Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 18 novembre 1988 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 18 novembre 1988 |
Commentari • 7
- 1. Rischio radiologico: ultime sentenzeRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 11 settembre 2019 · 0.90659696
Indennità di rischio radiologico; esposizione a radiazioni ionizzanti; inadempimento degli obblighi di prevenzione del datore di lavoro; responsabilità amministrativa e contabile del medico. Indennità di rischio radiologico: accertamento Ai fini dell'accertamento del diritto all'indennità di rischio radiologico, prevista dall'art. 1, l. 27 ottobre 1988 n. 460, la sola differenza fra i medici e i tecnici di radiologia da una parte e il restante personale dall'altra, riguarda non il profilo sostanziale, ma quello probatorio; infatti, mentre per i primi il possesso dei requisiti è implicito nella qualifica rivestita, che rende presunta l'esistenza del rischio, per gli altri è necessario un …
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Giurisprudenza • 432
- 1. Corte d'Appello Lecce, sentenza 16/01/2025, n. 33Provvedimento: N. 685/2022 R.G. Appello Sentenza Tribunale Brindisi N. 1843 del 15.11.2022 Oggetto: risarcimento del danno a titolo di congedo aggiuntivo non riconosciuto REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d'Appello di Lecce Sezione Lavoro Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati: dott. Gennaro LOMBARDI Presidente relatore dott.ssa Maria Grazia CORBASCIO Consigliere dott.ssa Luisa SANTO Consigliere ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile, in materia di lavoro / pubblico impiego, in grado d'appello, iscritta al n. 685.2022 del Ruolo Generale Sez. lav. Appelli, promossa Parte_1 , rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avv. Fernando CI …Leggi di più...
- art. 2087 c.c.·
- congedo aggiuntivo·
- mancata richiesta ferie·
- danno in re ipsa·
- risarcimento danni·
- CCNL comparto sanità·
- giurisdizione del giudice del lavoro·
- art. 1226 c.c.·
- rischio radiazioni·
- inadempimento contrattuale
Versioni del testo
- Art. 1. 1. I servizi di radiologia medica, radiodiagnostica, radioterapia e medicina nucleare devono garantire, sulla base delle conoscenze tecnologiche attuali, la massima protezione e la minima esposizione possibile alle radiazioni ionizzanti del personale ivi adibito.
2. Al personale medico e tecnico di radiologia di cui al comma 1 dell'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270 , l'indennita' mensile lorda di L. 30.000, corrisposta ai sensi della legge 28 marzo 1968, n. 416 , e' aumentata a L. 200.000 a decorrere dal 1 gennaio 1988.
3. Al personale non compreso nel comma 2 del presente articolo, che sia esposto a rischio in modo discontinuo, temporaneo o a rotazione, in quanto adibito normalmente o prevalentemente a funzioni diverse da quelle svolte dal personale di cui allo stesso comma 2, e' corrisposta una indennita' mensile lorda di L. 50.000 a decorrere dal 1 gennaio 1988. L'individuazione del predetto personale sara' effettuata secondo le modalita' previste dal comma 4 dell'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270 .
4. I successivi eventuali adeguamenti dell'indennita' di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo saranno determinati mediante contrattazione collettiva alla scadenza prevista per i rinnovi dei contratti nazionali di lavoro, con decorrenza dal 1991.
NOTE
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1, comma 2:
- Il testo del comma 1 dell'art. 58 del D.P.R. n. 270/1987 (Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale, per il triennio 1985-1987, relativa al comparto del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale), e' il seguente:
"Art. 58 (Indennita' di rischio da radiazioni). - 1. Al personale medico e tecnico di radiologia sottoposto in continuita' all'azione di sostanze ionizzanti o adibito ad apparecchiature radiologiche in maniera permanente, viene corrisposta una indennita' di 'rischio da radiazione' nella misura unica mensile lorda di L. 30.000 ai sensi della legge 28 marzo 1968, n. 416 , e successive modificazioni e integrazioni".
- La legge n. 416/1968 reca: "Indennita' di rischio da radiazione per i tecnici di radiologia medica".
Nota all'art. 1, comma 3:
Il testo del comma 4 dell'art. 58 del D.P.R. n. 270/1987 e' il seguente:
"4. L'accertamento del personale non compreso nel comma 1 soggetto a rischio radiologico verra' effettuato da una apposita commissione presieduta dal coordinatore sanitario e composta dal responsabile dell'unita' operativa di medicina nucleare o radiologica, da un rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito nel presente decreto e da un esperto qualificato nominato dal comitato di gestione od organo corrispondente secondo i rispettivi ordinamenti".
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- Art. 2. 1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per il personale del settore pubblico, valutato in lire 38 miliardi annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento: "Indennita' di rischio per i tecnici radiologi".
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.