Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 21/03/2025, n. 1400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1400 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli -sezione VIII civile- in persona dei Magistrati:
1) dott. Alessandro Cocchiara Presidente rel.
2) dott. Alberto Canale Consigliere
3) dott. Massimiliano Sacchi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2406/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto liquidazione di competenze professionali ex art. 14 dec. Leg.vo n.150/2011 e vertente
T R A
Avv. , nato a [...], il [...], c.f. Parte_1 C.F._1
rapp.to e difeso, come da procura in calce al ricorso, dall'avv. Dario
[...]
Bellocchio, c.f. , presso il cui studio elett.te domicilia in C.F._2
Caserta (CE), via San Nicola, P.co Rosa (p.e.c.: . Email_1
RICORRENTE
E
, nato ad [...] il [...] (c.f. ) Controparte_1 C.F._3 ed ivi residente in [...]. RESISTENTE
Conclusioni: “l'avv. Valter Bellocchio per delega dell'avv. fa Parte_1 presente che l'avvocato benché distrattario delle spese e competenze non è riuscito a recuperare dalla controparte le sue spettanze”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. Con ricorso depositato ai sensi dell'art. 14 d.lgs 150/2011, in data 20.5.2025, l'avv. premesso che: ”l'Arch. Parte_1 Controparte_1 conferì incarico all'avv.to di patrocinarlo in un giudizio civile Parte_1 da esso proposto nei confronti del Sig. presso il Tribunale Controparte_2 di Napoli avente ad oggetto: pagamento corrispettivo di appalto nonché prestazione di opera intellettuale. Il detto giudizio è stato iscritto al ruolo del
1
[...]
, è consistita;
1. in primo grado: nella redazione dell'atto di citazione Parte_1 notificato al convenuto Sig. in data 14/06/2006; nella Controparte_2 redazione della Memoria istruttoria ex art. 183, VI comma n. II termine depositata il 06/07/2007; nella partecipazione a nr.12 udienze;
nella redazione della comparsa conclusionale depositata il 22/06/2012; nella redazione della Memoria di replica depositata il 12/07/2012; 2. in secondo grado: nella redazione dell'atto di appello notificato in data 28/10/2013; nella partecipazione a nr.7 udienze di cui 6 in presenza ed 1 in modalità cartolare;
nella redazione delle note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del 24.09.21; nella redazione della comparsa conclusionale depositata il 15/07/2013; nella redazione della Memoria di replica depositata in data 14/12/2015; Il mandato professionale si è esaurito con la definizione del II grado di giudizio avverso la cui sentenza non è stato proposto ulteriore gravame.
Il ricorrente non ha ricevuto alcunché dal proprio assistito per l'attività professionale svolta ed inutili si sono rivelati i tentativi per definire bonariamente la vertenza. Tutto ciò premesso si osserva in DIRITTO Sul diritto al compenso maturato dal professionista Come è noto, il codice stabilisce il principio della libera determinazione del compenso nella prestazione dell'attività professionale (art. 2233 c.c) e, solo in mancanza in convenzione tra le parti, il compenso è determinato dalle tariffe o dagli usi, ovvero dall'autorità giudiziaria. In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione. Nel caso di specie, non essendovi stata una determinazione convenzionale tra le parti dei compensi dovuti per l'attività svolta dal sottoscritto avvocato a cui è seguito l'iter giudiziario di cui agli allegati atti di causa, è doveroso reclamare la liquidazione del compenso dovuto, in forza dei parametri normativi di legge”.
Tanto premesso l'avv. così concludeva: “in via principale nel merito: Parte_1 accertare e dichiarare che l'avv.to è creditore nei confronti Parte_1 dell'Arch. delle seguenti somme: Spese borsuali di primo e Controparte_1 secondo grado: € 1.039, 09 Compenso professionale per il patrocinio prestato per il I ed II grado: € 20.248,05, ( di cui € 8.758,40 per il I grado di giudizio
2 ed € 11.489,65 per il II grado di giudizio). Per effetto condannare Arch.
a pagare al ricorrente la complessiva somma di € Controparte_1
21.287,14, oltre IVA, C.P.A, come per legge ed oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda al soddisfo. In via subordinata: accertare e dichiarare che l'avv.to è creditore della somma che verrà Parte_1 ritenuta di giustizia ai sensi dell'art. 2233 c.c., per l'attività professionale dallo stesso svolta in favore del resistente e per effetto condannare quest'ultimo a pagare al ricorrente la somma che verrà ritenuta di giustizia ex art. 2233 c.c., oltre a rivalutazione monetaria ed interessi dalla domanda al soddisfo. Con vittoria delle spese di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario”.
