Articolo 1 della Legge 22 gennaio 1942, n. 181
Versione
7 aprile 1942
>
Versione
9 settembre 1947
>
Versione
8 aprile 1953
Art. 1. VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

L' art. 14 del R. decreto-legge 13 marzo 1921, n. 261 , convertito nella legge 16 giugno 1927-V, n. 985, e' sostituito dal seguente:

« E' istituito apposito fondo nel bilancio del Ministero dell'interno, per la concessione di elargizioni non superiori a L. 8000 alle famiglie degli ufficiali di pubblica sicurezza, degli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa dei Reali carabinieri e della Regia guardia di finanza, nonche' degli appartenenti al Corpo degli agenti di pubblica sicurezza, vittime del dovere.

«Tali elargizioni possono essere effettuate anche a favore delle famiglie degli altri agenti di pubblica sicurezza di cui all'art. 18 del testo unico della legge sugli ufficiali di pubblica sicurezza, approvato con R. decreto 31 agosto 1907, n. 690 , vittime del dovere in conseguenza dei servizi di polizia ». ((2))

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 22 gennaio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI - GRANDI - DI REVEL

Visto, il Guardasigilli: GRANDI

------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello stato 22 luglio 1947, n. 836 , come modificato dalla L. 10 febbraio 1953, n. 116 , ha disposto (con l'articolo unico, comma 3) che "Sono soppresse le parole "e degli appartenenti alla milizia volontaria per la sicurezza nazionale" contenute nel secondo comma dell'articolo unico della legge 22 gennaio 1942, n. 181 ".
Entrata in vigore il 8 aprile 1953