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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 27/01/2025, n. 147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 147 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Proc. n. 1141/2022 R.G.
IL GIUDICE letti gli atti del procedimento in epigrafe richiamato;
esaminata la documentazione prodotta;
preso atto del contenuto delle deduzioni, eccezioni e conclusioni rassegnate dall'avv. Ettore
Giovanni Fioresta per parte opponente e dagli avv.ti Erminia Giorno e Francesco Catizone per parte opposta, nelle note scritte in sostituzione dell'udienza di cui all'art. 127-ter c.p.c., depositate per via telematica entro il termine all'uopo precedentemente accordato e qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte;
pqm
decide la causa come da sentenza che segue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI - SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Matteo Prato, a seguito di discussione come da note sostitutive dell'udienza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 1141 del R.G.A.C. 2022 (avente ad oggetto opposizione avverso ordinanza ingiunzione), promossa da:
(c.f. - p.i. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 P.IVA_1 Parte_2
, rappresentati e difesi dall'avv. Ettore Giovanni Fioresta;
C.F._2
- opponenti - contro
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dal Dirigente
[...]
avv. Erminia Giorno e dall'avv. Francesco Catizone;
- parte opposta - Conclusioni: come in atti, qui da intendersi integramente riportate e trascritte.
FATTI DI CAUSA
Con ricorso depositato per via telematica il 13.5.2022 gli odierni ricorrenti hanno proposto opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione e di confisca n. 62/2022, emessa in data 28.3.2022 e notificata il 14.4.2022, con la quale la di Commercio di aveva loro inflitto la CP_1 CP_1
sanzione amministrativa solidale di € 3.000,00, oltre alla confisca dei beni sequestrati dalla
Compagnia di Corigliano-Rossano della Guardia di Finanza all'esito dell'accesso dai medesimi condotto in data 3.12.2021 presso i locali della ditta di (nella specie: n. 40 fiori a Parte_1
spruzzo; n. 1600 elastici per bracciali 8x200; n. 23 ciglia finte per bambini;
n. 9 lettere e numeri magnetici;
n. 50 Unghie finte;
n. 9 flauti;
n. 8 camici d.p.i.), stante la contestata “vendita di giocattoli privi della marcatura CE” in violazione dell'art. 14 del decr. lgs. n. 54/2011, come sanzionato dal comma 7 dell'art. 31 del dec. lgs. cit..
Hanno dedotto:
1. la nullità dell'ordinanza opposta per difetto totale di motivazione;
2. l'erronea applicazione della normativa sottesa al sequestro;
3. la mancanza dell'elemento psicologico;
4.
l'assenza di qualsivoglia responsabilità in capo a 5. la riduzione al minimo della Parte_2
sanzione, così invocando l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) Preliminarmente sospendere l'efficacia del verbale impugnato, in considerazione dei motivi di opposizione e del grave danno derivante ai ricorrenti;
2) Annullare, per i motivi esposti in premessa, il verbale impugnato;
3) Con vittoria di spese e competenze del giudizio”.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata per via telematica il 3.3.2023 si è costituita in giudizio la (d'ora innanzi, Controparte_1 anche solo ”), la quale ha impugnato e contestato - punto per punto - gli assunti di parte CP_2
ricorrente insistendo per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare la piena
legittimità di atti e provvedimenti posti in essere dalla Camera di commercio di Cosenza nella vicenda contenziosa, e pertanto rigettare, contrariis reiectis, la richiesta di annullamento della ordinanza di ingiunzione e confisca n. 62/2022 del 28.03.2022 emessa dalla Camera di Commercio
Industria Artigianato e Agricoltura di Cosenza con la quale è stato ingiunto al ricorrente il pagamento della somma complessiva pari ad € 3.000,00 nonché la confisca della merce in precedenza sequestrata, con vittoria di spese e competenze della presente procedura, in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento del ricorso, con compensazione di spese e competenze, in considerazione delle circostanze esposte”.
