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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 29/05/2025, n. 800 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 800 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Ragusa, in composizione monocratica, in persona del Giudice, Gop dott.
Corrado Celeste , ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 24 / 2019 R.G.A.C., avente ad oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria;
assegni nucleo familiare;
promossa da
nato in [...] il [...], CF , Parte_1 CodiceFiscale_1
rapp.to e difeso dall'Avv. Ferdinando Manenti
Ricorrente
Contro
CP_ in persona del legale rapp.te pro tempore, CF , rapp.to e difeso P.IVA_1
dall'Avv Manlio Galeano e Antonella Testa
resistente
Conclusioni delle parti.
All'udienza di discussione i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale di udienza a trattazione scritta, che qui si intende integralmente trascritto.
Pagina 1 Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 7.1.2019, il ricorrente ha convenuto in giudizio l' CP_1
per vedersi riconosciuto il diritto al pagamento degli assegni familiari da erogare unitamente all'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2016.
CP_ provvedeva al pagamento della sola indennità di disoccupazione ma non degli assegni familiari.
Si costituiva in giudizio l' deducendo la mancata dei requisiti da parte del CP_1
ricorrente per ottenere le chieste provvidenze
***
Il ricorso è infondato
Parte ricorrente non ha fornito adeguata prova in ordine alla sussistenza dei requisiti prescritti per ottenere le prestazioni previdenziali oggetto di causa, non essendo sufficienti a tal fine le buste paga e gli Unilav prodotti, trattandosi di comunque di documenti di provenienza unilaterale.
Nel settore dell'agricoltura il diritto dei lavoratori alle prestazioni previdenziali è
condizionato all'esistenza di una complessa fattispecie, costituita dallo svolgimento di un'attività di lavoro subordinato a titolo oneroso per un numero minimo di giornate per ciascun anno di riferimento, che risulti dall'iscrizione nei relativi elenchi nominativi.
E' necessario pertanto l'effettivo svolgimento delle giornate lavorative richieste e la registrazione delle stesse in appositi elenchi nominativi.
Nel caso che ci occupa, parte ricorrente non ha dimostrato l'impegno lavorativo complessivamente sufficiente ad integrare il requisito quantitativo previsto dalla legge per beneficiare della prestazione previdenziale oggetto di causa, in particolare l'avere svolto attività lavorativa in favore della ditta Guastella.
La Corte di Cassazione ha sancito che “sul piano del metodo di fronte ad una situazione
oggettiva di incertezza probatoria, il giudice è tenuto ad applicare il criterio dell'onere
Pagina 2 della prova, che impone all'attore di fornire la dimostrazione dei fatti allegati a
fondamento della propria pretesa, e perciò ritenere che l'onere stesso non sia stato
superato” (Cass. civ., 28 settembre 2006, n. 21028, in motivazione).
Nulle sulle spese ai sensi dell'art 152 disp att cpc vista la dichiarazione reddituale in atti
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, difesa o eccezione, così decide:
1) Rigetta il ricorso;
2) Nulla sulle spese ex art 152 disp att cpc
Così deciso in Ragusa il 29.5.2025
Il Gop
Dott Corrado Celeste
Pagina 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Ragusa, in composizione monocratica, in persona del Giudice, Gop dott.
Corrado Celeste , ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 24 / 2019 R.G.A.C., avente ad oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria;
assegni nucleo familiare;
promossa da
nato in [...] il [...], CF , Parte_1 CodiceFiscale_1
rapp.to e difeso dall'Avv. Ferdinando Manenti
Ricorrente
Contro
CP_ in persona del legale rapp.te pro tempore, CF , rapp.to e difeso P.IVA_1
dall'Avv Manlio Galeano e Antonella Testa
resistente
Conclusioni delle parti.
All'udienza di discussione i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale di udienza a trattazione scritta, che qui si intende integralmente trascritto.
Pagina 1 Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 7.1.2019, il ricorrente ha convenuto in giudizio l' CP_1
per vedersi riconosciuto il diritto al pagamento degli assegni familiari da erogare unitamente all'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2016.
CP_ provvedeva al pagamento della sola indennità di disoccupazione ma non degli assegni familiari.
Si costituiva in giudizio l' deducendo la mancata dei requisiti da parte del CP_1
ricorrente per ottenere le chieste provvidenze
***
Il ricorso è infondato
Parte ricorrente non ha fornito adeguata prova in ordine alla sussistenza dei requisiti prescritti per ottenere le prestazioni previdenziali oggetto di causa, non essendo sufficienti a tal fine le buste paga e gli Unilav prodotti, trattandosi di comunque di documenti di provenienza unilaterale.
Nel settore dell'agricoltura il diritto dei lavoratori alle prestazioni previdenziali è
condizionato all'esistenza di una complessa fattispecie, costituita dallo svolgimento di un'attività di lavoro subordinato a titolo oneroso per un numero minimo di giornate per ciascun anno di riferimento, che risulti dall'iscrizione nei relativi elenchi nominativi.
E' necessario pertanto l'effettivo svolgimento delle giornate lavorative richieste e la registrazione delle stesse in appositi elenchi nominativi.
Nel caso che ci occupa, parte ricorrente non ha dimostrato l'impegno lavorativo complessivamente sufficiente ad integrare il requisito quantitativo previsto dalla legge per beneficiare della prestazione previdenziale oggetto di causa, in particolare l'avere svolto attività lavorativa in favore della ditta Guastella.
La Corte di Cassazione ha sancito che “sul piano del metodo di fronte ad una situazione
oggettiva di incertezza probatoria, il giudice è tenuto ad applicare il criterio dell'onere
Pagina 2 della prova, che impone all'attore di fornire la dimostrazione dei fatti allegati a
fondamento della propria pretesa, e perciò ritenere che l'onere stesso non sia stato
superato” (Cass. civ., 28 settembre 2006, n. 21028, in motivazione).
Nulle sulle spese ai sensi dell'art 152 disp att cpc vista la dichiarazione reddituale in atti
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, difesa o eccezione, così decide:
1) Rigetta il ricorso;
2) Nulla sulle spese ex art 152 disp att cpc
Così deciso in Ragusa il 29.5.2025
Il Gop
Dott Corrado Celeste
Pagina 3