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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 06/03/2025, n. 155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 155 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Firenze
Sezione lavoro
così composta:
dr. Maria Lorena Papait Presidente
dr. Roberta Santoni Rugiu Consigliera rel.
dr. Nicoletta Taiti Consigliera
nella causa iscritta al n. 325 / 2024 RG promossa da
Parte_1
Avv. Gianfranco Ceci appellante contro
Controparte_1
Avv. Massimo Pacini appellato
CP_2
Avv. Vittorio Bechi, Stefano Chiti, Federica Bechiappellata spa CP_3
Avv. Sergio Valletti appellata
avente ad oggetto: appello della sentenza n. 1117/2023 del Tribunale di Firenze quale giudice del lavoro, pubblicata il 13 dicembre 2023 all'esito della camera di consiglio dell'udienza 4 marzo 2025, con lettura del dispositivo / motivazione contestuale ha pronunciato la seguente
SENTENZA
In estrema sintesi, questa la vicenda controversa ricostruita sugli atti ed i documenti delle parti. aveva lavorato dal 2011 al maggio 2016 alle dipendenze di e quindi dal maggio 2016 al Controparte_1 CP_4 maggio 2020 alle dipendenze di con contratto part time come autista addetto ai servizi di trasporto e Parte_1 consegna dei prodotti nell'ambito degli appalti che quest'ultima aveva stipulato nel tempo prima con CP_2
pagina 1 di 10 e poi con CP_4 Parte_1
Egli aveva convenuto ed avanti al Tribunale di Firenze, svolgendo una domanda articolata in tesi Parte_1 CP_2 ed ipotesi nei seguenti termini:
IN TESI) accertare l'interposizione fittizia delle società formali datrici di lavoro nell'ambito di appalti non genuini, dichiarando effettivo datore di lavoro per l'intero periodo CP_2
La domanda principale era stata respinta, come da capo A) della sentenza in tema di Accertamento del rapporto di lavoro in capo ad CP_2
Il lavoratore non aveva impugnato questo capo, che quindi era passato in giudicato.
IN IPOTESI) accertare i crediti del lavoratore a vario titolo nei confronti di condannando quest'ultima Parte_1 quale datore di lavoro, ed quale committente obbligata in solido ai sensi dell'art. 29 D. Lgvo n. 276/2003, CP_2 al pagamento delle relative differenze.
La domanda subordinata era stata accolta solo in punto di lavoro straordinario poiché, sempre su 6 giorni alla settimana, rispetto all'orario contrattuale di 6,5 ore al giorno, con mezz'ora di pausa pranzo, il Tribunale aveva ritenuto provato un orario giornaliero di 8 ore, senza pausa pranzo, che corrispondeva alle differenze di €. 21.200,70
a titolo di retribuzione straordinaria, e relative differenze su tredicesima, quattordicesima e TFR.
Quindi, aveva condannato al pagamento di tale somma in favore di sia quale obbligato principale CP_1 Parte_1 datore di lavoro, sia quale obbligato solidale committente. CP_2
L'accoglimento di questa domanda era oggetto dell'appello di (motivi 2 e 3). Parte_1 invece non aveva appellato la propria condanna solidale, che avrebbe seguito le sorti dell'appello CP_2 Parte_1 sull'obbligo principale.
Per giungere all'accoglimento nel merito della domanda di differenze retributive, il Tribunale aveva respinto le eccezioni proposte da in tema di decadenza (la società aveva richiamato la clausola del contratto collettivo Parte_1 per cui il lavoratore deve chiedere le differenze per lavoro straordinario nei sei mesi da quando riceve il relativo compenso) ed in tema di assorbimento (la società aveva eccepito la compensazione fra l'eventuale credito a titolo di retribuzione straordinaria e quanto già corrisposto a titolo di trasferta forfettaria, quale voce astrattamente prevista nel contratto collettivo ma che in concreto pagata senza causa).
Anche il rigetto di queste eccezioni era stato oggetto dell'appello di (rispettivamente motivo 1, in tema di Parte_1 decadenza, e motivo 4, in tema di assorbimento).
