Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 03/02/2025, n. 110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 110 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1426/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di PATTI
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 1426/2023
All'udienza del 3 febbraio 2025 è comparsa, per parte opponente, l'avv.
Marcella Merlo per delega dell'avv. Maria Elena Micale la quale si riporta in atti.
Per la società opposta è presente l'avv. Ivan Segreto, in sostituzione degli avv.ti Andrea Zurlo e Raffaele Ornati, il quale si riporta in atti.
L'avv. Merlo comunica che l'avv. Micale chiede la distrazione delle spese e delle competenze ex art. 93 c.p.c.
Il Giudice invita le parti alla discussione orale e alla precisazione delle conclusioni ex art. 281 sexies c.p.c.
Le parti discutono e concludono, insistendo nei rispettivi atti, verbali di causa e nelle rispettive note scritte depositate per la precedente udienza del
21 gennaio 2025.
La causa viene posta in decisione ex art. 281 sexies comma 1 c.p.c. a tenore del quale “Se non dispone a norma dell'articolo 281-quinquies, il giudice, fatte precisare le conclusioni, può ordinare la discussione orale della causa nella stessa udienza o, su istanza di parte, in un'udienza successiva e pronunciare sentenza al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione” (281 sexies comma 1 c.p.c.).
pagina 1 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PATTI
Sezione Civile
Il Giudice, dott. Gianluca Antonio Peluso, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1426/2023 R.G. promossa da:
nata a [...] il [...] _1
(C.F. ) rappresentata e difesa, per mandato in atti, C.F._1
dall'avv. Maria Elena Micale, presso il cui studio sito in Santo ST di
AS (ME), via Giacomo Leopardi n. 23, è elettivamente domiciliata;
Attrice opponente –
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, (P. Controparte_1
Iva Gruppo Kruk Italia;
C.F. ), con sede legale in P.IVA_1 P.IVA_2
Milano, Piazza della Trivulziana n. 4/A, rappresentata e difesa, per procura in atti, dagli avv.ti Raffaele Zurlo e Andrea Ornati, ed elettivamente domiciliata in via Paolo Emilio Taviani n. 170 – La Spezia;
Convenuta opposta -
pagina 2 di 10 Conclusioni: All'udienza del 3 febbraio 2025, le parti precisavano le conclusioni come da verbale in atti e la causa veniva assunta in decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
***
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione, notificato il 20/11/2023, proponeva _1
opposizione avverso l'atto di precetto notificato in data 6/11/2023 da on il quale le era stato intimato di pagare la somma di € Controparte_1
5.177,69 oltre interessi e spese della procedura in forza del decreto ingiuntivo n. 15/2021 emesso dal Tribunale di Patti, per un totale complessivo di € 6.677,90.
L'opponente eccepiva “la nullità del precetto in ragione della mancata indicazione nello stesso della data in cui il decreto ingiuntivo citato sia stato effettivamente notificato”. Controparte, infatti, si limita ad evidenziare “Il
provvedimento de quo veniva ritualmente notificato a parte debitrice” senza dare effettiva prova della notifica a parte attrice del decreto ingiuntivo citato quale atto fondamentale e propedeutico alla instaurazione di un giudizio di esecuzione…”,
rilevando ancora che “Stante la premessa in oggetto, stante altresì il fatto che parte attrice non ha mai ricevuto la notifica del decreto ingiuntivo indicato in precetto, ne è prova infatti la circostanza che controparte non menziona nel testo del precetto “la data di notifica del decreto ingiuntivo alla signora _1
. Si contesta inoltre in toto il precetto notificato, sia per quanto sopra detto
[...]
sia per quanto attiene le somme indicate, i calcoli posti alla base di esso nonché per pagina 3 di 10 l'inesistenza chiara ed inconfutabile di un diritto di credito nei confronti della mia cliente”.
Sulla scorta di tali motivi, chiedeva all'intestato Tribunale di “In via preliminare - preso atto della mancata indicazione nel precetto della data di notifica del decreto ingiuntivo nonché della mancata notifica del decreto ingiuntivo stesso alla parte attrice, accertare e dichiarare la nullità del precetto opposto per le motivazioni dette e in premessa meglio articolate. - Sospendere l'efficacia esecutiva del titolo, per le ragioni sopra dette. Nel merito - Ritenere e dichiarare l'inesistenza del diritto da parte della (P.IVA C.F. CP_1 P.IVA_1
in persona dell'amministratore unico c.f. P.IVA_2 Controparte_2 [...]
