Articolo 5 della Legge 23 dicembre 1994, n. 724
Articolo 4Articolo 6
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1 gennaio 1995
Art. 5. (Congedo ordinario aggiuntivo per categorie di lavoratori esposti a rischio radiologico) 1. A partire dal 1 gennaio 1995 il congedo ordinario aggiuntivo di quindici giorni spetta ai tecnici sanitari di radiologia medica e ai medici specialistici in radio-diagnostica, radio-terapia, medicina nucleare e a quanti svolgono abitualmente la specifica attivita' professionale, in zona controllata.
2. Al personale di cui al comma 1 durante il periodo di congedo per recupero biologico e' vietato, a pena di decadenza dall'impiego, l'esercizio professionale in qualsivoglia struttura pubblica e privata.
3. Il predetto congedo ordinario aggiuntivo dovra' essere effettuato con il sistema della turnazione alternata al servizio effettivamente svolto.
4. Fino all'entrata in vigore del contratto collettivo di lavoro al personale di cui al comma 1 continua ad essere corrisposta l'indennita' mensile lorda prevista dall' articolo 1, comma 2, della legge 27 ottobre 1988, n. 460 .
Entrata in vigore il 1 gennaio 1995
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