Il lavoratore aveva proposto altresì una domanda di risarcimento del danno per malattie professionali, che era stata respinta come da capo C) della sentenza.
Il lavoratore non aveva impugnato questo capo, che quindi era passato in giudicato.
La resistente aveva chiesto di essere autorizzata a chiamare in causa e spa CP_2 Controparte_5
Italtrans, per essere manlevata in caso di eventuale accoglimento del ricorso di nei suoi confronti. CP_1
Autorizzate le due chiamate, il Tribunale aveva accolto la domanda di manleva proposta da nei confronti CP_2 di (capo non impugnato della sentenza), mentre aveva respinto la domanda di manleva proposta da CP_3 nei confronti di (anche questo, capo non impugnato della sentenza). CP_2 CP_5
pagina 2 di 10 Il Tribunale aveva accolto anche la domanda proposta da di manleva nei confronti di (pure questo, CP_3 Parte_1 capo non impugnato della sentenza).
In conclusione, a fronte del complesso di pronunce rese dal Tribunale, con accoglimento parziale sia delle domande che delle eccezioni proposte sia dal ricorrente, sia dalle parti resistenti sia dalle parti chiamate, l'unico appello era stato proposto da mentre le altre parti avevano fatto tutte acquiescenza alle rispettive pronunce di rigetto. Parte_1 si era costituito chiedendo il rigetto dell'appello di con conferma della sentenza quanto Controparte_1 Parte_1 all'accoglimento della domanda di condanna alle differenze di retribuzione. si era costituita, chiedendo l'accoglimento dell'appello di nei confronti di con rigetto delle CP_2 Parte_1 CP_1 domande di quest'ultimo.
si era costituita, aderendo all'appello di nei confronti di CP_3 CP_2 CP_1
§§§
Motivo 1) Decadenza
Secondo l'appellante il Tribunale non avrebbe dovuto accogliere la domanda relativa alle differenze Parte_1 retributive per lavoro straordinario, prima di tutto perché era fondata l'eccezione preliminare di decadenza concordata al punto 10 del contratto individuale (secondo la quale il lavoratore doveva chiedere le differenze di retribuzione dal lavoro straordinario nel termine perentorio di sei mesi dal momento in cui aveva ricevuto i relativi compensi).
Si trattava di una clausola espressamente accettata dal lavoratore, sottoscrivendo il contratto individuale anche ai sensi dell'art. 1341 comma 2 cc.
Poiché il rapporto si era concluso a maggio 2020, e la domanda era stata proposta con il ricorso depositato a novembre 2020, notificato a dicembre 2020, era inevitabile ritenere avvenuta la decadenza semestrale.
Il Tribunale erroneamente aveva respinto tale eccezione motivando sulla invalidità della clausola di decadenza prevista dal contratto collettivo, mentre l'eccezione datoriale si riferiva alla analoga decadenza prevista invece nel contratto individuale.
Quest'ultima operava per il solo fatto di essere espressamente accettata dal lavoratore, a prescindere dal richiamo al contratto collettivo (art. 11 comma 9). In particolare, nel contratto individuale, tale richiamo era effettuato al solo fine di garantire al lavoratore che il contenuto della clausola individuale fosse il medesimo di quella collettiva anche quanto alle relative garanzie in termini di equità.
La clausola individuale di decadenza semestrale aveva i requisiti richiesti dalla legge e dalla giurisprudenza per la sua validità, e rispettava gli artt. 2113 e 2968 cc. Per di più, trattandosi di rinuncia che aveva ad oggetto i diritti del lavoratore, avrebbe potuto essere annullabile, ma non nulla.
In particolare, l'art 2113 cc stabilisce che, per i diritti patrimoniali, le rinunce e le transazioni del lavoratore possono essere annullate solo se tempestivamente impugnate nel termine di 6 mesi, mentre nel caso in esame la clausola era contenuta nel contratto di assunzione del 2016 e l'impugnazione sarebbe avvenuta col medesimo ricorso introduttivo effettuato addirittura oltre i 6 mesi dalla fine del rapporto nel 2020.