Il giudizio veniva istruita a mezzo produzione documentale.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Giova preliminarmente evidenziare come, per giurisprudenza ampiamente consolidata, “nel procedimento di opposizione al provvedimento irrogativo di una sanzione amministrativa pecuniaria, l'amministrazione - pur essendo formalmente convenuta in giudizio - assume sostanzialmente la veste di attrice;
spetta, quindi, ad essa, ai sensi dell'art. 2697 c.c., fornire la prova dell'esistenza degli elementi di fatto integranti la violazione contestata e della loro riferibilità all'intimato, mentre compete all'opponente, che assume formalmente la veste di convenuto, la prova dei fatti impeditivi o estintivi” (ex multis, Cass. Civ., sez. I, n. 5277/07).
Come noto, il giudizio di opposizione all'ordinanza ingiunzione è un giudizio che - pur formalmente strutturato come opposizione all'atto che ha irrogato la sanzione - ha sostanzialmente ad oggetto il rapporto giuridico di obbligazione sottostante, e cioè l'accertamento della conformità della sanzione ai casi, alle forme e all'entità previsti dalla legge, atteso che si fa valere il diritto a non essere sottoposto a una prestazione patrimoniale se non nei casi espressamente previsti dalla legge stessa (Cass. Civ. Sez. Unite n. 1786 del 2010).
Inoltre, in questa sede, il sindacato del giudice - pur nei limiti dei motivi di ricorso - è esteso alla validità sostanziale del provvedimento sanzionatorio, attraverso l'esame autonomo della ricorrenza dei presupposti di fatto e di diritto della violazione contestata.
2. Ciò premesso, non meritevole di accoglimento è la censura concernente il presunto vizio di motivazione da cui sarebbe affetta l'ordinanza opposta in esame, non essendosi - nel caso di specie
- determinato alcun vulnus al pieno esercizio di difesa da parte degli opponenti, i quali hanno avuto modo di prendere espressa e puntuale posizione sui fatti di causa, ove si consideri che agli stessi, in precedenza, era stato già notificato il sotteso verbale redatto dai militari della Compagnia di
Corigliano-Rossano della Guardia di Finanza all'esito dell'accesso dai medesimi condotto in data
3.12.2021 presso i locali della ditta di . Parte_1
D'altro canto, il provvedimento opposto reca succinta (ma, comunque, adeguata) indicazione della condotta contestata e della violazione di legge ascritta, anche grazie al rinvio per relationem al contenuto del predetto verbale.
3. Nel caso di specie, a danno degli odierni opponenti è stata contestata la violazione dell'art. 14
(rubricato “Marcatura CE”) del decreto legislativo n. 54/2011 recante “Attuazione della direttiva
2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli”, a tenore del quale: “1. I giocattoli prima di essere immessi sul mercato devono recare la marcatura CE. I giocattoli che recano la marcatura CE si presumono conformi al presente decreto. 2. La marcatura CE è soggetta ai principi generali di cui all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 765/2008. 3. I giocattoli che non recano la marcatura CE o che non sono altrimenti conformi al presente decreto possono essere presentati ed utilizzati in occasione di fiere ed esposizioni, purché un'indicazione chiara precisi che il giocattolo non è conforme al presente decreto e che non saranno messi a disposizione sul mercato comunitario prima di essere resi conformi. 4. La marcatura CE è apposta in modo visibile, leggibile e indelebile sul giocattolo o su un'etichetta affissa o sull'imballaggio. Nel caso di giocattoli di piccole dimensioni o costituiti da piccole parti la marcatura CE può essere apposta su un'etichetta oppure su un foglio informativo. Qualora ciò risulti tecnicamente impossibile, nel caso di giocattoli venduti in espositori e a condizione che l'espositore sia stato inizialmente utilizzato come imballaggio per i giocattoli, la marcatura CE deve essere affissa sull'espositore stesso. Qualora non sia visibile dall'esterno dell'imballaggio, la marcatura CE va apposta almeno sull'imballaggio. 5. La marcatura CE può essere seguita da un pittogramma o da qualsiasi altro marchio che indichi un rischio o un impiego particolare”.
L'art. 1 del citato decreto prevede, poi, che “
1. Il presente decreto si applica ai prodotti progettati o destinati, in modo esclusivo o meno, a essere utilizzati per fini di gioco da bambini di età inferiore
a 14 anni. Non sono considerati giocattoli i prodotti elencati nell'allegato I.
