lavorava 7 giorni su 7, senza nessun giorno di riposo. Io non l'ho mai visto fare un giorno di riposo, eccetto una mezza giornata una volta sola durante tutto il periodo in cui ha lavorato lì da SE. Mi ricordo che per la malattia il ricorrente non è andato a lavorare per una settimana perché è stato in ospedale, ma il datore non gli pagò la malattia né lo chiamò per sapere come stava. No, non ha fatto ferie né ha ricevuto alcuna indennità. Non mi risulta che abbia avuto permessi. Per il lavoro domenicale riceveva sempre la stessa paga, prevista per i giorni normali, per quanto da lui riferitomi. Ha sempre lavorato durante le festività, ma non ha mai ricevuto pagamenti in più, per quanto da lui riferitomi. ADR: Non mi ha mai detto quanto percepiva.
ADR: Preciso che qualche volta sono andato a mangiare da SE, sia da solo che con la mia compagna, ed ho visto che lavorava, perché la Pt_1
cucina è a vista. Mi è capitato di andarci a pranzo e ho visto che aiutava il cuoco, e la sera ho visto che lavava i piatti”.
Come è evidente, le dichiarazioni su riportate si fondano su una frequentazione diretta del luogo di lavoro del ricorrente del tutto
Pag. 7 di 11 insufficiente a ricoprire, anche solo per presunzioni, l'orario di lavoro per come dedotto in ricorso, quindi, non può ritenersi raggiunta la prova con il necessario rigore richiesto dalla giurisprudenza in tema di straordinario e/o lavoro supplementare.
Riguardo, poi, alla testimonianza c.d. de relato actoris, non nuoce ricordare che <in tema di prova testimoniale, i testimoni de relato actoris, sono quelli che depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati dal soggetto che ha proposto il giudizio, così che la rilevanza del loro assunto
è sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte e non sul fatto oggetto dell'accertamento, fondamento storico della pretesa>> (Cassazione civile, sez. I, sentenza n. 569 del 15.1.2015).
Dalle ridette dichiarazioni testimoniali emerge come la grave carenza probatoria ha riguardato anche le mansioni concretamente disimpegnate dal ricorrente, carenza che non è colmabile dalla sola mancata risposta della convenuta al deferito interpello (v. infra) e che impedisce ovviamente anche di accertare il preteso espletamento di mansioni superiori, secondo le note indicazioni di carattere ermeneutico fornite dalla Suprema Corte
(Cass. n. 2731/2004: < In materia di inquadramento del lavoratore, il procedimento logico che il giudice di merito deve seguire si articola in tre fasi tra loro indipendenti: a) individuazione dei criteri generali ed astratti posti dalla legge e, eventualmente, dal contratto collettivo a distinzione delle varie categorie e qualifiche;
b) accertamento delle concrete mansioni di fatto;
c) comparazione tra queste e le suddette previsioni normative>>).
Deve allora ritenersi che tra le parti sia intercorso il rapporto di lavoro risultante dalla lettera di assunzione del 29.9.2023, acquisita agli atti del processo unitamente alla comunicazione obbligatoria Unilav, che prevede
Pag. 8 di 11 per il la qualifica di operaio di settimo livello del c.c.n.l. Pubblici Pt_1
esercizi, con mansione di lavapiatti, a tempo indeterminato, part-time di 20 ore, con retribuzione mensile netta pari ad Euro 1.000,00 comprensiva dei ratei di 13ma e 14ma.
Detta documentazione deve ritenersi suffragata dalla mancata risposta, ingiustificata, del convenuto contumace al deferito interpello ai sensi dell'art. 232 c.p.c. che, come noto, pur non ricollegando alla mancata risposta, per quanto ingiustificata, l'effetto automatico della "ficta confessio", dà però la facoltà al giudice di ritenere come ammessi i fatti dedotti con tale mezzo istruttorio, da valutarsi congiuntamente ad ogni altro elemento di prova (Cassazione civile, Sez. 2, Sentenza n. 9254 del
20/04/2006).