Società con socio unico costituita ai C.F._2 Controparte_3
sensi della Legge n. 130 del 30/04/1999 con sede legale in Milano in Piazza Della
Trivulziana n. 4/A per le ragioni dedotte in narrativa. - Dichiarare, per l'effetto,
l'inefficacia del precetto notificato in data 06.11.2023 alla parte attrice per le motivazioni esposte. - Condannare l'opposto alla refusione delle spese diritti e onorari di causa oltre Iva e c.p.a. con distrazione in favore del procuratore antistatario”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 16-3-2024, si costituiva instando per “In via pregiudiziale, di rito - Accertare e Controparte_1
dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione a precetto per contestazione del vizio di In via principale, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento di quanto sopra formulato, rigettare l'opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate, perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti indicati in narrativa e, per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto della società di CP_1
pagina 4 di 10 procedere ad esecuzione forzata in ragione del decreto ingiuntivo n. 15/2021, R.G.
n. 1819/2020, emesso il 12/01/2021 dal Tribunale di Patti”.
All'udienza di prima comparizione del 7 aprile 2024, il G.I. si riservava;
quindi, sciogliendo la riserva assunta con ordinanza di pari data rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, difettandone i presupposti del fumus e del periculum in mora, e “In considerazione dell'assenza di richieste istruttorie, la causa appare matura per la decisione;
tuttavia, appare opportuno disporre un'udienza interlocutoria al fine di verificare l'eventuale volontà conciliativa delle parti” rinviava la causa all'udienza del 21
gennaio 2025, all'esito della quale, stante l'assenza di spazi transattivi della controversia, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 3 febbraio 2025.
Come accennato, alla predetta udienza del 3-02-2025, le parti precisavano le conclusioni come da verbale in atti e la causa veniva assunta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
2. Nel merito, in primo luogo, rileva notare che il decreto ingiuntivo, sulla scorta del quale è stato notificato il precetto, risulta ritualmente notificato il
29-01-2021 - vedi all. 3 alla comparsa di parte convenuta:
pagina 5 di 10 Ora atteso che “laddove il debitore, nel proporre opposizione al precetto intimatogli sulla base di un decreto ingiuntivo, deduca l'inesistenza della notificazione di quest'ultimo, la prova della tempestiva effettuazione della stessa incombe sul creditore, che deve assolvervi mediante la produzione dell'originale dell'ingiunzione corredato della relazione di notificazione, non essendo all'uopo sufficiente il mero deposito della copia del provvedimento monitorio munito del decreto di esecutorietà ex art. 647 c.p.c.” (Cassazione civile sez. III, 03/01/2023,
n. 51), nel caso di specie, la società creditrice ha fornito la prova della notificazione del provvedimento monitorio;
sicché non si apprezza il motivo di opposizione sollevato dalla _1
Si soggiunga ancora che “In tema di esecuzione forzata, la mancata spedizione del titolo in forma esecutiva resta sanata, ex art. 156 c.p.c., dall'opposizione di merito proposta dal debitore congiuntamente a quella di rito (volta a contestare la mancanza di tale formula), poiché la contestazione dell'esistenza del diritto di agire esecutivamente rivela che il debitore ha ben individuato il soggetto creditore e per quale debito si procede "in executivis" e, pertanto, la notifica del precetto ha raggiunto il suo scopo” (Cassazione civile sez. III, 05/05/2022, n.14275) e ancora che “L'omessa o erronea indicazione degli elementi formali del precetto
(ex art. 480 comma 2 c.p.c.) non ne determina automaticamente la nullità, se l'esigenza d'individuazione del titolo esecutivo risulti soddisfatta da altri elementi contenuti nel precetto. La validità dell'atto di precetto va valutata in virtù del principio di conservazione che impedisce la pronuncia di qualsiasi nullità in presenza di omissioni meramente formali, che non precludono al debitore di sapere pagina 6 di 10 chi sia il creditore, quale sia il credito e quale sia il titolo che lo sorregge”
(Cassazione civile sez. III, 28/01/2020, n.1928) divenendo, per tale via, nella fattispecie in esame, irrilevante la circostanza per cui, nel testo del precetto,
non sia stata menzionata la data di notificazione del titolo esecutivo.