Secondo il Collegio, il primo motivo è infondato.
pagina 3 di 10 La censura alla sentenza non riguarda l'argomento (condiviso da questo Collegio) con il quale il giudice aveva interpretato il contratto collettivo (art. 11 comma 9) giungendo alla conclusione che la decadenza semestrale era ivi prevista nell'ambito di una complessiva disciplina che prevedeva la stipula di accordi aziendali o territoriali tesi a forfettizzare i compensi, la cui conclusione rappresentava condizione di efficacia dell'accordo, e sulla quale Parte_1 nulla aveva allegato e provato.
La censura in esame riguarda invece la sola interpretazione del contratto individuale, ovvero il fatto che, secondo
Deliverit, il Tribunale avrebbe errato nel ritenere che il punto 10 di tale accordo si limitasse ad un richiamo alla clausola di decadenza semestrale dell'art 11 comma 9 CCNL, mentre avrebbe dovuto ritenere che il punto 10 conteneva una autonoma clausola di decadenza, pattuita nell'ambito di un accordo individuale fra lavoratore e datore, in relazione alla quale il richiamo al contratto collettivo sarebbe servito solo in funzione esterna per assimilare le tutele previste per il lavoratore.
Secondo il Collegio, il primo motivo è infondato.
Partendo dalla interpretazione letterale del contratto individuale, con riferimento all'art. 11 comma 9 CCNL
Logistica, Trasporto merci e spedizione già richiamato nello stesso contratto, il punto 10 stabiliva che < si applica la clausola di decadenza semestrale riportata nell'art 11 comma 9 che è la seguente “il lavoratore è tenuto, appena di decadenza, a chiedere il pagamento delle differenze dell'indennità di trasferta e di compenso di lavoro straordinario che ritenga dovute, derivanti dal presente accordo, nel termine di sei mesi dalla data in cui riceve i compensi ai titoli suddetti” >.
La formulazione testuale del contratto individuale, punto 10, rendeva palese che si trattava di un mero richiamo alla clausola di decadenza già contenuta nel contratto collettivo (art. 11 comma 9 cit.), la quale era così riversata nell'accordo individuale nell'intero suo contenuto.
Quindi bene aveva fatto il Tribunale a motivare la infondatezza della eccezione di decadenza in relazione alla sorte della clausola collettiva, piuttosto che della clausola individuale.
E la circostanza che il punto 10 del contratto fosse stato espressamente accettato dal lavoratore, con apposita ulteriore sottoscrizione ai sensi dell'art 1341 comma 2 cc, non mutava la conclusione, poiché la clausola individuale
(espressamente accettata con tale modalità) nel suo contenuto univoco si limitava al richiamo alla norma collettiva.
Infine, per contestare l'eccezione di decadenza non sarebbe stato necessario impugnare nel termine semestrale il contratto individuale, il quale non conteneva alcuna rinuncia o transazione stipulata dal lavoratore ai sensi dell'art. 2113 cc, bensì bastava contestare la legittimità della applicazione al caso in esame della clausola collettiva di decadenza (tema sul quale il Collegio concorda con il Tribunale, nell'ambito della giurisprudenza di merito che ha ritenuto tra le decadenza condizionata dal complesso degli ulteriori presupposti previsti dal contratto collettivo, nel caso in esame pacificamente mancanti).
