2. Al personale di cui al comma 1 durante il periodo di congedo per recupero biologico e' vietato, a pena di decadenza dall'impiego, l'esercizio professionale in qualsivoglia struttura pubblica e privata.
3. Il predetto congedo ordinario aggiuntivo dovra' essere effettuato con il sistema della turnazione alternata al servizio effettivamente svolto.
4. Fino all'entrata in vigore del contratto collettivo di lavoro al personale di cui al comma 1 continua ad essere corrisposta l'indennita' mensile lorda prevista dall' articolo 1, comma 2, della legge 27 ottobre 1988, n. 460 .