2. Il presente decreto non si applica:
a) alle attrezzature per aree da gioco per uso pubblico;
b) alle macchine da gioco automatiche, a moneta o no, per uso pubblico;
c) ai veicoli-giocattolo con motore a combustione;
d) alle macchine a vapore giocattolo;
e) alle fionde e alle catapulte.
L'Allegato I, richiamato dal comma 1 dell'articolo 1 testé trascritto, reca il seguente “elenco dei prodotti espressamente non considerati giocattoli:
1. Decorazioni e addobbi per festività e celebrazioni.
2. Prodotti destinati a collezionisti adulti, purché il prodotto o il suo imballaggio rechino un'indicazione chiara e leggibile che si tratta di un prodotto destinato a collezionisti di età 14 anni
e superiore. Esempi di questa categoria:
a) modelli in scala fedeli e dettagliati,
b) kit di montaggio di dettagliati modelli in scala,
c) bambole folcloristiche e decorative e altri articoli analoghi,
d) repliche storiche di giocattoli, e
e) riproduzioni di armi da fuoco reali;
3. Attrezzature sportive, compresi pattini a rotelle, pattini in linea e skateboard destinati a bambini aventi una massa corporea superiore a 20 kg. 4. Biciclette con un'altezza massima alla sella di oltre 435 mm, misurata in verticale dal suolo alla superficie superiore della sella con la sella in posizione orizzontale e regolata con il tubo reggisella posizionato alla profondità.
5. Monopattini e altri mezzi di trasporto progettati per lo sport o che sono destinati a essere utilizzati per spostamenti sulla pubblica via o su percorsi pubblici.
6. Veicoli elettrici destinati a essere utilizzati per spostamenti sulla pubblica via, su percorsi pubblici o sui marciapiedi degli stessi.
7. Attrezzature nautiche da utilizzare in acque profonde e dispositivi per imparare a nuotare destinati ai bambini, come salvagenti a mutandine e ausili per il nuoto.
8. Puzzle di oltre 500 pezzi.
9. Fucili e pistole a gas compresso - eccetto i fucili ad acqua e le pistole ad acqua - e gli archi per il tiro con l'arco di lunghezza superiore a 120 cm.
10. Fuochi d'artificio comprese le capsule a percussione non progettate specificamente per i giocattoli.
11. Prodotti e giochi con dardi appuntiti, quali giochi di freccette con punte metalliche.
12. Prodotti educativi funzionali, quali forni, ferri da stiro o altri prodotti funzionali elettrici alimentati con tensione nominale superiore a 24 volt venduti esclusivamente per essere utilizzati a fini didattici, sotto la sorveglianza di un adulto.
13. Prodotti destinati a essere utilizzati per scopi educativi nelle scuole e in altri contesti pedagogici sotto la sorveglianza di un educatore adulto, come ad esempio le apparecchiature scientifiche.
14. Apparecchiature elettroniche quali PC e console di gioco usate per accedere a software interattivi e le relative periferiche, qualora le apparecchiature elettroniche o le relative periferiche non siano espressamente concepite per i bambini e ad essi destinate e non abbiano in sé un valore ludico come PC, tastiere, joystick o volanti appositamente progettati.
15. Software interattivi destinati al tempo libero e all'intrattenimento, come giochi elettronici per
PC e i relativi supporti di memorizzazione quali i CD.
16. Succhietti per neonati e bambini piccoli.
17. Apparecchi di illuminazione attrattivi per i bambini.
18. Trasformatori per giocattoli.
19. Accessori moda per bambini non destinati ad essere usati a scopo ludico”.
4. Tanto premesso, va registrato che - all'esito dell'accesso condotto in data 3.12.2021 presso i locali della ditta di Xie Yufeng, corrente in Corigliano-Rossano alla Zona Industriale - la Guardia di Finanza ha ivi rinvenuto la seguente merce, qualificata in verbale come “giocattoli privi della marcatura CE”, ovvero:
a) n. 40 fiori a spruzzo;
b) n. 1600 elastici per bracciali 8x200;
c) n. 23 ciglia finte per bambini;
d) n. 9 lettere e numeri magnetici;
e) n. 50 unghie finte giocattolo;
f) n. 9 flauti giocattolo;
g) n. 8 camici d.p.i.