Motivo 2) Orario straordinario
Premesso che, secondo l'appellante il ricorrente aveva effettivamente rispettato l'orario contrattuale part Parte_1 time (6,5 ore dal lunedì al sabato, con mezz'ora di pausa pranzo), il Tribunale aveva considerato che alcuni testi
( e dedotti dalla società) avevano confermato tale turno, mentre altri ( avevano riferito di Tes_1 Tes_2 Tes_3
pagina 4 di 10 turni ancora più lunghi, di 7 oppure 8 ore al giorno. Tes In tutti i casi, non solo la pausa pranzo non risultava usufruita (testi dedotti dal lavoratore) ma, oltre Tes_3 all'orario contrattuale (che sostanzialmente si riferiva alle fasce orarie di consegna della merce destinata ai clienti
, il ricorrente era occupato stabilmente anche per i seguenti tempi ulteriori: CP_2
-15/20 minuti per caricare il furgone all'inizio del turno (testi Tes_1 Tes_2
- 10 minuti al rientro in magazzino per scaricare le ceste e consegnare la documentazione alla fine del turno (testi
Tes_1 Tes_2
- 30 + 30 minuti necessari per recarsi dal magazzino di Campi Bisenzio presso le abitazioni dei clienti ove effettuare le consegne nel fasce orarie alle quali era commisurato l'orario contrattuale, luoghi che si trovavano nei comuni di
Firenze e Prato, e viceversa (teste . Tes_1
Considerato quindi che la pausa pranzo non veniva fruita, che le operazioni di magazzino in fase di partenza e di arrivo richiedevano ulteriori 30 minuti, e che ancora ulteriori 30 + 30 minuti erano necessari per iniziare il giro presso i clienti partendo dal magazzino di Campi Bisenzio, e rientrare nello stesso magazzino alla fine del giro, il turno doveva considerarsi pari a complessive 8 ore al giorno, per ognuno dei 6 giorni alla settimana.
Su tale misura era stata quantificata la differenza di complessivi €. 21.200,70 oggetto del conteggio prodotto dal ricorrente, nel suo importo non contestato dalle società resistenti. Tes Secondo l'appellante il Tribunale aveva errato nel dare credito ai testi e che avevano negato la Parte_1 Tes_3 fruizione della pausa pranzo, poiché le consegne erano effettuate da un operatore singolo per cui nessuno, per quanto collega di lavoro, poteva riferire sulle attività svolte dalla ricorrente durante le consegne.
Peraltro, lo stesso teste non aveva escluso in toto la fruizione della pausa pranzo, limitandosi a dire che non Tes_3 era sempre possibile effettuarla bensì che ciò dipendeva dal fatto di avere o meno tempo, ed ugualmente il teste aveva riferito che nell'ambito del turno ci si poteva organizzare per fare ricavarsi la stessa pausa. Tes_2
Né il Tribunale aveva argomentato per quale motivo riteneva più affidabili alcune deposizioni rispetto ad altre, a maggior ragione per quanto riguardava modalità del tutto individuali di prestazione come quelle della fruizione della pausa pranzo. Tes In tutti i casi, i testi e (dedotti dal lavoratore) non potevano essere considerati indifferenti all'esito del Tes_3 giudizio, avendo avuto analoghi giudizi con la comune datrice Parte_1
La decisione aveva confuso il turno complessivo di lavoro come dato distinto rispetto alla durata delle fasce orarie di consegna della merce ai clienti CP_2
È vero che nell'ambito di ogni turno di lavoro di 6,5 ore giornaliere erano incluse tre fasce orarie di consegna, ciascuna di due ore, pensate per venire incontro alle esigenze dei clienti di evitare lunghe attese della merce ordinata.
Il programma informatico che gestiva i nominativi dei clienti, il luogo e l'ora di consegna era studiato per ottimizzare i percorsi, coordinando le zone di recapito con gli orari di consegna.
I giri erano organizzati in modo tale che le 6,5 ore di turno consentissero all'autista di concentrare ogni attività, da quelle preparatorie in magazzino, all'uscita dal magazzino a bordo del mezzo caricato per raggiungere i luoghi di consegna, fino al rientro in magazzino a fine delle consegne ed alla attività conclusive.
pagina 5 di 10 Si trattava di un'articolazione assolutamente rigida, poiché la datrice non disponeva di furgoni per tutti i propri autisti, e quindi aveva bisogno che i rispettivi turni si avvicendassero in modo puntuale, altrimenti non avrebbe potuto rispettare la generale programmazione a sua volta necessaria per garantire la puntualità di consegna offerta ai clienti CP_2
Non era vero poi che le attività preparatorie e conclusive svolte nel magazzino durassero quanto sostenuto dal
Tribunale, risolvendosi in entrambi i casi in pochi minuti.