Notificato il ricorso ed il pedissequo decreto presidenziale di fissazione dell'udienza di comparizione nel termine di cui all'art. 275bis c.p.c., CP_1
non si costituiva, sicché ne va dichiarata la contumacia.
[...]
§ 2. Venendo al merito, osserva la Corte che il conferimento dell'incarico professionale e l'espletamento delle prestazioni siano ampiamente provate dagli atti relativi al giudizio presupposto e, in specie, dalla sentenza del Tribunale e dalla sentenza di questa Corte. Gli stessi, infatti, dimostrano che l'avv. abbia rappresentato ed assistito Parte_1 Controparte_1 nell'ambito dei giudizi di primo e secondo grado.
§ 3. Procedendo con l'esame del quantum, la Corte osserva che, non avendo le parti concordato pattiziamente la misura del compenso dovuto all'avv.
e non avendo quest'ultimo recuperato le spese quale distrattario Parte_1 della sentenza della Corte d'appello di Napoli n. 18/2022, così come dichiarato nel verbale all'udienza del 21.3.2025, si debba fare applicazione dei criteri di liquidazione previsti dal d.m. n. 140/12 per il giudizio di primo grado e dal d.m. 55/14 per il giudizio di appello, così come richiesto e nella misura già liquidata dalla Corte d'Appello con sentenza n. 18/2022, sia per il primo grado che per il secondo grado.
Tanto premesso, la Corte ritiene che l'avv. abbia richiesto gli onorari Parte_1 previsti dalle predette tabella 12 per il valore (corretto) della causa sino ad € 52.000,00 e, pertanto la domanda deve essere integralmente accolta.
§ 4. Osserva, da ultimo, la Corte che le spese processuali del presente giudizio debbano seguire la soccombenza di e vadano liquidate, Controparte_1 applicando la tabella 12 allegata al D.M. n. 147/22, scaglione relativo alle controversie di valore compreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00, limite nel quale è contenuto il decisum.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, così provvede:
3 a) condanna , al pagamento in favore dell'avv. Controparte_1 Parte_1
:
[...]
1) Giudizio di cognizione innanzi al Tribunale: spese non imponibili € 340,00; compenso € 7.616,00 (di cui € 1.701,00 per studio della controversia;
€ 1.204,00 per la fase introduttiva del giudizio;
€ 1.806,00 per la fase istruttorie e/o trattazione;
€ 2.905,00 per la fase decisoria), oltre il rimborso spese generali del 15% (pari ad € 1.142,40), per un totale di € 8.758,40;
2)Giudizio di appello innanzi alla Corte di Appello: spese non imponibili € 699,09; compenso € 9.991,00 (di cui € 2.058,00 per studio della controversia;
€ 1.418,00 per la fase introduttiva del giudizio;
€ 3.045,00 per la fase istruttorie e/o trattazione;
€ 3.470,00 per la fase decisoria) oltre il rimborso spese generali del 15% (pari ad € 1.498,65), per un totale di € 11.489,65, oltre interessi legali dal 9.5.2024 (messa in mora);
b) condanna, altresì, , a pagare, in favore dell'avv. Dario Controparte_1
Bellocchio, quale procuratore distrattario, le spese processuali del presente procedimento, che liquida in euro 237,00 per spese vive, euro 5.809,00 per compenso, oltre il rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e la c.p.a. come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 21 marzo 2025.
Il Presidente est.
dr. Alessandro Cocchiara
Documento firmato digitalmente
Alla redazione integrale del provvedimento ha contribuito la funzionaria u.p.p. dr. Ilaria Faticoni
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