Da tutto quanto sopra discende che nulla può essere riconosciuto al ricorrente a titolo di differenze retributive e lavoro straordinario, dovendosi, come detto, ritenere che il concreto atteggiarsi del rapporto lavorativo sia stato corrispondente al dato contrattuale ed avendo il Pt_1
dedotto in ricorso di avere effettivamente ricevuto tutte le retribuzioni mensili, addirittura in misura superiore a quella riportata in busta paga.
Sempre tenendo conto delle buste paga, risulta che 13ma e 14ma sono state corrisposte in forma rateale di volta in volta unitamente alla retribuzione mensile.
La carenza probatoria attiene anche ai presupposti fondanti le indennità richieste da parte ricorrente per festività, ferie non godute e permessi, non avendo il AG dimostrato di avere prestato l'attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, ovvero di avere preventivamente richiesto di fruire dei
Pag. 9 di 11 permessi, che tale richiesta sia stata respinta e che, quindi, la mancata fruizione andasse compensata economicamente.
Per quanto emerso in questo giudizio, non possono, infine, ritenersi dimostrati, in maniera precisa e rigorosa, gli elementi costitutivi del diritto all'indennità di mancato preavviso per dimissioni per giusta causa, la cui domanda, dunque, non può essere accolta.
Spettano, dunque, al AG unicamente il TFR e le ferie, di cui il datore di lavoro, optando per la contumacia, ha omesso di dimostrare il relativo pagamento, secondo la ricordata ripartizione dell'onere della prova.
Ai fini della quantificazione, viste le buste paga in atti e la durata del rapporto lavorativo (9 mesi), le somme da liquidarsi in favore del ricorrente ammontano a complessivi Euro 1.418,90, così calcolati: Euro 933,94 a titolo di trattamento di fine rapporto (774,70+518,45x13:12x9:13,5) ed
Euro 484,96 (Euro 24,87x19,5) a titolo di ferie come da CCNL di riferimento.
Dunque, in conclusione, parte convenuta deve essere condannata al pagamento della somma complessiva di € 1.418,90, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al saldo, in favore del ricorrente.
Ogni altra questione resta assorbita dalla presente motivazione.
Le spese di lite, considerato il parziale accoglimento della domanda, devono essere ridotte della metà, ponendosi, per la restante parte, liquidata come in dispositivo, a carico della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso depositato il Parte_1
22.7.2024, così provvede:
Pag. 10 di 11 1. in parziale accoglimento della domanda, condanna in Controparte_1
p.l.r.p.t., al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di Euro
1.418,90, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al saldo;
2. rigetta nel resto il ricorso;
3. condanna in p.l.r.p.t., alla refusione di metà delle spese di Controparte_1
lite, da distrarsi in favore degli Avv.ti Gianni Di Stefano e Gian Marco Di
Stefano, dichiaratisi antistatari, che liquida, per detta frazione, in complessivi Euro 1.313,00, oltre spese forfettarie, iva, se dovuta, e cpa come per legge.
Così deciso in Roma, 11.2.2025
Il Giudice
Dott.ssa Elena Simeone
Pag. 11 di 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
N.R.G. 28239/2024
Il Giudice, Dott.ssa Elena Simeone, all'udienza dell'11/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
, c.f. , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Gianni Di Stefano e Gian Marco Di
Stefano
ricorrente contro c.f. Controparte_1 P.IVA_1
resistente contumace
OGGETTO: inquadramento e retribuzione
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per la parte ricorrente:
“Accertare e dichiarare – previo riconoscimento del dovuto livello di inquadramento spettante al ricorrente per le mansioni svolte e dell'orario
a full-time osservato – l'inadempimento della parte datoriale agli obblighi contrattuali e di legge derivanti dal rapporto di lavoro da ritenersi a tempo indeterminato ed a tempo pieno sin dall'origine e, per l'effetto, condannare la in persone del legale rappresentante p.t., al pagamento, in Controparte_1
favore del ricorrente, della somma di Euro 22.551,81 ovvero in subordine di quell'altra somma ritenuta più giusta e più equa, oltre accessori come per legge. Con liquidazione del compenso professionale (oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a.) da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore quale antistatario. Con provvisoria esecuzione come per legge”.