Sotto tale profilo ritiene questo Tribunale che possano essere sussunti nell'alveo applicativo della normativa sopra riportata - e, dunque, tra i prodotti progettati o destinati, in modo esclusivo o meno,
ad essere utilizzati per fini di gioco da bambini di età inferiore a 14 anni - i soli beni di cui ai punti sub a), c), d), e) e f), ma non anche quelli di cui alle lettere b) e g) (ovvero gli elastici per bracciali e i camici costituenti dispositivi di protezione individuale), rispetto ai quali - pertanto - l'odierna opposizione va accolta.
D'altra parte, è da ritenere che il processo verbale redatto dai militari della Guardia di Finanza sia munito - nella specifica parte in cui in esso si dà atto della circostanza che la predetta merce, in occasione del controllo del 3.12.2021, fosse sfornita della marcatura CE - della fidefacienza prevista dall'art. 2700 c.c. e, quindi, costituisca piena prova di quanto in esso attestato fino a querela di falso, trattandosi di profilo fattuale coperto da pubblica fede, superabile, quindi, soltanto attraverso la proposizione dello specifico rimedio di cui agli artt. 221 e segg. c.p.c., invero non esperito nel caso specifico.
Eguale fidefacienza non può, di converso, essere attribuita alla qualificazione dei predetti beni - quali giocattoli - operata dai militari verbalizzanti, risolvendosi detta operazione in una mera valutazione da questi ultimi operata, in quanto tale non coperta da pubblica fede.
Detto, poi, che in tema di sanzioni amministrative l'art. 3 della l. n. 689 del 1981 pone una presunzione di colpa a carico dell'autore del fatto vietato, gravando sul trasgressore l'onere di provare di aver agito senza colpa, è da ritenere che - titolare della ditta individuale Parte_1
interessata dal controllo della Guardia di Finanza - non abbia minimamente assolto al predetto onere probatorio, non potendo evidentemente costituire circostanze di per sé sole idonee a dimostrare l'insussistenza dell'elemento soggettivo la nazionalità non italiana di quest'ultimo, l'esiguo valore della merce sequestrata o l'assenza nei locali commerciale di un “reparto per i minori”.
Di converso, non contestato è rimasto il fatto che l'altra coobbligata fosse una mera Parte_2
dipendente di sicché alla prima non può essere ascritta la violazione di cui al Parte_1 provvedimento opposto.
Pertanto, con riferimento alla posizione dell'opponente l'opposizione va accolta con Parte_2
conseguente annullamento del provvedimento de quo.
Quanto, invece, alla posizione dell'opponente - tenuto conto del solo parziale Parte_1 accoglimento dell'opposizione e dell'esiguo quantitativo di merce sequestrata e del suo scarso valore (profili, questi, che valgono a connotare la vicenda per cui è causa, inducendo ad apprezzare con minor rigore l'accertata violazione) - ritiene questo Tribunale di rideterminare l'entità della sanzione dovuta nella misura del minimo edittale pari ad € 1.500,00, ai sensi del comma 7 dell'art. 31 del decr. lgs. n. 54/2011 ratione temporis vigente.
5. Da ultimo, quanto alla disciplina delle spese del presente giudizio, ritiene questo Tribunale che - tenuto conto delle spiccate peculiarità in fatto che valgono a connotare la controversia sottesa al presente procedimento - sussistano i presupposti per disporne l'integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1141/2022 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa ed assorbita, così
provvede:
1) Accoglie l'opposizione proposta da e, per l'effetto, annulla l'ordinanza Parte_2
ingiunzione opposta limitatamente alla posizione di quest'ultima.
2) Dichiara responsabile della violazione contestatagli nei limiti e per i motivi Parte_1 esposti in narrativa, rideterminando in € 1.500,00 la misura della sanzione dallo stesso dovuta.
3) Spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Castrovillari, il 18 gennaio 2025.
