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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 26/03/2025, n. 127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 127 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria AO ST Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
non definitiva nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 23/2025 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
ZANUSSI MANUELA, con elezione di domicilio in VIALE GRIGOLETTI n.
72/D, 33170 PORDENONE (PN), presso lo studio del difensore;
ricorrente e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2
SILEI LUDOVICA, con elezione di domicilio in VIA CAVALLOTTI n. 12,
33170 PORDENONE (PN), presso lo studio del difensore;
ricorrente i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Brugnera (PN), in data
08/05/1982, in regime patrimoniale di comunione legale dei beni;
con la seguente figlia: , nata a [...] il [...], Persona_1
maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
e con il parere favorevole del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
1 OGGETTO: separazione personale dei coniugi e divorzio congiunto ex art. 473-bis.49 c.p.c.
CONCLUSIONI: come da note scritte congiunte di trattazione scritta in sostituzione di udienza del 24/02/2025 e cioè “CHIEDONO che l'Ill.mo
Tribunale di Pordenone Voglia omologare la loro separazione personale, salvo differimento per le statuizioni in punto cessazione degli effetti civili del matrimonio come richieste, alle seguenti CONDIZIONI
1. autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge;
2. l'immobile adibito a casa familiare, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, rimane nella disponibilità del sig. , che allo stato la Parte_1
condivide con la figlia, il quale si accollerà le tasse, le imposte ed ogni altra spesa di manutenzione ordinaria e straordinaria relativa all'abitazione stessa;
3. il sig. continuerà ad accollarsi le rate del mutuo ipotecario cointestato Pt_1
gravante sull'immobile, impegnandosi a tenere indenne la sig.ra a far CP_1
data dalla sottoscrizione del presente ricorso, da ogni impegno verso la Banca
mutuante. Le Parti convengono che il 50% dell'importo delle rate – di competenza della sig.ra – dalla firma del presente accordo costituirà un CP_1
credito del sig. nei confronti della sig.ra in vista della futura Pt_1 CP_1
cessione della casa coniugale a terzi;
4. la sig.ra la quale ha già lasciato la casa coniugale, si impegna a CP_1
trasferire la propria residenza anagrafica entro un anno dalla sottoscrizione del presente ricorso;
5. attesa la sproporzione tra le condizioni economiche delle parti, il sig. Pt_1
verserà alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento, l'importo CP_1
mensile di € 400,00 (quattrocento,00), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT: tale importo sarà versato a mezzo bonifico bancario anticipatamente ed entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dalla data di deposito del presente ricorso;
2 6. nel momento in cui il sig. cesserà di esercitare la propria attività Pt_1
libero-professionale di formatore, le Parti si impegnano a modificare le condizioni di mantenimento ovvero l'importo dell'assegno divorzile riconosciuto a favore della sig.ra e ciò anche in considerazione CP_1
dell'eventuale futura vendita della casa familiare;
7. le Parti si riservano di definire in seguito con separato accordo la questione relativa alla vendita della casa familiare in comproprietà;
8. dichiarare compensate le spese tra le Parti con rinuncia alla solidarietà ex art. 13 co. 8 LP, con riserva dell'avv. Ludovica Silei di depositare istanza di liquidazione del Patrocinio per l'attività professionale svolta a favore della sig.ra ; CP_1
e come da ricorso, cioè “Decorsi i termini di legge, le Parti CHIEDONO che l'Ill.mo Tribunale adito, autorizzato il deposito di note sintetiche di trattazione scritta in luogo della comparizione personale delle parti, preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare a seguito della separazione e disposta la trasmissione degli atti al P.M. per acquisirne il parere, Voglia
PRONUNCIARE sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni sopra indicate”.
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 09/01/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni riportate in epigrafe, e, decorsi i termini per la procedibilità, anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ai sensi dell'art. 473 bis.49
c.p.c.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art. 473 bis.51 III c.p.c.
3 Con successive note scritte depositate in data 20/02/2025, in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni concordate e con ordinanza del
28/02/2025, il Giudice relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisone.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma,
c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni inerenti ai rapporti economici, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore
affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e,
quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire,
sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia della
4 cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni come concordate.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) dichiara la separazione personale tra e , i Parte_1 CP_1
quali hanno contratto matrimonio in Brugnera (PN), in data 08/05/1982;
2) dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di BRUGNERA (PN) - (registro degli atti di matrimonio dell'anno
1982, atto n. 7, parte 2, serie A) e agli ulteriori incombenti di Legge;
3) omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
5) spese alla sentenza definitiva;
6) provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Giudice Delegato dr.ssa Chiara Ilaria Risolo.