ESPOSIZIONE DEI FATTI
Con ricorso depositato il 22.7.2024, ha Parte_1
esposto: che ha lavorato alle dipendenze della esercente Controparte_1
attività di ristorazione in Roma, alla Via Accursio, 12, denominato ristorante/pizzeria “SE”, ininterrottamente dal 30.9.2023 al 1.7.2024; che è stato addetto, nella fase antimeridiana, in ausilio al cuoco, alla preparazione di tutti gli ingredienti relativi ai primi piatti e relativo impiattamento, mentre, nella fase pomeridiana, prevalentemente alla pulizia di pentole, posate, stoviglie e attrezzature utilizzate quotidianamente per la cottura e somministrazione delle pietanze, e solo all'occorrenza, in ausilio al cuoco;
che ha osservato i seguenti orari di lavoro: dalle ore 9,00 alle ore 16,00, senza pause, come aiuto cuoco, e dalle ore 19,00 alle ore 01,00, senza pause, come lavapiatti/facchino, 7 giorni su
7; che la sua posizione è stata però regolarizzata a part-time, anziché full- time, e ad inferiore livello di inquadramento, settimo anziché sesto;
che la retribuzione mensile di fatto percepita da esso ricorrente in tutto l'arco del rapporto è stata di Euro 1.800,00, rapportata a Euro 60,00 giornaliere, e conseguentemente pari ad Euro 1.560,00 sui 26 giorni lavorativi contrattuali;
che in data 1.7.2024 rassegnava le dimissioni per giusta causa;
che non ha goduto di ferie né ha percepito la relativa indennità; che non ha
Pag. 2 di 11 usufruito di permessi individuali anche per festività abolite né ha percepito il relativo pagamento;
che non ha percepito alcun compenso per il lavoro straordinario prestato, ivi compreso quello domenicale;
che ha lavorato durante tutte le festività cadenti nel corso del rapporto, senza ricevere il relativo pagamento;
che non ha ricevuto i ratei 13ma, 14ma, l'indennità di preavviso per dimissioni da giusta causa e il TFR.
Il ricorrente ha concluso, quindi, chiedendo la somma di Euro 22.551,81, di cui Euro 1.588,77 a titolo di differenze retributive, Euro 1.037,60 a titolo di
13ma mensilità, Euro 1.037,60 a titolo di 14ma mensilità, Euro 957,79 a titolo di ferie, Euro 766,23 a titolo di festività nazionali, Euro 627,39 a titolo di permessi retribuiti per r.o.l. e festività abolite, Euro 376,43 a titolo di lavoro domenicale, Euro 17.038,06 a titolo di lavoro straordinario, Euro
1.064,21 a titolo di indennità di mancato preavviso dimissioni per giusta causa, Euro 1.235,27 a titolo di trattamento di fine rapporto.
La società convenuta, sebbene ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita né è comparsa.
La causa è stata istruita mediante la produzione di documenti, il deferimento di interpello e l'escussione di testimoni;
quindi, all'esito del deposito di note conclusive, discussa e decisa alla odierna udienza mediante la presente sentenza, di cui è stata data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va confermata la dichiarazione di contumacia della convenuta, disposta con ordinanza del 30.10.2024, in quanto Controparte_1
ritualmente evocata in giudizio e non costituita.
Quanto alla domanda proposta dal ricorrente, la stessa è risultata solo parzialmente fondata e va, pertanto, accolta nei limiti che seguono.
Pag. 3 di 11 Come noto, qualora il lavoratore agisca in giudizio per conseguire le retribuzioni allo stesso spettanti, ha l'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro quale fatto costitutivo del diritto azionato, mentre incombe sul datore di lavoro che eccepisce l'avvenuta corresponsione delle somme richieste, l'onere di fornire la prova di siffatta corresponsione;
e tale principio vale sia per la retribuzione mensile, sia per la tredicesima e quattordicesima mensilità (che costituiscono una sorta di retribuzione differita), sia per la corresponsione del trattamento di fine rapporto (che integra parimenti una componente del trattamento economico costituendo in buona sostanza una sorta di accantonamento da parte del datore di lavoro), sia per il pagamento delle ferie non retribuite (atteso che l'obbligo di corrispondere la retribuzione incombe anche nel periodo in cui il lavoratore usufruisce delle ferie, che costituiscono un diritto irrinunciabile costituzionalmente garantito ai sensi dell'art. 36 Cost., comma 3) (Cass. 22 dicembre 2009, n. 26985).