Il Giudice
dott. Matteo Prato
Proc. n. 1141/2022 R.G.
IL GIUDICE letti gli atti del procedimento in epigrafe richiamato;
esaminata la documentazione prodotta;
preso atto del contenuto delle deduzioni, eccezioni e conclusioni rassegnate dall'avv. Ettore
Giovanni Fioresta per parte opponente e dagli avv.ti Erminia Giorno e Francesco Catizone per parte opposta, nelle note scritte in sostituzione dell'udienza di cui all'art. 127-ter c.p.c., depositate per via telematica entro il termine all'uopo precedentemente accordato e qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte;
pqm
decide la causa come da sentenza che segue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI - SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Matteo Prato, a seguito di discussione come da note sostitutive dell'udienza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 1141 del R.G.A.C. 2022 (avente ad oggetto opposizione avverso ordinanza ingiunzione), promossa da:
(c.f. - p.i. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 P.IVA_1 Parte_2
, rappresentati e difesi dall'avv. Ettore Giovanni Fioresta;
C.F._2
- opponenti - contro
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dal Dirigente
[...]
avv. Erminia Giorno e dall'avv. Francesco Catizone;
- parte opposta - Conclusioni: come in atti, qui da intendersi integramente riportate e trascritte.
FATTI DI CAUSA
Con ricorso depositato per via telematica il 13.5.2022 gli odierni ricorrenti hanno proposto opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione e di confisca n. 62/2022, emessa in data 28.3.2022 e notificata il 14.4.2022, con la quale la di Commercio di aveva loro inflitto la CP_1 CP_1
sanzione amministrativa solidale di € 3.000,00, oltre alla confisca dei beni sequestrati dalla
Compagnia di Corigliano-Rossano della Guardia di Finanza all'esito dell'accesso dai medesimi condotto in data 3.12.2021 presso i locali della ditta di (nella specie: n. 40 fiori a Parte_1
spruzzo; n. 1600 elastici per bracciali 8x200; n. 23 ciglia finte per bambini;
n. 9 lettere e numeri magnetici;
n. 50 Unghie finte;
n. 9 flauti;
n. 8 camici d.p.i.), stante la contestata “vendita di giocattoli privi della marcatura CE” in violazione dell'art. 14 del decr. lgs. n. 54/2011, come sanzionato dal comma 7 dell'art. 31 del dec. lgs. cit..
Hanno dedotto:
1. la nullità dell'ordinanza opposta per difetto totale di motivazione;
2. l'erronea applicazione della normativa sottesa al sequestro;
3. la mancanza dell'elemento psicologico;
4.
l'assenza di qualsivoglia responsabilità in capo a 5. la riduzione al minimo della Parte_2
sanzione, così invocando l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) Preliminarmente sospendere l'efficacia del verbale impugnato, in considerazione dei motivi di opposizione e del grave danno derivante ai ricorrenti;
2) Annullare, per i motivi esposti in premessa, il verbale impugnato;
3) Con vittoria di spese e competenze del giudizio”.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata per via telematica il 3.3.2023 si è costituita in giudizio la (d'ora innanzi, Controparte_1 anche solo ”), la quale ha impugnato e contestato - punto per punto - gli assunti di parte CP_2
ricorrente insistendo per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare la piena
legittimità di atti e provvedimenti posti in essere dalla Camera di commercio di Cosenza nella vicenda contenziosa, e pertanto rigettare, contrariis reiectis, la richiesta di annullamento della ordinanza di ingiunzione e confisca n. 62/2022 del 28.03.2022 emessa dalla Camera di Commercio
Industria Artigianato e Agricoltura di Cosenza con la quale è stato ingiunto al ricorrente il pagamento della somma complessiva pari ad € 3.000,00 nonché la confisca della merce in precedenza sequestrata, con vittoria di spese e competenze della presente procedura, in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento del ricorso, con compensazione di spese e competenze, in considerazione delle circostanze esposte”.
