Decreto cautelare 28 dicembre 2020
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 226 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00226/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01570/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1570 del 2020, proposto da
Albachiara S.r.l., in persona del Legale Rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Leonardo Musa, Pier Luigi Portaluri, Giorgio Portaluri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Pierluigi Portaluri in Lecce, via M.R. Imbriani 36;
contro
Comune di Fasano (Br), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Ottavio Carparelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero per i Beni e Le Attivita' Culturali e per il Turismo, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio Province di Brindisi Lecce e Taranto, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Capitaneria di Porto di Brindisi, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Ufficio delle Dogane di Brindisi, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l'annullamento
- dell'ordinanza n. 53 prot. n. 54295 del 23.11.2020, poi notificata ad Albachiara con cui l'A.c. di Fasano ha ingiunto alla ricorrente «il ripristino dello stato dei luoghi e/o la demolizione opere stagionali autorizzate ai sensi della deliberazione C.c. n. 25/2011, con per-messo stagionale n. 63/2020, entro 30 (trenta) giorni dalla notifica del presente provvedimento»;
- della nota prot. n. 51160 del 4.11.2020 (citata nella predetta ordinanza n. 53 prot. n. 54295/'20, ma a noi ignota) con cui il Settore comunale urbanistica e sviluppo del territorio, «al fine di verificare la completa e puntuale ottemperanza alle prescrizioni del relativo permesso stagionale sopra specificato oltre ad accertarne il carattere stagionale delle opere assentite e la presenza di eventuali potenziali abusi edilizi, ha chiesto al comando di polizia locale di effettuare opportuno sopralluogo presso la struttura in parola» (ciò si legge nella gravata ordinanza n. 53/'20);
- del verbale (ove esistente, ma comunque a noi ignoto) relativo al sopralluogo edilizio effettuato dall'A.c. il 14.11.2020 presso la struttura della ricorrente;
- della nota comunale prot. n. 52913 del 15.11.2020 (citata nella gravata ordinanza n. 53/'20, ma a noi ignota);
- nonché di ogni altro atto a essi presupposto, consequenziale o comunque connesso, ancorché non conosciuto, in quanto lesivo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Fasano e delle amministrazioni patrocinate dall’Avvocatura dello Stato;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 12 febbraio 2026 il dott. IC FF e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Considerato che:
- con ricorso notificato e depositato il 22 dicembre 2020 parte ricorrente ha domandato l’annullamento dei provvedimenti in epigrafe indicati, oltre alla sospensione in via cautelare;
- in data 29 dicembre 2020 si è costituito in giudizio il Comune di Fasano;
- nella medesima data si sono inoltre costituite in giudizio le amministrazioni statali difese dell’Avvocatura dello Stato;
- in data 30 dicembre 2020 il Comune ha depositato memoria argomentando in ordine al rigetto del ricorso;
- in data 9 gennaio 2021, il Comune ha depositato nuova memoria;
- con memoria dell’11 gennaio 2021 l’Avvocatura dello Stato ha chiesto dichiararsi il difetto di legittimazione passiva delle amministrazioni da essa patrocinate;
- la camera di consiglio del 13 gennaio 2021, fissata per l’esame della sospensiva, è stata rinviata su istanza di parte ricorrente;
- alla camera di consiglio del 24 febbraio 2021 la parte ricorrente ha rinunciato all’istanza cautelare;
- con atto depositato il 30 dicembre 2025, la parte ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse rispetto alla presente controversia;
- all’udienza del 12 febbraio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
Ritenuto che:
- per consolidata giurisprudenza: “ In caso di espressa dichiarazione del ricorrente di non avere più alcun interesse alla decisione del ricorso, il giudice non può procedere nel merito della controversia, ma deve dichiarare l'improcedibilità del ricorso per difetto di interesse. Vige il principio dispositivo, secondo il quale il giudice non può sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire e deve rispettare la volontà della parte che dichiara di non avere più interesse alla decisione ” (ex multis Consiglio di Stato sez. IV, 01/10/2025, n.7679);
- il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse;
- ricorrono ragioni equitative che inducono il Collegio a dichiarare la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
TO CA, Presidente
EN RB, Primo Referendario
IC FF, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IC FF | TO CA |
IL SEGRETARIO