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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 20/06/2025, n. 938 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 938 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Terza Sezione Civile
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Andrea Tinelli Presidente dott. Michele Posio Giudice dott. Francesco Rinaldi Giudice rel. all'esito della camera di consiglio del 12/06/2025, nella causa iscritta al n.r.g. 798/2025, promossa da:
c.f. Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'Avv. CAZZOLETTI FRANCESCA e c.f. CP_1 C.F._2 con il patrocinio dell'Avv. CAZZOLETTI FRANCESCA RICORRENTI PUBBLICO MINISTERO in sede INTERVENUTO
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A ( ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. )
Letto il ricorso depositato il 14/01/2025, con cui e hanno chiesto di Parte_1 CP_1 regolare l'affidamento, i tempi di permanenza con i genitori e il mantenimento del figlio (nato Per_1 il 28.4.21);
Preso atto delle dichiarazioni scritte con cui le parti hanno confermato la propria volontà di procedere alle condizioni indicate e rinunciato al tentativo di conciliazione, nonché letta la nota di chiarimenti del 4.6.25;
Rilevato che la visibilità del fascicolo al P.M. è stata aperta in data 17.1.25;
Ritenuto che sussistano i presupposti legali per pronunciarsi in conformità alle seguenti condizioni proposte dalle parti, che appaiono rispondere alla legge e agli interessi della famiglia:
«1. Assegnare in godimento la casa familiare in comodato gratuito, sita a Leno (BS) in Quartiere Ippodromo n.50, compresa di arredi e suppellettili, alla signora che ivi rimarrà a vivere con il figlio, dando atto che il signor si Parte_1 CP_1 impegna a trasferire la propria residenza entro il 31 gennaio 2025.
2. Stabilire l'affidamento esclusivo del figlio alla madre e fissare le seguenti modalità di incontro dello stesso con il padre: infrasettimanalmente tre pomeriggi alla settimana dalle ore 17.00 alle ore 19.00, salvo migliore accordo tra i genitori. E'
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escluso il pernottamento del minore presso il padre, attualmente ospite nella casa del proprio padre, finché lo stesso non avrà reperito una sistemazione abitativa autonoma e adeguata per il bambino.
3. Stabilire che il padre contribuisca al mantenimento del figlio minore, fino al raggiungimento della sua autosufficienza economica, mediante versamento della somma mensile di €. 300,00, annualmente rivalutabile secondo indici ISTAT, entro il giorno quindici di ogni mese. Con
4. Stabilire che il signor rovveda al rimborso in favore dell'altro genitore di quota del 50% delle spese straordinarie, in conformità al Protocollo vigente presso codesto Tribunale, entro il termine di quindici giorni dalla richiesta della signora
Pt_1
5. Disporre che il pagamento dell'assegno per il nucleo familiare avvenga per intero in favore della madre affidataria.
6. Le parti si impegnano reciprocamente a comunicarsi formalmente ogni eventuale variazione della abituale dimora e/o residenza.
7. Le spese legali saranno sostenute per intero dalla signora;
Pt_1
Preso atto che le parti hanno altresì rinunciato all'impugnazione della sentenza;
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale dispone in conformità all'accordo raggiunto tra le parti e riportato in motivazione;
spese di lite a carico di come convenuto;
Parte_1
manda alla Cancelleria per gli adempimenti di sua competenza.
Brescia, 12/06/2025
Il Giudice est.
Dott. Francesco Rinaldi
Il Presidente
Dott. Andrea Tinelli
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