Il giudizio veniva istruita a mezzo produzione documentale.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Giova preliminarmente evidenziare come, per giurisprudenza ampiamente consolidata, “nel procedimento di opposizione al provvedimento irrogativo di una sanzione amministrativa pecuniaria, l'amministrazione - pur essendo formalmente convenuta in giudizio - assume sostanzialmente la veste di attrice;
spetta, quindi, ad essa, ai sensi dell'art. 2697 c.c., fornire la prova dell'esistenza degli elementi di fatto integranti la violazione contestata e della loro riferibilità all'intimato, mentre compete all'opponente, che assume formalmente la veste di convenuto, la prova dei fatti impeditivi o estintivi” (ex multis, Cass. Civ., sez. I, n. 5277/07).
Come noto, il giudizio di opposizione all'ordinanza ingiunzione è un giudizio che - pur formalmente strutturato come opposizione all'atto che ha irrogato la sanzione - ha sostanzialmente ad oggetto il rapporto giuridico di obbligazione sottostante, e cioè l'accertamento della conformità della sanzione ai casi, alle forme e all'entità previsti dalla legge, atteso che si fa valere il diritto a non essere sottoposto a una prestazione patrimoniale se non nei casi espressamente previsti dalla legge stessa (Cass. Civ. Sez. Unite n. 1786 del 2010).
Inoltre, in questa sede, il sindacato del giudice - pur nei limiti dei motivi di ricorso - è esteso alla validità sostanziale del provvedimento sanzionatorio, attraverso l'esame autonomo della ricorrenza dei presupposti di fatto e di diritto della violazione contestata.
2. Ciò premesso, non meritevole di accoglimento è la censura concernente il presunto vizio di motivazione da cui sarebbe affetta l'ordinanza opposta in esame, non essendosi - nel caso di specie
- determinato alcun vulnus al pieno esercizio di difesa da parte degli opponenti, i quali hanno avuto modo di prendere espressa e puntuale posizione sui fatti di causa, ove si consideri che agli stessi, in precedenza, era stato già notificato il sotteso verbale redatto dai militari della Compagnia di
Corigliano-Rossano della Guardia di Finanza all'esito dell'accesso dai medesimi condotto in data
3.12.2021 presso i locali della ditta di . Parte_1
D'altro canto, il provvedimento opposto reca succinta (ma, comunque, adeguata) indicazione della condotta contestata e della violazione di legge ascritta, anche grazie al rinvio per relationem al contenuto del predetto verbale.
3. Nel caso di specie, a danno degli odierni opponenti è stata contestata la violazione dell'art. 14
(rubricato “Marcatura CE”) del decreto legislativo n. 54/2011 recante “Attuazione della direttiva
2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli”, a tenore del quale: “1. I giocattoli prima di essere immessi sul mercato devono recare la marcatura CE. I giocattoli che recano la marcatura CE si presumono conformi al presente decreto. 2. La marcatura CE è soggetta ai principi generali di cui all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 765/2008. 3. I giocattoli che non recano la marcatura CE o che non sono altrimenti conformi al presente decreto possono essere presentati ed utilizzati in occasione di fiere ed esposizioni, purché un'indicazione chiara precisi che il giocattolo non è conforme al presente decreto e che non saranno messi a disposizione sul mercato comunitario prima di essere resi conformi. 4. La marcatura CE è apposta in modo visibile, leggibile e indelebile sul giocattolo o su un'etichetta affissa o sull'imballaggio. Nel caso di giocattoli di piccole dimensioni o costituiti da piccole parti la marcatura CE può essere apposta su un'etichetta oppure su un foglio informativo. Qualora ciò risulti tecnicamente impossibile, nel caso di giocattoli venduti in espositori e a condizione che l'espositore sia stato inizialmente utilizzato come imballaggio per i giocattoli, la marcatura CE deve essere affissa sull'espositore stesso. Qualora non sia visibile dall'esterno dell'imballaggio, la marcatura CE va apposta almeno sull'imballaggio. 5. La marcatura CE può essere seguita da un pittogramma o da qualsiasi altro marchio che indichi un rischio o un impiego particolare”.
L'art. 1 del citato decreto prevede, poi, che “
1. Il presente decreto si applica ai prodotti progettati o destinati, in modo esclusivo o meno, a essere utilizzati per fini di gioco da bambini di età inferiore
a 14 anni. Non sono considerati giocattoli i prodotti elencati nell'allegato I.