Insomma, l'errore di fondo del Tribunale consisteva nell'avere aggiunto all'orario di 6,5 ore gli ulteriori tempi, non solo per le attività preparatorie e conclusive in magazzino, ma anche per lo spostamento alla guida del mezzo caricato dal magazzino al primo luogo di consegna, ed il rientro dall'ultimo luogo di consegna in magazzino, senza che la prova orale autorizzasse tale conclusione.
L'accoglimento della domanda violava quindi il principio generale per cui l'onere della prova era a carico di chi rivendica un credito, rigorosamente ribadito dalla giurisprudenza in materia di lavoro straordinario.
Secondo il Collegio, anche il secondo motivo è infondato.
La circostanza che la pausa pranzo di mezz'ora non fosse usufruita come tale sempre e per intero per chi effettuava un solo turno giornaliero, come era in effetti confermata dai testi (dedotto dal lavoratore), CP_1 Tes_3 Tes_5
(dedotti dalla società). Tes_1
In particolare, aveva riferito di pausa pranzo solo nel caso di doppio turno, non svolto da Tes_1 CP_1
L'ulteriore circostanza che all'orario contrattuale si aggiungessero sia i tempi di carico e scarico del mezzo in magazzino, sia i tempi di spostamento dal magazzino al primo luogo di consegna all'inizio del turno e dall'ultimo luogo di consegna al magazzino alla fine del turno, era confermata dagli stessi testi e Tes_1 Tes_2 Tes Di conseguenza, perde di centralità la censura dell'appello sull'attendibilità dei testi e dedotti dal Tes_3 lavoratore, poiché l'accoglimento della domanda si fondava ugualmente sulle deposizioni dei colleghi e Tes_1 dedotti dalla società. Ed il complesso di tali deposizioni aveva confermato che l'orario complessivo impegnato Tes_6 dalla prestazione (operazioni preparatorie conclusive in magazzino + spostamento dal magazzino al primo luogo di consegna + spostamento dall'ultimo luogo di consegna al magazzino) era superiore alla somma delle tre fasce orarie di consegna, con ciò smentendo altro argomento dell'appello sulla tendenziale coincidenza fra durata della prestazione e fasce orarie di consegna Tes Per di più, il fatto che alcuni testimoni ( e avessero analoghi giudizi nei confronti di non Tes_3 Parte_1 potrebbe rappresentare di per sé un motivo per non credere alle loro deposizioni, affermazione che nella sua assolutezza finirebbe per punire lo stesso esercizio del diritto di azione tutelato dall'art. 24 Cost.
In particolare, anche alla luce dei dati forniti al Collegio dai difensori delle parti in occasione della odierna udienza di discussione, i giudizi introdotti dai due testi nei confronti di avanti al Tribunale di Firenze si erano così Parte_1 conclusi:
- per con la sentenza n. 40/25 dell'11 gennaio 2025 (doc. 1 allegato alla memoria di costituzione Tes_3 dell'appellato) di accoglimento della domanda di differenze retributive da straordinario, poi seguita da conciliazione fra le parti pagina 6 di 10 Tes
- per con la sentenza n. 1150/24 dell'11 novembre 2024, anch'essa di accoglimento della domanda di differenze retributive da straordinario.
In conclusione, non era il Tribunale ad avere confuso le fasce orarie di consegna della merce ai clienti (3 x CP_2
2 ore l'una, incluse in ciascun turno di lavoro), bensì era l'appello che tendeva impropriamente a sovrapporre le medesime fasce orarie con il complessivo tempo impegnato dalla prestazione del lavoratore.
Invece, l'istruttoria aveva confermato che abitualmente, di fatto, il tempo di lavoro iniziava in magazzino prima di raggiungere il primo luogo di consegna (collocato in un comune diverso), e si concludeva dopo essere rientrato in magazzino dopo l'ultimo luogo di consegna (anch'esso collocato in un comune diverso).
Appurato tale scollamento fra fasce di consegna e ampiezza della prestazione, è inevitabile convenire con il
Tribunale sul fatto che il lavoratore aveva assolto il rigoroso onere della prova richiesto dalla giurisprudenza in punto di lavoro straordinario, dimostrando un orario di 8 piuttosto che di 6,5 ore al giorno per sei giorni alla settimana, posto a base delle differenze retributive riconosciute in sentenza (che la stessa società appellante non aveva contestate nel loro ammontare).