3. Con riferimento alle ulteriori doglianze dell'opponente a detta della quale “Si contesta inoltre in toto il precetto notificato, sia per quanto sopra detto sia per quanto attiene le somme indicate, i calcoli posti alla base di esso nonché per l'inesistenza chiara ed inconfutabile di un diritto di credito nei confronti della mia cliente…”, si osserva che il credito oggetto di intimazione deriva dal decreto ingiuntivo n. 15/2021 emesso dal Tribunale di Patti in data 9-01-2021 e depositato il 12-01-2021 (dichiarato esecutivo il 24-05- 2021) a tenore del quale: “Il Giudice …Letto il ricorso per la concessione di decreto ingiuntivo depositato da ( c f. ); rilevato che, dai documenti CP_1 P.IVA_2
prodotti, il credito risulta certo, liquido ed esigibile;
considerato che
sussistono le condizioni previste dall'art. 633 e seguenti c.p.c.; INGIUNGE A
[...]
(c.f. ), di pagare, alla parte ricorrente per le _1 C.F._1
causali di cui al ricorso, entro quaranta giorni dalla notifica del presente decreto: 1.
la somma di € 5.177,69; 2. gli interessi come da domanda;
3. le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in € 76,00 per esborsi ed euro 450,00 per compensi, oltre il 15 % per spese generali, i.v.a. e c.p.a. per legge…” (vedi allegati
2 e 3 comparsa di costituzione e risposta).
Ne discende, quindi, che non si comprendono le contestazioni della sia con riguardo alla dedotta “inesistenza” del credito sia con _1
riferimento ai conteggi, relativi alla somma complessivamente intimata, che pagina 7 di 10 appaiono pienamente aderenti all'ingiunzione di pagamento di cui sopra,
fermo restando in ogni caso che “Nell'opposizione a precetto non si assiste all'inversione delle posizioni processuali tipica invece del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, nel quale l'opponente assume le vesti di convenuto in senso sostanziale e l'opposto quelle di attore;
l'opposizione a precetto è, invero, un giudizio di accertamento negativo del credito contenuto nel titolo esecutivo, con la conseguenza che l'opponente è tenuto a dedurre e dimostrare i fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito stesso” (Tribunale Vallo Lucania sez. I, 09/06/2022, n.402) e ancora che “Se
l'esecuzione si fondi su un titolo di formazione giudiziale, l'eventuale nullità del titolo o le ragioni di infondatezza del credito in esso accertato possono essere fatte valere con il rimedio finalizzato alla caducazione del titolo stesso (nell'ipotesi di decreto ingiuntivo mediante opposizione ex art. 645
e/o 650 c.p.c.); qualora, invece, si tratti di contestazioni sull'esistenza del titolo esecutivo o altri vizi del procedimento esecutivo ovvero ancora di fatti estintivi o modificativi sopravvenuti alla formazione del titolo, questi possono essere fatte valere solo con l'opposizione a precetto” (Tribunale Bergamo sez. II, 19/01/2022,
n.94).
Conclusivamente, l'opposizione è infondata e va rigettata.
4. Quanto alle spese del presente giudizio, esse seguono la soccombenza dell'opponente e vengono liquidate come in dispositivo secondo i parametri minimi di cui al D.M. n. 55/2014 come aggiornati con D.M. n.
147/2022, avuto riguardo alla natura ed al valore della causa.
pagina 8 di 10 A tal proposito, va precisato che “il dovere per il giudice di applicare di regola
(ossia per le cause di ordinaria e media complessità) i valori medi, impone infatti di discostarsi da detti valori (in favore di quelli minimi), allorché - come nel caso di specie la causa presenti invece profili di immediato ed univoco inquadramento in fatto e in diritto e di conseguente pronta soluzione” (Tribunale Busto Arsizio
sez. II, 17/03/2020, n.436; cfr. anche Tribunale di Vibo Valentia, 09/06/2020,
n.305).
Nella specie, l'applicazione dei valori minimi nel presente giudizio discende sia dai profili di non complesso inquadramento, in fatto e in diritto, della controversia sia dalla maggiore vicinanza del valore della causa allo scaglione immediatamente sottostante. Ne deriva, allora, il seguente prospetto:
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale
Valore della causa: da € 5.201 a € 26.000
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore minimo: € 460,00
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 389,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 840,00
Fase decisionale, valore minimo: € 851,00
Compenso tabellare (valori minimi) € 2.540,00
P.Q.M.
Il Giudice della Sezione Civile del Tribunale di Patti, in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa n. 1426/2023 R.G. ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita;
pagina 9 di 10 1. Rigetta l'opposizione a precetto proposta da per le _1
causali di cui in motivazione;
2. Condanna al pagamento, in favore della società opposta, _1
delle spese di lite che liquida in € 2.540,00 per compensi, oltre IVA e CPA e spese generali (15%) come per legge.
Sentenza pronunciata ex art. 281 sexies c.p.c.
Così deciso in Patti, il 3 febbraio 2025
Il Giudice
Dott. Gianluca Antonio Peluso
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