2. Il presente decreto non si applica:
a) alle attrezzature per aree da gioco per uso pubblico;
b) alle macchine da gioco automatiche, a moneta o no, per uso pubblico;
c) ai veicoli-giocattolo con motore a combustione;
d) alle macchine a vapore giocattolo;
e) alle fionde e alle catapulte.
L'Allegato I, richiamato dal comma 1 dell'articolo 1 testé trascritto, reca il seguente “elenco dei prodotti espressamente non considerati giocattoli:
1. Decorazioni e addobbi per festività e celebrazioni.
2. Prodotti destinati a collezionisti adulti, purché il prodotto o il suo imballaggio rechino un'indicazione chiara e leggibile che si tratta di un prodotto destinato a collezionisti di età 14 anni
e superiore. Esempi di questa categoria:
a) modelli in scala fedeli e dettagliati,
b) kit di montaggio di dettagliati modelli in scala,
c) bambole folcloristiche e decorative e altri articoli analoghi,
d) repliche storiche di giocattoli, e
e) riproduzioni di armi da fuoco reali;
3. Attrezzature sportive, compresi pattini a rotelle, pattini in linea e skateboard destinati a bambini aventi una massa corporea superiore a 20 kg. 4. Biciclette con un'altezza massima alla sella di oltre 435 mm, misurata in verticale dal suolo alla superficie superiore della sella con la sella in posizione orizzontale e regolata con il tubo reggisella posizionato alla profondità.
5. Monopattini e altri mezzi di trasporto progettati per lo sport o che sono destinati a essere utilizzati per spostamenti sulla pubblica via o su percorsi pubblici.
6. Veicoli elettrici destinati a essere utilizzati per spostamenti sulla pubblica via, su percorsi pubblici o sui marciapiedi degli stessi.
7. Attrezzature nautiche da utilizzare in acque profonde e dispositivi per imparare a nuotare destinati ai bambini, come salvagenti a mutandine e ausili per il nuoto.
8. Puzzle di oltre 500 pezzi.
9. Fucili e pistole a gas compresso - eccetto i fucili ad acqua e le pistole ad acqua - e gli archi per il tiro con l'arco di lunghezza superiore a 120 cm.
10. Fuochi d'artificio comprese le capsule a percussione non progettate specificamente per i giocattoli.
11. Prodotti e giochi con dardi appuntiti, quali giochi di freccette con punte metalliche.
12. Prodotti educativi funzionali, quali forni, ferri da stiro o altri prodotti funzionali elettrici alimentati con tensione nominale superiore a 24 volt venduti esclusivamente per essere utilizzati a fini didattici, sotto la sorveglianza di un adulto.
13. Prodotti destinati a essere utilizzati per scopi educativi nelle scuole e in altri contesti pedagogici sotto la sorveglianza di un educatore adulto, come ad esempio le apparecchiature scientifiche.
14. Apparecchiature elettroniche quali PC e console di gioco usate per accedere a software interattivi e le relative periferiche, qualora le apparecchiature elettroniche o le relative periferiche non siano espressamente concepite per i bambini e ad essi destinate e non abbiano in sé un valore ludico come PC, tastiere, joystick o volanti appositamente progettati.
15. Software interattivi destinati al tempo libero e all'intrattenimento, come giochi elettronici per
PC e i relativi supporti di memorizzazione quali i CD.
16. Succhietti per neonati e bambini piccoli.
17. Apparecchi di illuminazione attrattivi per i bambini.
18. Trasformatori per giocattoli.
19. Accessori moda per bambini non destinati ad essere usati a scopo ludico”.
4. Tanto premesso, va registrato che - all'esito dell'accesso condotto in data 3.12.2021 presso i locali della ditta di Xie Yufeng, corrente in Corigliano-Rossano alla Zona Industriale - la Guardia di Finanza ha ivi rinvenuto la seguente merce, qualificata in verbale come “giocattoli privi della marcatura CE”, ovvero:
a) n. 40 fiori a spruzzo;
b) n. 1600 elastici per bracciali 8x200;
c) n. 23 ciglia finte per bambini;
d) n. 9 lettere e numeri magnetici;
e) n. 50 unghie finte giocattolo;
f) n. 9 flauti giocattolo;
g) n. 8 camici d.p.i.