Motivo 3) Nuove prove documentali in tema di orario di lavoro
Secondo l'appellante solo di recente i tecnici della incaricati dalla stessa società sarebbero Parte_1 CP_6 riusciti a recuperare i files contenenti i dati attestanti le presenze del lavoratore negli anni dal 2016 al 2020, come da dichiarazione doc. 4 allegato all'appello. CP_6
La società chiedeva quindi di essere rimessa in termini e/o autorizzata a produrre tale documento ai sensi dell'art. 153 comma 2 cpc, in quanto i prospetti contenenti tali dati di presenza erano di formazione successiva alla sentenza appellata e/o giunti nella sua disponibilità in un momento successivo al giudizio di primo grado.
Aggiungeva che la stessa documentazione era altresì ammissibile ai sensi dell'art 437 cpc in quanto indispensabile ai fini della decisione, poiché < i cartellini dimostrano lo svolgimento di un numero di giorni e di ore largamente inferiori rispetto a quelli dichiarati dal ricorrenti e dai testimoni > (pag. 12 appello).
In proposito, invocato l'esercizio del potere - dovere di integrare d'ufficio le prove del grado precedente di giudizio, e in funzione del principio di tendenziale ricerca della verità anche al di là delle preclusioni, all'odierna udienza di discussione esibiva la stampa dei cartellini recuperati da che chiedeva di poter produrre. CP_6
La difesa del lavoratore appellato si opponeva a tale produzione in quanto inammissibile, riservandosi eventualmente un più approfondito esame ai fini di contestazioni nel merito qualora il Collegio l'avesse invece consentita.
Secondo il Collegio, anche il terzo motivo va superato, senza consentire tale nuova produzione.
In primo grado la società appellante si era difesa contestando in fatto la narrativa del lavoratore quanto alla prestazione resa con un maggiore orario rispetto a quello contrattuale già retribuito in busta paga (punto 25, pag. 12 memoria di costituzione). Aveva aggiunto che non disponeva dei dati relativi alla registrazione delle presenze nel sistema informatico perché non era tenuta a conservarli per lungo tempo (punto 28 pag. 12 memoria di costituzione, ribadito nel cap. 14 di prova orale, pag. 34).
Avanti al Tribunale, la società non aveva chiesto quindi di essere autorizzata ad effettuare ulteriori ricerche informatiche per ricostruire i dati relativi alla registrazione delle presenze, né aveva riferito di avere avanzato pagina 7 di 10 richiesta in tal senso al gestore del proprio programma informatico.
Piuttosto, aveva dedotto prova orale per contrastare quella introdotta dal lavoratore, istruttoria sulla quale era sviluppata la motivazione di accoglimento della domanda (oggetto del motivo 2 di appello).
Ciò premesso, va superata la richiesta di rimessione in termini ai sensi dell'art 153 comma 2 cpc.
In proposito, la società non ha dimostrato di essere incorsa nella preclusione istruttoria (mancanza nelle difese di primo grado di deduzioni istruttorie sui cartellini presenze) per causa ad essa non imputabile.
Del resto, tuttora, nessun dato supporta l'affermazione che la registrazione informatica delle presenze non fosse disponibile all'epoca dell'introduzione del giudizio, ma lo sia diventata solo in seguito. Ed in tal senso non potrebbe bastare la comunicazione del maggio 2024 da parte di (doc. 4 appello) la quale riferiva solo che il recupero CP_6 dei documenti era andato a buon fine.
Nemmeno può essere autorizzata la produzione di tali documenti per la prima volta in secondo grado, anche a prescindere dalle preclusioni verificatesi in precedenza, in quanto prova indispensabile ai sensi dell'art. 437 comma 2 cpc.
Richiamato lo stesso doc. 4, l'appello invocava tale nuova documentazione come prova dello < svolgimento di un numero di giorni e di ore di lavoro largamente inferiori a quelli dichiarati dal ricorrente e dai testimoni >.