In relazione alla richiesta di pagamento dell'indennità sostitutiva delle ferie, delle festività e dei permessi si osserva che, secondo la giurisprudenza più recente, il lavoratore ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, risultando irrilevante la circostanza che il datore di lavoro abbia maggior facilità nel provare l'avvenuta fruizione delle ferie da parte del lavoratore. Infatti, l'indennità sostitutiva si configura come emolumento di natura retributiva, essendo posta in relazione al lavoro prestato con violazione di norme a tutela del lavoratore e per il quale il
Pag. 4 di 11 lavoratore ha in ogni caso diritto alla retribuzione;
secondo i criteri generali, l'onere probatorio si ripartisce esclusivamente facendo riferimento alla posizione processuale, restando rispettivamente a carico di chi vuol far valere un diritto ovvero di chi ne contesti l'esistenza, la estinzione o la modifica (Cass. n. 8521 del 27 aprile 2015; Cass. 22 dicembre 2009, n. 26985; 7 luglio 2008, n. 18584; 16 febbraio 2007, n.
3619; 3 dicembre 2004, n. 22751; 21 agosto 2003 n. 12311).
In relazione alla richiesta di pagamento dei compensi per il maggior orario, si osserva che il lavoratore, che chieda in via giudiziale il compenso per il lavoro straordinario o supplementare, ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario contrattualmente previsto, senza che l'assenza di tale prova possa esser supplita dalla valutazione equitativa del giudice (Cass. 9, febbraio 2009, n. 3194; 25 giugno 2006, n. 12434; 29 gennaio 2003, n.
1389; 17 ottobre 2001, n. 12695).
Pertanto, è necessario che il lavoratore provi o in maniera specifica di avere svolto la prestazione lavorativa oltre l'orario ordinario, ovvero di avere osservato in maniera continuativa un determinato orario di lavoro risultante settimanalmente superiore all'orario stabilito dal contratto: peraltro, il giudice può legittimamente valutare gli elementi di prova raccolti, avvalendosi anche di presunzioni semplici, al fine di giungere, in termini sufficientemente concreti e realistici, ad una determinazione “minimale” delle ore prestate in aggiunta all'orario normale (Cass. 12 maggio 2001, n.
6623).
Nella fattispecie in esame, l'esistenza e la durata del rapporto sono evincibili dal contratto di lavoro e dalle buste paga;
tuttavia, la domanda del ricorrente volta ad ottenere le differenze retributive in ragione del
Pag. 5 di 11 maggiore orario rispetto a quello contrattualmente previsto non può essere accolta.
All'esito dell'espletata istruttoria, infatti, non risulta adeguata dimostrazione delle deduzioni attoree.
In particolare, il teste escusso Testimone_1
all'udienza del 18.12.2024, non si è rivelato attendibile, considerato che, in contrasto con le stesse allegazioni di parte ricorrente (che ha assunto di avere lavorato alle dipendenze della convenuta a far data dal 30.9.2023), ha dichiarato più volte di avere lavorato insieme al presso la pizzeria Pt_1
SE nel mese di maggio 2023 (cfr. deposizione: “Di professione sono cuoco presso un locale in Roma, Via Piazza Sabiaunita, il mio datore di lavoro si chiama . Ci lavoro da otto mesi”. “Conosco il ricorrente Pt_2
perché ho lavorato, io sempre come cuoco, insieme al ricorrente per circa un mese e precisamente nel mese di maggio 2023 in Roma, in zona
Cornelia, presso il ristorante pizzeria SE”; “Ricordo bene di avere lavorato con il ricorrente soltanto il mese di maggio 2023, ciò in quanto io ho lavorato da SE solo quel mese”).