Sotto tale profilo ritiene questo Tribunale che possano essere sussunti nell'alveo applicativo della normativa sopra riportata - e, dunque, tra i prodotti progettati o destinati, in modo esclusivo o meno,
ad essere utilizzati per fini di gioco da bambini di età inferiore a 14 anni - i soli beni di cui ai punti sub a), c), d), e) e f), ma non anche quelli di cui alle lettere b) e g) (ovvero gli elastici per bracciali e i camici costituenti dispositivi di protezione individuale), rispetto ai quali - pertanto - l'odierna opposizione va accolta.
D'altra parte, è da ritenere che il processo verbale redatto dai militari della Guardia di Finanza sia munito - nella specifica parte in cui in esso si dà atto della circostanza che la predetta merce, in occasione del controllo del 3.12.2021, fosse sfornita della marcatura CE - della fidefacienza prevista dall'art. 2700 c.c. e, quindi, costituisca piena prova di quanto in esso attestato fino a querela di falso, trattandosi di profilo fattuale coperto da pubblica fede, superabile, quindi, soltanto attraverso la proposizione dello specifico rimedio di cui agli artt. 221 e segg. c.p.c., invero non esperito nel caso specifico.
Eguale fidefacienza non può, di converso, essere attribuita alla qualificazione dei predetti beni - quali giocattoli - operata dai militari verbalizzanti, risolvendosi detta operazione in una mera valutazione da questi ultimi operata, in quanto tale non coperta da pubblica fede.
Detto, poi, che in tema di sanzioni amministrative l'art. 3 della l. n. 689 del 1981 pone una presunzione di colpa a carico dell'autore del fatto vietato, gravando sul trasgressore l'onere di provare di aver agito senza colpa, è da ritenere che - titolare della ditta individuale Parte_1
interessata dal controllo della Guardia di Finanza - non abbia minimamente assolto al predetto onere probatorio, non potendo evidentemente costituire circostanze di per sé sole idonee a dimostrare l'insussistenza dell'elemento soggettivo la nazionalità non italiana di quest'ultimo, l'esiguo valore della merce sequestrata o l'assenza nei locali commerciale di un “reparto per i minori”.
Di converso, non contestato è rimasto il fatto che l'altra coobbligata fosse una mera Parte_2
dipendente di sicché alla prima non può essere ascritta la violazione di cui al Parte_1 provvedimento opposto.
Pertanto, con riferimento alla posizione dell'opponente l'opposizione va accolta con Parte_2
conseguente annullamento del provvedimento de quo.
Quanto, invece, alla posizione dell'opponente - tenuto conto del solo parziale Parte_1 accoglimento dell'opposizione e dell'esiguo quantitativo di merce sequestrata e del suo scarso valore (profili, questi, che valgono a connotare la vicenda per cui è causa, inducendo ad apprezzare con minor rigore l'accertata violazione) - ritiene questo Tribunale di rideterminare l'entità della sanzione dovuta nella misura del minimo edittale pari ad € 1.500,00, ai sensi del comma 7 dell'art. 31 del decr. lgs. n. 54/2011 ratione temporis vigente.
5. Da ultimo, quanto alla disciplina delle spese del presente giudizio, ritiene questo Tribunale che - tenuto conto delle spiccate peculiarità in fatto che valgono a connotare la controversia sottesa al presente procedimento - sussistano i presupposti per disporne l'integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1141/2022 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa ed assorbita, così
provvede:
1) Accoglie l'opposizione proposta da e, per l'effetto, annulla l'ordinanza Parte_2
ingiunzione opposta limitatamente alla posizione di quest'ultima.
2) Dichiara responsabile della violazione contestatagli nei limiti e per i motivi Parte_1 esposti in narrativa, rideterminando in € 1.500,00 la misura della sanzione dallo stesso dovuta.
3) Spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Castrovillari, il 18 gennaio 2025.
Il Giudice
dott. Matteo Prato