Tale argomento sembra andare oltre il tema controverso, che si riferiva esclusivamente alla durata dell'orario giornaliero secondo quanto comunemente avveniva nello svolgimento della prestazione (contrapponendosi sul punto le versioni della società, per la quale la prestazione aveva rispettato l'orario contrattuale, e del lavoratore per il quale era abituale che vi si aggiungesse lavoro straordinario).
Sul carattere indispensabile della prova ai sensi dell'art. 437 cpc, la giurisprudenza di legittimità (da ultimo, Cass. n.
16358/2024 e n. 14923/2024) è consolidata nel ritenere che si debba trattare di una prova da sola idonea ad eliminare ogni possibile incertezza sulla ricostruzione dei fatti già oggetto del primo grado, così come decisi nella sentenza appellata, ovvero a smentirla o confermarla senza alcun margine di dubbio. Infatti, una deroga così radicale al regime di preclusioni e decadenze anche istruttorie, su cui è costruito il rito del lavoro, può essere consentita solo in funzione del principio di ricerca della verità materiale. Ma, necessariamente, ciò esige che la nuova prova si presenti come di contenuto puntuale e certo (per es. in Cass. 16358/2024 si discuteva di un documento che avrebbe dimostrato l'utile interruzione della prescrizione, dichiarata invece in sentenza), e che per di più riguardi non introduca alcuna questione di fatto ulteriore diversa rispetto a quelle discusse decise in primo grado.
Per contro, secondo il Collegio, nel caso in esame i cartellini recuperati da non hanno tale carattere poiché CP_6 una volta che il loro contenuto fosse stato attentamente vagliato - anche alla luce delle contestazioni che la difesa del lavoratore era ancora in tempo ad effettuare - si sarebbe trattato di verificare con consulenza contabile se, ed in che misura, gli orari quotidiani registrati per i 4 anni di durata del rapporto coincidessero o meno con la prestazione così come ricostruita dalla prova orale.
In tutti i casi, sarebbe rimasto aperto il problema relativo alla possibilità che una parte della prestazione quotidiana fosse resa prima di avere timbrato l'ingresso o dopo avere timbrato l'uscita, o comunque per i motivi più vari non risultasse dai medesimi cartellini pur essendo stata effettivamente resa.
pagina 8 di 10 Del resto, è presumibile che i dati registrati nel sistema informatico finissero per coincidere con quelli sulla base dei quali erano state elaborate le buste paga, che invece la sentenza aveva ritenuto insufficienti a retribuire la prestazione effettiva, così come ricostruita dall'istruttoria.
In conclusione, i nuovi documenti che l'appellante vorrebbe introdurre da un lato erano oggetto di preclusioni istruttorie verificatesi in primo grado (art. 153 comma 2 cpc), e dall'altro lato non potevano qualificarsi come indispensabili per dimostrare l'infondatezza della domanda poiché di contenuto complesso, che richiedeva puntuale esame ai fini di contestazioni della controparte e quindi ulteriore istruttoria, anche contabile, alla fine della quale potevano comunque residuare margini di dubbio.
Motivo 4) Assorbimento o compensazione impropria
Secondo l'appellante il Tribunale avrebbe errato nel respingere l'eccezione con la quale la società, in caso Parte_1 di riconoscimento delle differenze retributive per lavoro straordinario (motivi 1, 2 e 3), aveva chiesto che operasse l'assorbimento o la cd compensazione impropria, nel senso che tale credito fosse compensato con il controcredito rappresentato dall'indennità di trasferta, pagata senza titolo nel corso dell'intero rapporto.
La società censurava la decisione perché da un lato non avrebbe qualificato la voce di “trasferta forfetaria”, che pur compariva nelle buste paga del lavoratore in modo continuativo e con importi variabili non riconducibili ai €. 20,60 al giorno previsti dall'art 62 CCNL.
Dall'altro lato, perché lo svolgimento delle trasferte nel caso in esame nemmeno era dimostrato, poiché la prestazione iniziava e finiva ogni giorno nel magazzino entro le 6,5 ore, e quindi il Tribunale aveva trascurato che indennità poteva essere riconosciuta solo quando il lavoratore si tratteneva al di fuori del comune per più di sei ore.