L'altro teste, sebbene attendibile, ha reso Testimone_2
dichiarazioni scarsamente rilevanti, in quanto, essendo estraneo all'ambiente lavorativo del ricorrente, ha soltanto potuto riferire o su fatti relativi a brevi e sporadici periodi di osservazione o su fatti appresi dallo stesso (cfr. deposizione: “Conosco il ricorrente perché siamo nati Pt_1
entrambi in Egitto e qui in Italia ci frequentiamo da sempre, siamo anche vicini di casa. Abbiamo lavorato insieme da maggio 2021 a ini 2022 al
Mac Donald e da luglio 2022 a luglio 2023 a Hotel Ergife, poi a luglio il ricorrente ha lasciato l'Ergife ed è andato a lavorare al ristorante pizzeria
Pag. 6 di 11 SE. So che il ricorrente ha lavorato da SE fino a circa 3-4 mesi fa.
Ciò posso riferire, perché essendo vicini di casa, la mattina andavamo a lavoro insieme, nel senso che lo vedevo entrare da SE e poi io proseguivo per l'Ergife. iniziava verso le 9,00 e so che faceva Pt_1
l'aiuto cuoco perché me lo diceva lui. Poi staccava vero le 15-16 e ritornava di nuovo a lavorare verso le 18-19 e rimaneva fino all'una di notte minimo. In questa seconda parte della giornata faceva il lavapiatti, e ciò posso dire perché a volte io finivo il mio lavoro e lo chiamavo per vederci e mangiare qualcosa o sapere come andava e per tornare a casa.
Gli orari sono quelli che ho detto, quanto ai giorni lavorava 7 giorni su 7, senza nessun giorno di riposo. Io non l'ho mai visto fare un giorno di riposo, eccetto una mezza giornata una volta sola durante tutto il periodo in cui ha lavorato lì da SE. Mi ricordo che per la malattia il ricorrente non è andato a lavorare per una settimana perché è stato in ospedale, ma il datore non gli pagò la malattia né lo chiamò per sapere come stava. No, non ha fatto ferie né ha ricevuto alcuna indennità. Non mi risulta che abbia avuto permessi. Per il lavoro domenicale riceveva sempre la stessa paga, prevista per i giorni normali, per quanto da lui riferitomi. Ha sempre lavorato durante le festività, ma non ha mai ricevuto pagamenti in più, per quanto da lui riferitomi. ADR: Non mi ha mai detto quanto percepiva.
ADR: Preciso che qualche volta sono andato a mangiare da SE, sia da solo che con la mia compagna, ed ho visto che lavorava, perché la Pt_1
cucina è a vista. Mi è capitato di andarci a pranzo e ho visto che aiutava il cuoco, e la sera ho visto che lavava i piatti”.
Come è evidente, le dichiarazioni su riportate si fondano su una frequentazione diretta del luogo di lavoro del ricorrente del tutto
Pag. 7 di 11 insufficiente a ricoprire, anche solo per presunzioni, l'orario di lavoro per come dedotto in ricorso, quindi, non può ritenersi raggiunta la prova con il necessario rigore richiesto dalla giurisprudenza in tema di straordinario e/o lavoro supplementare.
Riguardo, poi, alla testimonianza c.d. de relato actoris, non nuoce ricordare che <in tema di prova testimoniale, i testimoni de relato actoris, sono quelli che depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati dal soggetto che ha proposto il giudizio, così che la rilevanza del loro assunto
è sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte e non sul fatto oggetto dell'accertamento, fondamento storico della pretesa>> (Cassazione civile, sez. I, sentenza n. 569 del 15.1.2015).
Dalle ridette dichiarazioni testimoniali emerge come la grave carenza probatoria ha riguardato anche le mansioni concretamente disimpegnate dal ricorrente, carenza che non è colmabile dalla sola mancata risposta della convenuta al deferito interpello (v. infra) e che impedisce ovviamente anche di accertare il preteso espletamento di mansioni superiori, secondo le note indicazioni di carattere ermeneutico fornite dalla Suprema Corte
(Cass. n. 2731/2004: < In materia di inquadramento del lavoratore, il procedimento logico che il giudice di merito deve seguire si articola in tre fasi tra loro indipendenti: a) individuazione dei criteri generali ed astratti posti dalla legge e, eventualmente, dal contratto collettivo a distinzione delle varie categorie e qualifiche;
b) accertamento delle concrete mansioni di fatto;
c) comparazione tra queste e le suddette previsioni normative>>).