Così deciso in Pordenone, in data 26/03/2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott.ssa Maria AO ST
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria AO ST Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
non definitiva nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 23/2025 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
ZANUSSI MANUELA, con elezione di domicilio in VIALE GRIGOLETTI n.
72/D, 33170 PORDENONE (PN), presso lo studio del difensore;
ricorrente e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2
SILEI LUDOVICA, con elezione di domicilio in VIA CAVALLOTTI n. 12,
33170 PORDENONE (PN), presso lo studio del difensore;
ricorrente i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Brugnera (PN), in data
08/05/1982, in regime patrimoniale di comunione legale dei beni;
con la seguente figlia: , nata a [...] il [...], Persona_1
maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
e con il parere favorevole del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
1 OGGETTO: separazione personale dei coniugi e divorzio congiunto ex art. 473-bis.49 c.p.c.
CONCLUSIONI: come da note scritte congiunte di trattazione scritta in sostituzione di udienza del 24/02/2025 e cioè “CHIEDONO che l'Ill.mo
Tribunale di Pordenone Voglia omologare la loro separazione personale, salvo differimento per le statuizioni in punto cessazione degli effetti civili del matrimonio come richieste, alle seguenti CONDIZIONI
1. autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge;
2. l'immobile adibito a casa familiare, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, rimane nella disponibilità del sig. , che allo stato la Parte_1
condivide con la figlia, il quale si accollerà le tasse, le imposte ed ogni altra spesa di manutenzione ordinaria e straordinaria relativa all'abitazione stessa;
3. il sig. continuerà ad accollarsi le rate del mutuo ipotecario cointestato Pt_1
gravante sull'immobile, impegnandosi a tenere indenne la sig.ra a far CP_1
data dalla sottoscrizione del presente ricorso, da ogni impegno verso la Banca
mutuante. Le Parti convengono che il 50% dell'importo delle rate – di competenza della sig.ra – dalla firma del presente accordo costituirà un CP_1
credito del sig. nei confronti della sig.ra in vista della futura Pt_1 CP_1
cessione della casa coniugale a terzi;
4. la sig.ra la quale ha già lasciato la casa coniugale, si impegna a CP_1
trasferire la propria residenza anagrafica entro un anno dalla sottoscrizione del presente ricorso;
5. attesa la sproporzione tra le condizioni economiche delle parti, il sig. Pt_1
verserà alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento, l'importo CP_1
mensile di € 400,00 (quattrocento,00), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT: tale importo sarà versato a mezzo bonifico bancario anticipatamente ed entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dalla data di deposito del presente ricorso;
2 6. nel momento in cui il sig. cesserà di esercitare la propria attività Pt_1
libero-professionale di formatore, le Parti si impegnano a modificare le condizioni di mantenimento ovvero l'importo dell'assegno divorzile riconosciuto a favore della sig.ra e ciò anche in considerazione CP_1
dell'eventuale futura vendita della casa familiare;
7. le Parti si riservano di definire in seguito con separato accordo la questione relativa alla vendita della casa familiare in comproprietà;
8. dichiarare compensate le spese tra le Parti con rinuncia alla solidarietà ex art. 13 co. 8 LP, con riserva dell'avv. Ludovica Silei di depositare istanza di liquidazione del Patrocinio per l'attività professionale svolta a favore della sig.ra ; CP_1
e come da ricorso, cioè “Decorsi i termini di legge, le Parti CHIEDONO che l'Ill.mo Tribunale adito, autorizzato il deposito di note sintetiche di trattazione scritta in luogo della comparizione personale delle parti, preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare a seguito della separazione e disposta la trasmissione degli atti al P.M. per acquisirne il parere, Voglia
PRONUNCIARE sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni sopra indicate”.
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 09/01/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni riportate in epigrafe, e, decorsi i termini per la procedibilità, anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ai sensi dell'art. 473 bis.49
c.p.c.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art. 473 bis.51 III c.p.c.
3 Con successive note scritte depositate in data 20/02/2025, in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni concordate e con ordinanza del
28/02/2025, il Giudice relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisone.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma,
c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni inerenti ai rapporti economici, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore
affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e,
quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire,
sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia della
4 cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni come concordate.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) dichiara la separazione personale tra e , i Parte_1 CP_1
quali hanno contratto matrimonio in Brugnera (PN), in data 08/05/1982;
2) dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di BRUGNERA (PN) - (registro degli atti di matrimonio dell'anno
1982, atto n. 7, parte 2, serie A) e agli ulteriori incombenti di Legge;
3) omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
5) spese alla sentenza definitiva;
6) provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Giudice Delegato dr.ssa Chiara Ilaria Risolo.
Così deciso in Pordenone, in data 26/03/2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott.ssa Maria AO ST
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