Inoltre, gli autisti di come non potevano essere assimilati al personale viaggiante che ha diritto alla Parte_1 CP_1 trasferta in quanto opera in servizio extra urbano (artt. 11 e 11 bis CCNL).
Secondo il Collegio, anche l'ultimo motivo va respinto.
L'appello invoca un assorbimento / compensazione fra il credito qui riconosciuto al lavoratore (la retribuzione straordinaria, risultante dal rigetto dei motivi precedenti), ed il controcredito relativo al fatto che la stessa società gli avrebbe abitualmente versato in busta paga indennità di trasferta prive di titolo.
Al contrario, l'appello non ha chiesto di riqualificare le stesse indennità di trasferta come se si trattasse di una modalità occulta per pagare la stessa retribuzione straordinaria qui rivendicata dal lavoratore.
L'argomento della società non convince, a prescindere dalla circostanza che le somme fornite dei requisiti legali e contrattuali per essere qualificate come genuina trasferta, ovvero credito indennitario del lavoratore (diverso da quello retributivo), fornito di un particolare regime di favore fiscale e contributivo.
Infatti, anche qualora (per effetto delle circostanze evidenziate in appello) le somme pagate come indennità di trasferta non corrispondessero a tale regime speciale, non per questo sarebbe inevitabile ritenerle indebite e quindi da restituire.
Al contrario, rimarrebbero somme che la società aveva abitualmente corrisposto per anni in modo spontaneo, in assenza di ogni rivendicazione del lavoratore. E, se anche tale assetto dei pagamenti avesse utilizzato dei titoli indennitari e non retributivi, scelti per il loro regime di favore piuttosto che per la loro aderenza alla realtà, non per pagina 9 di 10 questo si giungerebbe alla conclusione (posta invece a base dell'appello) che le somme sarebbero indebite e quindi dovrebbero essere restituite.
Al contrario, secondo i principi generali, tutto quanto sia corrisposto dal datore al lavoratore in costanza del rapporto deve presumersi essere collegato in modo sinallagmatico alla prestazione, a maggior ragione se si tratta di somme di denaro in busta paga espressamente menzionate come indennità, versate spontaneamente ed in modo contante.
Per superare tale presunzione, la società avrebbe piuttosto dovuto dimostrare di avere abitualmente corrisposto le indennità di trasferta ritenendo per errore che fossero dovute, ma tale conclusione contrasta radicalmente con gli stessi argomenti dell'appello, secondo il quale il carattere fittizio delle trasferte sarebbe stato evidente.
In conclusione, l'appello va respinto in toto con conferma integrale della sentenza, e conseguente rigetto anche della domanda di restituzione di quanto pagato da in esecuzione dello stesso titolo. Parte_1
Spese di lite e C.U.
Le spese di lite di questo grado seguono la soccombenza dell'appellante nei confronti dell'appellato Parte_1 CP_1 liquidate come da dispositivo in relazione agli importi medi del corrispondente scaglione di valore delle cause di appello, esclusa l'istruttoria non svolta per essersi la decisione formata nell'unica udienza di discussione sulla base degli atti.
Tali spese vanno distratte in favore del procuratore Massimo Pacini, che si è dichiarato antistatario.
Devono invece essere compensate per intero le spese di lite di secondo grado sostenute dalle appellate e CP_2
, le quali avevano aderito all'appello di sostenendone tutti gli argomenti. CP_3 Parte_1
Nei confronti della società appellante, totalmente soccombente, devono essere dichiarati i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando, respinge l'appello e conferma la sentenza appellata.
Condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellato delle spese di lite di secondo Parte_1 Controparte_1 grado, liquidate in €. 3.966,00 oltre spese generali 15%, Iva e Cpa, da distrarre in favore del procuratore antistatario
Massimo Pacini.
Compensa per intero le spese di lite di secondo grado nei confronti delle appellate e . CP_2 CP_3
Dichiara che nei confronti dell'appellante sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del Parte_1 contributo unificato.
Firenze, 4 marzo 2025.
La Consigliera est. La Presidente dr. Roberta Santoni Rugiu dr. Maria Lorena Papait
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