Deve allora ritenersi che tra le parti sia intercorso il rapporto di lavoro risultante dalla lettera di assunzione del 29.9.2023, acquisita agli atti del processo unitamente alla comunicazione obbligatoria Unilav, che prevede
Pag. 8 di 11 per il la qualifica di operaio di settimo livello del c.c.n.l. Pubblici Pt_1
esercizi, con mansione di lavapiatti, a tempo indeterminato, part-time di 20 ore, con retribuzione mensile netta pari ad Euro 1.000,00 comprensiva dei ratei di 13ma e 14ma.
Detta documentazione deve ritenersi suffragata dalla mancata risposta, ingiustificata, del convenuto contumace al deferito interpello ai sensi dell'art. 232 c.p.c. che, come noto, pur non ricollegando alla mancata risposta, per quanto ingiustificata, l'effetto automatico della "ficta confessio", dà però la facoltà al giudice di ritenere come ammessi i fatti dedotti con tale mezzo istruttorio, da valutarsi congiuntamente ad ogni altro elemento di prova (Cassazione civile, Sez. 2, Sentenza n. 9254 del
20/04/2006).
Da tutto quanto sopra discende che nulla può essere riconosciuto al ricorrente a titolo di differenze retributive e lavoro straordinario, dovendosi, come detto, ritenere che il concreto atteggiarsi del rapporto lavorativo sia stato corrispondente al dato contrattuale ed avendo il Pt_1
dedotto in ricorso di avere effettivamente ricevuto tutte le retribuzioni mensili, addirittura in misura superiore a quella riportata in busta paga.
Sempre tenendo conto delle buste paga, risulta che 13ma e 14ma sono state corrisposte in forma rateale di volta in volta unitamente alla retribuzione mensile.
La carenza probatoria attiene anche ai presupposti fondanti le indennità richieste da parte ricorrente per festività, ferie non godute e permessi, non avendo il AG dimostrato di avere prestato l'attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, ovvero di avere preventivamente richiesto di fruire dei
Pag. 9 di 11 permessi, che tale richiesta sia stata respinta e che, quindi, la mancata fruizione andasse compensata economicamente.
Per quanto emerso in questo giudizio, non possono, infine, ritenersi dimostrati, in maniera precisa e rigorosa, gli elementi costitutivi del diritto all'indennità di mancato preavviso per dimissioni per giusta causa, la cui domanda, dunque, non può essere accolta.
Spettano, dunque, al AG unicamente il TFR e le ferie, di cui il datore di lavoro, optando per la contumacia, ha omesso di dimostrare il relativo pagamento, secondo la ricordata ripartizione dell'onere della prova.
Ai fini della quantificazione, viste le buste paga in atti e la durata del rapporto lavorativo (9 mesi), le somme da liquidarsi in favore del ricorrente ammontano a complessivi Euro 1.418,90, così calcolati: Euro 933,94 a titolo di trattamento di fine rapporto (774,70+518,45x13:12x9:13,5) ed
Euro 484,96 (Euro 24,87x19,5) a titolo di ferie come da CCNL di riferimento.
Dunque, in conclusione, parte convenuta deve essere condannata al pagamento della somma complessiva di € 1.418,90, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al saldo, in favore del ricorrente.
Ogni altra questione resta assorbita dalla presente motivazione.
Le spese di lite, considerato il parziale accoglimento della domanda, devono essere ridotte della metà, ponendosi, per la restante parte, liquidata come in dispositivo, a carico della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso depositato il Parte_1
22.7.2024, così provvede:
Pag. 10 di 11 1. in parziale accoglimento della domanda, condanna in Controparte_1
p.l.r.p.t., al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di Euro
1.418,90, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al saldo;
2. rigetta nel resto il ricorso;
3. condanna in p.l.r.p.t., alla refusione di metà delle spese di Controparte_1
lite, da distrarsi in favore degli Avv.ti Gianni Di Stefano e Gian Marco Di
Stefano, dichiaratisi antistatari, che liquida, per detta frazione, in complessivi Euro 1.313,00, oltre spese forfettarie, iva, se dovuta, e cpa come per legge.
Così deciso in Roma, 11.2.2025
Il Giudice
Dott.ssa Elena Simeone
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